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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/05/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3127/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3127/2022 promossa da:
(C.F. ), in proprio ex art 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMBIERI CLAUDIO CP_1 C.F._2 PAOLO e dell'avv. DE PALMA FURIO NICOLA IVO ( ) entrambi del foro di C.F._3
MILANO;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_1
SQUARCINI ENRICO
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ESPOSITO MONICA CP_2 P.IVA_2
TERZA CHIAMATA
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Posta in decisione all'udienza del 6.2.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via principale e nel merito:
- Accertare e Dichiarare che tra la SI.ra e la (p.i.: Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro - tempore, con sede legale a Livorno in via P.IVA_1
Giovanni Marradi n. 4, è intercorso un contratto di appalto avente ad oggetto il restauro conservativo dell'immobile di proprietà della SI.ra sito a Livorno in via Giovanni del Fantasia n. 1, Parte_1
pagina 1 di 19 contratto sottoscritto in data 20.10.2020;
- Accertare e Dichiarare che tra la SI.ra e l'Arch. è intercorso un Parte_1 CP_1 contratto, sottoscritto in data 29.11.2019, avente ad oggetto la Progettazione, la Direzione dei Lavori
Architettonica, la realizzazione dei Capitolati e la Pratica di Fine Lavori relative agli interventi di straordinaria manutenzione dell'appartamento di cui la SI.ra è proprietaria e sito a Livorno T_ in Via Giovanni Del Fantasia n. 1;
- Accertare e Dichiarare che in seguito alle opere di restauro conservativo eseguite dalla
[...]
e dalla Femili Edilizia, sotto la direzione dei lavori dell'Arch. si sono Parte_2 CP_1 verificati nell'appartamento di proprietà della SI.ra difformità, vizi e difetti come Parte_1 esposto nella parte in fatto ed in diritto e come accertato nel procedimento per ATP – Tribunale di Livorno, RG n. 1023/2021, dal CTU
Ing. Persona_1
- Accertare e Dichiarare la responsabilità contrattuale, in solido o pro quota della Parte_2
p.i.: ( , in persona del legale rappresentante pro - tempore, con sede legale
[...] P.IVA_1
a Livorno in via Giovanni Marradi n. 4, della (p.i. , con sede in Livorno Controparte_2 P.IVA_2 via Fabio Filzi n. 19, in persona del legale rappresentante pro tempore e dell'Arch. per CP_1 tutti i danni causati nell'appartamento della SI.ra come descritti nella parte in fatto ed Parte_1 in diritto;
- Accertare e Dichiarare la responsabilità contrattuale della (p.i.: Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro - tempore, con sede legale a Livorno in via P.IVA_1
Giovanni Marradi n. 4, per il ritardo nella chiusura dei lavori;
- Accertare e Dichiarare la responsabilità contrattuale della (p.i.: Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro - tempore, con sede legale a Livorno in via P.IVA_1
Giovanni Marradi n. 4, per i danni all'impianto di climatizzazione rilevati dalla Parte_3 come da rapporto di servizio del 17 e del
22.072022;
- Accertare e Dichiarare l'obbligo della (p.i.: ), in Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro - tempore, con sede legale a Livorno in via Giovanni Marradi n.
4, ex art.
7. del D.M. n. 37 del 22.01.2008, a consegnare alla SI.ra le Dichiarazioni di Parte_1
Conformità degli impianti elettrico, idrico, del gas e di climatizzazione realizzati nell'appartamento di proprietà della SI.ra in occasione dei lavori di restauro conservativo, e la Denuncia Parte_1 dell'installazione dell'impianto di climatizzazione all'ente CP_3
e, per l'effetto, Condannare:
- la (p.i.: , in persona del legale rappresentante pro - Parte_2 P.IVA_1 tempore, con sede legale a Livorno in via Giovanni Marradi n. 4, a corrispondere, a titolo risarcitorio
e di penale per i titoli di cui nella parte in fatto ed in diritto, alla SI.ra , la somma pari Parte_1 ad Euro 16.868,12, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o la diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- l'Arch. (c.f.: ) con studio a Livorno in via Roma n. 94, a CP_1 C.F._2 corrispondere a titolo risarcitorio alla SI.ra , per i titoli di cui nella parte in fatto ed in Parte_1 diritto, la somma pari ad Euro 18.729,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o la diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- la (p.i. , con sede in Livorno via Fabio Filzi n. 19 int. 21, in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante, a corrispondere, a titolo risarcitorio per i titoli di cui nella parte in fatto ed in diritto, alla SI.ra , la somma pari ad Euro 13.927,35, oltre interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria, o la diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- la p.i.: ( , in persona del legale rappresentante pro - Parte_2 P.IVA_1 tempore, con sede legale a Livorno in via Giovanni Marradi n. 4 a risarcire alla SI.ra Parte_1 la somma di Euro 610,00 per l'intervento di straordinaria manutenzione eseguito dalla ni.ma. impianti
pagina 2 di 19 s.r.l. sull'impianto di raffrescamento in data 22.07.2022;
- (p.i.: , in persona del legale rappresentante pro - Controparte_4 P.IVA_1 tempore, con sede legale a Livorno in via Giovanni Marradi n. 4, ex art.
7. del D.M. n. 37 del
22.01.2008, a consegnare alla SI.ra le Dichiarazioni di Conformità degli impianti Parte_1 elettrico, idrico, del gas e di climatizzazione realizzati nell'appartamento di proprietà della SI.ra
in occasione dei lavori di restauro conservativo, e la Denuncia dell'installazione Parte_1 dell'impianto di climatizzazione all'ente CP_3
- Rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dalla (p.i.: Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro - tempore, con sede legale a Livorno in via P.IVA_1
Giovanni Marradi n. 4, nella comparsa di costituzione e risposta in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
per parte convenuta Voglia l'On. le Tribunale adito così provvedere: CP_1
NEL MERITO:
Rigettare le domande formulate dalla SI.ra , nonché da Parte_1 Parte_2 e nei confronti dell'Arch. poiché nulle, inammissibili, improcedibili e
[...] Controparte_2 CP_1 comunque infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in narrativa d'atti. IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'Arch. limitare la condanna della stessa CP_1 secondo quanto emergerà nel corso dell'istruttoria e secondo il grado di responsabilità accertato in capo ai diversi Soggetti a vario titolo coinvolti nella ristrutturazione dell'appartamento oggetto di causa, nonché ex art. 1227 c.c. in capo all'odierna Attrice, e per i soli danni strettamente ricollegabili alla personale ed accertata negligenza professionale.
Con il favore delle spese processuali. IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste, comunque, nell'accoglimento di tutte le istanze istruttorie così come articolate e formulate in atti e a verbale e che devono intendersi qui ritrascritte e comunque non rinunciate.
per parte convenuta : In via istruttoria Voglia il Tribunale disporre il Parte_2 Parte_2 rinnovo della CTU per tutti i motivi indicati nell'atto ammettendo tutte le richieste istruttorie di cui alle memorie depositate. In via principale, nel merito, rigettare tutte le domande avanzate dall'Avv. nei confronti della T_ Par
perché infondate in fatto e in diritto.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda della ricorrente, dichiarare la in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Fabio Filzi, 31 Controparte_5 Par 57122 Livorno P.Iva tenuta a manlevare la contro gli effetti dell'eventuale P.IVA_2 accoglimento della domande della ricorrente in merito ai vizi relativi alle lastre dei bagni, dichiarare altresì la Direzione Lavori Arch. , con studio in Livorno Via Roma CP_1 C.F._2 Par 94, tenuta a manlevare indenne la contro gli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda della ricorrente per i vizi non indicati nel verbale di fine lavori del 27.10.2020 (06. Verbale sopralluogo 27.10.2020) e per l'effetto, condannarle al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore dell'Avv. , comprensivo delle spese e T_ competenze di causa e del procedimento di ATP RG: 1023/2021. In via riconvenzionale Voglia il Giudice condannare l'Avv. al pagamento di € 28.718,80 oltre T_
Iva ed interessi e rivalutazione monetaria dalla fine lavori al saldo o quella diversa maggior o minor
pagina 3 di 19 somma che verrà accertata in corso di causa, condannando la ricorrente al pagamento delle spese legali del presente giudizio e del procedimento di ATP RG: 1023/2021.
per la terza chiamata: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, In via istruttoria disporre il rinnovo della CTU
In via principale, nel merito, rigettare le domande svolte nei confronti della e nella non CP_2 creduta ipotesi dell'accoglimento anche parziale delle domande avanzate da parte attrice, dichiarare la Direzione Lavori Arch. tenuta a mantenere indenne la contro gli effetti CP_1 CP_2 dell'eventuale accoglimento della domanda della ricorrente per i vizi relativi alle lavorazioni affidate alla CP_2
Con vittoria di spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 5.10.2022 depositava ricorso ex art 702 bis c.p.c. con il quale chiedeva Parte_1 sostanzialmente l'accoglimento delle domande sopra trascritte in epigrafe nei confronti dell'arch.
[...]
Par e della (d'ora innanzi breviter anche ). CP_1 Parte_2 Parte_2
A fondamento di tali domande deduceva in sintesi:
a) che in data 29.11.2019 stipulava con l'Arch. un contratto avente ad oggetto la CP_1
progettazione, la direzione dei lavori architettonica, la realizzazione dei capitolati e la pratica di fine lavori relative agli interventi di straordinaria manutenzione dell'appartamento di sua proprietà sito in
Livorno Via Giovanni Del Fantasia n. 1;
b) che in data 04.06.2020 sottoscriveva con la un contratto di appalto Parte_2 avente ad oggetto l'esecuzione delle opere edili riguardanti la straordinaria manutenzione di tale appartamento, prevedendo l'inizio dei lavori per l'08.06.2020 e la consegna dei lavori entro il termine improrogabile di tre mesi dall'inizio dei lavori e, pertanto, entro l'08.09.2020, prevedendo anche una penale per il ritardo;
c) che versava le somme di Euro 12.505,19 e Euro 20.717,24 a titolo di pagamento dei primi due SAL;
che a seguito del riconoscimento di alcuni vizi da parte della appaltatrice, che comunque chiedeva di procedere alla chiusura dei lavori, l'arch. con mail datata 22.10.2020 inviava alla ed CP_1 T_
Par alla il certificato di ultimazione dei lavori attestando che: “I lavori possono considerarsi ultimati in tutte le loro parti così come da contratto, secondo desiderio della proprietà e secondo i disegni esecutivi condivisi con la committenza che li ha approvati e le direttive della Direzione dei Lavori architettonica, e che gli stessi sono stati correttamente eseguiti nei tempi e nei modi concordati ad eccezione di:
- Finitura dell'intonaco nei bagni sulle pareti di nuova realizzazione. Finitura del controsoffitto del bagno master che presenta problemi di rasatura in corrispondenza dei corpi illuminanti a incasso;
pagina 4 di 19 - Verniciatura dei bagni effettuata non a regola d'arte e nel bagno delle bambine anche di colore e finitura;
- Errata Posa delle lastre effetto marmo nei bagni. Nello specifico: una lastra del bagno master presenta una rottura interna che si è presentata alcuni giorni dopo la posa, una lastra in corrispondenza della Doccia nel bagno delle bambine risulta scheggiata su un bordo, alcune stuccature in corrispondenza delle nicchie risultano imprecise e devono essere ripristinate;
- Mancanza della posa della placca metallica a muro in corrispondenza del miscelatore del lavello del bagno master non ancora arrivata al rivenditore”;
d) che lei non sottoscriveva il Certificato di Ultimazione dei Lavori emesso dalla D.L. in quanto i lavori non erano affatto terminati ed anzi in data 22.10.2022 contestava la presenza di vizi ben maggiori di quelli indicati dal D.L. chiedendo che fossero eliminati ed intimando alla DL di non sottoscrivere il
SAL sino all'effettiva ultimazione dei lavori;
e) che in data 26.10.2022 contestava la presenza di ulteriori vizi non rilevati dalla DL;
f) che in data 27.10.2020 il DL a seguito del sopralluogo contestava ulteriori vizi omettendo peraltro di contestarne altri già da essa committente contestati;
g) che in data 17.11.2020 il legale rappresentante della società convenuta comunicava l'apertura del sinistro da parte della che aveva posizionato i rivestimenti per il Parte_5
risarcimento dei danni alle lastre di rivestimento dei bagni, sinistro aperto con la Compagnia di
Controparte_6
h) che in data 24.11.2020 ancora contestava ulteriormente e puntualmente i vizi, difetti Parte_1
e difformità riscontrati nell'appartamento di sua proprietà;
i) che in data 31.12.2020 l'Arch. approvava il terzo ed ultimo SAL con una trattenuta a CP_1
garanzia del 10% “per i vizi relativi all'intonaco e verniciature sapendo che per i vizi relativi alle lastre di rivestimento dei bagni è in corso una pratica di sinistro presso l'assicurazione del posatore che provvederà a quantificare il danno”. Peraltro l'Arch. assegnava alla CP_1 Parte_2
il termine di giorni 30 per il ripristino delle opere murarie rimandando ad un evento futuro ed incerto
(esito perizia assicurativa ed eventuale risarcimento), il ripristino delle lastre nei bagni, in tal modo obbligandola al saldo della fattura nonostante la presenza di vizi e difformità e nonostante la rottura delle lastre nei bagni ed ignorando completamente gli ulteriori vizi lamentati dalla committente;
l) che incaricava l'ing. che accertava la presenza di molteplici vizi analiticamente indicati nella Per_2
relazione dello stesso;
m) che lei introduceva dunque procedimento di ATP, iscritto al RG 1023/2021, nel quale veniva nominato come CTU l'ing. dalla relazione del quale emergeva la responsabilità sia della Persona_1
pagina 5 di 19 impresa appaltatrice che del DL per le difformità ed i vizi riscontrati;
n) deduceva inoltre che la avesse completamente omesso di Parte_2
consegnarle le dichiarazioni di conformità di tutti i nuovi impianti installati nell'appartamento di sua proprietà – e quindi idrico, elettrico, del gas e di climatizzazione, nonostante la formale richiesta dalla avanzata;
o) che pertanto le fossero dovute le somme ritenute necessarie dal CTU ad eliminare vizi e difetti e la somma di € 1.500,00 a titolo di penale;
p) che le uniche somme dovute alla appaltatrice oltre alla somma concordata a corpo erano le seguenti, per opere da essa richieste:
Euro 600,00 per la fornitura e posa in opera di n. 2 controtelai per porte scorrevoli;
Euro 700,00 per la realizzazione di una parete divisoria tra le due camere;
Euro 700,00 per la realizzazione della struttura libreria in cartongesso in camera;
q) che inoltre le era fosse dovuta la somma di € 610,00 da lei spesa per ripristinare il liquido refrigerante nell'impianto di raffreddamento deducendo che ciò fosse ricollegabile alla mancata consegna delle dichiarazioni di conformità previo accertamento della loro funzionalità.
1.1. Radicatosi il contraddittorio si costituiva contestando ogni sua responsabilità e CP_1 deducendo che i vizi presenti nell'immobile fossero solo quelli da lei rilevati e contestati alla impresa esecutrice chiedendo alla stessa di porvi rimedio e trattenendo a garanzia la somma di € 4.500,00; che la impresa sia era resa disponibile ad eliminare i vizi ma la committente non le aveva consentito di eseguirli.
Asseriva inoltre che non vi fosse alcuna sua responsabilità:
a) avendo il CTU accertato che lo stato dell'immobile riscontrato non ne impediva l'uso;
b) in quanto le porte accertate mancanti dovevano per contratto essere comprate dalla committente;
c) in considerazione del fatto che le altre difformità dal progetto erano dovute a scelte della committenza o erano state con la stessa concordate o erano dovute all'emergere di diverse misure dopo la effettuazione delle demolizioni.
1.2 Si costituiva altresì la deducendo che il piccolo ritardo che vi era Parte_2
stato nella consegna dei lavori non era ad essa imputabile, ma era dovuto a ritardo nella consegna di materiali (di competenza committente), a ritardi nel montaggio delle porte interne (anch'esso di competenza della committente), a ritardi e molte difficoltà tecniche, per i circa due mesi persi nel cercare di convincere il sottostante inquilino (SI. ), a far intervenire l'idraulico del Parte_6
condominio (impresa Rovini) sulle colonne di riscaldamento centralizzato, che la SI.ra T_
(unitamente alla DL) ha voluto spostare nel soggiorno, essendo state ritrovate in una parete da pagina 6 di 19 demolire.
Deduceva inoltre che la aveva iniziato a eccepire la presenza dei vizi per i lavori, per i quali T_
precedentemente aveva manifestato soddisfazione, solo al momento di emettere l'ultimo SAL e conseguentemente pagare.
Contestava la consulenza redatta dall'ing. e ne chiedeva la rinnovazione. Per_1
In ogni caso contestava di essere responsabile di quanto rilevato dal CTU deducendo di avere sempre seguito le indicazioni del DL e della committente sempre presente in cantiere, così che nulla le poteva essere imputato.
Chiedeva, in caso di accoglimento della domanda attrice, che fosse dichiarata la Direzione Lavori
Arch. tenuta a tenerla indenne contro gli effetti dell'accoglimento della domanda della CP_1
ricorrente per i vizi non indicati nel verbale di fine lavori del 27.10.2020.
Chiedeva infine di essere autorizzata a chiamare in causa la alla quale aveva subappaltato CP_2
la posa delle lastre dei due bagni, trattandosi di lavorazioni che richiedevano competenze specifiche, per essere dalla stessa manlevata dal relativo danno, nel caso di accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti per le opere alla stesse subappaltate.
Proponeva altresì domanda riconvenzionale per il pagamento del saldo delle opere realizzate, sia quelle indicate nel capitolato che quelle extra capitolato.
1.3 Autorizzata la chiamata in causa della e convenuta in giudizio la stessa, questa si CP_2
costituiva deducendo di non essere responsabile dei vizi accertati dal CTU avendo essa tagliato e posizionato le lastre di concerto e sotto la supervisione della D.L., insieme alla committente, costantemente presente sul cantiere.
Deduceva inoltre che la diversa colorazione delle lastre non le era imputabile essendo essa imputabile alla committente che le aveva acquistate o al venditore ma non certo a lei.
Deduceva inoltre che anche le minime variazioni nella posa delle lastre rispetto al progetto iniziale erano state tutte concordate oppure accettate dalla D.L. e/o dalla committenza.
Contestava le conclusioni cui era giunto il CTU chiedendone la rinnovazione.
1.4 Con ordinanza dell'8.6.2023 il giudice al tempo deSInato alla trattazione della causa disponeva il mutamento di rito, da rito ex art 702 bis c.p.c. a rito ordinario di cognizione.
1.5 La causa veniva istruita mediante l'espletamento di prove orali e la acquisizione della consulenza redatta in sede di ATP.
2. nel precisare le conclusioni ha insistito nell'accoglimento di tutte le istanze istruttorie CP_1
così come articolate e formulate in atti e a verbale e che devono intendersi qui ritrascritte e comunque non rinunciate.
pagina 7 di 19 Parimenti la convenuta ha concluso per la ammissione di tutte le richieste Parte_2
istruttorie di cui alle memorie depositate.
Tali istanze non possono essere accolte. Infatti nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione (cfr. tra le altre solo da ultimo Cass. Sentenza n. 33103 del 10/11/2021 e Cass.
Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022).
Le altre parti non hanno insistito per la ammissione delle prove orali richieste e non ammesse in sede di precisazione delle conclusioni, e conseguentemente anche le istanze di ammissione delle prove orali non ammesse debbono intendersi rinunciate (cfr. tra le altre Cass. 10748/2012).
2.1 Non può essere ammessa nuova CTU avendo il consulente tecnico ing. congruamente Persona_1
risposto ai quesiti postigli e non essendoci alcuna contraddittorietà nelle risposte date dallo stesso ai quesiti postigli. Le somme indicate nella proposta conciliativa erano infatti non fondate sugli accertamenti fatti ma indicate solo a fini conciliativi. Parimenti non vi è contraddittorietà nella indicazione delle opere affette da difformità e vizi in quanto i due computi metrici diversi depositati si riferiscono ai costi di ripristino stimati in due date diverse.
3. Risulta dal doc. 1 prodotto da parte attrice che in data 29/11/2019 venne stipulato tra di lei e l'Arch. un disciplinare di incarico professionale riguardante la progettazione, direzione lavori, CP_1
redazione di capitolati, contratti e contabilità nonché la pratica per la fine lavori, per l'intervento di manutenzione straordinaria da effettuarsi nell'immobile di proprietà della attrice sito in Livorno, Via
Del Fantasia n.1.
Risulta dal doc. 2 di parte attrice che in data 06/03/2020 fu presentata presso il Comune di Livorno una
Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per la esecuzione dei sopra indicati lavori nella quale l'Arch. compare unicamente in qualità di Direttore dei Lavori, mentre il ruolo di Progettista CP_1 risulta ricoperto dall'Arch. pacificamente collega di studio dell'Arch. Controparte_7 CP_1
Risulta dal doc. 3 prodotto da parte ricorrente che in data 04/06/2020 la odierna attrice stipulò un contratto d'appalto con la avente per oggetto l'esecuzione delle opere Parte_2
come previste nel progetto depositato al Comune di Livorno e nel capitolato dei lavori, parte integrante del contratto stesso unitamente ad elaborati grafici di dettaglio, contratto nel quale sono analiticamente indicate le opere da realizzare e quelle a carico della committente per il prezzo a corpo fisso ed invariabile di € 45.000,00, il tutto da realizzarsi entro tre mesi dall'inizio dei lavori fissato per il
08/06/2020, con previsione di una penale per il ritardo di € 50 al giorno.
pagina 8 di 19 Dalla CTU depositata dall'ing. nominato nel procedimento di ATP iscritto al RG 1023/2021 ed Per_1
acquisita agli atti del presente giudizio risulta che nell'immobile sono state riscontrate le seguenti difformità rispetto al progetto dell'Arch. depositato al Comune di Livorno, richiamato nel CP_7
contratto:
a) la porta, nel corridoio di separazione tra zona giorno e zona notte, con relative mazzette non risulta realizzata, ciò rende i due bagni non conformi all'art.61 del Regolamento Edilizio del Comune di
Livorno;
b) il divisorio previsto tra corridoio e cucina dotato di apertura centrale con parti laterali fisse, non risulta realizzato;
c) l'accesso dalla cucina al balcone risulta privo dell'infisso e l'apertura risulta squadrata con eliminazione degli sguanci laterali;
d) la parete del bagno piccolo, lato cucina risulta traslata di c.ca 5 cm. verso il bagno, con la conseguente messa in evidenza di un dente di c.ca cm.5 dovuto alla presenza di un pilastro ed alla diversa dimensione della parete attrezzata, nonché alla riduzione della dimensione trasversale del bagno piccolo;
e) nel setto murario posto in cucina tra l'accesso al balcone e la finestra, è presente una apertura di c.ca cm.60 non presente in progetto;
f) la leggera traslazione della porta di accesso alla camera singola confinante con il salone, prevista in progetto, non è stata realizzata;
g) la misura del corridoio tra spigolo bagnetto e ripostiglio (zona notte) rilevata nel corso delle operazioni peritale in cm. 97.7 non rispetta quanto riportato in progetto (cm.100) e quanto previsto all'art. 59 del R.E. del Comune di Livorno anche considerando la tolleranza ammessa;
h) nel bagno piccolo oltre alla dimensione trasversale ridotta rispetto a cm.130 previsti e di cui si è già detto sopra, la zona doccia risulta ulteriormente ridotta a causa dello spazio occupato dall'impianto di adduzione di acqua al soffione che, seppur correttamente disposto (dalla parte opposta all'accesso alla cabina doccia), risulta comunque diversamente posizionato rispetto agli esecutivi di dettaglio;
i) nel bagno grande il progetto di dettaglio per il taglio delle lastre redatto dagli Architetti e CP_7
in funzione delle dimensioni delle lastre acquistate dalla Committenza, prevedeva per quanto CP_1
concerne il rivestimento lato lavabo, n. 2 lastre sino ad altezza di cm. 220. Analogamente per la pavimentazione erano previste n.2 lastre oltre a quella sulla piattaforma della vasca da bagno. È emerso invece che il rivestimento lato lavabo è stato realizzato con due lastre, ma una di queste è ulteriormente suddivisa in due parti e presenta delle sfumature di colore non in linea con le altre lastre presenti.
Anche la pavimentazione non ha rispettato quanto previsto in progetto, in quanto anch'essa è stata pagina 9 di 19 realizzata con n. 3 lastre in luogo delle due previste e ciò ha generato un antiestetico disallineamento tra cabina doccia e giunto di pavimento al quale ha contribuito anche un diverso posizionamento della doccia stessa che ha generato a sua volta un ulteriore disallineamento con il giunto delle lastre di rivestimento;
l) nel bagno grande, al di sopra del lavabo, il progetto di dettaglio prevedeva un doppio foro nella lastra di rivestimento per un miscelatore a due placche, è stato invece realizzato un unico foro per unica placca, peraltro mancante;
m) nel bagno piccolo la colorazione appare, a vista, diversa da quella del corridoio mentre era prevista eguale;
Inoltre il CTU ha rilevato che sono presenti i seguenti vizi delle opere realizzate:
i) nella cucina il soffitto non è correttamente rasato;
inoltre al di sopra dei pensili è presente una micro lesione sulla parete facilmente riscontrabile;
ii) la pavimentazione della cucina in rapporto alle murature presenti evidenzia un palese disallineamento;
iii) nel bagno piccolo è presente una scheggiatura in una lastra di rivestimento all'interno del vano doccia;
iv) nel bagno piccolo in prossimità del rubinetto del lavabo è presente un leggero rigonfiamento della verniciatura ed una microfessurazione;
v) nel bagno piccolo la pitturazione presenta delle imperfezioni nella stesura della vernice;
vi) nel bagno grande, nella zona retrostante al W.C. una lastra del rivestimento presenta una microfrattura non rilevabile a tatto e non facilmente individuabile;
vii) nel bagno grande, in prossimità della cabina doccia, in basso, è presente su una lastra di rivestimento, una microfrattura ben individuabile e rilevabile a tatto;
viii) nel bagno grande, la pitturazione presenta delle imperfezioni nella stesura che non appare uniforme;
nel controsoffitto sono presenti delle microlesioni in prossimità dei faretti;
ix) nelle camere, nella parte alta delle pareti, la pitturazione presenta delle imperfezioni di uniformità di stesura;
x) sulla mazzetta della porta adiacente al ripostiglio nella zona notte è presente una ampia fessura passante, in prossimità del cronotermostato, causata dalla presenza di corrugati elettrici troppo superficiali le cui tracce sono state mal richiuse.
Il CTU ha depositato un computo metrico ove sono indicate analiticamente le opere necessarie a porre rimedio a tali difformità e vizi riscontrati dal quale risulta che nel 2022 per le stesse era necessaria una spesa di € 30.493,43, oltre IVA in misura del 10% (e dunque € 3.049,34) e oltre alle spese tecniche pagina 10 di 19 (pratica comunale, direzioni lavori, sicurezza) valutabili in € 4.000,00 + € 160,00 (4% Cassa) oltre
915,20 per iva all'aliquota del 22% per un totale complessivo di € 38.617,97.
Occorre evidenziare che sebbene il CTU abbia considerato le difformità sopra indicate sub a), b) e c) essendo relative le stesse ad opere che per contratto facevano carico al committente non ha nel computo metrico indicato alcuna spesa per le stesse.
3.1 Ne consegue che alla attrice deve essere riconosciuta tale somma nei confronti del committente ex art. 1668 c.c. Infatti va rilevato da una parte che non vi è prova alcuna che la committente avesse accettato le difformità rispetto al progetto, che ai sensi dell'art 11 dello stesso avrebbero dovuto essere pattuite per scritto, e dall'altra che la tutela apprestata al committente dall'art. 1668 cod. civ. si inquadra nell'ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento e pertanto, qualora l'appaltatore non provveda direttamente alla eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera, il committente può sempre chiedere il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi, senza alcuna necessità del previo esperimento dell'azione di condanna alla esecuzione specifica (cfr. tre le altre Cass. 9033 del 19/04/2006).
Né rileva in alcun modo che la somma suddetta sia una frazione rilevante della somma prevista quale corrispettivo dell'appalto, in quanto la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente per i difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c. non ammette esclusioni (salvo quelle dipendenti dall'accettazione senza riserve dell'opera e del venir meno della garanzia per effetto di decadenza) e neppure limitazioni, dato che l'art. 1668, comma 1, c.c. pone a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento, obbligandolo a sopportare, a seconda della scelta operata dal committente, l'onere integrale dell'eliminazione dei vizi, o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno, senza alcun riguardo alla consistenza e al costo dei lavori di riparazione o alla misura massima della diminuzione del corrispettivo dell'appalto (cfr. tra le altre Cass. 169/1996) avendo quale unico limite che il committente non riceva un vantaggio dell'inadempimento dell'appaltatore. Infatti in tema di appalto, il committente, qualora esperisca i rimedi riparatori di cui all'art. 1668, primo comma, cod. civ., deve conseguire la medesima utilità economica che avrebbe ottenuto se l'inadempimento dell'appaltatore non si fosse verificato, la cui determinazione va commisurata - nei limiti del valore dell'opera o del servizio - al "quantum" necessario per l'eliminazione dei vizi e delle difformità ovvero al "quantum" monetario per cui gli stessi vizi e difformità incidono sull'ammontare del corrispettivo in denaro pattuito, e non può tradursi nell'acquisizione di una utilità economica eccedente (cfr. tra le altre
Cass. 4161/2015).
3.2 Parimenti deve essere chiamata a rispondere il direttore dei lavori per le difformità ed i vizi diversi da quelli dalla stessa contestati nel verbale di sopralluogo del 27.10.2020. Infatti tra le obbligazioni del pagina 11 di 19 direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché
l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il professionista che omette di impartire direttive tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si tratti di operazioni elementari e marginali e di aspetti meramente operativi dell'esecuzione delle stesse (9572 del 09/04/2024). Pertanto il D.L., nel caso di specie, avrebbe dovuto dare le specifiche indicazioni necessarie a far eseguire il progetto concordato con la committente e non autorizzare la posa in opera di lastre di marmo rotte o tagliate in modo difforme dal progetto, né consentire la realizzazione di opere non conformi (corridoio di misure inferiore ad 1 metro, ecc.) ma contestare tempestivamente le difformità e i vizi durante la esecuzione delle opere sì da farli emendare durante la esecuzione dei lavori..
Non avendolo fatto è parimenti tenuta a risarcire la committente dei danni conseguenti.
Né l'arch. ha provato che la committente fosse a conoscenza delle difformità e dei vizi e avesse CP_1
prestato assenso alle prime e accettato i secondi.
4. In tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c., dovendo il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario della parità delle colpe
- di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. - nel caso in cui, per l'impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali, residui una situazione di dubbio oggettivo e reale (cfr. tra le altre 14378 del
24/05/2023).
Infatti perché possa operare la responsabilità solidale è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità.
Ne consegue quindi che i due convenuti andrebbero condannati a risarcire il danno patito dalla attrice, come stimato dal CTU, in solido fra di loro.
4.1 Tuttavia avendo la attrice chiesto la condanna di tali parti, nel precisare le conclusioni con la memoria ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e nel precisare le conclusioni in data 3.2.2025, nella misura per i quali gli stessi avrebbero responsabilità secondo quanto indicato dal CTU, rispettivamente 39%
(l'arch: e 29% la e dunque agito per una responsabilità CP_1 Parte_2
parziaria solo entro tali limiti dette parti possono essere condannate.
pagina 12 di 19 4.2. La deve essere altresì condannata alla penale per ritardo richiesta Parte_2
per 30 gg pari ad € 1.500,00 in quanto, tenuto conto del termine consegna delle opere e del termine necessario a compiere i lavori necessari a porre rimedio alle difformità ed ai vizi che il CTU ha stimato in 50 gg. la stessa è sicuramente dovuta almeno nella misura richiesta.
Par 4.3 La non può invece essere condannata a versare alla attrice a titolo di risarcimento danni la somma di € 610,00 dovuta per la riparazione dell'impianto di raffrescamento istallato dalla stessa e che perse nel luglio 2022 liquido refrigerante, come evincibile dal doc. 32 di parte attrice e dalla dichiarazione del teste Testimone_1
Infatti se è vero che ai sensi dell'art 133 del D. Lgs 206/2005 (codice del consumo) il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene eseguita ai sensi dell'articolo 61 e che si manifesta entro due anni da tale momento e se tale disciplina si applica anche ai contratti di appalto, ai sensi dell'art 128 del medesimo codice, tuttavia, ai sensi dell'art 135 del medesimo codice, si presume che il difetto di conformità esistesse al momento della consegna o nel caso di appalto della realizzazione dell'opera o installazione del macchinario solo se il difetto di conformità si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato.
Negli altri casi spetta al consumatore fornire la prova che il difetto di conformità fosse esistente a tale momento.
Nel caso di specie, essendo i lavori terminati nell'ottobre 2020, il difetto verificatosi nel luglio 2022 e non essendo neppure allegato che al momento della installazione fosse presente la perdita del refrigerante R32 o la situazione che la ha cagionata, ne consegue che la verificazione di ciò e i costi di
Par riparazione non possono essere imputati alla .
Né la responsabilità per la verificazione di tale perdita può essere individuata nel non avere la IPT consegnato la certificazione dell'impianto non sussistendo alcuna prova del nesso causale tra tale inadempimento e la verificazione della perdita del refrigerante nell'impianto a quasi due anni di distanza dalla sua installazione.
4.4 Quindi la dovrebbe essere condannata a versare alla attrice la Parte_2 somma di € 12.699,21 pari ad € 38.617,97 x 29:100 + 1.500,00.
4.5 Tuttavia va considerato che tale parte ha proposto domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento di quanto realizzato.
Risulta dal doc. 3 di parte attrice che il corrispettivo dell'appalto fosse di € 45.000,00 oltre iva al 10% e dunque € 49.500,00. Parte attrice stessa riconosce che la convenuta abbia eseguito su suo Parte_2
incarico ulteriori opere per € 2.000,00 oltre Iva al 10% e dunque 2.200,00.
pagina 13 di 19 È pacifico che la attrice abbia versato la somma di € 12.505,19 e Euro 20.717,24 iva compresa a titolo di pagamento dei primi due SAL
Ne consegue pertanto che la attrice è ancora debitrice della somma di € 18.477,57 (€ 51.700,00 –
33.222,43).
Quindi effettuata la compensazione, in senso atecnico (in quanto sorte dal medesimo rapporto), tra le dovute contrapposte poste ne consegue che la attrice è tenuta alla la Parte_2 somma di € 5.778,36 (pari ad € 18.477,57 – 12.699,21).
4.5.1 La ha inoltre chiesto il pagamento della somma di € 8.821,00 Parte_2
come quantificata dal CTU alle pagine 24 e 25 della consulenza per i lavori extracapitolato.
Il CTU ha stimato le seguenti somme per le opere richieste dalla come Parte_2
riportate alle pag. 24 e 25 della relazione del CTU ing. Per_1
- RITROVAMENTO DI TRAVE IN CEMENTO ARMATO € 2.000,00
- DEMOLIZIONI CORNICI AL SOFFITTO € 264,00 oltre ad € € 1056,00
. DEMOLIZIONE MARMETTI SU RADIATORI € 132,00 oltre ad € 264,00 per oneri di ripresa
- DEMOLIZIONI CONTROSOFFITI IN TAVELLONATO € 600,00
-- ASPORTAZIONE CASSAFORTE € 99,00 oltre ad € 132,00 per Oneri di riempimento e intonaci.
- REALIZZAZIONE PASSAGGIO IN PARETE CUCINA € 264,00 oltre ad € 528,00 per oneri muratura e intonaci;
- PAVIMENTAZIONE € 1056,00 oltre ad € 728,00 per oneri posa e stuccatura;
Pt_7
- SQUADRATURA € 198,00 per Oneri asportazione infisso e telaio e Parte_8
€ 500,00 per Oneri realizzazione parapetto veranda;
- ELEMENTO CARTONGESSO CON BOTOLA CONTATORE € 400,00.
Invece il CTU ha ritenuto di non poter valutare le seguenti opere richieste come opere extra capitolato
Par Par da , parimenti indicate nel doc. 3 prodotto da :
- Onere per ritardo lavorazioni per consegna differita rubinetteria vasca;
- Onere per movimentazione delle lastre bagno
- onere per lo spostamento della colonna scarico e opere murarie di ripristino dell'impianto di riscaldamento;
- Onere per verniciatura a più colori.
Inoltre la ha chiesto anche i costi per le opere di spostamento della colonna Parte_2
di scarico del soggiorno asseritamente ritrovata in una parete da demolire che il CTU non ha potuto accertare.
pagina 14 di 19 I testi e hanno confermato che tutte le opere indicate nel doc. 3 di Tes_2 Testimone_3
Par
sono state eseguite.
Anche il marito della attrice ha sostanzialmente confermato la esecuzione di tali opere.
L'art. 11 del contratto concluso tra la attrice e la prevede: Parte_2
L'appaltatrice si impegna a non apportare alcuna variazione alle modalità convenute per l'esecuzione dei lavori, salvo autorizzazione della committente.
Se si rendessero necessarie delle modifiche del progetto, utili per l'esecuzione dell'opera a regola
d'arte o semplicemente per un suo miglior gradimento, richieste da una delle parti, queste concorderanno eventualmente conseguenti variazioni di capitolato e le conseguenti modificazioni di prezzo che dovranno risultare da apposito accordo scritto.
Poiché tutti i lavori sopra indicati, ad eccezione dei lavori relativi alla asportazione cassaforte e alla posa in opera della pavimentazione del balcone, costituiscono della variazioni alle modalità convenute per l'esecuzione dei lavori o comunque delle opere che devono ritenersi ricomprese nell'appalto a corpo ne consegue che in assenza di autorizzazione della committente nulla è dovuta per le stesse.
Per quanto riguarda invece i lavori relativi alla asportazione della cassaforte e alla posa in opera della pavimentazione del balcone le stesse non costituiscono delle modifiche del progetto ma invece costituiscono il conferimento di un nuovo ed ulteriore incarico rispetto a quello previsto con il contratto originario, con la conseguenza che per le stesse non può operare quanto previsto nell'art. 11 del contratto concluso inter partes.
Né può dirsi che tali opere non possano essere riconosciute alla luce dell'art 3.4 del contratto che prevede:
… eventuali lavori eccedenti il capitolato allegato saranno riconosciuti, accettati e saldati dalla
Committente solo se preventivamente autorizzati dalla stessa e su congrua documentazione tecnica;
il relativo costo verrà stabilito concordemente dalle parti e sottoscritto da esse e dalla direzione dei lavori prima dell'inizio della lavorazione …;
La realizzazione di tali lavori è stata confermata dai testi e finanche dal marito della attrice e confessata dalla attrice stessa in sede di interrogatorio formale.
Non è pensabile che le stesse non siano state autorizzate dalla attrice che è confermato dai testi andava in cantiere, non essendo pensabile che la attrice non si sia accorta della installazione delle piastrelle nel balcone e della asportazione della cassaforte, per la cui verifica non sono richieste particolari competenze tecniche, e non avendo la stessa contestato la esecuzione di tali opere per essere state asseritamente non autorizzate.
pagina 15 di 19 Pertanto la attrice è tenuta a corrispondere le somme di € 99,00 + 132,00 + € 1.056,00 + € 728,00 stimate da CTU come congrue per la realizzazione di tali opere, in assenza di un accordo delle parti sul corrispettivo dovuto.
Quanto all'asserito spostamento della colonna di scarico dell'impianto di riscaldamento ritrovata in una parete da demolire, oltre a quanto suddetto va rilevato che nulla può essere riconosciuto non avendo l'idraulico Rovini in sede di escussione testimoniale in alcun modo riferito di avere svolto tale opera, Par non avendola accertata il CTU e non avendo la prodotto neppure la fattura asseritamente emessa dal Rovini ed asseritamente alla stessa saldata per tali lavori.
4.5.1.1. Né certamente rileva che la DL abbia dichiarato in sede di interrogatorio formale che le opere erano state autorizzate da lei in accordo con la committente essendo priva di qualunque valore probatorio tale dichiarazione in relazione alla committente, non potendo certamente la stessa confessare fatti sfavorevoli alla committente.
4.5.1.2 Quindi alla deve essere riconosciuta la ulteriore somma di € 2.015,00 Parte_2 oltre Iva e quindi € 2.216,50, non potendosi riconoscere la intera maggiore somma richiesta.
4.6 Pertanto la attrice deve essere condannata a versare alla la somma di € Parte_2 Parte_2
7.994,86 (€ 5.778,36 + 2.216,50).
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali al tasso di cui all'art 1284 comma 1 c.c. dalla domanda.
5. La convenuta deve essere condannata a consegnare a le Parte_2 Parte_1
dichiarazioni di conformità degli impianti elettrico, idrico e di climatizzazione realizzati nell'appartamento di proprietà della stessa in occasione dei lavori di restauro conservativo, e la
Denuncia dell'installazione dell'impianto di climatizzazione all'ente non potendosi invece CP_3 condannare alla consegna di tale dichiarazione per l'impianto del gas non risultando dal contratto Par concluso inter partes che la dovesse anche provvedere al rifacimento dell'impianto del gas facendo lo stesso riferimento solo all'impianto di riscaldamento.
6. Per quanto suddetto l'arch. deve essere condannata a versare alla attrice la somma di € CP_1
15.061,00 (pari al 39% della somma di € 38.617,97).
Su tale somma è sono dovuti gli interessi legali al tasso di cui all'art 1284 comma 1 c.c. dalla domanda.
7. Non può essere accolta la domanda di condanna della a versare a la Controparte_2 Parte_1
somma pari ad Euro 13.927,35, o la diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, per la quale la stessa ha insistito nel precisare le conclusioni.
Infatti, non avendo la attrice con tale subappaltatore, alcun rapporto contrattuale, ne deriva che la stessa non è legittimata a proporre direttamente la azione ex art 1668 c.c. nei confronti di tale parte, così
pagina 16 di 19 come la stessa ha fatto modificando le conclusioni con la memoria ex art 183 comma 6 c.p.c. e poi nel precisare le conclusioni.
Né comunque la domanda potrebbe essere proposta ex art 1669 c.c. in quanto i vizi imputabili al posizionamento delle lastre del bagno, riferibili a tale parte non hanno i caratteri per essere sussunti nella disciplina di cui all'art 1669 c.c. e comunque in quanto nei confronti del subappaltatore non può invocarsi direttamente o analogicamente, la disposizione di cui all'art. 1669 cod. civ. poiché questa consente un'azione diretta che prescinde dal rapporto contrattuale, ma la limita dal lato passivo al solo appaltatore (o al venditore costruttore) che il legislatore ha voluto porre come unico garante della solidità e stabilità dell''edificio (cfr. Cass 21719/2019), dovendosi considerare che la normativa ex art. 1669 cod. civ. presuppone, comunque, il rapporto diretto tra appaltatore e committente. Ne consegue che il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e non anche nei confronti del committente e quindi dei suoi aventi causa.
8. In tale rigetto rimane assorbita la domanda proposta da nei confronti dell'arch. Controparte_2
CP_1
9. Infine non può essere accolta la domanda proposta da nei confronti della Parte_2
Infatti la stessa è stata condannata per i vizi e le difformità a sé imputabili e non per Controparte_2
quelle imputabili alla alla luce della domanda proposta da parte attrice e dunque in Controparte_2
ragione di ciò questa non può essere chiamata a tenerla indenne dalle somme riconosciute dovute alla attrice.
10. Parimenti non può essere accolta la domanda proposta da nei confronti Parte_2 dell'arch. poiché i vizi e le difformità dal progetto per il quale la stessa è stata CP_1
riconosciuta nei confronti della non è provato che dipendano da indicazioni di operare in T_
modo difforme dal progetto proveniente dalla e comunque in quanto, anche il tal caso, la CP_1
non avrebbe dovuto realizzare opere difformi in assenza della autorizzazione Parte_2
del Committente, alla luce di quanto previsto nel contratto da essa stipulato con la committente e essendo notorio che il DL non abbia la rappresentanza del committente se non per le materie strettamente tecniche e non per quelle contrattuali con la conseguenza che non avrebbe potuto derogare all'art 11 del contratto che prevedeva la richiesta o la adesione scritta del committente.
11. Le spese di lite, comprese quelle della fase di accertamento tecnico preventivo debbono essere compensate tra la attrice e la in ragione della soccombenza reciproca e Parte_2
tra la attrice e la in quanto sussistono gravi ragioni ex art 92 c.p.c. rappresentate da una Controparte_2 parte del fatto che quest'ultima è in parte responsabile dei vizi dei lavori realizzati nell'immobile dell'attrice e dall'altra del fatto che la attrice, dopo la chiamata in causa della stessa ha, senza averne pagina 17 di 19 titolo, esteso la sua domanda anche nei confronti di tale parte.
In ragione di quanto evidenziato debbono altresì essere dichiarate non ripetibili le somme spese dalla attrice per il CT ing. . Per_2
La convenuta deve invece essere condannata a rifondere a parte attrice le spese di lite CP_1
comprese quelle del giudizio di ATP liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, d'ufficio in assenza di deposito di nota spese, tenuto conto del valore della domanda accolta nei confronti della stessa nonché
a rimborsare alla stessa un quarto delle spese di CTU come liquidate in tale procedimento e poste a provvisorio carico di parte attrice e un quarto delle spese di iscrizione a ruolo tenuto conto della compensazione tra le altre parti.
Par Sussistono altresì gravi motivi ex art 92 c.p.c. per compensare le spese tra la e la Controparte_2
non potendo la domanda di garanzia essere accolta solo perché la attrice ha limitato la richiesta di
Par condanna della alla quota indicata dal CTU e non perché non sia ravvisabile una responsabilità della Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- accertato che le opere eseguite dalla nell'immobile di proprietà di Parte_2
sito in Livorno, Via Giovanni Del Fantasia n. 1, in esecuzione del contratto concluso Parte_1
inter partes, sotto la direzione dei lavori dell'Arch. presentano le difformità e i vizi CP_1
indicati dal consulente nominato Ing. e che gli stessi sono imputabili sia al committente Persona_1
che al direttore dei lavori;
- accertato che tali parti sono conseguentemente tenute a versare a rispettivamente € Parte_1
11.199,21 e € 15.061,00;
- accertato altresì che la è tenuta a versare a € 1.500,00 Parte_2 Parte_1
a titolo di penale per il ritardo;
- accertato altresì che a saldo delle opere eseguite dalla Immobiliare Porta a Terra s.p.a. EL GI
è debitrice della stessa della somma di € 20,694,07; condanna, fatte le compensazioni in senso atecnico tra i contrapposti crediti accertati, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla Immobiliare Porta a Terra s.p.a. EL
GI a versare alla la somma di € 7.994,86 oltre agli interessi legali Parte_2
dalla domanda;
pagina 18 di 19 condanna a versare a la somma di € 15.061,00 oltre agli interessi legali CP_1 Parte_1
dalla domanda;
condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_2
consegnare a le dichiarazioni di conformità degli impianti elettrico, idrico e di Parte_1
climatizzazione realizzati nell'appartamento di proprietà di in occasione dei lavori di Parte_1
oggetto del contratto concluso inter partes e la denuncia dell'installazione dell'impianto di climatizzazione all'ente CP_3
Rigetta la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_2
Rigetta le domande proposte da nei confronti di e di Parte_9 Controparte_2
CP_1
Dichiara compensate le spese del giudizio, comprese quelle del giudizio di accertamento tecnico preventivo, tra e tra e e Parte_1 Parte_2 Parte_1 Controparte_2
tra e Parte_2 Controparte_2
Condanna a rifondere a le spese del giudizio comprensive di quelle del CP_1 Parte_1 giudizio di accertamento tecnico preventivo liquidate complessivamente in € 129,50 per esborsi, €
1.486,00 per la fase di studio, € 1.486,00 per la fase introduttiva, € 2.741,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali, nonché a rifondergli un quarto delle spese liquidate al CTU con decreto del 9.8.2022 nel procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al RG 1023/2021.
Livorno, 3 maggio 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3127/2022 promossa da:
(C.F. ), in proprio ex art 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMBIERI CLAUDIO CP_1 C.F._2 PAOLO e dell'avv. DE PALMA FURIO NICOLA IVO ( ) entrambi del foro di C.F._3
MILANO;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_1
SQUARCINI ENRICO
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ESPOSITO MONICA CP_2 P.IVA_2
TERZA CHIAMATA
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Posta in decisione all'udienza del 6.2.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via principale e nel merito:
- Accertare e Dichiarare che tra la SI.ra e la (p.i.: Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro - tempore, con sede legale a Livorno in via P.IVA_1
Giovanni Marradi n. 4, è intercorso un contratto di appalto avente ad oggetto il restauro conservativo dell'immobile di proprietà della SI.ra sito a Livorno in via Giovanni del Fantasia n. 1, Parte_1
pagina 1 di 19 contratto sottoscritto in data 20.10.2020;
- Accertare e Dichiarare che tra la SI.ra e l'Arch. è intercorso un Parte_1 CP_1 contratto, sottoscritto in data 29.11.2019, avente ad oggetto la Progettazione, la Direzione dei Lavori
Architettonica, la realizzazione dei Capitolati e la Pratica di Fine Lavori relative agli interventi di straordinaria manutenzione dell'appartamento di cui la SI.ra è proprietaria e sito a Livorno T_ in Via Giovanni Del Fantasia n. 1;
- Accertare e Dichiarare che in seguito alle opere di restauro conservativo eseguite dalla
[...]
e dalla Femili Edilizia, sotto la direzione dei lavori dell'Arch. si sono Parte_2 CP_1 verificati nell'appartamento di proprietà della SI.ra difformità, vizi e difetti come Parte_1 esposto nella parte in fatto ed in diritto e come accertato nel procedimento per ATP – Tribunale di Livorno, RG n. 1023/2021, dal CTU
Ing. Persona_1
- Accertare e Dichiarare la responsabilità contrattuale, in solido o pro quota della Parte_2
p.i.: ( , in persona del legale rappresentante pro - tempore, con sede legale
[...] P.IVA_1
a Livorno in via Giovanni Marradi n. 4, della (p.i. , con sede in Livorno Controparte_2 P.IVA_2 via Fabio Filzi n. 19, in persona del legale rappresentante pro tempore e dell'Arch. per CP_1 tutti i danni causati nell'appartamento della SI.ra come descritti nella parte in fatto ed Parte_1 in diritto;
- Accertare e Dichiarare la responsabilità contrattuale della (p.i.: Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro - tempore, con sede legale a Livorno in via P.IVA_1
Giovanni Marradi n. 4, per il ritardo nella chiusura dei lavori;
- Accertare e Dichiarare la responsabilità contrattuale della (p.i.: Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro - tempore, con sede legale a Livorno in via P.IVA_1
Giovanni Marradi n. 4, per i danni all'impianto di climatizzazione rilevati dalla Parte_3 come da rapporto di servizio del 17 e del
22.072022;
- Accertare e Dichiarare l'obbligo della (p.i.: ), in Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro - tempore, con sede legale a Livorno in via Giovanni Marradi n.
4, ex art.
7. del D.M. n. 37 del 22.01.2008, a consegnare alla SI.ra le Dichiarazioni di Parte_1
Conformità degli impianti elettrico, idrico, del gas e di climatizzazione realizzati nell'appartamento di proprietà della SI.ra in occasione dei lavori di restauro conservativo, e la Denuncia Parte_1 dell'installazione dell'impianto di climatizzazione all'ente CP_3
e, per l'effetto, Condannare:
- la (p.i.: , in persona del legale rappresentante pro - Parte_2 P.IVA_1 tempore, con sede legale a Livorno in via Giovanni Marradi n. 4, a corrispondere, a titolo risarcitorio
e di penale per i titoli di cui nella parte in fatto ed in diritto, alla SI.ra , la somma pari Parte_1 ad Euro 16.868,12, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o la diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- l'Arch. (c.f.: ) con studio a Livorno in via Roma n. 94, a CP_1 C.F._2 corrispondere a titolo risarcitorio alla SI.ra , per i titoli di cui nella parte in fatto ed in Parte_1 diritto, la somma pari ad Euro 18.729,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o la diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- la (p.i. , con sede in Livorno via Fabio Filzi n. 19 int. 21, in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante, a corrispondere, a titolo risarcitorio per i titoli di cui nella parte in fatto ed in diritto, alla SI.ra , la somma pari ad Euro 13.927,35, oltre interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria, o la diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- la p.i.: ( , in persona del legale rappresentante pro - Parte_2 P.IVA_1 tempore, con sede legale a Livorno in via Giovanni Marradi n. 4 a risarcire alla SI.ra Parte_1 la somma di Euro 610,00 per l'intervento di straordinaria manutenzione eseguito dalla ni.ma. impianti
pagina 2 di 19 s.r.l. sull'impianto di raffrescamento in data 22.07.2022;
- (p.i.: , in persona del legale rappresentante pro - Controparte_4 P.IVA_1 tempore, con sede legale a Livorno in via Giovanni Marradi n. 4, ex art.
7. del D.M. n. 37 del
22.01.2008, a consegnare alla SI.ra le Dichiarazioni di Conformità degli impianti Parte_1 elettrico, idrico, del gas e di climatizzazione realizzati nell'appartamento di proprietà della SI.ra
in occasione dei lavori di restauro conservativo, e la Denuncia dell'installazione Parte_1 dell'impianto di climatizzazione all'ente CP_3
- Rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dalla (p.i.: Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro - tempore, con sede legale a Livorno in via P.IVA_1
Giovanni Marradi n. 4, nella comparsa di costituzione e risposta in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
per parte convenuta Voglia l'On. le Tribunale adito così provvedere: CP_1
NEL MERITO:
Rigettare le domande formulate dalla SI.ra , nonché da Parte_1 Parte_2 e nei confronti dell'Arch. poiché nulle, inammissibili, improcedibili e
[...] Controparte_2 CP_1 comunque infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in narrativa d'atti. IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'Arch. limitare la condanna della stessa CP_1 secondo quanto emergerà nel corso dell'istruttoria e secondo il grado di responsabilità accertato in capo ai diversi Soggetti a vario titolo coinvolti nella ristrutturazione dell'appartamento oggetto di causa, nonché ex art. 1227 c.c. in capo all'odierna Attrice, e per i soli danni strettamente ricollegabili alla personale ed accertata negligenza professionale.
Con il favore delle spese processuali. IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste, comunque, nell'accoglimento di tutte le istanze istruttorie così come articolate e formulate in atti e a verbale e che devono intendersi qui ritrascritte e comunque non rinunciate.
per parte convenuta : In via istruttoria Voglia il Tribunale disporre il Parte_2 Parte_2 rinnovo della CTU per tutti i motivi indicati nell'atto ammettendo tutte le richieste istruttorie di cui alle memorie depositate. In via principale, nel merito, rigettare tutte le domande avanzate dall'Avv. nei confronti della T_ Par
perché infondate in fatto e in diritto.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda della ricorrente, dichiarare la in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Fabio Filzi, 31 Controparte_5 Par 57122 Livorno P.Iva tenuta a manlevare la contro gli effetti dell'eventuale P.IVA_2 accoglimento della domande della ricorrente in merito ai vizi relativi alle lastre dei bagni, dichiarare altresì la Direzione Lavori Arch. , con studio in Livorno Via Roma CP_1 C.F._2 Par 94, tenuta a manlevare indenne la contro gli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda della ricorrente per i vizi non indicati nel verbale di fine lavori del 27.10.2020 (06. Verbale sopralluogo 27.10.2020) e per l'effetto, condannarle al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore dell'Avv. , comprensivo delle spese e T_ competenze di causa e del procedimento di ATP RG: 1023/2021. In via riconvenzionale Voglia il Giudice condannare l'Avv. al pagamento di € 28.718,80 oltre T_
Iva ed interessi e rivalutazione monetaria dalla fine lavori al saldo o quella diversa maggior o minor
pagina 3 di 19 somma che verrà accertata in corso di causa, condannando la ricorrente al pagamento delle spese legali del presente giudizio e del procedimento di ATP RG: 1023/2021.
per la terza chiamata: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, In via istruttoria disporre il rinnovo della CTU
In via principale, nel merito, rigettare le domande svolte nei confronti della e nella non CP_2 creduta ipotesi dell'accoglimento anche parziale delle domande avanzate da parte attrice, dichiarare la Direzione Lavori Arch. tenuta a mantenere indenne la contro gli effetti CP_1 CP_2 dell'eventuale accoglimento della domanda della ricorrente per i vizi relativi alle lavorazioni affidate alla CP_2
Con vittoria di spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 5.10.2022 depositava ricorso ex art 702 bis c.p.c. con il quale chiedeva Parte_1 sostanzialmente l'accoglimento delle domande sopra trascritte in epigrafe nei confronti dell'arch.
[...]
Par e della (d'ora innanzi breviter anche ). CP_1 Parte_2 Parte_2
A fondamento di tali domande deduceva in sintesi:
a) che in data 29.11.2019 stipulava con l'Arch. un contratto avente ad oggetto la CP_1
progettazione, la direzione dei lavori architettonica, la realizzazione dei capitolati e la pratica di fine lavori relative agli interventi di straordinaria manutenzione dell'appartamento di sua proprietà sito in
Livorno Via Giovanni Del Fantasia n. 1;
b) che in data 04.06.2020 sottoscriveva con la un contratto di appalto Parte_2 avente ad oggetto l'esecuzione delle opere edili riguardanti la straordinaria manutenzione di tale appartamento, prevedendo l'inizio dei lavori per l'08.06.2020 e la consegna dei lavori entro il termine improrogabile di tre mesi dall'inizio dei lavori e, pertanto, entro l'08.09.2020, prevedendo anche una penale per il ritardo;
c) che versava le somme di Euro 12.505,19 e Euro 20.717,24 a titolo di pagamento dei primi due SAL;
che a seguito del riconoscimento di alcuni vizi da parte della appaltatrice, che comunque chiedeva di procedere alla chiusura dei lavori, l'arch. con mail datata 22.10.2020 inviava alla ed CP_1 T_
Par alla il certificato di ultimazione dei lavori attestando che: “I lavori possono considerarsi ultimati in tutte le loro parti così come da contratto, secondo desiderio della proprietà e secondo i disegni esecutivi condivisi con la committenza che li ha approvati e le direttive della Direzione dei Lavori architettonica, e che gli stessi sono stati correttamente eseguiti nei tempi e nei modi concordati ad eccezione di:
- Finitura dell'intonaco nei bagni sulle pareti di nuova realizzazione. Finitura del controsoffitto del bagno master che presenta problemi di rasatura in corrispondenza dei corpi illuminanti a incasso;
pagina 4 di 19 - Verniciatura dei bagni effettuata non a regola d'arte e nel bagno delle bambine anche di colore e finitura;
- Errata Posa delle lastre effetto marmo nei bagni. Nello specifico: una lastra del bagno master presenta una rottura interna che si è presentata alcuni giorni dopo la posa, una lastra in corrispondenza della Doccia nel bagno delle bambine risulta scheggiata su un bordo, alcune stuccature in corrispondenza delle nicchie risultano imprecise e devono essere ripristinate;
- Mancanza della posa della placca metallica a muro in corrispondenza del miscelatore del lavello del bagno master non ancora arrivata al rivenditore”;
d) che lei non sottoscriveva il Certificato di Ultimazione dei Lavori emesso dalla D.L. in quanto i lavori non erano affatto terminati ed anzi in data 22.10.2022 contestava la presenza di vizi ben maggiori di quelli indicati dal D.L. chiedendo che fossero eliminati ed intimando alla DL di non sottoscrivere il
SAL sino all'effettiva ultimazione dei lavori;
e) che in data 26.10.2022 contestava la presenza di ulteriori vizi non rilevati dalla DL;
f) che in data 27.10.2020 il DL a seguito del sopralluogo contestava ulteriori vizi omettendo peraltro di contestarne altri già da essa committente contestati;
g) che in data 17.11.2020 il legale rappresentante della società convenuta comunicava l'apertura del sinistro da parte della che aveva posizionato i rivestimenti per il Parte_5
risarcimento dei danni alle lastre di rivestimento dei bagni, sinistro aperto con la Compagnia di
Controparte_6
h) che in data 24.11.2020 ancora contestava ulteriormente e puntualmente i vizi, difetti Parte_1
e difformità riscontrati nell'appartamento di sua proprietà;
i) che in data 31.12.2020 l'Arch. approvava il terzo ed ultimo SAL con una trattenuta a CP_1
garanzia del 10% “per i vizi relativi all'intonaco e verniciature sapendo che per i vizi relativi alle lastre di rivestimento dei bagni è in corso una pratica di sinistro presso l'assicurazione del posatore che provvederà a quantificare il danno”. Peraltro l'Arch. assegnava alla CP_1 Parte_2
il termine di giorni 30 per il ripristino delle opere murarie rimandando ad un evento futuro ed incerto
(esito perizia assicurativa ed eventuale risarcimento), il ripristino delle lastre nei bagni, in tal modo obbligandola al saldo della fattura nonostante la presenza di vizi e difformità e nonostante la rottura delle lastre nei bagni ed ignorando completamente gli ulteriori vizi lamentati dalla committente;
l) che incaricava l'ing. che accertava la presenza di molteplici vizi analiticamente indicati nella Per_2
relazione dello stesso;
m) che lei introduceva dunque procedimento di ATP, iscritto al RG 1023/2021, nel quale veniva nominato come CTU l'ing. dalla relazione del quale emergeva la responsabilità sia della Persona_1
pagina 5 di 19 impresa appaltatrice che del DL per le difformità ed i vizi riscontrati;
n) deduceva inoltre che la avesse completamente omesso di Parte_2
consegnarle le dichiarazioni di conformità di tutti i nuovi impianti installati nell'appartamento di sua proprietà – e quindi idrico, elettrico, del gas e di climatizzazione, nonostante la formale richiesta dalla avanzata;
o) che pertanto le fossero dovute le somme ritenute necessarie dal CTU ad eliminare vizi e difetti e la somma di € 1.500,00 a titolo di penale;
p) che le uniche somme dovute alla appaltatrice oltre alla somma concordata a corpo erano le seguenti, per opere da essa richieste:
Euro 600,00 per la fornitura e posa in opera di n. 2 controtelai per porte scorrevoli;
Euro 700,00 per la realizzazione di una parete divisoria tra le due camere;
Euro 700,00 per la realizzazione della struttura libreria in cartongesso in camera;
q) che inoltre le era fosse dovuta la somma di € 610,00 da lei spesa per ripristinare il liquido refrigerante nell'impianto di raffreddamento deducendo che ciò fosse ricollegabile alla mancata consegna delle dichiarazioni di conformità previo accertamento della loro funzionalità.
