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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/12/2024, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3025/2024 promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BORELLI GIORGIO
, C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'avv. BORELLI GIORGIO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale. avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
19/03/1983; dalla loro unione sono nati i figli (in data Persona_1
08/06/1987) e (in data 15/06/1988), entrambi oggi maggiorenni ed Persona_2
economicamente autosufficienti;
pagina 1 di 4 - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 10/07/2024 e contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i predetti coniugi hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Cessazione della convivenza
1.1 I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto delle loro persone e della loro vita privata. continuerà a vivere nella casa coniugale, posta in San Cesario Parte_3
(MO), Via Bosco n. 933.
1.3 di propria iniziativa, ha già spontaneamente trasferito Parte_4
altrove la residenza;
ciononostante, la stessa continuerà a detenere le chiavi dell'immobile potendovi accedere in ogni momento, salvo congruo preavviso. Resta inteso tra le parti che l'accesso alla ex casa coniugale sarà limitato alle zone di uso comune, con esclusione dell'appartamento personale del marito.
2) Disposizioni economico - patrimoniali
2.1 I coniugi rinunciano, reciprocamente, a qualsiasi contributo per il loro mantenimento, disponendo entrambi di autonome e sufficienti forme di reddito.
2.2 I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili di comune proprietà, nonché di aver già pianificato ogni altra gestione patrimoniale con soddisfazione e, conseguentemente, dichiarano di non avere più nulla
a pretendere, l'uno dall'altro, in dipendenza e/o a causa dei loro pregressi rapporti economico-patrimoniali, anche se sino ad ora non fatta valere, eccezion fatta, ovviamente, per le obbligazioni derivanti dal presente atto
3) Altre pattuizioni
3.1 Con l'adempimento delle obbligazioni previste nel presente ricorso per separazione consensuale, i coniugi dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per tutti i pregressi rapporti patrimoniali, anche qui non richiamati, rinunciando ad ogni residuo diritto, credito e/o pretesa, ed alle conseguenti azioni giudiziali.
3.2 I coniugi hanno già provveduto a suddividersi i risparmi comuni, ritenendo equamente suddivisi gli stessi mediante attribuzione in proprietà esclusiva di quanto presente nei conti correnti e/o depositi titoli, impegnandosi ad effettuare tutte le
pagina 2 di 4 comunicazioni e sottoscrizioni del caso presso gli istituti di credito, anche per revocare le rispettive deleghe.
3.3 Le parti danno atto che le condizioni di cui al presente atto sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
3.4 Entrambe si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione eccezione e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
3.5 Le spese e compensi legali per tutta l'attività nel presente procedimento verranno sostenute da . Parte_1
- il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.;
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
- Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
- Ritenuto che la domanda congiunta dei coniugi possa essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
- Rilevato come non sussistano interessi di prole né minorenne né maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente, da tutelare;
- Considerato, quanto agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, che questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1 Parte_2
, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
[...]
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato il Parte_1
10/11/1955 in ARGENTINA (EE), e , nata il Parte_2
07/07/1963 in ARGENTINA (EE).
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di APPIANO GENTILE (CO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1983, atto n. 5, Parte II serie C)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 12/11/2024.
Il Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3025/2024 promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BORELLI GIORGIO
, C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'avv. BORELLI GIORGIO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale. avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
19/03/1983; dalla loro unione sono nati i figli (in data Persona_1
08/06/1987) e (in data 15/06/1988), entrambi oggi maggiorenni ed Persona_2
economicamente autosufficienti;
pagina 1 di 4 - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 10/07/2024 e contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i predetti coniugi hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Cessazione della convivenza
1.1 I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto delle loro persone e della loro vita privata. continuerà a vivere nella casa coniugale, posta in San Cesario Parte_3
(MO), Via Bosco n. 933.
1.3 di propria iniziativa, ha già spontaneamente trasferito Parte_4
altrove la residenza;
ciononostante, la stessa continuerà a detenere le chiavi dell'immobile potendovi accedere in ogni momento, salvo congruo preavviso. Resta inteso tra le parti che l'accesso alla ex casa coniugale sarà limitato alle zone di uso comune, con esclusione dell'appartamento personale del marito.
2) Disposizioni economico - patrimoniali
2.1 I coniugi rinunciano, reciprocamente, a qualsiasi contributo per il loro mantenimento, disponendo entrambi di autonome e sufficienti forme di reddito.
2.2 I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili di comune proprietà, nonché di aver già pianificato ogni altra gestione patrimoniale con soddisfazione e, conseguentemente, dichiarano di non avere più nulla
a pretendere, l'uno dall'altro, in dipendenza e/o a causa dei loro pregressi rapporti economico-patrimoniali, anche se sino ad ora non fatta valere, eccezion fatta, ovviamente, per le obbligazioni derivanti dal presente atto
3) Altre pattuizioni
3.1 Con l'adempimento delle obbligazioni previste nel presente ricorso per separazione consensuale, i coniugi dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per tutti i pregressi rapporti patrimoniali, anche qui non richiamati, rinunciando ad ogni residuo diritto, credito e/o pretesa, ed alle conseguenti azioni giudiziali.
3.2 I coniugi hanno già provveduto a suddividersi i risparmi comuni, ritenendo equamente suddivisi gli stessi mediante attribuzione in proprietà esclusiva di quanto presente nei conti correnti e/o depositi titoli, impegnandosi ad effettuare tutte le
pagina 2 di 4 comunicazioni e sottoscrizioni del caso presso gli istituti di credito, anche per revocare le rispettive deleghe.
3.3 Le parti danno atto che le condizioni di cui al presente atto sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
3.4 Entrambe si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione eccezione e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
3.5 Le spese e compensi legali per tutta l'attività nel presente procedimento verranno sostenute da . Parte_1
- il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.;
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
- Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
- Ritenuto che la domanda congiunta dei coniugi possa essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
- Rilevato come non sussistano interessi di prole né minorenne né maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente, da tutelare;
- Considerato, quanto agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, che questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1 Parte_2
, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
[...]
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato il Parte_1
10/11/1955 in ARGENTINA (EE), e , nata il Parte_2
07/07/1963 in ARGENTINA (EE).
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di APPIANO GENTILE (CO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1983, atto n. 5, Parte II serie C)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 12/11/2024.
Il Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti
pagina 4 di 4