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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/04/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12178/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Del Porto presidente dott. Carlo Bianchetti giudice dott. Angelica Castellani giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 12178/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Giovanni Pigolotti attore riassumente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. Michele Ducoli convenuta in riassunzione
CONCLUSIONI
Per il Fallimento attore:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto , nato a [...]_1
l'8.02.1943 (C.F. , quale Amministratore Unico della società e quale C.F._1
Liquidatore della stessa a far data dal 30.09.2008, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2392, 2394, 2394 bis, 2476, 2486, 2489, 2490 C.C. e 146 L.F., per i fatti dolosi e/o colposi al medesimo imputabili, nonché per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e per ogni altro fatto, omissione, inadempimento o illecito, che abbiano recato danno o pregiudizio alla società o che, comunque, debbano essere posti a suo carico come conseguenza del suo
pagina 1 di 11 comportamento commissivo od omissivo o che, in ogni caso e per qualsiasi titolo, implichino la sua responsabilità, secondo quanto indicato in narrativa;
= per l'effetto, condannare l'eredità giacente di al risarcimento dei danni tutti Controparte_1
causati alla società fallita e alla massa dei creditori e, conseguentemente, a pagare al
[...]
, in persona del suo curatore, dott.ssa a tale titolo, la Parte_1 Persona_1 complessiva somma di € 902.465,82, come accertata in sede di accertamento peritale, ovvero la veriore somma, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà, anche secondo valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze, comprese spese generali, CPA ed IVA come per legge”.
Per l'Eredità giacente di Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'intervenuta prescrizione e decadenza della richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del sig. per il ruolo di amministratore unico Controparte_1
della Eurocarni s.r.l., parimenti per il suo ruolo successivo di liquidatore della stessa. Rigettare le domande avversarie perché la massa dei creditori erano nelle condizioni di esercitare il loro eventuale diritto nei termini e modi previsti dalla legge e onorari decaduti e non certo ripristinabili dalla curatela fallimentare.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Nella denegata ipotesi che non siano accolte le richieste preliminari, respingere le domande attrici perché infondate in fatto e diritto con vittoria, in ambedue i casi, di compensi professionali, oltre accessori come per legge”.
pagina 2 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- Con atto di citazione notificato in data 6.11.2020, il ha convenuto in Parte_1
giudizio al fine di farne accertare la responsabilità, in qualità di amministratore unico Controparte_1
e di liquidatore della poi fallita, “ai sensi e per gli effetti degli artt. 2392, 2394, 2394-bis, 2476, 2486,
2489, 2490 c.c. e 146 L.F.”, per i fatti dolosi e/o colposi al medesimo contestati, nonché per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, e ottenere la condanna del convenuto al risarcimento del danno patito dalla società e dai creditori sociali quantificato in € 840.604,68 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
In data 17.2.2021 si è costituito in giudizio il il quale ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1 la prescrizione dell'azione risarcitoria ex averso promossa e chiesto, nel merito, il rigetto delle domande attoree “perché infondate in fatto e in diritto”.
All'udienza del 18.2.20221 sono stati richiesti e concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c.; all'esito dello scambio delle relative memorie, il g.i. ha respinto le istanze di prova orale formulate dalle parti e ammesso consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, i difensori del convenuto ne hanno dichiarato l'avvenuto decesso, sicché il giudizio è stato dichiarato interrotto;
stante la rinuncia all'eredità da parte dei
Co chiamati, la Curatela ha riassunto le domande nei confronti dell'Eredità giacente Controparte_1
che si è costituita in giudizio riportandosi alle precedenti difese del convenuto.
All'esito della nuova udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
2.- In via preliminare, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa convenuta va dichiarata inammissibile in quanto tardiva, essendosi la parte costituita oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c.
Citato, infatti, a comparire all'udienza del 18.2.2021, il convenuto ha depositato comparsa di costituzione e risposta solo in data 17.2.2021.
La tardiva costituzione del convenuto comporta la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio - tra le quali rientra l'eccezione di prescrizione ex art. 2938 c.c. -, ai sensi dell'art. 167, secondo comma, c.p.c., norma la cui violazione è rilevabile d'ufficio.
3.- Nel merito, il curatore ha espressamente esercitato, a norma dell'art. 146, secondo comma, L.F. cumulativamente, l'azione sociale di responsabilità e l'azione spettante ai creditori sociali danneggiati dall'incapienza del patrimonio della società debitrice, lamentando - come accade di consueto - ipotesi eterogenee di danno che ha distinto in:
i) fatti realizzati sino alla messa in liquidazione della società, consistiti in condotte di “spoliazione della società a favore della correlata Parte_1 Controparte_2
pagina 3 di 11 ii) fatti realizzati “nella fase di liquidazione”, consistiti in irregolarità contabili che avrebbero consentito di ritardare il fallimento della società, nel mancato recupero di crediti, nell'assunzione di costi ingiustificati (relativi a personale inutilmente mantenuto in servizio), nell'estensione del pegno.
Sotto il profilo della tipologia di condotta contestata, le voci di danno esposte dalla curatela possono essere distinte in danni derivanti da singole condotte illegittime poste in essere dall'amministratore e successivo liquidatore e danno derivante dall'indebita prosecuzione dell'attività d'impresa, che nel caso in esame si caratterizza quale attività liquidatoria indebitamente protratta, giacché la società è stata posta in liquidazione in data 9.10.2008 ed è stata dichiarata fallita in data 21.9.2018, intervallo temporale entro il quale la curatela ha circoscritto la domanda di risarcimento del danno “da aggravio della posizione debitoria” per ritardato fallimento.
3.1.- La curatela addebita, in primo luogo, all'amministratore della società fallita - in carica quale amministratore unico dal 25.7.1997 sino alla messa in liquidazione della società in data 9.10.2008 - di aver proceduto alla spoliazione della in favore di altra società, la Eurocarni Parte_1
costituita dallo stesso insieme al figlio Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4
in data 8.4.2005, avente identica sede operativa della e stesso oggetto sociale (i.e.
[...] Parte_1 commercio in Italia e all'estero di carne di bestiame vivo e di carni in genere, fresche e congelate e, in particolare, di carni bovine, ovine e suine, e relativi trasporti: cfr. visure camerali, sub docc. 3 e 4 fasc. parte attrice).
Tale spoliazione sarebbe avvenuta tra il 2006 e il 2007 per effetto:
i) della cessione da a di merci, beni strumentali, contratti e diritti di Parte_1 Controparte_2
importazione - così come risultanti dalle fatture prodotte dalla curatela sub docc. 5-13bis - cessione che avrebbe “svuotato” la prima dei mezzi necessari al perseguimento dell'oggetto sociale, attuando di fatto una cessione d'azienda o di ramo d'azienda in favore della seconda, “a cui è poi seguito il drastico calo dei ricavi in capo a che costituirebbe la causa del successivo fallimento (cfr. atto di Parte_1
citazione, pag. 5);
ii) della costituzione in pegno, in favore della Banca di Credito Cooperativo di Brescia, dei titoli descritti nella lettera di pegno del 31.12.2007 (cfr. doc. 16 fasc. parte attrice) del controvalore complessivo di € 67.701,00, a garanzia del fido in conto corrente di € 260.000,00 e dell'apertura di credito per operazioni con l'estero di € 260.000,00 concessi dall'istituto di credito a
[...]
CP_2
3.1.1.- Reputa il tribunale che solo per questa seconda ipotesi di illecito può essere riconosciuto - quale autonoma voce di danno realizzatosi ante liquidazione - un pregiudizio per la società e i creditori sociali rappresentato dal depauperamento del patrimonio sociale, indubbia essendo l'esistenza,
pagina 4 di 11 all'epoca della costituzione del pegno, di un conflitto d'interessi in capo all'amministratore e socio di maggioranza di entrambe le società e l'assenza di qualsivoglia valida giustificazione economica a sostegno dell'operazione, che ha di fatto sottratto alla (imminente) fase di liquidazione uno dei pochi attivi che avrebbero potuto essere realizzati, con l'unico scopo - confliggente con l'interesse della società e dei creditori sociali - di garantire la Controparte_2
Nessun elemento di segno contrario è pervenuto dalla difesa convenuta, onerata, in relazione all'azione sociale di responsabilità, della dimostrazione dell'esatto adempimento da parte dell'amministratore e, dunque, della prova di aver il adempiuto al proprio mandato con la diligenza richiesta dalla CP_1
natura dell'incarico.
La quantificazione del danno va operata alla data della costituzione del pegno, in cui deve ritenersi che la lesione si sia perfezionata determinando, in ragione del vincolo apposto indebitamente, la sottrazione al patrimonio nella disponibilità della società del valore di € 67.701,00 (non più reintegrato), non rilevando le successive oscillazioni dei titoli e il valore finale a cui il pegno è stato escusso dalla banca creditrice.
3.1.2.- Deve, invece, escludersi che le cessioni di merci, di beni strumentali e di diritti immateriali
(confermate in sede di c.t.u.: cfr. rel. pag. 70-71) integrino di per sé fonte di danno, in mancanza dell'allegazione (prima ancora che della prova) dell'assenza di un corrispettivo o della sua incongruità rispetto all'effettivo valore di tali beni: al riguardo la stessa parte attrice ha sostenuto l'esistenza di un danno “anche a prescindere dalla congruità o meno del prezzo corrisposto, profilo non indagato”.
È, tuttavia, evidente che, laddove a fronte delle ridette cessioni la società avesse incamerato la giusta contropartita, non si sarebbe automaticamente realizzato il depauperamento patrimoniale lamentato dal
. Parte_1
La curatela ritiene, invero, di poter ravvisare il pregiudizio conseguente alla suddetta “spoliazione” nella serie causale costituita dal drastico calo del valore della produzione verificatosi nell'esercizio
2007 (precipitato a € 165.486 rispetto al precedente valore di € 7.546.349,00 registrato a bilancio 2006) che a sua volta si sarebbe ripercosso sul risultato d'esercizio gravemente negativo conseguito dalla società al 31.12.2007 (perdita di € 270.661,22 e patrimonio netto negativo per € 259.593) in contrasto con il “positivo” risultato dell'esercizio precedente (perdita di € 41.191 e patrimonio netto positivo per
€ 10.196), giungendo a identificare il danno conseguente alla dismissione di cespiti e contratti nella differenza tra i netti patrimoniali degli esercizi 2006 e 2007.
È evidente che tale ragionamento non può essere seguito, mancando, da punto di vista economico, una stretta consequenzialità tra diminuzione della produzione e aggravamento del deficit, ben potendo pagina 5 di 11 concorrere al risultato negativo e all'erosione del patrimonio netto una molteplicità di fattori nel caso in esame non indagati da parte attrice e, conseguentemente, dal c.t.u. sotto il profilo in oggetto.
3.2.- Venendo alle condotte contestate a in qualità di liquidatore della Controparte_1 Parte_1
giova premettersi che, a seguito delle puntuali rettifiche di bilancio operate dal c.t.u. e dunque da una ricostruzione della situazione patrimoniale della società con l'osservanza dei criteri legali, già al
31.12.2006 si trovava in stato di deficit insanabile, con un patrimonio netto negativo di € Parte_1
805.011 (cfr. tabella riepilogativa delle rettifiche a pag. 80 rel. c.t.u.) e nessuna possibilità di coprire le passività con la liquidazione dell'attivo: in tale situazione, non v'è dubbio che l'amministratore avrebbe dovuto presentare senza indugio istanza di fallimento in proprio onde evitare l'aggravamento dello stato di dissesto.
3.2.1.- Va, nondimeno, esclusa la possibilità di riconoscere a titolo di danno il deficit - come autonomamente accertato dal c.t.u. - prodottosi tra il 31.12.2006, data in cui il capitale sociale era irrimediabilmente perso - e il 30.9.2008, data indicata dalla curatela quale dies a quo del “lungo periodo di liquidazione … protrattosi sino alla dichiarazione di fallimento (21.09.2018)” (cfr. atto di citazione, pag. 7 e comparsa conclusionale pag. 8), nell'arco del quale nella prospettazione attorea si sono verificati gli illeciti e prodotti i danni specificamente lamentati, pena la violazione del principio della domanda: afferma, infatti, parte attrice (in atto di citazione e nelle successive difese1) che il
“danno causalmente riconducibile alle condotte antigiuridiche sopra delineate… è pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data del 31.12.2008 (primo bilancio successivo alla messa in liquidazione della società) e il patrimonio netto risultante alla data del fallimento, secondo quanto espressamente stabilisce il novellato articolo 2486 III co.cc.” (cfr. atto di citazione, pag. 17).
In tale intervallo temporale, il ha stimato in € 891.532,09 l'aggravamento del deficit, Parte_1
somma “che epurata dai costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, porta alla quantificazione cautelativa del danno in € 570.815,68, pari al costo sostenuto da parte della società nel periodo considerato per il personale (€ 332.277,00), alla sopravvenienza passiva per azzeramento titoli azionari di € 234.628,46 … all'importo delle cartelle esattoriali per € 3.910,68 … ”, aggiungendo che “alla data del deposito della Relazione ex art. 33 L.F. lo stato passivo della procedura era pari a €
237.757,13, cui € 164.567,92 al rango privilegiato ed € 73.189,21 al rango chirografario” (cfr. atto di citazione, pag. 17). 1 Cfr. prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., pag. 4, e seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., pag. 4, ove la curatela ha chiesto di demandare al c.t.u. la “verifica della correttezza o meno dei bilanci della società fallita relativamente agli esercizi dalla messa in liquidazione della società (30.09.2008), sino alla dichiarazione di fallimento (21.09.2018), avuto particolare riguardo ai rilievi mossi dalla curatela (pagg.
9-14 atto di citazione)”, nonché l'“accertamento della congruità dell'entità del danno arrecato alla società ed alla massa dei creditori, come quantificato dal ”. Parte_1 pagina 6 di 11 3.2.2.- Posta tale necessaria premessa, gli addebiti mossi a in punto di irregolare Controparte_1
tenuta della contabilità e plurime violazioni dei criteri legali di redazione dei bilanci sono stati ampiamente confermati dalle risultanze peritali, che, rese all'esito di approfondita analisi e scevre di apparenti vizi logici, nemmeno hanno formato oggetto di osservazioni ad opera del c.t. di parte convenuta, sicché non vi sono ragioni per discostarsene.
In sintesi, l'ausiliario del giudice ha accertato un “approccio alle scritture contabili non finalizzato ad una razionale ed efficiente gestione dell'impresa, non finalizzato alla corretta rappresentazione del patrimonio sociale. Il trascinamento di poste di bilancio che da tempo non avrebbero più esistere, il mantenimento a bilancio, come peraltro dichiarato dallo stesso liquidatore, di beni non più esistenti per essere usciti dal ciclo aziendale da tempo e soprattutto l'errata applicazione dei principi contabili
e dei criteri di valorizzazione delle poste di bilancio restituisce l'immagine di una contabilità tenuta più per obbligo che per la corretta rappresentazione degli atti di impresa, della effettiva situazione del patrimonio e del risultato economico, una contabilità priva di ogni controllo tipico di 'fine anno', con la conseguente redazione di bilanci che si limitano ad esprimere principi nei fatti disattesi (criterio della rappresentazione veritiera e corretta), senza alcuna applicazione del criterio di prudenza e dei criteri di valutazione stabiliti dal codice civile (art. 2426 c.c.)” (cfr. rel. c.t.u., pag. 20).
In particolare, il c.t.u. ha riscontrato la violazione dei criteri legali e dei principi contabili nell'appostazione di tutte le voci censurate dalla curatela, vale a dire i crediti commerciali (paragrafo
2.1, pagg. 22-34), le immobilizzazioni finanziarie (paragrafo 2.2, pagg. 34-46), le rimanenze finali di merci (paragrafo 2.3, pagg. 46-55), le immobilizzazioni materiali e immateriali (paragrafo 2.4, pagg.
55-61) e i debiti tributari (paragrafo 2.5, pagg. 61-69), operando le conseguenti rettifiche (cfr. tabella pagg. 79-83 rel c.t.u.) e pervenendo a imputare all'anno 2006 (quale primo anno antecedente il periodo di osservazione, ma ritenendo il dissesto verosimilmente collocabile negli esercizi precedenti), la definitiva perdita del capitale sociale con “deficit insanabile” (al 31.12.2006 il patrimonio netto è stato rettificato in - 805.011,00), tale - come visto - da imporre all'amministratore unico della società di presentare senza indugio istanza di fallimento in proprio onde evitare l'aggravamento delle stato di dissesto (cfr. rel. c.t.u. pagg. 71-72), dovere pacificamente non adempiuto, stante la messa in liquidazione della società protrattasi per un intero decennio.
3.2.3.- Le violazioni sopra considerate non rilevano quali “mere” irregolarità contabili, ma quale strumento che ha consentito al liquidatore di ritardare il fallimento della società, con aggravio della posizione debitoria complessiva, quando, invece, sarebbe stato suo dovere evitare di disperdere il residuo patrimonio sociale, astenendosi dall'effettuare operazioni anche potenzialmente svantaggiose per la società e lesiva degli interessi dei soci e dei creditori.
pagina 7 di 11 3.2.4.- Venendo, quindi, alla quantificazione del danno, ribadito che la violazione imputabile al in base alla prospettazione attorea, confermata all'esito dell'istruttoria, non attiene alla CP_1
mancata messa in liquidazione della società e conseguente prosecuzione di attività d'impresa - ipotesi tipizzata dal primo comma dell'art. 2486 c.c. - giacché la fase liquidatoria risulta effettivamente avviata
(per quanto, secondo il c.t.u., in ritardo di uno o più esercizi, ma sotto tale profilo non vi è doglianza da parte della curatela), bensì alla indebita protrazione di tale attività senza alcuna ragionevole aspettativa di conclusione in bonis.
In tale peculiare contesto, tutto il debito maturato successivamente alla messa in liquidazione della società costituisce danno per il patrimonio sociale, rappresentando uno scenario affine a quello preso a riferimento dal terzo comma dell'art. 2486 c.c., con l'aggravante che, in questo caso, i costi di liquidazione non possono essere defalcati, dal momento che avrebbero dovuto essere evitati dalla tempestiva e doverosa istanza di fallimento in proprio. Correttamente il c.t.u. ha, infatti, “ritenuto di non operare nessuna rettifica dei costi sostenuti e da sostenere secondo un criterio di normalità” sul rilievo che “ogni costo avrebbe potuto essere evitato con la tempestiva presentazione di istanza di fallimento in proprio ex art. 14 l.f.” (cfr. rel. c.t.u., pag. 85).
Sulla scorta, quindi, dei netti rettificati - cfr. tabella a pag. 80 della c.t.u. - il differenziale negativo maturato tra il 31.12.2008 e il 31.12.2017 (ultimo bilancio precedente alla declaratoria di fallimento del settembre 2018) risulta pari a € 441.8132
3.2.5.- Giova precisarsi che tale quantificazione non risulta inficiata dal fatto che il deficit contabile ecceda in misura non irrilevante lo sbilancio fallimentare, pari, alla data del deposito della c.t.u., a €
259.830,53 (cfr. rel. pag. 86).
La circostanza, nemmeno invocata dalla difesa convenuta, non assume rilevanza ai fini della quantificazione del danno, che va determinato con esclusivo riferimento al procurato depauperamento del patrimonio sociale, che resta di titolarità dell'ente, provocando l'apertura del fallimento il fenomeno del mero spossamento di cui all'art. 42, primo comma, L.F. (a norma del quale “la sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento”).
Di qui l'insussistenza di un danno autonomo patito dall'amministrazione fallimentare, cui non compete, come detto, la titolarità dei beni e dei rapporti ricompresi nel fallimento.
3.3.- Stimato, pertanto, in € 441.813 il danno da aggravamento del dissesto dovuto all'omessa
CP_ tempestiva presentazione dell'istanza di fallimento in proprio da parte dell e liquidatore CP_1
CP_ 2 dalla differenza tra € 1.814.976 (netto negativo al 31.12.2017) ed € 1.373.163 (netto negatio al 31.12.2008). pagina 8 di 11 restano da esaminare gli ulteriori pregiudizi economici che, secondo la curatela, si sarebbero prodotti in aggiunta alla predetta voce di danno.
3.3.1.- Ritiene il tribunale che, tra essi, vada sicuramente riconosciuto il danno da mancato recupero di crediti commerciali per € 55.705.
Nell'ambito dell'analisi dell'esigibilità dei crediti iscritti nei bilanci d'esercizio succedutisi nel decennio di riferimento (cfr. par.
2.1. della relazione tecnica, cui si rimanda), il c.t.u. ha accertato la sicura inesigibilità dei crediti verso i clienti per € 381.776 a fronte del valore di € 542.569 iscritto a bilancio 2007, trascinato staticamente senza rilevanti variazioni in tutti i successivi esercizi, sino al
2018, in cui risulta pari a € 533.363 (cfr. tabella a pag. 25 rel. c.t.u.).
I restanti crediti commerciali, in assenza di prova certa circa la loro irrecuperabilità, sono stati mantenuti a bilancio dal c.t.u. per l'importo al 31.12.2018 di € 155.681.
In riferimento ad essi, il c.t.u. ha ritenuto innegabile “che gli elementi raccolti, congiuntamente valutati, facessero ritenere gli stessi recuperabili solo in parte. Certamente recuperabili erano i crediti sorti negli anni 2004 e 2006, dell'ammontare complessivo di € 13.629,60. quanto al residuo ammontare è prudente immaginare la possibilità di recupero almeno nell'ordine di un 30%, corrispondente ad ulteriori € 42.075,05. Complessivamente quindi il danno, anche separatamente valutabile, si stima in € 55.704,65”.
In riferimento a tale residuale importo quantificato dal c.t.u. in base a un criterio di ragionevolezza che il tribunale condivide (non avendo del resto formato oggetto di osservazioni ad opera dei c.t.p.), deve
CP_ riconoscersi la responsabilità dell e successivo liquidatore la cui inerzia (manifestatasi CP_1
nell'omesso invio di solleciti e/o atti di costituzione in mora, nonché nella mancata assunzione di iniziative giudiziali: né diversamente ha dedotto e offerto di provare parte convenuta) ha cagionato la definitiva e totale irrecuperabilità dei crediti ancora esigibili.
Poiché la posta in esame (crediti vs clienti) risulta iscritta nel medesimo sostanziale valore sin dal bilancio al 31.12.2007, la perdita derivante dal negligente mancato recupero dei crediti quantomeno per la quota di € 55.705 deve ritenersi perfezionata anteriormente al periodo nel quale è maturato il danno da aggravamento del deficit (31.12.2008-21.9.2018) sì da non restare assorbita nella quantificazione di quest'ultimo.
3.3.2.- Per contro, l'assunzione di ingiustificati costi relativi al personale (per € 332.277) e l'aggravio dell'esposizione tributaria nella fase liquidatoria (per € 71.750,08), sebbene accertati dal c.t.u. con separata quantificazione (cfr. pagg. 72 e ss.) non integrano autonome voci di danno, costituendo componenti dell'aumento del passivo realizzatosi nell'arco temporale in cui il liquidatore avrebbe dovuto tempestivamente richiedere il fallimento.
pagina 9 di 11 3.4.- In definitiva, il danno patito dalla società e dai creditori sociali può essere quantificato nel complessivo importo di € 565.219,00, dato dalla somma di € 67.701 per ingiustificata costituzione di pegno, € 55.705 per omesso recupero di crediti esigibili ed € 441.813 per aggravio del deficit, con assorbimento delle ulteriori voci prospettate dal . Parte_1
Su tale somma, attesa la natura di debito di valore dell'obbligo risarcitorio, vanno calcolati gli interessi compensativi del danno: secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 1712/95), tali interessi decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata
(Cass. n. 4791/2007).
Tenuto conto delle variazioni del coefficiente di rivalutazione Istat (FOI generale) intervenute dal
31.12.2018 - momento in cui il danno da illecito permanente può ritenersi cristallizzato - a oggi, si ottiene un capitale rivalutato alla data odierna, già comprensivo degli interessi compensativi al tasso legale, di € 735.182.
Sull'importo così risultante decorreranno quindi gli interessi legali dalla data della sentenza al pagamento effettivo.
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione di valore ricompreso tra € 520.000,01 ed € 1.000.000,00 relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate.
Anche le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, seguono la soccombenza e vanno, nei rapporti interni, poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Nel caso in esame entrambe le parti risultano ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Come recentemente ricordato dalla S.C., “il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa, sicché ove anche quest'ultima sia stata ammessa al patrocinio, il soccombente dovrà effettuare il versamento in favore dell'Erario” (Cass. n.
25653/2020, conf. a Cass. n. 8388/2017 e Cass. n. 10053/2012); infatti, “gli onorari e le spese” di cui all'art. 131 d.P.R. 115/2002 sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, condanna l'Eredità giacente di a corrispondere al Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 735.182 in moneta attuale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al
[...]
pagina 10 di 11 pagamento effettivo;
condanna parte convenuta a versare in favore dell'Erario le spese di lite che liquida in € 29.193,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte convenuta nei rapporti interni.
Brescia, 6 aprile 2025
Il giudice relatore Il presidente dott. Angelica Castellani dott. Raffaele Del Porto
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Del Porto presidente dott. Carlo Bianchetti giudice dott. Angelica Castellani giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 12178/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Giovanni Pigolotti attore riassumente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. Michele Ducoli convenuta in riassunzione
CONCLUSIONI
Per il Fallimento attore:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto , nato a [...]_1
l'8.02.1943 (C.F. , quale Amministratore Unico della società e quale C.F._1
Liquidatore della stessa a far data dal 30.09.2008, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2392, 2394, 2394 bis, 2476, 2486, 2489, 2490 C.C. e 146 L.F., per i fatti dolosi e/o colposi al medesimo imputabili, nonché per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e per ogni altro fatto, omissione, inadempimento o illecito, che abbiano recato danno o pregiudizio alla società o che, comunque, debbano essere posti a suo carico come conseguenza del suo
pagina 1 di 11 comportamento commissivo od omissivo o che, in ogni caso e per qualsiasi titolo, implichino la sua responsabilità, secondo quanto indicato in narrativa;
= per l'effetto, condannare l'eredità giacente di al risarcimento dei danni tutti Controparte_1
causati alla società fallita e alla massa dei creditori e, conseguentemente, a pagare al
[...]
, in persona del suo curatore, dott.ssa a tale titolo, la Parte_1 Persona_1 complessiva somma di € 902.465,82, come accertata in sede di accertamento peritale, ovvero la veriore somma, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà, anche secondo valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze, comprese spese generali, CPA ed IVA come per legge”.
Per l'Eredità giacente di Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'intervenuta prescrizione e decadenza della richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del sig. per il ruolo di amministratore unico Controparte_1
della Eurocarni s.r.l., parimenti per il suo ruolo successivo di liquidatore della stessa. Rigettare le domande avversarie perché la massa dei creditori erano nelle condizioni di esercitare il loro eventuale diritto nei termini e modi previsti dalla legge e onorari decaduti e non certo ripristinabili dalla curatela fallimentare.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Nella denegata ipotesi che non siano accolte le richieste preliminari, respingere le domande attrici perché infondate in fatto e diritto con vittoria, in ambedue i casi, di compensi professionali, oltre accessori come per legge”.
pagina 2 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- Con atto di citazione notificato in data 6.11.2020, il ha convenuto in Parte_1
giudizio al fine di farne accertare la responsabilità, in qualità di amministratore unico Controparte_1
e di liquidatore della poi fallita, “ai sensi e per gli effetti degli artt. 2392, 2394, 2394-bis, 2476, 2486,
2489, 2490 c.c. e 146 L.F.”, per i fatti dolosi e/o colposi al medesimo contestati, nonché per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, e ottenere la condanna del convenuto al risarcimento del danno patito dalla società e dai creditori sociali quantificato in € 840.604,68 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
In data 17.2.2021 si è costituito in giudizio il il quale ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1 la prescrizione dell'azione risarcitoria ex averso promossa e chiesto, nel merito, il rigetto delle domande attoree “perché infondate in fatto e in diritto”.
All'udienza del 18.2.20221 sono stati richiesti e concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c.; all'esito dello scambio delle relative memorie, il g.i. ha respinto le istanze di prova orale formulate dalle parti e ammesso consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, i difensori del convenuto ne hanno dichiarato l'avvenuto decesso, sicché il giudizio è stato dichiarato interrotto;
stante la rinuncia all'eredità da parte dei
Co chiamati, la Curatela ha riassunto le domande nei confronti dell'Eredità giacente Controparte_1
che si è costituita in giudizio riportandosi alle precedenti difese del convenuto.
All'esito della nuova udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
2.- In via preliminare, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa convenuta va dichiarata inammissibile in quanto tardiva, essendosi la parte costituita oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c.
Citato, infatti, a comparire all'udienza del 18.2.2021, il convenuto ha depositato comparsa di costituzione e risposta solo in data 17.2.2021.
La tardiva costituzione del convenuto comporta la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio - tra le quali rientra l'eccezione di prescrizione ex art. 2938 c.c. -, ai sensi dell'art. 167, secondo comma, c.p.c., norma la cui violazione è rilevabile d'ufficio.
3.- Nel merito, il curatore ha espressamente esercitato, a norma dell'art. 146, secondo comma, L.F. cumulativamente, l'azione sociale di responsabilità e l'azione spettante ai creditori sociali danneggiati dall'incapienza del patrimonio della società debitrice, lamentando - come accade di consueto - ipotesi eterogenee di danno che ha distinto in:
i) fatti realizzati sino alla messa in liquidazione della società, consistiti in condotte di “spoliazione della società a favore della correlata Parte_1 Controparte_2
pagina 3 di 11 ii) fatti realizzati “nella fase di liquidazione”, consistiti in irregolarità contabili che avrebbero consentito di ritardare il fallimento della società, nel mancato recupero di crediti, nell'assunzione di costi ingiustificati (relativi a personale inutilmente mantenuto in servizio), nell'estensione del pegno.
Sotto il profilo della tipologia di condotta contestata, le voci di danno esposte dalla curatela possono essere distinte in danni derivanti da singole condotte illegittime poste in essere dall'amministratore e successivo liquidatore e danno derivante dall'indebita prosecuzione dell'attività d'impresa, che nel caso in esame si caratterizza quale attività liquidatoria indebitamente protratta, giacché la società è stata posta in liquidazione in data 9.10.2008 ed è stata dichiarata fallita in data 21.9.2018, intervallo temporale entro il quale la curatela ha circoscritto la domanda di risarcimento del danno “da aggravio della posizione debitoria” per ritardato fallimento.
3.1.- La curatela addebita, in primo luogo, all'amministratore della società fallita - in carica quale amministratore unico dal 25.7.1997 sino alla messa in liquidazione della società in data 9.10.2008 - di aver proceduto alla spoliazione della in favore di altra società, la Eurocarni Parte_1
costituita dallo stesso insieme al figlio Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4
in data 8.4.2005, avente identica sede operativa della e stesso oggetto sociale (i.e.
[...] Parte_1 commercio in Italia e all'estero di carne di bestiame vivo e di carni in genere, fresche e congelate e, in particolare, di carni bovine, ovine e suine, e relativi trasporti: cfr. visure camerali, sub docc. 3 e 4 fasc. parte attrice).
Tale spoliazione sarebbe avvenuta tra il 2006 e il 2007 per effetto:
i) della cessione da a di merci, beni strumentali, contratti e diritti di Parte_1 Controparte_2
importazione - così come risultanti dalle fatture prodotte dalla curatela sub docc. 5-13bis - cessione che avrebbe “svuotato” la prima dei mezzi necessari al perseguimento dell'oggetto sociale, attuando di fatto una cessione d'azienda o di ramo d'azienda in favore della seconda, “a cui è poi seguito il drastico calo dei ricavi in capo a che costituirebbe la causa del successivo fallimento (cfr. atto di Parte_1
citazione, pag. 5);
ii) della costituzione in pegno, in favore della Banca di Credito Cooperativo di Brescia, dei titoli descritti nella lettera di pegno del 31.12.2007 (cfr. doc. 16 fasc. parte attrice) del controvalore complessivo di € 67.701,00, a garanzia del fido in conto corrente di € 260.000,00 e dell'apertura di credito per operazioni con l'estero di € 260.000,00 concessi dall'istituto di credito a
[...]
CP_2
3.1.1.- Reputa il tribunale che solo per questa seconda ipotesi di illecito può essere riconosciuto - quale autonoma voce di danno realizzatosi ante liquidazione - un pregiudizio per la società e i creditori sociali rappresentato dal depauperamento del patrimonio sociale, indubbia essendo l'esistenza,
pagina 4 di 11 all'epoca della costituzione del pegno, di un conflitto d'interessi in capo all'amministratore e socio di maggioranza di entrambe le società e l'assenza di qualsivoglia valida giustificazione economica a sostegno dell'operazione, che ha di fatto sottratto alla (imminente) fase di liquidazione uno dei pochi attivi che avrebbero potuto essere realizzati, con l'unico scopo - confliggente con l'interesse della società e dei creditori sociali - di garantire la Controparte_2
Nessun elemento di segno contrario è pervenuto dalla difesa convenuta, onerata, in relazione all'azione sociale di responsabilità, della dimostrazione dell'esatto adempimento da parte dell'amministratore e, dunque, della prova di aver il adempiuto al proprio mandato con la diligenza richiesta dalla CP_1
natura dell'incarico.
La quantificazione del danno va operata alla data della costituzione del pegno, in cui deve ritenersi che la lesione si sia perfezionata determinando, in ragione del vincolo apposto indebitamente, la sottrazione al patrimonio nella disponibilità della società del valore di € 67.701,00 (non più reintegrato), non rilevando le successive oscillazioni dei titoli e il valore finale a cui il pegno è stato escusso dalla banca creditrice.
3.1.2.- Deve, invece, escludersi che le cessioni di merci, di beni strumentali e di diritti immateriali
(confermate in sede di c.t.u.: cfr. rel. pag. 70-71) integrino di per sé fonte di danno, in mancanza dell'allegazione (prima ancora che della prova) dell'assenza di un corrispettivo o della sua incongruità rispetto all'effettivo valore di tali beni: al riguardo la stessa parte attrice ha sostenuto l'esistenza di un danno “anche a prescindere dalla congruità o meno del prezzo corrisposto, profilo non indagato”.
È, tuttavia, evidente che, laddove a fronte delle ridette cessioni la società avesse incamerato la giusta contropartita, non si sarebbe automaticamente realizzato il depauperamento patrimoniale lamentato dal
. Parte_1
La curatela ritiene, invero, di poter ravvisare il pregiudizio conseguente alla suddetta “spoliazione” nella serie causale costituita dal drastico calo del valore della produzione verificatosi nell'esercizio
2007 (precipitato a € 165.486 rispetto al precedente valore di € 7.546.349,00 registrato a bilancio 2006) che a sua volta si sarebbe ripercosso sul risultato d'esercizio gravemente negativo conseguito dalla società al 31.12.2007 (perdita di € 270.661,22 e patrimonio netto negativo per € 259.593) in contrasto con il “positivo” risultato dell'esercizio precedente (perdita di € 41.191 e patrimonio netto positivo per
€ 10.196), giungendo a identificare il danno conseguente alla dismissione di cespiti e contratti nella differenza tra i netti patrimoniali degli esercizi 2006 e 2007.
È evidente che tale ragionamento non può essere seguito, mancando, da punto di vista economico, una stretta consequenzialità tra diminuzione della produzione e aggravamento del deficit, ben potendo pagina 5 di 11 concorrere al risultato negativo e all'erosione del patrimonio netto una molteplicità di fattori nel caso in esame non indagati da parte attrice e, conseguentemente, dal c.t.u. sotto il profilo in oggetto.
3.2.- Venendo alle condotte contestate a in qualità di liquidatore della Controparte_1 Parte_1
giova premettersi che, a seguito delle puntuali rettifiche di bilancio operate dal c.t.u. e dunque da una ricostruzione della situazione patrimoniale della società con l'osservanza dei criteri legali, già al
31.12.2006 si trovava in stato di deficit insanabile, con un patrimonio netto negativo di € Parte_1
805.011 (cfr. tabella riepilogativa delle rettifiche a pag. 80 rel. c.t.u.) e nessuna possibilità di coprire le passività con la liquidazione dell'attivo: in tale situazione, non v'è dubbio che l'amministratore avrebbe dovuto presentare senza indugio istanza di fallimento in proprio onde evitare l'aggravamento dello stato di dissesto.
3.2.1.- Va, nondimeno, esclusa la possibilità di riconoscere a titolo di danno il deficit - come autonomamente accertato dal c.t.u. - prodottosi tra il 31.12.2006, data in cui il capitale sociale era irrimediabilmente perso - e il 30.9.2008, data indicata dalla curatela quale dies a quo del “lungo periodo di liquidazione … protrattosi sino alla dichiarazione di fallimento (21.09.2018)” (cfr. atto di citazione, pag. 7 e comparsa conclusionale pag. 8), nell'arco del quale nella prospettazione attorea si sono verificati gli illeciti e prodotti i danni specificamente lamentati, pena la violazione del principio della domanda: afferma, infatti, parte attrice (in atto di citazione e nelle successive difese1) che il
“danno causalmente riconducibile alle condotte antigiuridiche sopra delineate… è pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data del 31.12.2008 (primo bilancio successivo alla messa in liquidazione della società) e il patrimonio netto risultante alla data del fallimento, secondo quanto espressamente stabilisce il novellato articolo 2486 III co.cc.” (cfr. atto di citazione, pag. 17).
In tale intervallo temporale, il ha stimato in € 891.532,09 l'aggravamento del deficit, Parte_1
somma “che epurata dai costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, porta alla quantificazione cautelativa del danno in € 570.815,68, pari al costo sostenuto da parte della società nel periodo considerato per il personale (€ 332.277,00), alla sopravvenienza passiva per azzeramento titoli azionari di € 234.628,46 … all'importo delle cartelle esattoriali per € 3.910,68 … ”, aggiungendo che “alla data del deposito della Relazione ex art. 33 L.F. lo stato passivo della procedura era pari a €
237.757,13, cui € 164.567,92 al rango privilegiato ed € 73.189,21 al rango chirografario” (cfr. atto di citazione, pag. 17). 1 Cfr. prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., pag. 4, e seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., pag. 4, ove la curatela ha chiesto di demandare al c.t.u. la “verifica della correttezza o meno dei bilanci della società fallita relativamente agli esercizi dalla messa in liquidazione della società (30.09.2008), sino alla dichiarazione di fallimento (21.09.2018), avuto particolare riguardo ai rilievi mossi dalla curatela (pagg.
9-14 atto di citazione)”, nonché l'“accertamento della congruità dell'entità del danno arrecato alla società ed alla massa dei creditori, come quantificato dal ”. Parte_1 pagina 6 di 11 3.2.2.- Posta tale necessaria premessa, gli addebiti mossi a in punto di irregolare Controparte_1
tenuta della contabilità e plurime violazioni dei criteri legali di redazione dei bilanci sono stati ampiamente confermati dalle risultanze peritali, che, rese all'esito di approfondita analisi e scevre di apparenti vizi logici, nemmeno hanno formato oggetto di osservazioni ad opera del c.t. di parte convenuta, sicché non vi sono ragioni per discostarsene.
In sintesi, l'ausiliario del giudice ha accertato un “approccio alle scritture contabili non finalizzato ad una razionale ed efficiente gestione dell'impresa, non finalizzato alla corretta rappresentazione del patrimonio sociale. Il trascinamento di poste di bilancio che da tempo non avrebbero più esistere, il mantenimento a bilancio, come peraltro dichiarato dallo stesso liquidatore, di beni non più esistenti per essere usciti dal ciclo aziendale da tempo e soprattutto l'errata applicazione dei principi contabili
e dei criteri di valorizzazione delle poste di bilancio restituisce l'immagine di una contabilità tenuta più per obbligo che per la corretta rappresentazione degli atti di impresa, della effettiva situazione del patrimonio e del risultato economico, una contabilità priva di ogni controllo tipico di 'fine anno', con la conseguente redazione di bilanci che si limitano ad esprimere principi nei fatti disattesi (criterio della rappresentazione veritiera e corretta), senza alcuna applicazione del criterio di prudenza e dei criteri di valutazione stabiliti dal codice civile (art. 2426 c.c.)” (cfr. rel. c.t.u., pag. 20).
In particolare, il c.t.u. ha riscontrato la violazione dei criteri legali e dei principi contabili nell'appostazione di tutte le voci censurate dalla curatela, vale a dire i crediti commerciali (paragrafo
2.1, pagg. 22-34), le immobilizzazioni finanziarie (paragrafo 2.2, pagg. 34-46), le rimanenze finali di merci (paragrafo 2.3, pagg. 46-55), le immobilizzazioni materiali e immateriali (paragrafo 2.4, pagg.
55-61) e i debiti tributari (paragrafo 2.5, pagg. 61-69), operando le conseguenti rettifiche (cfr. tabella pagg. 79-83 rel c.t.u.) e pervenendo a imputare all'anno 2006 (quale primo anno antecedente il periodo di osservazione, ma ritenendo il dissesto verosimilmente collocabile negli esercizi precedenti), la definitiva perdita del capitale sociale con “deficit insanabile” (al 31.12.2006 il patrimonio netto è stato rettificato in - 805.011,00), tale - come visto - da imporre all'amministratore unico della società di presentare senza indugio istanza di fallimento in proprio onde evitare l'aggravamento delle stato di dissesto (cfr. rel. c.t.u. pagg. 71-72), dovere pacificamente non adempiuto, stante la messa in liquidazione della società protrattasi per un intero decennio.
3.2.3.- Le violazioni sopra considerate non rilevano quali “mere” irregolarità contabili, ma quale strumento che ha consentito al liquidatore di ritardare il fallimento della società, con aggravio della posizione debitoria complessiva, quando, invece, sarebbe stato suo dovere evitare di disperdere il residuo patrimonio sociale, astenendosi dall'effettuare operazioni anche potenzialmente svantaggiose per la società e lesiva degli interessi dei soci e dei creditori.
pagina 7 di 11 3.2.4.- Venendo, quindi, alla quantificazione del danno, ribadito che la violazione imputabile al in base alla prospettazione attorea, confermata all'esito dell'istruttoria, non attiene alla CP_1
mancata messa in liquidazione della società e conseguente prosecuzione di attività d'impresa - ipotesi tipizzata dal primo comma dell'art. 2486 c.c. - giacché la fase liquidatoria risulta effettivamente avviata
(per quanto, secondo il c.t.u., in ritardo di uno o più esercizi, ma sotto tale profilo non vi è doglianza da parte della curatela), bensì alla indebita protrazione di tale attività senza alcuna ragionevole aspettativa di conclusione in bonis.
In tale peculiare contesto, tutto il debito maturato successivamente alla messa in liquidazione della società costituisce danno per il patrimonio sociale, rappresentando uno scenario affine a quello preso a riferimento dal terzo comma dell'art. 2486 c.c., con l'aggravante che, in questo caso, i costi di liquidazione non possono essere defalcati, dal momento che avrebbero dovuto essere evitati dalla tempestiva e doverosa istanza di fallimento in proprio. Correttamente il c.t.u. ha, infatti, “ritenuto di non operare nessuna rettifica dei costi sostenuti e da sostenere secondo un criterio di normalità” sul rilievo che “ogni costo avrebbe potuto essere evitato con la tempestiva presentazione di istanza di fallimento in proprio ex art. 14 l.f.” (cfr. rel. c.t.u., pag. 85).
Sulla scorta, quindi, dei netti rettificati - cfr. tabella a pag. 80 della c.t.u. - il differenziale negativo maturato tra il 31.12.2008 e il 31.12.2017 (ultimo bilancio precedente alla declaratoria di fallimento del settembre 2018) risulta pari a € 441.8132
3.2.5.- Giova precisarsi che tale quantificazione non risulta inficiata dal fatto che il deficit contabile ecceda in misura non irrilevante lo sbilancio fallimentare, pari, alla data del deposito della c.t.u., a €
259.830,53 (cfr. rel. pag. 86).
La circostanza, nemmeno invocata dalla difesa convenuta, non assume rilevanza ai fini della quantificazione del danno, che va determinato con esclusivo riferimento al procurato depauperamento del patrimonio sociale, che resta di titolarità dell'ente, provocando l'apertura del fallimento il fenomeno del mero spossamento di cui all'art. 42, primo comma, L.F. (a norma del quale “la sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento”).
Di qui l'insussistenza di un danno autonomo patito dall'amministrazione fallimentare, cui non compete, come detto, la titolarità dei beni e dei rapporti ricompresi nel fallimento.
3.3.- Stimato, pertanto, in € 441.813 il danno da aggravamento del dissesto dovuto all'omessa
CP_ tempestiva presentazione dell'istanza di fallimento in proprio da parte dell e liquidatore CP_1
CP_ 2 dalla differenza tra € 1.814.976 (netto negativo al 31.12.2017) ed € 1.373.163 (netto negatio al 31.12.2008). pagina 8 di 11 restano da esaminare gli ulteriori pregiudizi economici che, secondo la curatela, si sarebbero prodotti in aggiunta alla predetta voce di danno.
3.3.1.- Ritiene il tribunale che, tra essi, vada sicuramente riconosciuto il danno da mancato recupero di crediti commerciali per € 55.705.
Nell'ambito dell'analisi dell'esigibilità dei crediti iscritti nei bilanci d'esercizio succedutisi nel decennio di riferimento (cfr. par.
2.1. della relazione tecnica, cui si rimanda), il c.t.u. ha accertato la sicura inesigibilità dei crediti verso i clienti per € 381.776 a fronte del valore di € 542.569 iscritto a bilancio 2007, trascinato staticamente senza rilevanti variazioni in tutti i successivi esercizi, sino al
2018, in cui risulta pari a € 533.363 (cfr. tabella a pag. 25 rel. c.t.u.).
I restanti crediti commerciali, in assenza di prova certa circa la loro irrecuperabilità, sono stati mantenuti a bilancio dal c.t.u. per l'importo al 31.12.2018 di € 155.681.
In riferimento ad essi, il c.t.u. ha ritenuto innegabile “che gli elementi raccolti, congiuntamente valutati, facessero ritenere gli stessi recuperabili solo in parte. Certamente recuperabili erano i crediti sorti negli anni 2004 e 2006, dell'ammontare complessivo di € 13.629,60. quanto al residuo ammontare è prudente immaginare la possibilità di recupero almeno nell'ordine di un 30%, corrispondente ad ulteriori € 42.075,05. Complessivamente quindi il danno, anche separatamente valutabile, si stima in € 55.704,65”.
In riferimento a tale residuale importo quantificato dal c.t.u. in base a un criterio di ragionevolezza che il tribunale condivide (non avendo del resto formato oggetto di osservazioni ad opera dei c.t.p.), deve
CP_ riconoscersi la responsabilità dell e successivo liquidatore la cui inerzia (manifestatasi CP_1
nell'omesso invio di solleciti e/o atti di costituzione in mora, nonché nella mancata assunzione di iniziative giudiziali: né diversamente ha dedotto e offerto di provare parte convenuta) ha cagionato la definitiva e totale irrecuperabilità dei crediti ancora esigibili.
Poiché la posta in esame (crediti vs clienti) risulta iscritta nel medesimo sostanziale valore sin dal bilancio al 31.12.2007, la perdita derivante dal negligente mancato recupero dei crediti quantomeno per la quota di € 55.705 deve ritenersi perfezionata anteriormente al periodo nel quale è maturato il danno da aggravamento del deficit (31.12.2008-21.9.2018) sì da non restare assorbita nella quantificazione di quest'ultimo.
3.3.2.- Per contro, l'assunzione di ingiustificati costi relativi al personale (per € 332.277) e l'aggravio dell'esposizione tributaria nella fase liquidatoria (per € 71.750,08), sebbene accertati dal c.t.u. con separata quantificazione (cfr. pagg. 72 e ss.) non integrano autonome voci di danno, costituendo componenti dell'aumento del passivo realizzatosi nell'arco temporale in cui il liquidatore avrebbe dovuto tempestivamente richiedere il fallimento.
pagina 9 di 11 3.4.- In definitiva, il danno patito dalla società e dai creditori sociali può essere quantificato nel complessivo importo di € 565.219,00, dato dalla somma di € 67.701 per ingiustificata costituzione di pegno, € 55.705 per omesso recupero di crediti esigibili ed € 441.813 per aggravio del deficit, con assorbimento delle ulteriori voci prospettate dal . Parte_1
Su tale somma, attesa la natura di debito di valore dell'obbligo risarcitorio, vanno calcolati gli interessi compensativi del danno: secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 1712/95), tali interessi decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata
(Cass. n. 4791/2007).
Tenuto conto delle variazioni del coefficiente di rivalutazione Istat (FOI generale) intervenute dal
31.12.2018 - momento in cui il danno da illecito permanente può ritenersi cristallizzato - a oggi, si ottiene un capitale rivalutato alla data odierna, già comprensivo degli interessi compensativi al tasso legale, di € 735.182.
Sull'importo così risultante decorreranno quindi gli interessi legali dalla data della sentenza al pagamento effettivo.
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione di valore ricompreso tra € 520.000,01 ed € 1.000.000,00 relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate.
Anche le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, seguono la soccombenza e vanno, nei rapporti interni, poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Nel caso in esame entrambe le parti risultano ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Come recentemente ricordato dalla S.C., “il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa, sicché ove anche quest'ultima sia stata ammessa al patrocinio, il soccombente dovrà effettuare il versamento in favore dell'Erario” (Cass. n.
25653/2020, conf. a Cass. n. 8388/2017 e Cass. n. 10053/2012); infatti, “gli onorari e le spese” di cui all'art. 131 d.P.R. 115/2002 sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, condanna l'Eredità giacente di a corrispondere al Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 735.182 in moneta attuale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al
[...]
pagina 10 di 11 pagamento effettivo;
condanna parte convenuta a versare in favore dell'Erario le spese di lite che liquida in € 29.193,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte convenuta nei rapporti interni.
Brescia, 6 aprile 2025
Il giudice relatore Il presidente dott. Angelica Castellani dott. Raffaele Del Porto
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