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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/07/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, in persona del giudice dott. Ennio Ricci,
all'esito dell'udienza del 17.6.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2970 R.G. per l'anno 2024, e vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Carlo, giusta procura allegata alla citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Castelvenere alla Via Sannitica, n.8.
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Di Caprio, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Napoli al Viale Augusto, n.148.
CONVENUTA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note depositate in data 12.6.25 e
13.6.25.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , premesso di essere Parte_1
proprietario di un vigneto sito in Telese Terme alla Via Nazionale Sannitica (C/da Piana)
[...
[..
[...]
[...] [...]
per ottenere il risarcimento dei danni causati da detta società a Controparte_2
seguito di lavori di manutenzione relativi ai due pali di cemento installati sul citato fondo per il sostegno di condutture di energia elettrica, danni quantificati nella somma di Euro
23.323,00.
Il ha dedotto quanto segue: i pali in questione, nel mese di maggio del 2024, si Pt_1
presentavano usurati, in posizione obliqua rispetto al terreno, e costituivano un disagio per l'attore ed un pericolo per cose o persone in caso di caduta degli stessi;
in data 13.5.24
aveva invitato la convenuta a provvedere al ripristino e/o sostituzione dei pali;
in data
17.6.24, durante il sopralluogo in sito, i tecnici incaricati della avevano Controparte_2
ritenuto necessaria la sostituzione del palo di cemento sito al centro del terreno dell'attore,
ed avevano rappresentato la necessità di tagliare parte del vigneto insistente sul terreno,
individuando anche il filare di viti da recidere;
in data 18.6.24, a seguito di tali indicazioni, il aveva provveduto al taglio di circa 100 viti di qualità “Barbera Pt_1
Sannio Beneventano DOC” con relativi pali, n. 240 m di corda metallica e n. 2 picchetti capotesta, in modo da creare una via dritta lunga circa 120 m e larga circa 6 m;
in data
22.6.24 la aveva provveduto alla sostituzione del palo in cemento con Controparte_2
un palo in metallo zincato, non nuovo ma già precedentemente utilizzato.
L'attore ha chiesto dunque il risarcimento del danno subito a seguito del taglio, stimato nella somma di Euro 23.323,00, comprensivo sia del danno emergente (recisione di viti e corde) che del lucro cessante (mancata raccolta di uve e spese di ripristino dell'impianto).
Va preliminarmente osservato che, come eccepito da parte attrice, la costituzione di parte convenuta, dichiarata contumace con il decreto ex art. 171 bis co. 2, CPC emesso in data
17.12.24, è tardiva.
Prevede infatti, l'art. 293 CPC, nuova formulazione (a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. N. 164/24) che la costituzione del contumace possa avvenire fino al momento in
2 cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione.
L'art. 7 della medesima legge prevede l'applicazione della nuova disciplina ai procedimenti introdotti successivamente al 28.02.23, come quello che ci occupa.
Nel presente giudizio la convenuta si è costituita solo in data 17.4.25 mentre la rimessione della causa in decisione era già stata disposta nell' udienza del 26.2.25.
Va osservato altresì che il principio di non contestazione ex art. 115 CPC non va applicato al contumace;
non è possibile, quindi, considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza incombe sull'attore l'onere della prova, ed il giudice, nel caso in cui una parte è contumace, ha il dovere di accertare se l'attore abbia o meno fornito la prova circa i fatti costitutivi e giustificativi della pretesa azionata, indipendentemente dal fatto che in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie. (cfr. Cass. 25/25)
Ciò posto, venendo all'esame del merito, la domanda non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito precisate.
La richiesta risarcitoria avanzata dal fa riferimento ai danni che la società resistente Pt_1
avrebbe causato durante la manutenzione di un elettrodotto di sua proprietà, consistente nella sostituzione di un palo.
Può dirsi provato che il fondo ove insiste il palo è gravato da una servitù di elettrodotto che “occupa una fascia di terreno che attraversa la proprietà con una larghezza di circa
2 metri” e che tale fascia è “destinata al passaggio del personale” addetto alla ispezione e manutenzione della linea. (cfr. perizia giurata).
