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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/06/2025, n. 2540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2540 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3103/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3103/2021 R.G. LAVORO
TRA
nata a [...] il [...] - c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. Antonio Crocetta, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., , rappresentata e difesa CP_1 CP_2 dell'avv. Giovanni Manna, come da procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale Controparte_3 rapp.te p.t.
RESISTENTE CONTUMACE
E
Controparte_4
(I N A I L), in persona del Direttore Regionale p.t. della Campania, rappresentato e difeso
[...] per procura generale alle liti dall'Avv. Marialuigia Ferrante
RESISTENTE
OGGETTO: azione di accertamento dell'intercorso rapporto di lavoro, con conseguente declaratoria dell'inquadramento professionale, condanna al pagamento delle differenze retributive, azione di condanna alla reintegrazione in forma specifica mediante regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa;
condanna al risarcimento per omissione contributiva e previdenziale CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/03/2021 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze della presso la sede lavorativa di Gricignano di Aversa (Ce) sita Controparte_1 all'interno della base militare “Navy”; di essere stata assunta in data 06.11.2015 con contratto di tirocinio a tempo pieno con scadenza per il giorno 05.11.2016; di non aver mai ricevuto assistenza e formazione da parte di un tutor per l'intera durata del contratto di tirocinio;
di aver svolto mansioni di estetista riconducibili al livello 3° per il CCNL di riferimento (Acconciature ed Estetica); che per l'intero periodo di lavoro la sua attività era stata diretta ed organizzata dall'amministratore e legale rappresentante della convenuta società, ; di essere stata successivamente inquadrata CP_2 con formale contratto di lavoro part – time a tempo determinato con scadenza fissata in data
30.09.2019; che, in ultimo, veniva inquadrata con formale contratto part – time a tempo indeterminato;
di aver sempre reso la propria prestazione lavorativa full – time, osservando per tutta la durata dello stesso il seguente orario: ore 10:00 alle ore 20:00 dal lunedì al venerdì (con un giorno di riposo a rotazione), nonché il sabato dalle ore 9:00 alle ore 20:00, per un totale di 51 ore settimanali sino al mese di Marzo 2020; di non aver ottenuto alcuna maggiorazione per il lavoro straordinario, di non aver ricevuto il pagamento della tredicesima in misura adeguata alla qualità e quantità del lavoro prestato e di non aver fruito di ferie retribuite.
Tanto premesso, con il predetto atto chiedeva l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti a tempo pieno a decorrere dal 06.11.2015 con conseguente dichiarazione di nullità del contratto di tirocinio, con condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate pari complessivamente a € 60.618, 56, come da conteggi in atti, oltre rivalutazione ed interessi come per legge, nonché la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale, vinte le spese di lite, con attribuzione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la società chiedendo, in via preliminare, CP_1 dichiararsi l'inammissibilità della domanda e la prescrizione dei crediti. Nel merito, chiedeva rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto. Si costituiva, inoltre, l' che chiedeva, in CP_5 caso di accertamento della responsabilità del datore di lavoro per il mancato pagamento delle retribuzioni, la condanna dello stesso al pagamento dei premi, contributi ed accessori dalla stessa dovuti sull'ammontare delle retribuzioni omesse.
Ritualmente citato in giudizio, l' non si costituiva e dunque se ne deve dichiarare la CP_6 contumacia. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e viste le note depositate, la causa viene decisa con deposito della presente sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e come tale va accolto nei limiti di cui in motivazione.
Dall'esame della documentazione in atti risulta che la ricorrente è stata assunta dapprima con un contratto di tirocinio dal 06/11/2015 al 05/05/2016, prorogato fino al 05/11/2016 (cfr. doc.n.1 e 2 prod. resistente), poi al termine del tirocinio, è stata assunta in data 07/11/2016, con contratto part – time al 50% (20h settimanali), a tempo determinato, con mansioni di estetista, livello 3 (doc.n°3) per la durata di 12 mesi con scadenza 06/11/2017, successivamente prorogato fino al 05/11/2018 ed ancora, fino al 30/09/2019 (doc.n°4), data in cui il rapporto è cessato per scadenza del termine. La ricorrente è stata nuovamente assunta in data 08/10/2019 (cfr. doc.n°6) con contratto a tempo indeterminato, part-time al 50% (20h settimanali), sempre con le medesime mansioni di estetista, ed inquadramento.
Orbene va rilevato che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro a termine del 30.09.2019, le parti hanno sottoscritto verbale di conciliazione in sede sindacale il 4.10.2019, che non risulta impugnato da parte ricorrente. Pertanto, la domanda diretta al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo precedente alla predetta data (4.10.2019), con riguardo al rapporto di lavoro intercorso tra le parti per il periodo dal 7.11.2016 al 30.09.2019, devono ritenersi coperte dall'accordo consensuale raggiunto.
Invero a mente delle previsioni dell'articolo 2113 c.c., le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dai contratti collettivi non sono suscettibili di impugnazione ove, per quanto di interesse, le stesse siano il frutto di una conciliazione in sede sindacale. A tale ultimo proposito, la giurisprudenza di legittimità ha espresso il seguente principio di diritto “In materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali -della quale non ha valore equipollente quella fornita da un legale- sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizioni di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evinca la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'articolo 1965 cod. civ.” (Cass., n.24024 del 23.10.2013; conforme Cass., n.13217 del
22.05.2008). La sede protetta ove viene redatto e sottoscritto dalle parti il verbale di accordo offre maggiori garanzie e protezione in ordine alla presenza di volontà effettive in capo alla cosiddetta parte debole di aderire al testo dell'accordo, cosicché la medesima scevra da pressione o raggiri sia in grado di vagliare liberamente i benefici eventualmente conseguenti alla stipula e dunque di prestare il proprio sentito consenso. Pertanto, qualora non venga dimostrato che la volontà espressa dal lavoratore sia viziata e qualora non siano sussistenti le comuni cause di nullità dell'atto le conciliazioni e le rinunce che intervengono nelle sedi protette conferiscono all'atto in questione il carattere di sostanziale definitività, diventa cioè inoppugnabile.
Occorre poi valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente.
Tale eccezione è parzialmente fondata e va accolta limitatamente ai crediti maturati fino al
30.05.2017, ossia nei cinque anni precedenti la notifica del ricorso avvenuto in data 30.05.22, ossia con riguardo ai crediti maturati nel corso del periodo di tirocinio fino all'anno 2016 e non coperti dal verbale di conciliazione suindicato, in assenza di prova della notifica di ulteriori atti interruttivi del termine di prescrizione.
Venendo all'esame della domanda di accertamento della natura del rapporto intercorso tra le parti per il periodo dal 06.11.2015 al 05.11.2016, formalmente inquadrato come “tirocinio formativo”, parte ricorrente ha dedotto che lo stesso andrebbe invece qualificato come vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, lamentando un vizio funzionale legato alle modalità di svolgimento, ossia di non aver ricevuto la formazione prevista da contratto. Orbene a fronte dell'allegazione di quello che è essenzialmente un inadempimento contrattuale, l'onere della prova liberatoria, per aver correttamente adempiuto ai propri obblighi, non può che ricadere sul datore di lavoro.
Al riguardo, infatti, può farsi applicazione della giurisprudenza sviluppatasi negli anni, secondo cui
“Nel contratto di apprendistato, il dato essenziale è rappresentato dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione professionale. Ciò detto, sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, spetta senza dubbio al datore di lavoro dimostrare di avere adempiuto le obbligazioni a suo carico, non soltanto di natura retributiva bensì anche di natura formativa” (cfr. da ultimo Tribunale
Torino sez. lav., 14/09/2020, n.751), in quanto ricognitiva di un principio estendibile anche alla fattispecie per cui è causa.
Trattandosi di un rapporto di lavoro in chiaro, in quanto effettuato in ogni caso in forza di un contratto stipulato dalle parti, non può nemmeno ritenersi che parte ricorrente avrebbe dovuto provare la sussistenza dei caratteri della subordinazione. Se è vero, infatti, che certamente il rapporto svolto in forza di un tirocinio ha necessariamente dei forti punti di contatto con il rapporto di lavoro subordinato, dovendo il tirocinante seguire le indicazioni impartitegli e dovendo presenziare sul luogo di svolgimento del tirocinio, ciò che ontologicamente caratterizza il rapporto di tirocinio è la formazione che deve essere impartita al tirocinante.
