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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/02/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 663/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile - Area Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice rel.
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26/02/2024 ad oggetto: Separazione giudiziale
da
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
TARANTINI GIACOMO;
ricorrente
e
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. LAFASCIANO DARIO,
- resistente
FATTO
La ricorrente, con ricorso ex art. 473 bis 14 c.p.c. ha chiesto di ottenere la pronuncia di separazione adducendo:
- che in data 17 ottobre 2013, in Corato, optando per il regime di separazione dei beni, contraeva con il resistente matrimonio civile iscritto nel Controparte_1
Registro Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 31/2013, parte I - - che dalla loro unione non nascevano figli;
- - che, dopo anni di serena convivenza, tra i coniugi si sono manifestati, negli ultimi tempi, insanabili contrasti, degenerati, di recente, in maniera irreversibile e poi divenuti fonte di insanabile incompatibilità, al punto che è divenuta inattuabile la prosecuzione di una pacifica e serena vita in comune.
Si è costituito aderendo alla domanda di separazione dei coniugi. Controparte_1
Dopo un iniziale contrasto i coniugi, e sono addivenuti Parte_1 Controparte_1 ad un accordo depositato in data 8.2.2024 ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni concordate.
Il P.M. è stato messo in condizione di intervenire con comunicazione del decreto del
28.2.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La convenzione sottoscritta dai coniugi può pertanto esser recepita, non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico e non essendovi figli nati dalla coppia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio con rito civile il 17.10.2013 in Corato
[...]
(anno 2023 , atto n.31 , parte I ), alle condizioni di cui alla convenzione che qui deve intendersi integralmente richiamata e trascritta e forma parte integrante della presente sentenza;
2) spese compensate;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corato perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 18.2.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Sandra Moselli dott. ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile - Area Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice rel.
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26/02/2024 ad oggetto: Separazione giudiziale
da
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
TARANTINI GIACOMO;
ricorrente
e
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. LAFASCIANO DARIO,
- resistente
FATTO
La ricorrente, con ricorso ex art. 473 bis 14 c.p.c. ha chiesto di ottenere la pronuncia di separazione adducendo:
- che in data 17 ottobre 2013, in Corato, optando per il regime di separazione dei beni, contraeva con il resistente matrimonio civile iscritto nel Controparte_1
Registro Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 31/2013, parte I - - che dalla loro unione non nascevano figli;
- - che, dopo anni di serena convivenza, tra i coniugi si sono manifestati, negli ultimi tempi, insanabili contrasti, degenerati, di recente, in maniera irreversibile e poi divenuti fonte di insanabile incompatibilità, al punto che è divenuta inattuabile la prosecuzione di una pacifica e serena vita in comune.
Si è costituito aderendo alla domanda di separazione dei coniugi. Controparte_1
Dopo un iniziale contrasto i coniugi, e sono addivenuti Parte_1 Controparte_1 ad un accordo depositato in data 8.2.2024 ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni concordate.
Il P.M. è stato messo in condizione di intervenire con comunicazione del decreto del
28.2.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La convenzione sottoscritta dai coniugi può pertanto esser recepita, non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico e non essendovi figli nati dalla coppia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio con rito civile il 17.10.2013 in Corato
[...]
(anno 2023 , atto n.31 , parte I ), alle condizioni di cui alla convenzione che qui deve intendersi integralmente richiamata e trascritta e forma parte integrante della presente sentenza;
2) spese compensate;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corato perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 18.2.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Sandra Moselli dott. ssa Laura Cantore