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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
Commentario • 1
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34529 - pubb. 31/03/2026 Conferimento di procura generale alle liti rilasciata dal debitore esecutato al difensore presso il quale ha eletto domicilio ex art. 492, comma 2, c.p.c. Cassazione civile, sez. III, 23 Agosto 2025, n. 23756. Pres. De Stefano. Est. Guizzi. ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - Domiciliatario del debitore esecutato ex art. 492, comma 2, c.p.c. - Conferimento di procura generale alle liti - Pignoramento in estensione - Notificazione al difensore - Validità - Condizioni Nel caso in cui, in una procura generale alle liti rilasciata dal debitore esecutato al difensore presso il quale ha eletto domicilio ai sensi dell'art. 492, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/08/2025, n. 23756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23756 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 9726-2023 proposto da: STONES S.R.L., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato Marco GARULLI;
- ricorrente -
contro LUBE INDUSTRIES S.R.L., in persona legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato Piergiorgio PARISELLA;
- controricorrente -
nonché contro Oggetto OPPOSIZIONE ATTI ESECUTIVI Pignoramento in estensione - Notificazione - Presso il procuratore generale alle liti della debitrice - Idoneità R.G.N. 9726/2023 Cron. Rep. Ud. 2/4/2025 Udienza Pubblica Civile Sent. Sez. 3 Num. 23756 Anno 2025 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME Data pubblicazione: 23/08/2025 2 ARREDANDO CASA 751 S.R.L., GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A., MALU NET S.A.S. DI CONTI RO & CO., FALLIMENTO CONTI ROBERTO, LUBE HOLDING S.R.L.; - intimate - Avverso la sentenza n. 2057/2023 del Tribunale di Roma, depositata il 07/02/2023; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica in data 02/04/2025 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI;
udita la Sostituta Procuratrice Generale, Dott.ssa Anna Maria SOLDI, che si riporta alle conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale, Dott. NI Battista NARDECCHIA;
uditi gli Avvocati Marco GARULLI e Piergiorgio PARISELLA. FATTI DI CAUSA 1. La società NE S.r.l. ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 2057/23, del 7 febbraio 2023, del Tribunale di Roma, che ne ha rigettato l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione presso il medesimo Tribunale capitolino ha assegnato alla società UB Industries S.r.l., in preferenza rispetto all’odierna ricorrente, ai sensi del comma 4 dell’art. 499 cod. proc. civ., quanto ricavato in sede di distribuzione all’esito di procedura esecutiva presso terzi. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che, promosso da UB Industries - in relazione ad un credito azionato “in executivis” verso la società Arredando Casa 751 S.r.l. - pignoramento mobiliare presso terzi nei confronti di OU Assicurazioni S.p.a., il creditore procedente invitava quelli intervenuti tempestivamente (tra i quali essa società NE) ad 3 estendere il pignoramento, ai sensi della norma summenzionata, indicando la sussistenza di ulteriori somme pignorabili in capo al terzo. In data 10 agosto 2018, l’odierna ricorrente richiedeva, all’UNEP, la notifica dell’atto di pignoramento in estensione alla società terza pignorata e alla debitrice esecutata, in questo secondo caso presso la residenza del legale rappresentante della società, nonché presso lo studio dell’Avv. Giovanna Ranieri, nella qualità di procuratore generale della debitrice, notificazione, quest’ultima, che si assume andata a buon fine. Nondimeno, il giudice dell’esecuzione assegnava termine alle parti per il deposito di note scritte circa la regolarità della notifica dell’atto di pignoramento in estensione, effettuato presso lo studio dell’Avv. Ranieri. Nel proprio scritto defensionale, l’odierna ricorrente ribadiva la correttezza della notifica suddetta, chiedendo, comunque, di essere rimessa in termini. Senza attendere l’adozione di un provvedimento in tal senso, la società NE chiedeva, all’UNEP di Avellino, la notifica a mani, nei confronti del legale rappresentante della società debitrice, presso la residenza dello stesso e, atteso l’esito negativo della notificazione, la successiva notifica ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. Con successiva nota di udienza NE s.r.l. ribadiva la correttezza della prima notifica del pignoramento in estensione presso lo studio dell’Avv. Ranieri, precisando come detta questione fosse stata, comunque, superata dall’intervenuta notifica ex art. 143 cod. proc. civ. Ciò nondimeno, il giudice dell’esecuzione, ritenuta nulla la notifica presso il procuratore domiciliatario, tardiva quella eseguita spontaneamente dalla ricorrente al debitore, nonché insussistente l’esimente dei giusti motivi ex art. 499, comma 4, 4 cod. proc. civ. (già indicata in quella sede, dall’odierna ricorrente, nella dichiarazione asseritamente negativa resa dal terzo), per tali motivi confermava l’assegnazione con preferenza in favore della creditrice procedente, UB Industries. Proposta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., la stessa veniva rigettata, sui medesimi presupposti già evidenziati dal giudice dell’esecuzione, il quale, in particolare, rilevava - quanto all’assenza dei “giusti motivi” - come la terza pignorata avesse reso, al creditore procedente UB Industries, dichiarazione positiva ex art. 547 cod. proc. civ., avendo precisato di aver vincolato un importo pari alla somma precettata aumentata della metà in conformità all’art. 546 cod. proc. civ., “con liberazione di ogni ulteriore somma oggetto di pignoramento”. 