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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 30/06/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 701/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 701/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZIZZA ANGELO, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
ATTORE/I contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione del 11.04.2022, ritualmente notificato, l'Avv. riassumeva il Parte_1
giudizio nei confronti di in esecuzione del rinvio disposto dalla Suprema Corte di Controparte_1
Cassazione.
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 1057/2022, in accoglimento del quarto motivo di ricorso proposto da contro la sentenza n. 1045/2016 del 30.11.2016 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Crotone in qualità di giudice di appello nel procedimento n. 100082/2009, aveva cassato la predetta sentenza limitatamente alla condanna per lite temeraria pronunciata d'ufficio ex art. 96, co. 3,
c.p.c., rinviando la causa al Tribunale di Crotone, in diversa composizione.
La Suprema Corte aveva specificamente ritenuto che “il Tribunale si è limitato, con motivazione meramente apparente, a fare riferimento alle “ragioni prima enunciate”, ragioni che non vengono affatto enunciate nel resto della motivazione (salvo per un poco chiaro riferimento a p. 6 del provvedimento alla circostanza che la ricorrente aveva “conferito altresì mandati per controversie civili”)”.
Pertanto, la Suprema Corte aveva stabilito che il Tribunale di Crotone, in sede di rinvio, si sarebbe pronunciato “in relazione alla domanda di responsabilità aggravata” e avrebbe provveduto “anche in relazione alle spese del giudizio”.
1).1 In sede di riassunzione, parte attrice chiedeva:
- di confermare la condanna di per lite temeraria ex art. 96, co. 3, c.p.c., con Controparte_1
adeguata motivazione;
- la condanna della convenuta al risarcimento dei danni da lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa;
- la condanna della convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio di cassazione;
- la condanna della convenuta alle spese e competenze del presente grado di giudizio.
1).2 All'udienza del 5.01.2023 parte attrice esibiva copia autentica della sentenza di Cassazione. Il
Giudice, constatata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di e Controparte_1 disponeva l'acquisizione del fascicolo relativo al secondo grado.
Alla successiva udienza del 15.06.2023 la causa veniva ritenuta documentalmente istruita e rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 7.12.2023.
Dopo alcuni rinvii disposti per l'assenza per congedo del Giudice assegnatario, all'udienza del
16.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con rinuncia alla concessione dei termini per il pagina 2 di 4 deposito della comparsa conclusionale. Successivamente, con ordinanza del 14.02.2025, il Giudice rimetteva la causa sul ruolo ritenuta necessaria l'acquisizione del fascicolo del primo grado del giudizio.
All'udienza del 19.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
2) Oggetto del presente giudizio di riassunzione è unicamente la questione relativa alla sussistenza dei presupposti per la condanna per lite temeraria ex art. 96, co. 3, c.p.c. e, conseguentemente, la regolamentazione delle spese processuali.
Il giudice del rinvio deve pertanto valutare, con rinnovata e adeguata motivazione, se nel comportamento processuale tenuto da nel giudizio di appello ricorrano gli estremi Controparte_1
della lite temeraria.
Come consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito, la condanna per lite temeraria ex art. 96
c.p.c. richiede la dimostrazione dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave. In particolare, è necessario che ricorra la consapevolezza dell'infondatezza della pretesa dedotta in giudizio, ovvero l'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza circa il carattere irrituale o fraudolento dei mezzi processuali adoperati e l'infondatezza delle tesi poste a fondamento della domanda, nonché, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. II, 15 aprile 2013, n. 9080; Cass. Sez. Un., ord. 16 settembre 2021, n. 25041).
Nel caso di specie, dall'esame degli atti processuali acquisiti nei giudizi di primo e secondo grado e dalla ricostruzione del rapporto intercorso tra le parti, non emerge alcun elemento idoneo a configurare un abuso del processo da parte di Controparte_1
La giurisprudenza ha infatti chiarito non essere sufficiente “la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. Sez. Un., sent. n. 9912 del 2018). Le eccezioni sollevate dalla nel CP_1
giudizio di appello - relative principalmente alla compensazione per presunta dazione di olio e al riconoscimento di acconti versati per altri procedimenti - trovavano fondamento in allegazioni fattuali che, per quanto non dimostrate, si inserivano nel contesto di un rapporto professionale pluriennale caratterizzato da molteplici incarichi e prestazioni.
Non sono inoltre rinvenibili, dalla condotta complessivamente tenuta, elementi indicativi dello sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali.
Per le ragioni esposte, deve ritenersi infondata la domanda di condanna di al Controparte_1
pagina 3 di 4 risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96, co. 3, c.p.c., in favore di . Parte_1
3) In ordine alle spese processuali, deve precisarsi quanto segue.
È principio consolidato quello secondo cui in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (v. ex multis Cass., Sez. VI civile, ordinanza n. 10245 del 2019).
Pertanto, in applicazione dell'art. 92, co. 2, c.p.c. e considerato che solo uno dei cinque motivi di ricorso è stato ritenuto fondato dalla Suprema Corte, appare equo disporre la compensazione per un sesto delle spese processuali sia del presente giudizio di riassunzione che del giudizio di cassazione, con condanna di al pagamento dei rimanenti cinque sesti in favore di;
Controparte_1 Parte_1
spese calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di di condanna di al risarcimento dei danni per Parte_1 Controparte_1
lite temeraria ex art. 96, co. 3, c.p.c.;
- condanna previa compensazione delle spese di lite nella misura di un sesto, alla Controparte_1
rifusione delle spese di lite del giudizio di Cassazione nei confronti di , che si liquidano, Parte_1
nella misura dei restanti cinque sesti, in € 352,50 per esborsi, € 1.562,50 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna previa compensazione delle spese di lite nella misura di un sesto, alla Controparte_1
rifusione delle spese di lite del presente giudizio nei confronti di , che si liquidano, nella Parte_1 misura dei restanti cinque sesti, in € 206,47 per esborsi, € 2.126,67 per compensi, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Crotone, 30 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 701/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZIZZA ANGELO, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
ATTORE/I contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione del 11.04.2022, ritualmente notificato, l'Avv. riassumeva il Parte_1
giudizio nei confronti di in esecuzione del rinvio disposto dalla Suprema Corte di Controparte_1
Cassazione.
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 1057/2022, in accoglimento del quarto motivo di ricorso proposto da contro la sentenza n. 1045/2016 del 30.11.2016 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Crotone in qualità di giudice di appello nel procedimento n. 100082/2009, aveva cassato la predetta sentenza limitatamente alla condanna per lite temeraria pronunciata d'ufficio ex art. 96, co. 3,
c.p.c., rinviando la causa al Tribunale di Crotone, in diversa composizione.
La Suprema Corte aveva specificamente ritenuto che “il Tribunale si è limitato, con motivazione meramente apparente, a fare riferimento alle “ragioni prima enunciate”, ragioni che non vengono affatto enunciate nel resto della motivazione (salvo per un poco chiaro riferimento a p. 6 del provvedimento alla circostanza che la ricorrente aveva “conferito altresì mandati per controversie civili”)”.
Pertanto, la Suprema Corte aveva stabilito che il Tribunale di Crotone, in sede di rinvio, si sarebbe pronunciato “in relazione alla domanda di responsabilità aggravata” e avrebbe provveduto “anche in relazione alle spese del giudizio”.
1).1 In sede di riassunzione, parte attrice chiedeva:
- di confermare la condanna di per lite temeraria ex art. 96, co. 3, c.p.c., con Controparte_1
adeguata motivazione;
- la condanna della convenuta al risarcimento dei danni da lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa;
- la condanna della convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio di cassazione;
- la condanna della convenuta alle spese e competenze del presente grado di giudizio.
1).2 All'udienza del 5.01.2023 parte attrice esibiva copia autentica della sentenza di Cassazione. Il
Giudice, constatata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di e Controparte_1 disponeva l'acquisizione del fascicolo relativo al secondo grado.
Alla successiva udienza del 15.06.2023 la causa veniva ritenuta documentalmente istruita e rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 7.12.2023.
Dopo alcuni rinvii disposti per l'assenza per congedo del Giudice assegnatario, all'udienza del
16.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con rinuncia alla concessione dei termini per il pagina 2 di 4 deposito della comparsa conclusionale. Successivamente, con ordinanza del 14.02.2025, il Giudice rimetteva la causa sul ruolo ritenuta necessaria l'acquisizione del fascicolo del primo grado del giudizio.
All'udienza del 19.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
2) Oggetto del presente giudizio di riassunzione è unicamente la questione relativa alla sussistenza dei presupposti per la condanna per lite temeraria ex art. 96, co. 3, c.p.c. e, conseguentemente, la regolamentazione delle spese processuali.
Il giudice del rinvio deve pertanto valutare, con rinnovata e adeguata motivazione, se nel comportamento processuale tenuto da nel giudizio di appello ricorrano gli estremi Controparte_1
della lite temeraria.
Come consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito, la condanna per lite temeraria ex art. 96
c.p.c. richiede la dimostrazione dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave. In particolare, è necessario che ricorra la consapevolezza dell'infondatezza della pretesa dedotta in giudizio, ovvero l'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza circa il carattere irrituale o fraudolento dei mezzi processuali adoperati e l'infondatezza delle tesi poste a fondamento della domanda, nonché, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. II, 15 aprile 2013, n. 9080; Cass. Sez. Un., ord. 16 settembre 2021, n. 25041).
Nel caso di specie, dall'esame degli atti processuali acquisiti nei giudizi di primo e secondo grado e dalla ricostruzione del rapporto intercorso tra le parti, non emerge alcun elemento idoneo a configurare un abuso del processo da parte di Controparte_1
La giurisprudenza ha infatti chiarito non essere sufficiente “la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. Sez. Un., sent. n. 9912 del 2018). Le eccezioni sollevate dalla nel CP_1
giudizio di appello - relative principalmente alla compensazione per presunta dazione di olio e al riconoscimento di acconti versati per altri procedimenti - trovavano fondamento in allegazioni fattuali che, per quanto non dimostrate, si inserivano nel contesto di un rapporto professionale pluriennale caratterizzato da molteplici incarichi e prestazioni.
Non sono inoltre rinvenibili, dalla condotta complessivamente tenuta, elementi indicativi dello sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali.
Per le ragioni esposte, deve ritenersi infondata la domanda di condanna di al Controparte_1
pagina 3 di 4 risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96, co. 3, c.p.c., in favore di . Parte_1
3) In ordine alle spese processuali, deve precisarsi quanto segue.
È principio consolidato quello secondo cui in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (v. ex multis Cass., Sez. VI civile, ordinanza n. 10245 del 2019).
Pertanto, in applicazione dell'art. 92, co. 2, c.p.c. e considerato che solo uno dei cinque motivi di ricorso è stato ritenuto fondato dalla Suprema Corte, appare equo disporre la compensazione per un sesto delle spese processuali sia del presente giudizio di riassunzione che del giudizio di cassazione, con condanna di al pagamento dei rimanenti cinque sesti in favore di;
Controparte_1 Parte_1
spese calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di di condanna di al risarcimento dei danni per Parte_1 Controparte_1
lite temeraria ex art. 96, co. 3, c.p.c.;
- condanna previa compensazione delle spese di lite nella misura di un sesto, alla Controparte_1
rifusione delle spese di lite del giudizio di Cassazione nei confronti di , che si liquidano, Parte_1
nella misura dei restanti cinque sesti, in € 352,50 per esborsi, € 1.562,50 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna previa compensazione delle spese di lite nella misura di un sesto, alla Controparte_1
rifusione delle spese di lite del presente giudizio nei confronti di , che si liquidano, nella Parte_1 misura dei restanti cinque sesti, in € 206,47 per esborsi, € 2.126,67 per compensi, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Crotone, 30 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
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