Articolo 4 della Legge 12 agosto 1962, n. 1339
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 gennaio 1965
Art. 4.
L'ultimo comma dell' articolo 9 della legge 4 luglio 1959, n. 463 , e' sostituito dai seguenti:
"I contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del supplemento di cui ai commi secondo, terzo e quarto danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi con le stesse norme dopo che siano trascorsi due anni dalla decorrenza del precedente supplemento, o - qualora sia intervenuta la liquidazione di un supplemento in base alle disposizioni in materia di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti - dopo trascorsi due anni dalla liquidazione di tale ultimo supplemento.
E' dovuta con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria la pensione di invalidita' all'iscritto alla Gestione speciale, ovvero la pensione di riversibilita' ai suoi superstiti, quando l'iscritto stesso, al momento della domanda di pensione o a quello della morte, abbia gia' raggiunto i requisiti all'uopo occorrenti in base ai soli contributi versati nell'assicurazione medesima.
Ferme le disposizioni contenute nei commi precedenti in materia di misura e decorrenza del primo supplemento di pensione per contributi versati nella Gestione speciale e di riassorbimento dell'eventuale integrazione sino a concorrenza dei minimi, al pensionato per invalidita' nell'assicurazione generale obbligatoria puo' essere liquidato tale supplemento soltanto qualora ricorrano le condizioni indicate nell'una o nell'altra delle lettere seguenti:
a) siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza della pensione e sia stato raggiunto il 65° anno di eta', se uomo, o il 60°, se donna;
b) sia accertata la perdita della residua capacita' di guadagno.
I contributi versati dopo la decorrenza del supplemento di cui al comma precedente danno diritto, con le stesse norme, alla liquidazione di ulteriori supplementi soltanto ai pensionati che hanno liquidato il supplemento per il verificarsi delle condizioni di cui alla lettera a) dopo che siano trascorsi due anni dalla decorrenza del precedente supplemento, o - qualora sia intervenuta la liquidazione di un supplemento in base alle disposizioni in materia di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti - dopo trascorsi due anni dalla liquidazione di tale ultimo supplemento".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1965