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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 01/10/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2256/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. ssa Maria Carmen Napolitano, GOT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2256/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ) residente in [...] C.F._1
Baccheretana, n. 474 rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Turati (C.F.
) del Foro di Como, presso il cui studio in Como, via G. Garibaldi, n. C.F._2
69, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Laura Bottari (C.F.
), in Prato (59100-PO), via Magnolfi ATTORE C.F._3
CONTRO
(c.f. ) con sede in Bologna alla via Stalingrado Controparte_1 P.IVA_1
45, in persona del l.r. p.t. Dott. rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Controparte_2
Montini (c.f. ) unitamente e disgiuntamente all'Avv. Letizia Montini C.F._4
(c.f. ), presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata C.F._5
CONVENUTA
OGGETTO: Indennizzo polizza infortuni
Conclusioni delle parti:
Per l'attore: “ Accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale di indennizzo della Società
in relazione al contratto di assicurazione stipulato con Controparte_1
l'attore, signor e per l'infortunio del 19.1.2020; Parte_1 per l'effetto, condannare: al pagamento in favore dell'attore sig. CP_1 Parte_1 di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza del sinistro, per cui è causa e come
[...] meglio precisati in atti e di ogni altro danno risultato dall'istruttoria esperita, e così sin
d'ora indicato nella somma di € 30.853,00 (tenuto già conto della somma ricevuta da di € 2.052,00 e trattenuta dall'attore a titolo di acconto e delle franchigie CP_1 contrattuali) o in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia o ad istruttoria esperita o in subordine, in caso di impossibilità di esatta quantificazione, secondo l'equo apprezzamento.
pagina 1 di 8 oltre alla refusione delle spese della procedura di mediazione e di quelle per l'assistenza legale in mediazione sostenute da parte attrice e quantificate nella misura di € 772,96 o della maggior o minor somma provata in giudizio. oltre interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria. con vittoria di compenso professionale, oltre IVA, CPA e spese generali di studio nella misura del 15,00%. con rifusione delle spese di C.T.U. anticipate dall'attore pari a € 558,37 e C.T.P. dell'importo di € 366,00.
IN SUBORDINE:
Accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale di indennizzo della Società
[...]
in relazione al contratto di assicurazione stipulato con l'attore, signor Controparte_1
e per l'infortunio del 19.1.2020; Parte_1 per l'effetto, condannare: al pagamento in favore dell'attore sig. CP_1 Parte_1 di tutti i danni subiti e subendi dal medesimo in conseguenza del sinistro, per cui è
[...] causa nella misura accertata in corso di causa o risultante dalla CTU, medico legale espletata, al netto della franchigia contrattuale indicata in polizza e all'acconto ricevuto di € 2.052,00 o in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia o ad istruttoria esperita o in subordine, in caso di impossibilità di esatta quantificazione, secondo l'equo apprezzamento. oltre alla refusione delle spese della procedura di mediazione e di quelle per l'assistenza legale in mediazione sostenute da parte attrice e quantificate nella misura di € 772,96 o della maggior o minor somma provata in giudizio. oltre interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria. con vittoria di compenso professionale, oltre IVA, CPA e spese generali di studio nella misura del 15,00%. con rifusione delle spese di C.T.U. anticipate dall'attore pari a € 558,37 e C.T.P. dell'importo di € 366,00.
In via istruttoria per l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli formulati;
ed opponendosi a qualsiasi nuova domanda ed eccezione formulata da controparte, in ordine alle quali ha dichiarato di non accettare il contraddittorio.
Per parte convenuta: in tesi per il rigetto della domanda attrice con vittoria di spese e compensi professionali;
in ipotesi perché il Tribunale, applicata la franchigia prevista nella polizza sottoscritta da parte attrice, e tenuto conto di quanto già corrisposto da all'attore voglia liquidare all'attore l'indennizzo nella misura che sarà ritenuta CP_1 di giustizia secondo le risultanze della CTU e comunque in misura non superiore alla proposta transattiva formulata dal Giudice con ordinanza 18.4.2024 ed accettata dalla convenuta con integrale compensazione delle spese fino al giorno della proposta e con condanna di parte attrice al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
pagina 2 di 8 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. ha convenuto in Parte_1 giudizio al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità Controparte_1 contrattuale della compagnia in relazione al contratto di assicurazione stipulato con l'attore
(polizza assicurativa infortuni n. 1159900001469 conclusa con Controparte_3 decorrente dal 01.07.2014) e per l'effetto condannarla al pagamento in suo favore di tutti i danni subiti e subendi dal medesimo in conseguenza del sinistro occorso in data 19.01.2020 alle ore 15.30 circa.
L'attore ha spiegato la domanda esponendo che, mentre si trovava nel giardino della propria abitazione, sopra il muro confinante tra il suo garage e la strada, per dare indicazioni ai giardinieri, che stavano potando una pianta di ciliegio, nel muoversi aveva messo un piede in fallo ed era caduto da una altezza di circa due metri, procurandosi lesioni alla spalla destra e all'anca omolaterale. Il giorno seguente, accusando forti dolori ed avendo gravi difficoltà nella deambulazione, oltre che di mobilità dell'arto superiore, decise di andare al Pronto
Soccorso dell'ospedale di Prato per essere sottoposto a visita ma, dopo una lunga attesa che si profilava durare nel tempo, lasciò l'ospedale.
Egli ha narrato di essersi rivolto al proprio medico curante, dott. , che Persona_1 gli prescrisse accertamenti radiografici urgenti (anca destra, spalla destra, rachide), eseguiti il giorno successivo, con approfondimenti TAC e RMN nei giorni seguenti, resisi necessari a causa del persistente dolore ed il deficit funzionale.
Visto il quadro clinico e le risultanze diagnostiche il medico consultato formulò una prognosi di trenta giorni.
