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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/02/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 605/2023
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 1111/2023 del Tribunale di Genova, pubblicata il 10/05/2023 tra
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore pro tempore, assistito e difeso dall'Avv. Stefania Piano e dall'Avv. Segalerba Eugenio come da mandato in atti appellante
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Giovanni Caliendo come da mandato in atti appellato
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante : Parte_1
“Voglia l'ecc.ma Corte di appello di Genova, contrariis reiectis:
- In via principale e nel merito, accogliere, per i motivi dedotti nella parte narrativa dell'atto introduttivo del giudizio, la presente impugnazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza n° 1111/2023 del Tribunale di Genova, Sezione Terza, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Chiara Fioravanti, nel procedimento R.G. 4299/2020, pubblicata il 10 maggio 2023 e notificata l'11 maggio 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “in via preliminare: dichiarare la nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità delle domande attoree per violazione e/o erronea applicazione degli articoli 702 bis, 702 ter cpc con riferimento agli articoli 163 bis, 166 cpc per i motivi meglio esposti in narrativa. Nel merito, respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui alla narrativa” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinnanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
- In via istruttoria, previa ammissione delle produzioni effettuate sub n.i da 1 a 5, alla luce delle contraddizioni e/o carenze delineate nella parte narrativa dell'atto di appello e delle contestazioni dell'appellato circa le modalità esecutive di realizzazione dell'intercapedine verticale proposte dal , meglio indicate nella relazione Parte_1
del geometra (prod.i n° 2 e 5), ammettere una rinnovazione e/o CP_2
integrazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio;
- Con vittoria di spese e compensi oltre spese generali, IVA e CNPA, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
* per l'appellato : Controparte_1
“Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello di Genova, disattesa ogni diversa richiesta eccezione, istanza e/o difesa:
1. Preliminarmente, in via istruttoria, respingere ogni richiesta dell'appellante essendo tali istanze assolutamente, tardive, improcedibili e/o inammissibili per le ragioni in fatto ed in diritto già esplicitate.
2. Nel merito, respingere integralmente l'appello così come proposto per essere lo stesso infondato
e/o inammissibile in ogni suo contestato motivo, in palese contraddittorietà con quanto risultato in corso di causa di primo grado (e nel precedente procedimento per
Accertamento Tecnico Preventivo) e non suffragato - in alcun modo - da efficaci concetti giuridici e giurisprudenziali atti a riformare, nemmeno parzialmente, la sentenza del Tribunale di Genova avente n. 1111/2023, emessa in data 10/05/2023 a conclusione del giudizio rubricato al n. 4299/2020 R.G. e di conseguenza confermare integralmente detta sentenza.
3. Con vittoria di spese del presente giudizio”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato presso il Tribunale di Genova e poi notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, il sig. ha Controparte_1
evocato in giudizio il , premettendo di Controparte_3
essere proprietario dell'immobile sito in Via De Gaspari 35/1, facente parte del citato
Condominio.
Il ricorrente ha quindi esposto:
- di aver preso possesso del proprio immobile sono nell'anno 2016 a causa di vicissitudini giudiziarie;
- di aver notato, una volta impossessatosi dell'immobile, sin da subito evidenti segni di ammaloramento del pavimento, il crollo parziale ed il rigonfiamento di un muro di confine con altra proprietà e diffuse macchie di umidità, in particolare sui muri;
- di avere incaricato un geometra di fiducia per individuare le cause delle criticità;
- che all'esito della perizia espletata era risultata mancante una intercapedine nel lato sud del fabbricato ed era stata rilevata la rottura di un condotto pluviale in corrispondenza della proprietà del ricorrente;
- di aver sollecitato l'amministrazione condominiale alla risoluzione del problema;
- che l'assemblea condominiale non aveva mai raggiunto una conclusione circa la deliberazione dei lavori necessari;
- che, dunque, si era visto costretto ad avviare procedimento per ATP innanzi al
Tribunale di Genova;
- che nonostante le risultanze dell'ATP, eseguito dall'ing. in merito Parte_2
ai lavori necessari, il Condominio rimaneva inerte;
- che tale inerzia era dannosa per il ricorrente, il quale perdeva l'opportunità di locare il bene, ricavandone un reddito;
- che a causa delle vicende suesposte il ricorrente aveva sostenuto un esborso pari ad €
9.705,38 per onorari del geometra di fiducia, spese di CTU nel procedimento di istruzione preventiva, onorari del CTP nominato per il medesimo, nonché per le spese legali del giudizio.
Tanto premesso, ha chiesto di poter dar corso egli stesso alle opere Controparte_1
individuate nella perizia resa in sede di ATP, con condanna del Condominio al pagamento della somma di € 35.563,41 quale rimborso delle spese per i lavori necessari individuati dal CTU. Inoltre, ha chiesto il pagamento di un importo mensile per i mesi di inutile ritardo, oltre al rimborso delle spese sostenute.
Il ricorso è stato notificato regolarmente, ma il non si è costituito, Parte_1
rimanendo contumace. È stato disposto il mutamento del rito in ordinario ed è stata ammessa la prova per interpello della parte contumace, che lo ha reso in persona dell'amministratore.
In seguito, all'udienza di precisazione delle conclusioni, si è costituito il Parte_1
eccependo la nullità del procedimento per non essere stata notificata l'ordinanza di mutamento del rito alla parte contumace e per non essere stati rispettati i termini a comparire dopo la trasformazione del rito, eccependo altresì la carenza del titolo abitativo per l'immobile de quo e l'infondatezza della domanda del ricorrente.
Il Tribunale ha deciso la vertenza con la sentenza n. 1111/2023, così statuendo:
“Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica Giudice Onorario di Pace
Dott.ssa Chiara Daniela Fioravanti, definitivamente pronunciando nella causa vertente tra il sig. (attore) ed il Controparte_1 CP_4 Parte_1
in in persona dell'amministratore pro tempore (convenuto), disattesa
[...] Pt_1
ogni altra eccezione, deduzione e istanza,
-autorizza il signor all'esecuzione di tutte le opere di cui alla Controparte_1
relazione peritale dell'Ing. depositata in data 6.12.2019, attenendosi Parte_2
rigorosamente alle indicazioni ed ai costi indicati nella stessa (cfr. pag. 25-38 ATP) e conseguentemente condanna il , in persona Controparte_3
dell'amministratore pro tempore, al pagamento a favore dell'attore della somma di € 25.831,79 oltre IVA ed € 5140, 14 oltre oneri fiscali (pag. 38 CTU) ed oltre rivalutazione dalla CTU al saldo, per le ragioni di cui in parte motiva;
-rigetta la domanda di condanna del convenuto al pagamento di una indennità per mancato godimento dell'immobile come appartamento, per le ragioni di cui in parte motiva;
-pone definitivamente a carico del convenuto le spese per l'accertamento stragiudiziale delle cause del dissesto e quelle per il successivo procedimento per ATP
(n.r.g..2596/2019), come sostenute ed indicate dall'attore, nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva
-compensa 1/3 delle spese di lite e condanna il convenuto a corrispondere Parte_1
al sig i restanti 2/3, liquidati in € 200,00 per esborsi ed € 5.077,00 Controparte_1
per compensi, oltre rimborso spese forfettarie ex art 2, IVA e CPA come per legge, per le ragioni di cui in parte motiva”.
Il Tribunale ha disatteso l'eccezione riguardante la mancata notifica dell'ordinanza di mutamento del rito al contumace, non essendo la stessa ricompresa tra quelle previste dalla legge;
inoltre, ha ritenuto che non dovessero essere concessi i termini a comparire dopo la trasformazione del rito.
Nel merito, ha accolto la domanda del ricorrente, poiché ha ritenuto che i danni subiti dall'immobile fossero collegati alle infiltrazioni dovute a difetti strutturali (mancanza dell'intercapedine verticale, mancanza di quella orizzontale e rottura del pluviale) imputabili al , prescindendo dalla destinazione dell'immobile. Invece, non Parte_1
ha accolto la domanda di risarcimento del danno per il mancato utilizzo dell'immobile come appartamento, non essendovi prova del titolo abitativo dello stesso.
Avverso tale sentenza propone appello il in Parte_1 Parte_1 Pt_1
Con il primo motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza laddove ha rigettato l'eccezione preliminare del circa la nullità del procedimento per non Parte_1
essere stata notificata l'ordinanza di mutamento del rito alla parte contumace;
lamenta inoltre che il mutamento del rito ha determinato l'applicazione dei termini a comparire previsti per il rito ordinario, che non sono stati rispettati. Con il secondo motivo di appello lamenta l'erroneità della CTU e, di conseguenza, della sentenza laddove ne ha condiviso le conclusioni. L'appellante osserva che lo stesso CTU ha dichiarato che l'assenza di un'intercapedine orizzontale sotto il pavimento dell'immobile in questione non è un difetto strutturale, considerata la naturale destinazione quale locale di servizio dell'immobile. Tuttavia, non ha distinto nel computo metrico tra le opere per le intercapedini verticali e quelle orizzontali. La sentenza – secondo l'appellante - è quindi errata essendo stati accertati dal c.t.u. anche difetti strutturali non imputabili al e riferiti ad un locale con standard di Parte_1
isolamento più bassi, poiché destinato ad uso non abitativo, che sono stati però addossati al appellante. Parte_1
Con il terzo motivo di appello lamenta erronea applicazione del principio di cui all'art. 2051 c.c. laddove la sentenza ha posto a carico del un onere di natura non Parte_1
ripristinatoria, bensì migliorativa della situazione dell'immobile de quo. Sostiene che il difetto strutturale dovuto alle tecniche di costruzione originarie dell'immobile non può essere motivo per porre a carico del l'onere di trasformare Parte_1
radicalmente le stesse in favore dei proprietari esclusivi.
Per tali motivi chiede la riforma della sentenza impugnata e la rinnovazione della CTU alla luce delle incongruenze evidenziate.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra trascritte e all'udienza del 18/2/2025 veniva trattenuta in decisione.
***
Il primo motivo di appello, preliminare all'esame del merito della causa, non è fondato.
L'appellante lamenta la mancata concessione dei termini ex art. 163-bis c.p.c. a seguito del mutamento del rito da sommario a ordinario, disposto ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. allora vigente, nonché la mancata notifica ad esso contumace della relativa ordinanza.
La Corte osserva che il mutamento del rito da cognizione sommaria ad ordinaria postula una valutazione da parte del giudice della complessità dell'istruttoria da compiere. Laddove essa risulti tale da rendere necessari atti istruttori complessi e incompatibili con un rito improntato alla speditezza, il giudice fissa l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c..
Il momento processuale in cui il giudizio si innesta nella procedura ordinaria è – appunto – l'udienza di prima comparizione, e non la fase precedente di introduzione del giudizio.
Orbene, la Corte non ignora l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema
Corte secondo cui “In tema di procedimento sommario di cognizione, le preclusioni maturate nel corso dello stesso non si applicano al giudizio ordinario a cognizione piena che si instaura all'esito della conversione del rito, poiché l'art. 702 bis c.p.c. non dispone nulla al riguardo mentre l'art. 702 ter c.p.c. prevede espressamente che il giudice, in seguito alla detta conversione, fissi l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., con conseguente necessità di osservare i termini ex artt. 163 bis, comma 1, c.p.c. e 166
c.p.c. a tutela del diritto di difesa del convenuto” (cfr. Cass. 13879/2020).
Il principio così espresso è stato enunciato nell'ambito di un procedimento in cui il convenuto nel procedimento sommario di cognizione si era costituito alla prima udienza, violando il termine di costituzione di 10 giorni prima dell'udienza e incorrendo nelle preclusioni di cui all'art. 702-bis c.p.c. L'errore del giudice, censurato dalla Suprema Corte, è consistito nella mancata concessione dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. all'esito del mutamento del rito, violando il diritto di difesa del convenuto che si era così trovato a dover svolgere difese riferite ad una istruttoria complessa nei tempi propri di un'istruttoria sommaria.
Nel caso che ci occupa, invece, la costituzione del convenuto è avvenuta all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, molti mesi dopo la prima udienza. Questo lasso temporale rileva rispetto al principio di economia processuale, tenuto conto che l'appellante aveva già assunto la qualità di parte contumace sin dalla prima udienza fissata nel rito sommario.
Alle suesposte considerazioni va aggiunto che l'appellante non ha allegato alcuna specifica attività di difesa che gli sia stata preclusa dalla mancata concessione dei termini. Infatti, la mancata concessione dei termini di comparizione potrebbe sì determinare una lesione del diritto di difesa delle parti, a condizione però che la stessa sia denunziata e dimostrata, mediante la puntuale indicazione e del pregiudizio che la parte abbia subito e delle attività difensive che essa avrebbe potuto compiere in assenza della commessa violazione.
A tale conclusione può altresì giungersi comparando gli arresti giurisprudenziali in materia di omesso mutamento del rito da locatizio/lavoristico a ordinario (Cass. Civ.
Sez. III, 25 maggio 2018, n. 13071; Cass. Civ. Sez. III, 27 gennaio 2015 n. 1448).
La Corte di Cassazione, con riferimento a tale ipotesi, evidenzia come non si configuri di per sé la nullità della sentenza, a meno che non venga denunciata una concreta e apprezzabile lesione difensiva subita in conseguenza del mancato mutamento.
Nel caso in esame la lesione al diritto di difesa addotta rimane a un livello di mera ipotesi, poiché non si concretizza in una specifica indicazione, da parte dell'appellante, del pregiudizio subito e dei mezzi di prova dei quali egli avrebbe voluto valersi.
In appello la parte soccombente avrebbe cioè potuto dedurre ciò che non aveva avuto possibilità di dedurre dinanzi al primo giudice, spiegando e giustificando le ragioni dell'omessa o insufficiente difesa e chiedendo la riforma della sentenza in base ai mezzi istruttori riprodotti o introdotti ex novo con l'atto di appello.
Nemmeno la mancata notifica dell'ordinanza di mutamento del rito al contumace assume rilievo ai fini della doglianza. L'art. 292 c.p.c. elenca gli atti che devono essere notificati al contumace, e l'ordinanza di mutamento del rito ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. non è ivi indicata.
Il rigetto del primo motivo consente l'esame nel merito dei successivi.
Ora, dalla relazione del c.t.u. ing. emerge che l'immobile per cui è Parte_2
causa fa parte di un fabbricato costruito negli anni '50 e identificato con il civico 35-
37 di avente struttura portante in cemento armato e sviluppo in tre Parte_1
piani fuori terra e un piano seminterrato. L'immobile dell'appellato è posto al piano seminterrato. Esso si compone di ingresso su disimpegno, un locale finestrato posto a sud, un angolo cottura e un bagno con affaccio a nord sull'intercapedine e un ulteriore locale esposto a nord ed è interessato da problematiche di umidità e infiltrazione: sia a parete, che hanno determinato lo sfaldamento e il rigonfiamento dell'intonaco, sia a pavimento, che hanno determinato movimenti del pavimento con conseguenti sollecitazioni sul muro di divisione con l'interno 1 del civico 37 che a loro volta hanno portato alla manifestazione di lesioni e di crollo di alcuni elementi in laterizio, con evidenti situazioni di instabilità.
Il c.t.u. precisa che i fenomeni di infiltrazione a parete riguardano la parete sud e il pilastro d'angolo e che le altre pareti, salvo il divisorio interno, non presentano particolari ammaloramenti degli intonaci.
Il c.t.u. e i cc.tt.pp. si sono trovati concordi nel ritenere che la causa delle suddette infiltrazioni derivi:
- per quanto riguarda la parete perimetrale, dall'assenza dell'intercapedine verticale sulle pareti sud ed est,
- per quanto riguarda la pavimentazione, dall'assenza di una intercapedine orizzontale tra il vespaio e la stessa.
Tali infiltrazioni – secondo il c.t.u. - sono riconducibili alle modalità costruttive originarie del fabbricato, non ad interventi eseguiti in epoca successiva.
Il c.t.u. rileva che l'assenza dell'intercapedine verticale è un difetto costruttivo del fabbricato, tanto più che nel progetto originario del 1953 l'intercapedine verticale era indicata anche sui lati sud e ovest.
Invece “l'assenza dell'intercapedine orizzontale non può essere considerata un vero e proprio difetto, in quanto l'unità immobiliare oggetto di accertamento nasce in origine come locale lavanderia e locale autorimessa al piano scantinato e pertanto, stante l'originaria destinazione non abitativa, per detto locale non era stato ritenuto necessario, ai tempi della realizzazione dell'edificio, un completo isolamento dal terreno del piano di calpestio”.
Quale “aggravante causale”, il c.t.u. rappresenta che un pluviale condominiale esterno scarica a perdere contro la parete perimetrale del fabbricato. Per quanto riguarda la parete interna divisoria, il c.t.u. osserva che le lesioni presenti sulla stessa sono dovute “ad assestamenti e movimenti della pavimentazione dovuti all'assenza di una intercapedine orizzontale tra il vespaio in pietra e la stessa. Il solo vespaio in pietra non è infatti in grado di garantire l'isolamento dall'umidità della pavimentazione che risente particolarmente della presenza o meno di acqua nel terreno”.
Quanto alla destinazione dell'immobile in questione, il c.t.u. dà atto che esso, in base al progetto originario del 1953 “non era originariamente destinato ad abitazione. Dalla scheda catastale del 1958 si evince tuttavia che in tale data la destinazione d'uso di detto immobile era quella di abitazione e si precisa che a far data dal 1986 era stata richiesta per detto immobile la destinazione di “alloggio” e che tale autorizzazione è stata rilasciata in forma di concessione edilizia in sanatoria nella data del 7.2.1996. Ad oggi il requisito necessario per ottenere il decreto di abitabilità – di cui ad oggi l'immobile non dispone – è da ricercarsi all'art. 40 del regolamento edilizio comunale attualmente vigente approvato con DCC n° 75 del 07/11/2017, laddove in particolare per i locali interrati è prescritto al punto 6 b che:
b) i locali interrati o seminterrati devono essere dotati di una intercapedine di separazione dal terreno circostante.
Ovviamente oltre alla realizzazione di un'intercapedine orizzontale sotto la pavimentazione dovranno essere rispettati i requisiti relativi ai rapporti aeroilluminanti, alla distribuzione dei locali e alle superfici minime degli stessi, il tutto sempre come stabilito all'art. 40 del regolamento edilizio comunale, nonché dovranno essere soddisfatti i requisiti impiantistici e di trasmittanza termica limite per l'involucro dell'immobile ovvero, soletta, muri perimetrali e divisori con u.i. confinanti e verificato il rispetto dell'efficienza media stagionale degli impianti di riscaldamento ristrutturati o installati”.
Da quanto sopra discende che il appellante è certamente responsabile della Parte_1
mancanza dell'intercapedine verticale, che determina le infiltrazioni sui muri dell'immobile del in quanto derivante da difetto costruttivo (tale CP_1 intercapedine era prevista nel progetto di costruzione dell'immobile del 1953, come riconosciuto dal c.t.u.).
Viceversa il condominio appellante non è responsabile della mancanza dell'intercapedine orizzontale, in quanto l'assenza dell'intercapedine orizzontale è stata qualificata dal c.t.u. come non assimilabile ad un difetto costruttivo, poichè non era necessario, stante l'originaria destinazione non abitativa dell'immobile, destinato a lavanderia e autorimessa, un completo isolamento dal terreno del piano di calpestio.
Ed in effetti nell'originario progetto costruttivo detta intercapedine non era prevista.
Appare dunque irrilevante quanto segnalato nella comparsa conclusionale dell'appellante circa la chiusura dei fori di areazione del vespaio (foto 7 allegata all'email del 19.12.2024 del geometra , prodotta in appello sub 5) che CP_2
avrebbero determinato un aggravamento delle infiltrazioni interne.
Se la mancanza dell'intercapedine orizzontale non costituisce un vizio costruttivo, considerata l'originaria destinazione progettuale dell'immobile, non può essere attribuita responsabilità al per la sua assenza. Parte_1
La sentenza gravata impone, pertanto, al , relativamente alla Parte_1
pavimentazione, non un mero ripristino delle strutture preesistenti, seppur conformi alla normativa dell'epoca, ma una trasformazione di esse, imponendogli un esborso diretto a conferire alla proprietà un pregio e una qualità che prima non CP_1
aveva.
Il condominio appellante, pertanto, non deve eseguire le opere consistenti nella realizzazione di una intercapedine orizzontale che renda il pavimento dell'immobile in oggetto isolato dal terreno.
Per le stesse ragioni il non deve eseguire la demolizione e ricostruzione Parte_1
della tramezza divisoria, in quanto il suo ammaloramento è imputabile ad assestamenti e movimenti della pavimentazione dovuti all'assenza di una intercapedine orizzontale.
Poiché la sentenza impugnata ha condannato il a corrispondere Parte_1
all'appellato le spese per eseguire i lavori in questione, ne va rideterminato l'importo alla luce di quanto sopra esposto. Infatti, il deve corrispondere solo l'importo relativo ai lavori per Parte_1
l'esecuzione dell'intercapedine verticale e per la riparazione del pluviale ammalorato.
Pertanto, l'importo della condanna va rideterminato, sulla scorta dei costi indicati nella c.t.u., come segue: impianto cantiere: euro 2.000,00; intervento da eseguirsi sul lato est e sud del fabbricato: euro 11.063,11.
Spetta inoltre il rifacimento dell'intonaco interno ammalorato, su cui però, stante le condizioni d'uso del locale, è da applicare un coefficiente di abbattimento per vetustà pari al 60%, come specificato dal c.t.u.
Il calcolo in decurtazione è da applicare sulle voci di rasatura, stesura del fondo e tinteggiatura il cui totale ammonta ad € 449,00 + € 153,00 + € 347,50 = € 949,5 essendo la decurtazione pari a € 949,5 * 0,6 = € 569,70.
Il totale dovuto ammonta quindi ad euro 13.632,81.
Si aggiungono le spese tecniche di progettazione e direzione lavori per un ulteriore importo di € 5.140,14, oltre oneri fiscali, come indicate dal c.t.u., ridotte del 50% (euro
2.570,07) attesa la riduzione di circa il 50% dell'importo dei lavori da eseguire.
Restano fermi gli accessori come stabiliti dal primo giudice.
Atteso l'esito complessivo della causa, le spese di entrambi i gradi del giudizio si compensano nella misura del 50%, ponendosi a carico dell'appellante il residuo 50% delle spese stesse.
Esse sono liquidate come in dispositivo secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. D.M.
10/03/2014 n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo D.M., assunto come scaglione di valore quello da euro 5.201 a euro 26.000 ed esclusa per il grado di appello la fase istruttoria, non celebrata.
In primo grado il ha chiesto la liquidazione anche della somma di euro CP_1
9.705,38 come da fatture del geometra per i primi accertamenti, CP_5
dell'ing. quale CTU (liquidate nel procedimento di atp), del CTP ing. Parte_2 Per_1
e dell'avv. Giovanni Caliendo, difensore nel procedimento per ATP (prod. 7).
[...]
Il Tribunale ha riconosciuto integralmente tale somma. Si deve però procedere ad una nuova liquidazione anche di tali spese, venendo riformata la sentenza.
Esse si liquidano applicando lo stesso criterio di cui sopra (compensazione nella misura del 50%) quanto alle spese per il procedimento di ATP e del CTP attoreo.
Le spese di CTU vengono poste a carico delle parti nella misura del 75% a carico dell'appellante e del 25% a carico dell'appellato.
Le spese sostenute dall'appellato per l'accertamento stragiudiziale delle cause del dissesto costituiscono, invece, danno emergente e devono essere provate ai fini del loro rimborso. Esse non possono essere compensate con le spese giudiziali successive, avendo natura diversa (Cass. n. 24481/2020).
Non vi è prova che tali spese siano state effettivamente corrisposte, essendovi in atti unicamente la fattura del geom. CP_5
Poiché tuttavia non vi è appello sul punto, esse restano ferme come liquidate dal primo giudice.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello, autorizza il signor all'esecuzione delle sole opere riguardanti la realizzazione di Controparte_1
una intercapedine verticale a protezione del muro perimetrale sui lati sud ed est del fabbricato e la riparazione del pluviale lato sud a confine della proprietà CP_6
del ricorrente mediante sostituzione del pluviale esistente, nonché di rasatura, stesura del fondo e tinteggiatura dei muri interni di cui alla relazione peritale dell'Ing.
[...]
depositata in data 6.12.2019, attenendosi rigorosamente alle indicazioni ed Parte_2
ai costi indicati nella stessa;
conseguentemente condanna il , in persona Controparte_3
dell'amministratore pro tempore, al pagamento a favore dell'appellato della somma di
€ 13.632,81, oltre IVA e di € 2.570,07, oltre oneri fiscali, con gli accessori come stabiliti dal primo giudice;
compensa il 50% delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e del procedimento di a.t.p.; condanna il appellante a corrispondere a il restante Parte_1 Controparte_1
50% delle spese, liquidato, quanto al primo grado, n € 100,00 per esborsi ed € 2.538,50 per compensi e, quanto al presente grado, in euro 1.983,00 per compensi, nonchè in euro 158,00 per esborsi ed euro 1.168,50 per compensi con riferimento al procedimento di a.t.p. ed oltre, per ambedue i gradi ed il procedimento di a.t.p., spese generali e oneri di legge;
pone le spese di c.t.u. a carico dell'appellante nella misura del 75% e a carico dell'appellato nella misura del 25%; condanna il appellante a corrispondere all'appellato il 50% delle spese del Parte_1
c.t.p., pari ad euro 500,00, oltre accessori di legge;
conferma le ulteriori statuizioni sul merito della sentenza gravata.
Genova, 21/2/2025
Il Presidente estensore
Dr. Marcello BRUNO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 605/2023
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 1111/2023 del Tribunale di Genova, pubblicata il 10/05/2023 tra
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore pro tempore, assistito e difeso dall'Avv. Stefania Piano e dall'Avv. Segalerba Eugenio come da mandato in atti appellante
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Giovanni Caliendo come da mandato in atti appellato
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante : Parte_1
“Voglia l'ecc.ma Corte di appello di Genova, contrariis reiectis:
- In via principale e nel merito, accogliere, per i motivi dedotti nella parte narrativa dell'atto introduttivo del giudizio, la presente impugnazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza n° 1111/2023 del Tribunale di Genova, Sezione Terza, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Chiara Fioravanti, nel procedimento R.G. 4299/2020, pubblicata il 10 maggio 2023 e notificata l'11 maggio 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “in via preliminare: dichiarare la nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità delle domande attoree per violazione e/o erronea applicazione degli articoli 702 bis, 702 ter cpc con riferimento agli articoli 163 bis, 166 cpc per i motivi meglio esposti in narrativa. Nel merito, respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui alla narrativa” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinnanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
- In via istruttoria, previa ammissione delle produzioni effettuate sub n.i da 1 a 5, alla luce delle contraddizioni e/o carenze delineate nella parte narrativa dell'atto di appello e delle contestazioni dell'appellato circa le modalità esecutive di realizzazione dell'intercapedine verticale proposte dal , meglio indicate nella relazione Parte_1
del geometra (prod.i n° 2 e 5), ammettere una rinnovazione e/o CP_2
integrazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio;
- Con vittoria di spese e compensi oltre spese generali, IVA e CNPA, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
* per l'appellato : Controparte_1
“Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello di Genova, disattesa ogni diversa richiesta eccezione, istanza e/o difesa:
1. Preliminarmente, in via istruttoria, respingere ogni richiesta dell'appellante essendo tali istanze assolutamente, tardive, improcedibili e/o inammissibili per le ragioni in fatto ed in diritto già esplicitate.
2. Nel merito, respingere integralmente l'appello così come proposto per essere lo stesso infondato
e/o inammissibile in ogni suo contestato motivo, in palese contraddittorietà con quanto risultato in corso di causa di primo grado (e nel precedente procedimento per
Accertamento Tecnico Preventivo) e non suffragato - in alcun modo - da efficaci concetti giuridici e giurisprudenziali atti a riformare, nemmeno parzialmente, la sentenza del Tribunale di Genova avente n. 1111/2023, emessa in data 10/05/2023 a conclusione del giudizio rubricato al n. 4299/2020 R.G. e di conseguenza confermare integralmente detta sentenza.
3. Con vittoria di spese del presente giudizio”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato presso il Tribunale di Genova e poi notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, il sig. ha Controparte_1
evocato in giudizio il , premettendo di Controparte_3
essere proprietario dell'immobile sito in Via De Gaspari 35/1, facente parte del citato
Condominio.
Il ricorrente ha quindi esposto:
- di aver preso possesso del proprio immobile sono nell'anno 2016 a causa di vicissitudini giudiziarie;
- di aver notato, una volta impossessatosi dell'immobile, sin da subito evidenti segni di ammaloramento del pavimento, il crollo parziale ed il rigonfiamento di un muro di confine con altra proprietà e diffuse macchie di umidità, in particolare sui muri;
- di avere incaricato un geometra di fiducia per individuare le cause delle criticità;
- che all'esito della perizia espletata era risultata mancante una intercapedine nel lato sud del fabbricato ed era stata rilevata la rottura di un condotto pluviale in corrispondenza della proprietà del ricorrente;
- di aver sollecitato l'amministrazione condominiale alla risoluzione del problema;
- che l'assemblea condominiale non aveva mai raggiunto una conclusione circa la deliberazione dei lavori necessari;
- che, dunque, si era visto costretto ad avviare procedimento per ATP innanzi al
Tribunale di Genova;
- che nonostante le risultanze dell'ATP, eseguito dall'ing. in merito Parte_2
ai lavori necessari, il Condominio rimaneva inerte;
- che tale inerzia era dannosa per il ricorrente, il quale perdeva l'opportunità di locare il bene, ricavandone un reddito;
- che a causa delle vicende suesposte il ricorrente aveva sostenuto un esborso pari ad €
9.705,38 per onorari del geometra di fiducia, spese di CTU nel procedimento di istruzione preventiva, onorari del CTP nominato per il medesimo, nonché per le spese legali del giudizio.
Tanto premesso, ha chiesto di poter dar corso egli stesso alle opere Controparte_1
individuate nella perizia resa in sede di ATP, con condanna del Condominio al pagamento della somma di € 35.563,41 quale rimborso delle spese per i lavori necessari individuati dal CTU. Inoltre, ha chiesto il pagamento di un importo mensile per i mesi di inutile ritardo, oltre al rimborso delle spese sostenute.
Il ricorso è stato notificato regolarmente, ma il non si è costituito, Parte_1
rimanendo contumace. È stato disposto il mutamento del rito in ordinario ed è stata ammessa la prova per interpello della parte contumace, che lo ha reso in persona dell'amministratore.
In seguito, all'udienza di precisazione delle conclusioni, si è costituito il Parte_1
eccependo la nullità del procedimento per non essere stata notificata l'ordinanza di mutamento del rito alla parte contumace e per non essere stati rispettati i termini a comparire dopo la trasformazione del rito, eccependo altresì la carenza del titolo abitativo per l'immobile de quo e l'infondatezza della domanda del ricorrente.
Il Tribunale ha deciso la vertenza con la sentenza n. 1111/2023, così statuendo:
“Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica Giudice Onorario di Pace
Dott.ssa Chiara Daniela Fioravanti, definitivamente pronunciando nella causa vertente tra il sig. (attore) ed il Controparte_1 CP_4 Parte_1
in in persona dell'amministratore pro tempore (convenuto), disattesa
[...] Pt_1
ogni altra eccezione, deduzione e istanza,
-autorizza il signor all'esecuzione di tutte le opere di cui alla Controparte_1
relazione peritale dell'Ing. depositata in data 6.12.2019, attenendosi Parte_2
rigorosamente alle indicazioni ed ai costi indicati nella stessa (cfr. pag. 25-38 ATP) e conseguentemente condanna il , in persona Controparte_3
dell'amministratore pro tempore, al pagamento a favore dell'attore della somma di € 25.831,79 oltre IVA ed € 5140, 14 oltre oneri fiscali (pag. 38 CTU) ed oltre rivalutazione dalla CTU al saldo, per le ragioni di cui in parte motiva;
-rigetta la domanda di condanna del convenuto al pagamento di una indennità per mancato godimento dell'immobile come appartamento, per le ragioni di cui in parte motiva;
-pone definitivamente a carico del convenuto le spese per l'accertamento stragiudiziale delle cause del dissesto e quelle per il successivo procedimento per ATP
(n.r.g..2596/2019), come sostenute ed indicate dall'attore, nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva
-compensa 1/3 delle spese di lite e condanna il convenuto a corrispondere Parte_1
al sig i restanti 2/3, liquidati in € 200,00 per esborsi ed € 5.077,00 Controparte_1
per compensi, oltre rimborso spese forfettarie ex art 2, IVA e CPA come per legge, per le ragioni di cui in parte motiva”.
Il Tribunale ha disatteso l'eccezione riguardante la mancata notifica dell'ordinanza di mutamento del rito al contumace, non essendo la stessa ricompresa tra quelle previste dalla legge;
inoltre, ha ritenuto che non dovessero essere concessi i termini a comparire dopo la trasformazione del rito.
Nel merito, ha accolto la domanda del ricorrente, poiché ha ritenuto che i danni subiti dall'immobile fossero collegati alle infiltrazioni dovute a difetti strutturali (mancanza dell'intercapedine verticale, mancanza di quella orizzontale e rottura del pluviale) imputabili al , prescindendo dalla destinazione dell'immobile. Invece, non Parte_1
ha accolto la domanda di risarcimento del danno per il mancato utilizzo dell'immobile come appartamento, non essendovi prova del titolo abitativo dello stesso.
Avverso tale sentenza propone appello il in Parte_1 Parte_1 Pt_1
Con il primo motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza laddove ha rigettato l'eccezione preliminare del circa la nullità del procedimento per non Parte_1
essere stata notificata l'ordinanza di mutamento del rito alla parte contumace;
lamenta inoltre che il mutamento del rito ha determinato l'applicazione dei termini a comparire previsti per il rito ordinario, che non sono stati rispettati. Con il secondo motivo di appello lamenta l'erroneità della CTU e, di conseguenza, della sentenza laddove ne ha condiviso le conclusioni. L'appellante osserva che lo stesso CTU ha dichiarato che l'assenza di un'intercapedine orizzontale sotto il pavimento dell'immobile in questione non è un difetto strutturale, considerata la naturale destinazione quale locale di servizio dell'immobile. Tuttavia, non ha distinto nel computo metrico tra le opere per le intercapedini verticali e quelle orizzontali. La sentenza – secondo l'appellante - è quindi errata essendo stati accertati dal c.t.u. anche difetti strutturali non imputabili al e riferiti ad un locale con standard di Parte_1
isolamento più bassi, poiché destinato ad uso non abitativo, che sono stati però addossati al appellante. Parte_1
Con il terzo motivo di appello lamenta erronea applicazione del principio di cui all'art. 2051 c.c. laddove la sentenza ha posto a carico del un onere di natura non Parte_1
ripristinatoria, bensì migliorativa della situazione dell'immobile de quo. Sostiene che il difetto strutturale dovuto alle tecniche di costruzione originarie dell'immobile non può essere motivo per porre a carico del l'onere di trasformare Parte_1
radicalmente le stesse in favore dei proprietari esclusivi.
Per tali motivi chiede la riforma della sentenza impugnata e la rinnovazione della CTU alla luce delle incongruenze evidenziate.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra trascritte e all'udienza del 18/2/2025 veniva trattenuta in decisione.
***
Il primo motivo di appello, preliminare all'esame del merito della causa, non è fondato.
L'appellante lamenta la mancata concessione dei termini ex art. 163-bis c.p.c. a seguito del mutamento del rito da sommario a ordinario, disposto ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. allora vigente, nonché la mancata notifica ad esso contumace della relativa ordinanza.
La Corte osserva che il mutamento del rito da cognizione sommaria ad ordinaria postula una valutazione da parte del giudice della complessità dell'istruttoria da compiere. Laddove essa risulti tale da rendere necessari atti istruttori complessi e incompatibili con un rito improntato alla speditezza, il giudice fissa l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c..
Il momento processuale in cui il giudizio si innesta nella procedura ordinaria è – appunto – l'udienza di prima comparizione, e non la fase precedente di introduzione del giudizio.
Orbene, la Corte non ignora l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema
Corte secondo cui “In tema di procedimento sommario di cognizione, le preclusioni maturate nel corso dello stesso non si applicano al giudizio ordinario a cognizione piena che si instaura all'esito della conversione del rito, poiché l'art. 702 bis c.p.c. non dispone nulla al riguardo mentre l'art. 702 ter c.p.c. prevede espressamente che il giudice, in seguito alla detta conversione, fissi l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., con conseguente necessità di osservare i termini ex artt. 163 bis, comma 1, c.p.c. e 166
c.p.c. a tutela del diritto di difesa del convenuto” (cfr. Cass. 13879/2020).
Il principio così espresso è stato enunciato nell'ambito di un procedimento in cui il convenuto nel procedimento sommario di cognizione si era costituito alla prima udienza, violando il termine di costituzione di 10 giorni prima dell'udienza e incorrendo nelle preclusioni di cui all'art. 702-bis c.p.c. L'errore del giudice, censurato dalla Suprema Corte, è consistito nella mancata concessione dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. all'esito del mutamento del rito, violando il diritto di difesa del convenuto che si era così trovato a dover svolgere difese riferite ad una istruttoria complessa nei tempi propri di un'istruttoria sommaria.
Nel caso che ci occupa, invece, la costituzione del convenuto è avvenuta all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, molti mesi dopo la prima udienza. Questo lasso temporale rileva rispetto al principio di economia processuale, tenuto conto che l'appellante aveva già assunto la qualità di parte contumace sin dalla prima udienza fissata nel rito sommario.
Alle suesposte considerazioni va aggiunto che l'appellante non ha allegato alcuna specifica attività di difesa che gli sia stata preclusa dalla mancata concessione dei termini. Infatti, la mancata concessione dei termini di comparizione potrebbe sì determinare una lesione del diritto di difesa delle parti, a condizione però che la stessa sia denunziata e dimostrata, mediante la puntuale indicazione e del pregiudizio che la parte abbia subito e delle attività difensive che essa avrebbe potuto compiere in assenza della commessa violazione.
A tale conclusione può altresì giungersi comparando gli arresti giurisprudenziali in materia di omesso mutamento del rito da locatizio/lavoristico a ordinario (Cass. Civ.
Sez. III, 25 maggio 2018, n. 13071; Cass. Civ. Sez. III, 27 gennaio 2015 n. 1448).
La Corte di Cassazione, con riferimento a tale ipotesi, evidenzia come non si configuri di per sé la nullità della sentenza, a meno che non venga denunciata una concreta e apprezzabile lesione difensiva subita in conseguenza del mancato mutamento.
Nel caso in esame la lesione al diritto di difesa addotta rimane a un livello di mera ipotesi, poiché non si concretizza in una specifica indicazione, da parte dell'appellante, del pregiudizio subito e dei mezzi di prova dei quali egli avrebbe voluto valersi.
In appello la parte soccombente avrebbe cioè potuto dedurre ciò che non aveva avuto possibilità di dedurre dinanzi al primo giudice, spiegando e giustificando le ragioni dell'omessa o insufficiente difesa e chiedendo la riforma della sentenza in base ai mezzi istruttori riprodotti o introdotti ex novo con l'atto di appello.
Nemmeno la mancata notifica dell'ordinanza di mutamento del rito al contumace assume rilievo ai fini della doglianza. L'art. 292 c.p.c. elenca gli atti che devono essere notificati al contumace, e l'ordinanza di mutamento del rito ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. non è ivi indicata.
Il rigetto del primo motivo consente l'esame nel merito dei successivi.
Ora, dalla relazione del c.t.u. ing. emerge che l'immobile per cui è Parte_2
causa fa parte di un fabbricato costruito negli anni '50 e identificato con il civico 35-
37 di avente struttura portante in cemento armato e sviluppo in tre Parte_1
piani fuori terra e un piano seminterrato. L'immobile dell'appellato è posto al piano seminterrato. Esso si compone di ingresso su disimpegno, un locale finestrato posto a sud, un angolo cottura e un bagno con affaccio a nord sull'intercapedine e un ulteriore locale esposto a nord ed è interessato da problematiche di umidità e infiltrazione: sia a parete, che hanno determinato lo sfaldamento e il rigonfiamento dell'intonaco, sia a pavimento, che hanno determinato movimenti del pavimento con conseguenti sollecitazioni sul muro di divisione con l'interno 1 del civico 37 che a loro volta hanno portato alla manifestazione di lesioni e di crollo di alcuni elementi in laterizio, con evidenti situazioni di instabilità.
Il c.t.u. precisa che i fenomeni di infiltrazione a parete riguardano la parete sud e il pilastro d'angolo e che le altre pareti, salvo il divisorio interno, non presentano particolari ammaloramenti degli intonaci.
Il c.t.u. e i cc.tt.pp. si sono trovati concordi nel ritenere che la causa delle suddette infiltrazioni derivi:
- per quanto riguarda la parete perimetrale, dall'assenza dell'intercapedine verticale sulle pareti sud ed est,
- per quanto riguarda la pavimentazione, dall'assenza di una intercapedine orizzontale tra il vespaio e la stessa.
Tali infiltrazioni – secondo il c.t.u. - sono riconducibili alle modalità costruttive originarie del fabbricato, non ad interventi eseguiti in epoca successiva.
Il c.t.u. rileva che l'assenza dell'intercapedine verticale è un difetto costruttivo del fabbricato, tanto più che nel progetto originario del 1953 l'intercapedine verticale era indicata anche sui lati sud e ovest.
Invece “l'assenza dell'intercapedine orizzontale non può essere considerata un vero e proprio difetto, in quanto l'unità immobiliare oggetto di accertamento nasce in origine come locale lavanderia e locale autorimessa al piano scantinato e pertanto, stante l'originaria destinazione non abitativa, per detto locale non era stato ritenuto necessario, ai tempi della realizzazione dell'edificio, un completo isolamento dal terreno del piano di calpestio”.
Quale “aggravante causale”, il c.t.u. rappresenta che un pluviale condominiale esterno scarica a perdere contro la parete perimetrale del fabbricato. Per quanto riguarda la parete interna divisoria, il c.t.u. osserva che le lesioni presenti sulla stessa sono dovute “ad assestamenti e movimenti della pavimentazione dovuti all'assenza di una intercapedine orizzontale tra il vespaio in pietra e la stessa. Il solo vespaio in pietra non è infatti in grado di garantire l'isolamento dall'umidità della pavimentazione che risente particolarmente della presenza o meno di acqua nel terreno”.
Quanto alla destinazione dell'immobile in questione, il c.t.u. dà atto che esso, in base al progetto originario del 1953 “non era originariamente destinato ad abitazione. Dalla scheda catastale del 1958 si evince tuttavia che in tale data la destinazione d'uso di detto immobile era quella di abitazione e si precisa che a far data dal 1986 era stata richiesta per detto immobile la destinazione di “alloggio” e che tale autorizzazione è stata rilasciata in forma di concessione edilizia in sanatoria nella data del 7.2.1996. Ad oggi il requisito necessario per ottenere il decreto di abitabilità – di cui ad oggi l'immobile non dispone – è da ricercarsi all'art. 40 del regolamento edilizio comunale attualmente vigente approvato con DCC n° 75 del 07/11/2017, laddove in particolare per i locali interrati è prescritto al punto 6 b che:
b) i locali interrati o seminterrati devono essere dotati di una intercapedine di separazione dal terreno circostante.
Ovviamente oltre alla realizzazione di un'intercapedine orizzontale sotto la pavimentazione dovranno essere rispettati i requisiti relativi ai rapporti aeroilluminanti, alla distribuzione dei locali e alle superfici minime degli stessi, il tutto sempre come stabilito all'art. 40 del regolamento edilizio comunale, nonché dovranno essere soddisfatti i requisiti impiantistici e di trasmittanza termica limite per l'involucro dell'immobile ovvero, soletta, muri perimetrali e divisori con u.i. confinanti e verificato il rispetto dell'efficienza media stagionale degli impianti di riscaldamento ristrutturati o installati”.
Da quanto sopra discende che il appellante è certamente responsabile della Parte_1
mancanza dell'intercapedine verticale, che determina le infiltrazioni sui muri dell'immobile del in quanto derivante da difetto costruttivo (tale CP_1 intercapedine era prevista nel progetto di costruzione dell'immobile del 1953, come riconosciuto dal c.t.u.).
Viceversa il condominio appellante non è responsabile della mancanza dell'intercapedine orizzontale, in quanto l'assenza dell'intercapedine orizzontale è stata qualificata dal c.t.u. come non assimilabile ad un difetto costruttivo, poichè non era necessario, stante l'originaria destinazione non abitativa dell'immobile, destinato a lavanderia e autorimessa, un completo isolamento dal terreno del piano di calpestio.