Ebbene, parte resistente non ha fornito la prova di aver provveduto alla formazione della ricorrente, essenziale rispetto al suo tirocinio. Anzi dall'istruttoria testimoniale risulta confermata la circostanza che la ricorrente era autonoma nello svolgimento della sua attività di estetista e che non aveva ricevuto alcuna formazione (cfr. dichiarazione teste secondo cui: “dal primo giorno ha iniziato a Tes_1 lavorare con i clienti ma non avendone tanti si occupava di prestare servizio anche agli operatori interni, non aveva un tutor che la affiancava e poi man mano è stata impiegata con tutti i clienti della base” e del teste escusso, “La ricorrente anche faceva tutto lei perché quando è Persona_1 entrata era già molto brava;
La ricorrente era autonoma, non l'ho mai vista in affiancamento a nessuno”).
Pertanto, con riferimento al periodo dal 06.11.2015 al 05.11.2016 si ritiene che il rapporto di lavoro tra parte ricorrente e resistente abbia assunto in concreto il carattere della subordinazione. CP_7
Anche con riguardo al successivo rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze della società convenuta (a decorrere dal 8.10.2019), già indiziato sul piano documentale dalle buste paga e dal modello unilav versati in atti, l'istruttoria svolta ha consentito di raccogliere elementi sufficienti ai fini di una sicura qualificazione dello stesso in termini di subordinazione.
La conferma dell'esistenza del rapporto di lavoro in oggetto e dello svolgimento secondo le modalità dedotte in ricorso è evincibile dalle dichiarazioni testimoniali rese dal teste , la quale ha Tes_1 riferito di aver lavorato unitamente alla ricorrente alle dipendenze di parte resistente con mansioni di estetista, e che era a pagarle e a stabilire i turni di lavoro (cfr. verbale della CP_2 deposizione testimoniale in atti) e dal teste secondo cui: “Io mi occupavo di Persona_1 capelli afro, facevo treccine e acconciature;
La ricorrente era estetista. Il sig. era sempre CP_2 presente al centro perché lavorava lì come barbiere e ci dava le direttive sul lavoro, sull'organizzazione, controllava il nostro lavoro” (cfr. verbale della deposizione testimoniale in atti).
La prova testimoniale appena analizzata ha consentito, inoltre, di ritenere provata la titolarità sostanziale del rapporto, dal lato datoriale, in capo a , legale rappresentante della CP_2 [...]
nonché lo svolgimento per l'intero periodo lavorativo delle mansioni di estetista, con CP_1 inquadramento nel livello 3° del CCNL Acconciature ed Estetica, come peraltro risulta dal contratto di assunzione e dalle buste paga in atti.
Deve essere ora esaminata la richiesta di retribuzione del lavoro supplementare e straordinario sino al mese di Marzo 2020.
È pacifico in giurisprudenza che spetta al lavoratore che pretende il pagamento del lavoro straordinario dare la prova dell'effettiva prestazione di esso. È onere del lavoratore, infatti, provare rigorosamente la prestazione di lavoro straordinario ed, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (cfr. Cass.21.4.1993 n.4668, 19.4.1983 n.2694, 18.5.1973
n.1433, 1.9.1995 n.9231 e tante altre).
Nel caso di specie, alla luce delle risultanze istruttorie, può ritenersi provato lo svolgimento di lavoro supplementare e straordinario nella misura dedotta in ricorso.
Rilevante ai fini della prova dell'orario di lavoro quanto riferito dal teste , che ha Tes_1 dichiarato: "i turni erano dal lunedì alla domenica, dal venerdì al sabato erano tutti presenti sempre, dal lunedì al venerdì l'orario di apertura era alle 10:00 e la chiusura alle ore 20:00, il sabato dalle 9:00 alle 20:00 e la domenica dalle 10:00 alle 19:00; i turni erano questi, i dipendenti lavoravano tutti i turni ed avevano solo un giorno di riposo a settimana che cadeva la domenica ogni quindici giorni ed infrasettimanale, la settimana in cui non avevano libera la domenica” (cfr. verbale). Tali circostanze sono state confermate anche dal teste che ha riferito quanto segue: “Lavoravamo Persona_1 dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 20:00, il sabato dalle 9:00 alle 20:00. A volte lavoravamo anche di domenica;
C'era il giorno di riposo ma variava di settimana in settimana secondo una turnistica organizzata dal sig. ” (cfr. verbale). CP_2
Entrambe, quindi, in merito all'orario di lavoro, hanno confermato quanto dedotto dalla ricorrente nel ricorso, con la conseguenza che deve ritenersi provata un'attività lavorativa svolta a tempo pieno per
5 giorni alla settimana dal lunedì al sabato, per un totale di 51 ore settimanali, pari a 219 ore medie mensili, di cui 46 ore di lavoro straordinario mensile.
Deve, poi, essere rigettata la domanda tesa al pagamento delle indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, non essendo emersi dalla prova testimoniale elementi atti a farne presumere il mancato godimento, oltre a quanto già riconosciuto in busta paga (cfr. buste paga in atti).
Tanto premesso, parte resistente, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha offerto prova dell'integrale pagamento della retribuzione spettante tenuto conto del maggiore orario osservato per il periodo dal 8.10.2019 fino al mese di marzo 2020 come richiesto in ricorso, con la conseguenza che la stessa va pertanto condannata al pagamento degli emolumenti maturati a tale titolo in favore della ricorrente.
Venendo alla determinazione degli importi spettanti a titolo di giusta retribuzione ex art. 36 Cost., devono condividersi i conteggi elaborati da parte ricorrente che tengono conto del livello di inquadramento 3 previsto dal CCNL di categoria, nonchè dell'orario di lavoro effettivamente osservato e nella misura in cui è stato accertato;
i calcoli ivi contenuti inoltre non sono stati oggetto, del resto, di precise contestazioni di natura contabile da parte della società resistente.
Ne deriva la condanna della società a corrispondere in favore della ricorrente, la CP_1 somma complessiva di euro 6.995,66 per differenze retributive sulla scorta del percorso argomentativo innanzi svolto, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti e fino all'effettivo soddisfo. Dall'esame poi delle buste paga e dalle contabili depositate dalla società resistente risulta l'integrale pagamento della 13° mensilità a decorrere dal 8.10.2019 fino alla cessazione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che la relativa domanda in parte qua va rigettata.
Infine, con riguardo alla domanda di pagamento del Trattamento di fine rapporto, formulata solo in sede di note del 24.04.2025, se è pacifica perché non contestata la circostanza che nel corso del giudizio in data 09.07.2021, il rapporto di lavoro tra le parti si è interrotto a seguito delle dimissioni rassegnate dalla e che la società resistente ha corrisposto il TFR come da cedolini paga Pt_1 allegati, la stessa appare del tutto generica tenuto conto che si chiede di accertare una differenza tra quanto percepito (senza indicarne l'ammontare) e quanto risulta parametrato per l'intera durata del rapporto, rimettendone in via esclusiva al giudicante la relativa determinazione.
Per tutto quanto esposto, acclarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per l'intero periodo indicato in ricorso (dal 6/11/2015 al 9/07/2021), e secondo le modalità accertate, va disposta la condanna della società convenuta in favore dell'istante alla regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa e quindi al pagamento dei relativi oneri contributivi (commisurati al livello di inquadramento 3 del CCNL di categoria e all'orario osservato) da versarsi al competente e CP_6 all' nei limiti della prescrizione, da quantificare in separata sede. CP_5
L'accoglimento parziale della domanda e i motivi della decisione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal 06.11.2015;
2) condanna la società resistente , in persona del l.r.p.t. sig. al CP_1 CP_2 pagamento delle differenze retributive pari ad € 6.995,66, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo;
3) condanna la società , in persona del l.r.p.t. alla regolarizzazione della CP_1 CP_2 posizione contributiva e assicurativa e quindi al pagamento dei relativi oneri contributivi da versarsi al competente e all' nei limiti della prescrizione, da quantificare in separata sede;
CP_6 CP_5
4) compensa le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Si comunichi
Aversa, 6.06.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3103/2021 R.G. LAVORO
TRA
nata a [...] il [...] - c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. Antonio Crocetta, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., , rappresentata e difesa CP_1 CP_2 dell'avv. Giovanni Manna, come da procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale Controparte_3 rapp.te p.t.
