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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/10/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 503 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 02.10.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
AL (PA) il 16/04/1965) e (cod. fisc.: Parte_2 [...]
, nata a [...] il [...]), entrambi C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. CANANZI PASQUALE, giuste procure in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, VIA NINO BIXIO n. 14, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 27/02/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Scilla (RC) l'01/06/1995; -considerato che con decreto del 10.03.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 09.07.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 10:00, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3,
473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con ordinanza del 23.07.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 09.07.2025, il Giudice delegato ha onerato le parti al deposito del certificato di matrimonio del luogo di celebrazione fissando all'uopo termine ex art. 127 ter c.p.c. al giorno 01.10.2025 ore 10:00;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario Per_ in Scilla (RC) l'01/06/1995; b) dal matrimonio sono nati due figli: (10.10.1996)
e (27.11.2001), entrambi maggiorenni, di cui solo la prima Persona_2
economicamente autosufficiente;
c) con decreto di omologa n. 237/2019 del
18.07.2019 (dep. il 22.07.2019) il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al
Presidente del Tribunale il 09.07.2019;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 09.07.2019
e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55; -preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M., il quale ha espresso il parere in data 16.03.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data
27/02/2025 da e , così Parte_1 Parte_2 provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Scilla (RC) in data 01/06/1995 tra e Parte_1 Parte_2
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] del Comune di Scilla (RC), atto n. 14, parte II, serie A, anno 1995, Uff. 1, alle seguenti condizioni:
“a) la casa coniugale, sita in Reggio Calabria sulla via S.S 18, i TR. N.87, già intestata alla sig.ra , resta definitivamente attribuita alla stessa, Parte_2
unitamente ai mobili ed agli arredi in essa presenti;
b) per il figlio - oggi maggiorenne ma non autosufficiente e che sta Per_2
completando il suo percorso di studi - il sig. continuerà a corrispondere a Pt_1 titolo di concorso al mantenimento, la somma di euro 500,00 (rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT) entro il 10 di ogni mese, oltre alla metà delle spese straordinarie necessarie per lo stesso- individuate anche quanto a regime generante tenutezza secondo il vigente protocollo del Tribunale di Reggio Calabria - fino a quando il medesimo figlio non diverrà economicamente indipendente, fatto Per_2 questo che accertato e condiviso dalle parti, comporterà automatica caducazione dell'obbligo al mantenimento;
c) i coniugi dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro, salvo quanto dalla presente previsto, anche a cagione dell'autosufficienza reddituale e patrimoniale di entrambi;
d) le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti, dandosi atto che gli onorari difensivi sono stati sostenuti dal sig. che rinuncia a qualsiasi Pt_1 ripetizione”; -dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Scilla (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 02.10.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 503 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 02.10.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
AL (PA) il 16/04/1965) e (cod. fisc.: Parte_2 [...]
, nata a [...] il [...]), entrambi C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. CANANZI PASQUALE, giuste procure in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, VIA NINO BIXIO n. 14, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 27/02/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Scilla (RC) l'01/06/1995; -considerato che con decreto del 10.03.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 09.07.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 10:00, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3,
473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con ordinanza del 23.07.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 09.07.2025, il Giudice delegato ha onerato le parti al deposito del certificato di matrimonio del luogo di celebrazione fissando all'uopo termine ex art. 127 ter c.p.c. al giorno 01.10.2025 ore 10:00;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario Per_ in Scilla (RC) l'01/06/1995; b) dal matrimonio sono nati due figli: (10.10.1996)
e (27.11.2001), entrambi maggiorenni, di cui solo la prima Persona_2
economicamente autosufficiente;
c) con decreto di omologa n. 237/2019 del
18.07.2019 (dep. il 22.07.2019) il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al
Presidente del Tribunale il 09.07.2019;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 09.07.2019
e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55; -preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M., il quale ha espresso il parere in data 16.03.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data
27/02/2025 da e , così Parte_1 Parte_2 provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Scilla (RC) in data 01/06/1995 tra e Parte_1 Parte_2
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] del Comune di Scilla (RC), atto n. 14, parte II, serie A, anno 1995, Uff. 1, alle seguenti condizioni:
“a) la casa coniugale, sita in Reggio Calabria sulla via S.S 18, i TR. N.87, già intestata alla sig.ra , resta definitivamente attribuita alla stessa, Parte_2
unitamente ai mobili ed agli arredi in essa presenti;
b) per il figlio - oggi maggiorenne ma non autosufficiente e che sta Per_2
completando il suo percorso di studi - il sig. continuerà a corrispondere a Pt_1 titolo di concorso al mantenimento, la somma di euro 500,00 (rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT) entro il 10 di ogni mese, oltre alla metà delle spese straordinarie necessarie per lo stesso- individuate anche quanto a regime generante tenutezza secondo il vigente protocollo del Tribunale di Reggio Calabria - fino a quando il medesimo figlio non diverrà economicamente indipendente, fatto Per_2 questo che accertato e condiviso dalle parti, comporterà automatica caducazione dell'obbligo al mantenimento;
c) i coniugi dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro, salvo quanto dalla presente previsto, anche a cagione dell'autosufficienza reddituale e patrimoniale di entrambi;
d) le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti, dandosi atto che gli onorari difensivi sono stati sostenuti dal sig. che rinuncia a qualsiasi Pt_1 ripetizione”; -dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Scilla (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 02.10.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna