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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/04/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 4127/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4127 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to RAUCCIO CONCETTA;
Parte_1
RICORRENTE
e
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to CERBONE Controparte_1
VINCENZO;
RESISTENTE
nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 21/03/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.06.2024, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio concordatario in San Prisco (CE) il 25.04.2005 con parte resistente, dalla cui unione sono nate le Per_ figlie (il 26.01.2006) e (il 28.02.2008). Per_1
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, chiedeva la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Si costituiva il resistente, il quale non si opponeva alla richiesta avanzata da parte ricorrente ma chiedeva pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nella comparsa di costituzione e risposta.
Con istanza del 28.10.2024 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano trattarsi la causa in modalità cartolare.
All'udienza cartolare del 21.03.2025 il giudice, lette le note, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati nel reciproco e massimo rispetto;
2) La casa coniugale, di proprietà dei genitori della SI.ra , resterà a lei assegnata, Pt_1
mentre il SI. si trasferirà presso una casa di proprietà della Mamma ed in fase di CP_1
ristrutturazione, sita in Afragola (NA) alla via papa Giovanni XXIII, n.39;
3) I mobili e le suppellettili resteranno nella casa coniugale, ad esclusione dei beni personali che il SI. preleverà per portare nella sua nuova abitazione;
CP_1 Per_ 4) Le due figlie e saranno in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, Per_1
con collocamento prevalente presso la madre;
5) Entrambi i genitori, conseguentemente, continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle figlie e prenderanno di comune accordo tutte le decisioni relative alla crescita, all'educazione, all'istruzione ed all'equilibrio psico-fisico delle stesse;
6) Il SI. avrà la facoltà di vedere e tenere con sé le figlie, compatibilmente Controparte_1
con il proprio orario di lavoro e gli impegni scolastici e sportivi delle figlie. Segnatamente Per_ alla figlia minore , il SI. potrà tenerla con sé due volte alla settimana CP_1
prendendola all'uscita della scuola nonché potrà tenerla con sé a weekend alterni dalle ore 15:00 del sabato pomeriggio alle ore 21:45 della domenica sera, salvo diversi accordi tra i compatibilmente con gli impegni della minore;
Pt_2
7) Riguardo la gestione delle figlie, oltre ad essere le stesse sufficientemente autonome
( maggiorenne), i coniugi sono collaborativi pertanto avranno facoltà di modificare Per_1
giorni ed orari settimanali, purché nell'interesse e secondo le volontà delle figlie e purché sempre in accordo e dunque non in maniera unilaterale;
8) Le figlie trascorreranno in maniera alterna (un anno con la madre ed uno con il padre) le seguenti festività: Capodanno (e cioè i giorni 31 dicembre e 1° gennaio) oppure il giorno della vigilia e quello del Natale (24 e 25 dicembre). Per le vacanze Pasquali, invece, i coniugi trascorreranno ad anni alterni con le figlie o il giorno della Pasqua o quello del Lunedi “in
Albis”. In merito alle vacanze estive, il SI. terrà con sé le figlie per Controparte_1
almeno 15 giorni durante i mesi di luglio o agosto con obbligo di comunicare alla moglie il periodo prescelto, entro la fine del mese di aprile di ogni anno.
9) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonicamente all'altro, in caso di spostamenti in località diverse da quella della residenza della minore quando hanno con sé la figlia.
10) Il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra la somma mensile di €. 250,00 CP_1 Pt_1
(duecentocinquanta/00) a titolo di mantenimento per ogni singola figlia. L'importo di cui sopra sarà versato entro il giorno 5 di ogni mese mediante vaglia postale o bonifico e sarà annualmente rivalutato secondo l'indice ISTAT. Le figlie saranno entrambe a carico della
SI.ra , che percepirà interamente l'assegno unico per entrambe le figlie. Pt_1
11) L'assegno di mantenimento sarà versato dal SInor a partire dal trasferimento CP_1
presso la nuova residenza;
12) le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%;
13) I coniugi si danno reciproco consenso all'espatrio.
14) I coniugi chiedono l'omologa della presente separazione consensuale ai predetti patti e condizioni.
