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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/12/2025, n. 4588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4588 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 10765/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice,
dott. CA NO, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel Registro Generale degli affari contenziosi per l'anno 2016 sotto il numero d'ordine 10765 vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola e Daniela Loragno Parte_1
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Cassisa Controparte_1
CONVENUTO
NONCHE'
“ ”, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. Francesco Saracino
RZ AM in
CAUSA
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 16.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., e nei rispettivi scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1 - Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4/7.7.2016, , premesso di Parte_1
essere proprietaria dell'unità abitativa ubicata al piano terra dello stabile sito in Giovinazzo alla via
Marchese di Rende, n. 31, conveniva in giudizio in qualità di proprietario Controparte_1
dell'unità abitativa posta al primo piano del suddetto stabile, rassegnando le seguenti conclusioni: “1)
dichiarare la responsabilità di in ordine al fenomeno di lesioni e fessurazioni Controparte_1
nell'immobile di proprietà di;
2) per l'effetto condannare il convenuto all'immediato Parte_1
pagamento in favore dell'istante della somma complessiva di € 12.500,00, oltre IVA, per i lavori,
opere e materiali necessari al ripristino dell'immobile attoreo, nonché della somma ulteriore di €
7.500,00, a titolo di risarcimento danni;
3) ordinare al convenuto la rimozione Controparte_1
della tubazione del gas, vera e propria montante allocata dal convenuto sul prospetto di Via
Marchese di Rende n 31 ,in Giovinazzo (BA), per l'alterazione architettonica della facciata del
prospetto e per violazione delle distanze;
4) condannare il convenuto alle spese, compenso
professionale, oltre maggiorazione del 15% per spese generali, CAP ed IVA, nonché al rimborso
delle spese della pregressa fase di mediazione obbligatoria”.
si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 21.9.2016, chiedendo, CP_1
preliminarmente, di essere autorizzato alla chiamata in causa della ditta , Controparte_2
alla quale aveva commissionato l'esecuzione dei lavori eseguiti all'interno dell'appartamento di sua proprietà “in maniera non continuativa a partire dal settembre del 2011 e fino all'agosto del 2012”,
“al fine di sentirla dichiarare unica responsabile, ovvero, in via subordinata, responsabile in misura
concorsuale, e, comunque, tenuta a garantire e manlevare la resistente da ogni responsabilità nella
denegata ipotesi anche parziale della domanda attorea”; nel merito, ha istato per la reiezione della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, la si è costituita in Controparte_2
giudizio con comparsa depositata il 16.5.2017, istando per il rigetto delle avverse domande.
Il processo è stato istruito con produzione documentale, prova orale e TU.
2 All'odierna udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa è
stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
2 - La domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, può essere accolta per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
L'odierna attrice, a fondamento delle pretese azionate, ha dedotto che: - “il convenuto sig.
nel periodo settembre 2011- estate 2012 eseguiva lavori di totale ristrutturazione Controparte_1
del proprio appartamento sito in Giovinazzo con ingresso alla via Imbriani n. 19, primo piano,
sovrastante l'immobile attoreo”; - nel corso di tali lavori “ebbe ad eseguire lavori di CP_1
demolizione di murature divisionali in pietra, la rimozione di pavimenti e la realizzazione di nuove
murature, depositando tale materiale di risulta e macchine a pavimento”; - “a causa dei predetti
lavori di ristrutturazione, l'immobile della istante ha subito molteplici lesioni sulle Parte_1
pareti e sulle volte, nonché fessurazioni sugli intonaci e crepe, determinate dai movimenti di tensione,
dalle sollecitazioni meccaniche, dall'abbattimento di murature divisionali, dalla diversa
distribuzione delle tensioni e dal deposito di materiali pesanti a pavimento”; - “l'istante ebbe a far
redigere dal proprio tecnico di fiducia, ing. , relazione del 27.01.2014 nella quale Persona_1
sono descritti e documentati i danni causati all'immobile attoreo dai lavori di ristrutturazione
eseguiti dal convenuto al proprio appartamento al primo piano quali “la rilevante presenza di lesioni
sulle pareti e sulla volta dell'immobile attoreo, le fessurazioni degli intonaci interessati da crepe -
chiaramente causate da un movimento di tensioni, da una diversa distribuzione delle tensioni stesse,
da sollecitazioni meccaniche eccezionali in seguito ai lavori di ristrutturazione dell'appartamento
sovrastante””; - “per il ripristino dell'immobile attoreo, a seguito delle lesioni subite, sono necessari
tutti i lavori e le opere, per un ammontare complessivo di euro 12.500,00 oltre IVA, come descritti a
pag. 4 della relazione tecnica dell'ing. C. Trabacca, alla voce “stima dei danni”, oltre l'importo di
euro 7.500,00 per le limitazioni nell'uso dell'immobile attoreo, avendo vissuto la sig.ra Pt_1
, nel corso del lungo periodo dei lavori di ristrutturazione dell'immobile del convenuto, il
[...]
3 disagio delle immissioni continue di polveri, vernici e tenuto conto di quello che sarà il periodo
ulteriore di inutilizzabilità dell'immobile attoreo per i lavori necessari al rispristino”.
Donde la richiesta di condanna del convenuto alla corresponsione delle somme di € 12.500,00,
oltre Iva, e di € 7.500,00 per le causali innanzi illustrate.
Parte attrice, inoltre, nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, ha domandato di ordinare al convenuto “la rimozione della tubazione di gas, vera e propria montante allocata dal
convenuto sul prospetto di Via marchese di Rende n. 31, in Giovinazzo, per la alterazione
architettonica della facciata di prospetto e per violazione delle distanze”.
Orbene, costituisce circostanza pacifica, incontestata e, comunque, documentalmente provata,
quella per cui - nell'arco temporale ricompreso tra il mese di settembre del 2011 (nello specifico, il
12.9) e il mese di agosto del 2012 (nello specifico, il 13.8) - all'interno dell'unità immobiliare di proprietà del situata in Giovinazzo al primo piano dello stabile di via Imbriani n. 19 e CP_1
sovrastante quella dell'odierna attrice, sono stati eseguiti “lavori di manutenzione” (cfr. dichiarazione di ultimazione dei lavori – certificato di regolare esecuzione del 14.8.2012 a firma dell'Ing. Per_2
– all. n. 4 al fascicolo di parte convenuta).
[...]
Nella pratica edilizia n. 657/2011 (si veda, in atti, la comunicazione di attività edilizia libera protocollata dal Comune di Giovinazzo il 2.9.2011 – all. n. 3 del fascicolo di parte convenuta) tali lavori sono stati qualificati come “interventi di manutenzione ordinaria” e sono stati indicati i seguenti interventi a farsi: - sostituzione integrale o parziale di pavimenti e relative opere di finitura e conservazione;
- riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere); - rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;
- riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni;
- sostituzione di elementi di impianti tecnologici
(impianto termico con alimentazione a gas metano); - sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso.
Con contratto sottoscritto il 26.8.2011 ha appaltato all'impresa CP_1 Controparte_2
l'esecuzione dei lavori in questione, specificati all'art. 2 del contratto.
[...]
4 Nel corso del presente giudizio, assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. ed espletati gli interrogatori formali di e è stata disposta consulenza tecnica, in primo Pt_1 CP_1
luogo al fine di verificare la sussistenza del nesso eziologico tra i fenomeni e i danni lamentati da parte attrice e i lavori effettuati nell'anzidetto periodo all'interno dell'appartamento di proprietà del convenuto, sito al piano sovrastante rispetto a quello attoreo.
L'ausiliare del giudice, esaminata la documentazione in atti, ispezionati i luoghi di causa e compiuti gli accertamenti all'uopo necessari, ha effettuato le seguenti considerazioni e rassegnato le seguenti conclusioni: - “L'unità immobiliare del convenuto è formata da tre vani ed CP_1
accessori, a primo piano, con ingombro pressoché coincidente, ma non esattamente, con
l'appartamento attoreo sottostante. Ha struttura portante in muratura, con coperture voltate a
crociera e padiglione, che ne riconducono l'edificazione primigenia agli inizi del '900,
verosimilmente in sopraelevazione del corpo edile sottostante. Il riferimento “storico” risale al
21.01.1940, data dell'accatastamento all'impianto, che riporta una planimetria sostanzialmente
identica a quanto riscontrato in sede di perizia, tranne che per l'ambiente ingresso-cucina riattato
di recente e regolarizzato dalla Pratica Edilizia n°657/2011 (prot. n°20001 del 07.09.2011), con
accatastamento del 11.09.2012, identificato al fg.3, con la part.1182/6”; - “I rilievi eseguiti hanno
evidenziato il disassamento dei maschi murari rispetto agli elementi portanti soggiacenti, a tratti
addirittura con appoggi sulle volte di questi ultimi”; - “La “planimetria di sovrapposizione”, ottenuta
dai rilievi strumentali dai quali sono state elaborate le piante di “piano terra” e “primo piano”
(accluse), evidenzia la posizione reciproca dei nuclei strutturali, privi di corrispondenza geometrica
reciproca. La “sezione A-A” illustra visivamente le condizioni d'appoggio critiche sulle richiamate
volte del livello terraneo. In quest'ultima è anche mostrato indicativamente il secondo piano (terzo
livello fuori terra), anch'esso realizzato in sopraelevazione, ma in epoca di gran lunga posteriore;
pur estraneo al contenzioso odierno, non si può comunque non osservare un ulteriore
disallineamento dei carichi trasmessi sulle volte e sulle murature portanti di piano terra”; -
“L'appartamento di primo piano del convenuto versa in uno stato di conservazione discreto, in
5 quanto oggetto di lavori di riattamento recenti, che devono aver soppresso i quadri fessurativi
enunciati negli atti di giudizio. I pavimenti sono di nuova fattura (Foto n°13), tranne che nella camera
da letto ad angolo (Foto n°12), interessata solo dal rifacimento delle reti tecnologiche.
Nell'elaborato catastale non risultano le “nicchie” a muro riscontrabili in loco (Foto n°10-11), non
riportate nemmeno nella planimetria allegata alla Pratica Edilizia, confermando dunque le citazioni
di parte circa la loro “smuratura” e sistemazione durante i lavori, che avrebbero anche portato alla
demolizione di un vecchio fracassé (giustificando i grossi blocchi di pietra asportati). Nella zona
ingresso-cucina, il muro divisorio, riportato nella planimetria catastale all'impianto, risulta ora di
spessore ridotto, comunque senza risvolti statici significativi, in assenza di carichi da esso sostenuti”;
- “Dall'analisi dell'organizzazione strutturale, consentita dai rilievi svolti, emerge un fattore di
preoccupazione statica, correlato con la distribuzione anomala delle risultanti delle azioni trasmesse
alle strutture del piano terra”; - “Il quadro lesionativo della proprietà attorea, riprodotto nella
planimetria apposita, con l'indicazione di posizione ed andamento dei singoli elementi, denuncia
sintomi di sofferenza, in particolare, nel maschio murario meridionale all'intersezione tra vano
cucina e stanza da letto figli e sulle volte”; - “Le fessure maggiormente significative visibili in interno
sono state monitorate per un arco di tempo compreso tra il 17 settembre ed il 19 dicembre 2018, con
tre letture d'esercizio a scansione pressoché mensile (gli esiti sono trascritti nel “rapporto di prova”,
a cura di TecnoLab S.r.l., che si acclude). Una di esse (Foto n°5) corrisponde a quella in esterno, sul
finestrone di Via Imbriani (Foto n°4); una seconda è stata selezionata nell'arco di volta sovrastante
al soppalco della cucina (Foto n°6), mentre una terza lo è stata in prossimità dell'arco d'ingresso da
Via Marchese di Rende (Foto n°7); un'ultima lesione passante è stata prescelta sulla parete portante
tra la stessa cucina e la stanzetta figli”; - “In quanto alle cause della fenomenologia che ha prodotto
il quadro fessurativo osservato nell'unità abitativa attorea, è ovvio che la C.T.U., non potendo
esperire verifiche “ora per allora”, non può definire se i danneggiamenti siano stati effettivamente
indotti dai lavori realizzati al primo piano del convenuto, e/o in quale misura. Nondimeno, il nesso
di causalità eziologico è indiscutibile, poiché le lavorazioni espletate al primo piano nel periodo
6 2011-2012 devono necessariamente aver prodotto vibrazioni (per asportazione di pavimenti,
apertura di tracce per l'inserimento di reti tecnologiche, smurature delle nicchie, demolizione del
fracassé, etc.), con risentimenti sugli intonaci delle murature sottostanti, fragili e non adeguatamente
ancorati al supporto, soprattutto a motivo delle anomalie dei giunti tra conci lapidei”; - “è da
precisare come un ruolo di concausa nella formazione di nuove lesioni possa essere stato svolto dallo
svuotamento delle tre nicchie, qualora il pietrame rimosso avesse avuto una funzione statica di
rinforzo delle murature incassanti. La preesistenza delle medesime nicchie è documentata dalle
fotografie accluse alla Memoria n°3 del convenuto principale, che evidenziano la presenza di archi,
piedritti e, addirittura, d'intonacatura della parete di fondo. C'è da dire però che un loro
mascheramento a solo fine estetico avrebbe potuto essere conseguito con un semplice rinfodero della
facciata, laddove è stato invece eseguito il riempimento con materiale lapideo d'elevata resistenza
meccanica, giustificabile esclusivamente da esigenze statiche, forse dovute alla spinta delle volte di
primo piano”; - “alla luce di quanto rilevato, posso accertare che i fenomeni denunciati, e
documentati nelle memorie poste agli atti sussistono”;- “l'immobile attoreo, a piano terra di Via
Marchese di Rende n. 31, in Giovinazzo, è affetto da un quadro fessurativo diffuso, con talune lesioni
anche passanti, indicativo di possibili criticità statiche, correlabili con gli scarichi provenienti dai
piani sovrastanti, i cui maschi murari sono risultati prevalentemente disassati”;- “i fattori scatenanti
del danneggiamento rilevato nella proprietà attorea sono compatibili con le attività svolte, nel
periodo 2011-2012, nell'appartamento sovrastante del convenuto principale, che indubbiamente
hanno prodotto vibrazioni in grado di innescare la fenomenologia lesionativa”; -“un contributo
ulteriore può essere stato indotto dalla rimozione del pietrame di riempimento di tre nicchie nella
parete portante meridionale dell'appartamento al primo piano, con variazioni localizzate degli stati
tensionali”; - “un agente indiretto, predisponente dell'insorgere dello stesso quadro fessurativo, è
riconoscibile nella tessitura dei conci murari delle volte e delle pareti degli ambienti attorei,
caratterizzati da giunti ampi, con scarsa malta terrosa rinsecchita ed ormai priva di capacità legante,
che indubbiamente si sono tradotti nel distacco localizzato dell'intonaco di supporto, come accertato
7 nel corso dell'apposizione dei deformometri”; -“il lesionamento del medesimo intonaco, molto rigido
e fragile, deve perciò essere esaltato dalla mancata adesione al suo supporto, sebbene gli agenti
scatenanti siano stati attivati da scuotimenti compatibili, come nesso eziologico, con il riattamento
dell'immobile sovrastante alla proprietà di ”. Parte_1
Le conclusioni rassegnate dal CTU sono pienamente attendibili e condivisibili poiché
formulate all'esito (i) di un'attenta analisi delle caratteristiche costruttive dell'immobile,
opportunamente descritte, avuto riguardo all'epoca di edificazione e alle condizioni di manutenzione,
(ii) dell'esame della documentazione contrattuale, tecnica e amministrativa in atti, (iii) dei rilievi effettuati sui luoghi di causa.
L'elaborato peritale ha resistito alle censure dei consulenti delle parti ed è risultato coerente e privo di incongruenze tali da inficiarne la valenza;
pertanto, deve ritenersi pacificamente dimostrata la sussistenza del prospettato nesso causale tra i lavori eseguiti all'interno dell'immobile di proprietà
del convenuto e i danni denunciati dall'attrice.
È emerso, in definitiva, che i fenomeni di lesione e fessurazione riscontrati all'interno dell'immobile dell'attrice sono riconducibili, dal punto di vista eziologico, ai lavori di ristrutturazione eseguiti dal convenuto nel periodo di tempo intercorso tra il settembre del 2011 e l'agosto del 2012.
Talché, le risultanze della TU hanno senz'altro confermato, in parte qua, gli assunti attorei.
Al riguardo, s'impone di evidenziare, altresì, che: - il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza del nesso causale (come visto, riscontrato) tra i lavori di manutenzione eseguiti nell'arco temporale poc'anzi ribadito e i fenomeni denunciati dall'attrice; - il
TU ha individuato, nei limiti innanzi precisati, le cause, dal punto di vista eziologico, dei pregiudizi di cui è stato chiesto in questa sede il ristoro, ravvisandole, in particolare, nell'impatto “di vibrazioni
e scotimenti prodotti durante le attività di riattamento” e specificando, inoltre, che in conseguenza dello svuotamento delle “nicchie” presenti nell'appartamento di vi è stata una CP_1
“ridistribuzione dei carichi, dovuta all'asportazione del peso proprio dei setti rimossi, con
conseguente incremento d'eccentricità della risultante, tuttavia d'entità modesta, considerate le forze
8 in gioco, comunque in un contesto già precario a motivo del disassamento delle murature e della
ridotta solidarizzazione dei conci lapidei”; - in sede di risposta alle osservazioni ha, infatti, ribadito che restano “comunque in capo all'Impresa che ha realizzato i lavori le responsabilità inerenti alle
vibrazioni indotte, che hanno indubbiamente i connotati di agente efficace nella genesi dei quadri
fessurativi, pur impostatisi su substrati murari mal aggregati”; - alla luce di quanto innanzi, tutto ciò
che attiene a lavori, opere e interventi, di qualsivoglia natura, che hanno interessato l'edificio al cui interno sono situate le unità immobiliari di e in epoca antecedente al 2011-2012, Pt_1 CP_1
dunque differenti e precedenti rispetto a quelli per cui è causa, non è stato dedotto dall'attrice a fondamento delle proprie pretese, non è, dunque, entrato a far parte del thema probandum e
decidendum del presente giudizio, non è stato, di conseguenza, preso in considerazione dal TU (che,
si ribadisce, ha ravvisato il nesso causale tra i lavori in parola e i danni lamentati dall'attrice) e non ha, pertanto, alcun rilievo in questa sede.
Sempre dagli accertamenti consulenziali, come anticipato, è risultato che “un agente indiretto,
predisponente dell'insorgere dello stesso quadro fessurativo, è riconoscibile nella tessitura dei conci
murari delle volte e delle pareti degli ambienti attorei, caratterizzati da giunti ampi, con scarsa malta
terrosa rinsecchita ed ormai priva di capacità legante, che indubbiamente si sono tradotti nel
distacco localizzato dell'intonaco di supporto, come accertato nel corso dell'apposizione dei
deformometri”.
In sostanza, la “tessitura dei conci murari delle volte e delle pareti degli ambienti attorei,
caratterizzati da giunti ampi, con scarsa malta terrosa rinsecchita ed ormai priva di capacità
legante” ha contribuito, dal punto di vista causale, all'insorgenza del “quadro fessurativo” riscontrato nell'unita abitativa di . Pt_1
In altri termini, i fenomeni denunciati sono eziologicamente riconducibili non solo ai lavori eseguiti dalla terza chiamata bensì, seppure in misura minoritaria, a fattori ascrivibili a caratteristiche e stato manutentivo dello stesso appartamento attoreo, il cui apporto causale -sulla scorta delle considerazioni del TU- va valutato nella misura del 10% del totale.
9 Conseguentemente, deve farsi applicazione al caso di specie del disposto dell'art. 1227,
comma 1, c.c.; tale questione è rilevabile d'ufficio, considerato, peraltro, che risultano prospettati gli elementi di fatto dai quali desumere il concorso colposo del danneggiato (cfr. Cass. n. 2641/2025), a
fortiori in ragione delle difese articolate dal convenuto.
3 - Come pure anticipato, il convenuto ha chiesto e ottenuto di essere autorizzato a chiamare in causa a fini di manleva la in quanto ditta esecutrice dei lavori in Controparte_2
questione in forza del citato contratto di appalto stipulato il 26.8.2011.
La terza chiamata, alla quale l'attrice ha esteso le domande proposte nei confronti del convenuto, oltre ad aver contestato gli assunti attorei (che, tuttavia, hanno trovato conferma nell'istruttoria espletata), ha dedotto che: - “i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte”; - “il
committente […] non ha mai contestato alcunché all'appaltatore”; - “i ripetuti lavori sono avvenuti
sotto la supervisione del direttore dei lavori, alle cui direttive nonché a quelle della committenza
l'appaltatore si è strettamente attenuto alla stregua di nudus minister e in quanto tale esente da
responsabilità”.
In tema, giova rammentare che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis,
Cass. n. 36399/2023), una corresponsabilità del committente può sorgere solo in caso di specifiche violazioni di regole di cautela ex art. 2043 c.c., ovvero in caso di una riferibilità dell'evento al committente stesso per una culpa in eligendo e cioè per essere stata l'opera affidata a chi palesemente difettava delle necessarie capacità o dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione senza il pericolo di arrecare danni a terzi;
in particolare, in materia di appalto, anche di opera pubblica, non
è configurabile a carico dell'appaltante una responsabilità indiretta per fatto illecito dell'appaltatore,
a meno che, in base ai patti contrattuali, l'esecuzione dei lavori all'autonomia dell'appaltatore e rimessa all'immediata ed esclusiva direzione del committente (così Cass., sez. III, sent. 29/09/2003,
n. 14465; conforme Cass., sez. III, sent. 23/04/2008, n. 10588: “Poiché l'appaltatore gode di
autonomia organizzativa e gestionale, una responsabilità del committente per i danni causati a terzi
durante l'esecuzione dell'opera è configurabile solo in due casi: o quando l'opera sia stata affidata
10 ad impresa manifestamente inidonea (cosiddetta "culpa in eligendo"), ovvero quando la condotta
causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed
inderogabili direttive. L'accertamento della sussistenza di tali circostanze costituisce una indagine
di fatto, riservata al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se correttamente
motivata”).
Facendo applicazione degli illustrati principi di diritto alla fattispecie in rassegna va evidenziato che: - i lavori appaltati da alla sono stati indicati nel CP_1 Controparte_2
computo metrico redatto dal progettista e direttore dei lavori, Ing. recepito in contratto (cfr. Per_2
art. 1: “computo metrico […] che deve intendersi parte integrante del presente contratto di appalto”);
- l'impresa appaltatrice si è impegnata “ad eseguire i detti lavori nei termini, modi e prezzi stabiliti
ed in ottemperanza alle direttive della Direzione Lavori” (cfr. art. 3 del contratto nonché consulenza tecnica di parte a firma dell'Ing. alla cui pag. 2 si legge: “all'interno dell'appartamento a 1° Per_2
piano è stato eseguito un intervento edilizio di lavori di manutenzione, eseguito dall'impresa
[...]
sotto la sorveglianza tecnica del sottoscritto in qualità di Progettista e Direttore dei CP_2
Lavori”); - la figura del direttore dei lavori era esterna alla ditta e risulta essere Controparte_2
stata individuata e nominata dalla committenza, a carico della quale sono stati posti i compensi spettanti all'Ing. in qualità, appunto, di direttore dei lavori (cfr. art. 7 del contratto); - il Per_2
committente si è riservato “di poter apportare varianti e di introdurre eventuali lavori non previsti,
che saranno valutati e concordati con la Direzione Lavori prima della loro esecuzione” (cfr. art. 5
del contratto); - come si è avuto modo di rimarcare sulla scorta degli accertamenti compiuti dal TU,
ha concorso a cagionare i fenomeni di lesione e fessurazione anche lo svuotamento delle “nicchie”
presenti all'interno dell'appartamento del , ossia la rimozione del pietrame di riempimento CP_1
delle tre “nicchie” nella parete portante meridionale dell'appartamento; - tale scelta -sia nell'an sia nel quomodo- appare ascrivibile alla committenza (o, per essa, alla direzione dei lavori) e non, invece,
essere frutto di un'autonoma iniziativa decisionale ed esecutiva della società appaltatrice.
11 In definitiva, l'appaltatrice risulta aver eseguito gli ordini e le direttive della committenza e,
per essa, della direzione dei lavori.
Pertanto, sono emerse circostanze fattuali che comportano la deroga al principio di responsabilità del solo appaltatore, ragion per cui viene a configurarsi la corresponsabilità del convenuto e della terza chiamata . CP_1 Controparte_2
L'ausiliare del giudice ha stimato in € 10.500,00 (comprensivi di Iva e “spese di movimentazione masserizie e pulizia finale”) l'importo complessivo per il ripristino dell'immobile di parte attrice.
Ne discende che, decurtando dalla suddetta somma quella pari al 10% della responsabilità
colposa addebitabile all'attrice, deve porsi solidalmente a carico di convenuto e terza chiamata il pagamento dell'importo finale di € 9.450,00, da rivalutarsi all'attualità dalla data del deposito della
CTU (25.3.2019).
4 - Non può, invece, trovare accoglimento la domanda attorea di condanna del convenuto e della terza chiamata al risarcimento dei danni, complessivamente quantificati in € 7.500,00 (in corso di causa e, in particolare, nelle note di trattazione scritta depositate l'8.3.2022, ridotti ad € 2.400,00),
asseritamente patiti in conseguenza delle “limitazioni nell'uso dell'immobile attoreo avendo vissuto
la sig.ra , nel corso del lungo periodo dei lavori di ristrutturazione dell'immobile del Parte_1
convenuto, il disagio delle immissioni continue di polveri, vernici e tenuto conto di quello che sarà il
periodo ulteriore di inutilizzabilità dell'immobile attoreo per i lavori necessari al rispristino”.
Esclusa la configurabilità di un danno -patrimoniale e non- in re ipsa, su chi fa valere un diritto in giudizio incombe, secondo la regola di riparto fissata dall'art. 2697 c.c., l'onere di dare la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato e, dunque, anche dei pregiudizi, di qualsivoglia natura, che adduca di aver sofferto.
Se, infatti, per la determinazione e la liquidazione del quantum debeatur si può ricorrere al criterio equitativo, la sussistenza del danno deve essere, quantomeno, allegata sul piano deduttivo,
anche mediante il ricorso a presunzioni semplici e ragionamenti inferenziali (la liquidazione
12 giudiziale del danno in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. “dà luogo non già ad un
giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale
correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte
interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo
ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si
tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale
del danno” Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 4310 del 22/02/2018).
Con riguardo al caso di specie, tuttavia, s'impone di evidenziare che: - l'attrice, a monte, non ha allegato (tanto in citazione quanto nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.) di risiedere -
stabilmente o, comunque, nel periodo dell'anno durante il quale sono stati eseguiti i lavori per cui è
causa- presso l'appartamento di via marchese di Rende n. 31 e di essere stata costretta a trasferirsi altrove a causa degli eventi in esame;
- anzi, stando alla documentazione versata in atti dal convenuto
(e non contestata da controparte), alla data del 21.7.2016, risultava risiedere, fin dal 1974, in Pt_1
Giovinazzo alla via Ricapito n. 19/D; - ancora, il teste escusso all'udienza del Testimone_1
17.12.2019, ha riferito che ) “utilizza l'immobile dalla primavera all'autunno”, dunque in Pt_1
un periodo dell'anno che è stato interessato solo in parte dagli interventi di manutenzione in oggetto
(eseguiti, come visto, da settembre ad agosto), e (ii) è condomina (come pure il teste) del condominio di via Ricapito in Giovinazzo;
- l'istante non ha neppure spiegato quali sarebbero state, in concreto,
le limitazioni “nell'uso dell'immobile” che sarebbero state cagionate dall'esecuzione dei lavori e,
soprattutto, in considerazione della domanda spiegata e dell'oggetto del presente giudizio, dai danni provocati da tali interventi di manutenzione all'appartamento di sua proprietà; - il che vale ancor più
se si considera che i lavori in parola hanno interessato esclusivamente l'immobile sito al primo piano
(e sono stati eseguiti all'interno di quest'ultimo) e non l'intera palazzina;
- in generale, non si comprende né se sia stato invocato il ristoro di danni aventi natura patrimoniale o non patrimoniale né sulla scorta di quali elementi e criteri l'attrice sia pervenuta a calcolare l'importo richiesto.
Donde la reiezione, in parte qua, della domanda.
13 5 - Parimenti destituita di fondamento e, quindi, inaccoglibile è la domanda attorea di condanna del convenuto alla “rimozione della tubazione di gas, vera e propria montante allocata dal
convenuto sul prospetto di via marchese di Rende n. 31, in Giovinazzo, per la alterazione
architettonica della facciata di prospetto e per violazione delle distanze”.
Sul punto, si mostra opportuno e dirimente ai fini della decisione richiamare le considerazioni effettuate dal TU, che, come già chiarito, meritano di essere integralmente condivise e recepite da questo giudice: - “La Foto n°19 [allegata alla relazione consulenziale, ndr] mostra la zona del
prospetto su Via Marchese di Rende che è stata impegnata dall'apposizione del tubo del gas”; -
“Ovviamente, il nuovo impianto non può non avere avuto un impatto estetico, che tuttavia è pur
sempre “soggettivo” e, comunque, di entità estremamente limitata nel caso specifico”; - “Peraltro,
la posizione prescelta dall'Ente gestore è parzialmente mimetizzata dalla prossimità al pluviale
preesistente, minimizzando quindi gli effetti visivi deteriori”, - “Il posizionamento avrebbe potuto
bensì avvenire in maniera diversa, ma impegnando sempre il fronte comune su strada, allungando
perciò il percorso e, quindi, ampliando anche i risvolti negativi correlati, poiché avrebbe dovuto
comunque raggiungere il punto di allaccio alla proprietà del convenuto, costituito dal contatore
collocato sul balcone della cucina affacciata sulla richiamata Via Marchese di Rende”; - “In quanto
agli aspetti connessi con la legittimità, si richiamano gli artt. 889 e 1102 c.c. Il primo dispone che le
tubazioni, comprese quelle del gas, devono osservare la distanza di almeno ml 1 dal “confine””; -
“Nella circostanza specifica considerata, il tubo contestato è affisso ad un muro perimetrale
perciò estraneo alla titolarità di singoli soggetti, facendo venire meno la CP_3
materializzazione di una linea di confine e della relativa distanza da osservare”; - “Pertanto, il
disposto normativo pertinente è definito dal menzionato art. 1102 c.c., che consente a ciascun
condomino di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca ai
compartecipanti di farne uso analogo, condizioni entrambe rispettate nella presente controversia”.
Talché, contrariamente a quanto, genericamente, addotto dall'attrice: - la tubazione del gas installata sulla facciata dell'edificio condominiale non ha provocato alcuna “alterazione
14 architettonica” (posto, peraltro, che il punto del prospetto ove è stata allocata è in “prossimità del pluviale preesistente”, ragion per cui essa è “parzialmente mimetizzata”); - facendo CP_1
installare siffatta tubazione su uno dei muri perimetrali condominiali, si è servito di una cosa comune senza alterarne la destinazione e senza impedirne agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto, in conformità con la previsione di cui all'art. 1102 c.c.; - non risulta violata alcuna distanza da osservare.
6 - In considerazione dell'accoglimento di una soltanto delle domande attoree (essendo state rigettate quelle spiegate nella seconda parte del punto II e al punto III delle conclusioni rassegnate in citazione) e dell'accertamento del concorso (sebbene indubbiamente minoritario) del fatto colposo dello stesso danneggiato nella produzione dell'evento lesivo, sussistono i presupposti per compensare parzialmente, nella misura del 50%, le spese del presente giudizio nonché di quelle, debitamente documentate dall'istante, del procedimento di mediazione che lo ha preceduto il presente giudizio,
chiarito, a tale ultimo riguardo, che le spese sostenute per l'espletamento del procedimento di mediazione sono recuperabili come esborsi, e il soccombente può essere condannato al rimborso della relativa somma che la parte vittoriosa dimostri di aver sostenuto quale passaggio obbligato per l'accesso all'accertamento giudiziale della responsabilità del soccombente
Pertanto, il convenuto e la terza chiamata in causa devono essere condannati, in solido fra loro, alla refusione in favore di parte attrice della residua metà.
Esse sono liquidate in dispositivo facendo applicazione degli onorari medi di cui al Dm n.
55/2014 (per come novellato dal Dm n. 147/2022), in base al valore della controversia desumibile dal
decisum (Cass., S.U., 11.9.2007, n. 19014).
Per le medesime ragioni, alla luce dell'esito della presente controversia, le spese di TU devono essere definitivamente poste a carico in via definitiva di convenuto e terza chiamata in causa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa ogni Parte_1
diversa istanza, eccezione o deduzione, in composizione monocratica, così dispone:
15 - accoglie parzialmente, nei limiti di cui in motivazione, la domanda attorea e, per l'effetto,
condanna e la , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento in favore dell'attrice dell'importo complessivo di € 9.450,00, da rivalutarsi all'attualità a far data dal 25.3.2019, e, sulla somma così rivalutata, interessi al tasso legale della pronuncia al saldo;
- rigetta nel resto le domande attoree;
- compensa parzialmente, nella misura del 50%, le spese di lite e pone a carico del convenuto e della terza chiamata , in solido tra loro, la Controparte_1 Controparte_2
residua metà, che si liquida in complessivi € 137,79 per esborsi, € 97,60 per rimborso delle spese di mediazione ed € 2.538,50, oltre accessori di legge, per compenso professionale;
- pone le spese di TU, per come liquidate in corso di causa con decreto depositato il 10.4.2019,
definitivamente a carico di e di , in solido tra loro. Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Bari il 16 dicembre 2025
Il Giudice
CA NO
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice,
dott. CA NO, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel Registro Generale degli affari contenziosi per l'anno 2016 sotto il numero d'ordine 10765 vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola e Daniela Loragno Parte_1
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Cassisa Controparte_1
CONVENUTO
NONCHE'
“ ”, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. Francesco Saracino
RZ AM in
CAUSA
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 16.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., e nei rispettivi scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1 - Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4/7.7.2016, , premesso di Parte_1
essere proprietaria dell'unità abitativa ubicata al piano terra dello stabile sito in Giovinazzo alla via
Marchese di Rende, n. 31, conveniva in giudizio in qualità di proprietario Controparte_1
dell'unità abitativa posta al primo piano del suddetto stabile, rassegnando le seguenti conclusioni: “1)
dichiarare la responsabilità di in ordine al fenomeno di lesioni e fessurazioni Controparte_1
nell'immobile di proprietà di;
2) per l'effetto condannare il convenuto all'immediato Parte_1
pagamento in favore dell'istante della somma complessiva di € 12.500,00, oltre IVA, per i lavori,
opere e materiali necessari al ripristino dell'immobile attoreo, nonché della somma ulteriore di €
7.500,00, a titolo di risarcimento danni;
3) ordinare al convenuto la rimozione Controparte_1
della tubazione del gas, vera e propria montante allocata dal convenuto sul prospetto di Via
Marchese di Rende n 31 ,in Giovinazzo (BA), per l'alterazione architettonica della facciata del
prospetto e per violazione delle distanze;
4) condannare il convenuto alle spese, compenso
professionale, oltre maggiorazione del 15% per spese generali, CAP ed IVA, nonché al rimborso
delle spese della pregressa fase di mediazione obbligatoria”.
si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 21.9.2016, chiedendo, CP_1
preliminarmente, di essere autorizzato alla chiamata in causa della ditta , Controparte_2
alla quale aveva commissionato l'esecuzione dei lavori eseguiti all'interno dell'appartamento di sua proprietà “in maniera non continuativa a partire dal settembre del 2011 e fino all'agosto del 2012”,
“al fine di sentirla dichiarare unica responsabile, ovvero, in via subordinata, responsabile in misura
concorsuale, e, comunque, tenuta a garantire e manlevare la resistente da ogni responsabilità nella
denegata ipotesi anche parziale della domanda attorea”; nel merito, ha istato per la reiezione della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, la si è costituita in Controparte_2
giudizio con comparsa depositata il 16.5.2017, istando per il rigetto delle avverse domande.
Il processo è stato istruito con produzione documentale, prova orale e TU.
2 All'odierna udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa è
stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
2 - La domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, può essere accolta per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
L'odierna attrice, a fondamento delle pretese azionate, ha dedotto che: - “il convenuto sig.
nel periodo settembre 2011- estate 2012 eseguiva lavori di totale ristrutturazione Controparte_1
del proprio appartamento sito in Giovinazzo con ingresso alla via Imbriani n. 19, primo piano,
sovrastante l'immobile attoreo”; - nel corso di tali lavori “ebbe ad eseguire lavori di CP_1
demolizione di murature divisionali in pietra, la rimozione di pavimenti e la realizzazione di nuove
murature, depositando tale materiale di risulta e macchine a pavimento”; - “a causa dei predetti
lavori di ristrutturazione, l'immobile della istante ha subito molteplici lesioni sulle Parte_1
pareti e sulle volte, nonché fessurazioni sugli intonaci e crepe, determinate dai movimenti di tensione,
dalle sollecitazioni meccaniche, dall'abbattimento di murature divisionali, dalla diversa
distribuzione delle tensioni e dal deposito di materiali pesanti a pavimento”; - “l'istante ebbe a far
redigere dal proprio tecnico di fiducia, ing. , relazione del 27.01.2014 nella quale Persona_1
sono descritti e documentati i danni causati all'immobile attoreo dai lavori di ristrutturazione
eseguiti dal convenuto al proprio appartamento al primo piano quali “la rilevante presenza di lesioni
sulle pareti e sulla volta dell'immobile attoreo, le fessurazioni degli intonaci interessati da crepe -
chiaramente causate da un movimento di tensioni, da una diversa distribuzione delle tensioni stesse,
da sollecitazioni meccaniche eccezionali in seguito ai lavori di ristrutturazione dell'appartamento
sovrastante””; - “per il ripristino dell'immobile attoreo, a seguito delle lesioni subite, sono necessari
tutti i lavori e le opere, per un ammontare complessivo di euro 12.500,00 oltre IVA, come descritti a
pag. 4 della relazione tecnica dell'ing. C. Trabacca, alla voce “stima dei danni”, oltre l'importo di
euro 7.500,00 per le limitazioni nell'uso dell'immobile attoreo, avendo vissuto la sig.ra Pt_1
, nel corso del lungo periodo dei lavori di ristrutturazione dell'immobile del convenuto, il
[...]
3 disagio delle immissioni continue di polveri, vernici e tenuto conto di quello che sarà il periodo
ulteriore di inutilizzabilità dell'immobile attoreo per i lavori necessari al rispristino”.
Donde la richiesta di condanna del convenuto alla corresponsione delle somme di € 12.500,00,
oltre Iva, e di € 7.500,00 per le causali innanzi illustrate.
Parte attrice, inoltre, nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, ha domandato di ordinare al convenuto “la rimozione della tubazione di gas, vera e propria montante allocata dal
convenuto sul prospetto di Via marchese di Rende n. 31, in Giovinazzo, per la alterazione
architettonica della facciata di prospetto e per violazione delle distanze”.
Orbene, costituisce circostanza pacifica, incontestata e, comunque, documentalmente provata,
quella per cui - nell'arco temporale ricompreso tra il mese di settembre del 2011 (nello specifico, il
12.9) e il mese di agosto del 2012 (nello specifico, il 13.8) - all'interno dell'unità immobiliare di proprietà del situata in Giovinazzo al primo piano dello stabile di via Imbriani n. 19 e CP_1
sovrastante quella dell'odierna attrice, sono stati eseguiti “lavori di manutenzione” (cfr. dichiarazione di ultimazione dei lavori – certificato di regolare esecuzione del 14.8.2012 a firma dell'Ing. Per_2
– all. n. 4 al fascicolo di parte convenuta).
[...]
Nella pratica edilizia n. 657/2011 (si veda, in atti, la comunicazione di attività edilizia libera protocollata dal Comune di Giovinazzo il 2.9.2011 – all. n. 3 del fascicolo di parte convenuta) tali lavori sono stati qualificati come “interventi di manutenzione ordinaria” e sono stati indicati i seguenti interventi a farsi: - sostituzione integrale o parziale di pavimenti e relative opere di finitura e conservazione;
- riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere); - rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;
- riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni;
- sostituzione di elementi di impianti tecnologici
(impianto termico con alimentazione a gas metano); - sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso.
Con contratto sottoscritto il 26.8.2011 ha appaltato all'impresa CP_1 Controparte_2
l'esecuzione dei lavori in questione, specificati all'art. 2 del contratto.
[...]
4 Nel corso del presente giudizio, assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. ed espletati gli interrogatori formali di e è stata disposta consulenza tecnica, in primo Pt_1 CP_1
luogo al fine di verificare la sussistenza del nesso eziologico tra i fenomeni e i danni lamentati da parte attrice e i lavori effettuati nell'anzidetto periodo all'interno dell'appartamento di proprietà del convenuto, sito al piano sovrastante rispetto a quello attoreo.
L'ausiliare del giudice, esaminata la documentazione in atti, ispezionati i luoghi di causa e compiuti gli accertamenti all'uopo necessari, ha effettuato le seguenti considerazioni e rassegnato le seguenti conclusioni: - “L'unità immobiliare del convenuto è formata da tre vani ed CP_1
accessori, a primo piano, con ingombro pressoché coincidente, ma non esattamente, con
l'appartamento attoreo sottostante. Ha struttura portante in muratura, con coperture voltate a
crociera e padiglione, che ne riconducono l'edificazione primigenia agli inizi del '900,
verosimilmente in sopraelevazione del corpo edile sottostante. Il riferimento “storico” risale al
21.01.1940, data dell'accatastamento all'impianto, che riporta una planimetria sostanzialmente
identica a quanto riscontrato in sede di perizia, tranne che per l'ambiente ingresso-cucina riattato
di recente e regolarizzato dalla Pratica Edilizia n°657/2011 (prot. n°20001 del 07.09.2011), con
accatastamento del 11.09.2012, identificato al fg.3, con la part.1182/6”; - “I rilievi eseguiti hanno
evidenziato il disassamento dei maschi murari rispetto agli elementi portanti soggiacenti, a tratti
addirittura con appoggi sulle volte di questi ultimi”; - “La “planimetria di sovrapposizione”, ottenuta
dai rilievi strumentali dai quali sono state elaborate le piante di “piano terra” e “primo piano”
(accluse), evidenzia la posizione reciproca dei nuclei strutturali, privi di corrispondenza geometrica
reciproca. La “sezione A-A” illustra visivamente le condizioni d'appoggio critiche sulle richiamate
volte del livello terraneo. In quest'ultima è anche mostrato indicativamente il secondo piano (terzo
livello fuori terra), anch'esso realizzato in sopraelevazione, ma in epoca di gran lunga posteriore;
pur estraneo al contenzioso odierno, non si può comunque non osservare un ulteriore
disallineamento dei carichi trasmessi sulle volte e sulle murature portanti di piano terra”; -
“L'appartamento di primo piano del convenuto versa in uno stato di conservazione discreto, in
5 quanto oggetto di lavori di riattamento recenti, che devono aver soppresso i quadri fessurativi
enunciati negli atti di giudizio. I pavimenti sono di nuova fattura (Foto n°13), tranne che nella camera
da letto ad angolo (Foto n°12), interessata solo dal rifacimento delle reti tecnologiche.
Nell'elaborato catastale non risultano le “nicchie” a muro riscontrabili in loco (Foto n°10-11), non
riportate nemmeno nella planimetria allegata alla Pratica Edilizia, confermando dunque le citazioni
di parte circa la loro “smuratura” e sistemazione durante i lavori, che avrebbero anche portato alla
demolizione di un vecchio fracassé (giustificando i grossi blocchi di pietra asportati). Nella zona
ingresso-cucina, il muro divisorio, riportato nella planimetria catastale all'impianto, risulta ora di
spessore ridotto, comunque senza risvolti statici significativi, in assenza di carichi da esso sostenuti”;
- “Dall'analisi dell'organizzazione strutturale, consentita dai rilievi svolti, emerge un fattore di
preoccupazione statica, correlato con la distribuzione anomala delle risultanti delle azioni trasmesse
alle strutture del piano terra”; - “Il quadro lesionativo della proprietà attorea, riprodotto nella
planimetria apposita, con l'indicazione di posizione ed andamento dei singoli elementi, denuncia
sintomi di sofferenza, in particolare, nel maschio murario meridionale all'intersezione tra vano
cucina e stanza da letto figli e sulle volte”; - “Le fessure maggiormente significative visibili in interno
sono state monitorate per un arco di tempo compreso tra il 17 settembre ed il 19 dicembre 2018, con
tre letture d'esercizio a scansione pressoché mensile (gli esiti sono trascritti nel “rapporto di prova”,
a cura di TecnoLab S.r.l., che si acclude). Una di esse (Foto n°5) corrisponde a quella in esterno, sul
finestrone di Via Imbriani (Foto n°4); una seconda è stata selezionata nell'arco di volta sovrastante
al soppalco della cucina (Foto n°6), mentre una terza lo è stata in prossimità dell'arco d'ingresso da
Via Marchese di Rende (Foto n°7); un'ultima lesione passante è stata prescelta sulla parete portante
tra la stessa cucina e la stanzetta figli”; - “In quanto alle cause della fenomenologia che ha prodotto
il quadro fessurativo osservato nell'unità abitativa attorea, è ovvio che la C.T.U., non potendo
esperire verifiche “ora per allora”, non può definire se i danneggiamenti siano stati effettivamente
indotti dai lavori realizzati al primo piano del convenuto, e/o in quale misura. Nondimeno, il nesso
di causalità eziologico è indiscutibile, poiché le lavorazioni espletate al primo piano nel periodo
6 2011-2012 devono necessariamente aver prodotto vibrazioni (per asportazione di pavimenti,
apertura di tracce per l'inserimento di reti tecnologiche, smurature delle nicchie, demolizione del
fracassé, etc.), con risentimenti sugli intonaci delle murature sottostanti, fragili e non adeguatamente
ancorati al supporto, soprattutto a motivo delle anomalie dei giunti tra conci lapidei”; - “è da
precisare come un ruolo di concausa nella formazione di nuove lesioni possa essere stato svolto dallo
svuotamento delle tre nicchie, qualora il pietrame rimosso avesse avuto una funzione statica di
rinforzo delle murature incassanti. La preesistenza delle medesime nicchie è documentata dalle
fotografie accluse alla Memoria n°3 del convenuto principale, che evidenziano la presenza di archi,
piedritti e, addirittura, d'intonacatura della parete di fondo. C'è da dire però che un loro
mascheramento a solo fine estetico avrebbe potuto essere conseguito con un semplice rinfodero della
facciata, laddove è stato invece eseguito il riempimento con materiale lapideo d'elevata resistenza
meccanica, giustificabile esclusivamente da esigenze statiche, forse dovute alla spinta delle volte di
primo piano”; - “alla luce di quanto rilevato, posso accertare che i fenomeni denunciati, e
documentati nelle memorie poste agli atti sussistono”;- “l'immobile attoreo, a piano terra di Via
Marchese di Rende n. 31, in Giovinazzo, è affetto da un quadro fessurativo diffuso, con talune lesioni
anche passanti, indicativo di possibili criticità statiche, correlabili con gli scarichi provenienti dai
piani sovrastanti, i cui maschi murari sono risultati prevalentemente disassati”;- “i fattori scatenanti
del danneggiamento rilevato nella proprietà attorea sono compatibili con le attività svolte, nel
periodo 2011-2012, nell'appartamento sovrastante del convenuto principale, che indubbiamente
hanno prodotto vibrazioni in grado di innescare la fenomenologia lesionativa”; -“un contributo
ulteriore può essere stato indotto dalla rimozione del pietrame di riempimento di tre nicchie nella
parete portante meridionale dell'appartamento al primo piano, con variazioni localizzate degli stati
tensionali”; - “un agente indiretto, predisponente dell'insorgere dello stesso quadro fessurativo, è
riconoscibile nella tessitura dei conci murari delle volte e delle pareti degli ambienti attorei,
caratterizzati da giunti ampi, con scarsa malta terrosa rinsecchita ed ormai priva di capacità legante,
che indubbiamente si sono tradotti nel distacco localizzato dell'intonaco di supporto, come accertato
7 nel corso dell'apposizione dei deformometri”; -“il lesionamento del medesimo intonaco, molto rigido
e fragile, deve perciò essere esaltato dalla mancata adesione al suo supporto, sebbene gli agenti
scatenanti siano stati attivati da scuotimenti compatibili, come nesso eziologico, con il riattamento
dell'immobile sovrastante alla proprietà di ”. Parte_1
Le conclusioni rassegnate dal CTU sono pienamente attendibili e condivisibili poiché
formulate all'esito (i) di un'attenta analisi delle caratteristiche costruttive dell'immobile,
opportunamente descritte, avuto riguardo all'epoca di edificazione e alle condizioni di manutenzione,
(ii) dell'esame della documentazione contrattuale, tecnica e amministrativa in atti, (iii) dei rilievi effettuati sui luoghi di causa.
L'elaborato peritale ha resistito alle censure dei consulenti delle parti ed è risultato coerente e privo di incongruenze tali da inficiarne la valenza;
pertanto, deve ritenersi pacificamente dimostrata la sussistenza del prospettato nesso causale tra i lavori eseguiti all'interno dell'immobile di proprietà
del convenuto e i danni denunciati dall'attrice.
È emerso, in definitiva, che i fenomeni di lesione e fessurazione riscontrati all'interno dell'immobile dell'attrice sono riconducibili, dal punto di vista eziologico, ai lavori di ristrutturazione eseguiti dal convenuto nel periodo di tempo intercorso tra il settembre del 2011 e l'agosto del 2012.
Talché, le risultanze della TU hanno senz'altro confermato, in parte qua, gli assunti attorei.
Al riguardo, s'impone di evidenziare, altresì, che: - il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza del nesso causale (come visto, riscontrato) tra i lavori di manutenzione eseguiti nell'arco temporale poc'anzi ribadito e i fenomeni denunciati dall'attrice; - il
TU ha individuato, nei limiti innanzi precisati, le cause, dal punto di vista eziologico, dei pregiudizi di cui è stato chiesto in questa sede il ristoro, ravvisandole, in particolare, nell'impatto “di vibrazioni
e scotimenti prodotti durante le attività di riattamento” e specificando, inoltre, che in conseguenza dello svuotamento delle “nicchie” presenti nell'appartamento di vi è stata una CP_1
“ridistribuzione dei carichi, dovuta all'asportazione del peso proprio dei setti rimossi, con
conseguente incremento d'eccentricità della risultante, tuttavia d'entità modesta, considerate le forze
8 in gioco, comunque in un contesto già precario a motivo del disassamento delle murature e della
ridotta solidarizzazione dei conci lapidei”; - in sede di risposta alle osservazioni ha, infatti, ribadito che restano “comunque in capo all'Impresa che ha realizzato i lavori le responsabilità inerenti alle
vibrazioni indotte, che hanno indubbiamente i connotati di agente efficace nella genesi dei quadri
fessurativi, pur impostatisi su substrati murari mal aggregati”; - alla luce di quanto innanzi, tutto ciò
che attiene a lavori, opere e interventi, di qualsivoglia natura, che hanno interessato l'edificio al cui interno sono situate le unità immobiliari di e in epoca antecedente al 2011-2012, Pt_1 CP_1
dunque differenti e precedenti rispetto a quelli per cui è causa, non è stato dedotto dall'attrice a fondamento delle proprie pretese, non è, dunque, entrato a far parte del thema probandum e
decidendum del presente giudizio, non è stato, di conseguenza, preso in considerazione dal TU (che,
si ribadisce, ha ravvisato il nesso causale tra i lavori in parola e i danni lamentati dall'attrice) e non ha, pertanto, alcun rilievo in questa sede.
Sempre dagli accertamenti consulenziali, come anticipato, è risultato che “un agente indiretto,
predisponente dell'insorgere dello stesso quadro fessurativo, è riconoscibile nella tessitura dei conci
murari delle volte e delle pareti degli ambienti attorei, caratterizzati da giunti ampi, con scarsa malta
terrosa rinsecchita ed ormai priva di capacità legante, che indubbiamente si sono tradotti nel
distacco localizzato dell'intonaco di supporto, come accertato nel corso dell'apposizione dei
deformometri”.
In sostanza, la “tessitura dei conci murari delle volte e delle pareti degli ambienti attorei,
caratterizzati da giunti ampi, con scarsa malta terrosa rinsecchita ed ormai priva di capacità
legante” ha contribuito, dal punto di vista causale, all'insorgenza del “quadro fessurativo” riscontrato nell'unita abitativa di . Pt_1
In altri termini, i fenomeni denunciati sono eziologicamente riconducibili non solo ai lavori eseguiti dalla terza chiamata bensì, seppure in misura minoritaria, a fattori ascrivibili a caratteristiche e stato manutentivo dello stesso appartamento attoreo, il cui apporto causale -sulla scorta delle considerazioni del TU- va valutato nella misura del 10% del totale.
9 Conseguentemente, deve farsi applicazione al caso di specie del disposto dell'art. 1227,
comma 1, c.c.; tale questione è rilevabile d'ufficio, considerato, peraltro, che risultano prospettati gli elementi di fatto dai quali desumere il concorso colposo del danneggiato (cfr. Cass. n. 2641/2025), a
fortiori in ragione delle difese articolate dal convenuto.
3 - Come pure anticipato, il convenuto ha chiesto e ottenuto di essere autorizzato a chiamare in causa a fini di manleva la in quanto ditta esecutrice dei lavori in Controparte_2
questione in forza del citato contratto di appalto stipulato il 26.8.2011.
La terza chiamata, alla quale l'attrice ha esteso le domande proposte nei confronti del convenuto, oltre ad aver contestato gli assunti attorei (che, tuttavia, hanno trovato conferma nell'istruttoria espletata), ha dedotto che: - “i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte”; - “il
committente […] non ha mai contestato alcunché all'appaltatore”; - “i ripetuti lavori sono avvenuti
sotto la supervisione del direttore dei lavori, alle cui direttive nonché a quelle della committenza
l'appaltatore si è strettamente attenuto alla stregua di nudus minister e in quanto tale esente da
responsabilità”.
In tema, giova rammentare che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis,
Cass. n. 36399/2023), una corresponsabilità del committente può sorgere solo in caso di specifiche violazioni di regole di cautela ex art. 2043 c.c., ovvero in caso di una riferibilità dell'evento al committente stesso per una culpa in eligendo e cioè per essere stata l'opera affidata a chi palesemente difettava delle necessarie capacità o dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione senza il pericolo di arrecare danni a terzi;
in particolare, in materia di appalto, anche di opera pubblica, non
è configurabile a carico dell'appaltante una responsabilità indiretta per fatto illecito dell'appaltatore,
a meno che, in base ai patti contrattuali, l'esecuzione dei lavori all'autonomia dell'appaltatore e rimessa all'immediata ed esclusiva direzione del committente (così Cass., sez. III, sent. 29/09/2003,
n. 14465; conforme Cass., sez. III, sent. 23/04/2008, n. 10588: “Poiché l'appaltatore gode di
autonomia organizzativa e gestionale, una responsabilità del committente per i danni causati a terzi
durante l'esecuzione dell'opera è configurabile solo in due casi: o quando l'opera sia stata affidata
10 ad impresa manifestamente inidonea (cosiddetta "culpa in eligendo"), ovvero quando la condotta
causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed
inderogabili direttive. L'accertamento della sussistenza di tali circostanze costituisce una indagine
di fatto, riservata al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se correttamente
motivata”).
Facendo applicazione degli illustrati principi di diritto alla fattispecie in rassegna va evidenziato che: - i lavori appaltati da alla sono stati indicati nel CP_1 Controparte_2
computo metrico redatto dal progettista e direttore dei lavori, Ing. recepito in contratto (cfr. Per_2
art. 1: “computo metrico […] che deve intendersi parte integrante del presente contratto di appalto”);
- l'impresa appaltatrice si è impegnata “ad eseguire i detti lavori nei termini, modi e prezzi stabiliti
ed in ottemperanza alle direttive della Direzione Lavori” (cfr. art. 3 del contratto nonché consulenza tecnica di parte a firma dell'Ing. alla cui pag. 2 si legge: “all'interno dell'appartamento a 1° Per_2
piano è stato eseguito un intervento edilizio di lavori di manutenzione, eseguito dall'impresa
[...]
sotto la sorveglianza tecnica del sottoscritto in qualità di Progettista e Direttore dei CP_2
Lavori”); - la figura del direttore dei lavori era esterna alla ditta e risulta essere Controparte_2
stata individuata e nominata dalla committenza, a carico della quale sono stati posti i compensi spettanti all'Ing. in qualità, appunto, di direttore dei lavori (cfr. art. 7 del contratto); - il Per_2
committente si è riservato “di poter apportare varianti e di introdurre eventuali lavori non previsti,
che saranno valutati e concordati con la Direzione Lavori prima della loro esecuzione” (cfr. art. 5
del contratto); - come si è avuto modo di rimarcare sulla scorta degli accertamenti compiuti dal TU,
ha concorso a cagionare i fenomeni di lesione e fessurazione anche lo svuotamento delle “nicchie”
presenti all'interno dell'appartamento del , ossia la rimozione del pietrame di riempimento CP_1
delle tre “nicchie” nella parete portante meridionale dell'appartamento; - tale scelta -sia nell'an sia nel quomodo- appare ascrivibile alla committenza (o, per essa, alla direzione dei lavori) e non, invece,
essere frutto di un'autonoma iniziativa decisionale ed esecutiva della società appaltatrice.
11 In definitiva, l'appaltatrice risulta aver eseguito gli ordini e le direttive della committenza e,
per essa, della direzione dei lavori.
Pertanto, sono emerse circostanze fattuali che comportano la deroga al principio di responsabilità del solo appaltatore, ragion per cui viene a configurarsi la corresponsabilità del convenuto e della terza chiamata . CP_1 Controparte_2
L'ausiliare del giudice ha stimato in € 10.500,00 (comprensivi di Iva e “spese di movimentazione masserizie e pulizia finale”) l'importo complessivo per il ripristino dell'immobile di parte attrice.
Ne discende che, decurtando dalla suddetta somma quella pari al 10% della responsabilità
colposa addebitabile all'attrice, deve porsi solidalmente a carico di convenuto e terza chiamata il pagamento dell'importo finale di € 9.450,00, da rivalutarsi all'attualità dalla data del deposito della
CTU (25.3.2019).
