Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 09/04/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1779/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1779/2024 promosso da:
(C.F.: nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] lett. A), rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Felisati (C.F.:
) del foro di Ferrara ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso CodiceFiscale_2
sito in Ferrara, via Borgo dei Leoni n. 35, come da mandato in atti, con dichiarazione di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi al numero di fax 0532/1910682 oppure al seguente indirizzo di
Posta Elettronica Certificata: Email_1
ed
(C.F.: ) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] CodiceFiscale_3
Ponte Rigo n. 188, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosalia La Barbera (C.F.: C.F._4
) del foro di Ferrara ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Ferrara,
[...]
via Argine Ducale n. 12, con dichiarazione di volere ricevere gli avvisi e le comunicazioni al numero di fax 0532/1862812 oppure al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per separazione personale dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473 bis 51
c.p.c. con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/08/2024, premettendo di aver contratto matrimonio il giorno
21/06/2014 a Masi Torello e che dalla unione coniugale in data 8/03/2019 nasceva la primogenita chiamata ed in data 31/5/2022 la seconda figlia chiamata hanno Persona_1 Persona_2
domandato, previa pronuncia della sentenza di separazione personale, all'esito del relativo passaggio in giudicato e decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice delegato, la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
Le figlie minori e saranno affidate ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 Persona_2
presso la madre, IG.ra . Parte_1
Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie, compatibilmente con gli impegni delle stessi e nel rispetto della loro volontà, il lunedì ed il giovedì dalle ore 18,00 alle ore 22,00 (curandone il prelievo dalla scuola che avverrà alle ore 16,30 per entrambe) e nei fine settimana, a settimane alterne il sabato e la domenica con eventuale pernotto ove le figlie lo desiderino. Durante le vacanze natalizie le minori passeranno con il padre, alternativamente, il giorno di Natale e quello di Santo Stefano. Per il periodo di Pasqua le minori passeranno con il padre alternativamente il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo. Per quanto riguarda le vacanze estive, le figlie passeranno con il padre 15 giorni anche suddivisibili in due periodi. Il periodo delle ferie dovrà essere deciso all'inizio dell'anno o, comunque non appena possibile.
Il IG. corrisponderà, in favore della IG.ra una somma mensile pari ad € 500,00 Per_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento per entrambe le figlie, somma da corrispondersi a partire dal mese di settembre 2024 ed entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come espressamente previste dal Protocollo siglato dal Tribunale di Ferrara e pertanto come di seguito riportato: Spese mediche (da documentare e che non richiedono preventivo accordo) Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
Tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche
(da documentare e che richiedono il preventivo accordo) Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
Cure termali e fisioterapiche;
Trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private. Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono preventivo accordo) Tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
Rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche senza pernottamento;
Trasporto pubblico. Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo) Tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
Corsi di specializzazione;
Gite scolastiche con pernottamento;
Corsi di recupero e lezioni private;
Alloggio presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche (da documentarsi e che non richiedono il preventivo accordo) Tempo prolungato;
Mensa scolastica;
Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio,
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo) Baby-sitter; Campi estivi.
La IG.ra percepirà altresì, nella misura del 100%, l'assegno unico erogato in favore dei Parte_1
figli mentre le spese relative ai minori saranno detratte da ciascun genitore nella misura pari al 50% ciascuno.
La casa coniugale sarà occupata in via esclusiva dalla IG.ra la quale continuerà ad Parte_1
abitarvi unitamente ai figli minori mentre il IG. trasferirà altrove la propria residenza entro Per_1
30 giorni dalla omologa della separazione.
Il IG. sin impegna, sin da ora, a trasferire a titolo gratuito, in favore della IG.ra Per_1 Parte_1 il 50% della proprietà dell'immobile sopra individuato, a titolo di assegno di mantenimento una tantum riconosciuto alla moglie.
