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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/07/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 1° luglio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2850/2019 R.G. e vertente
fra
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi SACCO, Parte_1
RICORRENTE
e
(C.F. Controparte_1
), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Andrea Rosario Di Giura ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Matera, alla via De Viti De Marco n. 9, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 9.10.2019 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di avere lavorato alle dipendenze del
, posto in liquidazione ex art. 31 della Legge Controparte_1
Regione Basilicata n. 1/2017 e confluito nel , ove era Controparte_2
1 impiegato con la qualifica di operaio specializzato, inquadramento nell'area D parametro 116; che, al pari dei propri colleghi, durante il periodo 2014/2016 ha effettuato lavoro straordinario che non è stato regolarmente retribuito e conteggiato in busta paga, più specificatamente ha effettuato un totale di 81 giornate di lavoro straordinario pari a 648 ore;
la somma spettante al ricorrente per lavoro straordinario prestato ammonta ad euro 10.019,70 cui devono aggiungersi euro 72,10, per gli aumenti contrattuali di giugno 2015 e giugno 2016.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava di dichiarare che il ricorrente ha svolto lavoro straordinario alle dipendenze del e che lo Controparte_1
stesso per tal motivo è creditore della somma pari ad Euro 10.019,70 (euro diecimiladiciannove/70) oltre la somma di euro 72,10 (euro settantadue/10) per aumenti retributivi;
condannare il , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma pari ad Euro 10.019,70 (euro diecimiladiciannove/70) oltre la somma di Euro 72,10
(euro settantadue/10) a titolo di lavoro straordinario e aumenti retributivi e/o alla somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge e gli accessori di legge, nonché la regolarizzazione contributiva e assicurativa“; vittoria di spese e competenze di giudizio, con distrazione a favore dell'avvocato di parte ricorrente.
Si costituiva il , in persona del Controparte_3
liquidatore e legale rappresentante p.t., e domandava, in via preliminare, di rigettare il ricorso ex adverso proposto perché inammissibile per difetto di legittimazione passiva dell'odierno convenuto. In ogni caso, nel merito, in via principale di rigettare il ricorso ex adverso proposto perché infondato in fatto e diritto;
con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e CTU, in data 1° luglio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
2 Parte ricorrente, con il presente giudizio, conviene in giudizio il
[...]
- oggi confluito ex art. 31 della Legge della Regione Controparte_1
Basilicata n. 1/2017 nel - affermando di essere Controparte_2 dipendente con la qualifica di operaio, inquadramento nell'area D, parametro. Sostiene che da luglio 2014 a settembre 2016 abbia svolto il proprio lavoro, consistente nello svolgimento di attività di guardiania, controllo e manutenzione degli impianti presso la diga del
Lampeggiano, oltre le 19 giornate contrattualmente previste e, in particolare, di avere svolto nel 2014 un totale di 81 giornate di lavoro straordinario pari a 648 ore, come risulta dalle tabelle riportanti i turni di lavoro relativi ai periodi sopra richiamati, per le quali non è stato retribuito il lavoro straordinario. La somma spettante al ricorrente per questo periodo di lavoro straordinario ammonta ad € 10.019,70 cui devono aggiungersi euro 72,10 per gli aumenti contrattuali di giugno 2015 e giugno 2016.
Sulla base di tale premessa, chiede al Tribunale adito, previo accertamento dello svolgimento di complessive ore di lavoro straordinario in relazione al suddetto periodo, la condanna dell'Ente convenuto al pagamento in suo favore della somma di € 10.019,70 cui devono aggiungersi euro 72,10 per gli aumenti contrattuali, oltre accessori di legge.
Avverso le rivendicazioni attoree, insorge il convenuto, deducendo, oltre che il CP_1
proprio difetto di legittimazione passiva, la carenza di autorizzazione preventiva allo svolgimento dell'asserito lavoro straordinario che, in ogni caso, afferma essere non provato.
Preliminarmente va ritenuta la legittimazione passiva del convenuto, atteso che i CP_1 compensi per lavoro straordinario relativi all'anno 2014, che parte ricorrente rivendica in questa sede, sono riconducibili ai “debiti maturati e maturandi alla data del 31 dicembre
2017” che l'art. 37, comma 1, della Legge della Regione Basilicata n. 1/2017 lascia a carico dei rispettivi consorzi disciolti.
