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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 4416/2018, avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
TRA
(P.IVA: ), in persona Curatore p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Marco Oliviero, presso il cui studio, sito in Salerno alla piazza Casalbore n. 25, elettivamente domicilia;
- PARTE ATTRICE
E
(P.IVA: ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del lelgale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Caterina
Alfano, presso il cui studio, sito Nocera Inferiore alla via Garibaldi n. 28, elettivamente domicilia;
- PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 09/1/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 4416/2018 - Sentenza (poi ha convenuto in giudizio Parte_2 Controparte_1
la deducendo: di avere Controparte_2
intrattenuto con tale presso la filiale di Capaccio LO (SA) un CP_2
rapporto di conto corrente di corrispondenza, nel corso del quale, in relazione a rapporti commerciali in essere con la società Prandina S.R.L., con sede in Schiavon (VI), emetteva, in data 30/11/2013, assegno bancario n. 745921558, per l'importo di € 4.317,49, tratto su questo conto ed in favore della Prandina S.R.L.; che questo assegno, in relazione agli accordi successivamente intervenuti, avrebbe dovuto essere restituito all'emittente, essendo estinto il rapporto extracartolare sotteso ad esso;
che del tutto inopinatamente la società Prandina S.R.L., dopo aver alterato la data di emissione apposta sull'assegno, modificandola da “30/Novembre/2013” in
“30/Novembre/2014”, negoziava il titolo, provocandone il protesto, levato dal Notaio in data 10/12/2014, Rep. n. 150903, per Persona_1
difetto di provvista;
che al momento dell'incasso non vi erano sul conto i fondi necessari, non essendo prevista la necessità di onorare alcun titolo emesso;
che pur avendo essa, nell'immediatezza della conoscenza del fatto, promosso in data 23/12/2014 tutela cautelare al fine di evitare la pubblicazione del protesto, ciò avveniva in data 07/01/2015 presso la
Camera di Commercio di Salerno, restando lo stesso pubblicato fino al
15/03/2016; che, nelle more, il Tribunale di Salerno, in accoglimento del reclamo, ex art. 669-terdecies c.p.c., proposto per la riforma del provvedimento reso in relazione al ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto, ordinava alla Camera di Commercio di Salerno la cancellazione del protesto;
che la levata del protesto è, indubbiamente illegittima, per essere la stessa avvenuta in relazione ad assegno irregolare, essendo stata la data di emissione dello stesso alterata;
che, invero, la data di emissione costituisce un requisito essenziale del titolo ed, in caso di alterazione della stessa, si configura una causa di irregolarità che impedisce il protesto;
che in
Proc. N.R.G.A.C. 4416/2018 - Sentenza mancanza di fondi per il pagamento di assegno con data alterata non può essere effettuato il protesto in quanto l'alterazione non consente di verificare se il titolo sia stato presentato in tempo utile per il pagamento;
che è quindi, di tutta evidenza, nella vicenda la responsabilità della
[...]
che la giurisprudenza di legittimità è pervenuta ad Controparte_2
una definizione del perimetro degli obblighi incombenti sull'impresa bancaria, in particolare, proprio nelle verifiche strumentali al pagamento dell'assegno bancario affermando che “la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di (…) falsificazione è quella dell'accorto banchiere, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui all'articolo 1176 c.c., comma 2 (….); verifica che, di regola, verrà a svolgersi in base ad un apprezzamento rivolto a verificare se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche”; che, conseguentemente, la responsabilità della banca va affermata laddove l'alterazione sia rilevabile ictu oculi, mentre va esclusa se da un diligente esame “a vista” del titolo non sia possibile rilevare l'alterazione e/o contraffazione del titolo presentato per la negoziazione;
che nel caso di specie l'alterazione dell'assegno negoziato è rilevabile immediatamente e senza necessità di utilizzo di particolari attrezzature o di specifiche cognizioni teoriche e/o tecniche;
che l'assegno in questione presenta, in corrispondenza dell'ultima cifra della data una evidente abrasione, addirittura evidenziata dal diverso colore dello spazio
(effetto del tentativo cancellatura del simbolo grafico preesistente), sul quale
– pur restando ancora parzialmente visibile il carattere “3” - risulta
Proc. N.R.G.A.C. 4416/2018 - Sentenza sovrascritto il numero “4”, redatto con penna di evidente diverso spessore grafico al resto della scritto e presentando il 4 sovrascritto evidentissime difformità rispetto al altri 4 scritti sull'assegno; che tali alterazioni visibili ictu oculi avrebbero dovuto essere rilevate con l'utilizzo della normale diligenza ed avrebbero dovuto impedire il protesto dell'assegno; che per effetto di tale illegittimo comportamento della Controparte_2
essa ha subito rilevantissimi danni;
che, invero, in
[...]
dipendenza della permanenza di tale dato negativo nell'elenco nazionale, i fornitori che avevano il credito assicurato (come per la maggior parte di essi
è rituale), ha dovuto revocare il fido rotativo accordato alla;
che, CP_1
inoltre, tale evento negativo ha di fatto precluso ogni prosieguo dellaattività della la quale ha perso di conseguenza le commesse in CP_1
portafoglio e la clientela precedentemente acquisita, con i relativi mancanti profitti, unica fonte e ragione di sussistenza delle stessa attività; che il danno complessivo, come emerge dalla consulenza tecnica prodotta, correlato a "mancato incasso commesse acquisite in corso di lavorazione",
"commesse rotative mancate su clientela precedentemente acquisita", da qualificare come “patrimoniale esistente”, è costituito: a) Danni causati per commesse acquisite nell'anno 2014 e non incassate calcolate in linea capitale, a partire dal 10/12/2014 fino al 31/12/2015, riv. (ISTAT) e maggiorati degli interessi legali, per € 81.239,84; b) Danni per commesse rotative mancate su clientela precedentemente acquisita in linea capitale a partire dal 10/12/2014 al 31/12/2016, rivalutati (ISTAT) e maggiorati degli interessi legali, per € 232.123,64; che la determinazione del danno ingiusto, però, va riferita non soltanto passato, essendo duraturo, irreversibile e decisamente perenne nel tempo e quindi anche futuro;
che il valore patrimoniale di questo danno si identifica pertanto in quello di un avviamento che, com'è noto, è in genere quantificato dagli economisti con il valore di una “rendita di posizione monopolistica”, che non è limitabile nel
Proc. N.R.G.A.C. 4416/2018 - Sentenza tempo, ma che deve essere quantificata nel suo effettivo e completo valore, essendo questo rappresentato dalla somma di due componenti, la prima delle quali stata già computata in € 298.187,86, che sta a rappresentare il danno già passato, mentre la seconda è ancora da quantificare quale
“Valore attuale di una rendita annuale posticipata”, che a sua volta sta a rappresentare il danno futuro;
che questo danno futuro immancabilmente graverà ancora per anni sulla che si rende pertanto CP_1
indispensabile calcolare anche gli effetti negativi del danno in oggetto in un prossimo futuro;
che tale danno futuro deve fare riferimento al danno correlato al valore annuo medio di riferimento delle "commesse rotative mancate su clientela precedentemente acquisita", attualizzato, qualificato come “patrimoniale futuro”, quantificabile mediamente in € 508.665,30; che, complessivamente, quindi, il danno patrimoniale passato e quello medio futuro, ammonta ad € 822.028,78; che a questo danno va aggiunto il danni morali, riconducibili ad atteggiamenti ingiusti nei confronti della che andranno liquidati in via equitativa. CP_1
In virtù di quanto innanzi esposto la (poi Controparte_3
ha formulato le seguenti conclusioni: Accertata Controparte_1
la responsabilità della per Controparte_2
l'illegittima levata del protesto per Notar di Capaccio in Persona_1
data 10/12/2014, Rep. n. 150903, dell'assegno bancario n. 745921558 dell'importo di € 4.317,49, emesso da condannare la CP_1 [...]
in persona del Presidente del Controparte_2
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti dalla nella misura e mediante CP_1
pagamento della somma di € 822.028,78, per danni patrimoniali, nonché dei danni morali subiti da liquidarsi in via equitativa, con rivalutazione degli importi ed interessi, nonché al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Proc. N.R.G.A.C. 4416/2018 - Sentenza Si costituiva in giudizio la Controparte_2
concludendo per il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Il precedente G.I. concedeva alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
In data 10/4/2019 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto, quindi veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio contabile.
Esaurita l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 09/1/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questo Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA ATTOREA
Parte attrice ha introdotto il presente giudizio al fine di accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_2
per avere illegittimamente levato il protesto dell'assegno bancario n.
[...]
745921558 di € 4.317,49 con data 10/12/2014 e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali pari ad € 822.028,78, nonché ai danni non patrimoniali da essa subiti, da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La domanda attorea è fondata e va accolta nei termini che seguono.
La parte attrice ha fornito innanzitutto la prova della condotta illegittima tenuta dalla convenuta, consistita nell'avere illegittimamente levato il CP_2
protesto dell'assegno bancario n. 745921558 di € 4.317,49 con data
10/12/2014, emesso dalla all'epoca “in bonis”, così come CP_1
accertato con ordinanza dal Tribunale di Salerno resa in sede di reclamo cautelare ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. (cfr. all. 3 della produzione di parte attrice), specialmente considerato che dalla lettura dell'assegno stesso (cfr. all. 1 della produzione di parte attrice) si evince chiaramente,
Proc. N.R.G.A.C. 4416/2018 - Sentenza “ictu oculi”, senza difficoltà di sorta, che la data “10/12/2014” era stata oggetto di contraffazione per il numero “4”, pur restando ancora parzialmente visibile il carattere “3”, sovrascritto con il numero “4”, nonché tenuto conto che il numero “4” riportato nella data è del tutto diverso dagli altri numeri “4” inseriti a penna nella compilazione del titolo di credito.
Inoltre, la responsabilità dell' di credito convenuto può ritenersi CP_4
provata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115, comma 1,
c.p.c., atteso che a fronte della specifica allegazione dei fatti di causa effettuata da parte attrice fin dall'atto di citazione (cfr.) la convenuta CP_2
si è costituita limitandosi ad una contestazione del tutto generica.
Di talchè sussiste la responsabilità della Controparte_2
attesa l'evidenza dell'alterazione dell'assegno bancario per cui
[...]
ha poi proceduto a chiedere la illegittima levata del protesto del predetto titolo di credito.
Fermo quanto innanzi esposto, occorre ora procedere ad esaminare il profilo dell'esistenza ed ammontare sul danno.
Inoltre, stante il criterio della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non”, che governa la prova della causalità civile (“ex multis”
Cass. Civ., n. 26304/2021), deve ritenersi che l'attore abbia dimostrato l'esistenza del nesso eziologico tra la condotta illegittima della
[...]
(illegittima levata del protesto Controparte_2
dell'assegno bancario da essa emesso e poi falsificato quanto alla data) ed i pregiudizi, specie patrimoniali, occorsi alla stessa. Infatti, secondo l'”id quod plerumque accidit” è normale ritenere che da una illegittima levata di protesto nei confronti di una società di capitali possano scaturire conseguenze pregiudizievoli – come tali risarcibili – quanto meno in termini patrimoniali.
Ciò posto, questo Giudice ritiene di dover fare proprie le risultanze cui è pervenuto il C.T.U. nominato, sia pure con le precisazioni e nei termini di
Proc. N.R.G.A.C. 4416/2018 - Sentenza cui si dirà di qui a breve.
Per quanto riguarda il danno patrimoniale, l'ausiliario nominato ha ritenuto innanzitutto che relativamente al c.d. “danno emergente” esso fosse pari al valore facciale dell'assegno bancario illegittimamente protestato;
tuttavia, come condivisibilmente eccepito dalla parte convenuta, non appare corretta la ricostruzione del C.T.U. su tale aspetto, atteso che l'importo indicato nell'assegno, pari ad € 4.317,49 non era stato detratto dal saldo del conto corrente della società attrice – ragion per cui non vi è alcun pregiudizio patrimoniale da ristorare sotto questo profilo – fatta eccezione per l'addebito delle spese di protesto, che ammontano ad € 155,00.
Da ciò deriva, dunque, che anche in relazione al profilo del c.d. “lucro cessante”, individuato equitativamente dal C.T.U. nella misura del 50% del
“danno emergente”, esso va quantificato in € 77,50 (pari alla metà di €
155,00 come sopra riconosciuto).
Relativamente al danno non patrimoniale, di cui parte attrice pure ha chiesto il ristoro nei confronti della Controparte_2
questo Giudice ritiene che, come eccepito dalla convenuta, il
[...] CP_2
non ne abbia fornito la prova dell'esistenza, pur Controparte_1
essendo a ciò onerata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c.
Invero, in primo luogo la domanda attorea si presenta “in parte qua” del tutto generica in punto di allegazione, prima ancora che sfornita di qualsiasi sostegno probatorio, essendosi la parte attrice limitata ad affermare che “a tale danno va aggiunto i danni morali, riconducibili ad atteggiamenti ingiusti nei confronti della che andranno liquidati in via equitativa”. A ben CP_5
vedere, dunque, la parte attrice non ha neppure descritto quali danni non patrimoniali avrebbe subito a causa del comportamento tenuto dalla CP_2
convenuta, nè tanto meno in cosa sarebbero consistiti tali pregiudizi.
In secondo luogo, poi, per l'accoglimento di una domanda di risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, è necessario che l'attore dimostri, sia
Proc. N.R.G.A.C. 4416/2018 - Sentenza pure in via presuntiva, l'esistenza e l'ammontare del pregiudizio da esso patito (Cass. Civ., SS.UU., n. 26972/2008; Cass. Civ., SS.UU., n.
15359/2015; Cass. Civ., n. 207/2019), poiché il risarcimento del danno ha funzione riparatoria, ristoratrice e, dunque, laddove non vi sia la prova del danno-conseguenza, cioè delle conseguenze pregiudizievoli patite da chi si assume danneggiato a causa dell'altrui condotta “non iure” e “contra ius” non può trovare ingresso alcuna tutela risarcitoria. Altrimenti opinando, infatti, si finirebbe per risarcire il mero danno-evento, cioè il danno “in re ipsa”, legittimando una funzione punitiva e sanzionatoria del risarcimento del danno, che è sì ammessa, ma solo nei casi in cui il Giudice sia a ciò abilitato dalla legge (Cass. Civ., SS.UU., n. 16601/2017).
Tale “onus probandi” non è stato assolto né in via presuntiva, né tanto meno documentale, oppure mediante richieste istruttorie da parte dell'attrice, ragion per cui non possono essere condivise le risultanze peritali laddove sono stati, appunto, quantificati pregiudizi a carattere non patrimoniale neppure oggetto di allegazione e prova da parte del Controparte_1
[...]
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che la domanda attorea è fondata e va accolta e, per l'effetto, accertata la responsabilità della
[...]
per le ragioni di cui sopra, la Controparte_2 [...]
va condannata al risarcimento dei Controparte_2
danni, in favore del pari ad € 232,50, oltre Controparte_1
interessi come da domanda e rivalutazione monetaria dal fatto (07/1/2015, data dell'illegittima levata del protesto) fino all'effettivo soddisfo.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, dunque, andrebbero poste a carico della convenuta;
tuttavia, posto CP_2
che la domanda attorea è stata accolta in misura ridottissima (€ 232,50 in luogo di € 822.028,78 come richiesti), sussistono “le altre analoghe gravi ed
Proc. N.R.G.A.C. 4416/2018 - Sentenza eccezionali ragioni” di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. come risultante all'esito della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Per le medesime ragioni anche le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente per ½ a carico del e per ½ a carico della Controparte_1 [...]
Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accerta la responsabilità della nei termini di cui Controparte_2
in parte motiva e condanna la Controparte_2
al risarcimento dei danni, in favore del
[...] Controparte_1
pari ad € 232,50 oltre interessi come da domanda e
[...]
rivalutazione monetaria dal 07/1/2015 fino all'effettivo soddisfo;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) Pone definitivamente le spese di C.T.U. per ½ a carico del e per ½ a carico della Controparte_1 [...]
Controparte_2
Così deciso in Salerno il 10/4/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 4416/2018 - Sentenza