RESISTENTE CONTUMACE
E
Controparte_4
(I N A I L), in persona del Direttore Regionale p.t. della Campania, rappresentato e difeso
[...] per procura generale alle liti dall'Avv. Marialuigia Ferrante
RESISTENTE
OGGETTO: azione di accertamento dell'intercorso rapporto di lavoro, con conseguente declaratoria dell'inquadramento professionale, condanna al pagamento delle differenze retributive, azione di condanna alla reintegrazione in forma specifica mediante regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa;
condanna al risarcimento per omissione contributiva e previdenziale CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/03/2021 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze della presso la sede lavorativa di Gricignano di Aversa (Ce) sita Controparte_1 all'interno della base militare “Navy”; di essere stata assunta in data 06.11.2015 con contratto di tirocinio a tempo pieno con scadenza per il giorno 05.11.2016; di non aver mai ricevuto assistenza e formazione da parte di un tutor per l'intera durata del contratto di tirocinio;
di aver svolto mansioni di estetista riconducibili al livello 3° per il CCNL di riferimento (Acconciature ed Estetica); che per l'intero periodo di lavoro la sua attività era stata diretta ed organizzata dall'amministratore e legale rappresentante della convenuta società, ; di essere stata successivamente inquadrata CP_2 con formale contratto di lavoro part – time a tempo determinato con scadenza fissata in data
30.09.2019; che, in ultimo, veniva inquadrata con formale contratto part – time a tempo indeterminato;
di aver sempre reso la propria prestazione lavorativa full – time, osservando per tutta la durata dello stesso il seguente orario: ore 10:00 alle ore 20:00 dal lunedì al venerdì (con un giorno di riposo a rotazione), nonché il sabato dalle ore 9:00 alle ore 20:00, per un totale di 51 ore settimanali sino al mese di Marzo 2020; di non aver ottenuto alcuna maggiorazione per il lavoro straordinario, di non aver ricevuto il pagamento della tredicesima in misura adeguata alla qualità e quantità del lavoro prestato e di non aver fruito di ferie retribuite.
Tanto premesso, con il predetto atto chiedeva l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti a tempo pieno a decorrere dal 06.11.2015 con conseguente dichiarazione di nullità del contratto di tirocinio, con condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate pari complessivamente a € 60.618, 56, come da conteggi in atti, oltre rivalutazione ed interessi come per legge, nonché la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale, vinte le spese di lite, con attribuzione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la società chiedendo, in via preliminare, CP_1 dichiararsi l'inammissibilità della domanda e la prescrizione dei crediti. Nel merito, chiedeva rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto. Si costituiva, inoltre, l' che chiedeva, in CP_5 caso di accertamento della responsabilità del datore di lavoro per il mancato pagamento delle retribuzioni, la condanna dello stesso al pagamento dei premi, contributi ed accessori dalla stessa dovuti sull'ammontare delle retribuzioni omesse.
Ritualmente citato in giudizio, l' non si costituiva e dunque se ne deve dichiarare la CP_6 contumacia. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e viste le note depositate, la causa viene decisa con deposito della presente sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e come tale va accolto nei limiti di cui in motivazione.
Dall'esame della documentazione in atti risulta che la ricorrente è stata assunta dapprima con un contratto di tirocinio dal 06/11/2015 al 05/05/2016, prorogato fino al 05/11/2016 (cfr. doc.n.1 e 2 prod. resistente), poi al termine del tirocinio, è stata assunta in data 07/11/2016, con contratto part – time al 50% (20h settimanali), a tempo determinato, con mansioni di estetista, livello 3 (doc.n°3) per la durata di 12 mesi con scadenza 06/11/2017, successivamente prorogato fino al 05/11/2018 ed ancora, fino al 30/09/2019 (doc.n°4), data in cui il rapporto è cessato per scadenza del termine. La ricorrente è stata nuovamente assunta in data 08/10/2019 (cfr. doc.n°6) con contratto a tempo indeterminato, part-time al 50% (20h settimanali), sempre con le medesime mansioni di estetista, ed inquadramento.
