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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/03/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1018/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1018/2019 promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , ( , in qualità di C.F._2 Parte_3 C.F._3 eredi di ( ) deceduta in corso di causa, Persona_1 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. D'AGOSTINO MARCO, giusta procura speciale in atti;
OPPONENTE contro
), rappresentato e difeso dall'avv. GASPARRI CP_1 C.F._5
GIORGIA giusta procura speciale in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 26/11/2024 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio ha proposto opposizione avverso il decreto Persona_1 ingiuntivo n. 127/2019 emesso dall'intestato Tribunale in data 14.02.2019 in favore di con cui la prima era condannata al pagamento dell'importo di € 1100 oltre CP_1 accessori e spese a titolo di restituzione del deposito cauzionale versato dal per la CP_1 pagina 1 di 5 locazione dell'immobile sito in Santa Marinella, via della Conciliazione 15, concesso in locazione con contratto sottoscritto in data 16.11.2015.
A sostegno dell'opposizione l'istante deduceva che il aveva comunicato con ritardo CP_1 la propria intenzione di recedere dal contratto avendo inviato raccomandata il data
5.09.2018 e restituito l'immobile in data 1.10.2018, senza rispettare il termine di 2 mesi per il preavviso di recesso concordato dalle parti all'art. 3 del contratto di locazione per cui era diritto dell'opponente trattenere il deposito cauzionale per le due mensilità non corrisposte. In via riconvenzionale quindi la chiedeva accertarsi il proprio diritto Per_1
a trattenere la predetta somma a titolo di indennità di mancato preavviso.
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva rigettarsi l'opposizione e deduceva CP_1 di aver concordato con il figlio dell'opponente la possibilità di recedere con un solo mese di preavviso a causa del grave fenomeno di umidità e muffa che rendeva impossibile la fruizione dell'immobile.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e prove orali, interrotto il processo per il decesso di e riassunto il medesimo nei termini di legge nei confronti dei Persona_1 suoi eredi (regolarmente costituiti nel corso del giudizio), pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del
24.11.2024 previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente-convenuto opposto nel giudizio di opposizione, onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale (cfr. Cass. civ. n. 3591 del
25.3.2000).
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale pagina 2 di 5 (ex multis Cass. civ. n. 6421 del 22.4.2003). Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ne deriva, da un lato, che l'eventuale sussistenza di vizi formali del decreto ingiuntivo non esonera il giudice dell'opposizione dall'accertamento della sussistenza, nel merito, del credito ingiunto, e, dall'altro lato, che nell'ambito di tale giudizio l'onere della prova della sussistenza del credito incombe sul creditore opposto.
Nel caso di specie, oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto dell'opponente in qualità di locatrice di trattenere il deposito cauzionale versato dal conduttore per mancato rispetto da parte di quest'ultimo del termine di due mesi per la comunicazione del diritto di recesso. Avendo svolto in tal senso apposita domanda riconvenzionale appare destituita di fondamento la tesi dell'opposto per cui l'opponente sarebbe decaduta dal proprio diritto di richiedere tale accertamento e sarebbe tenuta a restituire il deposito cauzionale non avendo alcun titolo per il trattenimento del medesimo.
La proposizione della domanda di compensazione nel presente giudizio impone infatti al
Tribunale di vagliare la fondatezza della pretesa creditoria.
Nondimeno detta pretesa risulta nel merito infondata.
Invero il convenuto ha provato, mediante deposito documentale non specificamente contestato dall'opponente (cfr. all. 3 fascicolo convenuto) e mediante testimoni (cfr. testimonianze rese all'udienza del 16.02.2023), la giusta causa dal recesso che consente di derogare al termine di preavviso pattuito dalle parti.
La disdetta per giusta causa si configura in presenza di motivi sopravvenuti, imprevisti e imprevedibili al momento della stipula del contratto di locazione, non imputabili al conduttore e comunque oggettivamente impeditivi alla prosecuzione del rapporto, motivi che consentono al conduttore di recedere ai sensi dell'art. 4 legge 27 luglio 1978, n. 392 nonché ai sensi dell'art. 1578 c.c. Come è noto costituiscono vizi della cosa locata, agli effetti
pagina 3 di 5 dell'art. 1578 cod. civ. – vizi la cui presenza, senza configurare un inadempimento del locatore alle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 1575 cod. civ., altera tuttavia l'equilibrio delle prestazioni corrispettive, incidendo sulla idoneità all'uso della cosa stessa e consentendo la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del corrispettivo – quelli che investono la struttura materiale della cosa, intaccando
l'integrità della stessa, in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale, e ciò anche se si tratti di difetti eliminabili e/o di difetti manifestatisi successivamente alla conclusione del contratto di locazione, laddove coerentemente si ritengono sottratti a tale disciplina i guasti o i deterioramenti della cosa dovuti alla naturale usura o quegli accadimenti che determinino disagi limitati e transeunti nell'utilizzazione del bene, posto che in questo caso diviene operante soltanto l'obbligo del locatore di provvedere alle necessarie riparazioni ai sensi dell'art. 1576 cod. civ. (confr. Cass. civ. 9 maggio 2008, n. 11514; Cass. civ. 15 maggio 2007, n. 11198) [cfr. Cass. civ. sentenza n. 24459 del 21/11/2011].
Nel caso di specie detti motivi si sostanziano nella presenza di umidità e muffe che rendevano l'immobile oggetto di locazione inidoneo all'uso.
La prova della pervasività del fenomeno infiltrativo che incideva in maniera determinante sull'uso dell'immobile è stata fornita dal convenuto mediante il deposito della corrispondenza telefonica intrattenuta dal con il figlio dell'opponente, nella quale CP_1
l'opposto evidenziava nei mesi di maggio e giugno 2018 la presenza di muffe nell'immobile che avevano ammalorato non solo i muri dell'appartamento ma anche i beni personali del conduttore, ovvero borse e scarpe. Inoltre, i testi escussi all'udienza del
16.02.2023 (cfr. dichiarazioni testimoniali di e con Testimone_1 Tes_2 dichiarazioni precise e concordanti hanno confermato la presenza anche nel mese di settembre 2018 (ovvero dopo le riparazioni effettuate dalla conduttrice) di macchie di colore nero/grigio, aloni di umidità sul soffitto e sulle pareti delle stanze da letto nell'appartamento oggetto di locazione. Nonostante, quindi, l'intervento di manutenzione effettuato nel mese di maggio dalla locatrice, il fenomeno di umidità e muffe si è ripresentato nell'immobile a distanza di due soli mesi. Appare pertanto legittimo il recesso anticipato esercitato dal , per cui la locatrice non può opporre il mancato preavviso CP_1 di due mesi contrattualmente previsto, essendo la risoluzione del contratto determinata da un inadempimento della locatrice, non avendo la medesima garantito l'idoneità all'uso dell'immobile locato.
pagina 4 di 5 Tanto premesso deve quindi rigettarsi la domanda riconvenzionale della e Per_1
l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 127/2019.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i. da liquidarsi in favore dell'erario stante l'ammissione del convenuto al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
127/2019;
2) Condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 1278, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, in favore dell'Erario stante l'ammissione dell'opposto al Patrocinio a spese dello Stato.
Civitavecchia, 5 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
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