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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/05/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2061 del RGAC dell'anno 2022 avente ad oggetto: assicurazione contro i danni, e vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), in qualità di eredi C.F._2 Parte_3 C.F._3
di (c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio Persona_1 C.F._4
Carbone (c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._5
Castrolibero (CS) alla Via Salvador Allende n. 9, giusta procura estesa su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione del nuovo difensore;
- ATTORI-
E
(p.i. ), in persona del suo legale r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Fabio Alviggi (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo CodiceFiscale_6
studio in Catanzaro alla Via Madonna dei Cieli n. 40, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
- CONVENUTA –
Conclusioni delle parti: come rassegnate all'udienza del 28.03.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella loro qualità di eredi del defunto , convenivano in giudizio la Persona_1 CP_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., per accertare e dichiarare il diritto al
[...]
1 risarcimento dei danni per le lesioni subite dal loro dante causa a seguito del sinistro verificatori in data 01.07.2018.
A fondamento della domanda deducevano che, nella suddetta data, alle ore 12,30/13,00 il de cuius viaggiava, in qualità di terzo trasportato, sul motociclo di sua proprietà tipo Yamaha FZ6 tg.
CX66295, nell'occasione condotto da , assicurato con Parte_4 Controparte_2
con polizza n. 1/64748/30/159343985 e percorreva la SP 26 nel Comune di Catanzaro allorquando, giunto in prossimità di un tratto curvilineo e anche per la presenza di ghiaia sul manto stradale, il conducente perdeva il controllo del mezzo, terminando la corsa contro il guardrail posto sul margine destro della carreggiata.
Evidenziavano che, a causa della rovinosa caduta, il de cuius riportava gravi lesioni fisiche per le quali si rendeva necessario il trasporto, tramite servizio 118, al Pronto Soccorso presso l'Ospedale
Civile “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro ove, a seguito degli esami ed accertamenti del caso, gli veniva diagnosticata “frattura scomposta pluriframmentata distale tibia e perone dx;
altri traumatismi di ginocchio, gamba, caviglia e piede” con necessità di ricovero e successivo intervento chirurgico di osteosintesi in frattura gamba dx con chiodo endomidollare znn.
Allegavano, infine, l'esito negativo delle richieste stragiudiziali di risarcimento danni, fra cui quella effettuata dagli odierni attori a seguito del decesso del danneggiato, nonché dell'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita.
Dopo aver ricondotto la domanda nell'alveo applicativo dell'art. 141 cod. ass., rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia, il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, accogliere la domanda e per l'effetto: .Accertare e dichiarare, preliminarmente, il diritto del defunto sig. deceduta in data 29.06.2019 al risarcimento delle Persona_1
lesioni fisiche subite come conseguenza del sinistro verificatosi in data 01.07.2018 con il motociclo
YAMAHA FZ6 tg. CX66295, condotto dal sig. ed assicurata con la Parte_4 [...]
con polizza n. 1/64748/30/159343985; - Accertare e dichiarare, il diritto dei sigg. CP_3
, e nella loro qualità di eredi del defunto sig. Parte_1 Parte_2 Parte_3
deceduto in data 29.06.2019 al risarcimento delle lesioni fisiche subite come Persona_1
conseguenza del sinistro verificatosi in data 01.07.2018 con il motociclo YAMAHA FZ6 tg.
CX66295, condotto dal sig. ed assicurata con la con Parte_4 Controparte_3
polizza n. 1/64748/30/159343985; - Accertare e dichiarare il diritto in favore degli istanti al risarcimento del danno morale ingiustamente patito ex art. 2059 c.c.; - Condannare, per l'effetto, la
in p.l.r.p.t., al risarcimento dei danni subiti dal de cuius, in favore degli Controparte_3
eredi odierni attori, che si quantificano in Euro 50.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione
2 monetaria dal giorno del sinistro sino al soddisfo o a quella maggiore o minore che dovesse essere accertata nel corso dell'instaurando giudizio. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi.”.
Si costituiva in giudizio la , in persona del suo legale rappresentante p.t., chiedendo CP_1 il rigetto della domanda, infondata sia nell'an che nel quantum debeatur.
In particolare, la Compagnia di Assicurazioni contestava la dinamica del sinistro a causa delle incongruenze emerse nel corso degli accertamenti svolti in fase stragiudiziale relativamente alla stessa qualità di terzo trasportato dal dante causa degli odierni attori, contraddetta dalle evidenze documentali, con particolare riferimento alla cartella clinica relativa al periodo di ricovero ospedaliero da cui emergeva che lo stesso , al momento del sinistro, si trovava alla guida del Per_1
motociclo.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “rigettarsi integralmente la domanda proposta dall'attore perché inammissibile, nonchè infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
La causa, istruita a mezzo di prova testimoniale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del
28/03/2025, con concessione alle parti del termine di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
All'udienza del 28.03.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni innanzi al giudice istruttore che ha assegnato la causa in decisione, concedendo il termine di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rilevarsi che l'azione proposta dagli eredi di si fonda sul disposto di cui Persona_1 all'art. 141 CdA ( pg 6 atto di citazione) che prevede che il danno subito dal terzo trasportato possa essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro. Come noto, tale norma disciplina l'azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito di sinistro stradale, nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava in occasione del sinistro e prescinde da ogni accertamento in ordine alla responsabilità nella causazione del medesimo prevedendo, quindi, una tutela rafforzata al terzo trasportato al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice del c.d. vettore, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione delle responsabilità nella produzione del sinistro.
La norma trova pacificamente attuazione anche nell'ipotesi in cui il terzo trasportato sia il proprietario del mezzo.
3 Sul presupposto, dunque, che il fosse trasportato a bordo della motocicletta di Persona_1
sua proprietà al momento del sinistro, occorso in data 1.7.2018, ebbero ad glo eredi ad introdurre il presente giudizio, prescindendo la norma richiamata dall'accertamento della dinamica del sinistro e delle relative responsabilità.
Tuttavia, deve rilevarsi, sotto diversi e concorrenti profili, la infondatezza della domanda proposta.
Ed, infatti, il favor normativo di cui il terzo trasportato di un sinistro stradale risulta beneficiario, non lo esonera da qualsiasi onere probatorio nell'azione finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni subiti nel sinistro nel quale è rimasto coinvolto.
E tanto in ossequio alla regola generale sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. a mente della quale spetta comunque al terzo trasportato non solo provare il danno asseritamente patito, ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente e i danni da risarcire (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 20654 del 13/10/2016).
Orbene, occorre preliminarmente rilevare che la Compagnia convenuta, sin dalla comparsa di costituzione, ha contestato la qualità di terzo trasportato del de cuius sostenendo, piuttosto, che vi fosse quest'ultimo alla guida del motociclo. Di contro, parte attrice ha respinto tale tesi ribadendo, nel corso del giudizio, che nelle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro, il proprio congiunto era trasportato e che alla guida vi era tale . Parte_4
La qualità di terzo trasportato è, dunque, rilevante punto controverso, di guisa che il terzo è tenuto a fornire la prova rigorosa della propria qualità di trasportato sul mezzo assicurato, del danno subito e del relativo nesso di causalità, non potendo, chi deduce tale posizione, sfuggire all'onere probatorio di dimostrare la propria e reale qualità di trasportato in occasione del sinistro stradale, onere probatorio non evaso nella vicenda in esame.
Gli elementi istruttori raccolti in giudizio, infatti, risultano contraddittori ed incompleti e come tali non idonei a corroborare la circostanza che fosse realmente trasportato sul Persona_1
motociclo al momento del sinistro.
Si rileva, infatti, che la relazione medico legale redatta dal fiduciario della compagnia assicurativa,
Dott. dà atto della presenza del danneggiato sulla moto quale soggetto Persona_2 conducente, tanto risultando dall'esame della documentazione sanitaria dallo stesso esaminata (cfr. pag. 4 relazione medico legale).
Ed invero, nella cartella clinica relativa al ricovero ospedaliero di , alla voce Persona_1
“anamnesi patologica prossima” è riportata testualmente la dicitura “il paziente riferisce di essere stato vittima di incidente stradale mentre si trovava alla guida della propria moto” (cfr. all. 1 fascicolo parte attrice).
4 E' evidente che quanto evincibile dalla citata documentazione smentisce l'ipotesi che il soggetto si trovasse a bordo del motociclo come terzo trasportato e tanto più in adesione alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt.
2699 e segg. c.c., per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse” (cfr. Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 27471 del 20 novembre 2017; Cass. civ., n. 16737 del 17/06/2024) con la precisazione che “la dichiarazione contenuta nella cartella clinica, fatta dal paziente e raccolta dal medico, non rientra nel novero delle valutazioni, delle diagnosi, delle manifestazioni di scienza o di opinione che, a differenza delle attestazioni amministrative, non hanno efficacia di piena prova: l'attestazione fatta dal medico di una dichiarazione resagli dal paziente, è in realtà
l'attestazione di un fatto avvenuto in presenza del medico, e dunque rientrante nella fede privilegiata secondo l'art. 2700 c.c.. Né, la dichiarazione fatta dal paziente può ritenersi un fatto attestato dal medico per precostituirsi una prova, posto che esso dipende da una volontà altrui, ossia esiste in cartella non per volontà del medico che la redige, ma per volontà del paziente che la compie”. (cfr. Cass. civ., 13/03/2025, n. 6651).
Vieppiù, l'istruttoria svolta in corso di causa non ha consentito neppure di accertare il verificarsi del sinistro dedotto in giudizio secondo le modalità denunciate, atteso che parte attrice si è limitata a riferire, nel proprio libello introduttivo, che “…nel percorrere la strada Provinciale SP 26, giunto in prossimità di un tratto curvilineo ed a causa anche della presenza di ghiaia sul manto stradale, il conducente perdeva il controllo dei citato veicolo finendo rovinosamente a terra e terminando la sua corsa contro un guard rail presente sul margine destro della carreggiata” (cfr. pag. 2 atto di citazione).
Tale allegazione, rimasta priva di elementi in grado di sorreggerla, risulta recisamente contrastata dalla difesa della convenuta che ha evidenziato il rifiuto del Controparte_4 danneggiato a consentire l'espletamento di perizia tecnica sul motociclo, certamente utile, oltre che alla verifica dei danni materiali – il cui risarcimento neppure è stato richiesto dal proprietario del mezzo -, a consentire l'accertamento della loro compatibilità con la dinamica del sinistro per come denunciata alla compagnia assicurativa che, all'uopo, ha prodotto la perizia del proprio fiduciario,
Centro Studi Peritali Brancati Raffaele, con esito negativo a causa della mancata messa a
5 disposizione del mezzo per i rilievi del caso, seppure più volte sollecitata (cfr. all. 5 fascicolo parte convenuta).
Né tale mancanza può dirsi superata dall'espletamento della prova orale espletata a mezzo dell'unico teste indicato da parte attrice, che ha genericamente confermato le circostanze di cui ai capitoli di prova indicati nelle note a trattazione scritta depositate per l'udienza del 07/10/2022.
Escusso all'udienza del 12/04/2024 il teste, ha, infatti, dichiarato “confermo che Testimone_1 la dinamica del sinistro è avvenuta cosi come descritta nel capitolo che mi è stato letto” (cfr. verbale ud. del 12/04/2024), senza offrire specificazione né puntualizzazione alcuna .
Tale dichiarazione, come detto generica, è rimasta vieppiù isolata nel panorama istruttorio non avendo parte attrice inteso nemmeno escutere l'asserito conducente del motociclo sulle cui condizioni di salute, a seguito del sinistro, sono emerse ulteriori ed insuperabili incongruenze. Ed invero, nell'atto di citazione, viene descritta una rovinosa caduta del conducente (“il conducente perdeva il controllo del citato veicolo finendo rovinosamente a terra e terminando la sua corsa contro un guard rail presente sul margine destro della carreggiata” – cfr. pag. 2 atto di citazione), immediatamente dopo contraddetta dalla rappresentazione del conducente rimasto ben saldo al manubrio (“In conseguenza dell'occorso, nel mentre il conducente del motociclo restava ben saldo al manubrio, riportando solo lievi tumefazioni ed escoriazioni…” – cfr. pag. 2 atto di citazione).
Il teste, a proposito delle condizioni fisiche del conducente, dopo aver dichiarato di aver assistito all'incidente in quanto seguiva la moto di proprietà del fermandosi a prestare soccorso, Per_1 nulla invece ha saputo riferire proprio sull'uomo che sarebbe stato alla guida.
A domanda della difesa di parte convenuta, infatti, ha testualmente dichiarato “non ricordo se anche il che guidava il motociclo abbia o meno riportato danni” (cfr. verbale ud. del Pt_4
12/04/2024).
Tali carenze di allegazione e di prova di danni al motociclo e di lesioni al conducente, riguardanti il medesimo fatto che, invece, ha cagionato serie lesioni a , in uno al mancato Persona_1
raggiungimento della prova della qualità di terzo trasportato in capo al preteso danneggiato, giustificano di per sé la convinzione che il reale accadimento dei fatti sia diverso da come prospettato da parte attrice.
Tanto considerato, nell'insufficienza delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso a dissipare ogni dubbio sulla dinamica dell'evento, in presenza di evidenti incongruenze e contraddizioni tra le allegazioni di parte attrice e le evidenze documentali nonchè nell'assenza di altri e diversi elementi di prova da cui desumere l'effettiva qualità di terzo trasportato del de cuius, non può dirsi formata una prova idonea a fondare il convincimento del giudice sui fatti costituivi della domanda.
6 Pertanto, considerato che la valutazione del compendio probatorio, specie in materia di responsabilità da sinistro stradale, è informata al criterio della attendibilità e cioè della elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 198 del
05/01/2023), non è possibile, nel caso di specie, ritenere assolto l'onere probatorio gravante sugli attori, con conseguente integrale rigetto della domanda.
Orbene, a compiutamente supportare l'esito del giudizio, il rilievo dirimente che seppure
[...]
fosse stato, come inverosimilmente sostenuto nel corso del giudizio da parte attrice, Per_1
trasportato sul motociclo di sua proprietà, non opererebbe la norma richiamata.
Come innanzi evidenziato, gli odierni attori hanno espressamente agito con l'azione prevista dall'art. 141, cod. ass. (cfr. pag. 6 atto di citazione).
Non può, tuttavia, sottacersi che tale tutela rafforzata presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario il verificarsi di uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicurazione del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile.
Ormai pacifico e consolidato l'orientamento di legittimità per il quale “L'azione diretta prevista dall'art. 141 CdA in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata cosi riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 CdA, da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” - cfr. Cass. Civ. Sez. Un., n. 35318 del 2022).
Dunque, essendo pacifica nella stessa allegazione di parte attrice che il sinistro ebbe a determinarsi comunque senza il coinvolgimento di altri mezzi, neppure opererebbe di disposto di cui all'art. 141
CdS.
7 La domanda proposta pertanto va rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa (scaglione compreso tra €
26.001,00 ed € 52.000,00), all'attività processuale effettivamente svolta, con applicazione dei valori minimi data la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di in CP_1 persona del suo legale rappresentante p.t., che si liquidano in complessivi € 3.809,00 oltre Iva e cpa come per legge.
Catanzaro, 24.5.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2061 del RGAC dell'anno 2022 avente ad oggetto: assicurazione contro i danni, e vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), in qualità di eredi C.F._2 Parte_3 C.F._3
di (c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio Persona_1 C.F._4
Carbone (c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._5
Castrolibero (CS) alla Via Salvador Allende n. 9, giusta procura estesa su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione del nuovo difensore;
- ATTORI-
E
(p.i. ), in persona del suo legale r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Fabio Alviggi (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo CodiceFiscale_6
studio in Catanzaro alla Via Madonna dei Cieli n. 40, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
- CONVENUTA –
Conclusioni delle parti: come rassegnate all'udienza del 28.03.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella loro qualità di eredi del defunto , convenivano in giudizio la Persona_1 CP_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., per accertare e dichiarare il diritto al
[...]
1 risarcimento dei danni per le lesioni subite dal loro dante causa a seguito del sinistro verificatori in data 01.07.2018.
A fondamento della domanda deducevano che, nella suddetta data, alle ore 12,30/13,00 il de cuius viaggiava, in qualità di terzo trasportato, sul motociclo di sua proprietà tipo Yamaha FZ6 tg.
CX66295, nell'occasione condotto da , assicurato con Parte_4 Controparte_2
con polizza n. 1/64748/30/159343985 e percorreva la SP 26 nel Comune di Catanzaro allorquando, giunto in prossimità di un tratto curvilineo e anche per la presenza di ghiaia sul manto stradale, il conducente perdeva il controllo del mezzo, terminando la corsa contro il guardrail posto sul margine destro della carreggiata.
Evidenziavano che, a causa della rovinosa caduta, il de cuius riportava gravi lesioni fisiche per le quali si rendeva necessario il trasporto, tramite servizio 118, al Pronto Soccorso presso l'Ospedale
Civile “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro ove, a seguito degli esami ed accertamenti del caso, gli veniva diagnosticata “frattura scomposta pluriframmentata distale tibia e perone dx;
altri traumatismi di ginocchio, gamba, caviglia e piede” con necessità di ricovero e successivo intervento chirurgico di osteosintesi in frattura gamba dx con chiodo endomidollare znn.
Allegavano, infine, l'esito negativo delle richieste stragiudiziali di risarcimento danni, fra cui quella effettuata dagli odierni attori a seguito del decesso del danneggiato, nonché dell'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita.
Dopo aver ricondotto la domanda nell'alveo applicativo dell'art. 141 cod. ass., rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia, il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, accogliere la domanda e per l'effetto: .Accertare e dichiarare, preliminarmente, il diritto del defunto sig. deceduta in data 29.06.2019 al risarcimento delle Persona_1
lesioni fisiche subite come conseguenza del sinistro verificatosi in data 01.07.2018 con il motociclo
YAMAHA FZ6 tg. CX66295, condotto dal sig. ed assicurata con la Parte_4 [...]
con polizza n. 1/64748/30/159343985; - Accertare e dichiarare, il diritto dei sigg. CP_3
, e nella loro qualità di eredi del defunto sig. Parte_1 Parte_2 Parte_3
deceduto in data 29.06.2019 al risarcimento delle lesioni fisiche subite come Persona_1
conseguenza del sinistro verificatosi in data 01.07.2018 con il motociclo YAMAHA FZ6 tg.
CX66295, condotto dal sig. ed assicurata con la con Parte_4 Controparte_3
polizza n. 1/64748/30/159343985; - Accertare e dichiarare il diritto in favore degli istanti al risarcimento del danno morale ingiustamente patito ex art. 2059 c.c.; - Condannare, per l'effetto, la
in p.l.r.p.t., al risarcimento dei danni subiti dal de cuius, in favore degli Controparte_3
eredi odierni attori, che si quantificano in Euro 50.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione
2 monetaria dal giorno del sinistro sino al soddisfo o a quella maggiore o minore che dovesse essere accertata nel corso dell'instaurando giudizio. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi.”.
Si costituiva in giudizio la , in persona del suo legale rappresentante p.t., chiedendo CP_1 il rigetto della domanda, infondata sia nell'an che nel quantum debeatur.
In particolare, la Compagnia di Assicurazioni contestava la dinamica del sinistro a causa delle incongruenze emerse nel corso degli accertamenti svolti in fase stragiudiziale relativamente alla stessa qualità di terzo trasportato dal dante causa degli odierni attori, contraddetta dalle evidenze documentali, con particolare riferimento alla cartella clinica relativa al periodo di ricovero ospedaliero da cui emergeva che lo stesso , al momento del sinistro, si trovava alla guida del Per_1
motociclo.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “rigettarsi integralmente la domanda proposta dall'attore perché inammissibile, nonchè infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
La causa, istruita a mezzo di prova testimoniale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del
28/03/2025, con concessione alle parti del termine di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
All'udienza del 28.03.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni innanzi al giudice istruttore che ha assegnato la causa in decisione, concedendo il termine di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rilevarsi che l'azione proposta dagli eredi di si fonda sul disposto di cui Persona_1 all'art. 141 CdA ( pg 6 atto di citazione) che prevede che il danno subito dal terzo trasportato possa essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro. Come noto, tale norma disciplina l'azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito di sinistro stradale, nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava in occasione del sinistro e prescinde da ogni accertamento in ordine alla responsabilità nella causazione del medesimo prevedendo, quindi, una tutela rafforzata al terzo trasportato al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice del c.d. vettore, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione delle responsabilità nella produzione del sinistro.
La norma trova pacificamente attuazione anche nell'ipotesi in cui il terzo trasportato sia il proprietario del mezzo.
3 Sul presupposto, dunque, che il fosse trasportato a bordo della motocicletta di Persona_1
sua proprietà al momento del sinistro, occorso in data 1.7.2018, ebbero ad glo eredi ad introdurre il presente giudizio, prescindendo la norma richiamata dall'accertamento della dinamica del sinistro e delle relative responsabilità.
Tuttavia, deve rilevarsi, sotto diversi e concorrenti profili, la infondatezza della domanda proposta.
Ed, infatti, il favor normativo di cui il terzo trasportato di un sinistro stradale risulta beneficiario, non lo esonera da qualsiasi onere probatorio nell'azione finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni subiti nel sinistro nel quale è rimasto coinvolto.
E tanto in ossequio alla regola generale sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. a mente della quale spetta comunque al terzo trasportato non solo provare il danno asseritamente patito, ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente e i danni da risarcire (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 20654 del 13/10/2016).
Orbene, occorre preliminarmente rilevare che la Compagnia convenuta, sin dalla comparsa di costituzione, ha contestato la qualità di terzo trasportato del de cuius sostenendo, piuttosto, che vi fosse quest'ultimo alla guida del motociclo. Di contro, parte attrice ha respinto tale tesi ribadendo, nel corso del giudizio, che nelle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro, il proprio congiunto era trasportato e che alla guida vi era tale . Parte_4
La qualità di terzo trasportato è, dunque, rilevante punto controverso, di guisa che il terzo è tenuto a fornire la prova rigorosa della propria qualità di trasportato sul mezzo assicurato, del danno subito e del relativo nesso di causalità, non potendo, chi deduce tale posizione, sfuggire all'onere probatorio di dimostrare la propria e reale qualità di trasportato in occasione del sinistro stradale, onere probatorio non evaso nella vicenda in esame.
Gli elementi istruttori raccolti in giudizio, infatti, risultano contraddittori ed incompleti e come tali non idonei a corroborare la circostanza che fosse realmente trasportato sul Persona_1
motociclo al momento del sinistro.
Si rileva, infatti, che la relazione medico legale redatta dal fiduciario della compagnia assicurativa,
Dott. dà atto della presenza del danneggiato sulla moto quale soggetto Persona_2 conducente, tanto risultando dall'esame della documentazione sanitaria dallo stesso esaminata (cfr. pag. 4 relazione medico legale).
Ed invero, nella cartella clinica relativa al ricovero ospedaliero di , alla voce Persona_1
“anamnesi patologica prossima” è riportata testualmente la dicitura “il paziente riferisce di essere stato vittima di incidente stradale mentre si trovava alla guida della propria moto” (cfr. all. 1 fascicolo parte attrice).
4 E' evidente che quanto evincibile dalla citata documentazione smentisce l'ipotesi che il soggetto si trovasse a bordo del motociclo come terzo trasportato e tanto più in adesione alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt.
2699 e segg. c.c., per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse” (cfr. Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 27471 del 20 novembre 2017; Cass. civ., n. 16737 del 17/06/2024) con la precisazione che “la dichiarazione contenuta nella cartella clinica, fatta dal paziente e raccolta dal medico, non rientra nel novero delle valutazioni, delle diagnosi, delle manifestazioni di scienza o di opinione che, a differenza delle attestazioni amministrative, non hanno efficacia di piena prova: l'attestazione fatta dal medico di una dichiarazione resagli dal paziente, è in realtà
l'attestazione di un fatto avvenuto in presenza del medico, e dunque rientrante nella fede privilegiata secondo l'art. 2700 c.c.. Né, la dichiarazione fatta dal paziente può ritenersi un fatto attestato dal medico per precostituirsi una prova, posto che esso dipende da una volontà altrui, ossia esiste in cartella non per volontà del medico che la redige, ma per volontà del paziente che la compie”. (cfr. Cass. civ., 13/03/2025, n. 6651).
Vieppiù, l'istruttoria svolta in corso di causa non ha consentito neppure di accertare il verificarsi del sinistro dedotto in giudizio secondo le modalità denunciate, atteso che parte attrice si è limitata a riferire, nel proprio libello introduttivo, che “…nel percorrere la strada Provinciale SP 26, giunto in prossimità di un tratto curvilineo ed a causa anche della presenza di ghiaia sul manto stradale, il conducente perdeva il controllo dei citato veicolo finendo rovinosamente a terra e terminando la sua corsa contro un guard rail presente sul margine destro della carreggiata” (cfr. pag. 2 atto di citazione).
Tale allegazione, rimasta priva di elementi in grado di sorreggerla, risulta recisamente contrastata dalla difesa della convenuta che ha evidenziato il rifiuto del Controparte_4 danneggiato a consentire l'espletamento di perizia tecnica sul motociclo, certamente utile, oltre che alla verifica dei danni materiali – il cui risarcimento neppure è stato richiesto dal proprietario del mezzo -, a consentire l'accertamento della loro compatibilità con la dinamica del sinistro per come denunciata alla compagnia assicurativa che, all'uopo, ha prodotto la perizia del proprio fiduciario,
Centro Studi Peritali Brancati Raffaele, con esito negativo a causa della mancata messa a
5 disposizione del mezzo per i rilievi del caso, seppure più volte sollecitata (cfr. all. 5 fascicolo parte convenuta).
Né tale mancanza può dirsi superata dall'espletamento della prova orale espletata a mezzo dell'unico teste indicato da parte attrice, che ha genericamente confermato le circostanze di cui ai capitoli di prova indicati nelle note a trattazione scritta depositate per l'udienza del 07/10/2022.
Escusso all'udienza del 12/04/2024 il teste, ha, infatti, dichiarato “confermo che Testimone_1 la dinamica del sinistro è avvenuta cosi come descritta nel capitolo che mi è stato letto” (cfr. verbale ud. del 12/04/2024), senza offrire specificazione né puntualizzazione alcuna .
Tale dichiarazione, come detto generica, è rimasta vieppiù isolata nel panorama istruttorio non avendo parte attrice inteso nemmeno escutere l'asserito conducente del motociclo sulle cui condizioni di salute, a seguito del sinistro, sono emerse ulteriori ed insuperabili incongruenze. Ed invero, nell'atto di citazione, viene descritta una rovinosa caduta del conducente (“il conducente perdeva il controllo del citato veicolo finendo rovinosamente a terra e terminando la sua corsa contro un guard rail presente sul margine destro della carreggiata” – cfr. pag. 2 atto di citazione), immediatamente dopo contraddetta dalla rappresentazione del conducente rimasto ben saldo al manubrio (“In conseguenza dell'occorso, nel mentre il conducente del motociclo restava ben saldo al manubrio, riportando solo lievi tumefazioni ed escoriazioni…” – cfr. pag. 2 atto di citazione).
Il teste, a proposito delle condizioni fisiche del conducente, dopo aver dichiarato di aver assistito all'incidente in quanto seguiva la moto di proprietà del fermandosi a prestare soccorso, Per_1 nulla invece ha saputo riferire proprio sull'uomo che sarebbe stato alla guida.
A domanda della difesa di parte convenuta, infatti, ha testualmente dichiarato “non ricordo se anche il che guidava il motociclo abbia o meno riportato danni” (cfr. verbale ud. del Pt_4
12/04/2024).
Tali carenze di allegazione e di prova di danni al motociclo e di lesioni al conducente, riguardanti il medesimo fatto che, invece, ha cagionato serie lesioni a , in uno al mancato Persona_1
raggiungimento della prova della qualità di terzo trasportato in capo al preteso danneggiato, giustificano di per sé la convinzione che il reale accadimento dei fatti sia diverso da come prospettato da parte attrice.
Tanto considerato, nell'insufficienza delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso a dissipare ogni dubbio sulla dinamica dell'evento, in presenza di evidenti incongruenze e contraddizioni tra le allegazioni di parte attrice e le evidenze documentali nonchè nell'assenza di altri e diversi elementi di prova da cui desumere l'effettiva qualità di terzo trasportato del de cuius, non può dirsi formata una prova idonea a fondare il convincimento del giudice sui fatti costituivi della domanda.
6 Pertanto, considerato che la valutazione del compendio probatorio, specie in materia di responsabilità da sinistro stradale, è informata al criterio della attendibilità e cioè della elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 198 del
05/01/2023), non è possibile, nel caso di specie, ritenere assolto l'onere probatorio gravante sugli attori, con conseguente integrale rigetto della domanda.
Orbene, a compiutamente supportare l'esito del giudizio, il rilievo dirimente che seppure
[...]
fosse stato, come inverosimilmente sostenuto nel corso del giudizio da parte attrice, Per_1
trasportato sul motociclo di sua proprietà, non opererebbe la norma richiamata.
Come innanzi evidenziato, gli odierni attori hanno espressamente agito con l'azione prevista dall'art. 141, cod. ass. (cfr. pag. 6 atto di citazione).
Non può, tuttavia, sottacersi che tale tutela rafforzata presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario il verificarsi di uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicurazione del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile.
Ormai pacifico e consolidato l'orientamento di legittimità per il quale “L'azione diretta prevista dall'art. 141 CdA in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata cosi riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 CdA, da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” - cfr. Cass. Civ. Sez. Un., n. 35318 del 2022).
Dunque, essendo pacifica nella stessa allegazione di parte attrice che il sinistro ebbe a determinarsi comunque senza il coinvolgimento di altri mezzi, neppure opererebbe di disposto di cui all'art. 141
CdS.
7 La domanda proposta pertanto va rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa (scaglione compreso tra €
26.001,00 ed € 52.000,00), all'attività processuale effettivamente svolta, con applicazione dei valori minimi data la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di in CP_1 persona del suo legale rappresentante p.t., che si liquidano in complessivi € 3.809,00 oltre Iva e cpa come per legge.
Catanzaro, 24.5.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
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