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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/03/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 934/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 934/2025 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Brunazzetto Carolina CP_1 Controparte_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dal sig.
e in Silea (TV) in data 30.9.2000 trascritto nei Registri di Stato Controparte_2 CP_1
Civile del Comune di Silea (V) in data 20.10.2000 Parte II - Serie A– Atto n.34, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di non avere alcuna reciproca pretesa di contributo al rispettivo mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti e di aver già definito ogni questione patrimoniale sorta in costanza e per effetto del matrimonio.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], CP_1 Controparte_2
contraevano matrimonio concordatario in data 30.9.2000 a Silea (TV), trascritto nel relativo registro degli pagina 1 di 2 atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 34, parte II, serie A, anno 2000.
Dalla loro unione non nascevano figli.
Con provvedimento del 31.1.2012 il Tribunale di Padova omologava la separazione consensuale tra le parti alle condizioni di cui al verbale di comparizione delle stesse dinnanzi al Presidente del Tribunale del 10.1.2011.
In data 28.1.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse dichiarata la sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza del 4.3.2025.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità; pertanto, si prende atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Controparte_2 CP_1
contratto in data 30.9.2000 a Silea (TV), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato
[...]
Civile dello stesso Comune, al n. 34, parte II, serie A, anno 2000;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 7.03.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 934/2025 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Brunazzetto Carolina CP_1 Controparte_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dal sig.
e in Silea (TV) in data 30.9.2000 trascritto nei Registri di Stato Controparte_2 CP_1
Civile del Comune di Silea (V) in data 20.10.2000 Parte II - Serie A– Atto n.34, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di non avere alcuna reciproca pretesa di contributo al rispettivo mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti e di aver già definito ogni questione patrimoniale sorta in costanza e per effetto del matrimonio.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], CP_1 Controparte_2
contraevano matrimonio concordatario in data 30.9.2000 a Silea (TV), trascritto nel relativo registro degli pagina 1 di 2 atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 34, parte II, serie A, anno 2000.
Dalla loro unione non nascevano figli.
Con provvedimento del 31.1.2012 il Tribunale di Padova omologava la separazione consensuale tra le parti alle condizioni di cui al verbale di comparizione delle stesse dinnanzi al Presidente del Tribunale del 10.1.2011.
In data 28.1.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse dichiarata la sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza del 4.3.2025.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità; pertanto, si prende atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Controparte_2 CP_1
contratto in data 30.9.2000 a Silea (TV), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato
[...]
Civile dello stesso Comune, al n. 34, parte II, serie A, anno 2000;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 7.03.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 2 di 2