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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 4288/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in atti rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. GIORDANO PIERLUIGI, in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
, elettivamente domiciliato in Benevento alla Via Michele Foschini 28 CP_1 presso l'ufficio legale distrettuale della sede provinciale dell' , CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Parisi, giusta procura in atti contumace;
Controparte_3
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 31/01/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/10/2024 parte ricorrente proponeva opposizione alla cartella di pagamento n. 01720220004722888501 per € 2.720,14, comprensivi di
1 sanzioni ed interessi, relativi al controllo modello IVA per anno 2017 intestato a
, ed a lui notificato quale erede in data 23/09/2024. CP_4
In particolare, eccepiva la prescrizione, in mancanza di regolare notifica della cartella di pagamento e degli atti presupposti.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione.
Sul punto si richiama l'art. 2, commi 1 e 2, D. Lgs. n° 546/1992 ai sensi del quale: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché' gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Di recente, con ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione ha affermato la giurisdizione del giudice tributario relativamente a tutte le cartelle recanti crediti di natura tributaria.
Le Sezioni Unite hanno osservato che appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella
(effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. civ., sez. un., n. 7822/2020).
2 Tale pronuncia ha chiarito, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che “se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza (v. anche Cass. civ., sez. un., n. 12642/2021 e n.
8465/2022).
Ancora, nell'ordinanza n. 16986/2022, le Sezioni Unite osservano che “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario” cui spetta il sindacato della “correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute” (v. anche Cass. civ., sez. un., 8465/2022).
Ne consegue, avendo il ricorrente sollevato eccezioni relative alla notifica della cartella nonché alla prescrizione e decadenza, che va dichiarato il difetto di giurisdizione con riguardo alla cartella di pagamento n. 01720220004722888501.
Le spese di lite vanno interamente compensate stante la natura della controversia.
P.Q.M.
3 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione proposto da avverso Parte_1 [...]
e , così provvede: Controparte_3 CP_1
1) Dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento alla cartella n.
01720220004722888501;
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 1/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
4
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 4288/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in atti rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. GIORDANO PIERLUIGI, in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
, elettivamente domiciliato in Benevento alla Via Michele Foschini 28 CP_1 presso l'ufficio legale distrettuale della sede provinciale dell' , CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Parisi, giusta procura in atti contumace;
Controparte_3
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 31/01/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/10/2024 parte ricorrente proponeva opposizione alla cartella di pagamento n. 01720220004722888501 per € 2.720,14, comprensivi di
1 sanzioni ed interessi, relativi al controllo modello IVA per anno 2017 intestato a
, ed a lui notificato quale erede in data 23/09/2024. CP_4
In particolare, eccepiva la prescrizione, in mancanza di regolare notifica della cartella di pagamento e degli atti presupposti.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione.
Sul punto si richiama l'art. 2, commi 1 e 2, D. Lgs. n° 546/1992 ai sensi del quale: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché' gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Di recente, con ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione ha affermato la giurisdizione del giudice tributario relativamente a tutte le cartelle recanti crediti di natura tributaria.
Le Sezioni Unite hanno osservato che appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella
(effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. civ., sez. un., n. 7822/2020).
2 Tale pronuncia ha chiarito, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che “se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza (v. anche Cass. civ., sez. un., n. 12642/2021 e n.
8465/2022).
Ancora, nell'ordinanza n. 16986/2022, le Sezioni Unite osservano che “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario” cui spetta il sindacato della “correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute” (v. anche Cass. civ., sez. un., 8465/2022).
Ne consegue, avendo il ricorrente sollevato eccezioni relative alla notifica della cartella nonché alla prescrizione e decadenza, che va dichiarato il difetto di giurisdizione con riguardo alla cartella di pagamento n. 01720220004722888501.
Le spese di lite vanno interamente compensate stante la natura della controversia.
P.Q.M.
3 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione proposto da avverso Parte_1 [...]
e , così provvede: Controparte_3 CP_1
1) Dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento alla cartella n.
01720220004722888501;
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 1/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
4