Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/03/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2999/2023 R.G.
TRA
, con Avv. Francesco Maria Cittadella Parte_1 ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. CP_1
Giusi Pontieri resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_2
Ferrato e Gilda Avena litisconsorte necessario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24.7.2023 ritualmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio la società in epigrafe e, premesso di aver lavorato alle sue dipendenze dal 13.12.2009 svolgendo le mansioni cassiera addetta al box informazioni all'interno del supermercato Conad di Taverna di Montalto Uffugo
(CS) inquadrata al livello VI del CCNL di settore, esponeva che con nota del
21.1.2023 il datore di lavoro le aveva contestato addebiti disciplinari e, in
1
Lamentava la illegittimità del licenziamento per infondatezza, negando di aver posto in essere le condotte addebitate, nonché, in ogni caso, per difetto di proporzionalità tra fatti contestati e sanzione espulsiva.
Lamentava, altresì, l'erroneità dell'inquadramento contrattuale assumendo l'ascrivibilità delle mansioni svolte al superiore livello IV del CCNL ed evidenziava di aver reso le prestazioni di lavoro dal lunedì al sabato a settimane alternate dalle 7,00 alle 14,00 oppure dalle 13,00 alle 20,00 nel periodo invernale e dalle 13,30 alle 20,30 nel periodo estivo, nonché due domeniche al mese dalle 7,00 alle 13,30 e dalle 16,30 alle 20,30 osservando, quindi, un monte orario superiore a quello normale previsto in contratto.
Sosteneva, quindi, di non aver ricevuto la corrispondente e proporzionata retribuzione e di essere rimasta creditrice, a titolo di differenze retributive, della complessiva somma di € 174.432,56 come da allegato conteggio.
Concludeva chiedendo “[..] a) In via principale dichiarare illegittimo e comunque annullare il licenziamento per giusta causa intimato dalla CP_1 in data 30.01.2023 alla ricorrente e, per l'effetto,
[...] Parte_1 condannare ai sensi dell'art. 18, comma 4, L.300/1970 la [..] a: a) CP_1 reintegrare la odierna ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica;
b) alla corresponsione di tutto quanto dovutole a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro;
c) al versamento di tutti i contributi previdenziali e assistenziali dalla data del licenziamento sino a quella della effettiva reintegrazione. b) In via subordinata, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.18, comma 5, L.300/70, che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa addotti dalla e, conseguentemente, CP_3 dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data di licenziamento e condannare al pagamento di una indennità risarcitoria CP_3 omnicomprensiva tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro
2 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
c) In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.18, comma 6, L.300/70, inefficace il licenziamento intimato per violazione del requisito di motivazione ex art.7, L. 300/70 e conseguentemente, con attribuzione alla ricorrente di una indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata tra un minimo di sei ad un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione di fatto [..]; d) accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 13.12.2009 al 27.01.2023 con diritto della ricorrente all'inquadramento nel IV livello del CCNL aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi a far tempo dal 13.12.2009 ovvero il livello ulteriormente superiore in relazione all'attività effettivamente svolta per come risultante dall'istruttoria; e) condannare la società in p.l.r.p.t., al CP_3 pagamento nei confronti dell'odierna ricorrente, di quanto spettantele a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario, straordinario, lavoro domenicale,
13° mensilità, ferie, festività, 14° mensilità, permessi, ricalcolo del TFR e ogni altro emolumento retributivo, anche indiretto e che si indica, salvo errori e/o omissioni, nella misura di €. 174.432,56, al netto di acconti eventualmente versati, oltre rivalutazione monetaria e interessi o in quell'altra somma maggiore o minore che sarà determinata nel corso del giudizio, anche a mezzo
C.T.U., condannando altresì la società convenuta alla regolarizzazione previdenziale come dovuta per legge [..]”.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto del ricorso per CP_1 infondatezza, sostenendo la legittimità dell'intimato licenziamento e contestando la domanda relativa alle differenze retributive.
Negava, in particolare, lo svolgimento delle dedotte ore di lavoro straordinario deducendo, altresì, che la ricorrente non aveva svolto prestazioni d'opera qualificata ed aveva ricevuto gli emolumenti spettanti.
Dopo aver eccepito la prescrizione del diritto e contestato i conteggi prodotti concludeva come innanzi indicato.
L' si costituiva in giudizio a seguito di integrazione del contraddittorio CP_2 disposto con provvedimento del 15.10.2024 e concludeva chiedendo “[..] in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda giudiziale del ricorrente,
3 condannare il datore di lavoro al pagamento nei confronti dell' di CP_2 contributi, sanzioni ed ulteriori accessori di legge relativi al periodo oggetto di accertamento giudiziale entro i limiti prescrizionali ove operanti [..]”.
Istruita a mezzo interrogatorio formale, prova testimoniale e CTU contabile, la causa rinviata per la decisione all'udienza del 25.3.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Deve, anzitutto, essere esaminata la domanda relativa al licenziamento.
Parte ricorrente è stata licenziata per giusta causa con nota del 27.1.2023 (cfr. all. 4 fasc. ricorrente) per gli illeciti disciplinari contestati con nota del
20.1.2023 (cfr. all. 2 ricorrente).
Con la nota del 20.1.2023 è stato, in particolare, addebitato alla ricorrente “[..] che il giorno 15/01/2023 è stato accertato che lei, acquistando merce presso il supermercato della scrivente, per il quale lei presta attività lavorativa, ha comprato un prodotto ad un prezzo inferiore a quello previsto per la messa in commercio del prodotto. Nel caso specifico si fa riferimento all'acquisto di uno spazzolino elettrico Oral-B Vitalit il cui prezzo normale di vendita è di euro
29,80 il quale veniva da lei acquistato ad euro 9,80 come da scontrino n.319 cassa 1 del 15/01/2023. Questo è stato possibile poiché essendo lei addetta al box informazioni e avendo accesso al programma gestionale del magazzino per il supermercato, provvedeva a modificare il prezzo base del prodotto, abbassandolo a quello riportato nello scontrino e provvedendo a riportare il prezzo corretto solo dopo la contestazione dell'acquisto, commettendo peraltro un errore in quanto il prezzo base stabilito dal listino è di euro 29,80 anziché euro 28,90 come da lei erroneamente modificato.
In seguito a questo accadimento abbiamo verificato che anche in precedenza lei con altri acquisti aveva agito nello stesso modo, di cui di seguito:
15/01/2023 Acquisto da euro 2,70 a euro 1,15 cadauno Parte_2 per pz. 2
15/01/2023 Acquisto panforte Fichi/noci da euro 3,60 ad euro 2,00
4 27/12/2022 Acquisto confezione Gran Pistacchio Condorelli da euro 13,40 ad euro 4,99
Nonché su più scontrini a far data dal mese di settembre 2022 acquistava ripetutamente lo shampoo VE IC modificando il prezzo base da euro 3,29 ad euro 1,75 per lo scontrino n.296 del 11/09/2022, euro 1,75 scontrino n.
368 del03/10/2022, euro 1,75 per lo scontrino n. 378 del 18/10/2022, euro
1,59 per lo scontrino n. 206 del 04/11/2022, euro 1,59 per lo scontrino n. 277 del 16/11/2022, ad euro 1,75 per lo scontrino n.162 del 17/12/2022, ad euro
1,75 per lo scontrino n.303 del 09/01/2023 [..] Con scontrino n.222 del Par 20/11/2022 acquistava 0,70 Ad euro 5,00 mentre il prezzo Parte_3 normale era di euro 9,90 variando il prezzo base del prodotto solo per il giorno dello scontrino.
Inoltre in data 06/01/2023 come da scontrino n.111 pagava un contributo fidelity di euro 5,00 per acquistare due set di coltelli, premi non ritirati da altri clienti, per i quali il contributo da pagare previsto era di euro 8,00 per ogni confezione, pertanto lo scontrino doveva essere di euro16,00.
Infine giorno 31/12/2022 si faceva confezionare una bottiglia di
[...] astucciato, dopo la confezione, lo stesso veniva riposto Parte_5 direttamente in una busta regalo, anch'essa non pagata, senza pagarlo, insieme ad altri prodotti pagati come da scontrino n.226 pari data cassa n.1 valore del prodotto era di euro 13,90
Pertanto dai controlli effettuati si è verificato che lei, abbia modificato senza alcuna autorizzazione, i prezzi di vendita dei prodotti menzionati per averne un vantaggio economico in fase di acquisto [..] Dai controlli effettuati si contesta anche il fatto che lei abusando della sua posizione, si è attribuita in modo del tutto arbitrario dei punti sulla sua carta fedeltà in modo da incrementare il saldo e avere a disposizione maggiori punti per l'ordine dei premi. Tale possibilità è riservata al box informazioni solo per soddisfare le richieste di alcuni clienti ai quali distrattamente la cassiera non ha passato la carta fedeltà.
Nel caso specifico le attribuzioni sono state le seguenti: in data 31/12/2022 punti 95; in data 21/12/2022 punti 44; in data 23/10/2022 punti 56; in data 15/10/2022 punti 12
5 Tale comportamento ha comportato un danno per l'azienda in quanto i punti elettronici caricati sulle carte fedeltà dei clienti hanno un costo e vengono fatturati mensilmente alla scrivente, come un danno hanno provocato i ripetuti abbassamenti di prezzo dei prodotti […].
Tale comportamento grave e reiterato, non pone la scrivente azienda nelle condizioni di continuare questo rapporto lavorativo, ormai marcato da una mancanza di fiducia non più ricostruibile [..]”.
Parte ricorrente assume l'illegittimità del licenziamento, anzitutto, sostenendo la infondatezza dei motivi posti a suo fondamento, deducendo, in particolare, che “[..] non corrisponde al vero la circostanza secondo cui la ricorrente avrebbe modificato i prezzi dei prodotti acquistati con gli scontrini richiamati nella lettera di contestazione. La deducente ha acquistato i prodotti al prezzo indicato dalle etichette elettroniche apposte sugli scaffali ed è ben noto alla società resistente che tali operazioni avrebbero potuto essere compiute da chiunque dal momento che la stessa non è l'unica ad avere accesso al programma essepiù né tanto meno tale accesso avviene attraverso codici riconducibili univocamente ad un operatore [..]” Accadeva frequentemente, infatti, di trovare i prezzi di prodotti ridotti in assenza di modifica disposta dall'azienda con la conseguenza che più volte è capitato di dover far fronte alle lamentele della clientela che alla cassa pagavano i prodotti ad un prezzo superiore rispetto a quello presente sulle etichette degli scaffali. Stesso discorso per l'acquisto dei Mini ICarelli e del che sono stati Pt_6 acquistati dalla ricorrente al prezzo indicato nell'etichetta [..]. Si contesta decisamente anche quanto ex adverso asserito circa l'acquisto della , per Pt_3 la quale la ricorrente ha pagato il prezzo fissato dall'addetta al reparto e il contributo fidelity per l'acquisto dei due set di coltelli, per i quali la ricorrente ha pagato quanto richiestole dalla cassiera al momento dell'acquisto [..]. Per quanto riguarda la bottiglia di [..] si evidenzia che [..] la Parte_5 ricorrente ha proceduto a farla confezionare dalla collega addetta e successivamente ha provveduto a riporla all'interno del box informazioni con il relativo codice e poco prima dell'orario di chiusura ha consegnato il codice alla figlia, anch'essa dipendente della resistente, che si è recata alla cassa per il
6 pagamento della stessa insieme ad altri prodotti [..]” (cfr. pagg.
6-7 del ricorso).
Ora, con la documentazione in atti (cfr. all. 15 “modifiche cambio prezzi”, all.
18 “punti carta fidelity” in fasc. resistente) la società ha fornito la prova – ad eccezione che per l'episodio del 31.12.2022 relativo all'acquisto della bottiglia di sul quale si dirà – dei fatti posti a fondamento del Parte_5 recesso datoriale.
Ed invero, con gli scontrini di acquisto prodotti – acquisti la cui riconducibilità alla ricorrente mediante la carta fidelity in possesso non è qui in contestazione
– la resistente ha provato: 1) l'acquisto in data 15.1.2023 del prodotto b vitalit” al prezzo di € 9,80 a fronte del superiore, Parte_7 incontestato, prezzo di vendita al pubblico di € 29,80 (scontrino n. 319); 2)
l'acquisto in data 15.1.2023 del prodotto “ al prezzo di € Parte_2
2,70 a fronte del superiore, incontestato, prezzo di vendita al pubblico di €
1,15 (scontrino n. 319); 3) l'acquisto in data 15.1.2023 del prodotto “panforte fichi/noci” al prezzo di € 3,60 a fronte del superiore, incontestato, prezzo di vendita al pubblico di € 2,00 (scontrino n. 319); 4) l'acquisto in data
27.12.2022 del prodotto “gran pistacchio condorelli” al prezzo di € 4,99 a fronte del superiore, incontestato, prezzo di vendita al pubblico di € 13,40
(scontrino n. 43); 5) l'acquisto nelle date del 11.9.2022, 3.10.2022,
18.10.2022, 4.11.2022, 16.11.2022, 17.12.2022, 9.1.2023 (scontrini nn. 296,
368, 378, 206, 277, 162, 303) del prodotto “shampoo VE ricci” al prezzo di
€ 1,75 ovvero di € 1,59 a fronte del superiore, incontestato, prezzo di vendita al pubblico di € 3,29; 6) l'acquisto in data 20.11.2022 del prodotto “ Pt_3
” al prezzo di € 5,00 a fronte del superiore, incontestato, prezzo di
[...] vendita al pubblico di € 9,90 (scontrino n. 222); 7) l'acquisto in data 6.1.2023 di due set di coltelli mediante contributo carta fidelity di € 5,00 a fronte del maggiore contributo dovuto di € 16,00 (scontrino n. 111).
Rispetto all'episodio relativo all'acquisto della bottiglia di Parte_5
- con il quale la società contesta alla ricorrente l'omesso pagamento del prodotto e della relativa confezione regalo – non risulta invece provato l'addebito.
7 Sul punto il teste ha riferito “[..] Nella giornata del 31.12.2022 io ho Tes_1 fatto il turno di mattina mentre la ricorrente quello del pomeriggio, su sua richiesta io le preparai l'etichetta per una bottiglia di Ferrari spumante il cui confezionamento è stato fatto dalla collega La bottiglia avrebbe poi Per_1 dovuto essere pagata dalla ricorrente a fine turno, io come detto non c'ero in quel turno e ho appreso successivamente che non era stata pagata e ciò attraverso le verifiche degli scontrini e delle telecamere fatte dalla titolare
[..]”; il teste ha riferito “[..] Non ero presente nella giornata del Tes_2
31.12.2022 ma dalle immagini delle telecamere che poi ho visionato si vedeva la ricorrente mettere una bottiglia confezionata in una busta e riporle nel box informazioni e dalle verifiche fatte in seguito si è riscontrato che non vi era nessuno scontrino di acquisto riconducibile alla ricorrente [..]”; il teste ha Per_1 riferito “[..] Anche relativamente all'episodio della bottiglia di spumante Pt_5 posso dire di non essre stato presente nella giornate del 31.12.2022 ma mi venne riferito dai colleghi e ho visionato anche le immagini riprese dalle telecamere [..]”.
Premesso che non è dedotto dalla società resistente – né comunque risulta – che l'episodio in contestazione sia stato appreso mediante sistema di videosorveglianza e, in particolare, da immagini ritraenti la ricorrente nell'atto di acquistare il prodotto omettendone il pagamento, si osserva che il teste
– figlia della ricorrente – ha riferito “[..] mi recai al box informazioni Tes_3 dove mia mamma mi consegno il codice relativo alla bottiglia del codice dello spumante che era stato confezionato e con quel codice mi recai alla Pt_5 cassa per pagare la bottiglia. Non ricordo quanto pagai [..]”.
È quindi sul punto provato l'assunto attoreo (che ha sostenuto l'avvenuto pagamento del prodotto da parte della figlia), che non è smentito da deposizioni né da diversi elementi di prova di segno contrario offerti dalla resistente.
Detto addebito è dunque indimostrato dalla resistente.
Per gli altri prodotti innanzi menzionati - in relazione ai quali, come detto, la resistente ha documentalmente dimostrato l'acquisto da parte della ricorrente
– la società, come indicato nella lettera di contestazione, addebita alla
8 ricorrente di avere, nella qualità di addetta al box informazioni ed avendo questi accesso al programma gestionale del magazzino, modificato, riducendolo, il prezzo dei prodotti acquistati rispetto al prezzo di vendita al pubblico (portandolo a quello, inferiore, indicato negli scontrini di acquisto) e provveduto, dopo l'acquisto, a ripristinare il corretto prezzo di vendita.
La prospettazione difensiva della ricorrente sul punto, secondo la quale ella avrebbe acquistato i prodotti al prezzo indicato dalle etichette elettroniche apposte sugli scaffali e che “le operazioni” (di modifica dei prezzi, nota dell'estensore) “avrebbero potuto essere compiute da chiunque dal momento che la stessa non è l'unica ad avere accesso al programma essepiù né tanto meno tale accesso avviene attraverso codici riconducibili univocamente ad un operatore”, oltre a rimanere indimostrata - nulla avendo in proposito provato o chiesto di provare la ricorrente – appare, del resto, scarsamente plausibile poiché non è dato comprendere per quale motivo altri (imprecisati) soggetti avrebbero modificato i prezzi di vendita al pubblico di prodotti, riducendone l'importo e, successivamente all'acquisto da parte della ricorrente, avrebbero ripristinato il prezzo originario.
Gli episodi disciplinari oggetto di incolpazione devono, dunque, ad eccezione che per quello del 31.12.2022 relativo all'acquisto della bottiglia di
[...]
ritenersi provati. Parte_5
Si tratta adesso di stabilire se l'illecito disciplinare ascritto alla ricorrente integri o meno la giusta causa di licenziamento e se, dunque, la sanzione disciplinare irrogata risponda ai canoni della proporzionalità.
A tale interrogativo ritiene il giudice di fornire risposta affermativa.
Giova ricordare, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che “in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, essendo determinante, ai fini del giudizio di proporzionalità, l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia
9 suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza”
(così, tra le altre, Cass. Sez. Lav. 22 giugno 2009, n. 14586 e, nello stesso senso, Cass. Sez. Lav. 26 luglio 2010, n. 17514).
La Suprema Corte al riguardo costantemente insegna che “il giudizio di proporzionalità, l'adeguatezza, della sanzione disciplinare […] qualora abbia ad oggetto la sanzione massima del licenziamento, deve essere volto ad accertare se i fatti ascritti al dipendente sono di gravità tale, tenuto conto della natura dell'impresa, dell'attività all'interno di essa svolta e delle mansioni del dipendente, da compromettere irrimediabilmente il necessario rapporto di fiducia, laddove l'assenza di nocumento o di serio pericolo di nocumento alla sfera patrimoniale del datore di lavoro non è elemento decisivo per escludere il venir meno del rapporto di fiducia” (Cass. Sez. Lav. 23 aprile 2004, n. 7724) e che “l'inadempimento, ove provato dal datore di lavoro in assolvimento dell'onere su di lui incombente ex art. 5 della citata legge n. 604 del 1966, deve essere valutato tenendo conto della specificazione in senso accentuativo a tutela del lavoratore rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 cod. civ., sicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria - durante il periodo di preavviso - del rapporto. A tale stregua, l'assenza di nocumento (o di serio pericolo di nocumento) della sfera patrimoniale del datore di lavoro, se può concorrere a fornire elementi per la valutazione di gravità del comportamento inadempiente, non è decisiva per escludere che possa dirsi irrimediabilmente incrinato il rapporto di fiducia, da valutarsi in concreto in considerazione della realtà aziendale e delle mansioni” (Cass. Sez. Lav. 24 luglio 2006, n. 16864).
Ebbene, facendo applicazione di dette coordinate ermeneutiche, premesso che l'art. 238 CCNL di settore (cfr. all. fasc. ricorrente) prevede la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso in relazione, tra l'altro, alle ipotesi della grave violazione degli obblighi di cui all'art. 233, comma 1
10 (rispetto dei doveri di ufficio) e dell'abuso di fiducia, ritiene il giudice che gli episodi contestati alla ricorrente risultino di gravità tale da ledere il rapporto fiduciario con la società resistente, tenuto conto, in particolare sia dell'elevato numero di episodi in contestazione e che della loro reiterazione in un arco temporale ridotto (periodo da settembre 2022 a gennaio 2023).
Trattasi, invero, di condotta che concretizza una grave (ed insanabile) violazione dell'elemento fiduciario che è alla base del rapporto di lavoro e che dunque non ne consente la prosecuzione neppure provvisoria.
L'intimato licenziamento è, dunque, sorretto dalla giusta causa e a tanto conduce il rigetto della relativa domanda attorea.
Occorre adesso esaminare la domanda con la quale la ricorrente ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive in relazione al dedotto erroneo inquadramento contrattuale ed al superamento dell'orario contrattuale di lavoro.
Nello specifico parte ricorrente – inquadrata al livello VI del CCNL – assume di aver diritto ad essere inquadrata al superiore livello IV per le mansioni di cassiera addetta al box informazioni svolte e lamenta, altresì, l'insufficienza del trattamento economico sostenendo di aver lavorato per un monte orario superiore a quello previsto in contratto (in particolare rendendo le prestazioni di lavoro dal lunedì al sabato a settimane alternate dalle 7,00 alle 14,00 oppure dalle 13,00 alle 20,00 nel periodo invernale e dalle 13,30 alle 20,30 nel periodo estivo, nonché due domeniche al mese dalle 7,00 alle 13,30 e dalle
16,30 alle 20,30).
La pretesa è contrastata dalla resistente che ha sostenuto il corretto inquadramento contrattuale e negato il superamento dell'orario di lavoro contrattuale, oltre ad eccepire la prescrizione del diritto azionato.
Ora, com'è noto, l'art. 2103 c.c. dispone “ll lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte [..]” e che “[…] Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente
11 all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi […]”.
È altrettanto noto, in tema di mansioni superiori, l'orientamento espresso dalla
Suprema Corte secondo il quale “nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (tra le altre, Cass. Sez. Lav. 30 ottobre 2008, n. 26233).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, avuto modo di chiarire in detta materia che “agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata” (così Cass. Sez.
Lav. 10 luglio 2009, n. 16200).
Appare quindi utile riportare le declaratorie contrattuali applicabili alla presente fattispecie.
Il CCNL di riferimento (per i dipendenti delle aziende del Terziario della distribuzione e dei servizi, cfr. all. fasc. ricorrente), stabilisce che sono inquadrati al livello VI (ove è inquadrata la ricorrente, cfr. buste paghe in atti) i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè: 1) dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali); 2) usciere;
3) imballatore;
4) impaccatore;
5) conducente di motofurgone;
6) conducente di
12 motobarca;
7) guardiano di deposito;
8) fattorino;
9) portapacchi con o senza facoltà di esazione;
10) custode;
11) avvolgitore;
12) fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali;
13) portiere;
14) ascensorista;
15) addetto al carico e scarico;
16) operaio comune;
17) pompista comune senza responsabilità di cassa;
lavatore; asciugatore;
18) operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami: a) l'imbragatore che esegue l'imbragaggio di merci e/o materiali guidandone il sollevamento, il trasporto, il deposito;
b) il legatore che provvede alla legatura del materiale anche con apparecchiature manuali;
19) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione” mentre sono inquadrati al livello IV (invocato dalla ricorrente) i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisite, e cioè: [..] 2) cassiere comune;
[..] 8) addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio
(grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merce [..]”.
Parte ricorrente ha, nello specifico, dedotto (cfr. pagg.
5-6 del ricorso) di essersi occupata dell'assistenza alla clientela, fornendo informazioni sui prodotti, sui prezzi, sulle promozioni;
degli ordinativi dei regali, dei libri di testo, dei resi della merce, del confezionamento dei regali e dei reclami della clientela;
di rifornire di contante le casse;
del supporto e del coordinamento dei colleghi della barriera casse e degli altri reparti nelle operazioni d'inserimento della merce in arrivo, nella promozione dei prodotti;
delle riduzioni di prezzo successivamente alla scadenza;
del rifornimento dei banchi e/o degli scaffali rimasti privi di merce;
dell'apposizione dei cartelli con i prezzi a scaffale con contestuale verifica dell'esatta corrispondenza del prezzo al prodotto;
13 dell'applicazione di ulteriori sconti sui prodotti rimasti invenduti in precedenti promozioni;
dell'attività di formazione dei dipendenti neoassunti sulle modalità di gestione delle casse nonché sull'utilizzo corretto del relativo programma e della manutenzione delle casse;
della tenuta del gestionale del supermercato, unitamente ad altri colleghi e al direttore.
Dette allegazioni non sono specificamente contestate dalla resistente che ha, genericamente, sostenuto che la ricorrente non era responsabile dell'attività lavorativa poichè coadiuvata da altri e che non aveva svolto prestazioni d'opera qualificata (in tal senso in memoria alle pagg. 11-12).
Ebbene, dalla prova orale espletata la allegazione attorea relativa allo svolgimento delle mansioni di addetta al box informazioni ha trovato pieno riscontro nelle concordi ed univoche deposizioni rese dai testi , Tes_4
. Tes_5 Tes_6 Tes_3
Dette mansioni sono correttamente da ascrivere al livello IV del CCNL di settore sicchè è erroneo l'inquadramento contrattuale ricevuto dalla ricorrente.
Quanto all'orario di lavoro occorre anzitutto richiamare l'orientamento di legittimità per cui “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto” (così, tra le altre, Cass. Sez. Lav. 16 febbraio 2009, n.
3714).
All'esito della espletata istruttoria, anche l'assunto attoreo relativo al superamento dell'orario di lavoro è stato adeguatamente dimostrato.
Al riguardo la teste ha riferito “[..] Ho sempre lavorato al box Tes_1 informazioni [..] L'orario di lavoro da me osservato è articolato in sei giorni alla settimana dal lunedì al sabato, in particolare la mattina l'orario andava dalle
07,30 alle 14 mentre nel caso di turno pomeridiano andava dalle 13,50 alle 20
e 30. Ho lavorato e lavoro anche nella giornata di domenica a domeniche alterne e in questo caso osservo sia il turno della mattina che quello del pomeriggio con la pausa pranzo e questo orario di lavoro che ho indicato è quello che ha osservato anche la ricorrente. Nella giornata di domenica se
14 lavoravo io non lavorava la ricorrente e viceversa, ci avvicendavamo nello svolgimento del turno domenicale [..]”; il teste ha riferito “[..] La Tes_2 ricorrente ha sempre svolto il turno della mattina dalle 7 alle 14 oppure quello pomeridiano che va dalle 14 fino all'orario di chiusura [..]”; la teste Tes_5 ha riferito “[..] La ricorrente ha sempre fatto l'attività di addetta al box, svolgendo l'orario di lavoro a tempo pieno, anzi faceva anche gli spezzati nel senso che la domenica o anche nei giorni in cui una collega aveva il riposo settimanale faceva il turno della mattina e dopo le 13 ritornava al lavoro fino alle 20,30. L'orario di lavoro osservato dalla ricorrente e che è uguale al mio quando ero a tempo pieno va dalle ore7 alle 14 oppure dalle 13,30 alle 20,30, questi sono i due turni. Poi si lavora per due domeniche al mese con il cosiddetto orario spezzato dalle 7 alle 13 e poi dalle 16 alle 20,30. [..] chi lavora al box rimane quindi al super mercato oltre l'orario di chiusura che è alle
20,30. Quando si ha l'orario del turno di mattina quindi dalle 7 alle 14 con la domenica libera non ci sono giorni di rientro settimanale, anzi essendo due le boxiste del supermercato di cui una era la ricorrente in caso di riposo domenicale le boxiste dovevano alternarsi nel fare il rientro settimanale nella giornata di mercoledì e quindi nel mercoledi si alternavano nel fare il cosiddetto orario spezzato e cioè il turno di mattina più quello di pomeriggio […]”; il teste ha riferito “[..] Lavoravo dalle 7 alle 14 oppure dalle 13 alle 20 in inverno Tes_6
e dalle 13,40 alle 20,30 in estate lavoravo anche due domeniche facendo il cosiddetto orario spezzato cioè entrambi i turni mattina e pomeriggio. Gli orari che ho detto sono gli stessi che nel periodo in cui ho lavorato osservava anche la ricorrente che lavorava negli stessi miei turni lei era addetta al box informazioni. Chi sta al box e quindi la ricorrente al momento della chiusura pomeridiana o anche la domenica sera deve a fine turno attendere il titolare per la consegna del contante delle casse e fare la verifica della chiusura casse.
L'addetta al box quindi si trattiene al supermercato anche oltre l'orario di chiusura per le operazioni che ho detto. Confermo la circostanza di cui al cap. 6 del ricorso che mi viene letta” (che è del seguente tenore “Vero che nella settimana in cui la ricorrente lavorava di mattina, l'orario di lavoro andava dalle ore 7,00 alle ore 14,00, aveva la domenica libera ma era obbligata al
15 rientro settimanale di mercoledì dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,30, svolgendo sempre le stesse operazioni relative alla contabilità della vendita giornaliera”, nota dell'estensore); in termini conformi ha anche deposto il teste . Tes_3
Tali deposizioni non sono superate da altre né da diversi elementi di prova offerti da parte resistente sicchè è dimostrato il superamento da parre della ricorrente dell'orario normale di lavoro.
Deve, a questo punto, disattendersi l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dalla resistente.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 26246/2022, ha affermato il principio per cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n.
92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Nel caso di specie considerato che i crediti azionati si riferiscono al periodo dal
13.12.2009 al 27.1.2023 al momento dell'entrata in vigore della legge n.
92/2012 (ossia il 18.7.2012) alcuna prescrizione era maturata, sicchè per i crediti oggetto della domanda il termine di prescrizione è rimasto sospeso fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Disposta consulenza tecnica il CTU (Dott. cfr. relazione depositata Persona_2 il 10.10.2024 ed integrazione depositata il 8.2.2025 a seguito dei decreti del
30.12.2024 e 9.1.2025) ha quantificato le spettanze di parte ricorrente a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario domenicale, tredicesima e quattordicesima mensilità, trattamento di fine rapporto, in complessive €
139.772,41.
Sulla scorta di detta relazione (e della relativa integrazione) - che è corretta sul piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici e che, pertanto, può essere posta alla base della presente decisione – la società convenuta è, quindi,
16 tenuta al pagamento nei confronti di parte ricorrente dell'importo di €
139.772,41 oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al saldo.
La società convenuta è, inoltre, tenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva della lavoratrice mediante il versamento all' della CP_2 contribuzione dovuta in suo favore, in relazione alle differenze retributive qui riconosciute, nella misura spettante per legge e nel rispetto dei limiti prescrizionali.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite relative ai rapporti tra parte ricorrente e parte resistente;
rimangono del pari compensate quelle relative ai rapporti con l' intervenuto in giudizio ai CP_2 soli fini della necessaria integrazione del contraddittorio.
Le spese della consulenza tecnica sono poste a carico della società convenuta.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, disattesa ogni altra domanda, condanna la società convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente e per i titoli in narrativa dell'importo di € 139.772,41 oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al saldo;
condanna la società convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva della lavoratrice mediante il versamento all' della CP_2 contribuzione dovuta in suo favore, in relazione alle differenze retributive qui riconosciute, nella misura spettante per legge e nel rispetto dei limiti prescrizionali;
compensa le spese di lite tra tutte le parti;
pone a carico della società convenuta le spese di consulenza tecnica alla cui liquidazione provvede con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, 28 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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