Perdurando le problematiche allo stato di salute l'attore si sottopose a visita ortopedica. Il Per_ prof. con referto del 06.02.2020, confermò lo stato doloroso ed i deficit funzionali ai segmenti corporei interessati dal trauma e prescrisse riabilitazione alla spalla ed all'anca dx con laserterapia e magnetoterapia;
magnetoterapia in sede dorsolombare e massaggio, oltre a riposo per due settimane.
In assenza di miglioramenti e continuando lo stato doloroso all'anca, alla spalla ed al rachide, con le relative limitazioni funzionali, l'ortopedico nel certificato del 20.02.2020 prescrisse un nuovo ciclo di riabilitazione e riposo per ulteriori trenta giorni.
L'avvento dell'emergenza sanitaria con la conseguente limitazione delle attività ambulatoriali, tra cui quelle riabilitative, comportò la prosecuzione del recupero tramite esercizi eseguiti dall'attore personalmente, in attesa di riprendere i trattamenti fisioterapici. Per_ A quel periodo risale il referto rilasciato dal prof. il 26.03.2020 che rinviò il paziente a visita di controllo a quaranta giorni. Il 7.05.2020, all'esito di altra visita necessitata dalla persistenza del dolore, il medico confermò la necessità di cure riabilitative che ebbero luogo nel tempo successivo, fino a quando l'11.06.2020 fu accertata la guarigione.
L'infortunio occorso fu denunciato via pec alla compagnia assicurativa che aprì la pratica del sinistro. pagina 3 di 8 richiamando la valutazione del proprio medico legale incaricato, dott. CP_1 Per_3 che, senza eseguire visita del paziente e procedendo al solo esame dei documenti
[...] medici, non aveva ravvisato postumi (al netto della patologia degenerativa strumentalmente accertata), con missiva del 26.12.2020 aveva proposto un indennizzo di € 2052,00, così determinato:
inabilità temporanea franchigia 11 gg;
IT Totale 10 gg – 10 gg franchigia= 0
IT parziale 10 gg – 1 = 9 gg x 100,00 = 900
Spese mediche 1202 – 50 franchigia = 1152
L'attore non aveva accettato l'offerta, contestando la valutazione del medico legale della
Compagnia, che non aveva tenuto conto del suo reale stato di salute oltre che dei postumi dell'infortunio. Sul punto l'attore ha esposto di avere dovuto modificare il proprio stile di vita e di patire sofferenze derivanti dai traumi subiti, con particolare riferimento a quello occorso a livello dell'anca e consistenti in dolore persistente e difficoltà alla deambulazione.
Così si era rivolto al medico – legale Dr.ssa la quale all'esito dell'accertamento Per_4 aveva stilato una relazione, datata 05.11.2020, nella quale, previo riconoscimento del nesso di causalità tra l'evento del 19.1.2020 ed i danni patiti, aveva ravvisato la sussistenza di trauma contusivo di spalla destra ed anca omolaterale che aveva provocato lesioni obiettivabili sia strumentalmente che clinicamente da raccolta fluida a livello dell'anca destra non emendabile e limitazione dei movimenti della spalla destra in destrimane. Il medico aveva rilevato la presenza di postumi permanenti che avevano determinato, secondo la tabella
, una riduzione della capacità lavorativa generica valutabile nella misura percentuale CP_4 pari a 6% (sei), e ANIA pari a 4% (quattro). La dottoressa aveva verificato l'inabilità temporanea sulla base delle certificazioni mediche dalla data dell'evento (19 gennaio) fino al
11 giugno 2020 quantificando 30 giorni di inabilità temporanea assoluta al 100% ed i restanti giorni ad inabilità temporanea al 50%.
Stante il divario tra le valutazioni mediche l'attore, ritenendo non satisfattoria la somma offerta dalla Compagnia pari a € 2.052,00, aveva dichiarato di trattenerla a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta.
In relazione alla propria situazione personale e lavorativa ha dedotto di essere titolare della società avente sede in Prato, via della Repubblica 193, e che le Controparte_3 lesioni provocate dall'infortunio avevano comportato un periodo di assenza dal lavoro ed una maggior fatica sia per recarsi nel luogo di lavoro sia per sostenere il peso della giornata.
Pertanto ha sollecitato che tramite apposita CTU fosse valutata anche la riduzione della capacità lavorativa e quantificato il relativo risarcimento del danno.
Sulla scorta degli accertamenti medici espletati ha calcolato l'indennizzo spettante secondo tali voci:
- invalidità permanente 3% al netto della franchigia € 15.000,00
- invalidità temporanea al 100% x 19 gg al netto della franchigia € 3.800,00
- invalidità temporanea al 50% x 114 gg € 11.400,00 pagina 4 di 8 - indennità per immobilizzazione di 80 gg € 8.000,00
Egli ha richiesto il rimborso delle spese mediche sostenute (di visita e di cura) per €
2.550,00.
L'entità complessiva del risarcimento dei danni non patrimoniali reclamato ammontava quindi alla cifra di € 40.750,00, da cui deve essere decurtata la somma di € 2.052,00 ricevuta da e dallo stesso trattenuta a titolo di acconto. CP_1
La richiesta finale era pari ad € 38.698,00.
Alla somma così determinata dovevano aggiungersi ulteriori costi per la procedura di mediazione da lui attivata a cui non aveva aderito, nella misura di € 48,80 e per i CP_1 compensi dovuti al legale per l'assistenza stragiudiziale dell'importo di € 724,16 .
2. Si è costituita in giudizio con comparsa del 16.11.2021 La Controparte_1 compagnia, nel contestare ed impugnare la domanda come proposta, ha giudicato eccessiva la quantificazione delle conseguenze dannose operata dall'attore, confermando la congruità dell'offerta di € 2.052,00 formulata prima dell'avvio della causa ed affermando di avere istruito la pratica del sinistro affidando l'esecuzione degli accertamenti medici al Dr. Per_3 il quale aveva constatato solamente contusioni alla spalla ed all'anca che le cure mediche effettuate dall'attore avevano risolto. Gli esiti dolorosi, secondo il medico legale, dovevano essere messi in rapporto con lo stato degenerativo preesistente che era stato verificato nel paziente.
3. La convenuta aveva pertanto chiesto il rigetto della domanda attorea.
La causa è stata istruita con la prova testimoniale richiesta da parte attrice e con l'espletamento di CTU medico legale. Quindi è stata trattenuta in decisione a seguito di trattazione scritta della causa con ordinanza del 15.4.2025
͋ ͋ ͋
3. La domanda formulata in atto di citazione merita parziale accoglimento.
L'evento lesivo occorso all'attore non è stato oggetto di contestazione da parte della compagnia che lo ha ritenuto indennizzabile ai sensi delle condizioni di polizza.
L'infortunio ha avuto un'indiretta conferma da parte della teste escussa che, pur non avendo assistito all'episodio, apprese in data 20.1.2020 che , suo datore di lavoro Parte_1 aveva lamentato dolori che interessavano la parte destra del corpo (spalla destra, anca destra) e che per tale ragione doveva recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Prato accompagnato dalla figlia che l'aveva avvisata dell'accadimento. Persona_5
Sempre da quest'ultima, anche lei dipendente della stessa azienda Controparte_3 aveva saputo che, a causa della presenza di caos al Pronto Soccorso, lasciò l'ospedale, Pt_1 che decise di rivolgersi al medico curante e che eseguì esami presso Villa Donatello e
Alliance Medical.
4. Stante la non contestazione dal punto di vista dell'avvenimento storico e delle modalità che lo hanno caratterizzato, la controversia si è appuntata sulla determinazione del danno indennizzabile ed a tal fine determinante ai fini della decisione è stata la CTU medico legale.
pagina 5 di 8 La dottoressa incaricata quale CTU, a seguito della visita del paziente e dell' esame della documentazione riversata in atti, ha indicato che le lesioni riportate dall'attore in conseguenza dell'infortunio di cui fu vittima in data 19.01.2020 consistevano in un minimo versamento a carico del tendine del capo lungo del muscolo bicipite di destra ed in una imbibizione edematosa dei tessuti molli della coscia destra con associata imbibizione ossea dell'emibacino omolaterale. Le lesioni riscontrate sono state ritenute compatibili con un trauma contusivo diretto, come quello subito dal Sig. ed avevano provocato una Pt_1 temporanea sofferenza locale dei tessuti delle zone direttamente interessate dal trauma contusivo subito. Gli esiti derivati avevano però carattere temporaneo con tendenza ad una naturale e progressiva evoluzione, nel corso del tempo, fino alla completa restitutio ad integrum, e non avevano provocato menomazioni permanenti associate.
La Consulente ha introdotto nell'analisi complessiva del caso sia la patologia artrosica degenerativa di cui soffre l'attore ed alla quale vanno ricondotte sia le sofferenze derivate che la limitazione funzionale delle articolazioni della spalla destra e dell'anca destra, sia la patologia neurologica da cui egli è affetto dal 2017 e che ha determinato importante ipotonomiotrofia soprattutto a carico degli arti superiori ed in particolare dell'arto superiore destro. La CTU ha precisato che trattasi di patologie preesistenti, a carattere degenerativo e pertanto progressivamente ingravescenti, dalle quali sono dipesi i sintomi dolorosi ancora lamentati dal Sig. sia in termini di sofferenza che di limitazione funzionale. Pt_1
La dottoressa ha ritenuto attendibile il dolore locale patito e la limitazione funzionale per effetto delle conseguenze cliniche delle lesioni riportate dalla caduta e ne ha operato una valutazione sulla base di quanto riferito dall'interessato sul tempo di ripresa dell'attività lavorativa e di quanto rilevabile dalla documentazione medica depositata. La conclusione a cui è giunta la CTU è stata quella di riconoscere un periodo di inabilità temporanea assoluta al 100% di 20 giorni e di un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di 55 giorni.
Sulla base delle visite e dei trattamenti riabilitativi, a cui si era sottoposto nelle settimane successive e che ha giudicato direttamente connessi all'occorso ha ritenuto congruo il rimborso delle spese sostenute, limitatamente a quelle relative all'attività diagnostica, terapeutica e riabilitativa per un totale di € 2406,00 .
Non ha ravvisato postumi permanenti.
5. La conclusione raggiunta dal CTU in termini di accertamento e di valutazione delle conseguenze lesive merita piena condivisione in quanto poggia sulle risultanze mediche esaminate e sulla visita condotta;
inoltre si profila ben argomentata.
La dottoressa a sostegno del proprio giudizio ha focalizzato in particolare gli esiti degli esami che all'epoca avevano evidenziato solamente contusioni alle parti del corpo interessate dalla caduta e non avevano rilevato fratture ossee, discontinuità o lacerazioni dei tessuti molli aventi carattere di acuzie. Il quadro emergente dagli esami strumentali consentiva di ritenere sussistente solamente una temporanea sofferenza delle regioni corporee coinvolte nel trauma conseguente alla caduta e riportanti solo contusioni suscettibili di essere assorbite nel tempo indicato dalla CTU. pagina 6 di 8 Parimenti gli stessi esami strumentali analizzati avevano reso evidenti preesistenti patologie croniche, degenerative dell'attore dei corrispondenti distretti.
L'esame RX della spalla e dell'anca destra del 20.01.2020 (giorno successivo all'evento) aveva mostrato irregolarità e sclerosi della corticale del trochite omerale, riduzione di spessore della rima coxo-femorale con sclerosi del tesso acetabolare, evidenze di una patologia artrosica, seppur non particolarmente grave, ma comunque presente al momento del trauma e ad esso preesistente.
L'esame RM della spalla destra eseguito il 06.02.2020 aveva rivelato tendinosi diffusa della cuffia dei rotatori con ipotrofia del muscolo sovraspinato, alterazioni queste che dovevano essere ricondotte ad una patologia preesistente.
6. La quantificazione dell'inabilità temporanea va messa in stretto rapporto con la sintomatologia dolorosa e con la limitazione funzionale derivate dalle lesioni riportate a seguito della caduta, la cui natura contusiva, producente solamente una temporanea sofferenza dei tessuti locali, ha consentito all'interessato un pieno recupero delle condizioni fisiche nell'arco di un tempo limitato.
Il prolungamento dei trattamenti riabilitativi a fronte di lesioni di modesta entità era dipeso ad avviso della CTU, da un lato, dalla particolare situazione pandemica, ma dall'altro soprattutto dalle preesistenti patologie di natura degenerativa e neurologica con associata debolezza muscolare, che avevano rallentato e dilatato la fase riabilitativa.
La conclusione raggiunta dal CTU muove anche dalle dichiarazioni ricevute dal paziente sulla durata del periodo di assenza dal lavoro che era stato circoscritto ad un tempo di circa due mesi-due mesi e mezzo dall'evento.
7. Così riepilogata la valutazione medico - legale delle conseguenze dell'incidente occorso all'attore la quantificazione monetaria dell'indennizzo deve intanto partire dalle Pt_1 condizioni di assicurazione, contenute nel contratto di polizza intercorso con la IP SA, recante n. 1159900001469 stipulato dalla società per conto del Controparte_3 sig. con decorrenza dal 01.07.2014. Parte_1
Nella sezione del contratto che disciplina le garanzie e i premi è prevista la somma di €
200,00 al giorno per Inabilità Temporanea ed a parziale deroga dell'articolo 3.3 delle condizioni generali di polizza è convenuto che essa decorra dal dodicesimo giorno successivo quello dell'infortunio.
Tenuto conto delle clausole richiamate l'attore ha quindi diritto ad un indennizzo giornaliero per ogni giorno di inabilità temporanea con la franchigia sopra indicata. Nel caso di specie la somma erogata da IP si è rivelata insufficiente a compensare integralmente le conseguenze pregiudizievoli per la sua salute derivate dalla caduta, seppure limitate all'inabilità temporanea ed ai costi sopportati dalla parte per terapie ed esami.
Va riconosciuta la spettanza all'attore di una somma superiore a quella oggetto dell'offerta che era stata presentata prima dell'avvio della procedura giudiziaria, e che va determinata in applicazione delle previsioni contrattuali. La quantificazione viene operata sulla scorta delle conclusioni formulate nella relazione stilata dal Ctu che ha preso posizione sulle pagina 7 di 8 osservazioni dalla Consulente di parte dell'attore ed ha rilevato che le limitazioni funzionali erano derivate principalmente dalla patologia artrosica degenerativa oltre che dalla patologia neurologica, entrambe preesistenti all'evento lesivo, che hanno andamento ingravescente col passare del tempo.
Pertanto, in virtù delle condizioni contrattuali come previste nella polizza, allegato PI, pag. 3
e allegato AG “Condizioni Particolari” pag. 5, si ritiene che l'importo da corrispondere all'attore a seguito dell'accaduto e come accertato possa essere il seguente:
€ 200,00 per ogni giorno di inabilità temporanea 20 gg. ; inabilità temporanea assoluta al
100% x € 200,00 – 12 gg (in base alle Condizioni particolari di contratto di cui alla pag. 5
l'inabilità temporanea decorre dal 12 giorno successivo a quello dell'infortunio) => 8gg x €
200,00 = € 1.600,00;
55 gg per inabilità temporanea parziale al 50% : € 5.500,00
(55 x € 100,00 = € 5.500,00)
Spese mediche da rimborsarsi = € 2406,00 - la franchigia di € 50,00 = 2356,00
Il totale dovuto a titolo di indennizzo per le lesioni subite a seguito del sinistro oggetto di causa risulta essere pari ad € 9.456,00. Da tale somma va scomputata l'importo come già ricevuto dall'attore e accettato a titolo di acconto pari ad € 2.052,00.
Totale ancora spettante a € 9.456,00 - € 2.052,00= € 7.404,00. Pt_1
In conclusione la domanda attorea merita parziale accoglimento essendo liquidabile in favore di in applicazione delle condizioni di polizza la somma di € 7.404,00, oltre Pt_1 interessi legali dalla domanda. Stante il divario tra la somma richiesta in atto di citazione e quella accertata all'esito del giudizio si ritiene di compensare per la metà le spese di lite.
IP SA viene condannata alla refusione della metà delle spese di lite sostenute da parte attrice che vengono liquidate in dispositivo e che sono state calcolate sulla base del valore della causa, compresa la metà dei compensi della CTU .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva, accertata la responsabilità contrattuale della convenuta nei confronti dell'attore condanna, la a pagare al sig. Controparte_1
, la somma complessiva di € 7.404,00 oltre interessi legali dalla domanda a Parte_1 titolo di indennizzo dei danni patiti a seguito del sinistro occorso in data 19.01.2020; condanna la convenuta a rimborsare a parte attrice la metà delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 2.538,00 oltre IVA e CAP come per legge ed esborsi questi ultimi quantificati nella misura di € 272,50; pone definitivamente i compensi già liquidati della CTU Dr.ssa a carico di entrambe Per_6 le parti.