1.1. Radicatosi il contraddittorio si costituiva contestando ogni sua responsabilità e CP_1 deducendo che i vizi presenti nell'immobile fossero solo quelli da lei rilevati e contestati alla impresa esecutrice chiedendo alla stessa di porvi rimedio e trattenendo a garanzia la somma di € 4.500,00; che la impresa sia era resa disponibile ad eliminare i vizi ma la committente non le aveva consentito di eseguirli.
Asseriva inoltre che non vi fosse alcuna sua responsabilità:
a) avendo il CTU accertato che lo stato dell'immobile riscontrato non ne impediva l'uso;
b) in quanto le porte accertate mancanti dovevano per contratto essere comprate dalla committente;
c) in considerazione del fatto che le altre difformità dal progetto erano dovute a scelte della committenza o erano state con la stessa concordate o erano dovute all'emergere di diverse misure dopo la effettuazione delle demolizioni.
1.2 Si costituiva altresì la deducendo che il piccolo ritardo che vi era Parte_2
stato nella consegna dei lavori non era ad essa imputabile, ma era dovuto a ritardo nella consegna di materiali (di competenza committente), a ritardi nel montaggio delle porte interne (anch'esso di competenza della committente), a ritardi e molte difficoltà tecniche, per i circa due mesi persi nel cercare di convincere il sottostante inquilino (SI. ), a far intervenire l'idraulico del Parte_6
condominio (impresa Rovini) sulle colonne di riscaldamento centralizzato, che la SI.ra T_
(unitamente alla DL) ha voluto spostare nel soggiorno, essendo state ritrovate in una parete da pagina 6 di 19 demolire.
Deduceva inoltre che la aveva iniziato a eccepire la presenza dei vizi per i lavori, per i quali T_
precedentemente aveva manifestato soddisfazione, solo al momento di emettere l'ultimo SAL e conseguentemente pagare.
Contestava la consulenza redatta dall'ing. e ne chiedeva la rinnovazione. Per_1
In ogni caso contestava di essere responsabile di quanto rilevato dal CTU deducendo di avere sempre seguito le indicazioni del DL e della committente sempre presente in cantiere, così che nulla le poteva essere imputato.
Chiedeva, in caso di accoglimento della domanda attrice, che fosse dichiarata la Direzione Lavori
Arch. tenuta a tenerla indenne contro gli effetti dell'accoglimento della domanda della CP_1
ricorrente per i vizi non indicati nel verbale di fine lavori del 27.10.2020.
Chiedeva infine di essere autorizzata a chiamare in causa la alla quale aveva subappaltato CP_2
la posa delle lastre dei due bagni, trattandosi di lavorazioni che richiedevano competenze specifiche, per essere dalla stessa manlevata dal relativo danno, nel caso di accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti per le opere alla stesse subappaltate.
Proponeva altresì domanda riconvenzionale per il pagamento del saldo delle opere realizzate, sia quelle indicate nel capitolato che quelle extra capitolato.
1.3 Autorizzata la chiamata in causa della e convenuta in giudizio la stessa, questa si CP_2
costituiva deducendo di non essere responsabile dei vizi accertati dal CTU avendo essa tagliato e posizionato le lastre di concerto e sotto la supervisione della D.L., insieme alla committente, costantemente presente sul cantiere.
Deduceva inoltre che la diversa colorazione delle lastre non le era imputabile essendo essa imputabile alla committente che le aveva acquistate o al venditore ma non certo a lei.
Deduceva inoltre che anche le minime variazioni nella posa delle lastre rispetto al progetto iniziale erano state tutte concordate oppure accettate dalla D.L. e/o dalla committenza.
Contestava le conclusioni cui era giunto il CTU chiedendone la rinnovazione.
1.4 Con ordinanza dell'8.6.2023 il giudice al tempo deSInato alla trattazione della causa disponeva il mutamento di rito, da rito ex art 702 bis c.p.c. a rito ordinario di cognizione.
1.5 La causa veniva istruita mediante l'espletamento di prove orali e la acquisizione della consulenza redatta in sede di ATP.
2. nel precisare le conclusioni ha insistito nell'accoglimento di tutte le istanze istruttorie CP_1
così come articolate e formulate in atti e a verbale e che devono intendersi qui ritrascritte e comunque non rinunciate.
pagina 7 di 19 Parimenti la convenuta ha concluso per la ammissione di tutte le richieste Parte_2
istruttorie di cui alle memorie depositate.
Tali istanze non possono essere accolte. Infatti nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione (cfr. tra le altre solo da ultimo Cass. Sentenza n. 33103 del 10/11/2021 e Cass.
Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022).
Le altre parti non hanno insistito per la ammissione delle prove orali richieste e non ammesse in sede di precisazione delle conclusioni, e conseguentemente anche le istanze di ammissione delle prove orali non ammesse debbono intendersi rinunciate (cfr. tra le altre Cass. 10748/2012).
2.1 Non può essere ammessa nuova CTU avendo il consulente tecnico ing. congruamente Persona_1
risposto ai quesiti postigli e non essendoci alcuna contraddittorietà nelle risposte date dallo stesso ai quesiti postigli. Le somme indicate nella proposta conciliativa erano infatti non fondate sugli accertamenti fatti ma indicate solo a fini conciliativi. Parimenti non vi è contraddittorietà nella indicazione delle opere affette da difformità e vizi in quanto i due computi metrici diversi depositati si riferiscono ai costi di ripristino stimati in due date diverse.
3. Risulta dal doc. 1 prodotto da parte attrice che in data 29/11/2019 venne stipulato tra di lei e l'Arch. un disciplinare di incarico professionale riguardante la progettazione, direzione lavori, CP_1
redazione di capitolati, contratti e contabilità nonché la pratica per la fine lavori, per l'intervento di manutenzione straordinaria da effettuarsi nell'immobile di proprietà della attrice sito in Livorno, Via
Del Fantasia n.1.
Risulta dal doc. 2 di parte attrice che in data 06/03/2020 fu presentata presso il Comune di Livorno una
Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per la esecuzione dei sopra indicati lavori nella quale l'Arch. compare unicamente in qualità di Direttore dei Lavori, mentre il ruolo di Progettista CP_1 risulta ricoperto dall'Arch. pacificamente collega di studio dell'Arch. Controparte_7 CP_1
Risulta dal doc. 3 prodotto da parte ricorrente che in data 04/06/2020 la odierna attrice stipulò un contratto d'appalto con la avente per oggetto l'esecuzione delle opere Parte_2
come previste nel progetto depositato al Comune di Livorno e nel capitolato dei lavori, parte integrante del contratto stesso unitamente ad elaborati grafici di dettaglio, contratto nel quale sono analiticamente indicate le opere da realizzare e quelle a carico della committente per il prezzo a corpo fisso ed invariabile di € 45.000,00, il tutto da realizzarsi entro tre mesi dall'inizio dei lavori fissato per il
08/06/2020, con previsione di una penale per il ritardo di € 50 al giorno.
pagina 8 di 19 Dalla CTU depositata dall'ing. nominato nel procedimento di ATP iscritto al RG 1023/2021 ed Per_1
acquisita agli atti del presente giudizio risulta che nell'immobile sono state riscontrate le seguenti difformità rispetto al progetto dell'Arch. depositato al Comune di Livorno, richiamato nel CP_7
contratto:
a) la porta, nel corridoio di separazione tra zona giorno e zona notte, con relative mazzette non risulta realizzata, ciò rende i due bagni non conformi all'art.61 del Regolamento Edilizio del Comune di
Livorno;
b) il divisorio previsto tra corridoio e cucina dotato di apertura centrale con parti laterali fisse, non risulta realizzato;
c) l'accesso dalla cucina al balcone risulta privo dell'infisso e l'apertura risulta squadrata con eliminazione degli sguanci laterali;
d) la parete del bagno piccolo, lato cucina risulta traslata di c.ca 5 cm. verso il bagno, con la conseguente messa in evidenza di un dente di c.ca cm.5 dovuto alla presenza di un pilastro ed alla diversa dimensione della parete attrezzata, nonché alla riduzione della dimensione trasversale del bagno piccolo;
e) nel setto murario posto in cucina tra l'accesso al balcone e la finestra, è presente una apertura di c.ca cm.60 non presente in progetto;
f) la leggera traslazione della porta di accesso alla camera singola confinante con il salone, prevista in progetto, non è stata realizzata;
g) la misura del corridoio tra spigolo bagnetto e ripostiglio (zona notte) rilevata nel corso delle operazioni peritale in cm. 97.7 non rispetta quanto riportato in progetto (cm.100) e quanto previsto all'art. 59 del R.E. del Comune di Livorno anche considerando la tolleranza ammessa;
h) nel bagno piccolo oltre alla dimensione trasversale ridotta rispetto a cm.130 previsti e di cui si è già detto sopra, la zona doccia risulta ulteriormente ridotta a causa dello spazio occupato dall'impianto di adduzione di acqua al soffione che, seppur correttamente disposto (dalla parte opposta all'accesso alla cabina doccia), risulta comunque diversamente posizionato rispetto agli esecutivi di dettaglio;
i) nel bagno grande il progetto di dettaglio per il taglio delle lastre redatto dagli Architetti e CP_7
in funzione delle dimensioni delle lastre acquistate dalla Committenza, prevedeva per quanto CP_1
concerne il rivestimento lato lavabo, n. 2 lastre sino ad altezza di cm. 220. Analogamente per la pavimentazione erano previste n.2 lastre oltre a quella sulla piattaforma della vasca da bagno. È emerso invece che il rivestimento lato lavabo è stato realizzato con due lastre, ma una di queste è ulteriormente suddivisa in due parti e presenta delle sfumature di colore non in linea con le altre lastre presenti.
Anche la pavimentazione non ha rispettato quanto previsto in progetto, in quanto anch'essa è stata pagina 9 di 19 realizzata con n. 3 lastre in luogo delle due previste e ciò ha generato un antiestetico disallineamento tra cabina doccia e giunto di pavimento al quale ha contribuito anche un diverso posizionamento della doccia stessa che ha generato a sua volta un ulteriore disallineamento con il giunto delle lastre di rivestimento;
l) nel bagno grande, al di sopra del lavabo, il progetto di dettaglio prevedeva un doppio foro nella lastra di rivestimento per un miscelatore a due placche, è stato invece realizzato un unico foro per unica placca, peraltro mancante;
m) nel bagno piccolo la colorazione appare, a vista, diversa da quella del corridoio mentre era prevista eguale;
Inoltre il CTU ha rilevato che sono presenti i seguenti vizi delle opere realizzate:
i) nella cucina il soffitto non è correttamente rasato;
inoltre al di sopra dei pensili è presente una micro lesione sulla parete facilmente riscontrabile;
ii) la pavimentazione della cucina in rapporto alle murature presenti evidenzia un palese disallineamento;
iii) nel bagno piccolo è presente una scheggiatura in una lastra di rivestimento all'interno del vano doccia;
iv) nel bagno piccolo in prossimità del rubinetto del lavabo è presente un leggero rigonfiamento della verniciatura ed una microfessurazione;
v) nel bagno piccolo la pitturazione presenta delle imperfezioni nella stesura della vernice;
vi) nel bagno grande, nella zona retrostante al W.C. una lastra del rivestimento presenta una microfrattura non rilevabile a tatto e non facilmente individuabile;
vii) nel bagno grande, in prossimità della cabina doccia, in basso, è presente su una lastra di rivestimento, una microfrattura ben individuabile e rilevabile a tatto;
viii) nel bagno grande, la pitturazione presenta delle imperfezioni nella stesura che non appare uniforme;
nel controsoffitto sono presenti delle microlesioni in prossimità dei faretti;
ix) nelle camere, nella parte alta delle pareti, la pitturazione presenta delle imperfezioni di uniformità di stesura;
x) sulla mazzetta della porta adiacente al ripostiglio nella zona notte è presente una ampia fessura passante, in prossimità del cronotermostato, causata dalla presenza di corrugati elettrici troppo superficiali le cui tracce sono state mal richiuse.
Il CTU ha depositato un computo metrico ove sono indicate analiticamente le opere necessarie a porre rimedio a tali difformità e vizi riscontrati dal quale risulta che nel 2022 per le stesse era necessaria una spesa di € 30.493,43, oltre IVA in misura del 10% (e dunque € 3.049,34) e oltre alle spese tecniche pagina 10 di 19 (pratica comunale, direzioni lavori, sicurezza) valutabili in € 4.000,00 + € 160,00 (4% Cassa) oltre
915,20 per iva all'aliquota del 22% per un totale complessivo di € 38.617,97.
Occorre evidenziare che sebbene il CTU abbia considerato le difformità sopra indicate sub a), b) e c) essendo relative le stesse ad opere che per contratto facevano carico al committente non ha nel computo metrico indicato alcuna spesa per le stesse.
3.1 Ne consegue che alla attrice deve essere riconosciuta tale somma nei confronti del committente ex art. 1668 c.c. Infatti va rilevato da una parte che non vi è prova alcuna che la committente avesse accettato le difformità rispetto al progetto, che ai sensi dell'art 11 dello stesso avrebbero dovuto essere pattuite per scritto, e dall'altra che la tutela apprestata al committente dall'art. 1668 cod. civ. si inquadra nell'ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento e pertanto, qualora l'appaltatore non provveda direttamente alla eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera, il committente può sempre chiedere il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi, senza alcuna necessità del previo esperimento dell'azione di condanna alla esecuzione specifica (cfr. tre le altre Cass. 9033 del 19/04/2006).
Né rileva in alcun modo che la somma suddetta sia una frazione rilevante della somma prevista quale corrispettivo dell'appalto, in quanto la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente per i difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c. non ammette esclusioni (salvo quelle dipendenti dall'accettazione senza riserve dell'opera e del venir meno della garanzia per effetto di decadenza) e neppure limitazioni, dato che l'art. 1668, comma 1, c.c. pone a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento, obbligandolo a sopportare, a seconda della scelta operata dal committente, l'onere integrale dell'eliminazione dei vizi, o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno, senza alcun riguardo alla consistenza e al costo dei lavori di riparazione o alla misura massima della diminuzione del corrispettivo dell'appalto (cfr. tra le altre Cass. 169/1996) avendo quale unico limite che il committente non riceva un vantaggio dell'inadempimento dell'appaltatore. Infatti in tema di appalto, il committente, qualora esperisca i rimedi riparatori di cui all'art. 1668, primo comma, cod. civ., deve conseguire la medesima utilità economica che avrebbe ottenuto se l'inadempimento dell'appaltatore non si fosse verificato, la cui determinazione va commisurata - nei limiti del valore dell'opera o del servizio - al "quantum" necessario per l'eliminazione dei vizi e delle difformità ovvero al "quantum" monetario per cui gli stessi vizi e difformità incidono sull'ammontare del corrispettivo in denaro pattuito, e non può tradursi nell'acquisizione di una utilità economica eccedente (cfr. tra le altre
Cass. 4161/2015).
3.2 Parimenti deve essere chiamata a rispondere il direttore dei lavori per le difformità ed i vizi diversi da quelli dalla stessa contestati nel verbale di sopralluogo del 27.10.2020. Infatti tra le obbligazioni del pagina 11 di 19 direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché
l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il professionista che omette di impartire direttive tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si tratti di operazioni elementari e marginali e di aspetti meramente operativi dell'esecuzione delle stesse (9572 del 09/04/2024). Pertanto il D.L., nel caso di specie, avrebbe dovuto dare le specifiche indicazioni necessarie a far eseguire il progetto concordato con la committente e non autorizzare la posa in opera di lastre di marmo rotte o tagliate in modo difforme dal progetto, né consentire la realizzazione di opere non conformi (corridoio di misure inferiore ad 1 metro, ecc.) ma contestare tempestivamente le difformità e i vizi durante la esecuzione delle opere sì da farli emendare durante la esecuzione dei lavori..
Non avendolo fatto è parimenti tenuta a risarcire la committente dei danni conseguenti.
Né l'arch. ha provato che la committente fosse a conoscenza delle difformità e dei vizi e avesse CP_1
prestato assenso alle prime e accettato i secondi.
4. In tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c., dovendo il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario della parità delle colpe
- di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. - nel caso in cui, per l'impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali, residui una situazione di dubbio oggettivo e reale (cfr. tra le altre 14378 del
24/05/2023).
Infatti perché possa operare la responsabilità solidale è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità.
Ne consegue quindi che i due convenuti andrebbero condannati a risarcire il danno patito dalla attrice, come stimato dal CTU, in solido fra di loro.
4.1 Tuttavia avendo la attrice chiesto la condanna di tali parti, nel precisare le conclusioni con la memoria ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e nel precisare le conclusioni in data 3.2.2025, nella misura per i quali gli stessi avrebbero responsabilità secondo quanto indicato dal CTU, rispettivamente 39%
(l'arch: e 29% la e dunque agito per una responsabilità CP_1 Parte_2
parziaria solo entro tali limiti dette parti possono essere condannate.
pagina 12 di 19 4.2. La deve essere altresì condannata alla penale per ritardo richiesta Parte_2
per 30 gg pari ad € 1.500,00 in quanto, tenuto conto del termine consegna delle opere e del termine necessario a compiere i lavori necessari a porre rimedio alle difformità ed ai vizi che il CTU ha stimato in 50 gg. la stessa è sicuramente dovuta almeno nella misura richiesta.
Par 4.3 La non può invece essere condannata a versare alla attrice a titolo di risarcimento danni la somma di € 610,00 dovuta per la riparazione dell'impianto di raffrescamento istallato dalla stessa e che perse nel luglio 2022 liquido refrigerante, come evincibile dal doc. 32 di parte attrice e dalla dichiarazione del teste Testimone_1
Infatti se è vero che ai sensi dell'art 133 del D. Lgs 206/2005 (codice del consumo) il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene eseguita ai sensi dell'articolo 61 e che si manifesta entro due anni da tale momento e se tale disciplina si applica anche ai contratti di appalto, ai sensi dell'art 128 del medesimo codice, tuttavia, ai sensi dell'art 135 del medesimo codice, si presume che il difetto di conformità esistesse al momento della consegna o nel caso di appalto della realizzazione dell'opera o installazione del macchinario solo se il difetto di conformità si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato.
Negli altri casi spetta al consumatore fornire la prova che il difetto di conformità fosse esistente a tale momento.
Nel caso di specie, essendo i lavori terminati nell'ottobre 2020, il difetto verificatosi nel luglio 2022 e non essendo neppure allegato che al momento della installazione fosse presente la perdita del refrigerante R32 o la situazione che la ha cagionata, ne consegue che la verificazione di ciò e i costi di
Par riparazione non possono essere imputati alla .
Né la responsabilità per la verificazione di tale perdita può essere individuata nel non avere la IPT consegnato la certificazione dell'impianto non sussistendo alcuna prova del nesso causale tra tale inadempimento e la verificazione della perdita del refrigerante nell'impianto a quasi due anni di distanza dalla sua installazione.
4.4 Quindi la dovrebbe essere condannata a versare alla attrice la Parte_2 somma di € 12.699,21 pari ad € 38.617,97 x 29:100 + 1.500,00.
4.5 Tuttavia va considerato che tale parte ha proposto domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento di quanto realizzato.
Risulta dal doc. 3 di parte attrice che il corrispettivo dell'appalto fosse di € 45.000,00 oltre iva al 10% e dunque € 49.500,00. Parte attrice stessa riconosce che la convenuta abbia eseguito su suo Parte_2
incarico ulteriori opere per € 2.000,00 oltre Iva al 10% e dunque 2.200,00.
pagina 13 di 19 È pacifico che la attrice abbia versato la somma di € 12.505,19 e Euro 20.717,24 iva compresa a titolo di pagamento dei primi due SAL
Ne consegue pertanto che la attrice è ancora debitrice della somma di € 18.477,57 (€ 51.700,00 –
33.222,43).
Quindi effettuata la compensazione, in senso atecnico (in quanto sorte dal medesimo rapporto), tra le dovute contrapposte poste ne consegue che la attrice è tenuta alla la Parte_2 somma di € 5.778,36 (pari ad € 18.477,57 – 12.699,21).
4.5.1 La ha inoltre chiesto il pagamento della somma di € 8.821,00 Parte_2
come quantificata dal CTU alle pagine 24 e 25 della consulenza per i lavori extracapitolato.
Il CTU ha stimato le seguenti somme per le opere richieste dalla come Parte_2
riportate alle pag. 24 e 25 della relazione del CTU ing. Per_1
- RITROVAMENTO DI TRAVE IN CEMENTO ARMATO € 2.000,00
- DEMOLIZIONI CORNICI AL SOFFITTO € 264,00 oltre ad € € 1056,00
. DEMOLIZIONE MARMETTI SU RADIATORI € 132,00 oltre ad € 264,00 per oneri di ripresa
- DEMOLIZIONI CONTROSOFFITI IN TAVELLONATO € 600,00
-- ASPORTAZIONE CASSAFORTE € 99,00 oltre ad € 132,00 per Oneri di riempimento e intonaci.
- REALIZZAZIONE PASSAGGIO IN PARETE CUCINA € 264,00 oltre ad € 528,00 per oneri muratura e intonaci;
- PAVIMENTAZIONE € 1056,00 oltre ad € 728,00 per oneri posa e stuccatura;
Pt_7
- SQUADRATURA € 198,00 per Oneri asportazione infisso e telaio e Parte_8
€ 500,00 per Oneri realizzazione parapetto veranda;
- ELEMENTO CARTONGESSO CON BOTOLA CONTATORE € 400,00.
Invece il CTU ha ritenuto di non poter valutare le seguenti opere richieste come opere extra capitolato
Par Par da , parimenti indicate nel doc. 3 prodotto da :
- Onere per ritardo lavorazioni per consegna differita rubinetteria vasca;
- Onere per movimentazione delle lastre bagno
- onere per lo spostamento della colonna scarico e opere murarie di ripristino dell'impianto di riscaldamento;
- Onere per verniciatura a più colori.
Inoltre la ha chiesto anche i costi per le opere di spostamento della colonna Parte_2
di scarico del soggiorno asseritamente ritrovata in una parete da demolire che il CTU non ha potuto accertare.
pagina 14 di 19 I testi e hanno confermato che tutte le opere indicate nel doc. 3 di Tes_2 Testimone_3
Par
sono state eseguite.
Anche il marito della attrice ha sostanzialmente confermato la esecuzione di tali opere.
L'art. 11 del contratto concluso tra la attrice e la prevede: Parte_2
L'appaltatrice si impegna a non apportare alcuna variazione alle modalità convenute per l'esecuzione dei lavori, salvo autorizzazione della committente.
Se si rendessero necessarie delle modifiche del progetto, utili per l'esecuzione dell'opera a regola
d'arte o semplicemente per un suo miglior gradimento, richieste da una delle parti, queste concorderanno eventualmente conseguenti variazioni di capitolato e le conseguenti modificazioni di prezzo che dovranno risultare da apposito accordo scritto.
Poiché tutti i lavori sopra indicati, ad eccezione dei lavori relativi alla asportazione cassaforte e alla posa in opera della pavimentazione del balcone, costituiscono della variazioni alle modalità convenute per l'esecuzione dei lavori o comunque delle opere che devono ritenersi ricomprese nell'appalto a corpo ne consegue che in assenza di autorizzazione della committente nulla è dovuta per le stesse.
Per quanto riguarda invece i lavori relativi alla asportazione della cassaforte e alla posa in opera della pavimentazione del balcone le stesse non costituiscono delle modifiche del progetto ma invece costituiscono il conferimento di un nuovo ed ulteriore incarico rispetto a quello previsto con il contratto originario, con la conseguenza che per le stesse non può operare quanto previsto nell'art. 11 del contratto concluso inter partes.
Né può dirsi che tali opere non possano essere riconosciute alla luce dell'art 3.4 del contratto che prevede:
… eventuali lavori eccedenti il capitolato allegato saranno riconosciuti, accettati e saldati dalla
Committente solo se preventivamente autorizzati dalla stessa e su congrua documentazione tecnica;
il relativo costo verrà stabilito concordemente dalle parti e sottoscritto da esse e dalla direzione dei lavori prima dell'inizio della lavorazione …;
La realizzazione di tali lavori è stata confermata dai testi e finanche dal marito della attrice e confessata dalla attrice stessa in sede di interrogatorio formale.
Non è pensabile che le stesse non siano state autorizzate dalla attrice che è confermato dai testi andava in cantiere, non essendo pensabile che la attrice non si sia accorta della installazione delle piastrelle nel balcone e della asportazione della cassaforte, per la cui verifica non sono richieste particolari competenze tecniche, e non avendo la stessa contestato la esecuzione di tali opere per essere state asseritamente non autorizzate.
pagina 15 di 19 Pertanto la attrice è tenuta a corrispondere le somme di € 99,00 + 132,00 + € 1.056,00 + € 728,00 stimate da CTU come congrue per la realizzazione di tali opere, in assenza di un accordo delle parti sul corrispettivo dovuto.
Quanto all'asserito spostamento della colonna di scarico dell'impianto di riscaldamento ritrovata in una parete da demolire, oltre a quanto suddetto va rilevato che nulla può essere riconosciuto non avendo l'idraulico Rovini in sede di escussione testimoniale in alcun modo riferito di avere svolto tale opera, Par non avendola accertata il CTU e non avendo la prodotto neppure la fattura asseritamente emessa dal Rovini ed asseritamente alla stessa saldata per tali lavori.
4.5.1.1. Né certamente rileva che la DL abbia dichiarato in sede di interrogatorio formale che le opere erano state autorizzate da lei in accordo con la committente essendo priva di qualunque valore probatorio tale dichiarazione in relazione alla committente, non potendo certamente la stessa confessare fatti sfavorevoli alla committente.
4.5.1.2 Quindi alla deve essere riconosciuta la ulteriore somma di € 2.015,00 Parte_2 oltre Iva e quindi € 2.216,50, non potendosi riconoscere la intera maggiore somma richiesta.
4.6 Pertanto la attrice deve essere condannata a versare alla la somma di € Parte_2 Parte_2
7.994,86 (€ 5.778,36 + 2.216,50).
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali al tasso di cui all'art 1284 comma 1 c.c. dalla domanda.
5. La convenuta deve essere condannata a consegnare a le Parte_2 Parte_1
dichiarazioni di conformità degli impianti elettrico, idrico e di climatizzazione realizzati nell'appartamento di proprietà della stessa in occasione dei lavori di restauro conservativo, e la
Denuncia dell'installazione dell'impianto di climatizzazione all'ente non potendosi invece CP_3 condannare alla consegna di tale dichiarazione per l'impianto del gas non risultando dal contratto Par concluso inter partes che la dovesse anche provvedere al rifacimento dell'impianto del gas facendo lo stesso riferimento solo all'impianto di riscaldamento.
6. Per quanto suddetto l'arch. deve essere condannata a versare alla attrice la somma di € CP_1
15.061,00 (pari al 39% della somma di € 38.617,97).
Su tale somma è sono dovuti gli interessi legali al tasso di cui all'art 1284 comma 1 c.c. dalla domanda.
7. Non può essere accolta la domanda di condanna della a versare a la Controparte_2 Parte_1
somma pari ad Euro 13.927,35, o la diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, per la quale la stessa ha insistito nel precisare le conclusioni.
Infatti, non avendo la attrice con tale subappaltatore, alcun rapporto contrattuale, ne deriva che la stessa non è legittimata a proporre direttamente la azione ex art 1668 c.c. nei confronti di tale parte, così
pagina 16 di 19 come la stessa ha fatto modificando le conclusioni con la memoria ex art 183 comma 6 c.p.c. e poi nel precisare le conclusioni.
Né comunque la domanda potrebbe essere proposta ex art 1669 c.c. in quanto i vizi imputabili al posizionamento delle lastre del bagno, riferibili a tale parte non hanno i caratteri per essere sussunti nella disciplina di cui all'art 1669 c.c. e comunque in quanto nei confronti del subappaltatore non può invocarsi direttamente o analogicamente, la disposizione di cui all'art. 1669 cod. civ. poiché questa consente un'azione diretta che prescinde dal rapporto contrattuale, ma la limita dal lato passivo al solo appaltatore (o al venditore costruttore) che il legislatore ha voluto porre come unico garante della solidità e stabilità dell''edificio (cfr. Cass 21719/2019), dovendosi considerare che la normativa ex art. 1669 cod. civ. presuppone, comunque, il rapporto diretto tra appaltatore e committente. Ne consegue che il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e non anche nei confronti del committente e quindi dei suoi aventi causa.
8. In tale rigetto rimane assorbita la domanda proposta da nei confronti dell'arch. Controparte_2
CP_1
9. Infine non può essere accolta la domanda proposta da nei confronti della Parte_2
Infatti la stessa è stata condannata per i vizi e le difformità a sé imputabili e non per Controparte_2
quelle imputabili alla alla luce della domanda proposta da parte attrice e dunque in Controparte_2
ragione di ciò questa non può essere chiamata a tenerla indenne dalle somme riconosciute dovute alla attrice.
10. Parimenti non può essere accolta la domanda proposta da nei confronti Parte_2 dell'arch. poiché i vizi e le difformità dal progetto per il quale la stessa è stata CP_1
riconosciuta nei confronti della non è provato che dipendano da indicazioni di operare in T_
modo difforme dal progetto proveniente dalla e comunque in quanto, anche il tal caso, la CP_1
non avrebbe dovuto realizzare opere difformi in assenza della autorizzazione Parte_2
del Committente, alla luce di quanto previsto nel contratto da essa stipulato con la committente e essendo notorio che il DL non abbia la rappresentanza del committente se non per le materie strettamente tecniche e non per quelle contrattuali con la conseguenza che non avrebbe potuto derogare all'art 11 del contratto che prevedeva la richiesta o la adesione scritta del committente.
11. Le spese di lite, comprese quelle della fase di accertamento tecnico preventivo debbono essere compensate tra la attrice e la in ragione della soccombenza reciproca e Parte_2
tra la attrice e la in quanto sussistono gravi ragioni ex art 92 c.p.c. rappresentate da una Controparte_2 parte del fatto che quest'ultima è in parte responsabile dei vizi dei lavori realizzati nell'immobile dell'attrice e dall'altra del fatto che la attrice, dopo la chiamata in causa della stessa ha, senza averne pagina 17 di 19 titolo, esteso la sua domanda anche nei confronti di tale parte.
In ragione di quanto evidenziato debbono altresì essere dichiarate non ripetibili le somme spese dalla attrice per il CT ing. . Per_2
La convenuta deve invece essere condannata a rifondere a parte attrice le spese di lite CP_1
comprese quelle del giudizio di ATP liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, d'ufficio in assenza di deposito di nota spese, tenuto conto del valore della domanda accolta nei confronti della stessa nonché
a rimborsare alla stessa un quarto delle spese di CTU come liquidate in tale procedimento e poste a provvisorio carico di parte attrice e un quarto delle spese di iscrizione a ruolo tenuto conto della compensazione tra le altre parti.
Par Sussistono altresì gravi motivi ex art 92 c.p.c. per compensare le spese tra la e la Controparte_2
non potendo la domanda di garanzia essere accolta solo perché la attrice ha limitato la richiesta di
Par condanna della alla quota indicata dal CTU e non perché non sia ravvisabile una responsabilità della Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- accertato che le opere eseguite dalla nell'immobile di proprietà di Parte_2
sito in Livorno, Via Giovanni Del Fantasia n. 1, in esecuzione del contratto concluso Parte_1
inter partes, sotto la direzione dei lavori dell'Arch. presentano le difformità e i vizi CP_1
indicati dal consulente nominato Ing. e che gli stessi sono imputabili sia al committente Persona_1
che al direttore dei lavori;
- accertato che tali parti sono conseguentemente tenute a versare a rispettivamente € Parte_1
11.199,21 e € 15.061,00;
- accertato altresì che la è tenuta a versare a € 1.500,00 Parte_2 Parte_1
a titolo di penale per il ritardo;
- accertato altresì che a saldo delle opere eseguite dalla Immobiliare Porta a Terra s.p.a. EL GI
è debitrice della stessa della somma di € 20,694,07; condanna, fatte le compensazioni in senso atecnico tra i contrapposti crediti accertati, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla Immobiliare Porta a Terra s.p.a. EL
GI a versare alla la somma di € 7.994,86 oltre agli interessi legali Parte_2
dalla domanda;
pagina 18 di 19 condanna a versare a la somma di € 15.061,00 oltre agli interessi legali CP_1 Parte_1
dalla domanda;
condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_2
consegnare a le dichiarazioni di conformità degli impianti elettrico, idrico e di Parte_1
climatizzazione realizzati nell'appartamento di proprietà di in occasione dei lavori di Parte_1
oggetto del contratto concluso inter partes e la denuncia dell'installazione dell'impianto di climatizzazione all'ente CP_3
Rigetta la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_2
Rigetta le domande proposte da nei confronti di e di Parte_9 Controparte_2
CP_1
Dichiara compensate le spese del giudizio, comprese quelle del giudizio di accertamento tecnico preventivo, tra e tra e e Parte_1 Parte_2 Parte_1 Controparte_2
tra e Parte_2 Controparte_2
Condanna a rifondere a le spese del giudizio comprensive di quelle del CP_1 Parte_1 giudizio di accertamento tecnico preventivo liquidate complessivamente in € 129,50 per esborsi, €
1.486,00 per la fase di studio, € 1.486,00 per la fase introduttiva, € 2.741,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali, nonché a rifondergli un quarto delle spese liquidate al CTU con decreto del 9.8.2022 nel procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al RG 1023/2021.
Livorno, 3 maggio 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
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