Ed in effetti nell'originario progetto costruttivo detta intercapedine non era prevista.
Appare dunque irrilevante quanto segnalato nella comparsa conclusionale dell'appellante circa la chiusura dei fori di areazione del vespaio (foto 7 allegata all'email del 19.12.2024 del geometra , prodotta in appello sub 5) che CP_2
avrebbero determinato un aggravamento delle infiltrazioni interne.
Se la mancanza dell'intercapedine orizzontale non costituisce un vizio costruttivo, considerata l'originaria destinazione progettuale dell'immobile, non può essere attribuita responsabilità al per la sua assenza. Parte_1
La sentenza gravata impone, pertanto, al , relativamente alla Parte_1
pavimentazione, non un mero ripristino delle strutture preesistenti, seppur conformi alla normativa dell'epoca, ma una trasformazione di esse, imponendogli un esborso diretto a conferire alla proprietà un pregio e una qualità che prima non CP_1
aveva.
Il condominio appellante, pertanto, non deve eseguire le opere consistenti nella realizzazione di una intercapedine orizzontale che renda il pavimento dell'immobile in oggetto isolato dal terreno.
Per le stesse ragioni il non deve eseguire la demolizione e ricostruzione Parte_1
della tramezza divisoria, in quanto il suo ammaloramento è imputabile ad assestamenti e movimenti della pavimentazione dovuti all'assenza di una intercapedine orizzontale.
Poiché la sentenza impugnata ha condannato il a corrispondere Parte_1
all'appellato le spese per eseguire i lavori in questione, ne va rideterminato l'importo alla luce di quanto sopra esposto. Infatti, il deve corrispondere solo l'importo relativo ai lavori per Parte_1
l'esecuzione dell'intercapedine verticale e per la riparazione del pluviale ammalorato.
Pertanto, l'importo della condanna va rideterminato, sulla scorta dei costi indicati nella c.t.u., come segue: impianto cantiere: euro 2.000,00; intervento da eseguirsi sul lato est e sud del fabbricato: euro 11.063,11.
Spetta inoltre il rifacimento dell'intonaco interno ammalorato, su cui però, stante le condizioni d'uso del locale, è da applicare un coefficiente di abbattimento per vetustà pari al 60%, come specificato dal c.t.u.
Il calcolo in decurtazione è da applicare sulle voci di rasatura, stesura del fondo e tinteggiatura il cui totale ammonta ad € 449,00 + € 153,00 + € 347,50 = € 949,5 essendo la decurtazione pari a € 949,5 * 0,6 = € 569,70.
Il totale dovuto ammonta quindi ad euro 13.632,81.
Si aggiungono le spese tecniche di progettazione e direzione lavori per un ulteriore importo di € 5.140,14, oltre oneri fiscali, come indicate dal c.t.u., ridotte del 50% (euro
2.570,07) attesa la riduzione di circa il 50% dell'importo dei lavori da eseguire.
Restano fermi gli accessori come stabiliti dal primo giudice.
Atteso l'esito complessivo della causa, le spese di entrambi i gradi del giudizio si compensano nella misura del 50%, ponendosi a carico dell'appellante il residuo 50% delle spese stesse.
Esse sono liquidate come in dispositivo secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. D.M.
10/03/2014 n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo D.M., assunto come scaglione di valore quello da euro 5.201 a euro 26.000 ed esclusa per il grado di appello la fase istruttoria, non celebrata.
In primo grado il ha chiesto la liquidazione anche della somma di euro CP_1
9.705,38 come da fatture del geometra per i primi accertamenti, CP_5
dell'ing. quale CTU (liquidate nel procedimento di atp), del CTP ing. Parte_2 Per_1
e dell'avv. Giovanni Caliendo, difensore nel procedimento per ATP (prod. 7).
[...]
Il Tribunale ha riconosciuto integralmente tale somma. Si deve però procedere ad una nuova liquidazione anche di tali spese, venendo riformata la sentenza.
Esse si liquidano applicando lo stesso criterio di cui sopra (compensazione nella misura del 50%) quanto alle spese per il procedimento di ATP e del CTP attoreo.
Le spese di CTU vengono poste a carico delle parti nella misura del 75% a carico dell'appellante e del 25% a carico dell'appellato.
Le spese sostenute dall'appellato per l'accertamento stragiudiziale delle cause del dissesto costituiscono, invece, danno emergente e devono essere provate ai fini del loro rimborso. Esse non possono essere compensate con le spese giudiziali successive, avendo natura diversa (Cass. n. 24481/2020).
Non vi è prova che tali spese siano state effettivamente corrisposte, essendovi in atti unicamente la fattura del geom. CP_5
Poiché tuttavia non vi è appello sul punto, esse restano ferme come liquidate dal primo giudice.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello, autorizza il signor all'esecuzione delle sole opere riguardanti la realizzazione di Controparte_1
una intercapedine verticale a protezione del muro perimetrale sui lati sud ed est del fabbricato e la riparazione del pluviale lato sud a confine della proprietà CP_6
del ricorrente mediante sostituzione del pluviale esistente, nonché di rasatura, stesura del fondo e tinteggiatura dei muri interni di cui alla relazione peritale dell'Ing.
[...]
depositata in data 6.12.2019, attenendosi rigorosamente alle indicazioni ed Parte_2
ai costi indicati nella stessa;
conseguentemente condanna il , in persona Controparte_3
dell'amministratore pro tempore, al pagamento a favore dell'appellato della somma di
€ 13.632,81, oltre IVA e di € 2.570,07, oltre oneri fiscali, con gli accessori come stabiliti dal primo giudice;
compensa il 50% delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e del procedimento di a.t.p.; condanna il appellante a corrispondere a il restante Parte_1 Controparte_1
50% delle spese, liquidato, quanto al primo grado, n € 100,00 per esborsi ed € 2.538,50 per compensi e, quanto al presente grado, in euro 1.983,00 per compensi, nonchè in euro 158,00 per esborsi ed euro 1.168,50 per compensi con riferimento al procedimento di a.t.p. ed oltre, per ambedue i gradi ed il procedimento di a.t.p., spese generali e oneri di legge;
pone le spese di c.t.u. a carico dell'appellante nella misura del 75% e a carico dell'appellato nella misura del 25%; condanna il appellante a corrispondere all'appellato il 50% delle spese del Parte_1
c.t.p., pari ad euro 500,00, oltre accessori di legge;
conferma le ulteriori statuizioni sul merito della sentenza gravata.
Genova, 21/2/2025
Il Presidente estensore
Dr. Marcello BRUNO