Orbene va rilevato che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro a termine del 30.09.2019, le parti hanno sottoscritto verbale di conciliazione in sede sindacale il 4.10.2019, che non risulta impugnato da parte ricorrente. Pertanto, la domanda diretta al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo precedente alla predetta data (4.10.2019), con riguardo al rapporto di lavoro intercorso tra le parti per il periodo dal 7.11.2016 al 30.09.2019, devono ritenersi coperte dall'accordo consensuale raggiunto.
Invero a mente delle previsioni dell'articolo 2113 c.c., le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dai contratti collettivi non sono suscettibili di impugnazione ove, per quanto di interesse, le stesse siano il frutto di una conciliazione in sede sindacale. A tale ultimo proposito, la giurisprudenza di legittimità ha espresso il seguente principio di diritto “In materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali -della quale non ha valore equipollente quella fornita da un legale- sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizioni di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evinca la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'articolo 1965 cod. civ.” (Cass., n.24024 del 23.10.2013; conforme Cass., n.13217 del
22.05.2008). La sede protetta ove viene redatto e sottoscritto dalle parti il verbale di accordo offre maggiori garanzie e protezione in ordine alla presenza di volontà effettive in capo alla cosiddetta parte debole di aderire al testo dell'accordo, cosicché la medesima scevra da pressione o raggiri sia in grado di vagliare liberamente i benefici eventualmente conseguenti alla stipula e dunque di prestare il proprio sentito consenso. Pertanto, qualora non venga dimostrato che la volontà espressa dal lavoratore sia viziata e qualora non siano sussistenti le comuni cause di nullità dell'atto le conciliazioni e le rinunce che intervengono nelle sedi protette conferiscono all'atto in questione il carattere di sostanziale definitività, diventa cioè inoppugnabile.
Occorre poi valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente.
Tale eccezione è parzialmente fondata e va accolta limitatamente ai crediti maturati fino al
30.05.2017, ossia nei cinque anni precedenti la notifica del ricorso avvenuto in data 30.05.22, ossia con riguardo ai crediti maturati nel corso del periodo di tirocinio fino all'anno 2016 e non coperti dal verbale di conciliazione suindicato, in assenza di prova della notifica di ulteriori atti interruttivi del termine di prescrizione.
Venendo all'esame della domanda di accertamento della natura del rapporto intercorso tra le parti per il periodo dal 06.11.2015 al 05.11.2016, formalmente inquadrato come “tirocinio formativo”, parte ricorrente ha dedotto che lo stesso andrebbe invece qualificato come vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, lamentando un vizio funzionale legato alle modalità di svolgimento, ossia di non aver ricevuto la formazione prevista da contratto. Orbene a fronte dell'allegazione di quello che è essenzialmente un inadempimento contrattuale, l'onere della prova liberatoria, per aver correttamente adempiuto ai propri obblighi, non può che ricadere sul datore di lavoro.
Al riguardo, infatti, può farsi applicazione della giurisprudenza sviluppatasi negli anni, secondo cui
“Nel contratto di apprendistato, il dato essenziale è rappresentato dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione professionale. Ciò detto, sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, spetta senza dubbio al datore di lavoro dimostrare di avere adempiuto le obbligazioni a suo carico, non soltanto di natura retributiva bensì anche di natura formativa” (cfr. da ultimo Tribunale
Torino sez. lav., 14/09/2020, n.751), in quanto ricognitiva di un principio estendibile anche alla fattispecie per cui è causa.
Trattandosi di un rapporto di lavoro in chiaro, in quanto effettuato in ogni caso in forza di un contratto stipulato dalle parti, non può nemmeno ritenersi che parte ricorrente avrebbe dovuto provare la sussistenza dei caratteri della subordinazione. Se è vero, infatti, che certamente il rapporto svolto in forza di un tirocinio ha necessariamente dei forti punti di contatto con il rapporto di lavoro subordinato, dovendo il tirocinante seguire le indicazioni impartitegli e dovendo presenziare sul luogo di svolgimento del tirocinio, ciò che ontologicamente caratterizza il rapporto di tirocinio è la formazione che deve essere impartita al tirocinante.
Ebbene, parte resistente non ha fornito la prova di aver provveduto alla formazione della ricorrente, essenziale rispetto al suo tirocinio. Anzi dall'istruttoria testimoniale risulta confermata la circostanza che la ricorrente era autonoma nello svolgimento della sua attività di estetista e che non aveva ricevuto alcuna formazione (cfr. dichiarazione teste secondo cui: “dal primo giorno ha iniziato a Tes_1 lavorare con i clienti ma non avendone tanti si occupava di prestare servizio anche agli operatori interni, non aveva un tutor che la affiancava e poi man mano è stata impiegata con tutti i clienti della base” e del teste escusso, “La ricorrente anche faceva tutto lei perché quando è Persona_1 entrata era già molto brava;
La ricorrente era autonoma, non l'ho mai vista in affiancamento a nessuno”).
Pertanto, con riferimento al periodo dal 06.11.2015 al 05.11.2016 si ritiene che il rapporto di lavoro tra parte ricorrente e resistente abbia assunto in concreto il carattere della subordinazione. CP_7
Anche con riguardo al successivo rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze della società convenuta (a decorrere dal 8.10.2019), già indiziato sul piano documentale dalle buste paga e dal modello unilav versati in atti, l'istruttoria svolta ha consentito di raccogliere elementi sufficienti ai fini di una sicura qualificazione dello stesso in termini di subordinazione.
La conferma dell'esistenza del rapporto di lavoro in oggetto e dello svolgimento secondo le modalità dedotte in ricorso è evincibile dalle dichiarazioni testimoniali rese dal teste , la quale ha Tes_1 riferito di aver lavorato unitamente alla ricorrente alle dipendenze di parte resistente con mansioni di estetista, e che era a pagarle e a stabilire i turni di lavoro (cfr. verbale della CP_2 deposizione testimoniale in atti) e dal teste secondo cui: “Io mi occupavo di Persona_1 capelli afro, facevo treccine e acconciature;
La ricorrente era estetista. Il sig. era sempre CP_2 presente al centro perché lavorava lì come barbiere e ci dava le direttive sul lavoro, sull'organizzazione, controllava il nostro lavoro” (cfr. verbale della deposizione testimoniale in atti).
La prova testimoniale appena analizzata ha consentito, inoltre, di ritenere provata la titolarità sostanziale del rapporto, dal lato datoriale, in capo a , legale rappresentante della CP_2 [...]
nonché lo svolgimento per l'intero periodo lavorativo delle mansioni di estetista, con CP_1 inquadramento nel livello 3° del CCNL Acconciature ed Estetica, come peraltro risulta dal contratto di assunzione e dalle buste paga in atti.
Deve essere ora esaminata la richiesta di retribuzione del lavoro supplementare e straordinario sino al mese di Marzo 2020.
È pacifico in giurisprudenza che spetta al lavoratore che pretende il pagamento del lavoro straordinario dare la prova dell'effettiva prestazione di esso. È onere del lavoratore, infatti, provare rigorosamente la prestazione di lavoro straordinario ed, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (cfr. Cass.21.4.1993 n.4668, 19.4.1983 n.2694, 18.5.1973
n.1433, 1.9.1995 n.9231 e tante altre).
Nel caso di specie, alla luce delle risultanze istruttorie, può ritenersi provato lo svolgimento di lavoro supplementare e straordinario nella misura dedotta in ricorso.
Rilevante ai fini della prova dell'orario di lavoro quanto riferito dal teste , che ha Tes_1 dichiarato: "i turni erano dal lunedì alla domenica, dal venerdì al sabato erano tutti presenti sempre, dal lunedì al venerdì l'orario di apertura era alle 10:00 e la chiusura alle ore 20:00, il sabato dalle 9:00 alle 20:00 e la domenica dalle 10:00 alle 19:00; i turni erano questi, i dipendenti lavoravano tutti i turni ed avevano solo un giorno di riposo a settimana che cadeva la domenica ogni quindici giorni ed infrasettimanale, la settimana in cui non avevano libera la domenica” (cfr. verbale). Tali circostanze sono state confermate anche dal teste che ha riferito quanto segue: “Lavoravamo Persona_1 dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 20:00, il sabato dalle 9:00 alle 20:00. A volte lavoravamo anche di domenica;
C'era il giorno di riposo ma variava di settimana in settimana secondo una turnistica organizzata dal sig. ” (cfr. verbale). CP_2
Entrambe, quindi, in merito all'orario di lavoro, hanno confermato quanto dedotto dalla ricorrente nel ricorso, con la conseguenza che deve ritenersi provata un'attività lavorativa svolta a tempo pieno per
5 giorni alla settimana dal lunedì al sabato, per un totale di 51 ore settimanali, pari a 219 ore medie mensili, di cui 46 ore di lavoro straordinario mensile.
Deve, poi, essere rigettata la domanda tesa al pagamento delle indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, non essendo emersi dalla prova testimoniale elementi atti a farne presumere il mancato godimento, oltre a quanto già riconosciuto in busta paga (cfr. buste paga in atti).
Tanto premesso, parte resistente, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha offerto prova dell'integrale pagamento della retribuzione spettante tenuto conto del maggiore orario osservato per il periodo dal 8.10.2019 fino al mese di marzo 2020 come richiesto in ricorso, con la conseguenza che la stessa va pertanto condannata al pagamento degli emolumenti maturati a tale titolo in favore della ricorrente.
Venendo alla determinazione degli importi spettanti a titolo di giusta retribuzione ex art. 36 Cost., devono condividersi i conteggi elaborati da parte ricorrente che tengono conto del livello di inquadramento 3 previsto dal CCNL di categoria, nonchè dell'orario di lavoro effettivamente osservato e nella misura in cui è stato accertato;
i calcoli ivi contenuti inoltre non sono stati oggetto, del resto, di precise contestazioni di natura contabile da parte della società resistente.
Ne deriva la condanna della società a corrispondere in favore della ricorrente, la CP_1 somma complessiva di euro 6.995,66 per differenze retributive sulla scorta del percorso argomentativo innanzi svolto, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti e fino all'effettivo soddisfo. Dall'esame poi delle buste paga e dalle contabili depositate dalla società resistente risulta l'integrale pagamento della 13° mensilità a decorrere dal 8.10.2019 fino alla cessazione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che la relativa domanda in parte qua va rigettata.
Infine, con riguardo alla domanda di pagamento del Trattamento di fine rapporto, formulata solo in sede di note del 24.04.2025, se è pacifica perché non contestata la circostanza che nel corso del giudizio in data 09.07.2021, il rapporto di lavoro tra le parti si è interrotto a seguito delle dimissioni rassegnate dalla e che la società resistente ha corrisposto il TFR come da cedolini paga Pt_1 allegati, la stessa appare del tutto generica tenuto conto che si chiede di accertare una differenza tra quanto percepito (senza indicarne l'ammontare) e quanto risulta parametrato per l'intera durata del rapporto, rimettendone in via esclusiva al giudicante la relativa determinazione.
Per tutto quanto esposto, acclarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per l'intero periodo indicato in ricorso (dal 6/11/2015 al 9/07/2021), e secondo le modalità accertate, va disposta la condanna della società convenuta in favore dell'istante alla regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa e quindi al pagamento dei relativi oneri contributivi (commisurati al livello di inquadramento 3 del CCNL di categoria e all'orario osservato) da versarsi al competente e CP_6 all' nei limiti della prescrizione, da quantificare in separata sede. CP_5
L'accoglimento parziale della domanda e i motivi della decisione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal 06.11.2015;
2) condanna la società resistente , in persona del l.r.p.t. sig. al CP_1 CP_2 pagamento delle differenze retributive pari ad € 6.995,66, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo;
3) condanna la società , in persona del l.r.p.t. alla regolarizzazione della CP_1 CP_2 posizione contributiva e assicurativa e quindi al pagamento dei relativi oneri contributivi da versarsi al competente e all' nei limiti della prescrizione, da quantificare in separata sede;
CP_6 CP_5
4) compensa le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Si comunichi
Aversa, 6.06.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Raffaella Paesano