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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/10/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 984/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...], residente Parte_1 in Napoli, alla via Mergellina, n. 226, cod. fisc. , rappresentato e C.F._1 difeso, in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo del primo grado del giudizio, dall'avv. Francesco Capaccio, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in
Napoli, alla via A. De Gasperi, n. 33; appellante
E con sede Controparte_1 legale in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21, cod. fisc. , in persona del P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio da Fiumicino del 22 marzo 2024, rep. n. 37857 – racc. n. 7313, Per_1 dall'avv. Gaetano Amato, con il quale elettivamente domicilia in Salerno, al corso
Garibaldi, n. 38, presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dell'Ente; appellato
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 304/2025 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INF. – OPPOSIZIONE A ORDINANZA-INGIUNZIONE;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: 1 per l'appellante (come da verbale di udienza di discussione del 16 ottobre 2025) – “- alla luce dell'annullamento in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione n. OI - 001489094 impugnata - chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale”; per l'appellato (come da memoria difensiva) – “… dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 304/2025, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti dell' ex artt. 22 legge Parte_1 CP_1
n. 689/1981 e 6 d.lgs. n. 150/2011, con ricorso depositato il 5 agosto 2024, così provvedeva: 1) dichiarava inammissibile per tardività l'opposizione spiegata dal avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 001489094, notificata l'11 luglio 2024, con Parte_1 la quale l' – sede di Nocera Inferiore gli aveva intimato il pagamento, a titolo di CP_1 sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, decreto legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 638/1983, della somma di euro 12.497,06, per aver omesso di versare, quale legale rappresentante della , per Parte_2
l'anno 2016, le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti;
2) dichiarava irripetibili le spese processuali, non essendosi l' costituito in giudizio. CP_1
Nel proporre appello avverso la predetta sentenza con ricorso depositato il 9 luglio 2025, il , dopo aver chiesto, in via pregiudiziale, la rimessione della causa al Tribunale Parte_1 di Nocera Inferiore, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., qualora questa Corte avesse accertato la nullità della notifica del ricorso introduttivo, assumeva che: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l'opposizione non era tardiva, giacché proposta con ricorso depositato il 5 agosto 2024 presso la Sezione Lavoro e, dunque, entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione, avvenuta l'11 luglio
2024, non precludendone la tempestività la circostanza che la causa era stata riassegnata dal Presidente del Tribunale alla Sezione Civile e che la relativa iscrizione a ruolo era stata effettuata il 17 settembre 2024; 2) nel merito, l'opposizione era fondata, atteso che l' aveva omesso di notificare al ricorrente la contestazione dell'illecito CP_1 amministrativo, causando, ai sensi dell'art. 14, comma 6, legge n. 689/1981, l'estinzione dell'obbligazione di pagamento derivante dall'ordinanza-ingiunzione n. 001489094; inoltre, ai sensi dell'art. 3 legge n. 689/1981, il ricorrente non poteva essere ritenuto responsabile dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, giacché
2 la gestione del personale era attribuita al sig. , altro amministratore della Parte_3
; in ogni caso, l'obbligazione di pagamento della sanzione Parte_2 pecuniaria era prescritta, essendo l'opposta ordinanza-ingiunzione stata notificata oltre i cinque anni dal 16 agosto 2016, data alla quale risaliva presuntivamente l'ultima omissione contributiva;
infine, qualora il ricorrente fosse stato ritenuto responsabile, la sanzione pecuniaria avrebbe dovuto essere limitata, nella misura stabilita dall'art. 23 decreto legge n. 48/2023, al periodo compreso tra il 15 febbraio 2016, data di assunzione della qualifica di amministratore, e il 14 luglio 2016, epoca della cessazione della carica.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata l'1 settembre 2025, l' CP_1 chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo annullato in autotutela l'opposta ordinanza-ingiunzione in ragione dell'intervenuta prescrizione del diritto di riscuotere la sanzione pecuniaria irrogata.
La causa, di natura strettamente documentale, è stata decisa all'udienza del 16 ottobre
2025 come da dispositivo, ex artt. 2 e 6 d.lgs. n. 150/2011 e art. 437, comma 1, c.p.c..
Il giudizio di appello deve essere definito con la declaratoria di nullità della sentenza n.
