Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/06/2025, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3799/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 6 giugno 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3799/2025 R.G. e vertente
TRA
nata ad [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
Cod. Fisc. ( ), rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente C.F._1
dagli Avvocati Francesco Micali e Barbera Grazia, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 aprile 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 8
Ha contestato l'esito dell'accertamento chiedendo “… - in accoglimento del presente ricorso, accertare che lo stato patologico della sig.ra è tale da integrare i Pt_1
presupposti sanitari di invalidità civile ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 1971 n°
118 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine del riconoscimento dei benefici ivi previsti in relazione alla percentuale di invalidità o alle minorazioni refertate, e si trova nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogna di un'assistenza continua, condizione prevista dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980 n°18. - in accoglimento del presente ricorso, accertare e confermare che lo stato patologico della sig.ra è tale da integrare i presupposti sanitari dello status di handicap grave Pt_1
previsto dall'art. 3, comma 3, ai sensi della legge 104/92 (persona handicappata con grave riduzione dell'autonomia personale), così come riconosciuto dal CTU in fase di ATP. Per
l'effetto, riconoscere le provvidenze richieste (indennità di accompagno e status di handicap grave previsto dall'art. 3, comma 3, ai sensi della legge 104/92) con decorrenza dalla domanda amministrativa o diversa accertanda”.
CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 30 aprile 2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea ed ha chiesto “… respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare l'inammissibilità - e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°,
D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n.
pagina 2 di 8 69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata dall' in sede CP_2 CP_1 amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”
In esito all'udienza del 6 giugno 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 17 aprile 2025 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 26 marzo 2025 entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 26 febbraio 2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato senza necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica disposta in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il presente giudizio, infatti, è stato introdotto ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. secondo cui la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
La sanzione dell'inammissibilità a presidio della specificazione dei motivi della contestazione ha certamente lo scopo di evitare la mera duplicazione di giudizi per l'accertamento del medesimo requisito sanitario, contraria alle finalità deflattive del contenzioso previdenziale e assistenziale, poste alla base dell'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo.
Ciò comporta anzitutto che ove le contestazioni manchino del tutto o siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
pagina 3 di 8 D'altro canto, ove le contestazioni formulate non siano tali da inficiare il giudizio del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, pur non ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, non è indispensabile sempre e comunque procedere all'espletamento di una nuova consulenza.
Nel caso di specie, ricorre appunto questa seconda ipotesi poiché i motivi di contestazione proposti con il ricorso non sono tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali.
Le contestazioni formulate dalla ricorrente nell'atto introduttivo sono analoghe alle osservazioni già inviate al nominato ctu in esito all'invio della bozza della relazione, consistono unicamente in una diversa valutazione delle patologie riscontrate dal ctu, con riguardo alle certificazioni in atti ed hanno trovato risposta esaustiva nella relazione in atti.
Il consulente tecnico d'ufficio ha sottoposto a visita la ricorrente in data 4 dicembre
2024 ed in esito all'esame obiettivo ed all'esame della documentazione prodotta in atti, analiticamente indicata in atti, ha ritenuto che sia affetta da ““Cardiopatia dilatativa non ischemica (FE 38%) già sottoposta ad impianto di defibrillatore tricamerale (ICD), in soggetto iperteso ed ipotiroideo in terapia sostitutiva, con deterioramento cognitivo di media entità e deficit statico-dinamico della deambulazione a moderata incidenza funzionale”, ritenendo che la ricorrente sia disabile in situazione di gravità da settembre 2024 ma non in possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Al riguardo, ha osservato “Il complesso delle infermità descritte, da considerarsi permanente e non suscettibile di miglioramento, ai sensi della legge 118/71 e delle tabelle indicative delle percentuali d'invalidità di cui al D.M 05.02.1992, configura una rilevante condizione invalidante. Tuttavia, allo stato attuale, non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (L. 18/80 e L. 508/88) in quanto la paziente mantiene un'autonomia deambulatoria, seppur con cautela e necessità di supervisione non continuativa e sul piano cognitivo, presenta un deterioramento di media entità che non compromette completamente l'autonomia nelle attività essenziali della vita quotidiana. Diversamente, si ravvisano i requisiti per il riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità (comma 3, art. 3, L. 104/92) a far data dal settembre del 2024 (ovvero dalla data della documentazione clinica che attesta il quadro patologico più completo;
cfr certificato neurologico del 11.09.2024), in quanto la compresenza di una cardiopatia pagina 4 di 8 dilatativa non ischemica, di un deterioramento cognitivo di media entità e di un deficit statico-dinamico della deambulazione, pur non compromettendo totalmente l'autonomia nelle attività essenziali della vita quotidiana, determina una rilevante riduzione della capacità di integrazione nella vita sociale, necessitando di interventi assistenziali e di supporto continuativo nella gestione delle terapie e nelle relazioni socio-ambientali, come previsto dalla normativa vigente”.
Il nominato ctu ha risposto in modo esaustivo anche ai rilievi di parte, riportati integralmente nella consulenza.
Ha premesso che “La valutazione del 100% di invalidità già riconosciuta attesta la piena considerazione della gravità del quadro clinico-funzionale, caratterizzato da: -
Cardiopatia dilatativa non ischemica con FE 38% e impianto di ICD, con una valutazione in Classe NYHA III che appare documentata e fondata. -Deterioramento cognitivo di media entità (MOCA score 23) - Deficit statico-dinamico della deambulazione” e quanto all'indennità di accompagnamento ha ribadito “Non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in quanto: a) Per quanto attiene la deambulazione: l'esame obiettivo documenta una deambulazione "autonoma seppur cauta e con base allargata"; i passaggi posturali risultano "rallentati ma possibili con appoggio"; non emerge impossibilità alla deambulazione, ma una difficoltà che non raggiunge i requisiti previsti dalla L. 18/80. b) Per quanto concerne l'autonomia personale: il deterioramento cognitivo è documentato di "media entità". Non si evidenzia una perdita totale dell'autonomia nelle attività quotidiane essenziali. La necessità di supervisione non continuativa non configura l'impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita”, precisando quanto al riconoscimento della disabilità grave “In merito all'osservazione circa la limitazione della valutazione alla sfera sociale e non alla sfera personale, si precisa che:
La L. 104/92 e la L. 18/80 hanno finalità e requisiti differenti. Il riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità valuta l'impatto sulla vita di relazione e l'integrazione sociale, mentre l'indennità di accompagnamento richiede una impossibilità assoluta nelle funzioni essenziali della vita quotidiana o nella deambulazione. Nel caso di specie, il quadro clinico determina una rilevante compromissione dell'integrazione sociale (tale da giustificare il comma 3 art. 3 L. 104/92), ma mantiene un grado di autonomia personale sufficiente nelle attività essenziali della vita quotidiana, non configurando quindi i requisiti pagina 5 di 8 per l'indennità di accompagnamento. La necessità di supporto nella gestione delle terapie e nelle relazioni socio-ambientali, pur presente e significativa, non equivale alla impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita richiesta dalla L. 18/80”.
Ha infine dato atto che “la valutazione medico-legale si è basata su un'analisi completa e integrata di: Certificazione cardiologica con documentazione strumentale (ECG, ecocardiogramma) Valutazione neurologica con test cognitivi (MOCA) Obiettività clinica diretta Documentazione specialistica complessiva”, confermando le conclusioni già rassegnate nella fase di atp.
Tali conclusioni appaiono coerenti con l'esame obiettivo in atti1, tenuto conto anche che le successive certificazioni attestanti l'asserito aggravamento della ricorrente, depositate in prossimità dell'udienza, sono sostanzialmente sovrapponibili alle certificazioni già in atti, provenienti da struttura pubblica.
In particolare, la certificazione psichiatrica del 26 maggio 2025 non proviene da struttura pubblica e contiene valutazioni in ordine all'autonomia della ricorrente, non supportate da alcun test specifico.
Sulla base delle considerazioni che precedono, non emergono deficit psichici o deambulatori che possano dare luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Infine, è opportuno rammentare quanto chiarito in via generale dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani
1“Sistema nervoso e psichico: paziente vigile, collaborante e disponibile al colloquio, orientata nel tempo e nello spazio oltre che verso se stessa, con tono dell'umore deflesso;
presenti deficit cognitivi di media entità, soprattutto delle funzioni esecutive e dell'attenzione, con rallentamento ideomotorio e difficoltà mnesiche, linguaggio comprensibile ma con latenza nella risposta. ROT vivaci e simmetrici ai quattro arti;
non deficit di lateralità né deficit focali, non segni cerebellari né meningei in atto (…) Apparato osteo-articolare: masse muscolari sufficientemente normotoniche ai 4 arti in rapporto all'età cronologica. Rachide con accentuazione della cifosi dorsale con atteggiamento del tronco in avanti. Rigidità articolare della colonna dorso-lombare con limitazione funzionale in tutti i piani dello spazio di circa 1/3; limitazione funzionale delle ginocchia in flesso-estensione di circa 1/3. Passaggi posturali rallentati ma possibili con appoggio. Deambulazione autonoma seppur cauta e con base allargata”.
pagina 6 di 8 della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (Cass. sez. lav. n. 15882/2015; conforme a Cass. n. 26092/2010).
Infine, è appena il caso di rammentare che il riconoscimento dei requisiti per il riconoscimento della disabilità grave non comporta il riconoscimento dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, trattandosi di benefici oggetto di domande amministrative diverse e con presupposti differenti.
Sulla base delle considerazioni che precedono, le conclusioni del consulente, pur contestate fino al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla parte ricorrente, devono essere confermate perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto poste alla base della presente sentenza senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio e pertanto il ricorso deve essere rigettato, non emergendo lacune o errori nelle valutazioni peritali e consistendo le contestazioni formulate in atti in mero dissenso diagnostico.
Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. n. 7341/2014).
Parte ricorrente deve pertanto essere dichiarata unicamente disabile grave ex art. 3, comma 3 legge 104/1992 con decorrenza da settembre 2024, in conformità a quanto accertato nella fase di atp.
Va disposta la compensazione delle spese di lite con riguardo alla fase di accertamento tecnico preventivo in ragione dell'esito e della decorrenza degli accertamenti.
pagina 7 di 8 Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo alla presente fase del giudizio.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di a.t.p., già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 17 aprile 2015 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso e dichiara parte ricorrente disabile grave ex art. 3, comma 3 legge
104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- compensa le spese di lite per la fase di atp;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo alla presente fase del giudizio;
CP_
- pone definitivamente dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 6 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 8 di 8