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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/06/2025, n. 2751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2751 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. RG. 7880 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 7880/2024 promossa da
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Fariello Sergio e Parte_1 C.F._1 dell'avv. Carnevale Schianca Giovanni, in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Latella Marco Guerrino CP_1 C.F._2 in forza di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da foglio di PC
Per parte resistente: come da comparsa di costituzione, salvo in punto affidamento del minore per cui insta nel regime di affido condiviso come previsto dall'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc
Per il PM: esprime parere favorevole
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.5.2024, a adito il Tribunale, chiedendo Parte_1 in via d'urgenza l'immediata ripresa dei rapporti con il figlio e, nel merito, l'affidamento _1 condiviso del minore con collocazione abitativa presso il domicilio materno, la regolamentazione delle visite padre-figlio e la previsione di un contributo a proprio carico per il mantenimento del bambino di E. 250 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 100% dell'assegno unico a favore della madre.
Con memoria difensiva depositata il 12.7.2024 si è costituita in giudizio , CP_1 instando in via principale per l'affido esclusivo a sé di con incontri padre-figlio con modalità _1 protette;
in subordine, ha domandato l'affido condiviso con collocazione del figlio presso di sé, la regolamentazione delle visite libere padre-figlio e la previsione di un contributo a carico del padre per il mantenimento del minore di E. 600 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 100% dell'assegno unico.
Respinta l'istanza attorea ex art. 473bis 15 cpc, è stata fissata udienza ex art. 473bis 21 cpc.
All'udienza dell'11.9.2024 le parti, comparse personalmente, sono state sentite e, all'esito, il Giudice Relatore, con ordinanza 1.10.2024, ha assunto i provvedimenti provvisori ed urgenti e, rigettate le istanze istruttorie, ha disposto l'acquisizione della documentazione reddituale aggiornata delle parti e di ulteriori relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi Psico-Sociali nonchè ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
Alla successiva udienza del 2.4.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe indicate e il Giudice Relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente, il Collegio ritiene che la causa non necessiti di ulteriore attività istruttoria e, pertanto, debbano essere qui respinte le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, richiamando i motivi di reiezione già esposti dal Giudice Relatore nell'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc che si condividono.
Venendo al merito, entrambe le parti hanno instato, in sede di precisazione delle conclusioni, per l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, come già disposto con _1 l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc.
La conforme domanda delle parti merita pieno accoglimento, richiamata integralmente la motivazione di cui all'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc ed evidenziato ulteriormente che il procedimento penale a carico del per il reato di cui all'art. 572 cp in danno della resistente è Pt_1 stato definitivamente archiviato come da doc. 30 attoreo, restando pendente solo in relazione all'art. 581 cp, e, altresì, che dall'osservazione condotta dai Servizi Psico-Sociali è emerso un buon attaccamento di al padre, il quale si è mostrato responsivo ed adeguato nell'interazione con il _1 figlio (v. rel, NPI/Psicologia 16.1.25 e 21.3.25; rel. SS 7.1.25 e 25.3.25).
Gli incontri padre-figlio, secondo le modalità indicate con ordinanza ex art. 473bis 22 cpc, si sono svolti con regolarità e ciò ha favorito il consolidamento della relazione del minore con il genitore. La comunicazione fra le parti è sinora stata mediata dal nonno paterno ma è certamente auspicabile, come sottolineato dal Servizio di NPI/Psicologia, la ripresa di un dialogo diretto tra i genitori onde garantire ad di beneficiare di un'effettiva e piena bigenitorialità (v. rel _1
NPI/Psicologia del 21.3.25).
Si reputa perciò opportuno, nel primario interesse del minore, la prosecuzione del monitoraggio della situazione a cura dei Servizi Psico-Sociali al fine di porre in essere ogni più opportuno intervento di supporto e di mediazione a favore degli adulti, inteso a favorire il superamento della conflittualità genitoriale ed a promuovere un'effettiva bigenitorialità di cui _1 abbisogna per un adeguato sviluppo psico-fisico.
Al fine di contenere i motivi di contrasto genitoriale, è opportuno confermare l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, fermo restando che le decisioni di maggior interesse per il minore, relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori.
Quanto alla collocazione abitativa del minore, tale profilo non è in contestazione fra le parti, avendo entrambe chiesto che la residenza e dimora abituale di sia fissata presso il domicilio _1 materno. Si conferma pertanto sul punto quanto già disposto con l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc.
Quanto al regime di visita padre-figlio, in considerazione del buon andamento della relazione del minore con il genitore e delle indicazioni provenienti dal Servizio di NPI/Psicologia nel segno di una implementazione della durata degli incontri padre-figlio, si dispone che il Pt_1 possa vedere e tenere con sé secondo il calendario indicato in dispositivo. _1
Alla luce delle positive risultanze psico-sociali (cfr. rel. SS e NPI/Psicologia cit.), non sussiste ragione per restringere i tempi di frequentazione paterni.
Passando al profilo economico, il ricorrente ha instato per una riduzione ad E. 250 mensili del contributo dovuto per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e salvo il 100% dell'assegno unico a favore della controparte;
la resistente, invece, ha instato per un aumento di detto contributo ad E. 600 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 100% dell'assegno unico in proprio favore.
Va premesso che, in sede provvisoria ed urgente, il Giudice Relatore ha determinato il contributo dovuto dal per il figlio in E. 350 al mese oltre al 50% delle spese Pt_1 _1 straordinarie, così motivando: “[…] che, quanto al mantenimento della prole, tenuto conto dei redditi delle parti quali risultano dalle rispettive dichiarazioni rese e dalle produzioni documentali versate in atti (il ricorrente lavora a tempo indeterminato con una retribuzione mensile netta di E.
1.700 come da estratto c/c sub doc. 8 e Mod. 730/2024 e ha dichiarato di vivere in un immobile in comodato d'uso gratuito;
la resistente è attualmente disoccupata e percepisce la Naspi di circa E. 800 al mese come da doc. 8, vive in un immobile condotto in locazione con spese per canone e oneri accessori di E. 400 al mese, come da doc. 6, percepisce per intero l'assegno unico di E. 230 al mese, ha altri due figli minori per i quali ha dichiarato di ricevere un contributo al mantenimento dall'ex marito di E. 600 al mese), dei prevalenti compiti di accudimento del minore gravanti sulla madre e dei maggiori tempi di permanenza del bambino presso quest'ultima, delle esigenze economiche della prole correlate alla tenera età, nonché delle spese abitative sopportate dalla , debba essere posto a carico del un contributo al mantenimento del figlio di E. CP_1 Pt_1
350 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come in dispositivo;
che detto contributo è dovuto con decorrenza dalla data della domanda giudiziale”.
L'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc -per quanto consta al Collegio- non è stata reclamata.
Non sono stati allegati né vi è evidenza, alla luce della documentazione aggiornata prodotta dalle parti nel termine all'uopo concesso, di significative variazioni della situazione reddituale delle parti all'infuori del contratto di locazione prodotto dal ricorrente sub doc. 27; circostanza che il aveva preannunciato già in sede di udienza, dichiarando di essere alla ricerca di un trilocale Pt_1 per avere uno spazio adeguato ad ospitare il bambino (v. verbale d'udienza 11.9.24).
Orbene, ritiene il Collegio, valutata la complessiva situazione reddituale delle parti, i prevalenti compiti di accudimento e di mantenimento diretto del minore gravanti sulla CP_1
(madre di altri due figli), delle spese abitative sopportati da entrambi i genitori e delle crescenti esigenze economiche del bambino, che il contributo al mantenimento dovuto dal per il figlio Pt_1 debba essere rideterminato, a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento, in E. _1 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e salvo il 100% dell'assegno unico a favore della
, essendo le parti concordi che tale prestazione economica sia percepita per intero dalla CP_1 resistente. Resta fermo, per il pregresso, quanto stabilito dall'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc.
Le detrazioni fiscali per le spese relative al minore sono disciplinate per legge.
Le spese di lite, tenuto conto della natura e dell'esito complessivo della causa, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con residenza e dimora _1 abituale presso il domicilio materno e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
Dispone che il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità, salve diverse e più ampie intese fra le parti:
− nei fine settimana alternati, dalle ore 10 del sabato alle ore 21 della domenica;
− un pomeriggio dalle ore 14 alle ore 21 nella settimana il cui il week-end è di spettanza paterna e due pomeriggi dalle ore 14 alle ore 21 nella settimana in cui il week-end è di spettanza materna;
− durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
− durante le prossime vacanze pasquali, il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta dalle ore 10 alle ore 21;
− le altre festività ed il giorno del compleanno del minore secondo il criterio dell'alternanza;
− durante le prossime vacanze estive, una settimana in periodo da concordare entro il 31 maggio;
a partire dall'anno successivo, due settimane (il primo anno non consecutive e poi anche consecutive) in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
Dispone la prosecuzione della presa in carico del minore da parte del Servizio Sociale e di per le finalità indicate in parte motiva, fin quanto stimato opportuno dagli operatori CP_2 incaricati;
Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio quando lo ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà, a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento, all'altro Pt_1 genitore, per il mantenimento del figlio minore, l'assegno periodico di € 300 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino. L'assegno unico continuerà ad essere interamente percepito dalla resistente . Resta CP_1 fermo, per il pregresso, quanto stabilito con l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 30.5.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 7880/2024 promossa da
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Fariello Sergio e Parte_1 C.F._1 dell'avv. Carnevale Schianca Giovanni, in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Latella Marco Guerrino CP_1 C.F._2 in forza di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da foglio di PC
Per parte resistente: come da comparsa di costituzione, salvo in punto affidamento del minore per cui insta nel regime di affido condiviso come previsto dall'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc
Per il PM: esprime parere favorevole
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.5.2024, a adito il Tribunale, chiedendo Parte_1 in via d'urgenza l'immediata ripresa dei rapporti con il figlio e, nel merito, l'affidamento _1 condiviso del minore con collocazione abitativa presso il domicilio materno, la regolamentazione delle visite padre-figlio e la previsione di un contributo a proprio carico per il mantenimento del bambino di E. 250 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 100% dell'assegno unico a favore della madre.
Con memoria difensiva depositata il 12.7.2024 si è costituita in giudizio , CP_1 instando in via principale per l'affido esclusivo a sé di con incontri padre-figlio con modalità _1 protette;
in subordine, ha domandato l'affido condiviso con collocazione del figlio presso di sé, la regolamentazione delle visite libere padre-figlio e la previsione di un contributo a carico del padre per il mantenimento del minore di E. 600 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 100% dell'assegno unico.
Respinta l'istanza attorea ex art. 473bis 15 cpc, è stata fissata udienza ex art. 473bis 21 cpc.
All'udienza dell'11.9.2024 le parti, comparse personalmente, sono state sentite e, all'esito, il Giudice Relatore, con ordinanza 1.10.2024, ha assunto i provvedimenti provvisori ed urgenti e, rigettate le istanze istruttorie, ha disposto l'acquisizione della documentazione reddituale aggiornata delle parti e di ulteriori relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi Psico-Sociali nonchè ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
Alla successiva udienza del 2.4.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe indicate e il Giudice Relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente, il Collegio ritiene che la causa non necessiti di ulteriore attività istruttoria e, pertanto, debbano essere qui respinte le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, richiamando i motivi di reiezione già esposti dal Giudice Relatore nell'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc che si condividono.
Venendo al merito, entrambe le parti hanno instato, in sede di precisazione delle conclusioni, per l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, come già disposto con _1 l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc.
La conforme domanda delle parti merita pieno accoglimento, richiamata integralmente la motivazione di cui all'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc ed evidenziato ulteriormente che il procedimento penale a carico del per il reato di cui all'art. 572 cp in danno della resistente è Pt_1 stato definitivamente archiviato come da doc. 30 attoreo, restando pendente solo in relazione all'art. 581 cp, e, altresì, che dall'osservazione condotta dai Servizi Psico-Sociali è emerso un buon attaccamento di al padre, il quale si è mostrato responsivo ed adeguato nell'interazione con il _1 figlio (v. rel, NPI/Psicologia 16.1.25 e 21.3.25; rel. SS 7.1.25 e 25.3.25).
Gli incontri padre-figlio, secondo le modalità indicate con ordinanza ex art. 473bis 22 cpc, si sono svolti con regolarità e ciò ha favorito il consolidamento della relazione del minore con il genitore. La comunicazione fra le parti è sinora stata mediata dal nonno paterno ma è certamente auspicabile, come sottolineato dal Servizio di NPI/Psicologia, la ripresa di un dialogo diretto tra i genitori onde garantire ad di beneficiare di un'effettiva e piena bigenitorialità (v. rel _1
NPI/Psicologia del 21.3.25).
Si reputa perciò opportuno, nel primario interesse del minore, la prosecuzione del monitoraggio della situazione a cura dei Servizi Psico-Sociali al fine di porre in essere ogni più opportuno intervento di supporto e di mediazione a favore degli adulti, inteso a favorire il superamento della conflittualità genitoriale ed a promuovere un'effettiva bigenitorialità di cui _1 abbisogna per un adeguato sviluppo psico-fisico.
Al fine di contenere i motivi di contrasto genitoriale, è opportuno confermare l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, fermo restando che le decisioni di maggior interesse per il minore, relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori.
Quanto alla collocazione abitativa del minore, tale profilo non è in contestazione fra le parti, avendo entrambe chiesto che la residenza e dimora abituale di sia fissata presso il domicilio _1 materno. Si conferma pertanto sul punto quanto già disposto con l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc.
Quanto al regime di visita padre-figlio, in considerazione del buon andamento della relazione del minore con il genitore e delle indicazioni provenienti dal Servizio di NPI/Psicologia nel segno di una implementazione della durata degli incontri padre-figlio, si dispone che il Pt_1 possa vedere e tenere con sé secondo il calendario indicato in dispositivo. _1
Alla luce delle positive risultanze psico-sociali (cfr. rel. SS e NPI/Psicologia cit.), non sussiste ragione per restringere i tempi di frequentazione paterni.
