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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 11/06/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
D.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 781/2023 R.G., rimessa a decisione all'udienza del 9.6.2025 e vertente
TRA
n. a Esslingen (Germania) il 17.8.1971, CF Parte_1
, difeso dall'Avv. Alessandro Marrone C.F._1
ATTORE
C/
n. a Lanciano il 4.2.1989, CF Controparte_1
, difesa dall'Avv. Andrea Chierchia C.F._2
CONVENUTA
OGGETTO: divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI
L'Avv. Alessandro Marrone per il ricorrente conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale dichiarare preliminarmente, con sentenza parziale, lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri e matrimonio Parte_1 Controparte_1 contratto in S. Eusanio del Sangro l'11.7.2010; voglia inoltre confermare la collocazione dei minori presso il papà al quale gli stessi saranno affidati in via esclusiva;
voglia disporre l'obbligo a carico della sig.ra di Controparte_1 provvedere al versamento della somma di euro 300 oltre al 50% delle spese straordinarie per ciascun figlio minore;
voglia disporre le modalità di visita della madre rispetto ai figli secondo le modalità più idonee. Con vittoria di spese e competenze di lite”
L'Avv. Andrea Chierchia per la resistente conclude: “Voglia il Tribunale di
Lanciano dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a S.
Eusanio del Sangro il 11.7.2010; affidare entrambi i figli minori e d Per_1 Per_2 entrambi i genitori, che eserciteranno su di essi in modo congiunto la responsabilità genitoriale;
disporre che i figli e siano collocati presso il padre;
Per_1 Per_2 disporre che la madre veda e tenga con sé i figli secondo il calendario stabilito in sede di separazione;
disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli in via diretta nei periodi di frequentazione;
disporre che il padre contribuisca nella misura del 70% alle spese straordinarie e la madre al restante 30%. Con vittoria di spese di giudizio”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva del 30.1.2024 è stato disposto lo scioglimento del matrimonio intercorso tra le parti, con la contestuale emissione dei provvedimenti in ordine alla trascrizione della decisione emessa.
Con successiva ordinanza del 27.2.2024 è stato disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori a , confermato con la successiva Parte_1 ordinanza del 17.4.2024 con la quale erano ammesse le prove richieste dalle parti, che erano assunte alle udienze dell'11.6.2024, 24.7.2024, 30.10.2024. Sulla scorta delle disposizioni contenute nella ordinanza del 17.4.2024 è stata inoltre svolta un'attività di monitoraggio ad opera dei Servizi Sociali di Sant'Eusanio del Sangro (riepilogate con nota del 25.11.2024).
All'udienza del 3.1.2025 sono stati inoltre sentiti i figli delle parti ( Persona_3
d ).
[...] Per_1
All'esito di tale attività istruttoria possono formularsi le seguenti conclusioni.
Dall'audizione dei testi indicati dalle parti (in gran parte parenti del ricorrente o della resistente) non sono stati in realtà acquisiti elementi certi a sostegno dell'una o dell'altra tesi dei contendenti, in quanto, pur avendo ciascuno dei testi recato conforto alla argomentazioni della parte che ne aveva chiesto la citazione, ciascuno di tali testi ha riferito principalmente di fatti la cui conoscenza derivava da quanto appreso dal (ciò per la deposizione Parte_1 della teste o dalla (per i testi e Tes_1 CP_1 Testimone_2
, la quale oltretutto riferisce soprattutto di eventi Testimone_3 successivi al provvedimento presidenziale del 27.2.2024, lamentando il fatto che le decisioni riguardanti i propri nipoti fossero stati assunti in via esclusiva dal padre).
Molto più significative sono state le dichiarazioni dei figli della coppia all'udienza del 3.1.2025, giorno nel quale entrambi hanno riferito di avere ottimi rapporti con il padre, la sua attuale compagna ed i nonni paterni;
per quanto concerne la madre, entrambi i ragazzi hanno riferito di non avere praticamente rapporti, se non occasionali incontri con la di solito CP_1 una volta al mese, in occasione di feste o particolari ricorrenze;
Testimone_4
ha anche riferito di un litigio avuto con la madre (in una delle poche
[...] occasioni nella quali era andato a casa della genitrice) che lo aveva rimproverato per essere stato troppo tempo a giocare con i videogames. In ogni caso, seppure la scarsa frequentazione con la madre sia stata rapportata in parte anche agli impegni extrascolastici dei ragazzi, gli stessi hanno comunque riferito che la li chiama raramente né li degna di messaggi per CP_1 informarsi sulle loro condizioni. I minori hanno inoltre ricordato che il precedente 30 dicembre la madre li chiamò perché voleva incontrarli, ma sono stati loro stessi a non volerla vedere, perché indispettito dagli Per_2 atteggiamenti della madre, perché aveva degli impegni precedenti. In Per_1 ogni caso, nessuno dei due ragazzi ha manifestato un particolare desiderio di intensificare i rapporti con la genitrice.
Quanto infine alla relazione dei Servizi Sociali di Sant'Eusanio del Sangro del 25.11.2024, la stessa non fa altro che confermare il particolare disagio dei ragazzi nei loro rapporti con la madre (in particolare di , che ha Per_1 addirittura affermato di non voler stare con la madre, di non sentirsi supportato da lei e di litigare con la ogni volta che la incontra). CP_1
Alla luce degli elementi di prova in tal modo acquisiti, appare ineludibile il mantenimento del regime di affidamento esclusivo disposto con ordinanza del 27.2.2024 in favore di : tale regime costituisce una forma di Parte_1 vera e propria tutela dei figli, il cui rapporto problematico con la madre appare tale da comprometterne la serenità: sul punto non può non rilevarsi come il regime di bigenitorialità, che costituisce indubbiamente la regola nei rapporti genitori e figli, in tanto deve essere conservato, in quanto rappresenti la migliore forma di tutela delle esigenze e necessità dei minori, e non quando tale forma di regolamentazione costituisca esclusivamente un obbligo imposto ai ragazzi contro la loro volontà; sul punto, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 26697/2023) ha espresso il fondamentale principio per cui il principio della bigenitorialità costituisce da un lato un diritto del minore ad avere una presenza comune dei genitori nella sua vita, ma anche un preciso dovere dei genitori di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione, permettendo in concreto l'effettività di tale diritto;
la bigenitorialità è infatti anzitutto un diritto del minore, prima ancora dei genitori;
ne consegue che il diritto del singolo genitore a vedersi garantite relazioni e rapporti continuativi e significativi con i figli deve avere carattere recessivo rispetto al miglior interesse dei minori.
Nel caso di specie, è indubbio che le visite della madre sono massimamente sgradite ai minori, si sono caratterizzate per la loro sporadicità, spesso tentando di imporre la presenza della genitrice nonostante i concomitanti impegnirappresentati dai ragazzi, sfociando anche in vere e proprie liti;
il comportamento della può essere (in parte) giustificato dall'avere lei CP_1 stessa avuto un nuovo figlio da altra relazione nell'estate del 2024 (circostanza che renderebbe problematico per la donna ottemperare puntualmente ai propri obblighi genitoriali verso i figli di primo letto), ma tale giustificazione cade di fronte all'atteggiamento della donna che manifesta la propria intenzione di vedere i figli praticamente solo in occasione di particolari festività (come dichiarato da entrambi i minori); è grave quanto dichiarato dai figli della coppia (ossia che la frequentazione dei minori da parte dela si è CP_1 limitata ad incontri occasionali, circa una volta al mese, e ciò anche prima del mese di giugno del 2024); tale omissione nell'esercizio di un diritto-dovere da parte della costituisce di per sé un inadempimento rilevante ai fini CP_1 dell'assunzione di una decisione che, prendendo atto del suo disinteresse per i figli, la estrometta dalla loro gestione, resa ancor più problematica dai conflittuali rapporti esistenti tra le parti.
Del resto, l'attuale gestione quotidiana dei ragazzi (come dagli stessi descritta) appare ormai consolidata e soddisfacente, perché consente loro di essere accuditi, istruiti ed educati dal padre, con la collaborazione della attuale compagna del con la quale i ragazzi hanno dichiarato di andare Parte_1
d'accordo.
Né la documentazione prodotta dalla difesa di parte resistente (querele, messaggi scambiati tra le parti) si pone in contrasto con quanto dichiarato dai minori, essendo evidente che in tutte le occasioni nelle quali la CP_1 lamentava l'impossibilità di vedere i figli ciò dipendeva da impegni di questi ultimi o dalla precisa volontà dei ragazzi di non incontrarla.
In definitiva, la decisione adottata con ordinanza del 27.2.2024 con la quale è stato disposto l'affidamento esclusivo dei minori al padre, oltre che a trovare la propria giustificazione, in via di fatto, in tutto quanto dedotto e provato nel corso del presente giudizio, si appalesa altresì provvedimento in linea con le previsioni dell'art. 473/bis.39 cpc, nella parte in cui dispone che in caso di gravi inadempienze o di atti che ostacolino l'esercizio della potestà genitoriale, i provvedimenti in vigore possono essere modificati anche d'ufficio dal giudice;
orbene, poiché nella sentenza di separazione era previsto l'affidamento condiviso dei figli con il loro collocamento presso il padre, la scelta dell'affidamento esclusivo appare in linea con le previsioni della norma sopraindicata, delle richieste di parte ricorrente, delle risultanze processuali e dello stesso interesse dei minori, che hanno chiaramente manifestato una evidente propensione a limitare al massimo gli incontri con la madre (forieri di scontri e litigi, più che di soddisfazione di loro esigenze personali e di crescita); del resto, come già detto, la bigenitorialità invocata da parte resstente non può essere imposta ai minori a capriccio della madre, poiché è un principio posto nell'interesse dei figli, e non dei genitori;
se la pretende di poter CP_1 vedere i figli deve lei stessa essere la prima ad adeguarsi alle loro esigenze ed ai loro impegni, e non a pretendere di vederli quando ciò non è previsto oppure i ragazzi le comunicano di non poterla incontrare.
A fronte di tali dati inequivocabili emersi nel corso del giudizio, l'espletamento di una CT (come proposta dalla difesa di parte resistente) appare del tutto inutile (oltre che invasivo nei confronti dei minori, che dovrebbero essere ulteriormente sottoposti ad un ciclo di visite ed audizioni, verosimilmente per ribadire quanto già affermato ai Servizi Sociali e nel corso dell'udienza del 3.1.2025), poiché l'inadempimento della al proprio dovere di visita, CP_1 la pretesa della donna di vedere i figli non quando ciò è prescritto dal Tribunale, ma quando le fa più comodo, spesso senza un adeguato preavviso, costituiscono elementi di giudizio più che sufficienti per confermare l'affidamento esclusivo dei minori al padre.
In definitiva, le previsioni della menzionata ordinanza del 27.2.2024 devono essere confermate ed anzi integrate, quanto al diritto di visita della madre ed all'aspetto economico, attaverso la previsione di una disciplina che consegua logicamente a quanto appurato nel corso del giudizio, ossia:
In ordine al diritto di visita della lo stesso deve essere CP_1 esercitato inderogabilmente in giorni ed orari stabiliti da questo Tribunale, non potendo la genitrice accampare pretese per giorni diversi, se non con il consenso degli stessi figli minori;
i giorni sono determinati tenendo conto degli impegni dei ragazzi quali dichiarati nel piano genitoriale proposto dalla difesa del in allegato al proprio Parte_1 ricorso
Il diritto di visita è anche un dovere della la quale deve CP_1 comunicare tempestivamente la propria impossibilità ad esercitarlo (con comunicazione scritta, tramite e-mail o anche mediante messaggistica sms o Whatsapp)
È preciso dovere del non ostacolare o impedire tale diritto Parte_1 di visita della madre, per cui ogni eventuale impedimento a far vedere i figli alla deve essere tempestivamente comunicato alla CP_1 resistente per iscritto (secondo le modalità sopra indicate)
Ogni ulteriore visita della potrà avvenire solo se vi è l'espresso CP_1 consenso dei figli minori
Per quel che attiene l'aspetto economico, la trasformazione dell'affidamento dei minori (da condiviso ad esclusivo) ed il limitato periodo nel quale i figli resteranno con la madre, unitamente al fatto che la ha dichiarato CP_1 più volte di svolgere un'attività lavorativa (cfr. querele in atti), inducono questo collegio a rimodulare l'obbligo contributivo della convenuta (quale stabilito nella sentenza di separazione) nei seguenti termini:
Dovrà essere fissato un assegno di mantenimento a carico della pari ad euro 200 mensili (euro 100 per ogni figlio), da CP_1 versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a , con Parte_1 decorrenza dalla data del 27.2.2024 (nella quale è stato disposto l'affidamento esclusivo dei minori al padre)
L'assegno unico dovrà essere erogato dall' per intero a CP_2 Parte_1
[...]
In ordine alle spese straordinarie, le stesse devono essere ripartite paritariamente tra le parti (e non più per il 70% a carico del ricorrente)
L'integrale accoglimento delle richieste di parte attrice determina la condanna di al pagamento delle spese processuali, come dettagliate Controparte_1 in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 781/2023, così decide:
Dispone l'affidamento esclusivo di e a Per_1 Persona_3
. Parte_1
potrà vedere i figli nei giorni di mercoledì e venerdì, Controparte_1 dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Dispone che versi mensilmente la somma di euro Controparte_1
200 a (con decorrenza dal 27.2.2024) entro il giorno Parte_1
20 di ogni mese a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori;
tale somma è soggetta ad adeguamento annuale in base agli indici ISTAT a far data dal 1.1.2026
Dispone che contribuisca nella misura del 50% alle Controparte_1 spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli da Parte_1
, previa documentazione attestante il loro esborso
[...]
Dispone che l'assegno unico sia erogato dall' interamente a CP_2
Parte_1
Condanna al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 favore di , liquidate in euro 6.600 più accessori di Parte_1 legge.
Così deciso in Lanciano il 10.6.2025
Il Presidente Massimo Canosa