Dalla documentazione fotografica prodotta da parte attrice emerge che effettivamente uno dei pali posto sul fondo era usurato ed in posizione obliqua rispetto al terreno;
(cfr. foto vecchio palo); la situazione di pericolo è stata prontamente denunciata dall' attore, il quale si è attivato affinché la società convenuta ponesse in essere la manutenzione
3 dell'elettrodotto. (cfr. diffida e messa in mora del 13.5.24 e del 24.6.24).
Da quanto emerge il danno derivato al fondo, censito in catasto come vigneto di qualità
Barbera avente una superficie di 52 ettari, deriverebbe dall'esecuzione di taglio delle viti eseguita dallo stesso attore su indicazione dei tecnici della convenuta, necessaria per facilitare il passaggio dei mezzi pesanti e consentire la sostituzione del palo.
Dagli atti di causa, però, non risulta il verbale di sopralluogo del 17.6.24 dal quale dovrebbero evincersi le indicazioni circa il numero delle viti da tagliare (nella misura di
100 “in modo da creare una via dritta lunga 120 m. e larga 6 m.”) che, per quanto asserito dall' attore, gli stessi tecnici della avrebbero fornito. (cfr. atto di Controparte_2
citazione).
Per ciò che concerne la perizia in atti, che ha quantificato il danno in Euro 23.323,00,
comprensivo sia del danno emergente (taglio di viti e corde) che del lucro cessante
(mancata raccolta di uve e spese di ripristino dell'impianto), ad essa si può riconoscere soltanto il valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
Alla parte che ha prodotto la perizia giurata, è riconosciuta però la facoltà di dedurre una prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che,
se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale il giudice di merito è tenuto ad esprimere, esplicitamente o implicitamente, la propria valutazione ai fini della decisione. (cfr. Cass. civ. 5667/25).
L'attore non ha avanzato richiesta istruttoria in tal senso.
D'altra parte, la Suprema Corte ha precisato che in tema di prove civili, le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo,
non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario (cfr. Cass. 5362/25; Cass. 34450/2022,
4 25593/23).
Tenuto conto dell'esito della lite e della tardiva costituzione della convenuta, le spese di lite possono essere compensate.
PQM
Il Tribunale di Benevento definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Benevento il 10.7.25
Il Giudice
dott. Ennio Ricci
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, in persona del giudice dott. Ennio Ricci,
all'esito dell'udienza del 17.6.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2970 R.G. per l'anno 2024, e vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Carlo, giusta procura allegata alla citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Castelvenere alla Via Sannitica, n.8.
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Di Caprio, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Napoli al Viale Augusto, n.148.
CONVENUTA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note depositate in data 12.6.25 e
13.6.25.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , premesso di essere Parte_1
proprietario di un vigneto sito in Telese Terme alla Via Nazionale Sannitica (C/da Piana)
[...
[..
[...]
[...] [...]
per ottenere il risarcimento dei danni causati da detta società a Controparte_2
seguito di lavori di manutenzione relativi ai due pali di cemento installati sul citato fondo per il sostegno di condutture di energia elettrica, danni quantificati nella somma di Euro
23.323,00.
Il ha dedotto quanto segue: i pali in questione, nel mese di maggio del 2024, si Pt_1
presentavano usurati, in posizione obliqua rispetto al terreno, e costituivano un disagio per l'attore ed un pericolo per cose o persone in caso di caduta degli stessi;
in data 13.5.24
aveva invitato la convenuta a provvedere al ripristino e/o sostituzione dei pali;
in data
17.6.24, durante il sopralluogo in sito, i tecnici incaricati della avevano Controparte_2
ritenuto necessaria la sostituzione del palo di cemento sito al centro del terreno dell'attore,
ed avevano rappresentato la necessità di tagliare parte del vigneto insistente sul terreno,
individuando anche il filare di viti da recidere;
in data 18.6.24, a seguito di tali indicazioni, il aveva provveduto al taglio di circa 100 viti di qualità “Barbera Pt_1
Sannio Beneventano DOC” con relativi pali, n. 240 m di corda metallica e n. 2 picchetti capotesta, in modo da creare una via dritta lunga circa 120 m e larga circa 6 m;
in data
22.6.24 la aveva provveduto alla sostituzione del palo in cemento con Controparte_2
un palo in metallo zincato, non nuovo ma già precedentemente utilizzato.
L'attore ha chiesto dunque il risarcimento del danno subito a seguito del taglio, stimato nella somma di Euro 23.323,00, comprensivo sia del danno emergente (recisione di viti e corde) che del lucro cessante (mancata raccolta di uve e spese di ripristino dell'impianto).
Va preliminarmente osservato che, come eccepito da parte attrice, la costituzione di parte convenuta, dichiarata contumace con il decreto ex art. 171 bis co. 2, CPC emesso in data
17.12.24, è tardiva.
Prevede infatti, l'art. 293 CPC, nuova formulazione (a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. N. 164/24) che la costituzione del contumace possa avvenire fino al momento in
2 cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione.
L'art. 7 della medesima legge prevede l'applicazione della nuova disciplina ai procedimenti introdotti successivamente al 28.02.23, come quello che ci occupa.
Nel presente giudizio la convenuta si è costituita solo in data 17.4.25 mentre la rimessione della causa in decisione era già stata disposta nell' udienza del 26.2.25.
Va osservato altresì che il principio di non contestazione ex art. 115 CPC non va applicato al contumace;
non è possibile, quindi, considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza incombe sull'attore l'onere della prova, ed il giudice, nel caso in cui una parte è contumace, ha il dovere di accertare se l'attore abbia o meno fornito la prova circa i fatti costitutivi e giustificativi della pretesa azionata, indipendentemente dal fatto che in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie. (cfr. Cass. 25/25)
Ciò posto, venendo all'esame del merito, la domanda non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito precisate.
La richiesta risarcitoria avanzata dal fa riferimento ai danni che la società resistente Pt_1
avrebbe causato durante la manutenzione di un elettrodotto di sua proprietà, consistente nella sostituzione di un palo.
Può dirsi provato che il fondo ove insiste il palo è gravato da una servitù di elettrodotto che “occupa una fascia di terreno che attraversa la proprietà con una larghezza di circa
2 metri” e che tale fascia è “destinata al passaggio del personale” addetto alla ispezione e manutenzione della linea. (cfr. perizia giurata).
Dalla documentazione fotografica prodotta da parte attrice emerge che effettivamente uno dei pali posto sul fondo era usurato ed in posizione obliqua rispetto al terreno;
(cfr. foto vecchio palo); la situazione di pericolo è stata prontamente denunciata dall' attore, il quale si è attivato affinché la società convenuta ponesse in essere la manutenzione
3 dell'elettrodotto. (cfr. diffida e messa in mora del 13.5.24 e del 24.6.24).
Da quanto emerge il danno derivato al fondo, censito in catasto come vigneto di qualità
Barbera avente una superficie di 52 ettari, deriverebbe dall'esecuzione di taglio delle viti eseguita dallo stesso attore su indicazione dei tecnici della convenuta, necessaria per facilitare il passaggio dei mezzi pesanti e consentire la sostituzione del palo.
Dagli atti di causa, però, non risulta il verbale di sopralluogo del 17.6.24 dal quale dovrebbero evincersi le indicazioni circa il numero delle viti da tagliare (nella misura di
100 “in modo da creare una via dritta lunga 120 m. e larga 6 m.”) che, per quanto asserito dall' attore, gli stessi tecnici della avrebbero fornito. (cfr. atto di Controparte_2
citazione).
Per ciò che concerne la perizia in atti, che ha quantificato il danno in Euro 23.323,00,
comprensivo sia del danno emergente (taglio di viti e corde) che del lucro cessante
(mancata raccolta di uve e spese di ripristino dell'impianto), ad essa si può riconoscere soltanto il valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
Alla parte che ha prodotto la perizia giurata, è riconosciuta però la facoltà di dedurre una prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che,
se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale il giudice di merito è tenuto ad esprimere, esplicitamente o implicitamente, la propria valutazione ai fini della decisione. (cfr. Cass. civ. 5667/25).
L'attore non ha avanzato richiesta istruttoria in tal senso.
D'altra parte, la Suprema Corte ha precisato che in tema di prove civili, le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo,
non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario (cfr. Cass. 5362/25; Cass. 34450/2022,
4 25593/23).
Tenuto conto dell'esito della lite e della tardiva costituzione della convenuta, le spese di lite possono essere compensate.
PQM
Il Tribunale di Benevento definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Benevento il 10.7.25
Il Giudice
dott. Ennio Ricci
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