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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/07/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3181/2021
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
All'udienza dell'1 Luglio 2025, sono comparsi, alle ore 10:20, l'Avv. V. Taibi, in sostituzione dell'Avv. Principato, che, unitamente ad altro legale si è costituito per ciascuno degli attori depositando apposta comparsa il 14 e il 16 Maggio 2025, nonché l'Avv. Mongiovì sia per la NO AT TT, sia per la NO
, per la quale si è costituita in sostituzione del precedente difensore CP_1 con atto depositato il 27 Giugno 2025. E', pure, presente personalmente il IG
. I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai propri Parte_1 scritti difensivi.
Il Giudice Onorario si rititra in camera di consiglio alle ore 12:30, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, per emettere la sentenza concernente il presente giudizio ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 16:36, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
Barbara Cordaro
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 16:36 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata all'udienza dell'1 Luglio 2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3181 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
i IGi , nato il [...] a [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, e nato ad [...] il [...], C.F.
[...] Parte_2 CodiceFiscale_2 residenti a [...], rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Daniela Principato e Fabio Sardo, elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, presso lo studio del primo sito ad Agrigento, nella via
Lipari n. 16, giusta procure alle liti allegate in calce alle comparse di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente ritualmente costituito, depositate il 14 e il 16 Maggio
2025,
- attori -
CONTRO
1) la NO AT TT, nata a [...] il [...], C.F.
[...]
, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via C.F._3
Imera n. 217, presso lo studio dell'Avv. Anna Mongiovì Gaziano, dal quale è rappresentata e difesa come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 9/03/2022,
- convenuta -
2 2) la NO nata ad [...] l'[...], C.F. , CP_1 CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via Imera n. 217, presso lo studio dell'Avv. Anna Mongiovì Gaziano, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di costituzione nuovo avvocato depositato il 27/06/2025,
- convenuta -
3) il IG , nato ad [...] il [...] e residente a [...]Controparte_2
Empedocle, nella via Carmelo Hamel n. 2, C.F. , CodiceFiscale_5
- convenuto/contumace -
Oggetto: Azione di petizione di eredità.
Conclusioni per gli attori: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 Luglio 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. dell'1 Luglio 2025, riportandosi a quelle formulate in seno alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 1), c.p.c. depositata il 7 Dicembre 2022, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per la NO AT TT: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 Luglio 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. dell'1 Luglio 2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 9 Marzo
2022, alle quali integralmente si rimanda.
Conclusioni per la NO CP_1 come all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. dell'1 Luglio 2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 18 Marzo 2022, cui interamente si rinvia.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato sia per posta, che a mani l'8, l'11 e il 30
Novembre 2021 i IGi e vocavano in ius avanti l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale i IGi AT TT, e . All'uopo premettevano Controparte_2 CP_1 di essere, insieme a questi ultimi due, eredi legittimi, in quanto, rispettivamente, coniuge e figli, della NO che era deceduta il 15 Novembre 2018. Esponendo che, dovendo Persona_1 presentare la prescritta dichiarazione di successione, all'esito dell'attività di ricerca eseguita da per determinare l'asse ereditario della suddetta de cuius, da notizie apprese dal Parte_1 locale ufficio delle Poste Italiane S.p.A., si era accertato sia che la stessa era intestataria, con
3 AT TT, di n. 5 buoni postali fruttiferi di € 2.500,00 ciascuno, per un valore capitale di € 12.500,00; sia che erano stati tutti estinti, su richiesta della cointestataria, per rimborso intervenuto il 12 e il 13 Novembre 2018, appena tre/due giorni prima della morte della cennata figlia. Gli attori osservavano di avere maturato la convinzione che, l'estinzione dei menzionati buoni era finalizzata a ledere i diritti ereditari dei legittimi congiunti di . Riferendo Persona_1 non solo che con due lettere raccomandate con a.r. del 21 Gennaio 2019 e del 6 Maggio 2021 la enunciata convenuta era stata invitata e diffidata a restituire alla massa ereditaria della nominata defunta la somma pari al 50% dell'importo erogatole a seguito del rimborso in parola;
ma, anche, che le stesse erano rimaste prive di riscontro. I medesimi affermavano che, in forza del disposto dell'art. 533 c.c., essendo eredi della ricordata de cuius, potevano chiedere la restituzione dell'importo in questione, quale bene facente parte dell'eredità, nei confronti della NO AT TT che lo deteneva. Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato domandavano all'adita autorità giudiziaria di dichiarare, innanzitutto, che loro e
[...]
e , alla stregua di litisconsorti, erano gli unici eredi legittimi della NO CP_2 CP_1
In secondo luogo che, l'asse ereditario di quest'ultima era composto dalla quota Persona_1 parte del 50% dei cinque buoni postali fruttiferi in dibattito. In terz'ordine, e per l'effetto, che la richiamata convenuta era tenuta alla restituzione alla massa ereditaria della predetta defunta, alla stregua di cointestataria, della metà degli ammontari introitati dopo l'estinzione e il rimborso dei cennati titoli cartacei. Di conseguenza, di condannarla a corrispondere a tutti gli eredi della menzionata de cuius la somma di € 6.250,00, pari alla quota parte del 50% del capitale investito, oltre gli interessi maturati e liquidati da Poste Italiane S.p.A. il 12 e il 13
Novembre 2021, nonché quelli legali calcolati dal 15 Novembre 2018, data di apertura della successione legittima in discorso, fino al soddisfo.
La NO AT TT si costituiva nel presente giudizio depositando il 9 Marzo
2022 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo deduceva di avere deciso di investire l'importo di € 12.500,00 acquistando gli enunciati buoni postali fruttiferi, per destinarlo in futuro a coprire le spese del proprio funerale. Aggiungendo, da un lato, di avere cointestato questi ultimi con sua figlia poiché, risiedendo entrambe a Porto Persona_1
Empedocle, si era messa a disposizione;
dall'altro, che i nominati titoli, emessi in forma cartacea, erano materialmente detenuti da essa cointestataria, unica proprietaria del denaro utilizzato per tale investimento. Rilevava, inoltre, che era stata la prefata figlia, già qualche mese prima di morire, a sollecitarla, più volte, a estinguere i ricordati buoni postali fruttiferi
4 nella consapevolezza che la somma usata per la loro emissione non le apparteneva e aveva la richiamata destinazione. Di guisa che, la cointestazione dei medesimi era soltanto fittizia e il di lei genero non era a conoscenza della rispettiva esistenza. Spiegando che, a Parte_1 conferma del fatto che, l'importo investito era stato accantonato da lei deponeva la circostanza che, non avendo mai lavorato, non era in possesso della disponibilità economica Persona_1 per investire soldi nell'acquisto dei buoni in discussione. La stessa contestava la tesi, sostenuta nel richiamato atto di citazione, secondo cui l'estinzione e il rimborso degli anzidetti titoli era stato compiuto per ledere i diritti degli eredi della figlia. Affermando che, il marito e i figli di non avevano nessun diritto sugli ammontari rimborsatile da Poste Italiane S.p.A. Persona_1 perché mai appartenuti alla de cuius e, conseguentemente, non potevano in nessun modo confluire nella massa ereditaria. Asseriva, infine, che per legge i titoli garantiti dalla Stato, ivi compresi i buoni postali fruttiferi garantiti da Cassa Depositi e Prestiti, non erano ricompresi nell'attivo ereditario e non andavano inseriti nella dichiarazione di successione. In forza di tali ragioni chiedeva al Tribunale di Agrigento di dichiarare che, gli eredi della cennata figlia non avevano diritto al 50% del valore dei menzionati buoni, atteso che le somme investite a tale titolo appartenevano esclusivamente a lei. Per l'effetto, di rigettare le pretese azionate da Pt_1
e da essendo infondate in fatto e in diritto.
[...] Parte_2
Anche la NO si costituiva nel procedimento de quo depositando il 18 CP_1
Marzo 2022 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. Nell'ambito di tale scritto prendeva posizione relativamente alle domande avanzate dal padre e dal fratello, reiterando tutte le argomentazioni articolate dalla menzionata nonna. Aggiungendo che, durante la malattia la madre in sua presenza, aveva più volte invitato AT TT a riscuotere i Persona_1 titoli cartacei controversi. Sulla base di tali motivi chiedeva all'adita autorità giudiziaria di dichiarare, innanzitutto, che sui buoni fruttiferi postali con clausola pari facoltà di rimborso per le cointestatarie in parola nessun diritto poteva essere riconosciuto agli eredi di Persona_1 né gli spettava il 50% degli importi riscossi dall'altra convenuta, dato che gli ammontari investiti appartenevano unicamente a lei. Di conseguenza, di rigettare le richieste degli attori perché non fondate in fatto e in diritto.
Il IG , sebbene raggiunto l'8 Novembre 2021 dalla notifica del Controparte_2 nominato atto di citazione, non si costituiva nel presente giudizio, restando contumace.
Con provvedimento emesso il 22 Marzo 2022 il Giudice Onorario designato alla trattazione della contesa assegnava agli istanti il termine di quindici giorni per presentare la domanda di
5 mediazione. Mediante quello adottato il successivo 8 Novembre 2022 lo stesso dava atto dell'esito negativo della rispettiva procedura. Con ordinanza emessa il 7 Marzo 2023 l'adita autorità giudiziaria non ammetteva gli interrogatori formali e le prove testimoniali dirette e a contrario dedotti dagli attori e dalla NO AT TT in seno alle memorie ex art. 183,
VI comma, n. 1) e n. 2) c.p.c. depositate agli atti di lite. Mediante provvedimento adottato il 9
Luglio 2024 ex art. 127ter, III comma, c.p.c., il Giudice dava atto che, i procuratori dei IGi
e e della ricordata convenuta avevano precisato le conclusioni Parte_1 Parte_2 come in epigrafe riportandosi a quelle formulate nelle note scritte depositate l'1 e il 5 Luglio
2024.
Successivamente, in seguito alla rinuncia al mandato del difensore a cui originariamente lo avevano conferito, si costituivano per ciascuno degli attori due nuovi legali, depositando, rispettivamente, il 14 e il 16 Maggio 2025 delle distinte comparse, nelle quali reiteravano le domande e le conclusioni avanzate con il suddetto atto di citazione.
Pure per la NO avendo il legale inizialmente nominato rinunciato al CP_1 mandato, si costituiva un nuovo difensore mediante il deposito il 27 Giugno 2025 di apposito atto, nel quale venivano richiamate le deduzioni e le richieste articolate con la comparsa di costituzione e risposta di cui sopra.
Indi, all'udienza odierna dell'1 Luglio 2025, dopo che i procuratori delle parti costituite hanno discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., l'adita autorità giudiziaria l'assume in decisione e, uscita dalla camera di consiglio in cui si è previamente ritirata, emette in pari data la relativa sentenza, della quale dà lettura in loro assenza.
2.- In diritto. Le domande formulate dagli attori in seno all'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo non sono giuridicamente legittime e fondate. Sicché, meritano di essere rigettate per quanto di ragione.
L'esame della vertenza processuale che ci occupa deve essere preceduto dalla dichiarazione di contumacia del IG . Questi, pur essendo stato raggiunto dalla notifica Controparte_2 dell'atto di citazione che la ha incoata, eseguita nei suoi riguardi a mezzo del servizio postale l'8 Novembre 2021. Tuttavia, non ha ritirato il plico che lo conteneva presso l'ufficio postale ove è stato depositato dall'agente notificatore, essendo temporaneamente assente presso la propria residenza allorché ha tentato di notificarglielo, né si è costituito nel presente giudizio.
Per tale via, è rimasto contumace.
6 3.- Per quel che concerne il merito della contesa, sulla scorta di quanto espressamente affermato dai IGi e nel cennato atto di citazione, l'azione Parte_1 Parte_2 esperita instaurandola integra quella di petizione di eredità di cui all'art. 533 c.c. Tale norma recita, testualmente: “L'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi” (I comma).
“L'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti della usucapione rispetto ai singoli beni” (II comma).
A ben guardare, mediante la proposizione della controversia qui analizzata gli attori pretendono, in primis, che sia riconosciuto dall'adito Tribunale di Agrigento che l'asse ereditario della NO rispettivamente, loro moglie e madre, deceduta il 15 Persona_1
Novembre 2018, è composto pure dalla quota parte del 50% delle somme incassate da AT
TT tra il 12 e il 13 Novembre 2018, a seguito dell'estinzione e del rimborso di cinque buoni postali fruttiferi, de quali sono state cointestatarie, del complessivo valore capitale di €
12.500,00. In secondo luogo, la condanna della menzionata convenuta a restituire a essi istanti e ai IGi e , alla stregua di eredi legittimi della enunciata de Controparte_2 CP_1 cuius, l'importo di € 6.250,00, pari alla metà di quest'ultimo, nonché gli interessi maturati in conseguenza dell'investimento in argomento e liquidati da Poste Italiane S.p.A. al momento del nominato rimborso, oltre quelli legali calcolati dal sorgere del credito in parola, coincidente con l'apertura della successione legittima in questione, avvenuta il 15 Novembre 2018, fino al soddisfo. Allo scopo di corroborare la decisione di valutare le richieste appena sintetizzate insuscettibili di accoglimento è indispensabile evidenziare alcuni significativi aspetti. Invero, risulta incontestato, essendo stato espressamente ammesso sia dai IGi e Parte_1
, che da AT TT, che questa e la figlia sono state Parte_2 Persona_1 cointestatarie dei buoni postali cartacei fruttiferi di tipo ordinario n. 3689830, n. 3689831, n.
3689832, n. 3689833 e n. 3689834, tutti emessi il 17 Marzo 2004 per l'ammontare di € 2.500,00 ognuno. E' del pari incontrovertibile, perché confermato dalle parti in causa, che tali titoli cartacei sono stati estinti e il relativo valore capitale, unitamente agli interessi nel frattempo su di esso maturati, sono stati rimborsati tra il 12 e il 13 Novembre 2018 dietro richiesta della ricordata convenuta, che ha trattenuto le somme liquidate. Tali circostanze sono attestate anche da una serie di documenti prodotti agli atti di lite dalle richiamate parti. Si tratta, in particolare, non solo delle note datate 26 Novembre 2018, 6 Dicembre 2018 e 22 Aprile 2021, con le quali,
7 in riscontro ad altrettante istanze inoltrate dagli attori singolarmente, ha trasmesso CP_3
l'esito delle ricerche effettuate sui rispettivi archivi informatici centralizzati per verificare se la predetta de cuius fosse titolare di buoni postali fruttiferi cartacei;
ma, altresì, dei moduli di ricevuta rimborso buoni - copia per il cliente, rilasciati dall'ufficio postale di Porto Empedocle il 12 e il 13 Novembre 2018. Or dunque, tenendo conto di quanto riconosciuto nell'atto di citazione introduttivo della vertenza processuale in esame e nella comparsa di costituzione e risposta depositata da AT TT il 9 Marzo 2022, nonché degli elementi istruttori che emergono dalla disamina delle cennate prove documentali, si perviene a una dirimente constatazione. Segnatamente che, i menzionati titoli sono stati estinti e gli importi impiegati per ottenerne l'emissione sono stati rimborsati alla NO AT TT, unitamente agli interessi sopra indicati, alcuni giorni prima del decesso di che, insieme a lei, ne è Persona_1 stata cointestataria. Pertanto, poiché tutti gli ammontari ricavati dalle enunciate operazioni sono stati corrisposti per intero alla nominata convenuta, appare inoppugnabile che nessuna quota di essi è entrata a fare parte dell'asse ereditario riferibile alla ricordata figlia, deceduta il 15
Novembre 2018. In buona sostanza, al momento dell'apertura della successione ereditaria oggetto del contendere, coincidente con tale ultima data, i beni mobili in discorso, costituiti dalla quota del 50% delle richiamate somme, non erano ricompresi nel patrimonio dell'anzidetta de cuius. Il che significa che, gli stessi non sono qualificabili alla stregua di beni ereditari rispetto a cui, in ossequio al disposto dell'art. 533, I comma, c.c., , Parte_1 Pt_2
e gli altri due figli della NO e , possono
[...] Persona_1 Controparte_2 CP_1 essere dichiarati eredi e ottenerne la restituzione da chi li possiede a titolo di erede, o senza alcun titolo. In effetti, nella fattispecie risulta mancante uno dei presupposti previsti dalla cennata norma codicistica per l'esperimento dell'azione di petizione di eredità. Precipuamente,
l'effettiva presenza del bene, di cui si pretende il rilascio, nell'asse ereditario del soggetto deceduto. Al fine di supportare la correttezza di tale considerazione bisogna fare riferimento agli insegnamenti elaborati in materia dalla Suprema Corte di Cassazione. In virtù di essi si è affermato che: “La “petitio hereditatis” si differenzia dalla “rei vindicatio”, malgrado l'affinità del “petitum”, in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede, ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'“universum ius” o di una quota parte di esso. Ne consegue, quanto all'onere probatorio, che, mentre l'attore in “rei vindicatio” deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella “hereditatis petitio” può invece limitarsi a provare la propria
8 qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario;
(……)” (cfr.: Cass., Sez. II, ordinanza n. 7871 del 19/03/2021).
Statuendosi, inoltre, che: “Con la petizione ereditaria sono reclamabili soltanto i beni nei quali
l'erede è succeduto mortis causa al de cuius e non quelli che, al momento dell'apertura della successione, sono già fuoriusciti dal patrimonio del defunto e che, pertanto, non possono essere considerati beni ereditari. (……)” (cfr.: Cass., Sez. II, ordinanza n. 8942 del 4/04/2024).
Applicando i principi di matrice giurisprudenziale testé richiamati alla ipotesi in commento, si palesa indiscutibile che la metà degli importi in contestazione, che sono stati liquidati alla NO AT TT tra il 12 e il 13 Novembre 2018 all'esito del rimborso dei menzionati cinque buoni postali fruttiferi, non è mai stata compresa nell'asse ereditario facente capo alla defunta allorché si è aperta, in conseguenza della sua morte avvenuta il 15 Persona_1
Novembre 2018, la relativa successione, sebbene ne è stata cointestataria. Ragion per cui, gli attori non possono reclamare nei confronti della prefata convenuta di essere eredi di tale ammontare, stante che rispetto a esso non sono succeduti mortis causa alla enunciata de cuius.
Se così è, allora, tutte le domande spiegate dagli istanti con l'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo sono giuridicamente illegittime e infondate e vanno rigettate.
4.- In ultima battuta, per il principio della soccombenza i IGi e Parte_1 Pt_2
devono essere condannati a rifondere alla NO AT TT le spese del
[...] presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Infine, tenuto conto che in seno al nominato atto di citazione nessuna richiesta è stata formulata nei confronti della NO individuata come litisconsorte, sembra CP_1 giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra gli attori e la stessa le spese di causa.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, le domande avanzate dai IGi
e con l'atto di citazione introduttivo della lite;
Parte_1 Parte_2
- condanna gli attori a rifondere alla NO AT TT le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
9 - infine, compensa interamente e integralmente fra gli istanti e la NO le CP_1
spese del procedimento de quo.
Così deciso in Agrigento in data 1 Luglio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
10
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
All'udienza dell'1 Luglio 2025, sono comparsi, alle ore 10:20, l'Avv. V. Taibi, in sostituzione dell'Avv. Principato, che, unitamente ad altro legale si è costituito per ciascuno degli attori depositando apposta comparsa il 14 e il 16 Maggio 2025, nonché l'Avv. Mongiovì sia per la NO AT TT, sia per la NO
, per la quale si è costituita in sostituzione del precedente difensore CP_1 con atto depositato il 27 Giugno 2025. E', pure, presente personalmente il IG
. I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai propri Parte_1 scritti difensivi.
Il Giudice Onorario si rititra in camera di consiglio alle ore 12:30, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, per emettere la sentenza concernente il presente giudizio ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 16:36, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
Barbara Cordaro
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 16:36 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata all'udienza dell'1 Luglio 2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3181 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
i IGi , nato il [...] a [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, e nato ad [...] il [...], C.F.
[...] Parte_2 CodiceFiscale_2 residenti a [...], rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Daniela Principato e Fabio Sardo, elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, presso lo studio del primo sito ad Agrigento, nella via
Lipari n. 16, giusta procure alle liti allegate in calce alle comparse di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente ritualmente costituito, depositate il 14 e il 16 Maggio
2025,
- attori -
CONTRO
1) la NO AT TT, nata a [...] il [...], C.F.
[...]
, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via C.F._3
Imera n. 217, presso lo studio dell'Avv. Anna Mongiovì Gaziano, dal quale è rappresentata e difesa come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 9/03/2022,
- convenuta -
2 2) la NO nata ad [...] l'[...], C.F. , CP_1 CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via Imera n. 217, presso lo studio dell'Avv. Anna Mongiovì Gaziano, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di costituzione nuovo avvocato depositato il 27/06/2025,
- convenuta -
3) il IG , nato ad [...] il [...] e residente a [...]Controparte_2
Empedocle, nella via Carmelo Hamel n. 2, C.F. , CodiceFiscale_5
- convenuto/contumace -
Oggetto: Azione di petizione di eredità.
Conclusioni per gli attori: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 Luglio 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. dell'1 Luglio 2025, riportandosi a quelle formulate in seno alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 1), c.p.c. depositata il 7 Dicembre 2022, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per la NO AT TT: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 Luglio 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. dell'1 Luglio 2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 9 Marzo
2022, alle quali integralmente si rimanda.
Conclusioni per la NO CP_1 come all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. dell'1 Luglio 2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 18 Marzo 2022, cui interamente si rinvia.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato sia per posta, che a mani l'8, l'11 e il 30
Novembre 2021 i IGi e vocavano in ius avanti l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale i IGi AT TT, e . All'uopo premettevano Controparte_2 CP_1 di essere, insieme a questi ultimi due, eredi legittimi, in quanto, rispettivamente, coniuge e figli, della NO che era deceduta il 15 Novembre 2018. Esponendo che, dovendo Persona_1 presentare la prescritta dichiarazione di successione, all'esito dell'attività di ricerca eseguita da per determinare l'asse ereditario della suddetta de cuius, da notizie apprese dal Parte_1 locale ufficio delle Poste Italiane S.p.A., si era accertato sia che la stessa era intestataria, con
3 AT TT, di n. 5 buoni postali fruttiferi di € 2.500,00 ciascuno, per un valore capitale di € 12.500,00; sia che erano stati tutti estinti, su richiesta della cointestataria, per rimborso intervenuto il 12 e il 13 Novembre 2018, appena tre/due giorni prima della morte della cennata figlia. Gli attori osservavano di avere maturato la convinzione che, l'estinzione dei menzionati buoni era finalizzata a ledere i diritti ereditari dei legittimi congiunti di . Riferendo Persona_1 non solo che con due lettere raccomandate con a.r. del 21 Gennaio 2019 e del 6 Maggio 2021 la enunciata convenuta era stata invitata e diffidata a restituire alla massa ereditaria della nominata defunta la somma pari al 50% dell'importo erogatole a seguito del rimborso in parola;
ma, anche, che le stesse erano rimaste prive di riscontro. I medesimi affermavano che, in forza del disposto dell'art. 533 c.c., essendo eredi della ricordata de cuius, potevano chiedere la restituzione dell'importo in questione, quale bene facente parte dell'eredità, nei confronti della NO AT TT che lo deteneva. Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato domandavano all'adita autorità giudiziaria di dichiarare, innanzitutto, che loro e
[...]
e , alla stregua di litisconsorti, erano gli unici eredi legittimi della NO CP_2 CP_1
In secondo luogo che, l'asse ereditario di quest'ultima era composto dalla quota Persona_1 parte del 50% dei cinque buoni postali fruttiferi in dibattito. In terz'ordine, e per l'effetto, che la richiamata convenuta era tenuta alla restituzione alla massa ereditaria della predetta defunta, alla stregua di cointestataria, della metà degli ammontari introitati dopo l'estinzione e il rimborso dei cennati titoli cartacei. Di conseguenza, di condannarla a corrispondere a tutti gli eredi della menzionata de cuius la somma di € 6.250,00, pari alla quota parte del 50% del capitale investito, oltre gli interessi maturati e liquidati da Poste Italiane S.p.A. il 12 e il 13
Novembre 2021, nonché quelli legali calcolati dal 15 Novembre 2018, data di apertura della successione legittima in discorso, fino al soddisfo.