Passando al profilo economico, il ricorrente ha instato per una riduzione ad E. 250 mensili del contributo dovuto per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e salvo il 100% dell'assegno unico a favore della controparte;
la resistente, invece, ha instato per un aumento di detto contributo ad E. 600 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 100% dell'assegno unico in proprio favore.
Va premesso che, in sede provvisoria ed urgente, il Giudice Relatore ha determinato il contributo dovuto dal per il figlio in E. 350 al mese oltre al 50% delle spese Pt_1 _1 straordinarie, così motivando: “[…] che, quanto al mantenimento della prole, tenuto conto dei redditi delle parti quali risultano dalle rispettive dichiarazioni rese e dalle produzioni documentali versate in atti (il ricorrente lavora a tempo indeterminato con una retribuzione mensile netta di E.
1.700 come da estratto c/c sub doc. 8 e Mod. 730/2024 e ha dichiarato di vivere in un immobile in comodato d'uso gratuito;
la resistente è attualmente disoccupata e percepisce la Naspi di circa E. 800 al mese come da doc. 8, vive in un immobile condotto in locazione con spese per canone e oneri accessori di E. 400 al mese, come da doc. 6, percepisce per intero l'assegno unico di E. 230 al mese, ha altri due figli minori per i quali ha dichiarato di ricevere un contributo al mantenimento dall'ex marito di E. 600 al mese), dei prevalenti compiti di accudimento del minore gravanti sulla madre e dei maggiori tempi di permanenza del bambino presso quest'ultima, delle esigenze economiche della prole correlate alla tenera età, nonché delle spese abitative sopportate dalla , debba essere posto a carico del un contributo al mantenimento del figlio di E. CP_1 Pt_1
350 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come in dispositivo;
che detto contributo è dovuto con decorrenza dalla data della domanda giudiziale”.
L'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc -per quanto consta al Collegio- non è stata reclamata.
Non sono stati allegati né vi è evidenza, alla luce della documentazione aggiornata prodotta dalle parti nel termine all'uopo concesso, di significative variazioni della situazione reddituale delle parti all'infuori del contratto di locazione prodotto dal ricorrente sub doc. 27; circostanza che il aveva preannunciato già in sede di udienza, dichiarando di essere alla ricerca di un trilocale Pt_1 per avere uno spazio adeguato ad ospitare il bambino (v. verbale d'udienza 11.9.24).
Orbene, ritiene il Collegio, valutata la complessiva situazione reddituale delle parti, i prevalenti compiti di accudimento e di mantenimento diretto del minore gravanti sulla CP_1
(madre di altri due figli), delle spese abitative sopportati da entrambi i genitori e delle crescenti esigenze economiche del bambino, che il contributo al mantenimento dovuto dal per il figlio Pt_1 debba essere rideterminato, a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento, in E. _1 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e salvo il 100% dell'assegno unico a favore della
, essendo le parti concordi che tale prestazione economica sia percepita per intero dalla CP_1 resistente. Resta fermo, per il pregresso, quanto stabilito dall'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc.
Le detrazioni fiscali per le spese relative al minore sono disciplinate per legge.
Le spese di lite, tenuto conto della natura e dell'esito complessivo della causa, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con residenza e dimora _1 abituale presso il domicilio materno e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
Dispone che il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità, salve diverse e più ampie intese fra le parti:
− nei fine settimana alternati, dalle ore 10 del sabato alle ore 21 della domenica;
− un pomeriggio dalle ore 14 alle ore 21 nella settimana il cui il week-end è di spettanza paterna e due pomeriggi dalle ore 14 alle ore 21 nella settimana in cui il week-end è di spettanza materna;
− durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
− durante le prossime vacanze pasquali, il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta dalle ore 10 alle ore 21;
− le altre festività ed il giorno del compleanno del minore secondo il criterio dell'alternanza;
− durante le prossime vacanze estive, una settimana in periodo da concordare entro il 31 maggio;
a partire dall'anno successivo, due settimane (il primo anno non consecutive e poi anche consecutive) in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
Dispone la prosecuzione della presa in carico del minore da parte del Servizio Sociale e di per le finalità indicate in parte motiva, fin quanto stimato opportuno dagli operatori CP_2 incaricati;
Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio quando lo ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà, a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento, all'altro Pt_1 genitore, per il mantenimento del figlio minore, l'assegno periodico di € 300 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino. L'assegno unico continuerà ad essere interamente percepito dalla resistente . Resta CP_1 fermo, per il pregresso, quanto stabilito con l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 30.5.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento