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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/03/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 26/03/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 9190/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. STEFANINO ERMINIA Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. LONGO DOMENICO
RESISTENTE
oggetto: ricorso sesto comma art. 445 bis cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 22/10/2024, , a seguito dell'espletamento Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, ha adito l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione del Giudice del Lavoro, al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario connesso all'indennità di accompagnamento e di cui all'art. 3, comma
3, L. 104/92, vinte le spese di lite.
CP_
1.1. Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.2. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è infondata per quanto di ragione.
2.1 Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/1980, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ...”.
Lo stato di handicap in sé considerato ha assunto nell'ordinamento uno specifico rilievo con la L. n. 104 del
1992, il cui art. 3, prevede che “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica
o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (...).
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
La definizione della legge è fortemente ancorata a parametri medico-legali e pone riferimento ad un negativo processo duraturo che tocca l'intera esistenza della persona, causandole svantaggio ed esclusione.
Si è osservato in dottrina che il sistema normativo di tutela dei disabili ha una struttura a “doppio binario”, nel senso che insieme ad un corpus articolato di disposizioni di natura assistenziale mostra forte attenzione alla necessità dell'inclusione oltre la mera assistenza. (v. Cassazione civile sez. lav., 15/09/2021, (ud.
07/04/2021, dep. 15/09/2021), n.24953).
2.2. Il consulente nominato in fase di a.t.p., dott. , a seguito di completa e analitica Persona_1 anamnesi e visita della ricorrente, ha accertato che la stessa è affetta da disturbo bipolare con comportamento psicotico, non integrando detto requisito sanitario i presupposti per il riconoscimento della prestazione dell'indennità di accompagnamento e dell'art. 3, co.3, L. 104/92.
2.3. Parte ricorrente ha lamentato la mancata valutazione da parte del CTU del certificato del CSM del
28.07.2011 di diagnosi dello scompenso psicotico grave, del certificato neurologico del 14.09.2012 di diagnosi del disturbo bipolare, del 18.01.2023.
Ha, altresì, prodotto i certificati medici del 06.10.2023 e del 22.1.2024, nominandoli, nei documenti affoliati al fascicolo di parte, come i certificati non trascritti nella ctu (v. elenco documenti affoliati al fascicolo di parte).
Pertanto, ha dedotto che, contrariamente a quanto sostenuto dal Ctu, non si tratta di “fasi che si possono presentare in maniera variabile a volte 1 o 2 volte nella vita altre volte 4 volte in un anno”, bensì trattasi di episodi pericolosi, fuori controllo, ingravescente e PERMANENTI” (v. ricorso).
2.4. A ben vedere i certificati medici richiamati in ricorso e nei documenti prodotti risultano riportati nella relazione del CTU (v. l'elenco dei certificati riportati nella parte della relazione relativa all'esame atti del fascicolo).
Deve, altresì evidenziarsi che agli atti del fascicolo del procedimento ex art. 445 bis cpc RGL 8569/23 è presente il certificato medico del 04.9.2012, non risultando, invece, presente il certificato del 28.7.2011, il quale, invero, risulta riportato nel certificato del 6.7.2012, richiamato nella relazione del CTU.
2.5. Quanto, poi, ai motivi di contestazione, rispetto a quanto dedotto dalla ricorrente circa il carattere permanente ed ingravescente dalla patologia psicotica, il CTU ha evidenziato all'esame obiettivo “Soggetto vigile, attento, curato, orientato nel tempo e nello spazio. Linguaggio fluido, coerente con schemi logici, organizzazione del pensiero ed aggancio con la realtà ben presenti”. In sede di considerazioni medico legali ha rilevato che la ricorrente “di 61 anni è affetta da disturbo bipolare con comportamento psicotico. Il disturbo bipolare fa parte dei disturbi dell'umore ed è caratterizzato da alternanza di fasi maniacali (euforia eccessiva o irritabilità, iperattività, insonnia) alternata ad una forma depressiva. Tali fasi (cicli) della durata di qualche mese, non sono sempre presenti ma possono presentarsi in maniera variabile, a volte 1 o 2 nella vita, altre volte fino a 4 in un anno. Nel periodo intercorrente il paziente, sempre sotto terapia medica, è sostanzialmente in equilibrio. Praticamente la sintomatologia non
è di tipo permanente. Durante il nostro esame obiettivo abbiamo evidenziato un periziando vigile, attento, orientato nel tempo e nello spazio con schemi logici, organizzazione del pensiero ed aggancio con la realtà ben presenti. Pertanto possiamo affermare che la perizianda non si trovi nella condizione di non poter deambulare in maniera autonoma o di non poter compiere gli atti quotidiani di vita in maniera autonoma, non si trova inoltre in stato di handicap grave”.
Altresì, in sede di risposta alle osservazioni svolte dalla ricorrente ha precisato: “le patologie psichiatriche, a differenza di quelle organiche verificabili con esami strumentali, essendo legate a sintomatologia soggettiva, per essere adeguatamente inquadrate necessitano di un attento esame cronologico delle certificazioni psichiatriche. Ebbene nel caso di specie, sempre ricordando che la sindrome bipolare è caratterizzata da alternanza di fasi maniacali e depressive, i certificati psichiatrici del 01/04/19 e 05/02/23 oggettivano la presenza di fasi maniacali-psicotiche. Ebbene siamo di fronte a 2 evidenze diagnostiche in 4 anni (non permanenza costante della fase maniacale-psicotica). A conferma dell'oggettività dei certificati, durante il nostro esame obiettivo abbiamo evidenziato un periziando vigile, attento, orientato nel tempo e nello spazio con schemi logici, organizzazione del pensiero ed aggancio con la realtà ben presenti. Pertanto, non siamo di fronte a patologia che impedisca di compiere gli atti quotidiani di vita in maniera autonoma”.
2.5. Le conclusioni svolte dal CTU derivano dall'accurato esame della parte ricorrente in sede di visita peritale nel cui ambito la parte è risultata essere vigile, attenta ed orientata anche nell'organizzazione del pensiero, non essendo, pertanto, stati riscontrati evidenti elementi clinici ed obiettivi per ritenere sussistenti le condizioni sanitarie connesse alla rivendicata indennità di accompagnamento e di cui all'art.
3. co. 3, L. 104/92.
Non si configura alcuna impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, unica condizione, questa, alternativamente all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, prevista dall'art. 1 L. 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, della L.
n. 21 novembre 1988, n. 508), per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento.
La giurisprudenza ha in particolare rilevato che “l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass. n.
6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del
1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che
è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)” (Cassazione civile sez. lav., 06/04/2018, (ud. 19/12/2017, dep. 06/04/2018), n.8557).
L'elaborato peritale appare adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e di metodo, sicché, non ravvisandosi palesi deviazioni dalle nozioni correnti della scienza medica e risolvendosi le contestazioni della parte ricorrente in un mero dissenso diagnostico rispetto alle valutazioni dell'ausiliario, il giudicante non ritiene di dovere avanzare richieste di chiarimenti, né disporre la rinnovazione dell'elaborato peritale
(Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
2.6. Ne deriva il rigetto del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. (Sez. L, Ordinanza n. 41019 del
21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
3. Spese di lite irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU del giudizio ATP RGL CP_ 8569/2023 sono poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 CP_ confronti dell con ricorso depositato il 22/10/2024, nella causa iscritta al n. 9190/2024 R.G.A.C. così CP_ provvede: - rigetta il ricorso;
- spese di lite irripetibili;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di
CTU relative al procedimento RGL 8569/23.
Foggia, all'esito dell'udienza del 26/03/2025
IL GL
Dott.ssa Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 26/03/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 9190/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. STEFANINO ERMINIA Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. LONGO DOMENICO
RESISTENTE
oggetto: ricorso sesto comma art. 445 bis cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 22/10/2024, , a seguito dell'espletamento Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, ha adito l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione del Giudice del Lavoro, al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario connesso all'indennità di accompagnamento e di cui all'art. 3, comma
3, L. 104/92, vinte le spese di lite.
CP_
1.1. Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.2. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è infondata per quanto di ragione.
2.1 Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/1980, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ...”.
Lo stato di handicap in sé considerato ha assunto nell'ordinamento uno specifico rilievo con la L. n. 104 del
1992, il cui art. 3, prevede che “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica
o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (...).
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
La definizione della legge è fortemente ancorata a parametri medico-legali e pone riferimento ad un negativo processo duraturo che tocca l'intera esistenza della persona, causandole svantaggio ed esclusione.
Si è osservato in dottrina che il sistema normativo di tutela dei disabili ha una struttura a “doppio binario”, nel senso che insieme ad un corpus articolato di disposizioni di natura assistenziale mostra forte attenzione alla necessità dell'inclusione oltre la mera assistenza. (v. Cassazione civile sez. lav., 15/09/2021, (ud.
07/04/2021, dep. 15/09/2021), n.24953).
2.2. Il consulente nominato in fase di a.t.p., dott. , a seguito di completa e analitica Persona_1 anamnesi e visita della ricorrente, ha accertato che la stessa è affetta da disturbo bipolare con comportamento psicotico, non integrando detto requisito sanitario i presupposti per il riconoscimento della prestazione dell'indennità di accompagnamento e dell'art. 3, co.3, L. 104/92.
2.3. Parte ricorrente ha lamentato la mancata valutazione da parte del CTU del certificato del CSM del
28.07.2011 di diagnosi dello scompenso psicotico grave, del certificato neurologico del 14.09.2012 di diagnosi del disturbo bipolare, del 18.01.2023.
Ha, altresì, prodotto i certificati medici del 06.10.2023 e del 22.1.2024, nominandoli, nei documenti affoliati al fascicolo di parte, come i certificati non trascritti nella ctu (v. elenco documenti affoliati al fascicolo di parte).
Pertanto, ha dedotto che, contrariamente a quanto sostenuto dal Ctu, non si tratta di “fasi che si possono presentare in maniera variabile a volte 1 o 2 volte nella vita altre volte 4 volte in un anno”, bensì trattasi di episodi pericolosi, fuori controllo, ingravescente e PERMANENTI” (v. ricorso).
2.4. A ben vedere i certificati medici richiamati in ricorso e nei documenti prodotti risultano riportati nella relazione del CTU (v. l'elenco dei certificati riportati nella parte della relazione relativa all'esame atti del fascicolo).
Deve, altresì evidenziarsi che agli atti del fascicolo del procedimento ex art. 445 bis cpc RGL 8569/23 è presente il certificato medico del 04.9.2012, non risultando, invece, presente il certificato del 28.7.2011, il quale, invero, risulta riportato nel certificato del 6.7.2012, richiamato nella relazione del CTU.
2.5. Quanto, poi, ai motivi di contestazione, rispetto a quanto dedotto dalla ricorrente circa il carattere permanente ed ingravescente dalla patologia psicotica, il CTU ha evidenziato all'esame obiettivo “Soggetto vigile, attento, curato, orientato nel tempo e nello spazio. Linguaggio fluido, coerente con schemi logici, organizzazione del pensiero ed aggancio con la realtà ben presenti”. In sede di considerazioni medico legali ha rilevato che la ricorrente “di 61 anni è affetta da disturbo bipolare con comportamento psicotico. Il disturbo bipolare fa parte dei disturbi dell'umore ed è caratterizzato da alternanza di fasi maniacali (euforia eccessiva o irritabilità, iperattività, insonnia) alternata ad una forma depressiva. Tali fasi (cicli) della durata di qualche mese, non sono sempre presenti ma possono presentarsi in maniera variabile, a volte 1 o 2 nella vita, altre volte fino a 4 in un anno. Nel periodo intercorrente il paziente, sempre sotto terapia medica, è sostanzialmente in equilibrio. Praticamente la sintomatologia non
è di tipo permanente. Durante il nostro esame obiettivo abbiamo evidenziato un periziando vigile, attento, orientato nel tempo e nello spazio con schemi logici, organizzazione del pensiero ed aggancio con la realtà ben presenti. Pertanto possiamo affermare che la perizianda non si trovi nella condizione di non poter deambulare in maniera autonoma o di non poter compiere gli atti quotidiani di vita in maniera autonoma, non si trova inoltre in stato di handicap grave”.
Altresì, in sede di risposta alle osservazioni svolte dalla ricorrente ha precisato: “le patologie psichiatriche, a differenza di quelle organiche verificabili con esami strumentali, essendo legate a sintomatologia soggettiva, per essere adeguatamente inquadrate necessitano di un attento esame cronologico delle certificazioni psichiatriche. Ebbene nel caso di specie, sempre ricordando che la sindrome bipolare è caratterizzata da alternanza di fasi maniacali e depressive, i certificati psichiatrici del 01/04/19 e 05/02/23 oggettivano la presenza di fasi maniacali-psicotiche. Ebbene siamo di fronte a 2 evidenze diagnostiche in 4 anni (non permanenza costante della fase maniacale-psicotica). A conferma dell'oggettività dei certificati, durante il nostro esame obiettivo abbiamo evidenziato un periziando vigile, attento, orientato nel tempo e nello spazio con schemi logici, organizzazione del pensiero ed aggancio con la realtà ben presenti. Pertanto, non siamo di fronte a patologia che impedisca di compiere gli atti quotidiani di vita in maniera autonoma”.
2.5. Le conclusioni svolte dal CTU derivano dall'accurato esame della parte ricorrente in sede di visita peritale nel cui ambito la parte è risultata essere vigile, attenta ed orientata anche nell'organizzazione del pensiero, non essendo, pertanto, stati riscontrati evidenti elementi clinici ed obiettivi per ritenere sussistenti le condizioni sanitarie connesse alla rivendicata indennità di accompagnamento e di cui all'art.
3. co. 3, L. 104/92.
Non si configura alcuna impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, unica condizione, questa, alternativamente all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, prevista dall'art. 1 L. 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, della L.
n. 21 novembre 1988, n. 508), per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento.
La giurisprudenza ha in particolare rilevato che “l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass. n.
6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del
1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che
è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)” (Cassazione civile sez. lav., 06/04/2018, (ud. 19/12/2017, dep. 06/04/2018), n.8557).
L'elaborato peritale appare adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e di metodo, sicché, non ravvisandosi palesi deviazioni dalle nozioni correnti della scienza medica e risolvendosi le contestazioni della parte ricorrente in un mero dissenso diagnostico rispetto alle valutazioni dell'ausiliario, il giudicante non ritiene di dovere avanzare richieste di chiarimenti, né disporre la rinnovazione dell'elaborato peritale
(Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
2.6. Ne deriva il rigetto del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. (Sez. L, Ordinanza n. 41019 del
21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
3. Spese di lite irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU del giudizio ATP RGL CP_ 8569/2023 sono poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 CP_ confronti dell con ricorso depositato il 22/10/2024, nella causa iscritta al n. 9190/2024 R.G.A.C. così CP_ provvede: - rigetta il ricorso;
- spese di lite irripetibili;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di
CTU relative al procedimento RGL 8569/23.
Foggia, all'esito dell'udienza del 26/03/2025
IL GL
Dott.ssa Monica Sgarro