Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 27/03/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4107/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 4107/2024, promossa con ricorso congiunto depositato in data 17.12.2024
da
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Rockefeller, civico 7/A, c.f. di professione medico chirurgo, rappresentata e CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Giuseppe Carlo Satta del Foro di Tempio Pausania (c.f. ), giusta C.F._2
procura in calce all'atto introduttivo, con domicilio eletto in Sassari via Armando Diaz, n. 10;
e nato a [...] il [...], residente in [...](c.f. Controparte_1 C.F._3
), di professione managing director, rappresentato e difeso dall'avv. Pierfrancesco Loi del
[...]
Foro di Sassari, con domicilio eletto in Sassari via Cavour n.88, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
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non essere uniti in matrimonio e di aver convissuto fino al mese di maggio 2020, quando hanno concluso la loro relazione sentimentale nel corso della quale sono diventati genitori di
[...]
nata in data [...] e nata il [...], entrambe Per_1 Persona_2
legalmente riconosciute, e premesso che entrambe vivono stabilmente con la madre in Sassari nella sua abitazione, andando a trascorrere occasionalmente e con accordi, di volta in volta stabiliti, presso il padre in Sassari, che vive in Località S. Orsola, hanno chiesto una pronuncia in ordine dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e confermate nelle note di trattazione scritta del 14.02.2025, come di seguito riportate:
“1) le minori ed in affidamento congiunto con entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2
continueranno a vivere stabilmente con la madre attualmente in Sassari via Fondazione Parte_1
Rockefeller, 7/a;
2) il padre potrà tenere con sé le bambine un fine settimana sì ed un fine settimana Controparte_1
no, in via quindi alternata, considerato come tale dall'orario di uscita da scuola del venerdì fino alla domenica sera dove provvederà sia ai pasti, cena compresa nonché a riaccompagnarle presso l'abitazione della madre e comunque non oltre le ore 20,00 nei giorni in cui la madre avrà il turno pomeridiano, negli altri casi anche entro le 19,00;
3) La madre provvederà ad accompagnare le figlie minori, o far accompagnare alle rispettive scuole
(atteso che la stessa è legata a calendarizzazione ed orari lavorativi rigidi pur mutevoli) la mattina, mentre per l'uscita di scuola il padre provvederà a ritirarle e riaccompagnarle alla casa della madre il martedì ed il mercoledì nonché alternativamente agli allenamenti di pallavolo di entrambe (per le partite vi sarà accordo di volta in volta) riaccompagnandole presso la casa della madre entro le ore
20,00. Per il venerdì provvederà al riaccompagnamento il genitore al quale spetta il fine settimana.
4) Vi sarà alternanza per accompagnarle e assisterle per le attività extrascolastiche quali sport, corsi di lingue, o eventi sociali per l'ipotesi del giorno di mercoledì ove l'orario di uscita della minore Per_1
è previsto per le ore 17,15 il padre provvederà altresì ad accompagnarla, unitamente alla minore ai luoghi di allenamento della società sportiva Sunshine sempre vi sia compatibilità con i Per_2
compite e con gli impegni scolastici previsti per il giorno successivo;
5) In ordine alle vacanze delle bambine ed alle festività nazionali e locali in linea vi sarà alternanza e per ogni periodo di vacanza scolastica, sicché, in concomitanza ogni genitore terrà con sé le minori per la metà del periodo di vacanza (così che, a mero titolo di esempio, laddove per le vacanze di
Natale siano previsti 14 giorni di vacanze le bambine staranno una settimana con un genitore ed una settimana con l'altro) sicché:
pagina 2 di 4 a. Per le vacanze natalizie le bambine passeranno con la madre la vigilia del 24 dicembre di ogni anno e con il padre il giorno di Natale del 25 dicembre. Per l'anno 2024 le bambine, fermo quanto precisato, staranno la prima settimana con il padre fino al giorno 30 dicembre e con la madre per i successivi giorni di vacanze.
b. Per le vacanze pasquali si conferma che le minori e staranno metà del periodo con un Per_1 Per_2
genitore e metà con l'altro, in alternanza e così pure il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta.
c. Quanto alle vacanze estive, ad esclusione dei periodi ove le minori e facessero vacanze Per_2 Per_1
autonomamente o, a mero titolo esemplificativo, viaggi studio per lingua o altro, che non sono da prendere in considerazione ed a fronte del piano di ferie usuale della Dott.ssa e dei relativi Pt_1
incarichi lavorativi del Dott. quale libero professionista/lavoratore autonomo, il padre CP_1
terrà con sé le figlie dieci giorni del mese di luglio e dieci giorni del mese di agosto con alternanza circa la festività di Ferragosto. Per gli altri periodi dei mesi di giugno, luglio e agosto varrà, comunque, il criterio di alternanza dei week end di cui al precedente punto 2).
d. Tale calendarizzazione rimane comunque strettamente legata alla volontà del momento delle bambine ormai pienamente mature sul punto.
6) In ordine al mantenimento il Dott. verserà la somma di €. 450,00/mensili per ogni CP_1
bambina (e così per complessivi €. 900,00/mese), soggetta ad aggiornamento secondo i parametri
ISTAT e di legge come vigente tempo per tempo. Ogni pagamento verrà effettuato su apposita prepagata REVOLUT (con IBAN) con le seguenti coordinate bancarie: IBAN LT343250015980350496 costituita dalla Dott.ssa a tale scopo. Il versamento dovrà essere effettuato entro il Parte_1
giorno 15 di ogni mese. Il Dott. a richiesta espressa anche tramite whattsapp, potrà CP_1
verificare i conti di tale rapporto, chiedendone l'esibizione periodicamente.
7) Tutte le spese straordinarie, mediche, ludiche, libri scolastici materiale scolastico materiale scolastico, cartoleria, gite, attività sportive, danza, corsi e tempo libero, ivi compreso, se e quando avverrà, viaggi studio e/o trasferte connesse a tutta la richiamata attività, saranno ripartite in misura del 50% in capo a ciascuno dei genitori. Dette spese, salvo ipotesi di emergenza, saranno tutte previamente concordate (anche a mezzo whatsapp) e all'esito documentate. Anche tali somme dovranno essere versate carta REVOLUT di cui al precedente punto 6. L'assegno Unico universale sarà integralmente attribuito alla Dott.ssa arretrati compresi ove ancora dovuti, con Parte_1
cui provvederà, in aggiunta, alle esigenze attuali e future delle figlie minori e . Le regalie Per_1 Per_2
effettuate dai singoli genitori alle figlie minori non rientrano tra le spese e somme di cui al presente capo.
pagina 3 di 4 8) In ordine ai documenti validi per l'espatrio viene dato atto che i signori e Parte_1 [...]
hanno già espresso reciproco assenso al rilascio dei detti documenti per sé stessi e per le CP_1
figlie e con preavviso reciproco dei relativi spostamenti”. Per_1 Per_2
All'udienza del 25.02.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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Premesso che e , hanno dedotto di non essere uniti in matrimonio e di Parte_1 Controparte_1
aver convissuto fino al mese di maggio 2020, dalla cui unione sono nate nata in [...]_1
07 giugno 2013 e nata il [...], entrambe legalmente riconosciute, hanno Persona_2 chiesto una pronuncia in ordine dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e confermate nelle note di trattazione scritta del 14.02.2025, come sopra riportate, che recepiscono un'organizzazione dell'esercizio del diritto di visita ormai rodata.
Il Tribunale valutata la rispondenza delle condizioni agli interessi delle figlie minori, in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori, sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato, pertanto, che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, né quelle economiche in contrasto con l'ordine pubblico, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda e delle condizioni congiunte.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa:
1) dispone in conformità delle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari, nella camera di consiglio del 26.03.2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Ilaria Bradamante
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