Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 30/05/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Loredana Surace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1590/2014 R.G., vertente tra
– -, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Vibo Valentia alla Piazza Terranova n. 21, , presso e nello studio dell' Avv. Rosaria Deodato che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione,
- ATTRICE - contro
e , Controparte_1 Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Serra San Bruno alla via Corso Umberto I n. 305, presso e nello studio dell' Avv. Giuseppina Sibio, che li rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta,
- CONVENUTI -
avente ad oggetto: azione di rilascio immobile
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. - Con atto di citazione regolarmente notificato, la signora Pt_1
pagina 1 di 6
- di essere proprietaria esclusiva, per atto Notar di Soverato Persona_1 del 27 dicembre 1994 Rep. 45073 e Racc. 9967 dell'unità immobiliare censito come garage – magazzino, della consistenza di 25 mq., sito in Serra San Bruno, con accesso autonomo da via Torino n. 51, identificato in Catasto alla partita 1001451, al foglio 13, particella 221 sub 8, confinante con altro immobile di proprietà dei signori e Controparte_1 [...]
con accesso da via Milano;
Controparte_2
- che entrambi i locali, acquistati dai medesimi proprietari, Persona_2
e erano, all'atto dell'acquisto, tra loro
[...] Persona_3 intercomunicanti, non esistendo, tra gli stessi, alcuna parete divisoria, ma che, in ragione dell'occupazione della proprietà attorea, da parte degli odierni convenuti, si è reso necessario agire in giudizio, al fine di ottenere il recupero del possesso del garage magazzino di cui la è proprietaria. Pt_1
Tanto premesso, parte attrice citava in giudizio i signori CP_1
e , al fine di ottenere il rilascio del garage
[...] Controparte_2 di sua proprietà, nonchè l'apposizione dei termini tra i due locali, mediante la costruzione di una parete divisoria, con condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 200,00 al giorno dalla data della sentenza fino alla data di esecuzione della stessa, in caso di inosservanza all'ordine che sarà impartito dal giudice, e condanna al risarcimento dei danni cagionati per l'illegittima invasione del magazzino di proprietà attorea, da liquidarsi in separata sede. 1.1. - Con comparsa del 15 gennaio 2015 si costituivano in giudizio i signori e proprietari Controparte_1 Controparte_2 dell'immobile censito come garage – magazzino, della consistenza di 25 mq, sito in Serra San Bruno, con accesso autonomo da via Milano, identificato in Catasto alla partita , foglio 13, particella 221 sub 9, acquistato dai P.IVA_1 medesimi venditori e confinante con locale di proprietà dell'attrice, i quali, impugnando e contestando le avverse pretese, chiedevano preliminarmente dichiararsi l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, e sempre in via preliminare dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo ai convenuti, essendo, il bene, posseduto da tale;
nel merito, chiedevano rigettarsi la Persona_4 domanda attore perché infondata in fatto ed in diritto, con condanna ex art. 89 c.p.c.della a motivo di espressioni offensive e sconvenienti Pt_1
pagina 2 di 6 utilizzate nel corpo dell'atto di costituzione.
1.2. – La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale, e Consulenza tecnica d'ufficio affidata al OM , ed Persona_5 infine, dopo una serie di rinvii, sulle conclusioni rassegnate a verbale dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.
2. - La domanda proposta da è fondata e Parte_1 meritevole di accoglimento, per quanto di seguito disposto.
3. – In via preliminare, deve intendersi superata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 decreto legislativo n. 28/2010, essendo stato depositato in atti il verbale di mediazione, nonchè deve intendersi già valutata e rigettata con provvedimento del 6 maggio 2016 del G.I. dott. G. Cardona, l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva in capo ai convenuti, e la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di tale , come formulata nella comparsa di Persona_4 costituzione e risposta. 3.1. – Parimenti, non può accogliersi l' eccezione di nullità della vocatio in ius, poichè, in riferimento all' art. 164 comma 4 c.p.c. , già con la sentenza n. 1681 del 29 gennaio 2015 , la Seconda Sezione Civile della
Corte di Cassazione, era tornata a pronunciarsi sull' argomento, per ribadire principi gia' espressi in precedenza, e puntualizzando, in primo luogo che
“ il riscontro che la ragione di nullita' di cui alla prima parte del comma 4 dell'art. 164 c.p.c postula, si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimita', se
congruamente motivato”
- Cio' posto, deve rilevarsi che i principi che la citata sentenza richiama, attengono alla esposizione dei fatti oggetto della domanda che, precisa la giurisprudenza, non deve essere limitata alla parte dell' atto destinata a contenere le conclusioni, ma deve estendersi anche alla parte espositiva – ove sono narrati i fatti ed indicate le ragioni di diritto a sostegno della domanda - ( Cass. 25 settembre 2014 n. 20294) , ed essere, pertanto, desunta dall' esame complessivo dell' atto introduttivo del giudizio e dai documenti ad esso allegati ( Cass. SS.UU. 22 maggio 2012 n. 8077), potendosi fare riferimento anche al contenuto dei mezzi istruttori richiesti ( Cass. 16 maggio 2002 n. 7137).