Le spese relative al trasferimento della quota di proprietà saranno poste integralmente a carico della
IG.ra . Sino alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la rata Parte_1
del mutuo gravante sulla casa coniugale sarà pagata da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. A tal fine, il IG. dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1376 c.c., Per_1
la propria volontà di trasferire, in favore della IG.ra a titolo gratuito e quale assegno di Parte_1
mantenimento una tantum, la sua quota di proprietà (pari al 50%) dell'immobile sito in Ferrara, via
Don Giulio Zerbini n. 9 nonché delle pertinenze ed aree cortilive facenti parte della stessa, nello stato di fatto in cui si trovano e già noto alle parti, meglio identificata secondo i dati catastali di seguito indicati: 1) Immobile n.
1 - registrato al Catasto fabbricati del Comune di Ferrara al foglio 235 – particella 625 – subalterno 10 – Categoria A2 – consistenza vani 7,0 – rendita € 939,95; 2) Immobile
n. 2 – registrato al catasto fabbricati del Comune di Ferrara al foglio 235 – particella 625 – subalterno
11 – categoria C6 – consistenza 15 metri quadri – rendita € 79,79; 3) Immobile n. 3 – registrato al
Catasto fabbricati del Comune di Ferrara al foglio 235 – particella 625 – subalterno 12 – corte o resede comune senza rendita;
4) Immobile n. 4 – registrato al Catasto fabbricati del Comune di Ferrara al foglio 235 – particella 624 – subalterno 14 – Ente comune;
5) Immobile n. 5 – registrato al Catasto fabbricati del Comune di Ferrara al foglio 235 – particella 625 –subalterno 16 – Ente comune;
Tutti gli immobili di cui sopra sono ricompresi fra i seguenti confini in un unico corpo: stradello comune, ragioni Mezzadri, ragioni Adami – Benati. Si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati e documentati dalla visura catastale allegata, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria depositata in catasto;
la parte alienante, IG. , attuale cointestatario Parte_2 dell'unità immobiliare oggetto del trasferimento, dichiara che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto. Tutti gli immobili di cui sopra sono pervenuti al IG. ed alla IG.ra Per_1
in forza di acquisto per atto del Notaio Dott.ssa stipulato in Ferrara in Parte_1 Persona_3
data 3/7/2020 registrato a Ferrara il 10/7/2020 al N. 3567 serie 1T - trascritto il 13/7/2020 al N. Rg.
10240/R.P. 7224. In sede di acquisto i IGg.ri e hanno agevolato dei benefici Per_1 Parte_1
connessi alla prima casa. Il suddetto immobile veniva acquistato dai coniugi con somme derivanti da mutuo concesso da con contratto stipulato dinnanzi al Notaio Dott.ssa in data CP_1 Persona_3
3/7/2020, registrato a Ferrara il 10/7/2020 al N. 3568 serie 1T e trascritto in data 13/7/2020 ai N.ri
R.G. 10241/R.P. 1522. in conseguenza del predetto impegno veniva iscritta ipoteca volontaria di primo grado, in favore dell'istituto bancario, sull'immobile sopra identificato. La IG.ra Parte_1
dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1376 c.c., di accettare il trasferimento di proprietà suddetto da parte del IG. riconoscendo espressamente come lo stesso sia da considerarsi a titolo di Per_1
assegno di mantenimento una tantum e di accollarsi integralmente tutte le spese inerenti il trasferimento di proprietà dell'immobile suddetto. Entrambe i coniugi dichiarano espressamente che, ad esito del trasferimento del diritto reale sopra indicato, non avranno più nulla a che pretendere l'uno dall'altra ad eccezione di quanto previsto per il mantenimento della prole minore. Entrambi i coniugi rinunciano all'iscrizione di ipoteca legale sugli immobili facenti parte del diritto reale che intendono trasferire. Il IG. in qualità di parte cedente, dichiara di essere edotto circa l'obbligo di Per_1 comunicare la cessione all'autorità locale di Pubblica Sicurezza.
***
All'udienza in data 9 aprile 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non volersi riconciliare a seguito della separazione e di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha rassegnato conclusioni.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 3 ottobre 2024, innanzi al giudice delegato alla trattazione del procedimento nella fase della procedura relativa alla separazione consensuale. E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Si ritiene da ultimo che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, 8° comma, Legge n. 898/70.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 21/06/2014 a Masi
Torello (FE) fra nata a [...] il [...], ed Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Masi Torello di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2014 Atto n. 3 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome Parte_1
quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri