Sentenza 3 settembre 1999
Massime • 1
Il contributo da versarsi all'ente nazionale per la cellulosa e la carta dalle imprese operanti nel settore, secondo la previsione della legge n. 1453 del 1935, è dovuto per qualsivoglia prodotto cartotecnico, da intendersi come derivato dalla trasformazione o manipolazione di carta e cartoni, con conseguente esclusione di qualsiasi interpretazione della detta norma che consenta cessioni di prodotto cartotecnici esenti da contributi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/09/1999, n. 9285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9285 |
| Data del deposito : | 3 settembre 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dr. Michele Cantillo Presidente
Dr. Alfio Finocchiaro Consigliere
Dr. Enrico Papa Consigliere
Dr. Antonio Gisotti Consigliere
Dr. Fabrizio Forte Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 14246 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1998, proposto:
DA
RO ED s.p.a., in persona del presidente del Consiglio d'Amministrazione UR NE, elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza dei Caprettari n. 70, presso l'avv. Bruno Guardascione che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Rodolfo Valdina da Perugia, in virtù di procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
CONTRO
ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA, in liquidazione in persona del liquidatore dr. Stefano Nannerini, elettivamente domiciliato in Roma, alla V. Carlo Poma n.2, presso l'avv. G. Sante Assennato, che lo rappresenta e difende, per procura autenticata dal notaio Pantano di Roma del 6 ottobre 1998, rep. n. 43861. CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia, sez. civile n. 28 del 15 gennaio - 16 febbraio 1998. Udita, nella pubblica udienza. del 6. maggio 1999, la relazione del Consigliere dr. Fabrizio Forte. Sentiti l'avv. Rodolfo Valdina, per la ricorrente e l'avv. Pierluigi Prete, per delega dell'avv. Assennato, per il resistente, che hanno concluso ciascuno per l'accoglimento delle proprie istanze. Udito il P.M. in persona del dr. Aurelio Golia, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 24 marzo 1989, la UR NE s.p.a. conveniva in giudizio l'Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta (E.N.C.C.) dinanzi al Tribunale di Perugia, per l'accertamento negativo del suo obbligo di versare contributi al convenuto, per la L. 13 giugno 1940 n. 868; esponeva l'attrice di avere incorporato per fusione alcune società operanti in Italia, cioè le s.p.a. "UR NE" di Perugia e di Napoli, OL BR e la Cartiera di Salerno, delle quali le prime tre erano produttrici di scatole di cartone e la quarta di carta e che solo l'ultima era stata in precedenza assoggettata ai contributi per l'Ente Cellulosa, essendone state le altre sempre esenti. Poiché la UR NE s.p.a. produceva scatole di cartoni e non carta e quindi era esente sul piano soggettivo, essendovi obbligate solo le imprese per cessione di carta e cartoni d'ogni tipo, unica attività comportante tale obbligo, e su quello oggettivo, dato che essa produceva scatole di cartoni ondulati e non svolgeva quindi l'attività di cessione di cui sopra, l'istante era da dichiararsi esente dai contributi, anche dopo il D.M. 26 giugno 1976 che aveva esteso l'ambito oggettivo dell'obbligo. L'Ente Cellulosa chiedeva rigettare la domanda perché dal punto di vista normativo l'obbligo sussisteva. Il tribunale di Perugia rigettava la domanda d'accertamento negativo e dichiarava legittimo l'assoggettamento al contributo preteso dall'Ente; avverso la sentenza proponeva appello la s.p.a. UR NE, chiedendo la riforma della decisione violativa delle norme legislative e regolamentari nella materia, che non riguardava la produzione di cartone ondulato, deducendo in subordine che i contributi dovevano essere proporzionali al reale contenuto di carta e cartone usato nei prodotti. La Corte d'appello di Perugia, con la sentenza di cui in epigrafe, confermava la decisione del Tribunale e condannava la società a pagare le spese di causa;
rilevato che a seguito della fusione per incorporazione del maggio 1988 la s.p.a. UR NE era produttrice di carta e che comunque per il D.M. 26 giugno 1976 obbligati al contributo sono anche i soggetti" importatori" di carta e cartoni tra i quali rientrava l'appellante sia pure per la produzione di prodotti cartotecnici o di trasformazione della merce importata, poiché dal contributo erano esclusi solo la carta per i giornali e quella destinata alla P.A., dichiarava che pure la produzione di cartoni ondulati per le scatole non poteva ritenersi esente. Il contributo era stato calcolato sul 70% del prodotto finito, ai sensi del D.M. 26 giugno 1976 e non sull'effettivo contenuto di carta e cartone del prodotto finito, non risultando la presenza di altri prodotti in misura maggiore del 30% e pertanto, anche il computo del contributo da parte del Tribunale era corretto e andava confermato.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la s.p.a. UR NE per quattro motivi e resiste l'Ente Nazionale per la Cellulosa e la carta in liquidazione con controricorso;
entrambe le parti hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza della Corte territoriale per omissioni determinanti e contraddizioni nella motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), avendo erroneamente ritenuto che l'incorporazione nella s.
p.a. UR NE d'altre società produttrici di cartone ondulato o di carta avrebbe determinato l'acquisto della qualifica di cartiera per l'incorporante, senza chiarirne le ragioni e senza considerare che la sua produzione era di scatole di cartone ondulato, così equivocando tra produzione di carta destinata alla costruzione di scatole con quella della carta prodotto finito soggetto a contributo e comunque illogicamente riaffermando che la società ricorrente costruisce scatole e non carta. Nel controricorso, si rileva come la sentenza abbia chiarito che la qualifica di cartiera è stata assunta dalla società ricorrente con l'acquisizione della Cartiera di Salerno e che comunque essa è tenuta al contributo in quanto lavora trasformandoli carte e cartoni e realizza prodotti cartotecnici, come emerge anche dal D.M. nella materia, per cui ne' insufficiente ne' contraddittoria è la motivazione della decisione impugnata. A conferma delle sue deduzioni, l'ente controricorrente richiama anche i commi 1 e 2 del D.M. 3 luglio 1940, abrogato dall'art. 19 del D.M. 26 giugno 1976, per cui le scatole e le casse d'imballaggio . .
.derivanti da cartoni che anziché essere venduti . . . sono stati operati e trasformati con ulteriori lavorazioni" erano soggette a contributo.
1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto la Corte territoriale, non essendovi problemi di giurisdizione dell'A.G.O. (sulla quale Cass. S.U. n. 3941 del 23 aprile 1987, che supera i precedenti di diverso avviso), chiarisce che il contributo è dovuto, ai sensi dell'art. 1 della L. 13 giugno 1940 n.868. Già all'art. 3 L. 13 giugno 1935 n.1453 si prevedevano contributi per ogni "quintale di carta fabbricata in Italia o importata dall'"estero", qualsiasi fosse la sua destinazione, stabilendosi che "le modalità per l'applicazione e la riscossione dei contributi di cui sopra" si sarebbero stabilite con decreto ministeriale, l'ultimo dei quali è stato il D.M. 26 giugno 1976, che all'art. 2, assoggetta al contributo anche i prodotti cartotecnici cioè "le carte e i cartoni che sono stati operati o trasformati o spalmati o impressi con altre materie". La Corte territoriale ha ritenuto prodotti cartotecnici i c.d. cartoni ondulati costruiti dalla s.p.a. NE che non afferma di pagare due volte il contributo sul cartone prodotto con la cartiera di Salerno cioè come "cartiera" e sul prodotto cartotecnico da lei finito, ma solo di non dovere alcunché sui cartoni ondulati, oggetto di trasformazione della carta da lei stessa prodotta o importata. La Corte territoriale sul presupposto incontestato che per la cessione interna alla società incorporante di carte e cartoni non sia versato alcun contributo e che il cartone ondulato sia prodotto con carta proveniente dalla produzione interna ovvero importata, accerta che il contributo deve essere versato dalla s.p.a. NE sulla stessa carta trasformata in cartoni ondulati e in scatole e tale decisione appare sufficientemente motivata, per cui detto motivo di ricorso è infondato.
2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.1 della L. 13 giugno 1940 n. 868 e delle norme di attuazione relative e l'insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto, in quanto la sentenza, dopo avere affermato la debenza del contributo anche dagli importatori di carta, deduce che da questo si rileverebbe un obbligo a carico di chiunque trasformi la carta in altri prodotti cartotecnici;
per l'art. 1 lett. b della L.868/40 norma posta a base della sentenza impugnata, il contributo va pagato "dalle cartiere nazionali, dai loro consorzi o da importatori in Italia, in corrispondenza della cessione di carta e cartoni d'ogni tipo, (esclusa la carta per i giornali quotidiani e la carta e i cartoni occorrenti per le amministrazioni dello Stato) fabbricati nel regno o importati dall'estero e destinati al consumo". Ciò indica, secondo la ricorrente, che sono tenuti al versamento solo quelli che svolgono attività di cessioni di carta e cartoni di ogni tipo "fabbricati nel regno o importati", naturalmente al fine di rivendita, determinando una diversa interpretazione una doppia imposizione al contributo al momento dell'importazione e dopo la trasformazione in prodotti cartotecnici ritenuti in genere esenti da obbligazione contributiva. La Corte territoriale utilizza la circostanza dell'importazione dalla s.p.a. NE di carta e cartoni non per riaffermare l'avvenuto assolvimento del contributo sulle quantità importate ma per estendere l'obbligo ai prodotti trasformati. Nel controricorso si deduce che essendo i prodotti cartotecnici soggetti a contributi, nessuna illogicità vi era nella decisione impugnata che derivava da precise disposizioni normative l'assoggettabilità al contributo dell'attività della società, senza necessità di dilatare la nozione di importatore;
per l'ente controricorrente, la Corte di merito ha solo voluto asserire che pur senza essere produttrice ma solo importatrice di carte e cartoni comunque la s.p.a. UR NE sarebbe stata tenuta al contributo.
2.1. Anche il secondo motivo deve ritenersi infondato in quanto non sussiste doppia imposizione del contributo nel caso perché, come già chiarito, la Corte d'appello ha esattamente affermato che la contribuzione è dovuta sulla carta prodotta o importata, al momento della cessione della stessa al consumo come "carte o cartoni" o come prodotti cartotecnici. Nel caso quindi la carta prodotta dalla ex Cartiera di Salerno e quella importata non sono soggette a contributo per la loro destinazione alla costruzione di prodotto cartotecnico, ma solo per la loro cessione e vendita a terzi, sia pure come cartone ondulato e trasformato in scatole, in osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia. Deve quindi escludersi la violazione di legge dedotta nel motivo di ricorso che deve rigettarsi.
3. Con il terzo motivo di ricorso la società lamenta altra violazione dell'art. 1 lett. b della L. 868/40, e delle norme d'attuazione con insufficiente motivazione sul punto, per aver compreso le scatole di cartone ondulato prodotte dalla ricorrente nei prodotti cartotecnici e non avere considerato che soggette al contributo sono le sole cessioni di carte e cartoni e non delle scatole di cartone ondulato, con evidente distorsione dei dati normativi, tenuto conto che per l'art. 2, comma secondo del D.M. 26 giugno 1976, sono prodotti cartotecnici solo le carte e i cartoni.
Del tutto illogico è il richiamo alla carta per i giornali e a quella per le amministrazioni dello Stato, esenti per legge, perché ciò conferma che unici prodotti cartotecnici per legge sono le carte e i cartoni;
mentre nella motivazione della sentenza impugnata si afferma che la società mai ha evidenziato motivi per escludere dai prodotti cartotecnici i cartoni ondulati, invece la s.p.a. NE aveva deferito interrogatorio formale per evidenziare che i cartoni ondulati mai erano stati assoggettati al contributo. Secondo il controricorrente la sentenza afferma solo che la volontà del legislatore è che il contributo sia dovuto da qualsiasi soggetto produce o trasforma beni cartacei o derivati dal cartone: l'art. 1 della L. 848/40 prevede che il contributo l'è applicabile sulla carte e sui cartoni impiegati o consumati dalle stesse ditte produttrici o importatrici" per cui del tutto contra legem è l'affermazione della ricorrente che vi è una esenzione dal contributo per le ditte produttrici che si servano di carta da loro realizzata in una fase del proprio ciclo produttivo, affermandosi così che le scatole di cartone ondulato avrebbero contenuto merceologico diverso dal cartone stesso, acquistando il quale in precedenza la società rimborsava incontestatamente alle cartiere cedenti il contributo versato. Ritenuto il cartone ondulato prodotto cartotecnico, coerente è l'affermazione della sentenza che esso non potesse essere esente dal contributo.
3.1. Prodotto cartotecnico è quello derivato dalla trasformazione o manipolazione di carte e di cartoni e quindi, come occorre evitare la doppia contribuzione che, per quanto detto, non deriva dalla decisione della Corte territoriale, è da escludere anche ogni lettura che consenta cessioni di prodotti cartotecnici esente da contributi così di fatto escludendo questi per la carta contenuta in detti prodotti dalla percentuale del suo valore che la legge riservava all'E.N.C.C.; in sostanza, a prescindere dall'inammissibilità di un interrogatorio formale su qualifiche tecniche e non su "fatti" da confessare, per cui non era provata dalla ricorrente in sede di merito la mancata natura di prodotto cartotecnico del cartone ondulato e delle scatole con questo realizzate, un'interpretazione di legge diversa da quella data dalla Corte territoriale comporterebbe che la carta sarebbe assoggettata o meno al contributo al momento della cessione a terzi, dal produttore o dall'importatore, secondo che sia o meno trasformata in prodotti cartotecnici. Simile lettura della norma, che certamente avvantaggerebbe la ditta trasformatrice della carta prodotta o importata, comporterebbe una palese disparità di trattamento a suo favore rispetto alle altre ditte che cedono a terzi carte e cartoni non trasformati.
4. Il quarto e ultimo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art.201 c. p. c. e contraddittoria motivazione ex art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., per avere la Corte d'appello assoggettato a contributo il 70% del valore del cartone ondulato, non in base alla percentuale di carta e cartone contenuta nel detto prodotto (art. 5 D.M. 26 giugno 1976) sostanzialmente rifacendosi a deduzioni tecniche di una sola delle parti (l'Ente) impugnate dalla ricorrente. Per la controricorrente non si era mai impugnata la percentuale del valore da assoggettare al contributo e la domanda di accertamento tecnico della percentuale di contenuto cartaceo contenuta nel cartone ondulato costituiva domanda nuova inammissibile in appello.
4.1. Anche tale motivo di ricorso è infondato: l'art. 5 del D.M. 26 giugno 1976 sancisce: "Per i prodotti cartotecnici il valore da prendere a base per il calcolo del contributo è quello del prodotto finito, ridotto del 30 per cento. Per i prodotti cartotecnici nazionali o importati, nei quali sussiste una rilevante incidenza in valore di altre sostanze o di elaborazioni particolari il contributo può essere pagato sull'effettivo contenuto di carta o cartone incorporati". Non avendo la ricorrente dimostrato, con una relazione di c.t. di parte, l'esistenza di percentuali di carta inferiore al 70% del prodotto cartotecnico costituito dai cartoni ondulati e dalle scatole, la Corte territoriale non poteva che applicare la misura del contributo prevista dalla norma regolamentare determinante una presunzione semplice, non superata in questo caso dalle prove della parte interessata, dovendosi comunque escludere per tale profilo l'ammissibilità di un interrogatorio formale in ordine a giudizi tecnici richiesti per superare la presunzione di legge e non essendo indispensabile la nomina di un c.t.u. che poteva aversi solo se i risultati dell'eventuale consulenza di parte mai prodotto fossero stati contestati da controparte. Anche per tale profilo il ricorso è quindi infondato.
5. Le spese del presente giudizio sono a carico della ricorrente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a pagare al controricorrente gli onorari del presente giudizio che liquida in L. 5.000.000, oltre alle spese di L. 270.700. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 maggio 1999. Depositato in Cancelleria il 3 settembre 1999