La NO AT TT si costituiva nel presente giudizio depositando il 9 Marzo
2022 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo deduceva di avere deciso di investire l'importo di € 12.500,00 acquistando gli enunciati buoni postali fruttiferi, per destinarlo in futuro a coprire le spese del proprio funerale. Aggiungendo, da un lato, di avere cointestato questi ultimi con sua figlia poiché, risiedendo entrambe a Porto Persona_1
Empedocle, si era messa a disposizione;
dall'altro, che i nominati titoli, emessi in forma cartacea, erano materialmente detenuti da essa cointestataria, unica proprietaria del denaro utilizzato per tale investimento. Rilevava, inoltre, che era stata la prefata figlia, già qualche mese prima di morire, a sollecitarla, più volte, a estinguere i ricordati buoni postali fruttiferi
4 nella consapevolezza che la somma usata per la loro emissione non le apparteneva e aveva la richiamata destinazione. Di guisa che, la cointestazione dei medesimi era soltanto fittizia e il di lei genero non era a conoscenza della rispettiva esistenza. Spiegando che, a Parte_1 conferma del fatto che, l'importo investito era stato accantonato da lei deponeva la circostanza che, non avendo mai lavorato, non era in possesso della disponibilità economica Persona_1 per investire soldi nell'acquisto dei buoni in discussione. La stessa contestava la tesi, sostenuta nel richiamato atto di citazione, secondo cui l'estinzione e il rimborso degli anzidetti titoli era stato compiuto per ledere i diritti degli eredi della figlia. Affermando che, il marito e i figli di non avevano nessun diritto sugli ammontari rimborsatile da Poste Italiane S.p.A. Persona_1 perché mai appartenuti alla de cuius e, conseguentemente, non potevano in nessun modo confluire nella massa ereditaria. Asseriva, infine, che per legge i titoli garantiti dalla Stato, ivi compresi i buoni postali fruttiferi garantiti da Cassa Depositi e Prestiti, non erano ricompresi nell'attivo ereditario e non andavano inseriti nella dichiarazione di successione. In forza di tali ragioni chiedeva al Tribunale di Agrigento di dichiarare che, gli eredi della cennata figlia non avevano diritto al 50% del valore dei menzionati buoni, atteso che le somme investite a tale titolo appartenevano esclusivamente a lei. Per l'effetto, di rigettare le pretese azionate da Pt_1
e da essendo infondate in fatto e in diritto.
[...] Parte_2
Anche la NO si costituiva nel procedimento de quo depositando il 18 CP_1
Marzo 2022 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. Nell'ambito di tale scritto prendeva posizione relativamente alle domande avanzate dal padre e dal fratello, reiterando tutte le argomentazioni articolate dalla menzionata nonna. Aggiungendo che, durante la malattia la madre in sua presenza, aveva più volte invitato AT TT a riscuotere i Persona_1 titoli cartacei controversi. Sulla base di tali motivi chiedeva all'adita autorità giudiziaria di dichiarare, innanzitutto, che sui buoni fruttiferi postali con clausola pari facoltà di rimborso per le cointestatarie in parola nessun diritto poteva essere riconosciuto agli eredi di Persona_1 né gli spettava il 50% degli importi riscossi dall'altra convenuta, dato che gli ammontari investiti appartenevano unicamente a lei. Di conseguenza, di rigettare le richieste degli attori perché non fondate in fatto e in diritto.
Il IG , sebbene raggiunto l'8 Novembre 2021 dalla notifica del Controparte_2 nominato atto di citazione, non si costituiva nel presente giudizio, restando contumace.
Con provvedimento emesso il 22 Marzo 2022 il Giudice Onorario designato alla trattazione della contesa assegnava agli istanti il termine di quindici giorni per presentare la domanda di
5 mediazione. Mediante quello adottato il successivo 8 Novembre 2022 lo stesso dava atto dell'esito negativo della rispettiva procedura. Con ordinanza emessa il 7 Marzo 2023 l'adita autorità giudiziaria non ammetteva gli interrogatori formali e le prove testimoniali dirette e a contrario dedotti dagli attori e dalla NO AT TT in seno alle memorie ex art. 183,
VI comma, n. 1) e n. 2) c.p.c. depositate agli atti di lite. Mediante provvedimento adottato il 9
Luglio 2024 ex art. 127ter, III comma, c.p.c., il Giudice dava atto che, i procuratori dei IGi
e e della ricordata convenuta avevano precisato le conclusioni Parte_1 Parte_2 come in epigrafe riportandosi a quelle formulate nelle note scritte depositate l'1 e il 5 Luglio
2024.
Successivamente, in seguito alla rinuncia al mandato del difensore a cui originariamente lo avevano conferito, si costituivano per ciascuno degli attori due nuovi legali, depositando, rispettivamente, il 14 e il 16 Maggio 2025 delle distinte comparse, nelle quali reiteravano le domande e le conclusioni avanzate con il suddetto atto di citazione.
Pure per la NO avendo il legale inizialmente nominato rinunciato al CP_1 mandato, si costituiva un nuovo difensore mediante il deposito il 27 Giugno 2025 di apposito atto, nel quale venivano richiamate le deduzioni e le richieste articolate con la comparsa di costituzione e risposta di cui sopra.
Indi, all'udienza odierna dell'1 Luglio 2025, dopo che i procuratori delle parti costituite hanno discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., l'adita autorità giudiziaria l'assume in decisione e, uscita dalla camera di consiglio in cui si è previamente ritirata, emette in pari data la relativa sentenza, della quale dà lettura in loro assenza.
2.- In diritto. Le domande formulate dagli attori in seno all'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo non sono giuridicamente legittime e fondate. Sicché, meritano di essere rigettate per quanto di ragione.
L'esame della vertenza processuale che ci occupa deve essere preceduto dalla dichiarazione di contumacia del IG . Questi, pur essendo stato raggiunto dalla notifica Controparte_2 dell'atto di citazione che la ha incoata, eseguita nei suoi riguardi a mezzo del servizio postale l'8 Novembre 2021. Tuttavia, non ha ritirato il plico che lo conteneva presso l'ufficio postale ove è stato depositato dall'agente notificatore, essendo temporaneamente assente presso la propria residenza allorché ha tentato di notificarglielo, né si è costituito nel presente giudizio.
Per tale via, è rimasto contumace.
6 3.- Per quel che concerne il merito della contesa, sulla scorta di quanto espressamente affermato dai IGi e nel cennato atto di citazione, l'azione Parte_1 Parte_2 esperita instaurandola integra quella di petizione di eredità di cui all'art. 533 c.c. Tale norma recita, testualmente: “L'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi” (I comma).
“L'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti della usucapione rispetto ai singoli beni” (II comma).
A ben guardare, mediante la proposizione della controversia qui analizzata gli attori pretendono, in primis, che sia riconosciuto dall'adito Tribunale di Agrigento che l'asse ereditario della NO rispettivamente, loro moglie e madre, deceduta il 15 Persona_1
Novembre 2018, è composto pure dalla quota parte del 50% delle somme incassate da AT
TT tra il 12 e il 13 Novembre 2018, a seguito dell'estinzione e del rimborso di cinque buoni postali fruttiferi, de quali sono state cointestatarie, del complessivo valore capitale di €
12.500,00. In secondo luogo, la condanna della menzionata convenuta a restituire a essi istanti e ai IGi e , alla stregua di eredi legittimi della enunciata de Controparte_2 CP_1 cuius, l'importo di € 6.250,00, pari alla metà di quest'ultimo, nonché gli interessi maturati in conseguenza dell'investimento in argomento e liquidati da Poste Italiane S.p.A. al momento del nominato rimborso, oltre quelli legali calcolati dal sorgere del credito in parola, coincidente con l'apertura della successione legittima in questione, avvenuta il 15 Novembre 2018, fino al soddisfo. Allo scopo di corroborare la decisione di valutare le richieste appena sintetizzate insuscettibili di accoglimento è indispensabile evidenziare alcuni significativi aspetti. Invero, risulta incontestato, essendo stato espressamente ammesso sia dai IGi e Parte_1
, che da AT TT, che questa e la figlia sono state Parte_2 Persona_1 cointestatarie dei buoni postali cartacei fruttiferi di tipo ordinario n. 3689830, n. 3689831, n.