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della figlia minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata a [...] l'[...], e nato a [...] Parte_1 Controparte_1
(NA) il 20/11/1975;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Prisco (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 2, parte II, serie A, anno 2005;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda la cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di conSIlio del 24.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4127 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to RAUCCIO CONCETTA;
Parte_1
RICORRENTE
e
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to CERBONE Controparte_1
VINCENZO;
RESISTENTE
nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 21/03/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.06.2024, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio concordatario in San Prisco (CE) il 25.04.2005 con parte resistente, dalla cui unione sono nate le Per_ figlie (il 26.01.2006) e (il 28.02.2008). Per_1
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, chiedeva la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Si costituiva il resistente, il quale non si opponeva alla richiesta avanzata da parte ricorrente ma chiedeva pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nella comparsa di costituzione e risposta.
Con istanza del 28.10.2024 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano trattarsi la causa in modalità cartolare.
All'udienza cartolare del 21.03.2025 il giudice, lette le note, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati nel reciproco e massimo rispetto;
2) La casa coniugale, di proprietà dei genitori della SI.ra , resterà a lei assegnata, Pt_1
mentre il SI. si trasferirà presso una casa di proprietà della Mamma ed in fase di CP_1
ristrutturazione, sita in Afragola (NA) alla via papa Giovanni XXIII, n.39;
3) I mobili e le suppellettili resteranno nella casa coniugale, ad esclusione dei beni personali che il SI. preleverà per portare nella sua nuova abitazione;
CP_1 Per_ 4) Le due figlie e saranno in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, Per_1
con collocamento prevalente presso la madre;
5) Entrambi i genitori, conseguentemente, continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle figlie e prenderanno di comune accordo tutte le decisioni relative alla crescita, all'educazione, all'istruzione ed all'equilibrio psico-fisico delle stesse;
6) Il SI. avrà la facoltà di vedere e tenere con sé le figlie, compatibilmente Controparte_1
con il proprio orario di lavoro e gli impegni scolastici e sportivi delle figlie. Segnatamente Per_ alla figlia minore , il SI. potrà tenerla con sé due volte alla settimana CP_1
prendendola all'uscita della scuola nonché potrà tenerla con sé a weekend alterni dalle ore 15:00 del sabato pomeriggio alle ore 21:45 della domenica sera, salvo diversi accordi tra i compatibilmente con gli impegni della minore;
Pt_2
7) Riguardo la gestione delle figlie, oltre ad essere le stesse sufficientemente autonome
( maggiorenne), i coniugi sono collaborativi pertanto avranno facoltà di modificare Per_1
giorni ed orari settimanali, purché nell'interesse e secondo le volontà delle figlie e purché sempre in accordo e dunque non in maniera unilaterale;
8) Le figlie trascorreranno in maniera alterna (un anno con la madre ed uno con il padre) le seguenti festività: Capodanno (e cioè i giorni 31 dicembre e 1° gennaio) oppure il giorno della vigilia e quello del Natale (24 e 25 dicembre). Per le vacanze Pasquali, invece, i coniugi trascorreranno ad anni alterni con le figlie o il giorno della Pasqua o quello del Lunedi “in
Albis”. In merito alle vacanze estive, il SI. terrà con sé le figlie per Controparte_1
almeno 15 giorni durante i mesi di luglio o agosto con obbligo di comunicare alla moglie il periodo prescelto, entro la fine del mese di aprile di ogni anno.
9) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonicamente all'altro, in caso di spostamenti in località diverse da quella della residenza della minore quando hanno con sé la figlia.
10) Il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra la somma mensile di €. 250,00 CP_1 Pt_1
(duecentocinquanta/00) a titolo di mantenimento per ogni singola figlia. L'importo di cui sopra sarà versato entro il giorno 5 di ogni mese mediante vaglia postale o bonifico e sarà annualmente rivalutato secondo l'indice ISTAT. Le figlie saranno entrambe a carico della
SI.ra , che percepirà interamente l'assegno unico per entrambe le figlie. Pt_1
11) L'assegno di mantenimento sarà versato dal SInor a partire dal trasferimento CP_1
presso la nuova residenza;
12) le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%;
13) I coniugi si danno reciproco consenso all'espatrio.
14) I coniugi chiedono l'omologa della presente separazione consensuale ai predetti patti e condizioni.
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della figlia minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata a [...] l'[...], e nato a [...] Parte_1 Controparte_1
(NA) il 20/11/1975;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Prisco (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 2, parte II, serie A, anno 2005;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda la cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di conSIlio del 24.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio