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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
n. 16243/2021 r.g.
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato il seguente DECRETO nella causa iscritta al n. r.g. 16243/2021 promossa da:
, nato in [...], il [...], Parte_1 codice CUI 049AZHP, id vestanet CE0013522, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Foniciello del Foro di Santa Maria Capua Vetere, c.f. , C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Prisco (CE), alla Via Palermo n. 12 RICORRENTE contro in persona della Controparte_1 [...]
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE E Con l'intervento del PM
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.6.2021 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento della dell'11.5.2021, Controparte_2 notificato in data 24.5.2021, con il quale veniva negata al richiedente la protezione internazionale e la protezione speciale. Il ricorrente lamenta che la CP_2
non avrebbe adeguatamente valutato le dichiarazioni rese con riguardo alla
[...] specifica vicenda personale, e non avrebbe considerato l'attuale grave situazione nel Paese di origine. Lamenta una superficiale valutazione della motivazione addotta alla pagina 1 di 10 base dell'espatrio. Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento di diniego ed in ogni caso, in via principale, che venga accertato e riconosciuto lo status di rifugiato o, in subordine, di protezione sussidiaria e, in via ulteriormente gradata, la protezione speciale. La e per essa il , pur avendo Controparte_2 Controparte_1 ricevuto rituale notifica del ricorso, non si sono costituiti in giudizio. Il P.M. formulava parere negativo chiedendo il rigetto del ricorso. Il Collegio, alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale e confermate nella ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso, non ha reputato di procedere a nuova audizione, essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione. Dopo la comunicazione del decreto di trattazione scritta dell'udienza, peraltro, non è stata depositata istanza di trattazione orale della causa. Nel corso dell'udienza di trattazione scritta, tenutasi il 28.5.2025, il Giudice riservava quindi la causa in decisione. Il ricorrente, nel corso dell'audizione tenutasi dinanzi alla Controparte_2
, in lingua araba, ha dichiarato: di essere cittadino egiziano, nato e cresciuto a
[...]
Kafr-el-Sheikh, nel governatorato omonimo in Egitto;
di avere entrambi i genitori, una sorella e tre fratelli;
di aver mantenuto i contatti con la madre;
di essere di fede musulmana;
di aver studiato, nel suo Paese di origine, fino alla quinta elementare, e di aver lavorato come pescatore. Ha riferito, inoltre, in merito ai motivi dell'espatrio: di essere stato arrestato arbitrariamente dalla polizia, in occasione di un diverbio con i vicini, ma di essere stato scagionato in seguito a processo giudiziario;
di essersi imbarcato su un peschereccio, dopo il rilascio, per lavorare come pescatore, ma di essere stato arrestato nuovamente, in quanto l'imbarcazione non aveva l'autorizzazione per transitare nelle acque territoriali libiche;
di essere stato condannato a una pena di quattro anni di prigione da un Tribunale egiziano in quanto impossibilitato a presenziare al processo;
di essere stato condotto in carcere il 27 gennaio 2011, ma di essere riuscito ad evadere il giorno seguente approfittando dei disordini legati alla primavera araba;
di aver lasciato, quindi, il Paese per evitare un nuovo arresto, e di essersi trasferito in Italia dove ha collaborato con la Polizia italiana in un'operazione contro i trafficanti;
di aver aiutato la polizia in due diverse operazioni andate a buon fine e di aver ottenuto un permesso di soggiorno per i suoi meriti;
di essere stato segnalato ai trafficanti da una persona marocchina che aveva partecipato alle operazioni insieme a lui;
che i trafficanti hanno prima percosso un cugino del richiedente e poi contattato la famiglia dello stesso per avere conferma del suo coinvolgimento nelle operazioni;
di aver rinunciato ad aiutare nuovamente la polizia italiana, la quale per ritorsione, e con un pretesto, l'ha arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;
di aver trascorso circa quattro anni in carcere al termine dei quali gli è stato ritirato il permesso di soggiorno e la carta d'identità. Ha dichiarato, infine, di temere, in caso di rimpatrio di subire le ritorsioni da parte dei trafficanti che ha contribuito a fare arrestare, quando ha collaborato con la Polizia italiana.
pagina 2 di 10 La ha rigettato l'istanza di protezione internazionale Controparte_2 ritenendo, che nel caso di specie, la narrazione del richiedente si sarebbe connotata per un livello di dettaglio tale per cui sarebbe risultato inidoneo a soddisfare l'onere della prova del procedimento in discorso. In particolare la vicenda descritta dal richiedente asilo si caratterizza di estrema vaghezza, con un grado di esposizione inidoneo ed insufficiente a definire in modo organico e puntuale il narrato nella sua interezza. Il richiedente sarebbe risultato assolutamente approssimativo e non avrebbe spiegato né fornito qualsivoglia elemento di dettaglio in ordine alla posizione, anche socio- economica, alla influenza e rilevanza degli asseriti scafisti, tale per cui si possa far assurgere gli stessi ad agente di persecuzione non statutale, limitandosi all'uopo – in quanto sul punto espressamente invitato a discorrere – a dichiarare che si trattava di
“persone egiziane” facenti parte di una “famiglia di pescatori” che hanno i “soldi”; onde l'impossibilità di comprendere l'effettiva idoneità offensiva di tale supposto agente di persecuzione non statuale. Medesimo livello di vaghezza, poi, si sarebbe rinvenuto nelle dichiarazioni dell'istante con riferimento alle problematiche alla stessa creata da parte di tali soggetti, in ordine alle quali il richiedente non sarebbe stato in grado di fornire alcun elemento di dettaglio ovvero circostanze di tempo e di luogo. Lo stesso, infatti, si sarebbe limitato a dichiarare che costoro, in un'unica occasione, nell'arco di 10 anni, avrebbero aggredito il cugino del richiedente, in quanto lo ritenevano coinvolto nella predetta operazione di polizia. Al fine di porre in evidenza l'inidoneità offensiva di tali soggetti, la Ct ha rilevato come lo stesso richiedente – invitato a chiarire se vi fosse la possibilità di trasferirsi in un'altra zona del Paese, al fine di sottrarsi alle problematiche connesse a tali soggetti – evade la domanda, limitandosi a dichiarare che nel caso dovesse tornare in Egitto “tutti lo sapranno”, onde costoro potrebbero creargli dei problemi. Con specifico riferimento in ordine all'allegato timore, poi, si consideri che dalla medesima allegazione dei fatti prospettata dell'istante viene in rilievo la palmare infondatezza e non attualità dello stesso, atteso che la vicenda narrata si collocherebbe in un contesto cronologico assai risalente, che non assurge a primario timore in caso di eventuale rimpatrio. A tal proposito infatti, il richiedente avrebbe dichiarato che né lui né i suoi familiari hanno avuto, dal 2012, contatti con i con tali soggetti, né hanno subito ritorsioni o vessazioni di alcun genere. D'altro canto sarebbe stato lo stesso richiedente a porre in evidenza la strumentalità della domanda di protezione internazionale, nella misura in cui avrebbe dichiarato di aver formalizzato tale istanza – solo nel 2021, quindi dopo 10 anni dal suo ingresso in Italia – dal momento “che non riuscivo ad ottenere un altro permesso, non trovavo una altra via per restare in regola”, di modo da poter aiutare economicamente la propria famiglia. Infine, si è considerato che dall'analisi delle dichiarazioni del ricorrente viene in rilievo la deliberata volontà della stessa di non recarsi dalle autorità del suo Paese per risolvere le proprie questioni e non già l'impossibilità di avvalersi o meno della protezione del Paese di origine, dal momento che – in termini del tutto generici ed illativi – il richiedente riterrebbe che le Forze dell'Ordine aiutano solo le “persone ricche”. pagina 3 di 10 In merito alla coerenza esterna la Commissione ha rilevato l'assenza di elementi di riscontro, non essendo rinvenibili notizie che possano corroborare la partenza del richiedente ed i motivi alla base della stessa, atteso che si tratterebbe di una motivazione meramente personale, quale la volontà di sottrarsi alle conseguenze di un procedimento giudiziario;
circostanze queste, pertanto, insuscettibili di riscontri oggettivi. La CT ha ritenuto, quindi, che alla luce della scarsa credibilità dei fatti esposti, nel caso in esame, non ricorrono i requisiti normativamente previsti per il riconoscimento dello status di rifugiato, come definiti dalla Convenzione di Ginevra del 1951, dalla Direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011 e dal D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 251o di grave danno in caso di rientro nel Paese di origine nel senso indicato dall'art. 14. lett. (a) e (b) del D. Lgs. 251/2007. La Ct ha considerato che non sia ipotizzabile il configurarsi di un grave danno ai sensi dell'art. 14 lett. (c) del d. lgs. n. 251/2007 alla luce della situazione del Paese di origine. Ha inoltre ritenuto che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 19 commi 1 ed 1.1 del decreto legislativo 286/98 e s.m.i. per la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per 'protezione speciale' ai sensi dell'art. 32, comma 3 del decreto legislativo 25/2008 come modificata da ultimo con d. l. 4 ottobre 2018 n. 113, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il riconoscimento della protezione internazionale è disciplinato dall'art. 2 comma 1 lett. e) e f) del d. lgs. del 19.11.2007 n. 251, con il quale è stata attuata la direttiva 2004/83/CE, cosiddetta direttiva qualifiche, recante norme minime sull'attribuzione ai cittadini di Paesi terzi ed apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. A norma della Convenzione di Ginevra, relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95, e dell'art. 7 d.lgs. 251/07, è definito “rifugiato” il cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Stato, oppure, se apolide, che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non possa, a causa di siffatto timore, o non voglia farvi ritorno. Gli artt. 7 e 8 del menzionato decreto legislativo da un lato qualificano gli atti di persecuzione che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato, evidenziando che essi devono – alternativamente – essere: a) sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali;
b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a), dall'altro indicano i motivi della persecuzione. Gli atti di persecuzione pagina 4 di 10 possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10 comma 2; f) atti specificamente diretti contro il genere sessuale o contro l'infanzia. Quanto ai motivi della persecuzione, che denotano la meritevolezza della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, l'art. 8 individua le seguenti ipotesi: a) razza, riferita in particolare a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;
b) religione, che include le convinzioni teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;
c) nazionalità, che comprende il concetto di appartenenza ad un gruppo caratterizzato da identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o l'affinità con la popolazione di un altro stato;
d) particolare gruppo sociale, cioè quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza, che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante;
e) opinione politica, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti, purché siffatta caratteristica gli venga attribuita dagli autori delle persecuzioni. L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d. lgs. n. 251\2007, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1 lett. f) e g) del d. lgs. n. 25\2008, ha introdotto la nuova misura della “protezione sussidiaria” a tutela del cittadino straniero che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e che non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese. L'art. 14 del citato decreto legislativo individua il danno grave nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte;
b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La sussistenza del rischio effettivo di subire un danno grave, come sopra descritto, dà quindi oramai diritto ad una misura di protezione internazionale stabile, accompagnata dal permesso di soggiorno quinquennale e dalla fruizione di un complesso quadro di pagina 5 di 10 diritti e facoltà (accesso al lavoro, allo studio, alle prestazioni sanitarie) individuati dell'art. 23 del d. lgs. 251/07, e non al semplice rilascio di un permesso di natura umanitaria ex art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998, di per sé temporaneo.
Alla luce del quadro normativo di riferimento e venendo all'esame del caso specifico, questo Collegio ritiene che non sussistano i presupposti della protezione ex art. 7 D.lgs. 251/2007, atteso che le circostanze relative al motivo di persecuzione, cosi come quelle relative al fondato timore di essere perseguitato, sono risultate confusionarie, generiche e poco credibili. Innanzitutto giova rilevare che, in ricorso, non è stata prodotta alcuna documentazione a sostegno delle dichiarazioni del ricorrente nonostante sia stato anche sollecitato dalla più volte, sul punto. CP_2
Secondo il Collegio, inoltre, la narrazione dei fatti ha presentato, una sostanziale insussistenza del timore espresso dal ricorrente in caso di rientro nel Paese di origine, in riferimento alla riferita minaccia rappresentata dai trafficanti, che egli avrebbe contribuito a far arrestare. Proprio rispetto a quest'ultimo punto, infatti, appare significativo che, nel periodo di tempo trascorso dagli episodi descritti, ossia il 2011, non siano emersi elementi significativi che lascino presagire un qualsivoglia pericolo per l'incolumità del ricorrente. L'istante ha riferito che l'interprete, con cui aveva collaborato all'operazione, ha segnalato il suo nome ai trafficanti arrestati, che avrebbero reagito, dopo aver scontato il periodo di detenzione, dapprima aggredendo il cugino, e successivamente interrogando la famiglia del ricorrente circa l'effettivo coinvolgimento del ricorrente. Or bene, sempre secondo quanto dichiarato dinanzi alla PA, egli avrebbe negato tale coinvolgimento alla famiglia, la quale a sua volta avrebbe genuinamente assicurato i trafficanti circa la mancata partecipazione dell'istante all'operazione di polizia. Da quel momento, ossia circa quindici anni fa, non vi sono stati ulteriori elementi dai quali traspare un rinnovato proposito di vendetta di tali soggetti nei suoi confronti. Il ricorrente ha ammesso che né la famiglia, né il cugino sono stati nuovamente importunati dai trafficanti, e di non sapere se, allo stato attuale, questi si trovino in Egitto o se siano tornati in Italia. Egli ha confermato che dal 2011 non vi sono stati ulteriori contatti con queste persone, limitandosi a dichiarare che nel suo villaggio di origine “si parla ancora di questa cosa”. Alla luce di queste considerazioni si è ritenuto che dall'analisi delle dichiarazioni del ricorrente in merito ai motivi del suo espatrio non sussistano elementi sufficienti a sostegno di un'ipotesi di persecuzione di tipo razziale, religioso, di appartenenza ad una comunità nazionale o politica, o di “danno grave” prevista dall'articolo 14 lett. a) e b) del d. lgs. 251/07. D'altra parte, l'istante in sede di ricorso non ha modificato il racconto degli eventi, ma si è limitato a riproporre una succinta sintesi delle dichiarazioni già rese davanti all'Autorità amministrativa a supporto della sua domanda e né ha formulato alcuna istanza circostanziata o comunque connessa ad una replica puntale alle ragioni del diniego.
pagina 6 di 10 Né ha rappresentato la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata ex art. 14 lett c) d.lgs. 251/2007 derivante da conflitto interno o internazionale in Egitto. A tal proposito, rileva infatti il collegio che l'attuale situazione generale in Egitto, rispetto alla quale viene esaminato il rischio connesso al rimpatrio del ricorrente, secondo le informazioni aggiornate, non presenta un contesto che si possa qualificare come conflitto armato, interno od internazionale (cfr. HRW, World Report 2025 – Egitto, 16.1.2025; Freedom House, Freedom in the World 2025 – Egypt;
ACCORD, Egypt: COI Compilation, July 2024 (Reporting period: January 2023 to June 2024);
[...]
The State of the World's Human Rights;
Egypt 2023, 24.4.2024; The CP_3
Guardian, Egypt's SI wins third term as president after amending constitution, 19.12.2023; USDOS - US Department of State: 2023 Country Report on Human Rights Practices: Egypt, 23 April 2024; Freedom House, Freedom in the World 2024 (covering
2023) Egypt, 29 February 2024; Human Rights Watch, World Report 2024 Egypt – Annual Report on the human rights situation in 2023, 11 January 2024). Nessun evento qualificabile come indice di violenza diffusa ed indiscriminata ha interessato la zona di provenienza del ricorrente. Il ricorrente ha invocato anche la protezione speciale. Occorre applicare il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che “1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la CP_2
trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per
[...] protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore,
pagina 7 di 10 previo parere della per il riconoscimento della protezione Controparte_2 internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. Ritiene, dunque, questo Collegio che il diritto invocato nel presente procedimento debba essere regolato dalla nuova disciplina, attesa la pendenza del giudizio al 22 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge cit. Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001,
n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità
pagina 8 di 10 del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263). Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Nel caso in esame, non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale in discorso. Sul piano oggettivo, nel Governatorato di , da cui proviene il richiedente, secondo Persona_1 le fonti consultate dal collegio, non emergono peculiari condizioni di instabilità della situazione politica o di sicurezza o rischi di grave deprivazione dei fondamentali diritti al cibo ed all'acqua o ad un ambiente salubre. Dalle COI emerge, invece, che l'economia della regione è sviluppata. ospita due importanti zone Persona_1 industriali che coprono un totale di 1.971 feddan. Nell'aprile del 2023 il Ministro egiziano per la Pianificazione e lo Sviluppo Economico ha annunciato un piano di investimenti nella regione che prevede 327 progetti di sviluppo, aggiungendo che il valore degli investimenti pubblici destinati a Kafr El- Sheikh nel piano 2022-2023 ammonta a 4,6 miliardi di EGP (Egyptian Pounds), con un tasso di crescita del 7% rispetto al piano 2021-2022.2
Quanto alle vicende narrate e poste a base della fuga, esse non rappresentano affatto una soggezione del richiedente alla totale deprivazione dei suoi diritti fondamentali, se si considera che egli ha dichiarato di avere disposto di una casa e di un lavoro e di avere frequentato la scuola. Né egli ha articolato un'istanza di libero interrogatorio sulle circostanze specifiche che lo espongono a tale rischio nel concreto. Inoltre, il ricorrente
è adulto, non ha riportato e documentato gravi problemi di salute ed in Italia non ha costituito una rete sociale o familiare, né ha dimostrato di essersi integrato nel mondo del lavoro o sul piano culturale. In Egitto, invece, ha i suoi familiari con cui è rimasto in contatto. Circa le spese processuali, la complessità della vicenda del ricorrente giustifica la pronuncia di compensazione della spese.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Compensa le spese processuali. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 19.6.2025
IL PRESIDENTE est Dott.ssa Marida Corso
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Al-Wazir urges increased investment, development of industrial zones in Persona_2 https://www.dailynewsegypt.com/2025/02/02/al-wazir-urges-increased-investment-development-of-industrial-zones-in-
Persona_3 2 Ministry of Planning and Economic Development unveils Citizen Investment Plan for 2023- Business Today Persona_1 https://www.businesstodayegypt.com/Article/1/2224/Ministry-of-Planning-and-Economic-Development-unveils-Kafr-El- Sheikh pagina 9 di 10
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato il seguente DECRETO nella causa iscritta al n. r.g. 16243/2021 promossa da:
, nato in [...], il [...], Parte_1 codice CUI 049AZHP, id vestanet CE0013522, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Foniciello del Foro di Santa Maria Capua Vetere, c.f. , C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Prisco (CE), alla Via Palermo n. 12 RICORRENTE contro in persona della Controparte_1 [...]
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE E Con l'intervento del PM
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.6.2021 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento della dell'11.5.2021, Controparte_2 notificato in data 24.5.2021, con il quale veniva negata al richiedente la protezione internazionale e la protezione speciale. Il ricorrente lamenta che la CP_2
non avrebbe adeguatamente valutato le dichiarazioni rese con riguardo alla
[...] specifica vicenda personale, e non avrebbe considerato l'attuale grave situazione nel Paese di origine. Lamenta una superficiale valutazione della motivazione addotta alla pagina 1 di 10 base dell'espatrio. Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento di diniego ed in ogni caso, in via principale, che venga accertato e riconosciuto lo status di rifugiato o, in subordine, di protezione sussidiaria e, in via ulteriormente gradata, la protezione speciale. La e per essa il , pur avendo Controparte_2 Controparte_1 ricevuto rituale notifica del ricorso, non si sono costituiti in giudizio. Il P.M. formulava parere negativo chiedendo il rigetto del ricorso. Il Collegio, alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale e confermate nella ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso, non ha reputato di procedere a nuova audizione, essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione. Dopo la comunicazione del decreto di trattazione scritta dell'udienza, peraltro, non è stata depositata istanza di trattazione orale della causa. Nel corso dell'udienza di trattazione scritta, tenutasi il 28.5.2025, il Giudice riservava quindi la causa in decisione. Il ricorrente, nel corso dell'audizione tenutasi dinanzi alla Controparte_2
, in lingua araba, ha dichiarato: di essere cittadino egiziano, nato e cresciuto a
[...]
Kafr-el-Sheikh, nel governatorato omonimo in Egitto;
di avere entrambi i genitori, una sorella e tre fratelli;
di aver mantenuto i contatti con la madre;
di essere di fede musulmana;
di aver studiato, nel suo Paese di origine, fino alla quinta elementare, e di aver lavorato come pescatore. Ha riferito, inoltre, in merito ai motivi dell'espatrio: di essere stato arrestato arbitrariamente dalla polizia, in occasione di un diverbio con i vicini, ma di essere stato scagionato in seguito a processo giudiziario;
di essersi imbarcato su un peschereccio, dopo il rilascio, per lavorare come pescatore, ma di essere stato arrestato nuovamente, in quanto l'imbarcazione non aveva l'autorizzazione per transitare nelle acque territoriali libiche;
di essere stato condannato a una pena di quattro anni di prigione da un Tribunale egiziano in quanto impossibilitato a presenziare al processo;
di essere stato condotto in carcere il 27 gennaio 2011, ma di essere riuscito ad evadere il giorno seguente approfittando dei disordini legati alla primavera araba;
di aver lasciato, quindi, il Paese per evitare un nuovo arresto, e di essersi trasferito in Italia dove ha collaborato con la Polizia italiana in un'operazione contro i trafficanti;
di aver aiutato la polizia in due diverse operazioni andate a buon fine e di aver ottenuto un permesso di soggiorno per i suoi meriti;
di essere stato segnalato ai trafficanti da una persona marocchina che aveva partecipato alle operazioni insieme a lui;
che i trafficanti hanno prima percosso un cugino del richiedente e poi contattato la famiglia dello stesso per avere conferma del suo coinvolgimento nelle operazioni;
di aver rinunciato ad aiutare nuovamente la polizia italiana, la quale per ritorsione, e con un pretesto, l'ha arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;
di aver trascorso circa quattro anni in carcere al termine dei quali gli è stato ritirato il permesso di soggiorno e la carta d'identità. Ha dichiarato, infine, di temere, in caso di rimpatrio di subire le ritorsioni da parte dei trafficanti che ha contribuito a fare arrestare, quando ha collaborato con la Polizia italiana.
pagina 2 di 10 La ha rigettato l'istanza di protezione internazionale Controparte_2 ritenendo, che nel caso di specie, la narrazione del richiedente si sarebbe connotata per un livello di dettaglio tale per cui sarebbe risultato inidoneo a soddisfare l'onere della prova del procedimento in discorso. In particolare la vicenda descritta dal richiedente asilo si caratterizza di estrema vaghezza, con un grado di esposizione inidoneo ed insufficiente a definire in modo organico e puntuale il narrato nella sua interezza. Il richiedente sarebbe risultato assolutamente approssimativo e non avrebbe spiegato né fornito qualsivoglia elemento di dettaglio in ordine alla posizione, anche socio- economica, alla influenza e rilevanza degli asseriti scafisti, tale per cui si possa far assurgere gli stessi ad agente di persecuzione non statutale, limitandosi all'uopo – in quanto sul punto espressamente invitato a discorrere – a dichiarare che si trattava di
“persone egiziane” facenti parte di una “famiglia di pescatori” che hanno i “soldi”; onde l'impossibilità di comprendere l'effettiva idoneità offensiva di tale supposto agente di persecuzione non statuale. Medesimo livello di vaghezza, poi, si sarebbe rinvenuto nelle dichiarazioni dell'istante con riferimento alle problematiche alla stessa creata da parte di tali soggetti, in ordine alle quali il richiedente non sarebbe stato in grado di fornire alcun elemento di dettaglio ovvero circostanze di tempo e di luogo. Lo stesso, infatti, si sarebbe limitato a dichiarare che costoro, in un'unica occasione, nell'arco di 10 anni, avrebbero aggredito il cugino del richiedente, in quanto lo ritenevano coinvolto nella predetta operazione di polizia. Al fine di porre in evidenza l'inidoneità offensiva di tali soggetti, la Ct ha rilevato come lo stesso richiedente – invitato a chiarire se vi fosse la possibilità di trasferirsi in un'altra zona del Paese, al fine di sottrarsi alle problematiche connesse a tali soggetti – evade la domanda, limitandosi a dichiarare che nel caso dovesse tornare in Egitto “tutti lo sapranno”, onde costoro potrebbero creargli dei problemi. Con specifico riferimento in ordine all'allegato timore, poi, si consideri che dalla medesima allegazione dei fatti prospettata dell'istante viene in rilievo la palmare infondatezza e non attualità dello stesso, atteso che la vicenda narrata si collocherebbe in un contesto cronologico assai risalente, che non assurge a primario timore in caso di eventuale rimpatrio. A tal proposito infatti, il richiedente avrebbe dichiarato che né lui né i suoi familiari hanno avuto, dal 2012, contatti con i con tali soggetti, né hanno subito ritorsioni o vessazioni di alcun genere. D'altro canto sarebbe stato lo stesso richiedente a porre in evidenza la strumentalità della domanda di protezione internazionale, nella misura in cui avrebbe dichiarato di aver formalizzato tale istanza – solo nel 2021, quindi dopo 10 anni dal suo ingresso in Italia – dal momento “che non riuscivo ad ottenere un altro permesso, non trovavo una altra via per restare in regola”, di modo da poter aiutare economicamente la propria famiglia. Infine, si è considerato che dall'analisi delle dichiarazioni del ricorrente viene in rilievo la deliberata volontà della stessa di non recarsi dalle autorità del suo Paese per risolvere le proprie questioni e non già l'impossibilità di avvalersi o meno della protezione del Paese di origine, dal momento che – in termini del tutto generici ed illativi – il richiedente riterrebbe che le Forze dell'Ordine aiutano solo le “persone ricche”. pagina 3 di 10 In merito alla coerenza esterna la Commissione ha rilevato l'assenza di elementi di riscontro, non essendo rinvenibili notizie che possano corroborare la partenza del richiedente ed i motivi alla base della stessa, atteso che si tratterebbe di una motivazione meramente personale, quale la volontà di sottrarsi alle conseguenze di un procedimento giudiziario;
circostanze queste, pertanto, insuscettibili di riscontri oggettivi. La CT ha ritenuto, quindi, che alla luce della scarsa credibilità dei fatti esposti, nel caso in esame, non ricorrono i requisiti normativamente previsti per il riconoscimento dello status di rifugiato, come definiti dalla Convenzione di Ginevra del 1951, dalla Direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011 e dal D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 251o di grave danno in caso di rientro nel Paese di origine nel senso indicato dall'art. 14. lett. (a) e (b) del D. Lgs. 251/2007. La Ct ha considerato che non sia ipotizzabile il configurarsi di un grave danno ai sensi dell'art. 14 lett. (c) del d. lgs. n. 251/2007 alla luce della situazione del Paese di origine. Ha inoltre ritenuto che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 19 commi 1 ed 1.1 del decreto legislativo 286/98 e s.m.i. per la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per 'protezione speciale' ai sensi dell'art. 32, comma 3 del decreto legislativo 25/2008 come modificata da ultimo con d. l. 4 ottobre 2018 n. 113, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il riconoscimento della protezione internazionale è disciplinato dall'art. 2 comma 1 lett. e) e f) del d. lgs. del 19.11.2007 n. 251, con il quale è stata attuata la direttiva 2004/83/CE, cosiddetta direttiva qualifiche, recante norme minime sull'attribuzione ai cittadini di Paesi terzi ed apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. A norma della Convenzione di Ginevra, relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95, e dell'art. 7 d.lgs. 251/07, è definito “rifugiato” il cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Stato, oppure, se apolide, che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non possa, a causa di siffatto timore, o non voglia farvi ritorno. Gli artt. 7 e 8 del menzionato decreto legislativo da un lato qualificano gli atti di persecuzione che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato, evidenziando che essi devono – alternativamente – essere: a) sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali;
b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a), dall'altro indicano i motivi della persecuzione. Gli atti di persecuzione pagina 4 di 10 possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10 comma 2; f) atti specificamente diretti contro il genere sessuale o contro l'infanzia. Quanto ai motivi della persecuzione, che denotano la meritevolezza della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, l'art. 8 individua le seguenti ipotesi: a) razza, riferita in particolare a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;
b) religione, che include le convinzioni teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;
c) nazionalità, che comprende il concetto di appartenenza ad un gruppo caratterizzato da identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o l'affinità con la popolazione di un altro stato;
d) particolare gruppo sociale, cioè quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza, che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante;
e) opinione politica, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti, purché siffatta caratteristica gli venga attribuita dagli autori delle persecuzioni. L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d. lgs. n. 251\2007, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1 lett. f) e g) del d. lgs. n. 25\2008, ha introdotto la nuova misura della “protezione sussidiaria” a tutela del cittadino straniero che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e che non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese. L'art. 14 del citato decreto legislativo individua il danno grave nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte;
b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La sussistenza del rischio effettivo di subire un danno grave, come sopra descritto, dà quindi oramai diritto ad una misura di protezione internazionale stabile, accompagnata dal permesso di soggiorno quinquennale e dalla fruizione di un complesso quadro di pagina 5 di 10 diritti e facoltà (accesso al lavoro, allo studio, alle prestazioni sanitarie) individuati dell'art. 23 del d. lgs. 251/07, e non al semplice rilascio di un permesso di natura umanitaria ex art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998, di per sé temporaneo.
Alla luce del quadro normativo di riferimento e venendo all'esame del caso specifico, questo Collegio ritiene che non sussistano i presupposti della protezione ex art. 7 D.lgs. 251/2007, atteso che le circostanze relative al motivo di persecuzione, cosi come quelle relative al fondato timore di essere perseguitato, sono risultate confusionarie, generiche e poco credibili. Innanzitutto giova rilevare che, in ricorso, non è stata prodotta alcuna documentazione a sostegno delle dichiarazioni del ricorrente nonostante sia stato anche sollecitato dalla più volte, sul punto. CP_2
Secondo il Collegio, inoltre, la narrazione dei fatti ha presentato, una sostanziale insussistenza del timore espresso dal ricorrente in caso di rientro nel Paese di origine, in riferimento alla riferita minaccia rappresentata dai trafficanti, che egli avrebbe contribuito a far arrestare. Proprio rispetto a quest'ultimo punto, infatti, appare significativo che, nel periodo di tempo trascorso dagli episodi descritti, ossia il 2011, non siano emersi elementi significativi che lascino presagire un qualsivoglia pericolo per l'incolumità del ricorrente. L'istante ha riferito che l'interprete, con cui aveva collaborato all'operazione, ha segnalato il suo nome ai trafficanti arrestati, che avrebbero reagito, dopo aver scontato il periodo di detenzione, dapprima aggredendo il cugino, e successivamente interrogando la famiglia del ricorrente circa l'effettivo coinvolgimento del ricorrente. Or bene, sempre secondo quanto dichiarato dinanzi alla PA, egli avrebbe negato tale coinvolgimento alla famiglia, la quale a sua volta avrebbe genuinamente assicurato i trafficanti circa la mancata partecipazione dell'istante all'operazione di polizia. Da quel momento, ossia circa quindici anni fa, non vi sono stati ulteriori elementi dai quali traspare un rinnovato proposito di vendetta di tali soggetti nei suoi confronti. Il ricorrente ha ammesso che né la famiglia, né il cugino sono stati nuovamente importunati dai trafficanti, e di non sapere se, allo stato attuale, questi si trovino in Egitto o se siano tornati in Italia. Egli ha confermato che dal 2011 non vi sono stati ulteriori contatti con queste persone, limitandosi a dichiarare che nel suo villaggio di origine “si parla ancora di questa cosa”. Alla luce di queste considerazioni si è ritenuto che dall'analisi delle dichiarazioni del ricorrente in merito ai motivi del suo espatrio non sussistano elementi sufficienti a sostegno di un'ipotesi di persecuzione di tipo razziale, religioso, di appartenenza ad una comunità nazionale o politica, o di “danno grave” prevista dall'articolo 14 lett. a) e b) del d. lgs. 251/07. D'altra parte, l'istante in sede di ricorso non ha modificato il racconto degli eventi, ma si è limitato a riproporre una succinta sintesi delle dichiarazioni già rese davanti all'Autorità amministrativa a supporto della sua domanda e né ha formulato alcuna istanza circostanziata o comunque connessa ad una replica puntale alle ragioni del diniego.
pagina 6 di 10 Né ha rappresentato la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata ex art. 14 lett c) d.lgs. 251/2007 derivante da conflitto interno o internazionale in Egitto. A tal proposito, rileva infatti il collegio che l'attuale situazione generale in Egitto, rispetto alla quale viene esaminato il rischio connesso al rimpatrio del ricorrente, secondo le informazioni aggiornate, non presenta un contesto che si possa qualificare come conflitto armato, interno od internazionale (cfr. HRW, World Report 2025 – Egitto, 16.1.2025; Freedom House, Freedom in the World 2025 – Egypt;
ACCORD, Egypt: COI Compilation, July 2024 (Reporting period: January 2023 to June 2024);
[...]
The State of the World's Human Rights;
Egypt 2023, 24.4.2024; The CP_3
Guardian, Egypt's SI wins third term as president after amending constitution, 19.12.2023; USDOS - US Department of State: 2023 Country Report on Human Rights Practices: Egypt, 23 April 2024; Freedom House, Freedom in the World 2024 (covering
2023) Egypt, 29 February 2024; Human Rights Watch, World Report 2024 Egypt – Annual Report on the human rights situation in 2023, 11 January 2024). Nessun evento qualificabile come indice di violenza diffusa ed indiscriminata ha interessato la zona di provenienza del ricorrente. Il ricorrente ha invocato anche la protezione speciale. Occorre applicare il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che “1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la CP_2
trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per
[...] protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore,
pagina 7 di 10 previo parere della per il riconoscimento della protezione Controparte_2 internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. Ritiene, dunque, questo Collegio che il diritto invocato nel presente procedimento debba essere regolato dalla nuova disciplina, attesa la pendenza del giudizio al 22 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge cit. Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001,
n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità
pagina 8 di 10 del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263). Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Nel caso in esame, non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale in discorso. Sul piano oggettivo, nel Governatorato di , da cui proviene il richiedente, secondo Persona_1 le fonti consultate dal collegio, non emergono peculiari condizioni di instabilità della situazione politica o di sicurezza o rischi di grave deprivazione dei fondamentali diritti al cibo ed all'acqua o ad un ambiente salubre. Dalle COI emerge, invece, che l'economia della regione è sviluppata. ospita due importanti zone Persona_1 industriali che coprono un totale di 1.971 feddan. Nell'aprile del 2023 il Ministro egiziano per la Pianificazione e lo Sviluppo Economico ha annunciato un piano di investimenti nella regione che prevede 327 progetti di sviluppo, aggiungendo che il valore degli investimenti pubblici destinati a Kafr El- Sheikh nel piano 2022-2023 ammonta a 4,6 miliardi di EGP (Egyptian Pounds), con un tasso di crescita del 7% rispetto al piano 2021-2022.2
Quanto alle vicende narrate e poste a base della fuga, esse non rappresentano affatto una soggezione del richiedente alla totale deprivazione dei suoi diritti fondamentali, se si considera che egli ha dichiarato di avere disposto di una casa e di un lavoro e di avere frequentato la scuola. Né egli ha articolato un'istanza di libero interrogatorio sulle circostanze specifiche che lo espongono a tale rischio nel concreto. Inoltre, il ricorrente
è adulto, non ha riportato e documentato gravi problemi di salute ed in Italia non ha costituito una rete sociale o familiare, né ha dimostrato di essersi integrato nel mondo del lavoro o sul piano culturale. In Egitto, invece, ha i suoi familiari con cui è rimasto in contatto. Circa le spese processuali, la complessità della vicenda del ricorrente giustifica la pronuncia di compensazione della spese.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Compensa le spese processuali. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 19.6.2025
IL PRESIDENTE est Dott.ssa Marida Corso
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Al-Wazir urges increased investment, development of industrial zones in Persona_2 https://www.dailynewsegypt.com/2025/02/02/al-wazir-urges-increased-investment-development-of-industrial-zones-in-
Persona_3 2 Ministry of Planning and Economic Development unveils Citizen Investment Plan for 2023- Business Today Persona_1 https://www.businesstodayegypt.com/Article/1/2224/Ministry-of-Planning-and-Economic-Development-unveils-Kafr-El- Sheikh pagina 9 di 10