Passando al merito, quanto all'autorizzazione preventiva, l'art. 83 del CCNL per i dipendenti dai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario nel prevedere, al comma 1, che la prestazione di lavoro straordinario possa essere richiesta solo in caso di particolari esigenze di servizio e, al comma 6, che debba essere preventivamente autorizzata (“Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato;
in difetto, non è dovuto alcun compenso”), si pone nel solco del costante orientamento della Suprema Corte secondo cui, nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico, anche economico, qual
è il convenuto, il diritto al compenso del lavoro straordinario espletato, per come CP_1
3 disciplinato del c.c.n.l. di categoria, competa al lavoratore solo in presenza di preventiva autorizzazione del dirigente responsabile, restando escluso che possa qualificarsi quale autorizzazione in sanatoria la certificazione da parte della amministrazione circa lo straordinario già espletato dal dipendente (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav., ordinanza
23509 del 27.07.2022).
Si tratta di disposizione contrattuale - come evidenziato dall'intestato Tribunale, con la sentenza emessa in data 1.12.2011 a definizione del procedimento iscritto al 793/2009 R.G., est. dott.ssa Gabriella Piantadosi, relativa a un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio, che di seguito si riporta, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“… che riflette un principio assolutamente pacifico in giurisprudenza, anche amministrativa,
e che trova la propria “ratio” nella circostanza che il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario deve corrispondere alla necessità effettiva dell'Amministrazione di svolgere o concludere attività istituzionali, cui non si sia potuto provvedere con la prestazione ordinaria dei dipendenti assegnati ad una determinata struttura unità organizzativa. I vincoli, sempre più pressanti per un serio controllo della spesa pubblica in coerenza col principio costituzionale di cui all'art. 97 della Costituzione del buon andamento dell'Amministrazione, impongono in realtà di accertare sia la effettività delle straordinarie esigenze che richiedano la prestazione eccedente il normale orario lavorativo, sia la congruità del numero di ore asseritamente occorrente per la più efficace organizzazione delle finalità istituzionali dell'ente (si veda Cons. Stato, V sez., n. 1277/94 e IV sez., n. 1686/2006 ). In altre parole, le prestazioni di lavoro straordinario devono avere carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e, soprattutto, devono essere previamente autorizzate, a fini di verifica preventiva della effettività e della congruità sopra menzionate.
Il fatto della prestazione del lavoro straordinario, ove pure ne sussista la prova in relazione a ciascun periodo lavorativo, non è perciò sufficiente a radicare nel prestatore dell'attività il diritto al compenso a titolo di straordinario, in quanto in tal modo si opererebbe
l'equiparazione della formale autorizzazione all'ipotesi di mancanza di alcun atto e, quindi, si riconoscerebbe un compenso per attività svolte contra legem, in quanto prive di autorizzazione (si veda Cons. Stato, V sez., n. 1277/94, cit.). Ne deriva che soltanto in presenza della preventiva e formale autorizzazione il dipendente può compiere legittimamente lavoro straordinario con il conseguente diritto al compenso, giacché l'autorizzazione ha lo scopo precipuo di controllare, nel rispetto del principio di cui all'art. 97 Cost., l'esistenza delle effettive ragioni di pubblico interesse e del servizio e la sussistenza della disponibilità delle risorse finanziarie all'uopo destinate, essendo ipotizzabile che l'autorizzazione
4 intervenga ex post, a sanatoria, solo in caso, come s'è detto, di prestazioni straordinarie espletate per eccezionali ed improcrastinabili esigenze di servizio e non essendo, dunque ammissibile, proprio in forza del principio di cui sopra, la richiesta non esplicita, da parte del datore di lavoro pubblico, di prestazioni straordinarie.
Ciò perché, si ripete, la autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti
l'ordinario orario di lavoro, cui deve ritenersi condizionata la loro retribuibilità, svolge una pluralità di funzioni (sulle quali v., amplius, Cons. St., IV, 01 marzo 2006, n. 996), tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, cui, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, deve essere improntata l'azione della pubblica amministrazione…”.
Tanto premesso, deve rilevarsi che, nella specie, non risulta che vi sia stata, per il periodo oggetto della domanda (da luglio 2014 a settembre 2014), un'autorizzazione preventiva allo svolgimento del lavoro straordinario da parte del Direttore Generale o del Commissario
Liquidatore, i soli organi a ciò deputati nella struttura organizzativa del convenuto, CP_1 atteso che dalla documentazione prodotta e dall'esito dell'attività istruttoria è emerso come lo svolgimento del lavoro straordinario fosse autorizzato verbalmente per poi essere ratificato con il cedolino (si veda la deposizione resa dall'ing. nel corso dell'udienza Testimone_1
del 28.11.2023).
Non può sottacersi, tuttavia, come più di recente la Suprema Corte abbia statuito che: “In tema di pubblico impiego privatizzato, il disposto dell'art. 2126 c.c. non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedono autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, è stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, dovendosi dare la prevalenza alla necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell'art. 36 Cost.” (si veda Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 17912 del 28.06.2024 la quale, in parte motiva, ha chiarito come: “… per autorizzazione, nell'ambito del lavoro straordinario, si intende il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente vel prohibente domino, ma con il consenso del medesimo e che il consenso alle prestazioni può anche essere implicito. Tale consenso, come si è scritto sopra, una volta esistente, integra gli estremi che rendono necessario il pagamento e ciò anche ove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo.
I principi suesposti hanno del resto trovato continuità in fattispecie del tutto contigue, come
5 quella della remunerazione a titolo di straordinario delle prestazioni rese a titolo di compenso incentivante, ove manchi la realizzazione dei presupposti propri di esso, ma vi sia superamento del debito orario (Cass. n. 25696/2023) o quella delle prestazioni rese a favore di terzi con il consenso della P.A. di appartenenza, sempre oltre il debito orario (Cass. n.
27842/2023) …”).
In applicazione di tali principi, ferma la irrilevanza dell'autorizzazione preventiva, risultando dagli atti e dalla prova dichiarativa espletata che il lavoro straordinario svolto dal ricorrente fosse richiesto dai suoi superiori, e ferma l'applicabilità al rapporto in esame della disciplina di diritto privato (si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 20332 del 10.10.2016 “I consorzi di bonifica hanno natura di enti pubblici economici e sono assoggettati alla disciplina di diritto privato dei rapporti di lavoro in quanto l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, include tra le P.A. destinatarie della disciplina per l'impiego pubblico i soli consorzi costituiti tra gli enti territoriali, ma non quelli che esplicano la propria attività con risorse quasi totalmente locali, per il raggiungimento di scopi territorialmente limitati e sono sottoposti alla mera vigilanza della regione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto applicabile l'art.
2103 c.c. al dipendente di un consorzio di bonifica che aveva chiesto il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento)”), giova rammentare, in termini generali, che l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta e, laddove venga richiesto il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, spetta al lavoratore fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, quale proiezione del principio del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Con riguardo, in particolare, ai compensi rivendicati per lavoro straordinario, la Suprema
Corte, con orientamento costante, ha ravvisato in capo al lavoratore, oltre ad un rigoroso onere probatorio, anche un preliminare onere di specifica allegazione del fatto costitutivo
(diritto al compenso per lavoro straordinario), secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova. Ha statuito, infatti, in relazione ai richiamati oneri, che “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro
6 straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto
a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 3714 del 16.02.2009) e che “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.)” (si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 16150 del 19.06.2018).
Tanto premesso, sul piano giurisprudenziale e passando all'esame del caso di specie, parte ricorrente, attraverso i prospetti dei turni espletati e attraverso le dichiarazioni testimoniali, ha provato lo svolgimento, nel periodo dal 1° ottobre 2014 al 31 dicembre 2014, di lavoro straordinario eccedente il limite orario contrattualmente previsto.
Provato l'an, in relazione al quantum, si osserva che, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art 416
c.p.c., anche nell'ipotesi in cui lo stesso contesti, in radice, la sussistenza del credito e tale onere è previsto in funzione della tendenziale celerità del processo del lavoro, che tende a consentire all'attore di conseguire rapidamente una pronuncia riguardo al bene reclamato (cfr. ex plurimis Cass. 18378/2009).
Ed ancora, la Suprema Corte ha sostenuto che la contestazione dei conteggi deve essere effettuata nella memoria difensiva ed assume rilievo solo quando non sia generica ma involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la incongruità o, in radice, la non rispondenza al vero dei conteggi, circostanze che devono in ogni caso essere sostenute da adeguato supporto probatorio (cfr. Cass. n. 85/2003).
Nell'odierna controversia, a fronte delle contestazioni della parte resistente è stata disposta la
C.T.U., conferendo il relativo incarico alla dott.ssa . Persona_1
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito di un'attenta disamina della documentazione acquisita, ha concluso che: “La somma spettante al sig. Parte_1
secondo il CCNL Inquadramento area D parametro 116, nel periodo Controparte_1
periodo dal 1° luglio 2014 al 30 settembre 2014 e dal 1° aprile 2015 al 30 settembre 2016, a
7 titolo di lavoro straordinario è pari ad euro 9.623,29 di cui: euro 7.538,68 a titolo di lavoro straordinario diurno;
euro 1.292,10 a titolo di lavoro straordinario diurno festivo euro
792,51a titolo di lavoro straordinario notturno festivo”.
D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dal convenuto che conduca CP_1 il Tribunale a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto in relazione al riconoscimento degli emolumenti domandati.
Per tutte le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, accertato lo svolgimento di lavoro straordinario da parte del ricorrente in relazione al periodo dal 1° luglio 2014 al 30 settembre
2014 e dal 1° aprile 2015 al 30 settembre 2016, condanna il Controparte_1
in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., al
[...]
pagamento in favore del sig. dell'importo di € 9.623,29, oltre rivalutazione Parte_1
monetaria ed interessi come per legge, nonché alla regolarizzazione retributiva ed assicurativa.
3. Le spese di lite, previa compensazione della metà, attesa l'evoluzione giurisprudenziale sulle questioni esaminate, seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022.
P. Q. M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 9.10.2019, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accertato lo svolgimento di lavoro straordinario da parte del ricorrente in relazione al periodo dal 1° luglio 2014 al 30 settembre 2014 e dal 1° aprile 2015 al 30 settembre
2016, condanna il , in Controparte_1
persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. dell'importo di € 9.623,29, oltre rivalutazione monetaria ed Parte_1
interessi come per legge, nonché alla regolarizzazione retributiva ed assicurativa;
2. previa compensazione della metà, attesa l'evoluzione giurisprudenziale sulle questioni esaminate, condanna il , in Controparte_1
persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 850,00 oltre spese generali nella misura del
15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
8 Potenza, 1° luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 1° luglio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2850/2019 R.G. e vertente
fra
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi SACCO, Parte_1
RICORRENTE
e
(C.F. Controparte_1
), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Andrea Rosario Di Giura ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Matera, alla via De Viti De Marco n. 9, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 9.10.2019 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di avere lavorato alle dipendenze del
, posto in liquidazione ex art. 31 della Legge Controparte_1
Regione Basilicata n. 1/2017 e confluito nel , ove era Controparte_2
1 impiegato con la qualifica di operaio specializzato, inquadramento nell'area D parametro 116; che, al pari dei propri colleghi, durante il periodo 2014/2016 ha effettuato lavoro straordinario che non è stato regolarmente retribuito e conteggiato in busta paga, più specificatamente ha effettuato un totale di 81 giornate di lavoro straordinario pari a 648 ore;
la somma spettante al ricorrente per lavoro straordinario prestato ammonta ad euro 10.019,70 cui devono aggiungersi euro 72,10, per gli aumenti contrattuali di giugno 2015 e giugno 2016.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava di dichiarare che il ricorrente ha svolto lavoro straordinario alle dipendenze del e che lo Controparte_1
stesso per tal motivo è creditore della somma pari ad Euro 10.019,70 (euro diecimiladiciannove/70) oltre la somma di euro 72,10 (euro settantadue/10) per aumenti retributivi;
condannare il , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma pari ad Euro 10.019,70 (euro diecimiladiciannove/70) oltre la somma di Euro 72,10
(euro settantadue/10) a titolo di lavoro straordinario e aumenti retributivi e/o alla somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge e gli accessori di legge, nonché la regolarizzazione contributiva e assicurativa“; vittoria di spese e competenze di giudizio, con distrazione a favore dell'avvocato di parte ricorrente.
Si costituiva il , in persona del Controparte_3
liquidatore e legale rappresentante p.t., e domandava, in via preliminare, di rigettare il ricorso ex adverso proposto perché inammissibile per difetto di legittimazione passiva dell'odierno convenuto. In ogni caso, nel merito, in via principale di rigettare il ricorso ex adverso proposto perché infondato in fatto e diritto;
con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e CTU, in data 1° luglio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
2 Parte ricorrente, con il presente giudizio, conviene in giudizio il
[...]
- oggi confluito ex art. 31 della Legge della Regione Controparte_1
Basilicata n. 1/2017 nel - affermando di essere Controparte_2 dipendente con la qualifica di operaio, inquadramento nell'area D, parametro. Sostiene che da luglio 2014 a settembre 2016 abbia svolto il proprio lavoro, consistente nello svolgimento di attività di guardiania, controllo e manutenzione degli impianti presso la diga del
Lampeggiano, oltre le 19 giornate contrattualmente previste e, in particolare, di avere svolto nel 2014 un totale di 81 giornate di lavoro straordinario pari a 648 ore, come risulta dalle tabelle riportanti i turni di lavoro relativi ai periodi sopra richiamati, per le quali non è stato retribuito il lavoro straordinario. La somma spettante al ricorrente per questo periodo di lavoro straordinario ammonta ad € 10.019,70 cui devono aggiungersi euro 72,10 per gli aumenti contrattuali di giugno 2015 e giugno 2016.
Sulla base di tale premessa, chiede al Tribunale adito, previo accertamento dello svolgimento di complessive ore di lavoro straordinario in relazione al suddetto periodo, la condanna dell'Ente convenuto al pagamento in suo favore della somma di € 10.019,70 cui devono aggiungersi euro 72,10 per gli aumenti contrattuali, oltre accessori di legge.
Avverso le rivendicazioni attoree, insorge il convenuto, deducendo, oltre che il CP_1
proprio difetto di legittimazione passiva, la carenza di autorizzazione preventiva allo svolgimento dell'asserito lavoro straordinario che, in ogni caso, afferma essere non provato.
Preliminarmente va ritenuta la legittimazione passiva del convenuto, atteso che i CP_1 compensi per lavoro straordinario relativi all'anno 2014, che parte ricorrente rivendica in questa sede, sono riconducibili ai “debiti maturati e maturandi alla data del 31 dicembre
2017” che l'art. 37, comma 1, della Legge della Regione Basilicata n. 1/2017 lascia a carico dei rispettivi consorzi disciolti.
Passando al merito, quanto all'autorizzazione preventiva, l'art. 83 del CCNL per i dipendenti dai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario nel prevedere, al comma 1, che la prestazione di lavoro straordinario possa essere richiesta solo in caso di particolari esigenze di servizio e, al comma 6, che debba essere preventivamente autorizzata (“Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato;
in difetto, non è dovuto alcun compenso”), si pone nel solco del costante orientamento della Suprema Corte secondo cui, nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico, anche economico, qual
è il convenuto, il diritto al compenso del lavoro straordinario espletato, per come CP_1
3 disciplinato del c.c.n.l. di categoria, competa al lavoratore solo in presenza di preventiva autorizzazione del dirigente responsabile, restando escluso che possa qualificarsi quale autorizzazione in sanatoria la certificazione da parte della amministrazione circa lo straordinario già espletato dal dipendente (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav., ordinanza
23509 del 27.07.2022).
Si tratta di disposizione contrattuale - come evidenziato dall'intestato Tribunale, con la sentenza emessa in data 1.12.2011 a definizione del procedimento iscritto al 793/2009 R.G., est. dott.ssa Gabriella Piantadosi, relativa a un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio, che di seguito si riporta, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“… che riflette un principio assolutamente pacifico in giurisprudenza, anche amministrativa,
e che trova la propria “ratio” nella circostanza che il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario deve corrispondere alla necessità effettiva dell'Amministrazione di svolgere o concludere attività istituzionali, cui non si sia potuto provvedere con la prestazione ordinaria dei dipendenti assegnati ad una determinata struttura unità organizzativa. I vincoli, sempre più pressanti per un serio controllo della spesa pubblica in coerenza col principio costituzionale di cui all'art. 97 della Costituzione del buon andamento dell'Amministrazione, impongono in realtà di accertare sia la effettività delle straordinarie esigenze che richiedano la prestazione eccedente il normale orario lavorativo, sia la congruità del numero di ore asseritamente occorrente per la più efficace organizzazione delle finalità istituzionali dell'ente (si veda Cons. Stato, V sez., n. 1277/94 e IV sez., n. 1686/2006 ). In altre parole, le prestazioni di lavoro straordinario devono avere carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e, soprattutto, devono essere previamente autorizzate, a fini di verifica preventiva della effettività e della congruità sopra menzionate.
Il fatto della prestazione del lavoro straordinario, ove pure ne sussista la prova in relazione a ciascun periodo lavorativo, non è perciò sufficiente a radicare nel prestatore dell'attività il diritto al compenso a titolo di straordinario, in quanto in tal modo si opererebbe
l'equiparazione della formale autorizzazione all'ipotesi di mancanza di alcun atto e, quindi, si riconoscerebbe un compenso per attività svolte contra legem, in quanto prive di autorizzazione (si veda Cons. Stato, V sez., n. 1277/94, cit.). Ne deriva che soltanto in presenza della preventiva e formale autorizzazione il dipendente può compiere legittimamente lavoro straordinario con il conseguente diritto al compenso, giacché l'autorizzazione ha lo scopo precipuo di controllare, nel rispetto del principio di cui all'art. 97 Cost., l'esistenza delle effettive ragioni di pubblico interesse e del servizio e la sussistenza della disponibilità delle risorse finanziarie all'uopo destinate, essendo ipotizzabile che l'autorizzazione
4 intervenga ex post, a sanatoria, solo in caso, come s'è detto, di prestazioni straordinarie espletate per eccezionali ed improcrastinabili esigenze di servizio e non essendo, dunque ammissibile, proprio in forza del principio di cui sopra, la richiesta non esplicita, da parte del datore di lavoro pubblico, di prestazioni straordinarie.
Ciò perché, si ripete, la autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti
l'ordinario orario di lavoro, cui deve ritenersi condizionata la loro retribuibilità, svolge una pluralità di funzioni (sulle quali v., amplius, Cons. St., IV, 01 marzo 2006, n. 996), tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, cui, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, deve essere improntata l'azione della pubblica amministrazione…”.
Tanto premesso, deve rilevarsi che, nella specie, non risulta che vi sia stata, per il periodo oggetto della domanda (da luglio 2014 a settembre 2014), un'autorizzazione preventiva allo svolgimento del lavoro straordinario da parte del Direttore Generale o del Commissario
Liquidatore, i soli organi a ciò deputati nella struttura organizzativa del convenuto, CP_1 atteso che dalla documentazione prodotta e dall'esito dell'attività istruttoria è emerso come lo svolgimento del lavoro straordinario fosse autorizzato verbalmente per poi essere ratificato con il cedolino (si veda la deposizione resa dall'ing. nel corso dell'udienza Testimone_1
del 28.11.2023).
Non può sottacersi, tuttavia, come più di recente la Suprema Corte abbia statuito che: “In tema di pubblico impiego privatizzato, il disposto dell'art. 2126 c.c. non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedono autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, è stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, dovendosi dare la prevalenza alla necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell'art. 36 Cost.” (si veda Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 17912 del 28.06.2024 la quale, in parte motiva, ha chiarito come: “… per autorizzazione, nell'ambito del lavoro straordinario, si intende il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente vel prohibente domino, ma con il consenso del medesimo e che il consenso alle prestazioni può anche essere implicito. Tale consenso, come si è scritto sopra, una volta esistente, integra gli estremi che rendono necessario il pagamento e ciò anche ove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo.
I principi suesposti hanno del resto trovato continuità in fattispecie del tutto contigue, come
5 quella della remunerazione a titolo di straordinario delle prestazioni rese a titolo di compenso incentivante, ove manchi la realizzazione dei presupposti propri di esso, ma vi sia superamento del debito orario (Cass. n. 25696/2023) o quella delle prestazioni rese a favore di terzi con il consenso della P.A. di appartenenza, sempre oltre il debito orario (Cass. n.
27842/2023) …”).
In applicazione di tali principi, ferma la irrilevanza dell'autorizzazione preventiva, risultando dagli atti e dalla prova dichiarativa espletata che il lavoro straordinario svolto dal ricorrente fosse richiesto dai suoi superiori, e ferma l'applicabilità al rapporto in esame della disciplina di diritto privato (si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 20332 del 10.10.2016 “I consorzi di bonifica hanno natura di enti pubblici economici e sono assoggettati alla disciplina di diritto privato dei rapporti di lavoro in quanto l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, include tra le P.A. destinatarie della disciplina per l'impiego pubblico i soli consorzi costituiti tra gli enti territoriali, ma non quelli che esplicano la propria attività con risorse quasi totalmente locali, per il raggiungimento di scopi territorialmente limitati e sono sottoposti alla mera vigilanza della regione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto applicabile l'art.
2103 c.c. al dipendente di un consorzio di bonifica che aveva chiesto il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento)”), giova rammentare, in termini generali, che l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta e, laddove venga richiesto il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, spetta al lavoratore fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, quale proiezione del principio del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Con riguardo, in particolare, ai compensi rivendicati per lavoro straordinario, la Suprema
Corte, con orientamento costante, ha ravvisato in capo al lavoratore, oltre ad un rigoroso onere probatorio, anche un preliminare onere di specifica allegazione del fatto costitutivo
(diritto al compenso per lavoro straordinario), secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova. Ha statuito, infatti, in relazione ai richiamati oneri, che “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro
6 straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto
a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 3714 del 16.02.2009) e che “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.)” (si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 16150 del 19.06.2018).
Tanto premesso, sul piano giurisprudenziale e passando all'esame del caso di specie, parte ricorrente, attraverso i prospetti dei turni espletati e attraverso le dichiarazioni testimoniali, ha provato lo svolgimento, nel periodo dal 1° ottobre 2014 al 31 dicembre 2014, di lavoro straordinario eccedente il limite orario contrattualmente previsto.
Provato l'an, in relazione al quantum, si osserva che, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art 416
c.p.c., anche nell'ipotesi in cui lo stesso contesti, in radice, la sussistenza del credito e tale onere è previsto in funzione della tendenziale celerità del processo del lavoro, che tende a consentire all'attore di conseguire rapidamente una pronuncia riguardo al bene reclamato (cfr. ex plurimis Cass. 18378/2009).
Ed ancora, la Suprema Corte ha sostenuto che la contestazione dei conteggi deve essere effettuata nella memoria difensiva ed assume rilievo solo quando non sia generica ma involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la incongruità o, in radice, la non rispondenza al vero dei conteggi, circostanze che devono in ogni caso essere sostenute da adeguato supporto probatorio (cfr. Cass. n. 85/2003).
Nell'odierna controversia, a fronte delle contestazioni della parte resistente è stata disposta la
C.T.U., conferendo il relativo incarico alla dott.ssa . Persona_1
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito di un'attenta disamina della documentazione acquisita, ha concluso che: “La somma spettante al sig. Parte_1
secondo il CCNL Inquadramento area D parametro 116, nel periodo Controparte_1
periodo dal 1° luglio 2014 al 30 settembre 2014 e dal 1° aprile 2015 al 30 settembre 2016, a
7 titolo di lavoro straordinario è pari ad euro 9.623,29 di cui: euro 7.538,68 a titolo di lavoro straordinario diurno;
euro 1.292,10 a titolo di lavoro straordinario diurno festivo euro
792,51a titolo di lavoro straordinario notturno festivo”.
D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dal convenuto che conduca CP_1 il Tribunale a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto in relazione al riconoscimento degli emolumenti domandati.
Per tutte le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, accertato lo svolgimento di lavoro straordinario da parte del ricorrente in relazione al periodo dal 1° luglio 2014 al 30 settembre
2014 e dal 1° aprile 2015 al 30 settembre 2016, condanna il Controparte_1
in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., al
[...]
pagamento in favore del sig. dell'importo di € 9.623,29, oltre rivalutazione Parte_1
monetaria ed interessi come per legge, nonché alla regolarizzazione retributiva ed assicurativa.
3. Le spese di lite, previa compensazione della metà, attesa l'evoluzione giurisprudenziale sulle questioni esaminate, seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022.
P. Q. M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 9.10.2019, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accertato lo svolgimento di lavoro straordinario da parte del ricorrente in relazione al periodo dal 1° luglio 2014 al 30 settembre 2014 e dal 1° aprile 2015 al 30 settembre
2016, condanna il , in Controparte_1
persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. dell'importo di € 9.623,29, oltre rivalutazione monetaria ed Parte_1
interessi come per legge, nonché alla regolarizzazione retributiva ed assicurativa;
2. previa compensazione della metà, attesa l'evoluzione giurisprudenziale sulle questioni esaminate, condanna il , in Controparte_1
persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 850,00 oltre spese generali nella misura del
15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
8 Potenza, 1° luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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