Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 2263/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott.ssa Monica Cacace Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2263/2021 avente ad oggetto appello avverso ordinanza ex art 702 ter cpc resa in data 20.04.2021 dal Tribunale di Napoli, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. SANTILLO ANTONIO e dell'avv. LANGELLOTTI IVANO
( ) VIA CANNAVINA, 2 81016 PIEDIMONTE MATESE C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. MOSCHIANO EUGENIO presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Via Depretis 102 Napoli
APPELLATA
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Le parti hanno concluso come da note di udienza a trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Contro
La con ricorso ex art. 702 bis cpc in danno della chiedeva Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare la nullità del
Contratto Condizionato di Finanziamento Fondiario a Stato Avanzamento Lavori con contestuale prima Erogazione del Notaio – Rep. N. 26981 e Racc. n. Controparte_3
9419 – del 6 novembre 2008, di cui alla premessa del presente atto, sottoscritto tra la ricorrente e la convenuta, per le ragioni esposte in narrativa, nonché, per l'effetto, la nullità dell'ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli 2
- Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Napoli 2 – Territorio – Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Napoli, ai numeri 61473 del Registro Generale e al n. 12124 del Registro Particolare, per Euro 18.000.000,00 (diciotto milioni/00).
2. Per effetto della declaratoria di nullità del Contratto e della Ipoteca volontaria iscritta, ordinare al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli, con esonero da ogni responsabilità, la cancellazione dell'iscrizione di ipoteca di cui alla nota presentata, in forza del
Contratto indicato innanzi, all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Napoli 2 –
Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli il 13 novembre 2008 al n.
61473 del Registro Generale e al n. 12124 del Registro Particolare sugli immobili sul complesso immobiliare sito nel comune di Pozzuoli (NA) - località - via Parte_1
Toiano Monteruscello, formato da undici palazzine oltre ad una dodicesima piccola costruzione originariamente destinata a portineria, nonché da una zona di terreno non occupata da costruzioni e dalle aree annesse alle palazzine e da quelle a servizio dell'intero complesso, il tutto occupa una superficie totale di circa mq. 12.800
(dodicimila ottocento) di cui mq. 5.520 (cinquemila cinquecentoventi) circa destinata a verde, mq. 4.012 (quattromila dodici) circa destinati a viabilità e mq. 3.270 (tremila duecentosettanta) circa costituente superficie coperta. Il tutto meglio descritto nella certificazione ipotecaria e catastale di cui agli allegati 2 e 3, da cui risultano i dati pagina 2 di 6 anche catastali dei beni assoggettati ad ipoteca.
3. Con la declaratoria di nullità del contratto di finanziamento, richiamato in narrativa ed al punto 1 delle conclusioni, Contro dichiarare prescritto il diritto di ripetizione di quanto pagato da in forza del contratto alla data del 6 novembre 2008 per il decorso di oltre dieci anni dalla data di maturazione del diritto, senza che l'Istituto di credito abbia avanzato richieste di pagamento dell'importo finanziato.
4. In via subordinata, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito, ai sensi degli artt. 2935 e 2946 c.c., per il decorso di oltre dieci anni dalla data di maturazione del diritto alla restituzione del credito di euro
6.500.000,00 finanziato in ragione del Contratto, nonché degli interessi maturati, in Contro favore di e, per effetto dell'intervenuta estinzione dell'obbligazione per l'intervenuta prescrizione, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli la cancellazione, con esonero da ogni responsabilità, dell'iscrizione di ipoteca di cui alla nota presentata, in forza del Contratto indicato innanzi, all'Agenzia delle Entrate –
Ufficio Provinciale di Napoli 2 – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di
Napoli il 13 novembre 2008 al n. 61473 del Registro Generale e al n. 12124 del
Registro Particolare sugli immobili sul complesso immobiliare sito nel comune di
Pozzuoli (NA) - località - via Toiano Monteruscello, formato da undici Parte_1
palazzine oltre ad una dodicesima piccola costruzione originariamente destinata a portineria, nonché da una zona di terreno non occupata da costruzioni e dalle aree annesse alle palazzine e da quelle a servizio dell'intero complesso, il tutto occupa una superficie totale di circa mq. 12.800 (dodicimila ottocento) di cui mq. 5.520 (cinquemila cinquecentoventi) circa destinata a verde, mq. 4.012 (quattromila dodici) circa destinati a viabilità e mq. 3.270 (tremila duecentosettanta) circa costituente superficie coperta. Il tutto meglio descritto nella certificazione ipotecaria e catastale di cui agli allegati 2 e 3, da cui risultano i dati anche catastali dei beni assoggettati ad ipoteca.
5. In ogni caso, condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite, con rimborso forfetario ed accessori di legge, nel rispetto delle misure vigenti alla data del pagamento.
Contro
Si costituiva in giudizio la banca contestando la domanda attrice.
pagina 3 di 6 Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., depositata in data 20/04/2021, il Tribunale rigettava la domanda compensando le spese di lite.
Con atto di citazione del 13/05/2021 la proponeva appello avverso la Parte_1
suddetta ordinanza chiedendo l'accoglimento della domanda proposta in primo grado con vittoria di spese. nel costituirsi in giudizio eccepiva Controparte_1
l'infondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
Con istanza depositata in data 17.12.2022 gli avvocati costituiti rappresentavano che Contro avendo trovato un'intesa “l'appellante rinunciava al giudizio e la accettava la rinuncia di al giudizio iscritto al N. R.G. 2263/2021 Corte di Appello di Parte_1
Napoli, Settima Sezione Civile, e a propria volta rinuncia al giudizio. Le rinunce, accettate tra le Parti, al giudizio iscritto 2263/2021 Corte di Appello di Napoli, Settima
Sezione Civile, si intendono, come in effetti sono, a spese compensate. Le Parti si danno atto di non aver null'altro a pretendere in relazione al giudizio qui rinunciato. I procuratori sottoscrivono la presente per rinuncia alla solidarietà professionale” .
Rilevato che all'udienza del 06.02.2025, proveniente da analogo rinvio, nessuno è comparso onde la Corte assegnava la causa in decisione senza termini.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
ordinanza ex art 702 ter cpc resa in data 20.04.2021 dal Tribunale di Napoli e contro così provvede: Controparte_1
Letti gli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.,
DISPONE la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara l'estinzione;
Compensa le spese.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 20.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Monica Cacace dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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