304/2025 del Tribunale di Nocera Inferiore e la conseguente rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., in ragione della mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_1
Ed invero, come emerge dal fascicolo telematico del primo grado del giudizio, la
Cancelleria del Tribunale di Nocera Inferiore notificava all' il 23 settembre 2024 CP_1 il ricorso introduttivo spiegato dal , ma non anche, come previsto dall'art. 6, Parte_1 comma 8, d.lgs. n. 150/2011, il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, comunicato in pari data soltanto al difensore dell'opponente, precludendo ab imis la vocatio in ius dell'Ente opposto, con la conseguenza che la sentenza impugnata, essendo stata pronunciata senza la costituzione del rapporto processuale, è affetta da nullità per manifesta violazione degli artt. 101 e 102
c.p.c. nonché degli artt. 24 e 111 Cost..
La mancanza della notifica all' del decreto di fissazione dell'udienza di CP_1 comparizione, pur integrandone un'ipotesi di inesistenza e non di mera nullità (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916; Cass. ord. 7 giugno 2018, n. 14840;
Cass. ord. 8 settembre 2022, n. 26511; Cass. ord. 1 giugno 2023, n. 15541), comporta, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., la rimessione della causa al primo giudice, affinché la parte pretermessa possa esercitare il suo diritto di difesa e concorrere, in tal modo, ad orientare la decisione della controversia verso la soluzione ad essa favorevole.
3 Ed infatti, in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il giudice d'appello che ravvisi l'inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo ed il perfezionamento della fase dell'edictio actionis mediante il suo tempestivo deposito nel termine di legge deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata, non essendosi in quella fase radicato il contraddittorio per la mancata attuazione della vocatio in ius, e, in applicazione analogica dell'art. 354, comma 1, c.p.c., rimettere la causa al primo giudice, il quale provvederà ad assegnare il termine perentorio per la notificazione della domanda in maniera da consentire l'instaurazione del rapporto processuale con la controparte.
Né assume rilievo in senso contrario la circostanza che l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo, a differenza della nullità della notificazione, non sia contemplata dall'art. 354, comma 1, c.p.c., giacché tale disposizione normativa è riferita ai procedimenti introdotti con citazione, nei quali non può verificarsi l'inesistenza della notificazione, presupponendo l'iscrizione della causa a ruolo l'effettuazione di tale incombente, e non tiene conto della scissione tra l'edictio actionis e la vocatio in jus che si realizza nei procedimenti introdotti con ricorso (cfr., ex plurimis, Cass. 18 settembre
2004, n. 18081; Cass. ord. 1 ottobre 2014, n. 20757; Cass. ord. 8 febbraio 2019, n. 3861).
Peraltro, nella fattispecie de qua agitur, la declaratoria di nullità della sentenza impugnata e la rimessione della causa al Tribunale di Nocera Inferiore non sono impedite dalla circostanza che l' nel costituirsi in sede di appello, abbia invocato l'emanazione CP_1 di una pronuncia di cessazione della materia del contendere sul presupposto dell'intervenuto annullamento, in via di autotutela, dell'ordinanza-ingiunzione n.
001489094, atteso che il , all'udienza del 16 ottobre 2025, sebbene abbia aderito Parte_1 all'istanza formulata dall'Ente, ne ha comunque chiesto la condanna alla refusione delle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza virtuale, in tal modo sollecitando una valutazione sul merito della controversia e, quindi, sulla fondatezza dell'opposizione che la Corte non può compiere proprio in ragione dell'assoluto difetto di contraddittorio che ha precluso alla controparte di espletare la propria difesa dinnanzi al
Tribunale di Nocera Inferiore.
Non può revocarsi in dubbio, invero, che, dovendo la soccombenza virtuale di una delle parti essere accertata alla luce dell'esito complessivo della controversia, la Corte
d'Appello non può esaminare l'eventuale fondatezza dell'opposizione spiegata dal avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 001489094 in mancanza dell'evocazione Parte_1 dell' nel primo grado del giudizio e, dunque, di qualsiasi esercizio di attività CP_1 difensiva che avrebbe potuto contrastarne l'accoglimento.
4 Del resto, la rimessione della causa al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., si caratterizza per la pregiudizialità assoluta dell'accertamento del vizio che la impone, con la conseguenza che il giudice d'appello deve necessariamente limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza impugnata, rinviando la causa al primo giudice, al quale è riservato il riesame di qualsiasi ulteriore questione (cfr., ex plurimis, Cass. 15 maggio 2001, n. 6666; Cass. 14 gennaio 2003, n.