3. Avverso la sentenza del Tribunale capitolino ha proposto ricorso per cassazione la società NE, sulla base - come già detto - di cinque motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 47 cod. civ. e 141 cod. proc. civ., in relazione all’art. 492, comma 2, cod. proc. civ. La sentenza impugnata è censurata là dove ha ritenuto nulla la notifica, al procuratore generale alle liti e domiciliatario della debitrice esecutata, in applicazione del principio secondo cui “la procura generale alle liti, poiché riferita a tutti gli affari od interessi della società esecutata, non può ritenersi idonea a derogare la disciplina dettata dall’art. 47 cod. civ.”, a meno che la dichiarazione di elezione di domicilio non riguardi determinati atti o affari e sia espressa per iscritto in modo inequivoco. Quest’ultimo, però, sarebbe, secondo la ricorrente, proprio il caso in esame, considerato il tenore della procura generale alle 5 liti conferita da Arredando Casa 751 “all’Avvocato Ranieri Giovanna, con studio in Roma Via Calabria n. 56 presso il quale agli effetti della presente e di tutti i procedimenti giudiziari elegge domicilio affinché la rappresenti, assista e difenda in tutte la cause attive e passive, promosse e da promuovere contro qualsiasi persona e per qualsiasi titolo, in tutti i gradi di giurisdizione […] pertanto al nominato procuratore vengono conferite tutte le necessarie facoltà, comprese quella di spiccare citazioni, eleggere domicili, etc. etc.”. Secondo il Tribunale, tuttavia, tale elezione di domicilio deve “ritenersi disposta ai soli fini della visibilità del fascicolo dell’esecuzione e non già anche per tutta la durata della procedura esecutiva, non essendosi poi costituito il debitore”. Senonché, tale affermazione - sottolinea la ricorrente - trascura che il processo esecutivo principia con il pignoramento, contenente “l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione” (art. 492, comma 2, cod. proc. civ.), a nulla rilevando “che il debitore sia o meno costituito, dal momento che la risposta all’invito in parola (e più in generale la stessa struttura del processo esecutivo) non presuppone la formale costituzione del debitore mediante l’assistenza di un legale”. 3.2. Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza per motivazione, apparente, arbitraria e/o incomprensibile in punto tardività della notifica al debitore ex art. 143 cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata per aver negato rilievo alla rinnovazione spontanea della notificazione dell’estensione del pignoramento, perché non sarebbe avvenuta entro un “termine ragionevolmente contenuto”. Rilevava, infatti, il Tribunale che la 6 richiesta di autorizzazione ad una nuova notificazione avvenne il 19 settembre 2018, a distanza di oltre un anno dalla restituzione, da parte dell’ufficiale giudiziario, degli atti della notificazione non andata a buon fine (adempimento risalente al 5 settembre 2018). Tale affermazione, tuttavia, non sarebbe condivisibile, innanzitutto perché l’applicazione “del criterio cronometrico riguarda la notificazione delle impugnazioni, stabilendosi per ragionevole la riattivazione nel termine della metà di quello previsto per impugnare”. Tale principio assume, pertanto, un parametro di riferimento - quello della ragionevole durata del procedimento - “che nella fattispecie non si pone neppure, dal momento che un processo c’è già (essendo l’estensione del pignoramento un incidente del procedimento esecutivo in corso), con tanto di udienza di comparizione fissata al 27 gennaio 2020”. Ne consegue, quindi, secondo la ricorrente, che “è alla ragionevole durata di questo (e non al conteggio dei giorni stabilito per le impugnazioni) che andava commisurato il termine utile di riattivazione della notificazione”, nelle specie ampiamente rispettato. Difatti, “paralizzato il termine di trenta giorni di cui all’art. 499, comma 4, con la prima, tempestiva e incolpevolmente infruttuosa notifica”, deve concludersi - secondo la ricorrente - che “in difetto di termine fissato ad hoc dal giudice”, a “soddisfo del principio di ragionevolezza non resta che il termine processuale già fissato per la nuova comparizione delle parti e il rispetto del termine a comparire proprio del tipo” (espropriazione presso terzi, ex art. 543, comma 4, cod. proc. civ), “in effetti ampiamente rispettato”, visto che la notifica spontanea per l’udienza del 27 gennaio 2020 si è perfezionata il precedente 9 gennaio. Ne discenderebbe il pieno rispetto, da parte dell’odierna ricorrente, del principio di ragionevolezza del termine, propriamente inteso come rispetto della ragionevole durata del 7 processo, che semmai era già stata vanificata dal doppio rinvio dell’udienza di prima comparizione, disposto dal giudice dell’esecuzione. Motivo per cui - conclude la ricorrente - “se c’è qualcosa di irragionevole, ancorché infarcito di inutile formalismo, è il criterio puramente cronometrico adottato dal giudice del merito nel dichiarare la nullità (tardività) della notifica al debitore”. 3.3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione al “giusto motivo” ex art. 499, comma 4, cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata, là dove ha escluso che potesse integrare “giusto motivo” della mancata estensione del pignoramento la circostanza che il terzo pignorato, destinatario di rituale notifica diversamente dal debitore esecutato, avesse reso dichiarazione di natura negativa;
evenienza che avrebbe reso inutile insistere (sempre secondo la prospettazione della ricorrente) nella rinnovazione della notificazione alla società debitrice, essendo stata acquisita agli atti l’inesistenza degli altri beni, o meglio crediti, “utilmente pignorabili” In particolare, è contestata l’affermazione del Tribunale di Roma secondo cui la valutazione in merito al fatto che “l’invito rechi anche l’indicazione dei beni utilmente pignorabili è compiuta dal giudice dell’esecuzione all’esito delle attività compiute (o meno) dalle parti ma secondo un giudizio ex ante”. Tale conclusione - secondo la ricorrente - costituirebbe una “chiara forzatura (violazione) della norma”, e ciò, innanzitutto, “perché l’estensione del pignoramento non passa attraverso un provvedimento autorizzativo del giudice (è infatti di iniziativa del creditore procedente), che pertanto non può che verificare ex post la ricorrenza dei requisiti” di cui all’art. 499, comma 4, cod. proc. civ., “ivi compresa l’esimente in parola”. Ma soprattutto perché, 8 “contrariamente al pratico scopo recuperatorio della norma e al principio di economia processuale, tale anticipazione finisce per imporre inutili estensioni del pignoramento, anche in ipotesi di perimento del bene indicato dal creditore procedente, ipotesi in tutto e per tutto analoga alla presente”. 3.4. Il quarto motivo denuncia nullità della sentenza per motivazione illogica. La sentenza, in particolare, è censurata, là dove afferma che il terzo pignorato ha reso, al creditore procedente UB Industries, “dichiarazione positiva ex art. 547 cod. proc. civ., precisando di aver vincolato un importo pari alla somma precettata aumentata della metà in conformità all’art. 546 cod. proc. civ. «con liberazione di ogni ulteriore somma oggetto di pignoramento»”. Secondo il giudice dell’opposizione, infatti, da “tale ultimo inciso non può farsi certamente discendere, come invece prospetta l’opponente, l’inutilità alla estensione del pignoramento perché il debitore avrebbe avuto libera disponibilità delle somme ulteriori”. Secondo la ricorrente, “preliminarmente evidenziato che il Tribunale non si cura di correggere l’espressione” (ovvero, l’inciso “con liberazione di ogni ulteriore somma oggetto di pignoramento”), esso “non rileva che all’atto della dichiarazione il terzo non può liberare somme oggetto di pignoramento, per cui il suo sforzo ermeneutico prende le mosse da un nonsense giuridico”. Difatti, “premesso che il vincolo riguarda esclusivamente le somme precettate aumentate della metà” - osserva sempre la ricorrente - “e che non è possibile disporre di somme staggite pena l’incorrere nell’art. 388 cod. pen.”, la precisazione del terzo andrebbe “giocoforza intesa” come “liberazione di ogni ulteriore somma non oggetto di pignoramento”. Tuttavia, poiché “le somme non oggetto di pignoramento sono già libere” per legge, 9 tale comunicazione di “liberazione” - è la conclusione di NE - “non poteva che significare la loro messa a disposizione del debitore esecutato”, così conferendo alla dichiarazione natura “positiva”, e non “negativa”. Quella appena indicata, dunque, sarebbe la sola “interpretazione giuridicamente orientata, cui è indigesta quella fornita dal giudice a quo in base alla quale potrebbero giuridicamente liberarsi somme che per la Legge sono già libere”. D’altra parte, osserva ancora la ricorrente, sul punto riprendendo la censura oggetto del terzo motivo della presente impugnazione, “se l’inesistenza di ulteriori crediti utilmente pignorabili fosse già nella originaria dichiarazione del terzo (quella rilasciata alla procedente UB), ne avremmo anche una inutilità ex ante”, come - peraltro, erroneamente, per le ragioni già illustrate - “preteso dal giudice del merito”. 3.5. Il quinto motivo denuncia “error in procedendo”, ex artt. 17, 91, 92 cod. proc. civ. e 75 disp. att. cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata perché, nel condannare l’odierna ricorrente alle spese di lite, fa “applicazione dello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00 tenendo conto del credito per cui Stone s.r.l. è intervenuta”. Tuttavia, il Tribunale di Roma - osserva la ricorrente - ha ricavato “il valore della causa in base all’art. 17 cod. proc. civ., che lo determina in base al credito per cui si procede, non avvedendosi che la disposizione in parola è riservata all’opposizione all’esecuzione”, mentre per l’opposizione agli atti esecutivi, invece, “vige il diverso principio «degli effetti economici derivanti dall’accoglimento ovvero dal rigetto dell’opposizione»”. 10 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la società UB Industries, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. Sono rimasti solo intimati gli altri soggetti meglio identificati in epigrafe. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata in udienza pubblica, inizialmente per il 19 dicembre 2024 e poi per il 2 aprile 2025. 7. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha depositato requisitoria in occasione dell’udienza del 19 dicembre scorso, concludendo per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, conclusioni ribadite per iscritto in vista della presente udienza. 8. La ricorrente ha presentato memoria, in occasione dell’udienza del 19 dicembre scorso, che ha ribadito con nota successiva in vista di quella presente, nell’imminenza della quale anche la controricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 9. Il ricorso va accolto, nei limiti di seguito precisati. 9.1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 9.1.1. Erra, infatti, la sentenza impugnata nel ritenere nulla la notifica del pignoramento in estensione (destinata alla debitrice principale) eseguita presso l’Avvocato Ranieri, negando rilievo alla sua condizione di domiciliatario, con particolare riferimento 11 all’elezione di domicilio disposta da UB Industries in occasione della presentazione dell’istanza di visibilità. Per un verso, infatti, l’ampiezza della procura rilasciata al legale (visto che all’Avv. Ranieri sono state “conferite tutte le necessarie facoltà, comprese quella di spiccare citazioni, eleggere domicili, etc. etc.”), nonché, per altro verso, la circostanza - che è sottolineata, in particolare, dal Procuratore Generale - secondo cui l’autorizzazione alla visibilità del fascicolo non richiede alcuna elezione di domicilio, all’uopo bastando il mero conferimento della procura, dimostrano l’erroneità dell’assunto del Tribunale capitolino, il quale pretende di attribuire all’elezione di domicilio efficacia circoscritta a tale adempimento e, poi, di negarla ad ogni altro connesso al medesimo, tra cui, soprattutto, gli atti propri e tipici del processo ai cui atti si è chiesto di accedere. In difetto di esplicita ed univoca limitazione dei poteri rappresentativi, oggetto della procura, allo specifico atto cui essa accede, invero, deve reputarsi che la medesima sia naturalmente estesa a tutti gli atti del processo stesso, tanto corrispondendo a quanto accade normalmente e Non irrilevante, nella stessa prospettiva, è l’ulteriore considerazione, sempre svolta dal Procuratore Generale, secondo cui la circostanza che l’elezione di domicilio risulti materialmente contenuta nell’istanza di visibilità “non determina alcuna commistione tra gli atti che mantengono ognuno la propria autonomia e funzione”, esattamente come avviene “con riferimento al rapporto tra procura ed elezione di domicilio”. Inoltre, nelle procedure di esecuzione forzata - come rammenta, nuovamente, il Procuratore Generale - l’elezione di domicilio consegue all’invito del creditore ex art. 492, comma 2, cod. proc. civ., il quale, a propria volta, “è previsto solo a tutela del creditore e tende a garantire la speditezza del procedimento” (Cass. Sez. 6-3, ord. 9 agosto 2018, n. 20706, Rv. 650485-01). 12 Da quanto precede, pertanto, deve trarsi come conseguenza che anche all’elezione di domicilio debba darsi un’interpretazione coerente con tale finalità. Infatti, l’invito che, ai sensi del comma secondo dell’art. 492 cod. proc. civ., è rivolto al debitore ha ad oggetto, secondo il tenore testuale della disposizione, proprio l’elezione di domicilio (in alternativa alla dichiarazione di residenza) ai fini delle successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette;
di conseguenza, è coerentemente funzionale all’esigenza di speditezza del procedimento, cui è finalizzata la disposizione e salvo che risultino in maniera chiara ed univoca limitazioni ai poteri conferiti con la procura e all’elezione ad essa connessa o in essa contenuta, che qualsiasi successivo atto del processo esecutivo cui la procura e l’elezione si riferiscono possa essere validamente notificato nel domicilio eletto. Ora, da un lato, l’istanza di visibilità è naturalmente orientata proprio all’eventuale partecipazione al processo, non essendo necessario, in quello esecutivo, un formale atto di costituzione del debitore esecutato;
dall’altro lato, tra gli atti successivi, ben può essere annoverato, quale sviluppo potenzialmente ordinario, anche il pignoramento in estensione, finalizzato a regolare i rapporti tra il procedente e gli intervenuti. 9.2. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei restanti. 10. In conclusione, il ricorso è accolto quanto al suo primo motivo e la sentenza impugnata cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di un diverso magistrato, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, in applicazione del seguente principio di diritto: 13 “in assenza di espressioni univoche che limitino, in una procura generale alle liti correlata all’elezione di domicilio prevista dal secondo comma dell’art. 492 cod. proc. civ., il potere del procuratore del debitore esecutato o l’elezione medesima, è valida la notificazione del pignoramento in estensione eseguita presso il medesimo”.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarandolo assorbito per il resto, e cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio della
- ricorrente -
contro LUBE INDUSTRIES S.R.L., in persona legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato Piergiorgio PARISELLA;
- controricorrente -
nonché contro Oggetto OPPOSIZIONE ATTI ESECUTIVI Pignoramento in estensione - Notificazione - Presso il procuratore generale alle liti della debitrice - Idoneità R.G.N. 9726/2023 Cron. Rep. Ud. 2/4/2025 Udienza Pubblica Civile Sent. Sez. 3 Num. 23756 Anno 2025 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME Data pubblicazione: 23/08/2025 2 ARREDANDO CASA 751 S.R.L., GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A., MALU NET S.A.S. DI CONTI RO & CO., FALLIMENTO CONTI ROBERTO, LUBE HOLDING S.R.L.; - intimate - Avverso la sentenza n. 2057/2023 del Tribunale di Roma, depositata il 07/02/2023; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica in data 02/04/2025 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI;
udita la Sostituta Procuratrice Generale, Dott.ssa Anna Maria SOLDI, che si riporta alle conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale, Dott. NI Battista NARDECCHIA;
uditi gli Avvocati Marco GARULLI e Piergiorgio PARISELLA. FATTI DI CAUSA 1. La società NE S.r.l. ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 2057/23, del 7 febbraio 2023, del Tribunale di Roma, che ne ha rigettato l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione presso il medesimo Tribunale capitolino ha assegnato alla società UB Industries S.r.l., in preferenza rispetto all’odierna ricorrente, ai sensi del comma 4 dell’art. 499 cod. proc. civ., quanto ricavato in sede di distribuzione all’esito di procedura esecutiva presso terzi. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che, promosso da UB Industries - in relazione ad un credito azionato “in executivis” verso la società Arredando Casa 751 S.r.l. - pignoramento mobiliare presso terzi nei confronti di OU Assicurazioni S.p.a., il creditore procedente invitava quelli intervenuti tempestivamente (tra i quali essa società NE) ad 3 estendere il pignoramento, ai sensi della norma summenzionata, indicando la sussistenza di ulteriori somme pignorabili in capo al terzo. In data 10 agosto 2018, l’odierna ricorrente richiedeva, all’UNEP, la notifica dell’atto di pignoramento in estensione alla società terza pignorata e alla debitrice esecutata, in questo secondo caso presso la residenza del legale rappresentante della società, nonché presso lo studio dell’Avv. Giovanna Ranieri, nella qualità di procuratore generale della debitrice, notificazione, quest’ultima, che si assume andata a buon fine. Nondimeno, il giudice dell’esecuzione assegnava termine alle parti per il deposito di note scritte circa la regolarità della notifica dell’atto di pignoramento in estensione, effettuato presso lo studio dell’Avv. Ranieri. Nel proprio scritto defensionale, l’odierna ricorrente ribadiva la correttezza della notifica suddetta, chiedendo, comunque, di essere rimessa in termini. Senza attendere l’adozione di un provvedimento in tal senso, la società NE chiedeva, all’UNEP di Avellino, la notifica a mani, nei confronti del legale rappresentante della società debitrice, presso la residenza dello stesso e, atteso l’esito negativo della notificazione, la successiva notifica ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. Con successiva nota di udienza NE s.r.l. ribadiva la correttezza della prima notifica del pignoramento in estensione presso lo studio dell’Avv. Ranieri, precisando come detta questione fosse stata, comunque, superata dall’intervenuta notifica ex art. 143 cod. proc. civ. Ciò nondimeno, il giudice dell’esecuzione, ritenuta nulla la notifica presso il procuratore domiciliatario, tardiva quella eseguita spontaneamente dalla ricorrente al debitore, nonché insussistente l’esimente dei giusti motivi ex art. 499, comma 4, 4 cod. proc. civ. (già indicata in quella sede, dall’odierna ricorrente, nella dichiarazione asseritamente negativa resa dal terzo), per tali motivi confermava l’assegnazione con preferenza in favore della creditrice procedente, UB Industries. Proposta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., la stessa veniva rigettata, sui medesimi presupposti già evidenziati dal giudice dell’esecuzione, il quale, in particolare, rilevava - quanto all’assenza dei “giusti motivi” - come la terza pignorata avesse reso, al creditore procedente UB Industries, dichiarazione positiva ex art. 547 cod. proc. civ., avendo precisato di aver vincolato un importo pari alla somma precettata aumentata della metà in conformità all’art. 546 cod. proc. civ., “con liberazione di ogni ulteriore somma oggetto di pignoramento”. 3. Avverso la sentenza del Tribunale capitolino ha proposto ricorso per cassazione la società NE, sulla base - come già detto - di cinque motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 47 cod. civ. e 141 cod. proc. civ., in relazione all’art. 492, comma 2, cod. proc. civ. La sentenza impugnata è censurata là dove ha ritenuto nulla la notifica, al procuratore generale alle liti e domiciliatario della debitrice esecutata, in applicazione del principio secondo cui “la procura generale alle liti, poiché riferita a tutti gli affari od interessi della società esecutata, non può ritenersi idonea a derogare la disciplina dettata dall’art. 47 cod. civ.”, a meno che la dichiarazione di elezione di domicilio non riguardi determinati atti o affari e sia espressa per iscritto in modo inequivoco. Quest’ultimo, però, sarebbe, secondo la ricorrente, proprio il caso in esame, considerato il tenore della procura generale alle 5 liti conferita da Arredando Casa 751 “all’Avvocato Ranieri Giovanna, con studio in Roma Via Calabria n. 56 presso il quale agli effetti della presente e di tutti i procedimenti giudiziari elegge domicilio affinché la rappresenti, assista e difenda in tutte la cause attive e passive, promosse e da promuovere contro qualsiasi persona e per qualsiasi titolo, in tutti i gradi di giurisdizione […] pertanto al nominato procuratore vengono conferite tutte le necessarie facoltà, comprese quella di spiccare citazioni, eleggere domicili, etc. etc.”. Secondo il Tribunale, tuttavia, tale elezione di domicilio deve “ritenersi disposta ai soli fini della visibilità del fascicolo dell’esecuzione e non già anche per tutta la durata della procedura esecutiva, non essendosi poi costituito il debitore”. Senonché, tale affermazione - sottolinea la ricorrente - trascura che il processo esecutivo principia con il pignoramento, contenente “l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione” (art. 492, comma 2, cod. proc. civ.), a nulla rilevando “che il debitore sia o meno costituito, dal momento che la risposta all’invito in parola (e più in generale la stessa struttura del processo esecutivo) non presuppone la formale costituzione del debitore mediante l’assistenza di un legale”. 3.2. Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza per motivazione, apparente, arbitraria e/o incomprensibile in punto tardività della notifica al debitore ex art. 143 cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata per aver negato rilievo alla rinnovazione spontanea della notificazione dell’estensione del pignoramento, perché non sarebbe avvenuta entro un “termine ragionevolmente contenuto”. Rilevava, infatti, il Tribunale che la 6 richiesta di autorizzazione ad una nuova notificazione avvenne il 19 settembre 2018, a distanza di oltre un anno dalla restituzione, da parte dell’ufficiale giudiziario, degli atti della notificazione non andata a buon fine (adempimento risalente al 5 settembre 2018). Tale affermazione, tuttavia, non sarebbe condivisibile, innanzitutto perché l’applicazione “del criterio cronometrico riguarda la notificazione delle impugnazioni, stabilendosi per ragionevole la riattivazione nel termine della metà di quello previsto per impugnare”. Tale principio assume, pertanto, un parametro di riferimento - quello della ragionevole durata del procedimento - “che nella fattispecie non si pone neppure, dal momento che un processo c’è già (essendo l’estensione del pignoramento un incidente del procedimento esecutivo in corso), con tanto di udienza di comparizione fissata al 27 gennaio 2020”. Ne consegue, quindi, secondo la ricorrente, che “è alla ragionevole durata di questo (e non al conteggio dei giorni stabilito per le impugnazioni) che andava commisurato il termine utile di riattivazione della notificazione”, nelle specie ampiamente rispettato. Difatti, “paralizzato il termine di trenta giorni di cui all’art. 499, comma 4, con la prima, tempestiva e incolpevolmente infruttuosa notifica”, deve concludersi - secondo la ricorrente - che “in difetto di termine fissato ad hoc dal giudice”, a “soddisfo del principio di ragionevolezza non resta che il termine processuale già fissato per la nuova comparizione delle parti e il rispetto del termine a comparire proprio del tipo” (espropriazione presso terzi, ex art. 543, comma 4, cod. proc. civ), “in effetti ampiamente rispettato”, visto che la notifica spontanea per l’udienza del 27 gennaio 2020 si è perfezionata il precedente 9 gennaio. Ne discenderebbe il pieno rispetto, da parte dell’odierna ricorrente, del principio di ragionevolezza del termine, propriamente inteso come rispetto della ragionevole durata del 7 processo, che semmai era già stata vanificata dal doppio rinvio dell’udienza di prima comparizione, disposto dal giudice dell’esecuzione. Motivo per cui - conclude la ricorrente - “se c’è qualcosa di irragionevole, ancorché infarcito di inutile formalismo, è il criterio puramente cronometrico adottato dal giudice del merito nel dichiarare la nullità (tardività) della notifica al debitore”. 3.3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione al “giusto motivo” ex art. 499, comma 4, cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata, là dove ha escluso che potesse integrare “giusto motivo” della mancata estensione del pignoramento la circostanza che il terzo pignorato, destinatario di rituale notifica diversamente dal debitore esecutato, avesse reso dichiarazione di natura negativa;
evenienza che avrebbe reso inutile insistere (sempre secondo la prospettazione della ricorrente) nella rinnovazione della notificazione alla società debitrice, essendo stata acquisita agli atti l’inesistenza degli altri beni, o meglio crediti, “utilmente pignorabili” In particolare, è contestata l’affermazione del Tribunale di Roma secondo cui la valutazione in merito al fatto che “l’invito rechi anche l’indicazione dei beni utilmente pignorabili è compiuta dal giudice dell’esecuzione all’esito delle attività compiute (o meno) dalle parti ma secondo un giudizio ex ante”. Tale conclusione - secondo la ricorrente - costituirebbe una “chiara forzatura (violazione) della norma”, e ciò, innanzitutto, “perché l’estensione del pignoramento non passa attraverso un provvedimento autorizzativo del giudice (è infatti di iniziativa del creditore procedente), che pertanto non può che verificare ex post la ricorrenza dei requisiti” di cui all’art. 499, comma 4, cod. proc. civ., “ivi compresa l’esimente in parola”. Ma soprattutto perché, 8 “contrariamente al pratico scopo recuperatorio della norma e al principio di economia processuale, tale anticipazione finisce per imporre inutili estensioni del pignoramento, anche in ipotesi di perimento del bene indicato dal creditore procedente, ipotesi in tutto e per tutto analoga alla presente”. 3.4. Il quarto motivo denuncia nullità della sentenza per motivazione illogica. La sentenza, in particolare, è censurata, là dove afferma che il terzo pignorato ha reso, al creditore procedente UB Industries, “dichiarazione positiva ex art. 547 cod. proc. civ., precisando di aver vincolato un importo pari alla somma precettata aumentata della metà in conformità all’art. 546 cod. proc. civ. «con liberazione di ogni ulteriore somma oggetto di pignoramento»”. Secondo il giudice dell’opposizione, infatti, da “tale ultimo inciso non può farsi certamente discendere, come invece prospetta l’opponente, l’inutilità alla estensione del pignoramento perché il debitore avrebbe avuto libera disponibilità delle somme ulteriori”. Secondo la ricorrente, “preliminarmente evidenziato che il Tribunale non si cura di correggere l’espressione” (ovvero, l’inciso “con liberazione di ogni ulteriore somma oggetto di pignoramento”), esso “non rileva che all’atto della dichiarazione il terzo non può liberare somme oggetto di pignoramento, per cui il suo sforzo ermeneutico prende le mosse da un nonsense giuridico”. Difatti, “premesso che il vincolo riguarda esclusivamente le somme precettate aumentate della metà” - osserva sempre la ricorrente - “e che non è possibile disporre di somme staggite pena l’incorrere nell’art. 388 cod. pen.”, la precisazione del terzo andrebbe “giocoforza intesa” come “liberazione di ogni ulteriore somma non oggetto di pignoramento”. Tuttavia, poiché “le somme non oggetto di pignoramento sono già libere” per legge, 9 tale comunicazione di “liberazione” - è la conclusione di NE - “non poteva che significare la loro messa a disposizione del debitore esecutato”, così conferendo alla dichiarazione natura “positiva”, e non “negativa”. Quella appena indicata, dunque, sarebbe la sola “interpretazione giuridicamente orientata, cui è indigesta quella fornita dal giudice a quo in base alla quale potrebbero giuridicamente liberarsi somme che per la Legge sono già libere”. D’altra parte, osserva ancora la ricorrente, sul punto riprendendo la censura oggetto del terzo motivo della presente impugnazione, “se l’inesistenza di ulteriori crediti utilmente pignorabili fosse già nella originaria dichiarazione del terzo (quella rilasciata alla procedente UB), ne avremmo anche una inutilità ex ante”, come - peraltro, erroneamente, per le ragioni già illustrate - “preteso dal giudice del merito”. 3.5. Il quinto motivo denuncia “error in procedendo”, ex artt. 17, 91, 92 cod. proc. civ. e 75 disp. att. cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata perché, nel condannare l’odierna ricorrente alle spese di lite, fa “applicazione dello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00 tenendo conto del credito per cui Stone s.r.l. è intervenuta”. Tuttavia, il Tribunale di Roma - osserva la ricorrente - ha ricavato “il valore della causa in base all’art. 17 cod. proc. civ., che lo determina in base al credito per cui si procede, non avvedendosi che la disposizione in parola è riservata all’opposizione all’esecuzione”, mentre per l’opposizione agli atti esecutivi, invece, “vige il diverso principio «degli effetti economici derivanti dall’accoglimento ovvero dal rigetto dell’opposizione»”. 10 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la società UB Industries, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. Sono rimasti solo intimati gli altri soggetti meglio identificati in epigrafe. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata in udienza pubblica, inizialmente per il 19 dicembre 2024 e poi per il 2 aprile 2025. 7. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha depositato requisitoria in occasione dell’udienza del 19 dicembre scorso, concludendo per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, conclusioni ribadite per iscritto in vista della presente udienza. 8. La ricorrente ha presentato memoria, in occasione dell’udienza del 19 dicembre scorso, che ha ribadito con nota successiva in vista di quella presente, nell’imminenza della quale anche la controricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 9. Il ricorso va accolto, nei limiti di seguito precisati. 9.1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 9.1.1. Erra, infatti, la sentenza impugnata nel ritenere nulla la notifica del pignoramento in estensione (destinata alla debitrice principale) eseguita presso l’Avvocato Ranieri, negando rilievo alla sua condizione di domiciliatario, con particolare riferimento 11 all’elezione di domicilio disposta da UB Industries in occasione della presentazione dell’istanza di visibilità. Per un verso, infatti, l’ampiezza della procura rilasciata al legale (visto che all’Avv. Ranieri sono state “conferite tutte le necessarie facoltà, comprese quella di spiccare citazioni, eleggere domicili, etc. etc.”), nonché, per altro verso, la circostanza - che è sottolineata, in particolare, dal Procuratore Generale - secondo cui l’autorizzazione alla visibilità del fascicolo non richiede alcuna elezione di domicilio, all’uopo bastando il mero conferimento della procura, dimostrano l’erroneità dell’assunto del Tribunale capitolino, il quale pretende di attribuire all’elezione di domicilio efficacia circoscritta a tale adempimento e, poi, di negarla ad ogni altro connesso al medesimo, tra cui, soprattutto, gli atti propri e tipici del processo ai cui atti si è chiesto di accedere. In difetto di esplicita ed univoca limitazione dei poteri rappresentativi, oggetto della procura, allo specifico atto cui essa accede, invero, deve reputarsi che la medesima sia naturalmente estesa a tutti gli atti del processo stesso, tanto corrispondendo a quanto accade normalmente e Non irrilevante, nella stessa prospettiva, è l’ulteriore considerazione, sempre svolta dal Procuratore Generale, secondo cui la circostanza che l’elezione di domicilio risulti materialmente contenuta nell’istanza di visibilità “non determina alcuna commistione tra gli atti che mantengono ognuno la propria autonomia e funzione”, esattamente come avviene “con riferimento al rapporto tra procura ed elezione di domicilio”. Inoltre, nelle procedure di esecuzione forzata - come rammenta, nuovamente, il Procuratore Generale - l’elezione di domicilio consegue all’invito del creditore ex art. 492, comma 2, cod. proc. civ., il quale, a propria volta, “è previsto solo a tutela del creditore e tende a garantire la speditezza del procedimento” (Cass. Sez. 6-3, ord. 9 agosto 2018, n. 20706, Rv. 650485-01). 12 Da quanto precede, pertanto, deve trarsi come conseguenza che anche all’elezione di domicilio debba darsi un’interpretazione coerente con tale finalità. Infatti, l’invito che, ai sensi del comma secondo dell’art. 492 cod. proc. civ., è rivolto al debitore ha ad oggetto, secondo il tenore testuale della disposizione, proprio l’elezione di domicilio (in alternativa alla dichiarazione di residenza) ai fini delle successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette;
di conseguenza, è coerentemente funzionale all’esigenza di speditezza del procedimento, cui è finalizzata la disposizione e salvo che risultino in maniera chiara ed univoca limitazioni ai poteri conferiti con la procura e all’elezione ad essa connessa o in essa contenuta, che qualsiasi successivo atto del processo esecutivo cui la procura e l’elezione si riferiscono possa essere validamente notificato nel domicilio eletto. Ora, da un lato, l’istanza di visibilità è naturalmente orientata proprio all’eventuale partecipazione al processo, non essendo necessario, in quello esecutivo, un formale atto di costituzione del debitore esecutato;
dall’altro lato, tra gli atti successivi, ben può essere annoverato, quale sviluppo potenzialmente ordinario, anche il pignoramento in estensione, finalizzato a regolare i rapporti tra il procedente e gli intervenuti. 9.2. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei restanti. 10. In conclusione, il ricorso è accolto quanto al suo primo motivo e la sentenza impugnata cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di un diverso magistrato, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, in applicazione del seguente principio di diritto: 13 “in assenza di espressioni univoche che limitino, in una procura generale alle liti correlata all’elezione di domicilio prevista dal secondo comma dell’art. 492 cod. proc. civ., il potere del procuratore del debitore esecutato o l’elezione medesima, è valida la notificazione del pignoramento in estensione eseguita presso il medesimo”.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarandolo assorbito per il resto, e cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio della