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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/12/2025, n. 3851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3851 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2132 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
a margine del ricorso, dall'avv. CASERTANO ROSINA presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. CASERTA GIANNAMARIA presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.11.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi in pari data.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.04.2025 il ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con la resistente in CASAGIOVE (CE) in data 14.04.2012, dal quale erano nati due figli: (il Per_1
15.09.2012 e (il 05.07.2018), essendo divenuta la prosecuzione della vita matrimoniale Per_2 impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva la separazione personale dei coniugi con
1 addebito a carico della moglie, la divisione della casa coniugale in due unità autonome, l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocazione paritaria, spese straordinarie in favore dei figli al 50%, mutuo sulla abitazione già solidale ed indivisibile tra essi coniugi fin uno al prestiti accessori gravati sulla busta paga del ricorrente a carico di entrambi, la condanna della resistente al risarcimento del danno endofamiliare.
Si costituiva la resistente in data 9.06.2025, la quale contestava quanto dedotto dal ricorrente ed allegava che la causa della crisi dell'unione matrimoniale risiedeva nel comportamento del marito;
pertanto, concludeva per la dichiarazione di separazione personale, l'affido condiviso dei figli minori con residenza prevalente presso di sé e un ampio regime di visita in favore del padre, la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli di € 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e per sé di € 400,00.
All'udienza del 16.07.2025, il Presidente, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti provvisori e rimetteva le parti in istruttoria.
Infine, all'udienza del 28.11.2025, le parti raggiungevano un accordo e la causa era rimessa al
Collegio senza termini.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo parte ricorrente implicitamente rinunciato alla domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1. La casa familiare, sita in Casagiove (CE) viale Europa n. 13, in comunione dei beni, resta assegnata completa degli arredi alla sig.ra il sig. dichiara di Controparte_1 Parte_1 aver già prelevato dalla casa coniugale ogni quanto di suo interesse. Le utenze domestiche, come volturate, sono allo stato intestate alla sig.ra CP_1
2. I due figli minori sono affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni che riguardano le questioni di maggiore importanza, come educazione, istruzione, salute e residenza, tenendo conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni dei figli;
la madre assumerà nell'interesse dei minori soltanto le decisioni relative all'ordinaria amministrazione.
2 3. Il padre terrà con sé i figli minori due pomeriggi infrasettimanali, martedì e giovedì dalle.
17.30 alle 20.30 e a settimane alterne dalle ore 19.00 del venerdì alle 21.00 della domenica, con pernottamento, salvo diverso accordo tra i coniugi in caso di necessità lavorative.
4. Per le festività natalizie, i figli staranno ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore dal 23 al
27 dicembre o dal 29 dicembre al 2 gennaio, e così ad anni alterni il giorno dell'Epifania.
Per le vacanze pasquali, i figli staranno ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore domenica di Pasqua e Lunedi in Albis, con pernottamento.
Per le vacanze estive, i figli trascorreranno 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o di agosto con il padre, da concordarsi anticipatamente entro il 31 maggio di ogni anno. I minori trascorreranno il giorno del compleanno e dell'onomastico di ciascun genitore, nonché quello della Festa della Mamma e del Papà, con il genitore festeggiato, indipendentemente dal diritto di visita del genitore non convivente.
Per tutte le altre festività quivi non espressamente previste verrà osservato dai genitori il criterio dell'alternanza annuale.
5. Il mutuo acceso a suo tempo con la Banca Intesa San Paolo, per la casa coniugale, intestato ad entrambi i coniugi sarà pagato dal solo sig. , così come è già nei Parte_1 fati, in ragione della attuale precaria condizione lavorativa della sig.ra . Controparte_1
6. Con riferimento al predetto mutuo, la sig.ra sin d'ora si dichiara disponibile ad CP_1 autorizzarne la sospensione per sei mesi, orientativamente a partire da gennaio 2026 o comunque da quando la Banca autorizzerà la sospensione. Resta fermo che allo scadere del periodo di sospensione, il sig. continuerà nel pagamento del mutuo cointestato in Parte_1 via esclusiva, sollevando la sig.ra da ogni responsabilità fino alla durata della CP_1 sospensione.
7. In ordine al contributo al mantenimento dei due figli minori, il padre contribuirà versando alla sig.ra un assegno mensile di euro 400,00 (ovvero 200,00 euro per ciascun CP_1 figlio), in ragione della sua attuale condizione economica gravata dal pagamento del predetto mutuo cointestato ad entrambi i coniugi ma pagato esclusivamente dal sig.
, la cessione del quinto dello stipendio oggi in essere, finanziamenti in essere e di Parte_1 contro la condizione precaria della L'assegno di contributo al mantenimento dei due CP_1 figli minori sarà versato alla sig.ra anticipatamente entro il 5 di ogni mese mediante CP_1 bonifico bancario, con adeguamento annuale sulla base degli indici ISTAT. Le spese straordinarie occorrenti per i figli minori saranno ripartite tra i genitori per la metà, secondo le modalità stabilite dall'apposito Protocollo del Tribunale di S. Maria Capua Vetere vigente in materia.
3 8. I coniugi convengono che l'assegno per il nucleo familiare sarà diviso tra di loro e quindi percepito per metà dalla sig.ra e per metà dal sig. . Controparte_1 Parte_1
9. I coniugi, comparate le rispettive condizioni economiche e reddituali, e considerato che il sig. si obbliga a pagare in via esclusiva il mutuo, pure formalmente cointestato Parte_1 ad entrambi, sollevando così la sig.ra da ogni esposizione debitoria con la banca, CP_1 fino a che il mutuo sia sospeso, stabiliscono che nessun assegno a qualsiasi titolo venga reciprocamente corrisposto.
10. L'autovettura Renault Twingo, formalmente intestata al sig. ma in uso alla sig.ra Parte_1
che d'altronde ne sostiene oneri e spese, sarà trasferita nella proprietà entro e non CP_1 oltre il 30 dicembre 2025.
11. I ricorrenti prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo di documenti validi per l'espatrio per le figlie minori. In ogni caso il consenso ai viaggi all'estero dei minori insieme ad uno dei due genitori dovrà essere concordato di volta in volta da entrambi i genitori, fatta salva la volontà dei minori.
12. Spese compensate con rinuncia al vincolo di solidarietà professionale.
13. Per ogni altro valga la legge.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse dei minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 [...]
nata il [...] in [...]; CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASAGIOVE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2012);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 01.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2132 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
a margine del ricorso, dall'avv. CASERTANO ROSINA presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. CASERTA GIANNAMARIA presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.11.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi in pari data.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.04.2025 il ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con la resistente in CASAGIOVE (CE) in data 14.04.2012, dal quale erano nati due figli: (il Per_1
15.09.2012 e (il 05.07.2018), essendo divenuta la prosecuzione della vita matrimoniale Per_2 impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva la separazione personale dei coniugi con
1 addebito a carico della moglie, la divisione della casa coniugale in due unità autonome, l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocazione paritaria, spese straordinarie in favore dei figli al 50%, mutuo sulla abitazione già solidale ed indivisibile tra essi coniugi fin uno al prestiti accessori gravati sulla busta paga del ricorrente a carico di entrambi, la condanna della resistente al risarcimento del danno endofamiliare.
Si costituiva la resistente in data 9.06.2025, la quale contestava quanto dedotto dal ricorrente ed allegava che la causa della crisi dell'unione matrimoniale risiedeva nel comportamento del marito;
pertanto, concludeva per la dichiarazione di separazione personale, l'affido condiviso dei figli minori con residenza prevalente presso di sé e un ampio regime di visita in favore del padre, la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli di € 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e per sé di € 400,00.
All'udienza del 16.07.2025, il Presidente, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti provvisori e rimetteva le parti in istruttoria.
Infine, all'udienza del 28.11.2025, le parti raggiungevano un accordo e la causa era rimessa al
Collegio senza termini.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo parte ricorrente implicitamente rinunciato alla domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1. La casa familiare, sita in Casagiove (CE) viale Europa n. 13, in comunione dei beni, resta assegnata completa degli arredi alla sig.ra il sig. dichiara di Controparte_1 Parte_1 aver già prelevato dalla casa coniugale ogni quanto di suo interesse. Le utenze domestiche, come volturate, sono allo stato intestate alla sig.ra CP_1
2. I due figli minori sono affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni che riguardano le questioni di maggiore importanza, come educazione, istruzione, salute e residenza, tenendo conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni dei figli;
la madre assumerà nell'interesse dei minori soltanto le decisioni relative all'ordinaria amministrazione.
2 3. Il padre terrà con sé i figli minori due pomeriggi infrasettimanali, martedì e giovedì dalle.
17.30 alle 20.30 e a settimane alterne dalle ore 19.00 del venerdì alle 21.00 della domenica, con pernottamento, salvo diverso accordo tra i coniugi in caso di necessità lavorative.
4. Per le festività natalizie, i figli staranno ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore dal 23 al
27 dicembre o dal 29 dicembre al 2 gennaio, e così ad anni alterni il giorno dell'Epifania.
Per le vacanze pasquali, i figli staranno ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore domenica di Pasqua e Lunedi in Albis, con pernottamento.
Per le vacanze estive, i figli trascorreranno 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o di agosto con il padre, da concordarsi anticipatamente entro il 31 maggio di ogni anno. I minori trascorreranno il giorno del compleanno e dell'onomastico di ciascun genitore, nonché quello della Festa della Mamma e del Papà, con il genitore festeggiato, indipendentemente dal diritto di visita del genitore non convivente.
Per tutte le altre festività quivi non espressamente previste verrà osservato dai genitori il criterio dell'alternanza annuale.
5. Il mutuo acceso a suo tempo con la Banca Intesa San Paolo, per la casa coniugale, intestato ad entrambi i coniugi sarà pagato dal solo sig. , così come è già nei Parte_1 fati, in ragione della attuale precaria condizione lavorativa della sig.ra . Controparte_1
6. Con riferimento al predetto mutuo, la sig.ra sin d'ora si dichiara disponibile ad CP_1 autorizzarne la sospensione per sei mesi, orientativamente a partire da gennaio 2026 o comunque da quando la Banca autorizzerà la sospensione. Resta fermo che allo scadere del periodo di sospensione, il sig. continuerà nel pagamento del mutuo cointestato in Parte_1 via esclusiva, sollevando la sig.ra da ogni responsabilità fino alla durata della CP_1 sospensione.
7. In ordine al contributo al mantenimento dei due figli minori, il padre contribuirà versando alla sig.ra un assegno mensile di euro 400,00 (ovvero 200,00 euro per ciascun CP_1 figlio), in ragione della sua attuale condizione economica gravata dal pagamento del predetto mutuo cointestato ad entrambi i coniugi ma pagato esclusivamente dal sig.
, la cessione del quinto dello stipendio oggi in essere, finanziamenti in essere e di Parte_1 contro la condizione precaria della L'assegno di contributo al mantenimento dei due CP_1 figli minori sarà versato alla sig.ra anticipatamente entro il 5 di ogni mese mediante CP_1 bonifico bancario, con adeguamento annuale sulla base degli indici ISTAT. Le spese straordinarie occorrenti per i figli minori saranno ripartite tra i genitori per la metà, secondo le modalità stabilite dall'apposito Protocollo del Tribunale di S. Maria Capua Vetere vigente in materia.
3 8. I coniugi convengono che l'assegno per il nucleo familiare sarà diviso tra di loro e quindi percepito per metà dalla sig.ra e per metà dal sig. . Controparte_1 Parte_1
9. I coniugi, comparate le rispettive condizioni economiche e reddituali, e considerato che il sig. si obbliga a pagare in via esclusiva il mutuo, pure formalmente cointestato Parte_1 ad entrambi, sollevando così la sig.ra da ogni esposizione debitoria con la banca, CP_1 fino a che il mutuo sia sospeso, stabiliscono che nessun assegno a qualsiasi titolo venga reciprocamente corrisposto.
10. L'autovettura Renault Twingo, formalmente intestata al sig. ma in uso alla sig.ra Parte_1
che d'altronde ne sostiene oneri e spese, sarà trasferita nella proprietà entro e non CP_1 oltre il 30 dicembre 2025.
11. I ricorrenti prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo di documenti validi per l'espatrio per le figlie minori. In ogni caso il consenso ai viaggi all'estero dei minori insieme ad uno dei due genitori dovrà essere concordato di volta in volta da entrambi i genitori, fatta salva la volontà dei minori.
12. Spese compensate con rinuncia al vincolo di solidarietà professionale.
13. Per ogni altro valga la legge.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse dei minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 [...]
nata il [...] in [...]; CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASAGIOVE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2012);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 01.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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