- Peraltro, dallo stesso tenore letterale della norma, si evince che , ai pagina 3 di 6 fini della dichiarazione di nullita', il bene di cui si chiede la tutela debba essere “ assolutamente incerto”, quindi tale da non consentire l' agevole individuazione di quanto richiesto dall' attore, ne' tale da rendere effettivamente difficile alla controparte di approntare una precisa linea difensiva ( Cass. Civ. , 15 maggio 2013 n. 11751): ipotesi, questa, non ricorribile nel caso di specie, alla luce anche dei provvedimenti intervenuti, nel tempo, ed aventi ad oggetto la medesima situazione controversa oggetto del presente giudizio. 4. – Nel merito, l' azione proposta dall' attrice si qualifica quale azione reale di rivendicazione della proprieta', ai sensi dell' art. 948 c.c., con la quale la stessa assume di essere proprietaria del bene, come risulta in modo inequivoco dall'atto di vendita allegato al fascicolo attoreo, e, non avendo il possesso, agisce contro chi lo detenga illegittimamente, onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprieta'. 4.1. - Nel caso de quo, parte attrice, che era stata spogliata del possesso del locale adibito a garage già nell'anno 2011, e che aveva agito in giudizio nei confronti degli odierni convenuti, era stata reintegrata nel possesso dell' immobile di sua proprietà con ordinanza provvisoria di rilascio del 26 ottobre 2012, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia (allegato 6 al fascicolo attoreo), e successivamente, nell'anno 2013, era stata costretta nuovamente ad agire nei confronti di Controparte_3
.
[...]
4.2. - Con l'odierno giudizio, , oltre a Parte_1 richiedere la condanna dei convenuti al rilascio del garage di sua proprietà chiede anche di essere autorizzata alla realizzazione di una parete divisoria sulla linea di confine tra le due porzioni immobiliari, come già individuata dal EO , perito di parte, alle cui conclusioni Controparte_4 perviene anche il Consulente tecnico nominato dal Tribunale, OM
, il quale, dopo aver ispezionato i luoghi oggetto di Persona_5 causa ed effettuati i rilievi, anche fotografici, ha determinato, sulla base della documentazione in atti e delle planimetrie catastali reperite presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale del Territorio di Vibo Valentia, la linea di confine tra i due immobili, che ha ritenuto di poter fissare alla distanza di metri 6,14 dall'ingresso di proprietà CP_3
ed alla distanza di metri 6,11 dall'ingresso di proprietà
[...] Pt_1 eseguendo questa misurazione, rileva il Perito, i due immobili pagina 4 di 6 risulteranno della stessa superficie netta, pari a mq. 26,40 e pertanto,
“alle distanze su citate si potrà pertanto realizzare una parete in mattoni dello spessore di cm. 10, così da delimitare definitivamente le due proprietà” (Perizia, pag. 4), con ingresso autonomo, uno su via Torino ed uno su via Milano. 4.3. - In definitiva, gli immobili di proprietà delle parti in causa, secondo le conclusioni cui è giunto il Perito, dovranno essere separati secondo il progetto redatto ed allegato alla Perizia (stato di progetto allegato 2), mediante la realizzazione di una parete divisoria dello spessore di 10 cm, posta tra le due proprietà, che separi i due locali lungo la dividente evidenziata dalla linea di colore rosso dell'allegato 2 alla perizia del OM Per_5
4.4. - Dovrà, pertanto, essere accolta, previa condanna al rilascio del locale, la domanda di realizzazione della parete divisoria tra i due locali, giungendosi, in tal modo, all'apposizione di termini certi tra i due immobili.
5- Nulla in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni, non concretamente provati,in questo giudizio, nella loro entità e quantificazione.
6. – In ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza, ed in applicazione dei parametri forensi fissati dal D.M. 55/2014 e ss., nel loro valore medio, e secondo lo scaglione considerato ( da euro 5.201 a euro 26.000) le stesse dovranno essere liquidate come in dispositivo, oltre rimborso forfettario nella misura di legge, iva e Cassa Avvocati. 6. – Le spese dell'espletata CTU devono porsi a carico delle parti in solido, e liquidarsi come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Loredana Surace, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto dalla signora nei confronti dei Parte_1 convenuti e , ogni Controparte_1 Controparte_2 contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) Dichiara che i convenuti e Controparte_1 Controparte_2 occupano illegittimamente e sine titulo il garage – magazzino, della consistenza di 25 mq., sito in Serra San Bruno, con accesso autonomo da via Torino n. 51, identificato in Catasto alla partita 1001451, al foglio 13,
pagina 5 di 6 particella 221 sub 8, di proprietà dell'odierna attrice;
2) Per l'effetto, condanna i convenuti, in solido, al rilascio immediato dell'immobile sopra indicato, libero e sgombro da persone e cose, in favore di;
Parte_1
3) In accoglimento della domanda attorea, autorizza Parte_1 alla realizzazione di una parete divisoria in mattoni dello
[...] spessore di 10 cm. posta tra le due proprietà, che separi i due locali lungo la dividente evidenziata dalla linea di colore rosso, in osservanza ed in esecuzione del progetto redatto del OM Persona_5 ed allegato alla Perizia (stato di progetto allegato 2), ponendo le spese necessarie alla sua realizzazione a carico delle parti in solido ed in ugual misura (50% a carico di parte attrice e 50% a carico delle parti convenute, in solido tra loro);
4) Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 6.600,00 (di cui euro 5.077,00 per compenso tabellare ed euro 1.523,00 quale aumento del 30% per presenza di più parti aventi identica posizione processuale ex art. 4 comma 2), oltre rimborso forfettario come per legge, iva e cassa avvocati, in favore dell'attrice.
5) Pone le spese della CTU definitivamente a carico delle parti in solido ed in ugual misura (50% a carico di parte attrice e 50% a carico delle parti convenute, in solido tra loro);
Così deciso in Vibo Valentia il 20 maggio 2025
Il giudice
dott.ssa Loredana Surace
pagina 6 di 6