Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/06/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1521/2024 del ruolo degli affari di volontaria giurisdizione promosso da
C.F. 1 Parte_1 (cf: nato a [...] il [...],
e
'nata a [...] ilParte_2 (cf: C.F._2
30.3.1987, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Giuseppe
Nobile, presso il cui studio sito a Palermo in Piazza Giovanni Amendola n. 31, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio;
conclusioni delle parti: come da ricorso e verbale di udienza del 30.5.2025 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc depositato in data 1.8.2024, Parte_1 e [...] premettendo di aver contratto matrimonio il 14.11.2007 a Tirana Parte_2
(Albania) - trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Valledolmo al n.
28, parte II, serie C, dell'anno 2007 −, dal quale l'1.11.2015 è nato figlio Persona_1 hanno chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni previste in sede di separazione giudiziale trasformata.
In particolare, le parti hanno previsto l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso il domicilio materno (in Germani), regolamentando il diritto di visita paterno;
hanno, poi, pattuito l'obbligo, a carico di la somma mensile di € 150,00, a Parte_1 di versare a Parte_2 titolo di contribuito al mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
il procedimento è stato dunque posto in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui il procedimento è stato ritualmente comunicato, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
Orbene, ad avviso del Tribunale, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo di legge a partire
-
dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese nel procedimento di separazione giudiziale trasformata (n. 1409/2021 R.G.); la separazione tra i coniugi è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese con decreto n.12933/2023 del 28.6.2023;
i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio, compiutamente indicando le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, da intendersi in questa sede integralmente richiamate. Orbene, siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né all'interesse della prole.
In considerazione del contenuto dell'accordo, non è necessario l'ascolto dei figli minori
(art. 473 bis.4 cpc).
Tenuto conto della introduzione del procedimento su ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da a Tirana (Albania) il Parte_1 e Parte_2
14.11.2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Valledolmo al n.28, parte II, serie C, dell'anno 2007, alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
369/2000.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025 Il Presidente Il Giudice rel.
Giuseppe Rini Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.