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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 17/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2921/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2921/2021 R.G. avente ad oggetto “separazione giudiziale”, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Sara Scarpellini Parte_1 C.F._1
e Federica Mariani, presso lo studio del quale ultimo difensore è elettivamente domiciliata in Ravenna, via Salara n. 16, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
( , rappresentato e difeso dall'avv. Carola Maglie presso Controparte_1 C.F._2
il cui studio – e domicilio digitale – è elettivamente domiciliato in Bologna, via Marconi n. 41, in virtù di procura allegata alla memoria di nomina del nuovo difensore
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI per “− assegnare la casa coniugale alla IG.ra la quale Parte_1 Parte_1 continuerà a viverci unitamente alla figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente;
Per_1
− porre a carico del IG. , quale contributo per il mantenimento della figlia un Controparte_1 Per_1 assegno mensile dell'importo pari ad € 200,00 mensili, o quello maggiore o minore ritenuto equo e di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT così come disposto dall'art. 155, 5° comma, c.c. e da corrispondersi alla madre in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, nonché il pagina 1 di 5 50% delle spese straordinarie così come individuate dal protocollo per i procedimenti in materia familiare del Tribunale di Ravenna del 16.07.2015 ed oltre alla percezione, in favore della madre,
IG.ra , dell'assegno unico universale;
Parte_1
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di diritti, spese compensi professionali, oltre
IVA e CPA se dovuta come per legge”; per : “- In via principale, accertare la situazione lavorativa e di studio della figlia Controparte_1 maggiorenne e all'esito eliminare/sospendere il mantenimento siccome previsto dall'ordinanza Per_1 presidenziale, stante le difficoltà economiche dimostrate del ricorrente e l'inerzia nella ricerca di un'occupazione anche non stabile.
- In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra, disporre la diminuzione del mantenimento nella somma che il Giudice riterrà di giustizia.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 8/2023, pubblicata in data 12/1/2023, l'intestato Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra le parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., acquisita documentazione varia, entro la scadenza del termine concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il
5/6/2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
1. Circa l'assegnazione della casa familiare va premesso, in diritto, che l'art. 337 sexies c.c. stabilisce che il godimento della casa familiare va attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse della prole. Pertanto l'assegnazione in discorso deve essere effettuata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli (minorenni e) maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico (cfr., tra diverse, Cass. ord. n. 25604/2018).
Va altresì premesso, sia ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, sia ai fini della assegnazione della casa coniugale, che il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica pagina 2 di 5 nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni
(cfr., tra altre, Cass. ord. n. 17183/2020).
Ebbene nel caso di specie ha documentato che la figlia, appena ventunenne, dopo la Parte_1
frequentazione delle scuole superiori si è iscritta, in data 9/9/2023, al corso di laurea in tecnologie alimentari (cfr. doc. i depositati il 7/11/2023 da . Parte_1
ha dedotto nella prima memoria istruttoria che la figlia prestasse già attività lavorativa Controparte_1
e pertanto dovesse ritenersi economicamente autosufficiente. Tuttavia l'odierno resistente non ha assolto l'onere di provare che i lavori svolti dalla figlia studentessa universitaria, per misura della retribuzione e durata, consentissero di ritenere raggiunta l'autosufficienza economica da parte della figlia. Lo svolgimento di lavori precari e saltuari da parte della stessa, infatti, allegato pure da Pt_1
non consente di ritenere di per sé economicamente autosufficiente la figlia, segnatamente
[...]
considerando che, come noto, non lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa è idoneo a far conseguire al figlio l'autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (cfr., tra altre, Cass. ord. n. 40282/2021).
Per tali ragioni, avendo dimostrato il percorso di studi svolto dalla figlia e non Parte_1
avendo allegato e provato la durata e l'entità della retribuzione relative ai lavori svolti Controparte_1
dalla figlia, deve disporsi l'assegnazione della casa familiare sita in Ravenna, Via Ofanto n. 3, a con cui convive la figlia maggiorenne, studentessa universitaria, non Parte_1
economicamente autosufficiente.
2. Circa il mantenimento della figlia maggiorenne va premesso in diritto che l'art. 337 ter, comma 4,
c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
pagina 3 di 5 Secondo l'orientamento consolidato della Corte di legittimità, poi, l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae fintanto che non si sia esaurito in congruo termine, la fase di formazione ed inserimento nel mondo del lavoro (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 35494/2023).
Nel caso di specie si è già detto che la figlia maggiorenne, studentessa universitaria, non può considerarsi economicamente autosufficiente.
Deve allora considerarsi, per quanto concerne le condizioni reddituali e patrimoniali di Pt_1
che dalla più recente dichiarazione dei redditi versata in atti (cfr. 730/2023) si evince la
[...]
percezione da parte dell'odierna ricorrente – collaboratrice scolastica, dipendente a tempo indeterminato dal - di un reddito lavorativo annuo netto (reddito di lavoro Controparte_2
dipendente e assimilati – imposta netta – addizionale regionale all'irpef dovuta – add. comunale) pari ad euro 16167,00.
Per quanto concerne, invece, , questi, dipendente a tempo determinato dalla società Controparte_1
ha percepito sulla base della più recente dichiarazione dei redditi depositata Parte_2
dalla parte (cfr. 730/2023) un reddito lavorativo annuo netto (reddito di lavoro dipendente e assimilati – imposta netta – addizionale regionale all'irpef dovuta – add. comunale) pari ad euro 19.757,00.
I coniugi, poi, per quanto qui rileva, sono comproprietari della casa familiare, assegnata in questo giudizio alla moglie, in relazione alla quale corrispondono, pro quota, le rate del mutuo cointestato
(400,00 euro circa per ciascuno).
risulta altresì onerato nei confronti dell' del pagamento di 66 rate, di 50 euro Controparte_1 CP_3
circa ognuna (arrotondate per difetto), come da piano di ammortamento prodotto dal resistente (doc.
18).
Pertanto, tenuto conto a) delle descritte condizioni patrimoniali e reddituali dei genitori, b) della valenza economica indiretta attribuibile al godimento della casa familiare da parte di Parte_1
per la quale è tenuto a corrispondere pro quota l'importo delle rate del mutuo, c) delle Controparte_1
presumibili (art. 2729 c.c.) concrete esigenze di vita della figlia maggiorenne e d) della pacifica capacità reddituale dalla stessa manifestata, da valorizzare in relazione alla misura del contributo al mantenimento della figlia da porre a carico del padre, il Collegio stima equo porre a carico di CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando a entro il
[...] Parte_1
giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00, rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale.
pagina 4 di 5 3. Le spese di lite vanno compensate per la metà con condanna di al pagamento, in Controparte_1
favore di dei restanti 1/2 di tali spese che si liquidano per intero, vale a dire in Parte_1
misura comprensiva della parte compensata, come in dispositivo, in virtù dei parametri del DM
55/2014 e succ. mod. (scaglione indeterminabile, valori minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate), tenuto conto del fatto che ha prevalentemente dato causa alla Controparte_1
presente lite – avendo egli sostenuto in via principale che la figlia fosse divenuta economicamente autosufficiente, con le conseguenze che ciò avrebbe comportato rispetto all'assegnazione della casa familiare ed alla revoca del mantenimento disposto in sede di presidenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, disattesa, rigettata o dichiarata inammissibile ogni contraria istanza e domanda come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2921/2021 R.G., così provvede:
1. assegna la casa familiare sita in Ravenna, via Ofanto n. 3, a Parte_1
2. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando a Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00, rivalutabile annualmente in Parte_1
base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale;
3. compensa per 1/2 le spese di lite e condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
dei restanti 1/2 di tali spese che si liquidano per intero, vale a dire in misura comprensiva della
[...]
parte compensata, in euro 98,00 per spese vive ed euro 3809,00 per compenso professionale, oltre spese generali, c.p.a. ed iv.a., se dovuta, come per legge.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 9/1/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2921/2021 R.G. avente ad oggetto “separazione giudiziale”, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Sara Scarpellini Parte_1 C.F._1
e Federica Mariani, presso lo studio del quale ultimo difensore è elettivamente domiciliata in Ravenna, via Salara n. 16, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
( , rappresentato e difeso dall'avv. Carola Maglie presso Controparte_1 C.F._2
il cui studio – e domicilio digitale – è elettivamente domiciliato in Bologna, via Marconi n. 41, in virtù di procura allegata alla memoria di nomina del nuovo difensore
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI per “− assegnare la casa coniugale alla IG.ra la quale Parte_1 Parte_1 continuerà a viverci unitamente alla figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente;
Per_1
− porre a carico del IG. , quale contributo per il mantenimento della figlia un Controparte_1 Per_1 assegno mensile dell'importo pari ad € 200,00 mensili, o quello maggiore o minore ritenuto equo e di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT così come disposto dall'art. 155, 5° comma, c.c. e da corrispondersi alla madre in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, nonché il pagina 1 di 5 50% delle spese straordinarie così come individuate dal protocollo per i procedimenti in materia familiare del Tribunale di Ravenna del 16.07.2015 ed oltre alla percezione, in favore della madre,
IG.ra , dell'assegno unico universale;
Parte_1
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di diritti, spese compensi professionali, oltre
IVA e CPA se dovuta come per legge”; per : “- In via principale, accertare la situazione lavorativa e di studio della figlia Controparte_1 maggiorenne e all'esito eliminare/sospendere il mantenimento siccome previsto dall'ordinanza Per_1 presidenziale, stante le difficoltà economiche dimostrate del ricorrente e l'inerzia nella ricerca di un'occupazione anche non stabile.
- In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra, disporre la diminuzione del mantenimento nella somma che il Giudice riterrà di giustizia.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 8/2023, pubblicata in data 12/1/2023, l'intestato Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra le parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., acquisita documentazione varia, entro la scadenza del termine concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il
5/6/2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
1. Circa l'assegnazione della casa familiare va premesso, in diritto, che l'art. 337 sexies c.c. stabilisce che il godimento della casa familiare va attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse della prole. Pertanto l'assegnazione in discorso deve essere effettuata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli (minorenni e) maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico (cfr., tra diverse, Cass. ord. n. 25604/2018).
Va altresì premesso, sia ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, sia ai fini della assegnazione della casa coniugale, che il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica pagina 2 di 5 nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni
(cfr., tra altre, Cass. ord. n. 17183/2020).
Ebbene nel caso di specie ha documentato che la figlia, appena ventunenne, dopo la Parte_1
frequentazione delle scuole superiori si è iscritta, in data 9/9/2023, al corso di laurea in tecnologie alimentari (cfr. doc. i depositati il 7/11/2023 da . Parte_1
ha dedotto nella prima memoria istruttoria che la figlia prestasse già attività lavorativa Controparte_1
e pertanto dovesse ritenersi economicamente autosufficiente. Tuttavia l'odierno resistente non ha assolto l'onere di provare che i lavori svolti dalla figlia studentessa universitaria, per misura della retribuzione e durata, consentissero di ritenere raggiunta l'autosufficienza economica da parte della figlia. Lo svolgimento di lavori precari e saltuari da parte della stessa, infatti, allegato pure da Pt_1
non consente di ritenere di per sé economicamente autosufficiente la figlia, segnatamente
[...]
considerando che, come noto, non lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa è idoneo a far conseguire al figlio l'autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (cfr., tra altre, Cass. ord. n. 40282/2021).
Per tali ragioni, avendo dimostrato il percorso di studi svolto dalla figlia e non Parte_1
avendo allegato e provato la durata e l'entità della retribuzione relative ai lavori svolti Controparte_1
dalla figlia, deve disporsi l'assegnazione della casa familiare sita in Ravenna, Via Ofanto n. 3, a con cui convive la figlia maggiorenne, studentessa universitaria, non Parte_1
economicamente autosufficiente.