4 - Non può, invece, trovare accoglimento la domanda attorea di condanna del convenuto e della terza chiamata al risarcimento dei danni, complessivamente quantificati in € 7.500,00 (in corso di causa e, in particolare, nelle note di trattazione scritta depositate l'8.3.2022, ridotti ad € 2.400,00),
asseritamente patiti in conseguenza delle “limitazioni nell'uso dell'immobile attoreo avendo vissuto
la sig.ra , nel corso del lungo periodo dei lavori di ristrutturazione dell'immobile del Parte_1
convenuto, il disagio delle immissioni continue di polveri, vernici e tenuto conto di quello che sarà il
periodo ulteriore di inutilizzabilità dell'immobile attoreo per i lavori necessari al rispristino”.
Esclusa la configurabilità di un danno -patrimoniale e non- in re ipsa, su chi fa valere un diritto in giudizio incombe, secondo la regola di riparto fissata dall'art. 2697 c.c., l'onere di dare la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato e, dunque, anche dei pregiudizi, di qualsivoglia natura, che adduca di aver sofferto.
Se, infatti, per la determinazione e la liquidazione del quantum debeatur si può ricorrere al criterio equitativo, la sussistenza del danno deve essere, quantomeno, allegata sul piano deduttivo,
anche mediante il ricorso a presunzioni semplici e ragionamenti inferenziali (la liquidazione
12 giudiziale del danno in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. “dà luogo non già ad un
giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale
correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte
interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo
ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si
tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale
del danno” Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 4310 del 22/02/2018).
Con riguardo al caso di specie, tuttavia, s'impone di evidenziare che: - l'attrice, a monte, non ha allegato (tanto in citazione quanto nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.) di risiedere -
stabilmente o, comunque, nel periodo dell'anno durante il quale sono stati eseguiti i lavori per cui è
causa- presso l'appartamento di via marchese di Rende n. 31 e di essere stata costretta a trasferirsi altrove a causa degli eventi in esame;
- anzi, stando alla documentazione versata in atti dal convenuto
(e non contestata da controparte), alla data del 21.7.2016, risultava risiedere, fin dal 1974, in Pt_1
Giovinazzo alla via Ricapito n. 19/D; - ancora, il teste escusso all'udienza del Testimone_1
17.12.2019, ha riferito che ) “utilizza l'immobile dalla primavera all'autunno”, dunque in Pt_1
un periodo dell'anno che è stato interessato solo in parte dagli interventi di manutenzione in oggetto
(eseguiti, come visto, da settembre ad agosto), e (ii) è condomina (come pure il teste) del condominio di via Ricapito in Giovinazzo;
- l'istante non ha neppure spiegato quali sarebbero state, in concreto,
le limitazioni “nell'uso dell'immobile” che sarebbero state cagionate dall'esecuzione dei lavori e,
soprattutto, in considerazione della domanda spiegata e dell'oggetto del presente giudizio, dai danni provocati da tali interventi di manutenzione all'appartamento di sua proprietà; - il che vale ancor più
se si considera che i lavori in parola hanno interessato esclusivamente l'immobile sito al primo piano
(e sono stati eseguiti all'interno di quest'ultimo) e non l'intera palazzina;
- in generale, non si comprende né se sia stato invocato il ristoro di danni aventi natura patrimoniale o non patrimoniale né sulla scorta di quali elementi e criteri l'attrice sia pervenuta a calcolare l'importo richiesto.
Donde la reiezione, in parte qua, della domanda.
13 5 - Parimenti destituita di fondamento e, quindi, inaccoglibile è la domanda attorea di condanna del convenuto alla “rimozione della tubazione di gas, vera e propria montante allocata dal
convenuto sul prospetto di via marchese di Rende n. 31, in Giovinazzo, per la alterazione
architettonica della facciata di prospetto e per violazione delle distanze”.
Sul punto, si mostra opportuno e dirimente ai fini della decisione richiamare le considerazioni effettuate dal TU, che, come già chiarito, meritano di essere integralmente condivise e recepite da questo giudice: - “La Foto n°19 [allegata alla relazione consulenziale, ndr] mostra la zona del
prospetto su Via Marchese di Rende che è stata impegnata dall'apposizione del tubo del gas”; -
“Ovviamente, il nuovo impianto non può non avere avuto un impatto estetico, che tuttavia è pur
sempre “soggettivo” e, comunque, di entità estremamente limitata nel caso specifico”; - “Peraltro,
la posizione prescelta dall'Ente gestore è parzialmente mimetizzata dalla prossimità al pluviale
preesistente, minimizzando quindi gli effetti visivi deteriori”, - “Il posizionamento avrebbe potuto
bensì avvenire in maniera diversa, ma impegnando sempre il fronte comune su strada, allungando
perciò il percorso e, quindi, ampliando anche i risvolti negativi correlati, poiché avrebbe dovuto
comunque raggiungere il punto di allaccio alla proprietà del convenuto, costituito dal contatore
collocato sul balcone della cucina affacciata sulla richiamata Via Marchese di Rende”; - “In quanto
agli aspetti connessi con la legittimità, si richiamano gli artt. 889 e 1102 c.c. Il primo dispone che le
tubazioni, comprese quelle del gas, devono osservare la distanza di almeno ml 1 dal “confine””; -
“Nella circostanza specifica considerata, il tubo contestato è affisso ad un muro perimetrale
perciò estraneo alla titolarità di singoli soggetti, facendo venire meno la CP_3
materializzazione di una linea di confine e della relativa distanza da osservare”; - “Pertanto, il
disposto normativo pertinente è definito dal menzionato art. 1102 c.c., che consente a ciascun
condomino di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca ai
compartecipanti di farne uso analogo, condizioni entrambe rispettate nella presente controversia”.
Talché, contrariamente a quanto, genericamente, addotto dall'attrice: - la tubazione del gas installata sulla facciata dell'edificio condominiale non ha provocato alcuna “alterazione
14 architettonica” (posto, peraltro, che il punto del prospetto ove è stata allocata è in “prossimità del pluviale preesistente”, ragion per cui essa è “parzialmente mimetizzata”); - facendo CP_1
installare siffatta tubazione su uno dei muri perimetrali condominiali, si è servito di una cosa comune senza alterarne la destinazione e senza impedirne agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto, in conformità con la previsione di cui all'art. 1102 c.c.; - non risulta violata alcuna distanza da osservare.
6 - In considerazione dell'accoglimento di una soltanto delle domande attoree (essendo state rigettate quelle spiegate nella seconda parte del punto II e al punto III delle conclusioni rassegnate in citazione) e dell'accertamento del concorso (sebbene indubbiamente minoritario) del fatto colposo dello stesso danneggiato nella produzione dell'evento lesivo, sussistono i presupposti per compensare parzialmente, nella misura del 50%, le spese del presente giudizio nonché di quelle, debitamente documentate dall'istante, del procedimento di mediazione che lo ha preceduto il presente giudizio,
chiarito, a tale ultimo riguardo, che le spese sostenute per l'espletamento del procedimento di mediazione sono recuperabili come esborsi, e il soccombente può essere condannato al rimborso della relativa somma che la parte vittoriosa dimostri di aver sostenuto quale passaggio obbligato per l'accesso all'accertamento giudiziale della responsabilità del soccombente
Pertanto, il convenuto e la terza chiamata in causa devono essere condannati, in solido fra loro, alla refusione in favore di parte attrice della residua metà.
Esse sono liquidate in dispositivo facendo applicazione degli onorari medi di cui al Dm n.
55/2014 (per come novellato dal Dm n. 147/2022), in base al valore della controversia desumibile dal
decisum (Cass., S.U., 11.9.2007, n. 19014).
Per le medesime ragioni, alla luce dell'esito della presente controversia, le spese di TU devono essere definitivamente poste a carico in via definitiva di convenuto e terza chiamata in causa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa ogni Parte_1
diversa istanza, eccezione o deduzione, in composizione monocratica, così dispone:
15 - accoglie parzialmente, nei limiti di cui in motivazione, la domanda attorea e, per l'effetto,
condanna e la , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento in favore dell'attrice dell'importo complessivo di € 9.450,00, da rivalutarsi all'attualità a far data dal 25.3.2019, e, sulla somma così rivalutata, interessi al tasso legale della pronuncia al saldo;
- rigetta nel resto le domande attoree;
- compensa parzialmente, nella misura del 50%, le spese di lite e pone a carico del convenuto e della terza chiamata , in solido tra loro, la Controparte_1 Controparte_2
residua metà, che si liquida in complessivi € 137,79 per esborsi, € 97,60 per rimborso delle spese di mediazione ed € 2.538,50, oltre accessori di legge, per compenso professionale;
- pone le spese di TU, per come liquidate in corso di causa con decreto depositato il 10.4.2019,
definitivamente a carico di e di , in solido tra loro. Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Bari il 16 dicembre 2025
Il Giudice
CA NO
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