432; Cass. 28 novembre 2022, n. 34897).
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite, il giudice d'appello, qualora rimetta la causa al primo giudice per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, a norma dell'art. 354, comma 1, c.p.c., deve provvedere su quelle del processo di secondo grado.
Inoltre, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quale delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha generato la nullità della sentenza impugnata e la rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di demandare la relativa decisione al giudice nuovamente investito della controversia (cfr., ex plurimis, Cass. 5 maggio 2003, n. 6762; Cass. 16 luglio 2010, n. 16765; Cass. ord. 6 maggio 2021, n. 11865).
In tale prospettiva, avendo il espressamente chiesto, con l'atto di appello, prima Parte_1 ancora della riforma della sentenza impugnata, la rimessione della causa al Tribunale di
Nocera Inferiore, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., qualora questa Corte avesse accertato, così come avvenuto, la sussistenza del vizio del difetto di contraddittorio e non avendo l' nel costituirsi in giudizio, contestato la fondatezza del gravame, non CP_1 risulta configurabile la soccombenza di alcuna delle parti, a norma dell'art. 91, comma 1,
c.p.c., con la conseguenza che le spese del secondo grado del giudizio possono essere integralmente compensate.
Nessuna statuizione, invece, può essere adottata in ordine alle spese del primo grado del giudizio, atteso che l'omissione in cui è incorsa la Cancelleria del Tribunale di Nocera
Inferiore nel notificare all' il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione CP_1 delle parti e discussione della causa del 20 novembre 2024, ha impedito la stessa instaurazione del rapporto processuale tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 304/2025 del Tribunale di Nocera Inferiore Parte_1 con ricorso depositato il 9 luglio 2025, così provvede:
5 1. dichiara la nullità della sentenza di primo grado, disponendo la rimessione della causa al Tribunale di Nocera Inferiore, a norma dell'art. 354, comma 1, c.p.c. ;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del secondo grado del giudizio;
3. dichiara il non luogo a provvedere sulle spese del primo grado del giudizio.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 16 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
6
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 984/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...], residente Parte_1 in Napoli, alla via Mergellina, n. 226, cod. fisc. , rappresentato e C.F._1 difeso, in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo del primo grado del giudizio, dall'avv. Francesco Capaccio, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in
Napoli, alla via A. De Gasperi, n. 33; appellante
E con sede Controparte_1 legale in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21, cod. fisc. , in persona del P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio da Fiumicino del 22 marzo 2024, rep. n. 37857 – racc. n. 7313, Per_1 dall'avv. Gaetano Amato, con il quale elettivamente domicilia in Salerno, al corso
Garibaldi, n. 38, presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dell'Ente; appellato
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 304/2025 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INF. – OPPOSIZIONE A ORDINANZA-INGIUNZIONE;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: 1 per l'appellante (come da verbale di udienza di discussione del 16 ottobre 2025) – “- alla luce dell'annullamento in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione n. OI - 001489094 impugnata - chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale”; per l'appellato (come da memoria difensiva) – “… dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 304/2025, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti dell' ex artt. 22 legge Parte_1 CP_1
n. 689/1981 e 6 d.lgs. n. 150/2011, con ricorso depositato il 5 agosto 2024, così provvedeva: 1) dichiarava inammissibile per tardività l'opposizione spiegata dal avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 001489094, notificata l'11 luglio 2024, con Parte_1 la quale l' – sede di Nocera Inferiore gli aveva intimato il pagamento, a titolo di CP_1 sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, decreto legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 638/1983, della somma di euro 12.497,06, per aver omesso di versare, quale legale rappresentante della , per Parte_2
l'anno 2016, le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti;
2) dichiarava irripetibili le spese processuali, non essendosi l' costituito in giudizio. CP_1
Nel proporre appello avverso la predetta sentenza con ricorso depositato il 9 luglio 2025, il , dopo aver chiesto, in via pregiudiziale, la rimessione della causa al Tribunale Parte_1 di Nocera Inferiore, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., qualora questa Corte avesse accertato la nullità della notifica del ricorso introduttivo, assumeva che: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l'opposizione non era tardiva, giacché proposta con ricorso depositato il 5 agosto 2024 presso la Sezione Lavoro e, dunque, entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione, avvenuta l'11 luglio
2024, non precludendone la tempestività la circostanza che la causa era stata riassegnata dal Presidente del Tribunale alla Sezione Civile e che la relativa iscrizione a ruolo era stata effettuata il 17 settembre 2024; 2) nel merito, l'opposizione era fondata, atteso che l' aveva omesso di notificare al ricorrente la contestazione dell'illecito CP_1 amministrativo, causando, ai sensi dell'art. 14, comma 6, legge n. 689/1981, l'estinzione dell'obbligazione di pagamento derivante dall'ordinanza-ingiunzione n. 001489094; inoltre, ai sensi dell'art. 3 legge n. 689/1981, il ricorrente non poteva essere ritenuto responsabile dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, giacché
2 la gestione del personale era attribuita al sig. , altro amministratore della Parte_3
; in ogni caso, l'obbligazione di pagamento della sanzione Parte_2 pecuniaria era prescritta, essendo l'opposta ordinanza-ingiunzione stata notificata oltre i cinque anni dal 16 agosto 2016, data alla quale risaliva presuntivamente l'ultima omissione contributiva;
infine, qualora il ricorrente fosse stato ritenuto responsabile, la sanzione pecuniaria avrebbe dovuto essere limitata, nella misura stabilita dall'art. 23 decreto legge n. 48/2023, al periodo compreso tra il 15 febbraio 2016, data di assunzione della qualifica di amministratore, e il 14 luglio 2016, epoca della cessazione della carica.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata l'1 settembre 2025, l' CP_1 chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo annullato in autotutela l'opposta ordinanza-ingiunzione in ragione dell'intervenuta prescrizione del diritto di riscuotere la sanzione pecuniaria irrogata.
La causa, di natura strettamente documentale, è stata decisa all'udienza del 16 ottobre
2025 come da dispositivo, ex artt. 2 e 6 d.lgs. n. 150/2011 e art. 437, comma 1, c.p.c..
Il giudizio di appello deve essere definito con la declaratoria di nullità della sentenza n.
304/2025 del Tribunale di Nocera Inferiore e la conseguente rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., in ragione della mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_1
Ed invero, come emerge dal fascicolo telematico del primo grado del giudizio, la
Cancelleria del Tribunale di Nocera Inferiore notificava all' il 23 settembre 2024 CP_1 il ricorso introduttivo spiegato dal , ma non anche, come previsto dall'art. 6, Parte_1 comma 8, d.lgs. n. 150/2011, il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, comunicato in pari data soltanto al difensore dell'opponente, precludendo ab imis la vocatio in ius dell'Ente opposto, con la conseguenza che la sentenza impugnata, essendo stata pronunciata senza la costituzione del rapporto processuale, è affetta da nullità per manifesta violazione degli artt. 101 e 102
c.p.c. nonché degli artt. 24 e 111 Cost..
La mancanza della notifica all' del decreto di fissazione dell'udienza di CP_1 comparizione, pur integrandone un'ipotesi di inesistenza e non di mera nullità (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916; Cass. ord. 7 giugno 2018, n. 14840;
Cass. ord. 8 settembre 2022, n. 26511; Cass. ord. 1 giugno 2023, n. 15541), comporta, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., la rimessione della causa al primo giudice, affinché la parte pretermessa possa esercitare il suo diritto di difesa e concorrere, in tal modo, ad orientare la decisione della controversia verso la soluzione ad essa favorevole.
3 Ed infatti, in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il giudice d'appello che ravvisi l'inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo ed il perfezionamento della fase dell'edictio actionis mediante il suo tempestivo deposito nel termine di legge deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata, non essendosi in quella fase radicato il contraddittorio per la mancata attuazione della vocatio in ius, e, in applicazione analogica dell'art. 354, comma 1, c.p.c., rimettere la causa al primo giudice, il quale provvederà ad assegnare il termine perentorio per la notificazione della domanda in maniera da consentire l'instaurazione del rapporto processuale con la controparte.
Né assume rilievo in senso contrario la circostanza che l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo, a differenza della nullità della notificazione, non sia contemplata dall'art. 354, comma 1, c.p.c., giacché tale disposizione normativa è riferita ai procedimenti introdotti con citazione, nei quali non può verificarsi l'inesistenza della notificazione, presupponendo l'iscrizione della causa a ruolo l'effettuazione di tale incombente, e non tiene conto della scissione tra l'edictio actionis e la vocatio in jus che si realizza nei procedimenti introdotti con ricorso (cfr., ex plurimis, Cass. 18 settembre
2004, n. 18081; Cass. ord. 1 ottobre 2014, n. 20757; Cass. ord. 8 febbraio 2019, n. 3861).
Peraltro, nella fattispecie de qua agitur, la declaratoria di nullità della sentenza impugnata e la rimessione della causa al Tribunale di Nocera Inferiore non sono impedite dalla circostanza che l' nel costituirsi in sede di appello, abbia invocato l'emanazione CP_1 di una pronuncia di cessazione della materia del contendere sul presupposto dell'intervenuto annullamento, in via di autotutela, dell'ordinanza-ingiunzione n.
001489094, atteso che il , all'udienza del 16 ottobre 2025, sebbene abbia aderito Parte_1 all'istanza formulata dall'Ente, ne ha comunque chiesto la condanna alla refusione delle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza virtuale, in tal modo sollecitando una valutazione sul merito della controversia e, quindi, sulla fondatezza dell'opposizione che la Corte non può compiere proprio in ragione dell'assoluto difetto di contraddittorio che ha precluso alla controparte di espletare la propria difesa dinnanzi al
Tribunale di Nocera Inferiore.
Non può revocarsi in dubbio, invero, che, dovendo la soccombenza virtuale di una delle parti essere accertata alla luce dell'esito complessivo della controversia, la Corte
d'Appello non può esaminare l'eventuale fondatezza dell'opposizione spiegata dal avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 001489094 in mancanza dell'evocazione Parte_1 dell' nel primo grado del giudizio e, dunque, di qualsiasi esercizio di attività CP_1 difensiva che avrebbe potuto contrastarne l'accoglimento.
4 Del resto, la rimessione della causa al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., si caratterizza per la pregiudizialità assoluta dell'accertamento del vizio che la impone, con la conseguenza che il giudice d'appello deve necessariamente limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza impugnata, rinviando la causa al primo giudice, al quale è riservato il riesame di qualsiasi ulteriore questione (cfr., ex plurimis, Cass. 15 maggio 2001, n. 6666; Cass. 14 gennaio 2003, n.
432; Cass. 28 novembre 2022, n. 34897).
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite, il giudice d'appello, qualora rimetta la causa al primo giudice per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, a norma dell'art. 354, comma 1, c.p.c., deve provvedere su quelle del processo di secondo grado.
Inoltre, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quale delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha generato la nullità della sentenza impugnata e la rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di demandare la relativa decisione al giudice nuovamente investito della controversia (cfr., ex plurimis, Cass. 5 maggio 2003, n. 6762; Cass. 16 luglio 2010, n. 16765; Cass. ord. 6 maggio 2021, n. 11865).
In tale prospettiva, avendo il espressamente chiesto, con l'atto di appello, prima Parte_1 ancora della riforma della sentenza impugnata, la rimessione della causa al Tribunale di
Nocera Inferiore, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., qualora questa Corte avesse accertato, così come avvenuto, la sussistenza del vizio del difetto di contraddittorio e non avendo l' nel costituirsi in giudizio, contestato la fondatezza del gravame, non CP_1 risulta configurabile la soccombenza di alcuna delle parti, a norma dell'art. 91, comma 1,
c.p.c., con la conseguenza che le spese del secondo grado del giudizio possono essere integralmente compensate.
Nessuna statuizione, invece, può essere adottata in ordine alle spese del primo grado del giudizio, atteso che l'omissione in cui è incorsa la Cancelleria del Tribunale di Nocera
Inferiore nel notificare all' il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione CP_1 delle parti e discussione della causa del 20 novembre 2024, ha impedito la stessa instaurazione del rapporto processuale tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 304/2025 del Tribunale di Nocera Inferiore Parte_1 con ricorso depositato il 9 luglio 2025, così provvede:
5 1. dichiara la nullità della sentenza di primo grado, disponendo la rimessione della causa al Tribunale di Nocera Inferiore, a norma dell'art. 354, comma 1, c.p.c. ;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del secondo grado del giudizio;
3. dichiara il non luogo a provvedere sulle spese del primo grado del giudizio.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 16 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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