2. Circa il mantenimento della figlia maggiorenne va premesso in diritto che l'art. 337 ter, comma 4,
c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
pagina 3 di 5 Secondo l'orientamento consolidato della Corte di legittimità, poi, l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae fintanto che non si sia esaurito in congruo termine, la fase di formazione ed inserimento nel mondo del lavoro (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 35494/2023).
Nel caso di specie si è già detto che la figlia maggiorenne, studentessa universitaria, non può considerarsi economicamente autosufficiente.
Deve allora considerarsi, per quanto concerne le condizioni reddituali e patrimoniali di Pt_1
che dalla più recente dichiarazione dei redditi versata in atti (cfr. 730/2023) si evince la
[...]
percezione da parte dell'odierna ricorrente – collaboratrice scolastica, dipendente a tempo indeterminato dal - di un reddito lavorativo annuo netto (reddito di lavoro Controparte_2
dipendente e assimilati – imposta netta – addizionale regionale all'irpef dovuta – add. comunale) pari ad euro 16167,00.
Per quanto concerne, invece, , questi, dipendente a tempo determinato dalla società Controparte_1
ha percepito sulla base della più recente dichiarazione dei redditi depositata Parte_2
dalla parte (cfr. 730/2023) un reddito lavorativo annuo netto (reddito di lavoro dipendente e assimilati – imposta netta – addizionale regionale all'irpef dovuta – add. comunale) pari ad euro 19.757,00.
I coniugi, poi, per quanto qui rileva, sono comproprietari della casa familiare, assegnata in questo giudizio alla moglie, in relazione alla quale corrispondono, pro quota, le rate del mutuo cointestato
(400,00 euro circa per ciascuno).
risulta altresì onerato nei confronti dell' del pagamento di 66 rate, di 50 euro Controparte_1 CP_3
circa ognuna (arrotondate per difetto), come da piano di ammortamento prodotto dal resistente (doc.
18).
Pertanto, tenuto conto a) delle descritte condizioni patrimoniali e reddituali dei genitori, b) della valenza economica indiretta attribuibile al godimento della casa familiare da parte di Parte_1
per la quale è tenuto a corrispondere pro quota l'importo delle rate del mutuo, c) delle Controparte_1
presumibili (art. 2729 c.c.) concrete esigenze di vita della figlia maggiorenne e d) della pacifica capacità reddituale dalla stessa manifestata, da valorizzare in relazione alla misura del contributo al mantenimento della figlia da porre a carico del padre, il Collegio stima equo porre a carico di CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando a entro il
[...] Parte_1
giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00, rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale.
pagina 4 di 5 3. Le spese di lite vanno compensate per la metà con condanna di al pagamento, in Controparte_1
favore di dei restanti 1/2 di tali spese che si liquidano per intero, vale a dire in Parte_1
misura comprensiva della parte compensata, come in dispositivo, in virtù dei parametri del DM
55/2014 e succ. mod. (scaglione indeterminabile, valori minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate), tenuto conto del fatto che ha prevalentemente dato causa alla Controparte_1
presente lite – avendo egli sostenuto in via principale che la figlia fosse divenuta economicamente autosufficiente, con le conseguenze che ciò avrebbe comportato rispetto all'assegnazione della casa familiare ed alla revoca del mantenimento disposto in sede di presidenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, disattesa, rigettata o dichiarata inammissibile ogni contraria istanza e domanda come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2921/2021 R.G., così provvede:
1. assegna la casa familiare sita in Ravenna, via Ofanto n. 3, a Parte_1
2. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando a Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00, rivalutabile annualmente in Parte_1
base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale;
3. compensa per 1/2 le spese di lite e condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
dei restanti 1/2 di tali spese che si liquidano per intero, vale a dire in misura comprensiva della
[...]
parte compensata, in euro 98,00 per spese vive ed euro 3809,00 per compenso professionale, oltre spese generali, c.p.a. ed iv.a., se dovuta, come per legge.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 9/1/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
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