Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/06/2025, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 6784/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
DI STABIA (NA) il 11/08/1976, elettivamente domiciliato in VIA DELLA LIBERTA' 60 ROCCAPIEMONTE ITALIA, presso lo studio dell'Avv. BRUNO GAETANO (C.F. ), che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._2 procura in atti OPPONENTE E
, nato a [...] il [...] (C. F.: Controparte_1
), C.F._3
nata a [...] il [...] (C. F. Parte_2
) C.F._4
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_3
), nella qualità di eredi di , C.F._5 Persona_1 tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Leonardo Ianora (C.F.:
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Castel C.F._6
AN Giorgio (SA) alla via Palmiro Togliatti n. 72
OPPOSTI
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 19/2/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione notificato il 17/12/2019, proponeva Parte_1 opposizione ex art. 650 c.p.c avverso il decreto n. 50/2010, asseritamente notificato il 19/2/2010, del quale veniva a conoscenza attraverso l'atto di precetto per € 106.137,72, notificato il 9/12/2019, stante la nullità della notifica. Eccepiva l'insussistenza della pretesa creditoria e l'avvenuta prescrizione.
N.R.G. 6784/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
ancora dalla relata non risultava neppure se l'ufficiale giudiziario avesse raccolto informazioni utili per accertare se il destinatario si fosse definitivamente allontanato da quel luogo di residenza. A seguito del decesso dell'opposto, il giudizio veniva ritualmente riassunto e si costituivano gli eredi. La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va disattesa l'eccezione inammissibilità dell'opposizione tardiva perché proposta nei 10 giorni dalla notifica del precetto e non nei 10 giorni dalla notifica del pignoramento, primo atto dell'esecuzione. Il primo comma dell'articolo 650 c.p.c. prevede che “l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”, mentre l'ultimo comma stabilisce che “l'opposizione non è più ammessa decorsi 10 giorni dal primo atto di esecuzione”. Secondo la Cassazione dalla lettura coordinata dei due commi, risulta palese che il primo comma attribuisce una sorta di remissione in termini “mobile” all'ingiusto, alla ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi, come precisati dalla giurisprudenza di legittimità (irregolarità della notificazione e mancata conoscenza del decreto da parte dell'ingiunto), mentre l'ultimo comma fissa il termine ultimo, anch'esso “mobile”, entro il quale ciò può avvenire (non oltre 10 giorni dal primo atto di esecuzione), sempre che l'ingiunto non abbia avuto in precedenza conoscenza dell'atto (Cass. 7960/2022). Pertanto, in caso di irregolare notificazione del decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell'articolo 650 c.p.c., è di 40 giorni dalla conoscenza dell'ingiunto, comunque avuta, dell'atto da opporre (Cass. 2608/2018).
N.R.G. 6784/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 Dunque, l'ultimo comma dell'articolo 650 c.p.c., deve essere inteso nel senso che, indipendentemente dalla fruizione, da parte dell'ingiunto, del termine di 40 giorni per l'opposizione, essa è inammissibile decorsi 10 giorni dall'inizio dell'esecuzione, sicché può accadere che le ingiunto abbia a disposizione per l'opposizione soltanto 10 giorni, ove abbia per la prima volta avuto conoscenza del decreto solo al momento della notificazione del pignoramento. Ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva, non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova, il cui onere incombe sull' opponente, che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva in relazione alla regolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva in tempestiva e, quindi, inammissibile (Cass. SSUU 14572/2007; Cass. 2608/2018, 19938/2020, 26155/2021). Nel caso di specie, con ordinanza del 18/6/2023 il Tribunale di Nocera Inferiore, sospendeva l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo stante l'irritualità della notifica ex art. 143 c.p.c., dal momento che nella relata di notifica l'ufficiale giudiziario non aveva offerto adeguate informazioni sull'esistenza, presso il numero civico ove l'adempimento doveva eseguirsi, di indicazioni sul citofono e della cassetta delle lettere, ovvero se accanto ad essi vi fossero anche quelle degli altri inquilini, dotate della relativa targhetta;
ancora dalla relata non risultava neppure se l'ufficiale giudiziario avesse raccolto informazioni utili per accertare se il destinatario si fosse definitivamente allontanato da quel luogo di residenza.
Va rilevato che il credito vantato nei confronti di. , si fondava in parte Parte_1 su fatture commerciali di vendita di materiale per l'edilizia in favore dell'opponente ed in parte su assegni e cambiali rilasciati a titolo di pagamento del materiale edile acquistato, risultati poi impagati. Va, però, rilevato che l'opponente si è limitato a contestare la ritualità della notifica, senza contestare, se non in maniera assolutamente generica, il credito, non avendo svolto una chiara, specifica contestazione in merito alla pretesa fatta valere in sede monitoria dalla parte creditrice Secondo la Cassazione (Cass. 19791/2009), nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi (o sia giuridicamente inesistente) la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, e non anche nel caso di nullità od irregolarità della notifica eseguita nel predetto termine, poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Tale nullità od irregolarità della notifica può essere fatta valere a
N.R.G. 6784/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650, la quale, peraltro, non può esaurirsi in una denuncia di tale irregolarità, perché siffatta denuncia, ove non accompagnata da contestazioni sulla pretesa creditoria, e dunque non indirizzata all'apertura del giudizio di merito (malgrado il decorso del termine in proposito fissato), non è idonea ad alcun risultato utile per l'opponente, nemmeno con riguardo alle spese della fase monitoria. Pertanto, l'opposizione va ritenuta inammissibile per carenza di interesse ad agire (Cass. Sez.II n. 21163/2014) Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6784/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
, , Parte_1 Controparte_1 Parte_2
, , nella qualità di eredi di
[...] Parte_3 Persona_1
, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
[...]
1. dichiara inammissibile, per le causali in motivazione, l'opposizione e per l'effetto:
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 50/2010, che va dichiarato esecutivo;
3. condanna , al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, , , delle spese di giudizio
[...] Parte_2 Parte_3 che si liquidano in € 14103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario
Così deciso in Nocera Inferiore, il 03/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
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