Prato, 30 settembre 2025
IL GIUDICE
dott. Maria Carmen Napolitano
(Giudice Onorario) pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. ssa Maria Carmen Napolitano, GOT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2256/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ) residente in [...] C.F._1
Baccheretana, n. 474 rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Turati (C.F.
) del Foro di Como, presso il cui studio in Como, via G. Garibaldi, n. C.F._2
69, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Laura Bottari (C.F.
), in Prato (59100-PO), via Magnolfi ATTORE C.F._3
CONTRO
(c.f. ) con sede in Bologna alla via Stalingrado Controparte_1 P.IVA_1
45, in persona del l.r. p.t. Dott. rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Controparte_2
Montini (c.f. ) unitamente e disgiuntamente all'Avv. Letizia Montini C.F._4
(c.f. ), presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata C.F._5
CONVENUTA
OGGETTO: Indennizzo polizza infortuni
Conclusioni delle parti:
Per l'attore: “ Accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale di indennizzo della Società
in relazione al contratto di assicurazione stipulato con Controparte_1
l'attore, signor e per l'infortunio del 19.1.2020; Parte_1 per l'effetto, condannare: al pagamento in favore dell'attore sig. CP_1 Parte_1 di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza del sinistro, per cui è causa e come
[...] meglio precisati in atti e di ogni altro danno risultato dall'istruttoria esperita, e così sin
d'ora indicato nella somma di € 30.853,00 (tenuto già conto della somma ricevuta da di € 2.052,00 e trattenuta dall'attore a titolo di acconto e delle franchigie CP_1 contrattuali) o in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia o ad istruttoria esperita o in subordine, in caso di impossibilità di esatta quantificazione, secondo l'equo apprezzamento.
pagina 1 di 8 oltre alla refusione delle spese della procedura di mediazione e di quelle per l'assistenza legale in mediazione sostenute da parte attrice e quantificate nella misura di € 772,96 o della maggior o minor somma provata in giudizio. oltre interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria. con vittoria di compenso professionale, oltre IVA, CPA e spese generali di studio nella misura del 15,00%. con rifusione delle spese di C.T.U. anticipate dall'attore pari a € 558,37 e C.T.P. dell'importo di € 366,00.
IN SUBORDINE:
Accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale di indennizzo della Società
[...]
in relazione al contratto di assicurazione stipulato con l'attore, signor Controparte_1
e per l'infortunio del 19.1.2020; Parte_1 per l'effetto, condannare: al pagamento in favore dell'attore sig. CP_1 Parte_1 di tutti i danni subiti e subendi dal medesimo in conseguenza del sinistro, per cui è
[...] causa nella misura accertata in corso di causa o risultante dalla CTU, medico legale espletata, al netto della franchigia contrattuale indicata in polizza e all'acconto ricevuto di € 2.052,00 o in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia o ad istruttoria esperita o in subordine, in caso di impossibilità di esatta quantificazione, secondo l'equo apprezzamento. oltre alla refusione delle spese della procedura di mediazione e di quelle per l'assistenza legale in mediazione sostenute da parte attrice e quantificate nella misura di € 772,96 o della maggior o minor somma provata in giudizio. oltre interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria. con vittoria di compenso professionale, oltre IVA, CPA e spese generali di studio nella misura del 15,00%. con rifusione delle spese di C.T.U. anticipate dall'attore pari a € 558,37 e C.T.P. dell'importo di € 366,00.
In via istruttoria per l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli formulati;
ed opponendosi a qualsiasi nuova domanda ed eccezione formulata da controparte, in ordine alle quali ha dichiarato di non accettare il contraddittorio.
Per parte convenuta: in tesi per il rigetto della domanda attrice con vittoria di spese e compensi professionali;
in ipotesi perché il Tribunale, applicata la franchigia prevista nella polizza sottoscritta da parte attrice, e tenuto conto di quanto già corrisposto da all'attore voglia liquidare all'attore l'indennizzo nella misura che sarà ritenuta CP_1 di giustizia secondo le risultanze della CTU e comunque in misura non superiore alla proposta transattiva formulata dal Giudice con ordinanza 18.4.2024 ed accettata dalla convenuta con integrale compensazione delle spese fino al giorno della proposta e con condanna di parte attrice al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
pagina 2 di 8 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. ha convenuto in Parte_1 giudizio al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità Controparte_1 contrattuale della compagnia in relazione al contratto di assicurazione stipulato con l'attore
(polizza assicurativa infortuni n. 1159900001469 conclusa con Controparte_3 decorrente dal 01.07.2014) e per l'effetto condannarla al pagamento in suo favore di tutti i danni subiti e subendi dal medesimo in conseguenza del sinistro occorso in data 19.01.2020 alle ore 15.30 circa.
L'attore ha spiegato la domanda esponendo che, mentre si trovava nel giardino della propria abitazione, sopra il muro confinante tra il suo garage e la strada, per dare indicazioni ai giardinieri, che stavano potando una pianta di ciliegio, nel muoversi aveva messo un piede in fallo ed era caduto da una altezza di circa due metri, procurandosi lesioni alla spalla destra e all'anca omolaterale. Il giorno seguente, accusando forti dolori ed avendo gravi difficoltà nella deambulazione, oltre che di mobilità dell'arto superiore, decise di andare al Pronto
Soccorso dell'ospedale di Prato per essere sottoposto a visita ma, dopo una lunga attesa che si profilava durare nel tempo, lasciò l'ospedale.
Egli ha narrato di essersi rivolto al proprio medico curante, dott. , che Persona_1 gli prescrisse accertamenti radiografici urgenti (anca destra, spalla destra, rachide), eseguiti il giorno successivo, con approfondimenti TAC e RMN nei giorni seguenti, resisi necessari a causa del persistente dolore ed il deficit funzionale.
Visto il quadro clinico e le risultanze diagnostiche il medico consultato formulò una prognosi di trenta giorni.
