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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/05/2025, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1555/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei
Magistrati: dr. Sergio Di Paola Presidente dr. Enzo Davide Ruffo Giudice relatore dr. Gianluca Tarantino Giudice nel procedimento recante n. 1555/2025 R.G., decidendo sul ricorso, depositato in data 04.02.2025 da
(C.F. ), nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Grazia Mappa, giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
contro
, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-parte resistente- dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza collegiale del 07.05.2025, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I.
1-Il ricorrente, cittadino pakistano, ha impugnato il decreto, emesso dal Questore di Taranto in data 22.11.2024, notificatogli il 22.01.2025, con il quale l'Amministrazione aveva rigettato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, ed ha, per tale ragione, adito il Tribunale, chiedendo, in via principale, il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria
1 o dello status di rifugiato e, in via ulteriormente gradata, della protezione umanitaria ex art. 5, comma
6, del D. Lgs. 286/1998.
I.
2-Con decreto emesso in data 07.02.2024, regolarmente comunicato dalla cancelleria al ricorrente, è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 14.03.2025, ordinando al ricorrente, a norma dell'art.281, undecies comma 2 c.p.c., la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, almeno quaranta giorni prima dell'udienza medesima.
I.
3-La Questura è rimasta contumace.
II.
1-Ciò posto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per le seguenti ragioni.
II.
2-Nel caso di specie, in esito all'udienza collegiale del 14.03.2025, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, il Tribunale verificato che, per un verso, la Questura di non si era costituita e, per altro verso, che non vi CP_1 era in atti la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza all'Amministrazione, nell'esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, con ordinanza del
26.03.2025 ha invitato il ricorrente a produrre la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nei confronti della Questura di , fissando, all'uopo, l'udienza del CP_1
07.05.2025.
II.
3-Nelle note di trattazione scritta, depositate il 06.05.2025, il difensore della parte ricorrente, dopo aver testualmente allegato “di non aver proceduto alla notifica per mero errore” ha chiesto di essere rimesso in termini, al fine di poter regolarmente instaurare il contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione.
II.
4-L'istanza di rimessione in termini è infondata.
II.
5-Orbene a norma dell'art. 153, comma 2, c.p.c. “la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini”.
II.
6-In applicazione della suddetta disposizione, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, in una recente pronuncia (Cass. 6431/2025) ha chiarito che “la rimessione in termini, regolata dall'art.
153, comma 2, c.p.c., presuppone che l'evento addotto per integrare una causa non imputabile abbia carattere di impedimento assoluto”.
II.
7-Con particolare riferimento all'ipotesi in cui, come nella specie, la decadenza maturata nei confronti del ricorrente sia imputabile ad un errore del difensore, la Corte di Cassazione ha, inoltre, statuito (Cass. 25228/2023) che “in tema di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., la causa non imputabile presuppone l'esistenza di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza
e non della mera difficoltà e non è, pertanto, integrata ove l'impedimento riguardi la patologia del rapporto interno tra la parte e il proprio difensore”.
2 II.
8-Nel caso de quo, deve, pertanto, rilevarsi che l'imperizia in cui è incorso il difensore nel non instaurare il contraddittorio, entro il termine assegnato dal Tribunale, non costituisce, nemmeno in astratto, una causa non imputabile alla parte, tale da giustificarne ex art. 153, comma 2, c.p.c. la rimessione in termini, attenendo, invece, tale circostanza al rapporto interno tra l'avvocato ed il proprio assistito.
II.
9-Non avendo, pertanto, da un lato, la parte ricorrente dimostrato di aver instaurato il contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione nel termine assegnato dal Tribunale, e non avendo, dall'altro lato, nel formulare istanza di rimessione in termini, allegato e provato, come richiesto dall'art. 153, comma 2, c.p.c. di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile.
III.
1-Non vi è luogo a provvedere sulle spese, essendo l'Amministrazione rimasta contumace,
IV.
1-L'improcedibilità del ricorso, precludendo, da un lato, l'esame nel merito della domanda,
e denotando, dall'altro lato, colpa grave nell'esercizio dell'azione, giustifica ex art. 136, comma 2, del DPR 115/2002 la revoca dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, con delibera del
11.03.2025.
p.q.m.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso, depositato in data
04.02.2025 da così provvede;
Parte_1
1) DICHIARA il ricorso improcedibile;
2) NULLA sulle spese;
3) REVOCA l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, con delibera del 11.03.2025.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, addì 15.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Enzo Davide Ruffo Sergio Di Paola
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei
Magistrati: dr. Sergio Di Paola Presidente dr. Enzo Davide Ruffo Giudice relatore dr. Gianluca Tarantino Giudice nel procedimento recante n. 1555/2025 R.G., decidendo sul ricorso, depositato in data 04.02.2025 da
(C.F. ), nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Grazia Mappa, giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
contro
, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-parte resistente- dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza collegiale del 07.05.2025, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I.
1-Il ricorrente, cittadino pakistano, ha impugnato il decreto, emesso dal Questore di Taranto in data 22.11.2024, notificatogli il 22.01.2025, con il quale l'Amministrazione aveva rigettato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, ed ha, per tale ragione, adito il Tribunale, chiedendo, in via principale, il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria
1 o dello status di rifugiato e, in via ulteriormente gradata, della protezione umanitaria ex art. 5, comma
6, del D. Lgs. 286/1998.
I.
2-Con decreto emesso in data 07.02.2024, regolarmente comunicato dalla cancelleria al ricorrente, è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 14.03.2025, ordinando al ricorrente, a norma dell'art.281, undecies comma 2 c.p.c., la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, almeno quaranta giorni prima dell'udienza medesima.
I.
3-La Questura è rimasta contumace.
II.
1-Ciò posto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per le seguenti ragioni.
II.
2-Nel caso di specie, in esito all'udienza collegiale del 14.03.2025, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, il Tribunale verificato che, per un verso, la Questura di non si era costituita e, per altro verso, che non vi CP_1 era in atti la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza all'Amministrazione, nell'esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, con ordinanza del
26.03.2025 ha invitato il ricorrente a produrre la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nei confronti della Questura di , fissando, all'uopo, l'udienza del CP_1
07.05.2025.
II.
3-Nelle note di trattazione scritta, depositate il 06.05.2025, il difensore della parte ricorrente, dopo aver testualmente allegato “di non aver proceduto alla notifica per mero errore” ha chiesto di essere rimesso in termini, al fine di poter regolarmente instaurare il contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione.
II.
4-L'istanza di rimessione in termini è infondata.
II.
5-Orbene a norma dell'art. 153, comma 2, c.p.c. “la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini”.
II.
6-In applicazione della suddetta disposizione, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, in una recente pronuncia (Cass. 6431/2025) ha chiarito che “la rimessione in termini, regolata dall'art.
153, comma 2, c.p.c., presuppone che l'evento addotto per integrare una causa non imputabile abbia carattere di impedimento assoluto”.
II.
7-Con particolare riferimento all'ipotesi in cui, come nella specie, la decadenza maturata nei confronti del ricorrente sia imputabile ad un errore del difensore, la Corte di Cassazione ha, inoltre, statuito (Cass. 25228/2023) che “in tema di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., la causa non imputabile presuppone l'esistenza di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza
e non della mera difficoltà e non è, pertanto, integrata ove l'impedimento riguardi la patologia del rapporto interno tra la parte e il proprio difensore”.
2 II.
8-Nel caso de quo, deve, pertanto, rilevarsi che l'imperizia in cui è incorso il difensore nel non instaurare il contraddittorio, entro il termine assegnato dal Tribunale, non costituisce, nemmeno in astratto, una causa non imputabile alla parte, tale da giustificarne ex art. 153, comma 2, c.p.c. la rimessione in termini, attenendo, invece, tale circostanza al rapporto interno tra l'avvocato ed il proprio assistito.
II.
9-Non avendo, pertanto, da un lato, la parte ricorrente dimostrato di aver instaurato il contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione nel termine assegnato dal Tribunale, e non avendo, dall'altro lato, nel formulare istanza di rimessione in termini, allegato e provato, come richiesto dall'art. 153, comma 2, c.p.c. di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile.
III.
1-Non vi è luogo a provvedere sulle spese, essendo l'Amministrazione rimasta contumace,
IV.
1-L'improcedibilità del ricorso, precludendo, da un lato, l'esame nel merito della domanda,
e denotando, dall'altro lato, colpa grave nell'esercizio dell'azione, giustifica ex art. 136, comma 2, del DPR 115/2002 la revoca dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, con delibera del
11.03.2025.
p.q.m.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso, depositato in data
04.02.2025 da così provvede;
Parte_1
1) DICHIARA il ricorso improcedibile;
2) NULLA sulle spese;
3) REVOCA l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, con delibera del 11.03.2025.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, addì 15.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Enzo Davide Ruffo Sergio Di Paola
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