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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/04/2025, n. 2407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2407 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1459/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 2575/2024 del
Tribunale di Roma, pubblicata il 12.02.2024, proposta da:
(CF: ), (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (CF: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'avv. Giulio di Gioia Pt_3 C.F._3
(CF: ), come da procura alle liti in atti. C.F._4
Appellanti
Contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Ripoli (C.F.: ), come da C.F._5
procura alle liti in atti.
Appellata
nonché
1 (CF: ), (CF: CP_2 C.F._6 Controparte_3
), (CF: ), C.F._7 Controparte_4 C.F._8 CP_5
(CF: ), rappresentati e difesi, dall'avv. Giuseppina
[...] C.F._9
Capodilupo (C.F.: , come da procura alle liti in atti. C.F._10
Appellati
All'udienza cartolare del 10.04.2025, per la quale è stata disposta la discussione della causa ex art. 281-sexies c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado , e hanno convenuto Parte_1 Parte_2 Parte_3
dinanzi al Tribunale di Roma la compagnia assicurativa al fine di sentire Controparte_1
accogliere nei suoi confronti le seguenti richieste: “Previo accertamento negativo della
provenienza della dichiarazione di riscatto totale della polizza n. 0111895 della sig.ra
e previa declaratoria di responsabilità della convenuta, -in Parte_4 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t. a titolo contrattuale e/o extracontrattuale,
accertare e dichiarare il diritto degli attori, sigg. , e Parte_1 Parte_2
, come sopra generalizzati, al risarcimento dei danno patrimoniali e non Parte_3
patrimoniali, subiti e subendi, a seguito dell'evento lesivo per cui è causa, e per l'effetto
dichiarare tenuta a condannare l'Assicurazione convenuta, in persona del l.r.p.t. -al
pagamento, in favore degli istanti, dei danni patrimoniali dagli stessi subiti e subendi,
pari ad euro 192.000,00 ovvero alla diversa maggiore o minore somma che verrà
accertata in corso di causa, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali, subiti e
subendi, da quantificarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria
come per legge;
2) In via subordinata, sollevata ed ammessa ex art. 221 e ss. c.p.c.,
querela di falso per la contestazione di non riconducibilità alla dichiarazione di riscatto
2 totale del 5.4.2018 alla IG.ra , accertare e dichiarare la sua intrinseca Parte_4
inidoneità a far fede, e conseguentemente, la sua nullità e/o l'inefficacia, privandola di
qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli dalla legge e, in particolar modo, degli effetti in
ordine al riscatto ed alla liquidazione della polizza per cui è causa, in violazione del
diritto dei beneficiari odierni istanti. Si chiede, ex art. 221 c.p.c., ultimo comma,
comunicarsi all'Ufficio del Pubblico Ministero competente, la pendenza del presente
giudizio affinchè possa intervenire nel presente procedimento;
3) Con vittoria di spese,
diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Gli attori hanno dedotto a fondamento della domanda: -di essere stati designati da T_
, seconda moglie del defunto padre , quali beneficiari della polizza
[...] Persona_1
vita contratta con , in data 8.04.2009, nonché in virtù del testamento pubblico CP_1
del 12.10.2017; -che, a seguito del decesso della predetta , avevano chiesto Parte_4
alla compagnia assicurativa informazioni sulla liquidazione in loro favore della polizza,
ma la società aveva comunicato che era già intervenuto il suo riscatto totale, a seguito di regolare richiesta dell'avente diritto, con istanza del 5.4.2018; -che la sottoscrizione apposta all'istanza da ultimo indicata era con tutta evidenza non riconducibile alla , T_
anche in considerazione dello stato di salute in cui la stessa all'epoca versava;
-che,
pertanto, la compagnia assicurativa non aveva adempiuto gli obblighi cui era tenuta,
anzitutto quello di compiuta identificazione del disponente, né aveva osservato i doveri legali e di diligenza professionale che le incombevano.
1.1-Si è costituita ha contestato tutto quanto dedotto da parte attrice, ha Controparte_1
particolarmente evidenziato di aver regolarmente identificato , in conformità Parte_4
a quanto disposto dall'art. 28, comma 3 D.lgs 231/2007 e, conseguentemente, di aver diligentemente ed in buona fede provveduto alla liquidazione della polizza nei confronti della cliente, così liberandosi dalla relativa obbligazione di pagamento, ai sensi degli artt.
3 1189 e 1188 c.c.. In subordine, ha chiesto di essere manlevata dalla sorella ed erede della cliente, della quale ha perciò chiesto la chiamata in causa. Persona_2
è costituita anche eccependo in via preliminare l'incompetenza CP_6 Persona_2
territoriale del giudice adito e la propria carenza di legittimazione passiva;
quindi, ha chiesto di essere estromessa dal giudizio. Nel merito ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di manleva e della domanda di indebito soggettivo e oggettivo spiegate nei propri confronti. Ha poi chiesto la condanna ex art. 96 c.p.c. della compagnia assicurativa e di dichiarare la nullità della domanda di parte attrice per carenza degli elementi di fatto e di diritto posti a suo fondamento.
1.3-Nelle more del giudizio, stante in decesso della terza chiamata, si Persona_2
sono costituiti con intervento volontario gli eredi della stessa, , Controparte_4 CP_2
, e .
[...] Controparte_3 Controparte_5
Precisate le conclusioni, la causa è stata decisa con la sentenza della cui impugnativa si discute, che ha rigettato la domanda così motivando: “Ad ogni modo il giudicante, che
non deve indicare alle parti processuali la strategia da intraprendere, ritiene,
conformandosi al recente orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto
(Cass. 6650/2020) che le scritture private provenienti da terzi integrino “prove atipiche”
e che debba essere attribuito alle stesse “valore indiziario” ritenendo che siano
“liberamente valutabili dal giudice” (già Cass. 17612/2013) […….] dovendo, dunque,
esaminare la domanda risarcitoria sulla base dei principi probatori ordinari, e nei limiti
del piano processuale come lambito da parte attrice, ritiene il giudicante che emerge la
correttezza del comportamento di nella liquidazione della polizza vita Controparte_1
oggetto di giudizio”.
4 Il tribunale ha altresì condannato gli attori al pagamento delle spese di lite in favore tanto della convenuta quanto degli eredi della terza chiamata Controparte_7 [...]
Per_2
§2-Con atto di appello alla cui integrale lettura si rinvia, quale parte espressa e necessaria della presente decisione, hanno interposto gravame i fratelli in epigrafe indicati, Pt_3
adducendo motivi rubricati e, in sintesi, individuabili come segue: I) “SULL'ERRONEITÀ
ED ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PRIME CURE – SULLA
NATURA GIURIDICA DELLA PRESENTE AZIONE QUALE AZIONE DI
ACCERTAMENTO NEGATIVO DELLA PROVENIENZA DELLA SCRITTURA PRIVATA
DA TERZI AI SENSI DI CASS. CIV., SS.UU., SENTENZA N. 12305/2015”.
Parte appellante, con diffusi richiami alla giurisprudenza di legittimità, compreso quella citata dal primo giudice, ha segnalato che, per contestare l'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata proveniente da soggetto terzo rispetto ai contendenti in lite, l'azione da proporre fosse proprio quella di accertamento negativo, dunque correttamente precisata in tal senso sin dal primo grado di giudizio;
rimanendo irrilevante la proposizione della querela di falso in via subordinata o alternativa.
II) “SUGLI ULTERIORI PROFILI DI ERRONETÀ ED ILLEGITTIMITÀ DELLA
SENTENZA DI I GRADO: IN PARTICOLARE SUL PALESE, GRAVE
INADEMPIMENTO DI D ELEMENTARI OBBLIGHI DI CORRETTA Controparte_1
E COMPIUTA IDENTIFICAZIONE DEL CONTRAENTE ASSICURATO IN SEDE DI
SMOBILIZZO DI CAPITALI EX ARTT. 1176 C.C. E 28 E SS. D.LGS. 231/2007”: la sentenza impugnata è erronea ed illegittima nella parte in cui il primo giudice ha omesso di considerare che la compagnia assicurativa, trattandosi dello svincolo di ingenti capitali,
avrebbe dovuto compiere approfondite attività istruttorie alla presenza fisica del cliente.
E ove non possibile, la compagnia assicurativa avrebbe comunque dovuto richiedere dati
5 e informazioni di carattere supplementare, non essendo sufficiente, come ritenuto dal primo giudice, acquisire la scheda di adeguata verifica della clientela e l'autocertificazione di residenza fiscale ai fini FATCA e CRS per persone fisiche. Inoltre,
ha violato la normativa di cui al D.lgs 231/2007, non avendo identificato CP_1
neppure i beneficiari della polizza, adempimento cui era obbligata.
III) “SUL CARATTERE APOCRIFO DELLA SOTTOSCRIZIONE 'RUSSO IA
APPOSTA ALLA DICHIARAZIONE DI RISCATTO TOALE DELLA POLIZZA DEL
05.04.2018, ANCHE DEDUCIBILE, ICTI OCULI, DALLE SCRITTURE DI
COMPARAZIONE”: il primo giudice ha ignorato le condizioni fisiche della contraente assicurata, , di 89 anni all'epoca della sottoscrizione contestata, allettata in Parte_4
quanto affetta da frattura al femore nonché da gravi patologie quali depressione maggiore,
cardiopatia, anemia e morbo di Parkinson ed ha trascurato che tali condizioni, unitamente alla vicinanza temporale tra la sottoscrizione dell'istanza di riscatto totale e il giorno del decesso nonché al contrasto fra il riscatto stesso e quanto disposto dall'assicurata con il testamento olografo in cui gli eredi erano indicati quali beneficiari della dedotta Per_3
polizza, erano di per sé elementi idonei a comprovare l'impossibilità di una sottoscrizione della qualità di quella impugnata.
Il primo giudice ha anche erroneamente interpretato le risultanze della certificazione medica prodotta, sottovalutando il quadro clinico complessivo della , ed ha eluso T_
una consulenza tecnica d'ufficio che avrebbe consentito di accertare il carattere apocrifo della sottoscrizione, come ritenuto dal consulente grafologo di parte attrice.
Gli appellanti hanno contestato infine l'erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla condanna alle spese del giudizio in favore del terzo chiamato in causa dalla convenuta e hanno così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Controparte_8
Roma, contrariis reiectis, per i motivi di cui in premessa, in integrale riforma della
6 sentenza n. 2575/2024 del 09.02.2024, notificata in pari data, emessa dal Tribunale di
Roma -Sez. XII Civ. -in persona del G.I dr.ssa Massimiliana Battagliese, all'esito del
giudizio di cui al n. 75935 del Ruolo Generale degli Affari Civili e contenziosi dell'anno
2019, così provvedere: A) Previo accertamento negativo della provenienza della
dichiarazione di riscatto totale della polizza n. 0111895 dalla IG.ra e previa Parte_4
declaratoria di responsabilità della convenuta, – in persona del l.r.p.t.- Controparte_1
a titolo contrattuale e/o extracontrattuale, accertare e dichiarare il diritto dei sigg.ri
, e al risarcimento dei danni Parte_1 Parte_2 Parte_3
patrimoniali subiti a seguito dell'evento lesivo per cui è causa, e per l'effetto dichiarare
tenuta e condannare in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore degli Controparte_1
appellanti, della somma di euro 192.000,00 ovvero della diversa somma, maggiore o
minore, che verrà accertata in corso di causa e ritenuta di Giustizia, nonché al
risarcimento dei danni non patrimoniali, subiti e subendi, dagli appellanti, da
quantificarsi anche in via equitativa, ex art. 1226 c.c.; il tutto oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dalla data di maturazione a quella di effettivo soddisfo come per
legge; B) condannare, altresì, la , in persone del legale rapp.te p.t. al Controparte_9
pagamento delle spese del doppio grado di giudizio relative alla parte chiamata in causa;
C) con vittoria di spese e compenso professionale come per legge del doppio grado di
giudizio con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”.
§2.1-Si è costituita ha contestato l'appello ed ha reiterato tutte le difese Controparte_1
già svolte in primo grado. Ha particolarmente ribadito di aver diligentemente effettuato tutti i controlli previsti ex lege, in occasione di ogni richiesta di riscatto, tanto parziale quanto totale, provvedendo alla regolare identificazione della cliente anche attraverso suo agente di zona, . Ha poi eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 CP_10
c.p.c. nonché l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., della domanda relativa
7 all'accertamento della responsabilità di per il mancato rispetto delle Controparte_1
norme relative alla verifica e profilazione della clientela, in quanto proposta per la prima volta in appello.
Ha sottolineato nuovamente che gli attori/appellanti hanno contestato la sottoscrizione relativa al riscatto finale pari ad euro 101.161,77 e non i riscatti parziali per somme minori che l'avevano preceduto.
Infine, ha segnalato la correttezza della condanna alla rifusione delle spese di lite degli attori anche nei confronti della terza chiamata, in virtù del principio di causazione;
quindi,
ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dell'appello, in subordine per il rigetto.
§2.2-Si sono costituiti , , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e hanno eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione
[...]
dell'art.342 c.p.c.. Nel merito l'infondatezza in fatto e in diritto dei motivi in esso esposti.
In subordine, nel caso di accoglimento della domanda proposta dagli appellanti, hanno reiterato l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva, chiedendo la loro estromissione dal giudizio nonché la declaratoria di inammissibilità di ogni domanda nei loro confronti proposta – anche a titolo di ripetizione dell'indebito – e comunque il rigetto per infondatezza, con conferma della sentenza di primo grado.
§2.3- La corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 10.04.2025.
§3-L'appello è infondato e pertanto non merita condivisione.
Va anzitutto chiarito che le diffuse argomentazioni esposte in relazione al primo motivo di appello, accompagnate da molteplici richiami giurisprudenziali, difettano di decisività
e, in quanto tali, rendono il motivo cui afferiscono inammissibile, ex art. 342 c.p.c..
Gli appellanti hanno del tutto frainteso l'opinione del primo giudice, che è partito proprio dal presupposto normativo ed ermeneutico da essi stessi invocato, allorché ha affermato
8 che la scrittura privata proveniente da terzi, diversi dai contendenti in lite, è liberamente contestabile, non applicandosi ad essa né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod.
civ., né quella processuale di cui all'art. 214 cod. proc. civ., costituendo prova atipica, dal valore probatorio meramente indiziario, che può, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo.
Nell'ambito delle scritture private deve, peraltro, riservarsi diverso trattamento a quelle la cui natura conferisce loro una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata (quale il testamento), in relazione alle quali è necessario proporre domanda di accertamento negativo onde contestarne l'autenticità (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 12307
del 15/06/2015, citata dal primo giudice e dagli appellanti nonché quelle successive conformi, Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 24835 del 17/08/2022; Sez. 2 -, Sentenza n. 11659
del 04/05/2023).
Venendo al secondo motivo, deve osservarsi che la domanda proposta dagli eredi Pt_3
è quella di risarcimento del danno, indicato derivante dall'inadempimento della compagnia assicuratrice, che non ha osservato i doveri ad ella imposti Controparte_1
ex lege, nell'espletamento della procedura di riscatto della dedotta polizza da parte della sua contraente, . Parte_4
Ritiene questo collegio che le doglianze degli appellanti sul punto, ammissibili poiché
non affette da novità ex art. 345 c.p.c., in quanto specificate nei termini esposti nell'atto di appello già nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c., comunque, non scalfiscono la decisione cui è approdato il primo giudice, allorché ritenuto che dagli atti di causa “emerge la correttezza del comportamento di nella liquidazione Controparte_1
della polizza vita oggetto di giudizio”.
Va anzitutto condivisa l'osservazione della compagnia appellata, confortata dal testo delle condizioni regolanti la dedotta polizza (cfr. art. 11 condizioni polizza, doc. 1 bis della
9 produzione di primo grado della compagnia assicuratrice), secondo cui il diritto della contraente di esercitare il riscatto parziale con prosecuzione del rapporto contrattuale per il capitale o, ancora, di esercitare il riscatto totale con anticipata risoluzione del contratto
è espressamente previsto da clausola contrattuale;
per cui, l'operazione in argomento,
sotto tale aspetto, non può definirsi affatto come anomala. In più, sempre come condivisibilmente posto in evidenza dalla predetta appellata, l'atteggiamento dell'assicurata, , di voler avvantaggiare la sorella, è Parte_4 Persona_2
desumibile da una serie di indici, fra cui la disposizione testamentaria in ragione della quale il saldo di conto corrente esistente alla data del decesso della disponente avrebbe dovuto essere attribuito proprio alla predetta sorella.
Ancora in via preliminare deve evidenziarsi come le prolisse discettazioni degli appellanti sulle teorie grafologiche nonché circa la necessità di disporre – anche in questa fase della lite – indagini a mezzo CTU grafologo, non sono per nulla pertinenti né utili alla precipua valutazione da compiersi da parte di questo collegio e che, considerata l'azione proposta,
consiste nella verifica dell'osservanza da parte dell'operatore qualificato tratto in lite delle regole comportamentali poste dalla normativa specifica: artt. 28 e ss. D.L.vo n.
231/2007 nonché da quella codicistica: art. 1176, II comma, c.c..
Appare di tutta evidenza, infatti, che l'adempimento di siffatti obblighi non implica affatto che la compagnia assicurativa debba dotarsi delle competenze grafologiche e magari anche della necessaria strumentazione, per condurre la verifica di autenticità di ogni singola firma apposta dai clienti, con cui sono in corso rapporti già da tempo, su ogni singolo documento contenete un atto dispositivo di somme di denaro;
piuttosto essendo sufficiente il rispetto delle citate regole e la non rilevabilità di evidenti anomalie.
Ora, risulta in atti documentalmente provato (cfr., in particolare, doc. nn. 3, 4, 6, 7, 9, 10,
13, 14, 17, 19 21, 22, allegati alla produzione di primo grado della compagnia appellata)
10 che la compagnia assicuratrice ha identificato la cliente , oltre che al Parte_4
momento della sottoscrizione della polizza, in data 17.10.2017, in occasione del primo riscatto parziale, tramite lo stesso promotore finanziario di zona, dott.ssa , CP_10
nonché successivamente, in occasione del secondo riscatto parziale e, infine, in occasione del terzo riscatto, quello totale qui contestato. Riguardo a tutti i cennati riscatti la ridetta compagnia ha posto in essere tutte le cautele e gli sforzi diligenti ex lege richiesti, essendo apposti su tutti i segnalati documenti, compreso le schede identificative del cliente e dichiarazioni di esistenza in vita, le firme di , ictu oculi, tutte fra loro Parte_4
conformi nel tratto grafico, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, giova ripeterlo, con richiamo a discettazioni e teorie grafologiche per nulla pertinenti alla fattispecie in esame.
In realtà, secondo la stessa normativa di riferimento citata dai medesimi appellanti e, in particolare, secondo quanto detta l'art. 28 del d.lgs n. 231/2007, “
1. I soggetti obbligati,
responsabili dell'adeguata verifica della clientela, valutano se gli elementi raccolti e le
verifiche effettuate dai terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli
obblighi previsti dal presente decreto e verificano, nei limiti della diligenza professionale,
la veridicità dei documenti ricevuti. In caso di dubbi sull'identità del cliente,
dell'esecutore e del titolare effettivo, i soggetti obbligati provvedono, in proprio a
compierne l'identificazione e ad adempiere, in via diretta, agli obblighi di adeguata
verifica”.
La compagnia assicurativa, dunque, avrebbe dovuto provvedere a compiere ulteriori verifiche, rispetto a quelle effettuate, solo nel caso in cui fossero sorti dubbi sull'identità
del cliente. Dubbi che nella concreta ipotesi non hanno avuto ragione di sorgere,
considerato che fino a pochi mesi prima del contestato riscatto totale, in occasione della prima istanza di riscatto parziale presentata da , quest'ultima era stata Parte_4
11 identificata di persona dal promotore finanziario, dott.ssa , tramite la quale CP_10
aveva contratto la dedotta polizza.
Inoltre, come ragionevolmente rilevato dalla compagnia appellata, la medesima procedura seguita per il riscatto totale era stata seguita solo qualche mese prima per ottemperare alla seconda richiesta di riscatto parziale, quella del 5.1.2018, nient'affatto contestata dagli appellanti, i quali hanno inteso dolersi solamente di quello finale, pur pretendendo un risarcimento di importo pari all'intera polizza.
Ma soprattutto preme qui evidenziare come nessuno degli argomenti spesi dagli appellanti assuma valenza decisiva, nel senso di dare evidenza dell'asserita evidente apocrifia della firma di . Di certo, non induce dubbio il tratto grafico esteriore, sempre Parte_4
sovrapponibile nelle sue manifestazioni in tutti i documenti allegati in atti;
né la circostanza che sia stato apposto prima il cognome e poi il nome, così essendo stato scritto in tutti i documenti relativi al dedotto rapporto di polizza, compreso il contratto con cui è
stata inizialmente stipulata.
Deve poi sottolinearsi come la stessa documentazione medica segnalata dagli appellanti alle pagg. 27 e 28 dell'atto di appello sconfessi il loro assunto. Infatti, come dagli eredi dedotto, nella relazione medica a sua firma, il dott. ha riferito: “nel Pt_3 Persona_4
contesto globale sopra descritto, di patologie numerose e di elevato peso clinico,
rammento la relativa stazionarietà e stabilità della Malattia di Parkinson, che
effettivamente ha condizionato molto poco la vita della paziente, e certamente, molto
meno di quanto abbiano potuto cardiopatia, l'anemia, la Depressione Maggiore e la
frattura femorale….. La Malattia di Parkinson, infatti, non ha costituito mai un grave
problema clinico, nonostante il passare degli anni, sia relativamente all'aspetto motorio
(scarsissima componente rigida, ipobradicinesia moderata, tremore non disabilitante e
non continuativo, rilevabile a sinistra e di trascurabile impatto funzionale a destra:
12 paziente destrimane) sia relativamente a quello cognitivo (paziente in compenso clinico
rispetto a memoria, orientamento spazio temporale, parasale, senso critico e capacità di
autodeterminazione). Sulla scorta di quanto osservato personalmente (nel corso degli
anni fino al 2018) esprimo in convinzione che le problematiche relative agli aspetti motori
e cognitivi della Malattia di Parkinson, non abbiano potuto inficiare la libera capacità
decisionale ed espressiva della paziente di cui all'oggetto”. Ed è sufficiente la considerazione di quanto testé descritto, proveniente da quello che gli stessi appellanti hanno indicato come medico curante di , dunque a conoscenza di tutta la sua Parte_4
storia clinica, per escludere ogni fondamento alle richieste in esame.
Va poi ulteriormente considerato, come pure posto in evidenza dagli eredi , che CP_2
gli appellanti nulla hanno dedotto né in alcun modo contestato la documentazione fotografica allegata alla loro produzione di parte sin dal primo grado (doc. n. 19), che ritrae la congiunta, , in atteggiamenti tutt'altro che riferibili a persona Parte_4
incapace di intendere e volere o completamente allettata;
sino all'ultima foto, del marzo
2018, in cui è stata immortalata con innanzi una torta con candelina recante il numero 89,
evidentemente nell'intento di festeggiare l'ultimo compleanno trascorso in vita.
In definitiva, non può che ribadirsi l'assoluta inidoneità del quadro probatorio offerto dagli istanti all'accoglimento della domanda da loro proposta, dovendo essere senz'altro confermata la decisione del primo giudice, anche avendo presente la contestazione relativa al governo delle spese di lite.
In merito, si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “Le
spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata
rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta
soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale
statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la
13 regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato
alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli
palesemente arbitraria” (Cassazione civile sez. II, 17/09/2019, n.23123; vedi anche
Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2492), che induce a condividere quanto valutato nella sentenza impugnata, nemmeno potendo ravvisarsi l'infondatezza o arbitrarietà della chiamata in causa dell'erede di , da parte della convenuta compagnia Parte_4
assicurativa.
§3.1-In considerazione del rigetto della domanda principale dell'appellante e della conferma della sentenza di primo grado in ogni suo punto, anche le spese di lite di questo grado, in applicazione del principio di soccombenza, devono porsi a carico degli appellanti in via solidale, previa liquidazione come da dispositivo, secondo i minimi tariffari vigenti, data la decisione in tempi rapidi, subito dopo la prima udienza, secondo le forme semplificate della discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con espunzione dei compensi previsti per la fase “istruttoria-trattazione”, non effettivamente svolta.
Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è
entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge
24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando, così provvede:
1)Rigetta l'appello.
14 2)Pone le spese di lite del grado a carico degli appellanti in solido e le liquida in euro
4.997,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%, in favore di ciascuna delle parti appellate.
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11.04.2025
La Presidente rel/est.
Marianna D'Avino
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 2575/2024 del
Tribunale di Roma, pubblicata il 12.02.2024, proposta da:
(CF: ), (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (CF: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'avv. Giulio di Gioia Pt_3 C.F._3
(CF: ), come da procura alle liti in atti. C.F._4
Appellanti
Contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Ripoli (C.F.: ), come da C.F._5
procura alle liti in atti.
Appellata
nonché
1 (CF: ), (CF: CP_2 C.F._6 Controparte_3
), (CF: ), C.F._7 Controparte_4 C.F._8 CP_5
(CF: ), rappresentati e difesi, dall'avv. Giuseppina
[...] C.F._9
Capodilupo (C.F.: , come da procura alle liti in atti. C.F._10
Appellati
All'udienza cartolare del 10.04.2025, per la quale è stata disposta la discussione della causa ex art. 281-sexies c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado , e hanno convenuto Parte_1 Parte_2 Parte_3
dinanzi al Tribunale di Roma la compagnia assicurativa al fine di sentire Controparte_1
accogliere nei suoi confronti le seguenti richieste: “Previo accertamento negativo della
provenienza della dichiarazione di riscatto totale della polizza n. 0111895 della sig.ra
e previa declaratoria di responsabilità della convenuta, -in Parte_4 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t. a titolo contrattuale e/o extracontrattuale,
accertare e dichiarare il diritto degli attori, sigg. , e Parte_1 Parte_2
, come sopra generalizzati, al risarcimento dei danno patrimoniali e non Parte_3
patrimoniali, subiti e subendi, a seguito dell'evento lesivo per cui è causa, e per l'effetto
dichiarare tenuta a condannare l'Assicurazione convenuta, in persona del l.r.p.t. -al
pagamento, in favore degli istanti, dei danni patrimoniali dagli stessi subiti e subendi,
pari ad euro 192.000,00 ovvero alla diversa maggiore o minore somma che verrà
accertata in corso di causa, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali, subiti e
subendi, da quantificarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria
come per legge;
2) In via subordinata, sollevata ed ammessa ex art. 221 e ss. c.p.c.,
querela di falso per la contestazione di non riconducibilità alla dichiarazione di riscatto
2 totale del 5.4.2018 alla IG.ra , accertare e dichiarare la sua intrinseca Parte_4
inidoneità a far fede, e conseguentemente, la sua nullità e/o l'inefficacia, privandola di
qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli dalla legge e, in particolar modo, degli effetti in
ordine al riscatto ed alla liquidazione della polizza per cui è causa, in violazione del
diritto dei beneficiari odierni istanti. Si chiede, ex art. 221 c.p.c., ultimo comma,
comunicarsi all'Ufficio del Pubblico Ministero competente, la pendenza del presente
giudizio affinchè possa intervenire nel presente procedimento;
3) Con vittoria di spese,
diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Gli attori hanno dedotto a fondamento della domanda: -di essere stati designati da T_
, seconda moglie del defunto padre , quali beneficiari della polizza
[...] Persona_1
vita contratta con , in data 8.04.2009, nonché in virtù del testamento pubblico CP_1
del 12.10.2017; -che, a seguito del decesso della predetta , avevano chiesto Parte_4
alla compagnia assicurativa informazioni sulla liquidazione in loro favore della polizza,
ma la società aveva comunicato che era già intervenuto il suo riscatto totale, a seguito di regolare richiesta dell'avente diritto, con istanza del 5.4.2018; -che la sottoscrizione apposta all'istanza da ultimo indicata era con tutta evidenza non riconducibile alla , T_
anche in considerazione dello stato di salute in cui la stessa all'epoca versava;
-che,
pertanto, la compagnia assicurativa non aveva adempiuto gli obblighi cui era tenuta,
anzitutto quello di compiuta identificazione del disponente, né aveva osservato i doveri legali e di diligenza professionale che le incombevano.
1.1-Si è costituita ha contestato tutto quanto dedotto da parte attrice, ha Controparte_1
particolarmente evidenziato di aver regolarmente identificato , in conformità Parte_4
a quanto disposto dall'art. 28, comma 3 D.lgs 231/2007 e, conseguentemente, di aver diligentemente ed in buona fede provveduto alla liquidazione della polizza nei confronti della cliente, così liberandosi dalla relativa obbligazione di pagamento, ai sensi degli artt.
3 1189 e 1188 c.c.. In subordine, ha chiesto di essere manlevata dalla sorella ed erede della cliente, della quale ha perciò chiesto la chiamata in causa. Persona_2
è costituita anche eccependo in via preliminare l'incompetenza CP_6 Persona_2
territoriale del giudice adito e la propria carenza di legittimazione passiva;
quindi, ha chiesto di essere estromessa dal giudizio. Nel merito ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di manleva e della domanda di indebito soggettivo e oggettivo spiegate nei propri confronti. Ha poi chiesto la condanna ex art. 96 c.p.c. della compagnia assicurativa e di dichiarare la nullità della domanda di parte attrice per carenza degli elementi di fatto e di diritto posti a suo fondamento.
1.3-Nelle more del giudizio, stante in decesso della terza chiamata, si Persona_2
sono costituiti con intervento volontario gli eredi della stessa, , Controparte_4 CP_2
, e .
[...] Controparte_3 Controparte_5
Precisate le conclusioni, la causa è stata decisa con la sentenza della cui impugnativa si discute, che ha rigettato la domanda così motivando: “Ad ogni modo il giudicante, che
non deve indicare alle parti processuali la strategia da intraprendere, ritiene,
conformandosi al recente orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto
(Cass. 6650/2020) che le scritture private provenienti da terzi integrino “prove atipiche”
e che debba essere attribuito alle stesse “valore indiziario” ritenendo che siano
“liberamente valutabili dal giudice” (già Cass. 17612/2013) […….] dovendo, dunque,
esaminare la domanda risarcitoria sulla base dei principi probatori ordinari, e nei limiti
del piano processuale come lambito da parte attrice, ritiene il giudicante che emerge la
correttezza del comportamento di nella liquidazione della polizza vita Controparte_1
oggetto di giudizio”.
4 Il tribunale ha altresì condannato gli attori al pagamento delle spese di lite in favore tanto della convenuta quanto degli eredi della terza chiamata Controparte_7 [...]
Per_2
§2-Con atto di appello alla cui integrale lettura si rinvia, quale parte espressa e necessaria della presente decisione, hanno interposto gravame i fratelli in epigrafe indicati, Pt_3
adducendo motivi rubricati e, in sintesi, individuabili come segue: I) “SULL'ERRONEITÀ
ED ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PRIME CURE – SULLA
NATURA GIURIDICA DELLA PRESENTE AZIONE QUALE AZIONE DI
ACCERTAMENTO NEGATIVO DELLA PROVENIENZA DELLA SCRITTURA PRIVATA
DA TERZI AI SENSI DI CASS. CIV., SS.UU., SENTENZA N. 12305/2015”.
Parte appellante, con diffusi richiami alla giurisprudenza di legittimità, compreso quella citata dal primo giudice, ha segnalato che, per contestare l'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata proveniente da soggetto terzo rispetto ai contendenti in lite, l'azione da proporre fosse proprio quella di accertamento negativo, dunque correttamente precisata in tal senso sin dal primo grado di giudizio;
rimanendo irrilevante la proposizione della querela di falso in via subordinata o alternativa.
II) “SUGLI ULTERIORI PROFILI DI ERRONETÀ ED ILLEGITTIMITÀ DELLA
SENTENZA DI I GRADO: IN PARTICOLARE SUL PALESE, GRAVE
INADEMPIMENTO DI D ELEMENTARI OBBLIGHI DI CORRETTA Controparte_1
E COMPIUTA IDENTIFICAZIONE DEL CONTRAENTE ASSICURATO IN SEDE DI
SMOBILIZZO DI CAPITALI EX ARTT. 1176 C.C. E 28 E SS. D.LGS. 231/2007”: la sentenza impugnata è erronea ed illegittima nella parte in cui il primo giudice ha omesso di considerare che la compagnia assicurativa, trattandosi dello svincolo di ingenti capitali,
avrebbe dovuto compiere approfondite attività istruttorie alla presenza fisica del cliente.
E ove non possibile, la compagnia assicurativa avrebbe comunque dovuto richiedere dati
5 e informazioni di carattere supplementare, non essendo sufficiente, come ritenuto dal primo giudice, acquisire la scheda di adeguata verifica della clientela e l'autocertificazione di residenza fiscale ai fini FATCA e CRS per persone fisiche. Inoltre,
ha violato la normativa di cui al D.lgs 231/2007, non avendo identificato CP_1
neppure i beneficiari della polizza, adempimento cui era obbligata.
III) “SUL CARATTERE APOCRIFO DELLA SOTTOSCRIZIONE 'RUSSO IA
APPOSTA ALLA DICHIARAZIONE DI RISCATTO TOALE DELLA POLIZZA DEL
05.04.2018, ANCHE DEDUCIBILE, ICTI OCULI, DALLE SCRITTURE DI
COMPARAZIONE”: il primo giudice ha ignorato le condizioni fisiche della contraente assicurata, , di 89 anni all'epoca della sottoscrizione contestata, allettata in Parte_4
quanto affetta da frattura al femore nonché da gravi patologie quali depressione maggiore,
cardiopatia, anemia e morbo di Parkinson ed ha trascurato che tali condizioni, unitamente alla vicinanza temporale tra la sottoscrizione dell'istanza di riscatto totale e il giorno del decesso nonché al contrasto fra il riscatto stesso e quanto disposto dall'assicurata con il testamento olografo in cui gli eredi erano indicati quali beneficiari della dedotta Per_3
polizza, erano di per sé elementi idonei a comprovare l'impossibilità di una sottoscrizione della qualità di quella impugnata.
Il primo giudice ha anche erroneamente interpretato le risultanze della certificazione medica prodotta, sottovalutando il quadro clinico complessivo della , ed ha eluso T_
una consulenza tecnica d'ufficio che avrebbe consentito di accertare il carattere apocrifo della sottoscrizione, come ritenuto dal consulente grafologo di parte attrice.
Gli appellanti hanno contestato infine l'erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla condanna alle spese del giudizio in favore del terzo chiamato in causa dalla convenuta e hanno così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Controparte_8
Roma, contrariis reiectis, per i motivi di cui in premessa, in integrale riforma della
6 sentenza n. 2575/2024 del 09.02.2024, notificata in pari data, emessa dal Tribunale di
Roma -Sez. XII Civ. -in persona del G.I dr.ssa Massimiliana Battagliese, all'esito del
giudizio di cui al n. 75935 del Ruolo Generale degli Affari Civili e contenziosi dell'anno
2019, così provvedere: A) Previo accertamento negativo della provenienza della
dichiarazione di riscatto totale della polizza n. 0111895 dalla IG.ra e previa Parte_4
declaratoria di responsabilità della convenuta, – in persona del l.r.p.t.- Controparte_1
a titolo contrattuale e/o extracontrattuale, accertare e dichiarare il diritto dei sigg.ri
, e al risarcimento dei danni Parte_1 Parte_2 Parte_3
patrimoniali subiti a seguito dell'evento lesivo per cui è causa, e per l'effetto dichiarare
tenuta e condannare in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore degli Controparte_1
appellanti, della somma di euro 192.000,00 ovvero della diversa somma, maggiore o
minore, che verrà accertata in corso di causa e ritenuta di Giustizia, nonché al
risarcimento dei danni non patrimoniali, subiti e subendi, dagli appellanti, da
quantificarsi anche in via equitativa, ex art. 1226 c.c.; il tutto oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dalla data di maturazione a quella di effettivo soddisfo come per
legge; B) condannare, altresì, la , in persone del legale rapp.te p.t. al Controparte_9
pagamento delle spese del doppio grado di giudizio relative alla parte chiamata in causa;
C) con vittoria di spese e compenso professionale come per legge del doppio grado di
giudizio con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”.
§2.1-Si è costituita ha contestato l'appello ed ha reiterato tutte le difese Controparte_1
già svolte in primo grado. Ha particolarmente ribadito di aver diligentemente effettuato tutti i controlli previsti ex lege, in occasione di ogni richiesta di riscatto, tanto parziale quanto totale, provvedendo alla regolare identificazione della cliente anche attraverso suo agente di zona, . Ha poi eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 CP_10
c.p.c. nonché l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., della domanda relativa
7 all'accertamento della responsabilità di per il mancato rispetto delle Controparte_1
norme relative alla verifica e profilazione della clientela, in quanto proposta per la prima volta in appello.
Ha sottolineato nuovamente che gli attori/appellanti hanno contestato la sottoscrizione relativa al riscatto finale pari ad euro 101.161,77 e non i riscatti parziali per somme minori che l'avevano preceduto.
Infine, ha segnalato la correttezza della condanna alla rifusione delle spese di lite degli attori anche nei confronti della terza chiamata, in virtù del principio di causazione;
quindi,
ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dell'appello, in subordine per il rigetto.
§2.2-Si sono costituiti , , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e hanno eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione
[...]
dell'art.342 c.p.c.. Nel merito l'infondatezza in fatto e in diritto dei motivi in esso esposti.
In subordine, nel caso di accoglimento della domanda proposta dagli appellanti, hanno reiterato l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva, chiedendo la loro estromissione dal giudizio nonché la declaratoria di inammissibilità di ogni domanda nei loro confronti proposta – anche a titolo di ripetizione dell'indebito – e comunque il rigetto per infondatezza, con conferma della sentenza di primo grado.
§2.3- La corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 10.04.2025.
§3-L'appello è infondato e pertanto non merita condivisione.
Va anzitutto chiarito che le diffuse argomentazioni esposte in relazione al primo motivo di appello, accompagnate da molteplici richiami giurisprudenziali, difettano di decisività
e, in quanto tali, rendono il motivo cui afferiscono inammissibile, ex art. 342 c.p.c..
Gli appellanti hanno del tutto frainteso l'opinione del primo giudice, che è partito proprio dal presupposto normativo ed ermeneutico da essi stessi invocato, allorché ha affermato
8 che la scrittura privata proveniente da terzi, diversi dai contendenti in lite, è liberamente contestabile, non applicandosi ad essa né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod.
civ., né quella processuale di cui all'art. 214 cod. proc. civ., costituendo prova atipica, dal valore probatorio meramente indiziario, che può, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo.
Nell'ambito delle scritture private deve, peraltro, riservarsi diverso trattamento a quelle la cui natura conferisce loro una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata (quale il testamento), in relazione alle quali è necessario proporre domanda di accertamento negativo onde contestarne l'autenticità (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 12307
del 15/06/2015, citata dal primo giudice e dagli appellanti nonché quelle successive conformi, Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 24835 del 17/08/2022; Sez. 2 -, Sentenza n. 11659
del 04/05/2023).
Venendo al secondo motivo, deve osservarsi che la domanda proposta dagli eredi Pt_3
è quella di risarcimento del danno, indicato derivante dall'inadempimento della compagnia assicuratrice, che non ha osservato i doveri ad ella imposti Controparte_1
ex lege, nell'espletamento della procedura di riscatto della dedotta polizza da parte della sua contraente, . Parte_4
Ritiene questo collegio che le doglianze degli appellanti sul punto, ammissibili poiché
non affette da novità ex art. 345 c.p.c., in quanto specificate nei termini esposti nell'atto di appello già nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c., comunque, non scalfiscono la decisione cui è approdato il primo giudice, allorché ritenuto che dagli atti di causa “emerge la correttezza del comportamento di nella liquidazione Controparte_1
della polizza vita oggetto di giudizio”.
Va anzitutto condivisa l'osservazione della compagnia appellata, confortata dal testo delle condizioni regolanti la dedotta polizza (cfr. art. 11 condizioni polizza, doc. 1 bis della
9 produzione di primo grado della compagnia assicuratrice), secondo cui il diritto della contraente di esercitare il riscatto parziale con prosecuzione del rapporto contrattuale per il capitale o, ancora, di esercitare il riscatto totale con anticipata risoluzione del contratto
è espressamente previsto da clausola contrattuale;
per cui, l'operazione in argomento,
sotto tale aspetto, non può definirsi affatto come anomala. In più, sempre come condivisibilmente posto in evidenza dalla predetta appellata, l'atteggiamento dell'assicurata, , di voler avvantaggiare la sorella, è Parte_4 Persona_2
desumibile da una serie di indici, fra cui la disposizione testamentaria in ragione della quale il saldo di conto corrente esistente alla data del decesso della disponente avrebbe dovuto essere attribuito proprio alla predetta sorella.
Ancora in via preliminare deve evidenziarsi come le prolisse discettazioni degli appellanti sulle teorie grafologiche nonché circa la necessità di disporre – anche in questa fase della lite – indagini a mezzo CTU grafologo, non sono per nulla pertinenti né utili alla precipua valutazione da compiersi da parte di questo collegio e che, considerata l'azione proposta,
consiste nella verifica dell'osservanza da parte dell'operatore qualificato tratto in lite delle regole comportamentali poste dalla normativa specifica: artt. 28 e ss. D.L.vo n.
231/2007 nonché da quella codicistica: art. 1176, II comma, c.c..
Appare di tutta evidenza, infatti, che l'adempimento di siffatti obblighi non implica affatto che la compagnia assicurativa debba dotarsi delle competenze grafologiche e magari anche della necessaria strumentazione, per condurre la verifica di autenticità di ogni singola firma apposta dai clienti, con cui sono in corso rapporti già da tempo, su ogni singolo documento contenete un atto dispositivo di somme di denaro;
piuttosto essendo sufficiente il rispetto delle citate regole e la non rilevabilità di evidenti anomalie.
Ora, risulta in atti documentalmente provato (cfr., in particolare, doc. nn. 3, 4, 6, 7, 9, 10,
13, 14, 17, 19 21, 22, allegati alla produzione di primo grado della compagnia appellata)
10 che la compagnia assicuratrice ha identificato la cliente , oltre che al Parte_4
momento della sottoscrizione della polizza, in data 17.10.2017, in occasione del primo riscatto parziale, tramite lo stesso promotore finanziario di zona, dott.ssa , CP_10
nonché successivamente, in occasione del secondo riscatto parziale e, infine, in occasione del terzo riscatto, quello totale qui contestato. Riguardo a tutti i cennati riscatti la ridetta compagnia ha posto in essere tutte le cautele e gli sforzi diligenti ex lege richiesti, essendo apposti su tutti i segnalati documenti, compreso le schede identificative del cliente e dichiarazioni di esistenza in vita, le firme di , ictu oculi, tutte fra loro Parte_4
conformi nel tratto grafico, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, giova ripeterlo, con richiamo a discettazioni e teorie grafologiche per nulla pertinenti alla fattispecie in esame.
In realtà, secondo la stessa normativa di riferimento citata dai medesimi appellanti e, in particolare, secondo quanto detta l'art. 28 del d.lgs n. 231/2007, “
1. I soggetti obbligati,
responsabili dell'adeguata verifica della clientela, valutano se gli elementi raccolti e le
verifiche effettuate dai terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli
obblighi previsti dal presente decreto e verificano, nei limiti della diligenza professionale,
la veridicità dei documenti ricevuti. In caso di dubbi sull'identità del cliente,
dell'esecutore e del titolare effettivo, i soggetti obbligati provvedono, in proprio a
compierne l'identificazione e ad adempiere, in via diretta, agli obblighi di adeguata
verifica”.
La compagnia assicurativa, dunque, avrebbe dovuto provvedere a compiere ulteriori verifiche, rispetto a quelle effettuate, solo nel caso in cui fossero sorti dubbi sull'identità
del cliente. Dubbi che nella concreta ipotesi non hanno avuto ragione di sorgere,
considerato che fino a pochi mesi prima del contestato riscatto totale, in occasione della prima istanza di riscatto parziale presentata da , quest'ultima era stata Parte_4
11 identificata di persona dal promotore finanziario, dott.ssa , tramite la quale CP_10
aveva contratto la dedotta polizza.
Inoltre, come ragionevolmente rilevato dalla compagnia appellata, la medesima procedura seguita per il riscatto totale era stata seguita solo qualche mese prima per ottemperare alla seconda richiesta di riscatto parziale, quella del 5.1.2018, nient'affatto contestata dagli appellanti, i quali hanno inteso dolersi solamente di quello finale, pur pretendendo un risarcimento di importo pari all'intera polizza.
Ma soprattutto preme qui evidenziare come nessuno degli argomenti spesi dagli appellanti assuma valenza decisiva, nel senso di dare evidenza dell'asserita evidente apocrifia della firma di . Di certo, non induce dubbio il tratto grafico esteriore, sempre Parte_4
sovrapponibile nelle sue manifestazioni in tutti i documenti allegati in atti;
né la circostanza che sia stato apposto prima il cognome e poi il nome, così essendo stato scritto in tutti i documenti relativi al dedotto rapporto di polizza, compreso il contratto con cui è
stata inizialmente stipulata.
Deve poi sottolinearsi come la stessa documentazione medica segnalata dagli appellanti alle pagg. 27 e 28 dell'atto di appello sconfessi il loro assunto. Infatti, come dagli eredi dedotto, nella relazione medica a sua firma, il dott. ha riferito: “nel Pt_3 Persona_4
contesto globale sopra descritto, di patologie numerose e di elevato peso clinico,
rammento la relativa stazionarietà e stabilità della Malattia di Parkinson, che
effettivamente ha condizionato molto poco la vita della paziente, e certamente, molto
meno di quanto abbiano potuto cardiopatia, l'anemia, la Depressione Maggiore e la
frattura femorale….. La Malattia di Parkinson, infatti, non ha costituito mai un grave
problema clinico, nonostante il passare degli anni, sia relativamente all'aspetto motorio
(scarsissima componente rigida, ipobradicinesia moderata, tremore non disabilitante e
non continuativo, rilevabile a sinistra e di trascurabile impatto funzionale a destra:
12 paziente destrimane) sia relativamente a quello cognitivo (paziente in compenso clinico
rispetto a memoria, orientamento spazio temporale, parasale, senso critico e capacità di
autodeterminazione). Sulla scorta di quanto osservato personalmente (nel corso degli
anni fino al 2018) esprimo in convinzione che le problematiche relative agli aspetti motori
e cognitivi della Malattia di Parkinson, non abbiano potuto inficiare la libera capacità
decisionale ed espressiva della paziente di cui all'oggetto”. Ed è sufficiente la considerazione di quanto testé descritto, proveniente da quello che gli stessi appellanti hanno indicato come medico curante di , dunque a conoscenza di tutta la sua Parte_4
storia clinica, per escludere ogni fondamento alle richieste in esame.
Va poi ulteriormente considerato, come pure posto in evidenza dagli eredi , che CP_2
gli appellanti nulla hanno dedotto né in alcun modo contestato la documentazione fotografica allegata alla loro produzione di parte sin dal primo grado (doc. n. 19), che ritrae la congiunta, , in atteggiamenti tutt'altro che riferibili a persona Parte_4
incapace di intendere e volere o completamente allettata;
sino all'ultima foto, del marzo
2018, in cui è stata immortalata con innanzi una torta con candelina recante il numero 89,
evidentemente nell'intento di festeggiare l'ultimo compleanno trascorso in vita.
In definitiva, non può che ribadirsi l'assoluta inidoneità del quadro probatorio offerto dagli istanti all'accoglimento della domanda da loro proposta, dovendo essere senz'altro confermata la decisione del primo giudice, anche avendo presente la contestazione relativa al governo delle spese di lite.
In merito, si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “Le
spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata
rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta
soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale
statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la
13 regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato
alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli
palesemente arbitraria” (Cassazione civile sez. II, 17/09/2019, n.23123; vedi anche
Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2492), che induce a condividere quanto valutato nella sentenza impugnata, nemmeno potendo ravvisarsi l'infondatezza o arbitrarietà della chiamata in causa dell'erede di , da parte della convenuta compagnia Parte_4
assicurativa.
§3.1-In considerazione del rigetto della domanda principale dell'appellante e della conferma della sentenza di primo grado in ogni suo punto, anche le spese di lite di questo grado, in applicazione del principio di soccombenza, devono porsi a carico degli appellanti in via solidale, previa liquidazione come da dispositivo, secondo i minimi tariffari vigenti, data la decisione in tempi rapidi, subito dopo la prima udienza, secondo le forme semplificate della discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con espunzione dei compensi previsti per la fase “istruttoria-trattazione”, non effettivamente svolta.
Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è
entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge
24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando, così provvede:
1)Rigetta l'appello.
14 2)Pone le spese di lite del grado a carico degli appellanti in solido e le liquida in euro
4.997,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%, in favore di ciascuna delle parti appellate.
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11.04.2025
La Presidente rel/est.
Marianna D'Avino
15