Perdurando le problematiche allo stato di salute l'attore si sottopose a visita ortopedica. Il Per_ prof. con referto del 06.02.2020, confermò lo stato doloroso ed i deficit funzionali ai segmenti corporei interessati dal trauma e prescrisse riabilitazione alla spalla ed all'anca dx con laserterapia e magnetoterapia;
magnetoterapia in sede dorsolombare e massaggio, oltre a riposo per due settimane.
In assenza di miglioramenti e continuando lo stato doloroso all'anca, alla spalla ed al rachide, con le relative limitazioni funzionali, l'ortopedico nel certificato del 20.02.2020 prescrisse un nuovo ciclo di riabilitazione e riposo per ulteriori trenta giorni.
L'avvento dell'emergenza sanitaria con la conseguente limitazione delle attività ambulatoriali, tra cui quelle riabilitative, comportò la prosecuzione del recupero tramite esercizi eseguiti dall'attore personalmente, in attesa di riprendere i trattamenti fisioterapici. Per_ A quel periodo risale il referto rilasciato dal prof. il 26.03.2020 che rinviò il paziente a visita di controllo a quaranta giorni. Il 7.05.2020, all'esito di altra visita necessitata dalla persistenza del dolore, il medico confermò la necessità di cure riabilitative che ebbero luogo nel tempo successivo, fino a quando l'11.06.2020 fu accertata la guarigione.
L'infortunio occorso fu denunciato via pec alla compagnia assicurativa che aprì la pratica del sinistro. pagina 3 di 8 richiamando la valutazione del proprio medico legale incaricato, dott. CP_1 Per_3 che, senza eseguire visita del paziente e procedendo al solo esame dei documenti
[...] medici, non aveva ravvisato postumi (al netto della patologia degenerativa strumentalmente accertata), con missiva del 26.12.2020 aveva proposto un indennizzo di € 2052,00, così determinato:
inabilità temporanea franchigia 11 gg;
IT Totale 10 gg – 10 gg franchigia= 0
IT parziale 10 gg – 1 = 9 gg x 100,00 = 900
Spese mediche 1202 – 50 franchigia = 1152
L'attore non aveva accettato l'offerta, contestando la valutazione del medico legale della
Compagnia, che non aveva tenuto conto del suo reale stato di salute oltre che dei postumi dell'infortunio. Sul punto l'attore ha esposto di avere dovuto modificare il proprio stile di vita e di patire sofferenze derivanti dai traumi subiti, con particolare riferimento a quello occorso a livello dell'anca e consistenti in dolore persistente e difficoltà alla deambulazione.
Così si era rivolto al medico – legale Dr.ssa la quale all'esito dell'accertamento Per_4 aveva stilato una relazione, datata 05.11.2020, nella quale, previo riconoscimento del nesso di causalità tra l'evento del 19.1.2020 ed i danni patiti, aveva ravvisato la sussistenza di trauma contusivo di spalla destra ed anca omolaterale che aveva provocato lesioni obiettivabili sia strumentalmente che clinicamente da raccolta fluida a livello dell'anca destra non emendabile e limitazione dei movimenti della spalla destra in destrimane. Il medico aveva rilevato la presenza di postumi permanenti che avevano determinato, secondo la tabella
, una riduzione della capacità lavorativa generica valutabile nella misura percentuale CP_4 pari a 6% (sei), e ANIA pari a 4% (quattro). La dottoressa aveva verificato l'inabilità temporanea sulla base delle certificazioni mediche dalla data dell'evento (19 gennaio) fino al
11 giugno 2020 quantificando 30 giorni di inabilità temporanea assoluta al 100% ed i restanti giorni ad inabilità temporanea al 50%.
Stante il divario tra le valutazioni mediche l'attore, ritenendo non satisfattoria la somma offerta dalla Compagnia pari a € 2.052,00, aveva dichiarato di trattenerla a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta.
In relazione alla propria situazione personale e lavorativa ha dedotto di essere titolare della società avente sede in Prato, via della Repubblica 193, e che le Controparte_3 lesioni provocate dall'infortunio avevano comportato un periodo di assenza dal lavoro ed una maggior fatica sia per recarsi nel luogo di lavoro sia per sostenere il peso della giornata.
Pertanto ha sollecitato che tramite apposita CTU fosse valutata anche la riduzione della capacità lavorativa e quantificato il relativo risarcimento del danno.
Sulla scorta degli accertamenti medici espletati ha calcolato l'indennizzo spettante secondo tali voci:
- invalidità permanente 3% al netto della franchigia € 15.000,00
- invalidità temporanea al 100% x 19 gg al netto della franchigia € 3.800,00
- invalidità temporanea al 50% x 114 gg € 11.400,00 pagina 4 di 8 - indennità per immobilizzazione di 80 gg € 8.000,00
Egli ha richiesto il rimborso delle spese mediche sostenute (di visita e di cura) per €
2.550,00.
L'entità complessiva del risarcimento dei danni non patrimoniali reclamato ammontava quindi alla cifra di € 40.750,00, da cui deve essere decurtata la somma di € 2.052,00 ricevuta da e dallo stesso trattenuta a titolo di acconto. CP_1
La richiesta finale era pari ad € 38.698,00.
Alla somma così determinata dovevano aggiungersi ulteriori costi per la procedura di mediazione da lui attivata a cui non aveva aderito, nella misura di € 48,80 e per i CP_1 compensi dovuti al legale per l'assistenza stragiudiziale dell'importo di € 724,16 .
2. Si è costituita in giudizio con comparsa del 16.11.2021 La Controparte_1 compagnia, nel contestare ed impugnare la domanda come proposta, ha giudicato eccessiva la quantificazione delle conseguenze dannose operata dall'attore, confermando la congruità dell'offerta di € 2.052,00 formulata prima dell'avvio della causa ed affermando di avere istruito la pratica del sinistro affidando l'esecuzione degli accertamenti medici al Dr. Per_3 il quale aveva constatato solamente contusioni alla spalla ed all'anca che le cure mediche effettuate dall'attore avevano risolto. Gli esiti dolorosi, secondo il medico legale, dovevano essere messi in rapporto con lo stato degenerativo preesistente che era stato verificato nel paziente.
3. La convenuta aveva pertanto chiesto il rigetto della domanda attorea.
La causa è stata istruita con la prova testimoniale richiesta da parte attrice e con l'espletamento di CTU medico legale. Quindi è stata trattenuta in decisione a seguito di trattazione scritta della causa con ordinanza del 15.4.2025
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3. La domanda formulata in atto di citazione merita parziale accoglimento.
L'evento lesivo occorso all'attore non è stato oggetto di contestazione da parte della compagnia che lo ha ritenuto indennizzabile ai sensi delle condizioni di polizza.
L'infortunio ha avuto un'indiretta conferma da parte della teste escussa che, pur non avendo assistito all'episodio, apprese in data 20.1.2020 che , suo datore di lavoro Parte_1 aveva lamentato dolori che interessavano la parte destra del corpo (spalla destra, anca destra) e che per tale ragione doveva recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Prato accompagnato dalla figlia che l'aveva avvisata dell'accadimento. Persona_5
Sempre da quest'ultima, anche lei dipendente della stessa azienda Controparte_3 aveva saputo che, a causa della presenza di caos al Pronto Soccorso, lasciò l'ospedale, Pt_1 che decise di rivolgersi al medico curante e che eseguì esami presso Villa Donatello e
Alliance Medical.
4. Stante la non contestazione dal punto di vista dell'avvenimento storico e delle modalità che lo hanno caratterizzato, la controversia si è appuntata sulla determinazione del danno indennizzabile ed a tal fine determinante ai fini della decisione è stata la CTU medico legale.
pagina 5 di 8 La dottoressa incaricata quale CTU, a seguito della visita del paziente e dell' esame della documentazione riversata in atti, ha indicato che le lesioni riportate dall'attore in conseguenza dell'infortunio di cui fu vittima in data 19.01.2020 consistevano in un minimo versamento a carico del tendine del capo lungo del muscolo bicipite di destra ed in una imbibizione edematosa dei tessuti molli della coscia destra con associata imbibizione ossea dell'emibacino omolaterale. Le lesioni riscontrate sono state ritenute compatibili con un trauma contusivo diretto, come quello subito dal Sig. ed avevano provocato una Pt_1 temporanea sofferenza locale dei tessuti delle zone direttamente interessate dal trauma contusivo subito. Gli esiti derivati avevano però carattere temporaneo con tendenza ad una naturale e progressiva evoluzione, nel corso del tempo, fino alla completa restitutio ad integrum, e non avevano provocato menomazioni permanenti associate.
La Consulente ha introdotto nell'analisi complessiva del caso sia la patologia artrosica degenerativa di cui soffre l'attore ed alla quale vanno ricondotte sia le sofferenze derivate che la limitazione funzionale delle articolazioni della spalla destra e dell'anca destra, sia la patologia neurologica da cui egli è affetto dal 2017 e che ha determinato importante ipotonomiotrofia soprattutto a carico degli arti superiori ed in particolare dell'arto superiore destro. La CTU ha precisato che trattasi di patologie preesistenti, a carattere degenerativo e pertanto progressivamente ingravescenti, dalle quali sono dipesi i sintomi dolorosi ancora lamentati dal Sig. sia in termini di sofferenza che di limitazione funzionale. Pt_1
La dottoressa ha ritenuto attendibile il dolore locale patito e la limitazione funzionale per effetto delle conseguenze cliniche delle lesioni riportate dalla caduta e ne ha operato una valutazione sulla base di quanto riferito dall'interessato sul tempo di ripresa dell'attività lavorativa e di quanto rilevabile dalla documentazione medica depositata. La conclusione a cui è giunta la CTU è stata quella di riconoscere un periodo di inabilità temporanea assoluta al 100% di 20 giorni e di un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di 55 giorni.
Sulla base delle visite e dei trattamenti riabilitativi, a cui si era sottoposto nelle settimane successive e che ha giudicato direttamente connessi all'occorso ha ritenuto congruo il rimborso delle spese sostenute, limitatamente a quelle relative all'attività diagnostica, terapeutica e riabilitativa per un totale di € 2406,00 .
Non ha ravvisato postumi permanenti.
5. La conclusione raggiunta dal CTU in termini di accertamento e di valutazione delle conseguenze lesive merita piena condivisione in quanto poggia sulle risultanze mediche esaminate e sulla visita condotta;
inoltre si profila ben argomentata.
La dottoressa a sostegno del proprio giudizio ha focalizzato in particolare gli esiti degli esami che all'epoca avevano evidenziato solamente contusioni alle parti del corpo interessate dalla caduta e non avevano rilevato fratture ossee, discontinuità o lacerazioni dei tessuti molli aventi carattere di acuzie. Il quadro emergente dagli esami strumentali consentiva di ritenere sussistente solamente una temporanea sofferenza delle regioni corporee coinvolte nel trauma conseguente alla caduta e riportanti solo contusioni suscettibili di essere assorbite nel tempo indicato dalla CTU. pagina 6 di 8 Parimenti gli stessi esami strumentali analizzati avevano reso evidenti preesistenti patologie croniche, degenerative dell'attore dei corrispondenti distretti.
L'esame RX della spalla e dell'anca destra del 20.01.2020 (giorno successivo all'evento) aveva mostrato irregolarità e sclerosi della corticale del trochite omerale, riduzione di spessore della rima coxo-femorale con sclerosi del tesso acetabolare, evidenze di una patologia artrosica, seppur non particolarmente grave, ma comunque presente al momento del trauma e ad esso preesistente.
