Art. 3.
La maggiore spesa di lire 6.250.000 inerente alla modifica del regio decreto 9 settembre 1937, n. 1758, di cui all'art. 1 della presente legge, gravera' sul capitolo n. 148 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1950-51 e sara' compensata per gli effetti del comma quarto dell'art. 81 della Costituzione della Repubblica, mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 160 del bilancio suddetto.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La maggiore spesa di lire 6.250.000 inerente alla modifica del regio decreto 9 settembre 1937, n. 1758, di cui all'art. 1 della presente legge, gravera' sul capitolo n. 148 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1950-51 e sara' compensata per gli effetti del comma quarto dell'art. 81 della Costituzione della Repubblica, mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 160 del bilancio suddetto.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.