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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/10/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4697 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA nato [...] elettivamente domiciliato\a Parte_1 in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.PASQUALE BIONDI e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
rappresentato\a e difeso\a Controparte_1 giusta procura in atti dall'Avv. BARBATO PATRIZIA, ed elettivamente domiciliato\a in VIA DEI DUCHI CARAFA N. 8 81034 MONDRAGONE
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 14/11/2024 Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_1 esponendo di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze dell' in virtù di contratto di lavoro Controparte_1 subordinato a tempo indeterminato dall'01/01/2013., inquadrato, nel periodo dal 01/01/2013 al 31/08/2017, nel profilo professionale di ausiliario generico, con parametro retributivo 100, nel periodo dal 01/09/2017 al 30/05/2023, nel profilo professionale di capotreno, con parametro retributivo 140, nel periodo dal 01/06/2023 a tutt'oggi, nel profilo professionale di capotreno con parametro retributivo 16 del
1 vigente CCNL IE;
che nel corso del rapporto lavorativo aveva prestato lavoro straordinario, sia diurno che notturno, in violazione del limite massimo consentito dalla normativa di legge (250 ore annue ex art.5 comma 3 D.Lgs.n.66/2003 fino al 31/12/2015) e dalla contrattazione collettiva di settore (150 ore per ogni periodo di 26 settimane, per un totale di 300 ore annue ex artt. 28 comma 2 e 27 comma 1 CCNL Controparte_2
28/11/2015 dal 01/01/2016) in maniera fissa e continuativa negli anni dal 2013 al 2023; che lo svolgimento di tale lavoro strairdinario rendeva la mansioni particolarmente gravosa;
che doveva essergli risarfcito il danno da usura psico-fisica, quantificato in complessivi
€9.049,90. Concludeva chiedendo “1. Accertare e dichiarare che l'istante, nel periodo dal 01/01/2013 e fino al 31/12/2023, ha prestato lavoro straordinario, diurno e notturno, sino al 31/12/2015, oltre il limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003 e, a decorrere dal 01/01/2016, oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione applicabile ratione temporis;
2. per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da usura psicofisica subìto dall'istante nel suddetto periodo mediante la corresponsione, in favore dello stesso, di una somma parametrata alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario diurno, nella misura complessiva di €9.049,90 ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società al pagamento in suo favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore, con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto;.
2 Regolarmente costituito Controparte_1 eccepiva l'infondatezza del ricorso e la prescrizione e ne chiedeva il rigetto con condanna al pagamento delle spese. Rilevava che le ore di straordinario si erano rese necessarie per la carenza del personale viaggiante, detemrianta dal cd. Blocco del Turnover;
contestava il conteggio, rilevando che il limite consentito di 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive, era stato superato per i soli anni 2018-2019 e primo semestre 2020, e per la quasi totalità in percentuale di ore diurne;
che era stata utilizzata per la quantificazione, come base di calcolo, l'intera retribuzione oraria maggiorata dello straordinario, con conseguente duplicazione del compenso.
Sulle conclusioni delle parti, la causa, di natura documentale, all'esito del deposito delle note scritte, veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte il danno da usura psicofisica si iscrive (Cass. Sez. Un. 6572 del 2006; Cass. n. 26972 del 2008) nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da fatto illecito o da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava, pertanto, l'onere della relativa specifica deduzione della prova eventualmente anche attraverso presunzioni semplici. Al principio è stato dato seguito dalla giurisprudenza successiva che, sottolineando la distinzione del danno da usura psico-fisica rispetto al danno alla salute o biologico (Cass. n. 24180 del 2013; Cass. n. 24563 del 2016), ha sancito come la mancata fruizione dei riposi possa essere fonte di danno non patrimoniale in via presuntiva (v. Cass. n. 18884 del 2019, con la giurisprudenza ivi citata, Cassazione civile sez. lav., 30/05/2023, (ud. 06/04/2023, dep. 30/05/2023), n.15223).
Ciò premesso il ricorrente lamenta di aver patito tale danno come conseguenza dello svolgimento di un numero di ore di lavoro straordinario, protratto negli anni e superiore al limite consentito dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore.
Documenta lo svolgimento delle ore di lavoro straordinario, producendo le buste paga sulle quali risulta, mese per mese, l'annotazione del numero di ore di lavoro straordinario.
Ciò premesso è documentale lo svolgimento di un numero di ore di lavoro straordinario in misura superiore alle 250 ore per l'anno 2015 e
3 costantemente superiore alle 300 ore annue per le annualità successive.
Ciò premesso, ai sensi dell'art. l'articolo 5 del D.Lgs.n.66/2003, rubricato “Lavoro straordinario” – premesso che «il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto» (1° comma) e che «i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario» (2° comma) – al 3° comma dispone che «in difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali». Il D.Lgs.n.66/2003 – che disciplina l'orario di lavoro – ha recepito le direttive comunitarie 93/104/CE e 2000/34/CE, poi codificate dalla direttiva 2003/88/CE. Cont
Il CCNL – del 28/11/2015 Controparte_2 all'articolo 28, secondo comma ha stabilito che «in luogo del limite previsto dall'art.5, comma 3, del D.Lgs. n.66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27», laddove la richiamata norma contrattuale dispone che «per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive».
Ciò, come chiaramente emerge dalle sentenze della Suprema Corte in materia, determina un danno da usura psico- fisica nel senso che lo svolgimento dell'attività lavorativa in quantità eccessiva rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, compromette il diritto al riposo del lavoratore, inficiando la sua vita privata e causando un danno alla sua personalità morale (così Cassazione civile sez. lav., 21/07/2023, n.21934).
Detto danno, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, sul reddito della persona offesa, ma determinante una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute.
4 Quanto al criterio di calcolo, parte resistente contesta la quantificazione del danno come calcolata in ricorso, rilevando che si è proceduto a moltiplicare le ore di straordinario in eccesso per l'intera paga oraria maggiorata dello straordinario, mentre, invece, per tali ore doveva essere corrisposto il solo compenso per lavoro straordinario, indicato nel 10% della paga oraria, come condiviso da parte della giurisprudenza di merito.
Il CCNL IE (art. 17 CCNL 1976 in atti) prevede, infatti, una maggiorazione percentuale del 10% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario diurne e del 30% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario notturne: “La percentuale di maggiorazione per il lavoro straordinario prevista dalle leggi vigenti nel settore è computata sulle quote orarie della retribuzione normale di cui all'art. 6, ultimo comma, del presente accordo aumentata dei ratei di 13° e 14° mensilità e viene fissata per tutte le aziende nella misura del 10%... elevazione delle percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno: … al 30% per lavoro notturno non compreso in turni avvicendati”.
Tale criterio di calcolo appare corretto, andandosi ad aggiungere tale importo, liquidato equitativamente a titolo di danno da usura, a quello già corrisposto per tali ore a mero titolo di lavoro straordinario. Né appare equo ricorrere al criterio di calcolo indicato da parte ricorrente laddove il danno viene calcolato considerando per ogni ora in eccesso non soltanto la retribuzione per lavoro straordinario ma anche la paga oraria, così duplicando anche tale voce retributiva.
Quanto al numero di ore in eccesso, parte resistente riconosce tale eccedenza per gli anni 2018-2019 e primo semestre 2020, mentre la contesta per le altre annualità.
La contestazione trova riscontro nei conteggi formulati da parte ricorrente che, infatti, pur riportndo ore di lavoro straordinario epr tutti gli anni d'interesse, nel conteggio analitico, con riferimento alle annualità 2013\2017 indica un numero di ore di straordinario in eccesso (sotto la voce danno da usura per superamento limite ore lavoro straorinario) pari a 0,00.
Quanto alle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021 primo semestre (in n.5,12), indica le ore di straordinario in eccesso in complessive 639,36 ore.
Ciò premesso, il danno da ususra psico-fisica, può essere liquidato equitativamente nella misura del del 10% della paga oraria e del 30%
5 per il lavoro notturno, moltiplicato per ciascuna ora di lavoro straordinario in eccesso pari a ore 639,36. Su tale somma, liquidata all'attualità, devono essere calcolati interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al soddisfo.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, secondo insegnamento giurisprudenziale costituzionale e di legittimità, consolidatosi alla stregua di "diritto vivente", la prescrizione dei diritti retributivi matura in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), sul presupposto della sua "stabilità" o meno (avendosi la prima decorrenza, in suo difetto;
la seconda, nella sua sussistenza). Il regime di stabilità è individuato, come noto, da "una disciplina che essa assicuri normalmente del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione" (Corte cost. 20 novembre 1969, n. 143, Considerato in diritto, p.to 1; Cass. S.U. 12 aprile 1976, n. 1268 e succ.)" (Cass. 5 agosto 2019, n. 20918, in motivaz. sub p.to 4; Cass. 6 settembre 2022, n. 26246, in motivaz. sub p.ti 4 e 5).
E' stato chiarito che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro;
Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post;
Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300 del 1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire
6 che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso.
Pertanto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modificato dalla l. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, con la conseguenza che, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., solo da epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (così Cassazione civile sez. lav., 19/06/2023, n.17520).
Nella specie il risarcimento viene chiesto limitatamente alle annualità dal 2018 al 2023 in costanza di rapporto di lavoro e il primo atto interruttivo è la notifica del ricorso. Ne consegue che non può ritenersi maturata la prescrizione, alla luce della giurisprudenza soprariportata. Per il principio della soccombenza
[...] ev'essere condannato al pagamento in favore di Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in Parte_1 dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale, ridotte del 30% per assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di ogni contraria Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, ritenuto il danno da usura psico-fisica per lo svolgimento di lavoro straordinario oltre i limiti consentiti, condanna al Controparte_1 risarcimento del danno in favore di che Parte_1 liquida equitativamente nella misura del del 10% della paga oraria e del 30% per il lavoro notturno, moltiplicato per ciasuna ora di lavoro straordinario in eccesso pari a ore 639,36 ore oltre interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al soddisfo.
2) condanna al pagamento Controparte_1 in favore di delle spese processuali che Parte_1 liquida in complessivi € oltre rimb.forf. 15%, IVA e CPA, con distrazione. Benevento 14/10/2025
7 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
8
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4697 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA nato [...] elettivamente domiciliato\a Parte_1 in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.PASQUALE BIONDI e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
rappresentato\a e difeso\a Controparte_1 giusta procura in atti dall'Avv. BARBATO PATRIZIA, ed elettivamente domiciliato\a in VIA DEI DUCHI CARAFA N. 8 81034 MONDRAGONE
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 14/11/2024 Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_1 esponendo di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze dell' in virtù di contratto di lavoro Controparte_1 subordinato a tempo indeterminato dall'01/01/2013., inquadrato, nel periodo dal 01/01/2013 al 31/08/2017, nel profilo professionale di ausiliario generico, con parametro retributivo 100, nel periodo dal 01/09/2017 al 30/05/2023, nel profilo professionale di capotreno, con parametro retributivo 140, nel periodo dal 01/06/2023 a tutt'oggi, nel profilo professionale di capotreno con parametro retributivo 16 del
1 vigente CCNL IE;
che nel corso del rapporto lavorativo aveva prestato lavoro straordinario, sia diurno che notturno, in violazione del limite massimo consentito dalla normativa di legge (250 ore annue ex art.5 comma 3 D.Lgs.n.66/2003 fino al 31/12/2015) e dalla contrattazione collettiva di settore (150 ore per ogni periodo di 26 settimane, per un totale di 300 ore annue ex artt. 28 comma 2 e 27 comma 1 CCNL Controparte_2
28/11/2015 dal 01/01/2016) in maniera fissa e continuativa negli anni dal 2013 al 2023; che lo svolgimento di tale lavoro strairdinario rendeva la mansioni particolarmente gravosa;
che doveva essergli risarfcito il danno da usura psico-fisica, quantificato in complessivi
€9.049,90. Concludeva chiedendo “1. Accertare e dichiarare che l'istante, nel periodo dal 01/01/2013 e fino al 31/12/2023, ha prestato lavoro straordinario, diurno e notturno, sino al 31/12/2015, oltre il limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003 e, a decorrere dal 01/01/2016, oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione applicabile ratione temporis;
2. per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da usura psicofisica subìto dall'istante nel suddetto periodo mediante la corresponsione, in favore dello stesso, di una somma parametrata alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario diurno, nella misura complessiva di €9.049,90 ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società al pagamento in suo favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore, con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto;.
2 Regolarmente costituito Controparte_1 eccepiva l'infondatezza del ricorso e la prescrizione e ne chiedeva il rigetto con condanna al pagamento delle spese. Rilevava che le ore di straordinario si erano rese necessarie per la carenza del personale viaggiante, detemrianta dal cd. Blocco del Turnover;
contestava il conteggio, rilevando che il limite consentito di 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive, era stato superato per i soli anni 2018-2019 e primo semestre 2020, e per la quasi totalità in percentuale di ore diurne;
che era stata utilizzata per la quantificazione, come base di calcolo, l'intera retribuzione oraria maggiorata dello straordinario, con conseguente duplicazione del compenso.
Sulle conclusioni delle parti, la causa, di natura documentale, all'esito del deposito delle note scritte, veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte il danno da usura psicofisica si iscrive (Cass. Sez. Un. 6572 del 2006; Cass. n. 26972 del 2008) nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da fatto illecito o da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava, pertanto, l'onere della relativa specifica deduzione della prova eventualmente anche attraverso presunzioni semplici. Al principio è stato dato seguito dalla giurisprudenza successiva che, sottolineando la distinzione del danno da usura psico-fisica rispetto al danno alla salute o biologico (Cass. n. 24180 del 2013; Cass. n. 24563 del 2016), ha sancito come la mancata fruizione dei riposi possa essere fonte di danno non patrimoniale in via presuntiva (v. Cass. n. 18884 del 2019, con la giurisprudenza ivi citata, Cassazione civile sez. lav., 30/05/2023, (ud. 06/04/2023, dep. 30/05/2023), n.15223).
Ciò premesso il ricorrente lamenta di aver patito tale danno come conseguenza dello svolgimento di un numero di ore di lavoro straordinario, protratto negli anni e superiore al limite consentito dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore.
Documenta lo svolgimento delle ore di lavoro straordinario, producendo le buste paga sulle quali risulta, mese per mese, l'annotazione del numero di ore di lavoro straordinario.
Ciò premesso è documentale lo svolgimento di un numero di ore di lavoro straordinario in misura superiore alle 250 ore per l'anno 2015 e
3 costantemente superiore alle 300 ore annue per le annualità successive.
Ciò premesso, ai sensi dell'art. l'articolo 5 del D.Lgs.n.66/2003, rubricato “Lavoro straordinario” – premesso che «il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto» (1° comma) e che «i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario» (2° comma) – al 3° comma dispone che «in difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali». Il D.Lgs.n.66/2003 – che disciplina l'orario di lavoro – ha recepito le direttive comunitarie 93/104/CE e 2000/34/CE, poi codificate dalla direttiva 2003/88/CE. Cont
Il CCNL – del 28/11/2015 Controparte_2 all'articolo 28, secondo comma ha stabilito che «in luogo del limite previsto dall'art.5, comma 3, del D.Lgs. n.66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27», laddove la richiamata norma contrattuale dispone che «per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive».
Ciò, come chiaramente emerge dalle sentenze della Suprema Corte in materia, determina un danno da usura psico- fisica nel senso che lo svolgimento dell'attività lavorativa in quantità eccessiva rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, compromette il diritto al riposo del lavoratore, inficiando la sua vita privata e causando un danno alla sua personalità morale (così Cassazione civile sez. lav., 21/07/2023, n.21934).
Detto danno, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, sul reddito della persona offesa, ma determinante una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute.
4 Quanto al criterio di calcolo, parte resistente contesta la quantificazione del danno come calcolata in ricorso, rilevando che si è proceduto a moltiplicare le ore di straordinario in eccesso per l'intera paga oraria maggiorata dello straordinario, mentre, invece, per tali ore doveva essere corrisposto il solo compenso per lavoro straordinario, indicato nel 10% della paga oraria, come condiviso da parte della giurisprudenza di merito.
Il CCNL IE (art. 17 CCNL 1976 in atti) prevede, infatti, una maggiorazione percentuale del 10% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario diurne e del 30% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario notturne: “La percentuale di maggiorazione per il lavoro straordinario prevista dalle leggi vigenti nel settore è computata sulle quote orarie della retribuzione normale di cui all'art. 6, ultimo comma, del presente accordo aumentata dei ratei di 13° e 14° mensilità e viene fissata per tutte le aziende nella misura del 10%... elevazione delle percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno: … al 30% per lavoro notturno non compreso in turni avvicendati”.
Tale criterio di calcolo appare corretto, andandosi ad aggiungere tale importo, liquidato equitativamente a titolo di danno da usura, a quello già corrisposto per tali ore a mero titolo di lavoro straordinario. Né appare equo ricorrere al criterio di calcolo indicato da parte ricorrente laddove il danno viene calcolato considerando per ogni ora in eccesso non soltanto la retribuzione per lavoro straordinario ma anche la paga oraria, così duplicando anche tale voce retributiva.
Quanto al numero di ore in eccesso, parte resistente riconosce tale eccedenza per gli anni 2018-2019 e primo semestre 2020, mentre la contesta per le altre annualità.
La contestazione trova riscontro nei conteggi formulati da parte ricorrente che, infatti, pur riportndo ore di lavoro straordinario epr tutti gli anni d'interesse, nel conteggio analitico, con riferimento alle annualità 2013\2017 indica un numero di ore di straordinario in eccesso (sotto la voce danno da usura per superamento limite ore lavoro straorinario) pari a 0,00.
Quanto alle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021 primo semestre (in n.5,12), indica le ore di straordinario in eccesso in complessive 639,36 ore.
Ciò premesso, il danno da ususra psico-fisica, può essere liquidato equitativamente nella misura del del 10% della paga oraria e del 30%
5 per il lavoro notturno, moltiplicato per ciascuna ora di lavoro straordinario in eccesso pari a ore 639,36. Su tale somma, liquidata all'attualità, devono essere calcolati interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al soddisfo.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, secondo insegnamento giurisprudenziale costituzionale e di legittimità, consolidatosi alla stregua di "diritto vivente", la prescrizione dei diritti retributivi matura in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), sul presupposto della sua "stabilità" o meno (avendosi la prima decorrenza, in suo difetto;
la seconda, nella sua sussistenza). Il regime di stabilità è individuato, come noto, da "una disciplina che essa assicuri normalmente del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione" (Corte cost. 20 novembre 1969, n. 143, Considerato in diritto, p.to 1; Cass. S.U. 12 aprile 1976, n. 1268 e succ.)" (Cass. 5 agosto 2019, n. 20918, in motivaz. sub p.to 4; Cass. 6 settembre 2022, n. 26246, in motivaz. sub p.ti 4 e 5).
E' stato chiarito che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro;
Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post;
Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300 del 1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire
6 che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso.
Pertanto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modificato dalla l. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, con la conseguenza che, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., solo da epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (così Cassazione civile sez. lav., 19/06/2023, n.17520).
Nella specie il risarcimento viene chiesto limitatamente alle annualità dal 2018 al 2023 in costanza di rapporto di lavoro e il primo atto interruttivo è la notifica del ricorso. Ne consegue che non può ritenersi maturata la prescrizione, alla luce della giurisprudenza soprariportata. Per il principio della soccombenza
[...] ev'essere condannato al pagamento in favore di Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in Parte_1 dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale, ridotte del 30% per assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di ogni contraria Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, ritenuto il danno da usura psico-fisica per lo svolgimento di lavoro straordinario oltre i limiti consentiti, condanna al Controparte_1 risarcimento del danno in favore di che Parte_1 liquida equitativamente nella misura del del 10% della paga oraria e del 30% per il lavoro notturno, moltiplicato per ciasuna ora di lavoro straordinario in eccesso pari a ore 639,36 ore oltre interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al soddisfo.
2) condanna al pagamento Controparte_1 in favore di delle spese processuali che Parte_1 liquida in complessivi € oltre rimb.forf. 15%, IVA e CPA, con distrazione. Benevento 14/10/2025
7 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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