L'esame RM della spalla destra eseguito il 06.02.2020 aveva rivelato tendinosi diffusa della cuffia dei rotatori con ipotrofia del muscolo sovraspinato, alterazioni queste che dovevano essere ricondotte ad una patologia preesistente.
6. La quantificazione dell'inabilità temporanea va messa in stretto rapporto con la sintomatologia dolorosa e con la limitazione funzionale derivate dalle lesioni riportate a seguito della caduta, la cui natura contusiva, producente solamente una temporanea sofferenza dei tessuti locali, ha consentito all'interessato un pieno recupero delle condizioni fisiche nell'arco di un tempo limitato.
Il prolungamento dei trattamenti riabilitativi a fronte di lesioni di modesta entità era dipeso ad avviso della CTU, da un lato, dalla particolare situazione pandemica, ma dall'altro soprattutto dalle preesistenti patologie di natura degenerativa e neurologica con associata debolezza muscolare, che avevano rallentato e dilatato la fase riabilitativa.
La conclusione raggiunta dal CTU muove anche dalle dichiarazioni ricevute dal paziente sulla durata del periodo di assenza dal lavoro che era stato circoscritto ad un tempo di circa due mesi-due mesi e mezzo dall'evento.
7. Così riepilogata la valutazione medico - legale delle conseguenze dell'incidente occorso all'attore la quantificazione monetaria dell'indennizzo deve intanto partire dalle Pt_1 condizioni di assicurazione, contenute nel contratto di polizza intercorso con la IP SA, recante n. 1159900001469 stipulato dalla società per conto del Controparte_3 sig. con decorrenza dal 01.07.2014. Parte_1
Nella sezione del contratto che disciplina le garanzie e i premi è prevista la somma di €
200,00 al giorno per Inabilità Temporanea ed a parziale deroga dell'articolo 3.3 delle condizioni generali di polizza è convenuto che essa decorra dal dodicesimo giorno successivo quello dell'infortunio.
Tenuto conto delle clausole richiamate l'attore ha quindi diritto ad un indennizzo giornaliero per ogni giorno di inabilità temporanea con la franchigia sopra indicata. Nel caso di specie la somma erogata da IP si è rivelata insufficiente a compensare integralmente le conseguenze pregiudizievoli per la sua salute derivate dalla caduta, seppure limitate all'inabilità temporanea ed ai costi sopportati dalla parte per terapie ed esami.
Va riconosciuta la spettanza all'attore di una somma superiore a quella oggetto dell'offerta che era stata presentata prima dell'avvio della procedura giudiziaria, e che va determinata in applicazione delle previsioni contrattuali. La quantificazione viene operata sulla scorta delle conclusioni formulate nella relazione stilata dal Ctu che ha preso posizione sulle pagina 7 di 8 osservazioni dalla Consulente di parte dell'attore ed ha rilevato che le limitazioni funzionali erano derivate principalmente dalla patologia artrosica degenerativa oltre che dalla patologia neurologica, entrambe preesistenti all'evento lesivo, che hanno andamento ingravescente col passare del tempo.
Pertanto, in virtù delle condizioni contrattuali come previste nella polizza, allegato PI, pag. 3
e allegato AG “Condizioni Particolari” pag. 5, si ritiene che l'importo da corrispondere all'attore a seguito dell'accaduto e come accertato possa essere il seguente:
€ 200,00 per ogni giorno di inabilità temporanea 20 gg. ; inabilità temporanea assoluta al
100% x € 200,00 – 12 gg (in base alle Condizioni particolari di contratto di cui alla pag. 5
l'inabilità temporanea decorre dal 12 giorno successivo a quello dell'infortunio) => 8gg x €
200,00 = € 1.600,00;
55 gg per inabilità temporanea parziale al 50% : € 5.500,00
(55 x € 100,00 = € 5.500,00)
Spese mediche da rimborsarsi = € 2406,00 - la franchigia di € 50,00 = 2356,00
Il totale dovuto a titolo di indennizzo per le lesioni subite a seguito del sinistro oggetto di causa risulta essere pari ad € 9.456,00. Da tale somma va scomputata l'importo come già ricevuto dall'attore e accettato a titolo di acconto pari ad € 2.052,00.
Totale ancora spettante a € 9.456,00 - € 2.052,00= € 7.404,00. Pt_1
In conclusione la domanda attorea merita parziale accoglimento essendo liquidabile in favore di in applicazione delle condizioni di polizza la somma di € 7.404,00, oltre Pt_1 interessi legali dalla domanda. Stante il divario tra la somma richiesta in atto di citazione e quella accertata all'esito del giudizio si ritiene di compensare per la metà le spese di lite.
IP SA viene condannata alla refusione della metà delle spese di lite sostenute da parte attrice che vengono liquidate in dispositivo e che sono state calcolate sulla base del valore della causa, compresa la metà dei compensi della CTU .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva, accertata la responsabilità contrattuale della convenuta nei confronti dell'attore condanna, la a pagare al sig. Controparte_1
, la somma complessiva di € 7.404,00 oltre interessi legali dalla domanda a Parte_1 titolo di indennizzo dei danni patiti a seguito del sinistro occorso in data 19.01.2020; condanna la convenuta a rimborsare a parte attrice la metà delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 2.538,00 oltre IVA e CAP come per legge ed esborsi questi ultimi quantificati nella misura di € 272,50; pone definitivamente i compensi già liquidati della CTU Dr.ssa a carico di entrambe Per_6 le parti.
Prato, 30 settembre 2025
IL GIUDICE
dott. Maria Carmen Napolitano
(Giudice Onorario) pagina 8 di 8