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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9858 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12252/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.re Giuseppe Gennari Giudice dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
PARZIALE nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 29 marzo 2026 e vertente
TRA
Nata a Delhi (INDIA) il 18/08/1989, cittadina italiana e indiana;
Cod. Fisc. Parte_1
; rappresentata e difesa dall'avv. KANU SIDIKI ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._1 studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, Nato a Bhikiwing (INDIA) il 18/08/1989, cittadino indiano;
Cod. Fisc. Controparte_1
C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE E DIVORZIO CONTENZIOSO EX ART 473-BIS.49 C.P.C.
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE ALL'UDIENZA EX ART. 473 BIS. 21 C.P.C. DEL 17 DICEMBRE 2025
pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo ed i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 29 marzo 2025, cittadina italiana e indiana premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio a HI (Punjab – India) in data 22 febbraio 2013 (successivamente iscritto presso i registri dello Stato civile del Comune di Milano al n. 0786 dell'anno 2015, parte II, Serie C) in regime di comunione dei beni, con , cittadino indiano, dalla cui unione è nato il figlio Controparte_1
in Milano, in data 24.07.2016, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale Per_1 dei coniugi e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio. Chiedeva, altresì, l'affidamento super esclusivo del minore alla madre, con collocamento presso di sé e di porre a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio pari ad euro 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis c.p.c. del 17 dicembre 2025, così differita dal 23 settembre
2025 stante la non regolarità della notifica, il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del suddetto decreto, considerato che parte convenuta, non si era costituita né era comparsa in udienza, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c.. Procedeva pertanto, in assenza del convenuto, a sentire la parte attrice che rendeva le dichiarazioni che di seguito si riportano:” ” noi abbiamo perso ad un certo punto la casa in locazione dove vivevamo in Milano via dalmine in quanto non avevamo pagato i canoni di locazione, grazie all'intervento dei servizi ci hanno trasferito in una camera di albergo. Lui cercava una casa dove spostare anche la mamma ma poi io ho preferito andarmene via con mio figlio nella casa dove sto adesso.
Infatti poi ho dovuto fare una denuncia il 31 marzo 2024 perché mio marito mi minacciava, inoltre non lavorava e non contribuiva per nulla alle esigenze ella famiglia. Ero solo io che lavoravo, lui non faceva nulla e neppure si curava di nostro figlio la cui gestione è sempre stata solo mia, io mi sono sempre occupata di lui, il padre mai. Dopo la denuncia ho preferito andare a vivere per conto mio con nostro figlio, questo ad aprile 2024. Da allora lui non si è fatto più vedere né sentire. Non hai chiesto di incontrare il figlio, sebbene io non ho mai cambiato il numero di telefono lui non mi ha mai chiamato non si è mai curato del figlio, non ha mai versato somme di denaro. Conferma la denuncia che ho presentato ma per fortuna da allora non mi ha più minacciato anche perchè come detto è scomparso. Io so che lui sta in Italia e vive con la mamma ma non so dove esattamente. All'inizio so che abitavamo a Paullo poi so che si sono trasferiti ma non so dove. Lui lavorava nei ristoranti, per due volte l'ho aiutato con i miei risparmi, ad affittare una rosticceria ma poi non è andata l'attività i quanto lui non lavorava seriamente e si ubriacava spesso. Poi non so più nulla. Io lavoro come parrucchiera con contratto e guadagno € 1000/1200, ho qualche fuori busta. La casa dove viviamo è in locazione con canone di € 300, sono in subaffitto, ci abita ed è di proprietà del titolare del negozio dove lavoro, il mio datore di lavoro. Prendo l'Au di € 200. Il figlio frequenta la IV elementare è sereno, fa il basket, è bravo a scuola, è serio. All'inizio chiedeva del padre anche quando venivano gli assistenti sociali che gli facevano domande, adesso non chiede più nulla. Io ogni tanto gli chiedo se lo vorrebbe vedere ma lui dice no. gli assistenti sociali sono venuti per mio figlio a dopo qualche colloquio non c'è stato più bisogno. Non c'era mai stato un incarico dal tribunale per i Minori ma sono interventi a seguito del fatto che avevamo perso la casa. Io
pagina 2 di 7 non so nulla denunzia che ho fatto comunque rinuncio alla domanda di addebito chiedo l'affido supersclusivo del figlio a me stante il disinteresse totale e l'irreperibilità del padre. chiedo però che il padre possa vedere il figlio solo ove lo richieda con l'intervento dei servizi sociali in Spazio Neutro. Chiedo altresì un contributo di mantenimento rideterminato in € 300 oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie.”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate. Il difensore di parte attrice chiedeva che venisse disposto l'affido supersclusivo del figlio alla madre, con suo collocamento presso la stessa, stante il disinteresse totale e l'irreperibilità del padre;
visite del padre con il figlio solo ove lo richiedesse con l'intervento dei Servizi sociali in Spazio Neutro e un contributo di mantenimento rideterminato in € 300 oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie. Rinunciava, infine, alle istanze istruttorie e alla domanda di addebito avanzata.
Dopo una breve camera di consiglio il Giudice così provvedeva:
“Sentita la sola parte attrice con il difensore
Rilevato che il convenuto non si è costituito in giudizio né è comparso personalmente;
Letti ed esaminati gli atti con i documenti di causa;
all'esito della discussione in udienza,
Osservato come sia emersa dalle dichiarazioni rese dalla parte attrice che il marito ha posto in essere nel corso della convivenza comportamenti inadeguati e agiti aggressivi con schiaffi in faccia e pesanti minacce, fatti per cui la signora si è decisa il 31 marzo 2024 a presentare denuncia querela nei confronti del marito e ad allontanarsi definitivamente, dopo aver perso la casa dove vivevano e essere stati collocati in una stanza di albergo, andando a stare in una casa in locazione;
disinteressandosi poi lo stesso padre del figlio e delle scelte di vita ed educative del medesimo, non partecipando mai alle decisioni più importanti, delegando l'intera gestione alla madre, interrompendo ogni rapporto e comunicazione da quando la moglie ha deciso di cessare la convivenza, senza mia chiamare né altrimenti interessarsi del figlio che ormai non vede né sente dall'aprile
2024, rendendosi irreperibile, non contribuendo dapprima al menage familiare e in seguito omettendo il versamento di somme di denaro, rendendo oltremodo difficile per la madre assumere decisione in assenza del consenso del padre.
Osservato che i comportamenti posti in essere dal marito - sulla base delle precise dichiarazioni della signora, in assenza peraltro di diversa prospettazione del convenuto che non si è costituito in giudizio - sono state caratterizzati da una particolare inadeguatezza nell'esercitare un ruolo genitoriale responsabile e maturo, ponendo in essere agiti aggressivi e intimidatori anche alla presenza del figlio, non essendosi lo stesso mai interessato concretamente e fattivamente del figlio, dimostrando poi di non aver alcun interesse a mantenere un rapporto con il figlio.
Osservato, pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti assunti dal padre, deve rilevarsi allo stato un'incapacità del convenuto a potersi occupare del figlio minore e a comprenderne le esigenze e i bisogni e soprattutto a seguirlo al momento nel corretto e sereno percorso di crescita.
pagina 3 di 7 Ritenuto, pertanto, che, deve essere accolta la domanda di affidamento esclusivo in favore della parte attrice, essendo emersa una sua piena idoneità genitoriale, alla luce del comportamento assunto sempre tutelante per il minore avendo anche avuto il coraggio di allontanarsi dal marito e di presentare una denuncia querela ed essendosi sempre occupata del minore con continuità e responsabilità, offrendogli un più che adeguato contesto abitativo ed affettivo, avendo reperita stabile attività lavorativa e una adeguata soluzione abitativa.
Osservato che quanto emerso, tenuto conto allo stato della completa interruzione di rapporti e collaborazione tra le parti, giustifica una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato essendo necessario che certe decisioni vengano assunte con tempestività.
Rilevato, altresì, che attesa la gravità della situazione per il comportamento del padre, stante l'interruzione da tempo di ogni rapporto, debbono essere incaricati i Servizi Sociali competenti per il Comune di LZ, luogo di residenza del minore di provvedere, solo ove il padre lo richieda e mostri serietà e impegno nel voler instaurare con il figlio un rapporto stabile e continuativo e le condizioni psicofisiche del minore lo permettano, a regolamentare gli incontri tra padre e figlio, inizialmente in Spazio Neutro e con modalità osservate degli incontri, purché rispondenti alle esigenze e ai bisogni del minore stesso, con attività di vigilanza e monitoraggio.
Rilevato, inoltre, in punto di contribuzione economica che la parte attrice ha dichiarato di lavorare come parrucchiera in un negozio con contratto e stipendio di circa € 1000/1200; vive con in figlio nella casa di proprietà del datore di lavoro che le subaffitta la casa a € 300 al mese;
percepisce l'AU di € 200,00; per quanto a conoscenza della parte attrice, il marito lavorava nei ristoranti senza però continuità; le risulta viva con la di lui madre ma senza che ne conosca l'esatta reperibilità.
Ritenuto, pertanto, che attesa la situazione reddituale delle parti come sopra descritta, in difetto di più precisi dati relativi al convenuto, il quale comunque ha piena capacità lavorativa e ha l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio in quanto ciò gli è imposto dalla norme di legge, tenuto conto che tutte le spese di gestione ordinaria del figlio sono a carico della madre, appare congruo porre a carico del padre per il mantenimento del figlio, con decorrenza dalla domanda, un assegno mensile come rideterminato di € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie come da protocollo atteso il difetto di ogni comunicazione tra le parti e il difetto di ogni partecipazione del padre alle decisioni riguardanti le figlie con AU percepito per intero dalla madre.
Rilevato che parte attrice ha rinunciato alle istanze istruttorie e alla domanda di addebito.
PQM
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c
Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto
1)AFFIDA il figlio minore in Milano, in data 24.07.2016, in via esclusiva alla madre che lo terrà Per_1 collocato anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di LZ piazza Vittorio Emanuele II n.
pagina 4 di 7 21. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (cd. affido supersclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
2) Dispone che i Servizi Sociali competenti territorialmente del Comune di LZ (in relazione all'attuale residenza del minore), solo ove il padre ne faccia richiesta e mostri serietà e responsabilità nel volere instaurare un rapporto stabile e costante con il figlio e ciò risponda all'interesse del medesimo, proceda ad avviare i rapporti tra il padre e il figlio stesso in Spazio neutro e con modalità protette compatibilmente con le sue esigenze e nel rispetto delle sue condizioni psicofisiche, con un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza
3) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento, con decorrenza dalla Controparte_1 domanda e quindi dalla mensilità di aprile 2025 (ricorso iscritto il 29.03.2025) del figlio mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 300,00 (annualmente rivalutabile con indici Parte_1
Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 come modificate a giugno 2025, qui richiamate;
4) DISPONE che l'AU venga percepito per intero dalla madre;
5) PRENDE ATTO che la parte ha rinunciato alla domanda di addebito e alle istanze istruttorie articolate”.
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione, non ritenendo di attivare i poteri istruttori d'ufficio del giudice invitava la parte alla discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva che il Tribunale pronunciasse sentenza di separazione e decorso il termine di un anno fissasse udienza per procedere al divorzio. Chiedeva, altresì, che l'udienza di divorzio si svolgesse con note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
All'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione per la pronuncia di sentenza parziale di separazione rimettendola al collegio alla prima camera di consiglio utile.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che, essendo parte convenuta di cittadinanza indiana (parte attruice invece anche italiana), sussiste con riferimento allo status la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett a) n.
V del regolamento UE 1111/2019, atteso che in Italia risiede, da più di un anno prima della domanda, la parte attrice;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
La domanda di separazione pagina 5 di 7 La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che cittadina italiana e indiana) e Parte_1 Controparte_1
(cittadino indiano) hanno contratto matrimonio a HI (Punjab – India) in data 22 febbraio 2013
(successivamente iscritto presso i registri dello Stato civile del Comune di Milano al n. 0786 dell'anno 2015, parte II, Serie C) in regime di comunione dei beni. Dalla loro unione è nato il figlio in Milano, in Per_1 data 24.07.2016.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto.
Orbene, nel caso di specie, le circostanze come riferite ed evidenziate dalla parte attrice nell'atto introduttivo,
l'interruzione della convivenza da tempo e l'assenza di una comunione di vita morale e materiale, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Va dunque pronunciata la separazione personale, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. come chiesto dalla parte attrice.
Dopo la pronuncia di separazione, in vigenza dei provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. emessi dal Giudice
Delegato e qui richiamati, la causa deve però essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio, decorso il termine di legge, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, con riferimento alla domanda di divorzio contestualmente avanzata da parte attrice ex art. 473 bis. 49 c.p.c..
Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita all'esito del presente procedimento ai sensi dell'art. 473 bis.
49 c.p.c.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale ex art. 151, 1° comma c.c., di e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio a HI (Punjab – India) in data 22 febbraio 2013
[...]
(successivamente iscritto presso i registri dello Stato civile del Comune di Milano al n. 0786 dell'anno 2015, parte II, Serie C).
2) PROVVEDE, come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza, in ordine alla rimessione sul ruolo della causa per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio civile cumulativamente proposta ex art. 473-bis.49 c.p.c.
3) RISERVA alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese;
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio in data 17 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.re Giuseppe Gennari Giudice dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
PARZIALE nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 29 marzo 2026 e vertente
TRA
Nata a Delhi (INDIA) il 18/08/1989, cittadina italiana e indiana;
Cod. Fisc. Parte_1
; rappresentata e difesa dall'avv. KANU SIDIKI ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._1 studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, Nato a Bhikiwing (INDIA) il 18/08/1989, cittadino indiano;
Cod. Fisc. Controparte_1
C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE E DIVORZIO CONTENZIOSO EX ART 473-BIS.49 C.P.C.
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE ALL'UDIENZA EX ART. 473 BIS. 21 C.P.C. DEL 17 DICEMBRE 2025
pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo ed i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 29 marzo 2025, cittadina italiana e indiana premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio a HI (Punjab – India) in data 22 febbraio 2013 (successivamente iscritto presso i registri dello Stato civile del Comune di Milano al n. 0786 dell'anno 2015, parte II, Serie C) in regime di comunione dei beni, con , cittadino indiano, dalla cui unione è nato il figlio Controparte_1
in Milano, in data 24.07.2016, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale Per_1 dei coniugi e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio. Chiedeva, altresì, l'affidamento super esclusivo del minore alla madre, con collocamento presso di sé e di porre a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio pari ad euro 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis c.p.c. del 17 dicembre 2025, così differita dal 23 settembre
2025 stante la non regolarità della notifica, il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del suddetto decreto, considerato che parte convenuta, non si era costituita né era comparsa in udienza, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c.. Procedeva pertanto, in assenza del convenuto, a sentire la parte attrice che rendeva le dichiarazioni che di seguito si riportano:” ” noi abbiamo perso ad un certo punto la casa in locazione dove vivevamo in Milano via dalmine in quanto non avevamo pagato i canoni di locazione, grazie all'intervento dei servizi ci hanno trasferito in una camera di albergo. Lui cercava una casa dove spostare anche la mamma ma poi io ho preferito andarmene via con mio figlio nella casa dove sto adesso.
Infatti poi ho dovuto fare una denuncia il 31 marzo 2024 perché mio marito mi minacciava, inoltre non lavorava e non contribuiva per nulla alle esigenze ella famiglia. Ero solo io che lavoravo, lui non faceva nulla e neppure si curava di nostro figlio la cui gestione è sempre stata solo mia, io mi sono sempre occupata di lui, il padre mai. Dopo la denuncia ho preferito andare a vivere per conto mio con nostro figlio, questo ad aprile 2024. Da allora lui non si è fatto più vedere né sentire. Non hai chiesto di incontrare il figlio, sebbene io non ho mai cambiato il numero di telefono lui non mi ha mai chiamato non si è mai curato del figlio, non ha mai versato somme di denaro. Conferma la denuncia che ho presentato ma per fortuna da allora non mi ha più minacciato anche perchè come detto è scomparso. Io so che lui sta in Italia e vive con la mamma ma non so dove esattamente. All'inizio so che abitavamo a Paullo poi so che si sono trasferiti ma non so dove. Lui lavorava nei ristoranti, per due volte l'ho aiutato con i miei risparmi, ad affittare una rosticceria ma poi non è andata l'attività i quanto lui non lavorava seriamente e si ubriacava spesso. Poi non so più nulla. Io lavoro come parrucchiera con contratto e guadagno € 1000/1200, ho qualche fuori busta. La casa dove viviamo è in locazione con canone di € 300, sono in subaffitto, ci abita ed è di proprietà del titolare del negozio dove lavoro, il mio datore di lavoro. Prendo l'Au di € 200. Il figlio frequenta la IV elementare è sereno, fa il basket, è bravo a scuola, è serio. All'inizio chiedeva del padre anche quando venivano gli assistenti sociali che gli facevano domande, adesso non chiede più nulla. Io ogni tanto gli chiedo se lo vorrebbe vedere ma lui dice no. gli assistenti sociali sono venuti per mio figlio a dopo qualche colloquio non c'è stato più bisogno. Non c'era mai stato un incarico dal tribunale per i Minori ma sono interventi a seguito del fatto che avevamo perso la casa. Io
pagina 2 di 7 non so nulla denunzia che ho fatto comunque rinuncio alla domanda di addebito chiedo l'affido supersclusivo del figlio a me stante il disinteresse totale e l'irreperibilità del padre. chiedo però che il padre possa vedere il figlio solo ove lo richieda con l'intervento dei servizi sociali in Spazio Neutro. Chiedo altresì un contributo di mantenimento rideterminato in € 300 oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie.”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate. Il difensore di parte attrice chiedeva che venisse disposto l'affido supersclusivo del figlio alla madre, con suo collocamento presso la stessa, stante il disinteresse totale e l'irreperibilità del padre;
visite del padre con il figlio solo ove lo richiedesse con l'intervento dei Servizi sociali in Spazio Neutro e un contributo di mantenimento rideterminato in € 300 oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie. Rinunciava, infine, alle istanze istruttorie e alla domanda di addebito avanzata.
Dopo una breve camera di consiglio il Giudice così provvedeva:
“Sentita la sola parte attrice con il difensore
Rilevato che il convenuto non si è costituito in giudizio né è comparso personalmente;
Letti ed esaminati gli atti con i documenti di causa;
all'esito della discussione in udienza,
Osservato come sia emersa dalle dichiarazioni rese dalla parte attrice che il marito ha posto in essere nel corso della convivenza comportamenti inadeguati e agiti aggressivi con schiaffi in faccia e pesanti minacce, fatti per cui la signora si è decisa il 31 marzo 2024 a presentare denuncia querela nei confronti del marito e ad allontanarsi definitivamente, dopo aver perso la casa dove vivevano e essere stati collocati in una stanza di albergo, andando a stare in una casa in locazione;
disinteressandosi poi lo stesso padre del figlio e delle scelte di vita ed educative del medesimo, non partecipando mai alle decisioni più importanti, delegando l'intera gestione alla madre, interrompendo ogni rapporto e comunicazione da quando la moglie ha deciso di cessare la convivenza, senza mia chiamare né altrimenti interessarsi del figlio che ormai non vede né sente dall'aprile
2024, rendendosi irreperibile, non contribuendo dapprima al menage familiare e in seguito omettendo il versamento di somme di denaro, rendendo oltremodo difficile per la madre assumere decisione in assenza del consenso del padre.
Osservato che i comportamenti posti in essere dal marito - sulla base delle precise dichiarazioni della signora, in assenza peraltro di diversa prospettazione del convenuto che non si è costituito in giudizio - sono state caratterizzati da una particolare inadeguatezza nell'esercitare un ruolo genitoriale responsabile e maturo, ponendo in essere agiti aggressivi e intimidatori anche alla presenza del figlio, non essendosi lo stesso mai interessato concretamente e fattivamente del figlio, dimostrando poi di non aver alcun interesse a mantenere un rapporto con il figlio.
Osservato, pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti assunti dal padre, deve rilevarsi allo stato un'incapacità del convenuto a potersi occupare del figlio minore e a comprenderne le esigenze e i bisogni e soprattutto a seguirlo al momento nel corretto e sereno percorso di crescita.
pagina 3 di 7 Ritenuto, pertanto, che, deve essere accolta la domanda di affidamento esclusivo in favore della parte attrice, essendo emersa una sua piena idoneità genitoriale, alla luce del comportamento assunto sempre tutelante per il minore avendo anche avuto il coraggio di allontanarsi dal marito e di presentare una denuncia querela ed essendosi sempre occupata del minore con continuità e responsabilità, offrendogli un più che adeguato contesto abitativo ed affettivo, avendo reperita stabile attività lavorativa e una adeguata soluzione abitativa.
Osservato che quanto emerso, tenuto conto allo stato della completa interruzione di rapporti e collaborazione tra le parti, giustifica una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato essendo necessario che certe decisioni vengano assunte con tempestività.
Rilevato, altresì, che attesa la gravità della situazione per il comportamento del padre, stante l'interruzione da tempo di ogni rapporto, debbono essere incaricati i Servizi Sociali competenti per il Comune di LZ, luogo di residenza del minore di provvedere, solo ove il padre lo richieda e mostri serietà e impegno nel voler instaurare con il figlio un rapporto stabile e continuativo e le condizioni psicofisiche del minore lo permettano, a regolamentare gli incontri tra padre e figlio, inizialmente in Spazio Neutro e con modalità osservate degli incontri, purché rispondenti alle esigenze e ai bisogni del minore stesso, con attività di vigilanza e monitoraggio.
Rilevato, inoltre, in punto di contribuzione economica che la parte attrice ha dichiarato di lavorare come parrucchiera in un negozio con contratto e stipendio di circa € 1000/1200; vive con in figlio nella casa di proprietà del datore di lavoro che le subaffitta la casa a € 300 al mese;
percepisce l'AU di € 200,00; per quanto a conoscenza della parte attrice, il marito lavorava nei ristoranti senza però continuità; le risulta viva con la di lui madre ma senza che ne conosca l'esatta reperibilità.
Ritenuto, pertanto, che attesa la situazione reddituale delle parti come sopra descritta, in difetto di più precisi dati relativi al convenuto, il quale comunque ha piena capacità lavorativa e ha l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio in quanto ciò gli è imposto dalla norme di legge, tenuto conto che tutte le spese di gestione ordinaria del figlio sono a carico della madre, appare congruo porre a carico del padre per il mantenimento del figlio, con decorrenza dalla domanda, un assegno mensile come rideterminato di € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie come da protocollo atteso il difetto di ogni comunicazione tra le parti e il difetto di ogni partecipazione del padre alle decisioni riguardanti le figlie con AU percepito per intero dalla madre.
Rilevato che parte attrice ha rinunciato alle istanze istruttorie e alla domanda di addebito.
PQM
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c
Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto
1)AFFIDA il figlio minore in Milano, in data 24.07.2016, in via esclusiva alla madre che lo terrà Per_1 collocato anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di LZ piazza Vittorio Emanuele II n.
pagina 4 di 7 21. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (cd. affido supersclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
2) Dispone che i Servizi Sociali competenti territorialmente del Comune di LZ (in relazione all'attuale residenza del minore), solo ove il padre ne faccia richiesta e mostri serietà e responsabilità nel volere instaurare un rapporto stabile e costante con il figlio e ciò risponda all'interesse del medesimo, proceda ad avviare i rapporti tra il padre e il figlio stesso in Spazio neutro e con modalità protette compatibilmente con le sue esigenze e nel rispetto delle sue condizioni psicofisiche, con un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza
3) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento, con decorrenza dalla Controparte_1 domanda e quindi dalla mensilità di aprile 2025 (ricorso iscritto il 29.03.2025) del figlio mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 300,00 (annualmente rivalutabile con indici Parte_1
Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 come modificate a giugno 2025, qui richiamate;
4) DISPONE che l'AU venga percepito per intero dalla madre;
5) PRENDE ATTO che la parte ha rinunciato alla domanda di addebito e alle istanze istruttorie articolate”.
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione, non ritenendo di attivare i poteri istruttori d'ufficio del giudice invitava la parte alla discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva che il Tribunale pronunciasse sentenza di separazione e decorso il termine di un anno fissasse udienza per procedere al divorzio. Chiedeva, altresì, che l'udienza di divorzio si svolgesse con note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
All'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione per la pronuncia di sentenza parziale di separazione rimettendola al collegio alla prima camera di consiglio utile.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che, essendo parte convenuta di cittadinanza indiana (parte attruice invece anche italiana), sussiste con riferimento allo status la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett a) n.
V del regolamento UE 1111/2019, atteso che in Italia risiede, da più di un anno prima della domanda, la parte attrice;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
La domanda di separazione pagina 5 di 7 La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che cittadina italiana e indiana) e Parte_1 Controparte_1
(cittadino indiano) hanno contratto matrimonio a HI (Punjab – India) in data 22 febbraio 2013
(successivamente iscritto presso i registri dello Stato civile del Comune di Milano al n. 0786 dell'anno 2015, parte II, Serie C) in regime di comunione dei beni. Dalla loro unione è nato il figlio in Milano, in Per_1 data 24.07.2016.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto.
Orbene, nel caso di specie, le circostanze come riferite ed evidenziate dalla parte attrice nell'atto introduttivo,
l'interruzione della convivenza da tempo e l'assenza di una comunione di vita morale e materiale, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Va dunque pronunciata la separazione personale, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. come chiesto dalla parte attrice.
Dopo la pronuncia di separazione, in vigenza dei provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. emessi dal Giudice
Delegato e qui richiamati, la causa deve però essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio, decorso il termine di legge, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, con riferimento alla domanda di divorzio contestualmente avanzata da parte attrice ex art. 473 bis. 49 c.p.c..
Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita all'esito del presente procedimento ai sensi dell'art. 473 bis.
49 c.p.c.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale ex art. 151, 1° comma c.c., di e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio a HI (Punjab – India) in data 22 febbraio 2013
[...]
(successivamente iscritto presso i registri dello Stato civile del Comune di Milano al n. 0786 dell'anno 2015, parte II, Serie C).
2) PROVVEDE, come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza, in ordine alla rimessione sul ruolo della causa per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio civile cumulativamente proposta ex art. 473-bis.49 c.p.c.
3) RISERVA alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese;
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio in data 17 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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