3689832, n. 3689833 e n. 3689834, tutti emessi il 17 Marzo 2004 per l'ammontare di € 2.500,00 ognuno. E' del pari incontrovertibile, perché confermato dalle parti in causa, che tali titoli cartacei sono stati estinti e il relativo valore capitale, unitamente agli interessi nel frattempo su di esso maturati, sono stati rimborsati tra il 12 e il 13 Novembre 2018 dietro richiesta della ricordata convenuta, che ha trattenuto le somme liquidate. Tali circostanze sono attestate anche da una serie di documenti prodotti agli atti di lite dalle richiamate parti. Si tratta, in particolare, non solo delle note datate 26 Novembre 2018, 6 Dicembre 2018 e 22 Aprile 2021, con le quali,
7 in riscontro ad altrettante istanze inoltrate dagli attori singolarmente, ha trasmesso CP_3
l'esito delle ricerche effettuate sui rispettivi archivi informatici centralizzati per verificare se la predetta de cuius fosse titolare di buoni postali fruttiferi cartacei;
ma, altresì, dei moduli di ricevuta rimborso buoni - copia per il cliente, rilasciati dall'ufficio postale di Porto Empedocle il 12 e il 13 Novembre 2018. Or dunque, tenendo conto di quanto riconosciuto nell'atto di citazione introduttivo della vertenza processuale in esame e nella comparsa di costituzione e risposta depositata da AT TT il 9 Marzo 2022, nonché degli elementi istruttori che emergono dalla disamina delle cennate prove documentali, si perviene a una dirimente constatazione. Segnatamente che, i menzionati titoli sono stati estinti e gli importi impiegati per ottenerne l'emissione sono stati rimborsati alla NO AT TT, unitamente agli interessi sopra indicati, alcuni giorni prima del decesso di che, insieme a lei, ne è Persona_1 stata cointestataria. Pertanto, poiché tutti gli ammontari ricavati dalle enunciate operazioni sono stati corrisposti per intero alla nominata convenuta, appare inoppugnabile che nessuna quota di essi è entrata a fare parte dell'asse ereditario riferibile alla ricordata figlia, deceduta il 15
Novembre 2018. In buona sostanza, al momento dell'apertura della successione ereditaria oggetto del contendere, coincidente con tale ultima data, i beni mobili in discorso, costituiti dalla quota del 50% delle richiamate somme, non erano ricompresi nel patrimonio dell'anzidetta de cuius. Il che significa che, gli stessi non sono qualificabili alla stregua di beni ereditari rispetto a cui, in ossequio al disposto dell'art. 533, I comma, c.c., , Parte_1 Pt_2
e gli altri due figli della NO e , possono
[...] Persona_1 Controparte_2 CP_1 essere dichiarati eredi e ottenerne la restituzione da chi li possiede a titolo di erede, o senza alcun titolo. In effetti, nella fattispecie risulta mancante uno dei presupposti previsti dalla cennata norma codicistica per l'esperimento dell'azione di petizione di eredità. Precipuamente,
l'effettiva presenza del bene, di cui si pretende il rilascio, nell'asse ereditario del soggetto deceduto. Al fine di supportare la correttezza di tale considerazione bisogna fare riferimento agli insegnamenti elaborati in materia dalla Suprema Corte di Cassazione. In virtù di essi si è affermato che: “La “petitio hereditatis” si differenzia dalla “rei vindicatio”, malgrado l'affinità del “petitum”, in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede, ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'“universum ius” o di una quota parte di esso. Ne consegue, quanto all'onere probatorio, che, mentre l'attore in “rei vindicatio” deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella “hereditatis petitio” può invece limitarsi a provare la propria
8 qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario;
(……)” (cfr.: Cass., Sez. II, ordinanza n. 7871 del 19/03/2021).
Statuendosi, inoltre, che: “Con la petizione ereditaria sono reclamabili soltanto i beni nei quali
l'erede è succeduto mortis causa al de cuius e non quelli che, al momento dell'apertura della successione, sono già fuoriusciti dal patrimonio del defunto e che, pertanto, non possono essere considerati beni ereditari. (……)” (cfr.: Cass., Sez. II, ordinanza n. 8942 del 4/04/2024).
Applicando i principi di matrice giurisprudenziale testé richiamati alla ipotesi in commento, si palesa indiscutibile che la metà degli importi in contestazione, che sono stati liquidati alla NO AT TT tra il 12 e il 13 Novembre 2018 all'esito del rimborso dei menzionati cinque buoni postali fruttiferi, non è mai stata compresa nell'asse ereditario facente capo alla defunta allorché si è aperta, in conseguenza della sua morte avvenuta il 15 Persona_1
Novembre 2018, la relativa successione, sebbene ne è stata cointestataria. Ragion per cui, gli attori non possono reclamare nei confronti della prefata convenuta di essere eredi di tale ammontare, stante che rispetto a esso non sono succeduti mortis causa alla enunciata de cuius.
Se così è, allora, tutte le domande spiegate dagli istanti con l'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo sono giuridicamente illegittime e infondate e vanno rigettate.
4.- In ultima battuta, per il principio della soccombenza i IGi e Parte_1 Pt_2
devono essere condannati a rifondere alla NO AT TT le spese del
[...] presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Infine, tenuto conto che in seno al nominato atto di citazione nessuna richiesta è stata formulata nei confronti della NO individuata come litisconsorte, sembra CP_1 giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra gli attori e la stessa le spese di causa.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, le domande avanzate dai IGi
e con l'atto di citazione introduttivo della lite;
Parte_1 Parte_2
- condanna gli attori a rifondere alla NO AT TT le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
9 - infine, compensa interamente e integralmente fra gli istanti e la NO le CP_1
spese del procedimento de quo.
Così deciso in Agrigento in data 1 Luglio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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