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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 15/05/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 723/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 15.5.2025, ore 10:45, innanzi al giudice dott. Salvatore Falzoi, nella causa n. 723
del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, sono comparsi:
- per la l'avv. Edoardo DELIRIO, in sostituzione dell'avv. Stefano Parte_1
MANSO, il quale insiste per quanto dedotto nell'atto di ricorso, con particolare riferimento all'eccezione di prescrizione ed alla particolarità del caso di specie, attese le problematiche derivante dalle alluvioni ed al fatto che i tempi necessari per il ripristino dell'impianto erano vincolati alle procedure di finanziamento coordinate dalla Gestione
Commissariale; insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
- per la l'avv. Giampiero SERRA, il quale richiama il contenuto Controparte_1
dell'atto costitutivo e insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
Il Giudice
previo ritiro in camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., dando lettura del dispositivo.
Il Giudice dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 723/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 723/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 723 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024,
promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Stefano MANSO (C.F. ), elettivamente C.F._1
domiciliata a Cagliari, via Grazia Deledda n. 74, presso lo studio del difensore;
ricorrente-opponente
contro
(C.F. ), in persona del Commissario straordinario Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giampiero SERRA (C.F. ), C.F._2
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 723/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 2 elettivamente domiciliata a via Leonardo Da Vinci n. 40, presso lo studio del CP_1
difensore;
convenuta-opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente (rassegnate nel ricorso e confermate all'udienza odierna):
“a) in via cautelare, sospendere l'efficacia dell'ordinanza-ingiunzione opposta;
b) nel merito, per i motivi esposti nel ricorso dichiarare la nullità dell'impugnata ordinanza- ingiunzione opposta ovvero annullarla in quanto infondata ed illegittima;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi”.
Nell'interesse dell'opposta (rassegnate nella comparsa di costituzione risposta e confermate nell'udienza odierna):
“1) rigettando la opposizione proposta e, per l'effetto, confermando la Ordinanza ingiunzione n. 25.2024 REG. del 05 giugno maggio 2024 emessa dalla Provincia di Nuoro nei confronti di Parte_1
2) con vittoria delle spese e dei compensi professionali del giudizio;
oltre spese generali,
CPA ed IVA come per legge.
Ovvero, con compensazione di spese per il caso di accoglimento del ricorso in ragione della eccezione preliminare laddove basata sulla nuova pronunzia della Cassazione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 6 D.Lgs. 150/2011, depositato il 17.6.2024 nella cancelleria di questo
Tribunale, la ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. 25/2024 REG, notificata il 6.6.2024, con la quale la CP_1
le aveva ingiunto di pagare la somma complessiva di 8.000,00 euro (quale
[...]
obbligata solidale) a titolo di sanzione per “Omesso rispetto delle prescrizioni
dell'Autorizzazione allo scarico di cui all'articolo 133 comma 2 del Decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, punita dallo stesso articolo con una sanzione pecuniaria da €
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Proc. n. 723/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 3 6.000,00 ad € 60.000,00”, in seguito al verbale di contestazione con cui il 16.10.2015 era stato accertato “lo scarico di reti fognarie non servite da impianto pubblico di
depurazione presso l'impianto di sollevamento ubicato in località Tanca 'e S'Ena -
Comune di Nuoro, senza l'autorizzazione di cui all'art. 124 del succitato decreto
legislativo”.
A fondamento dell'opposizione, la a sostenuto quanto segue: Parte_1
a. il diritto di riscuotere la sanzione irrogata si era estinto per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 della Legge n. 689/1981, considerato che tra la data della notifica del verbale di accertamento (25.11.2014) e la notifica dell'ordinanza-ingiunzione (6.6.2024) era trascorso un termine ben superiore a cinque anni;
b. la contestazione dell'illecito era comunque infondata nel merito, poiché:
i. trattandosi di impianto di sollevamento di rete fognaria, non era necessaria alcuna autorizzazione allo scarico, regolarmente presente invece nell'impianto di depurazione servito da quello in esame;
ii. sussisteva comunque l'esimente dello stato di necessità, essendo essa convenuta tenuta in ogni caso a garantire continuativamente la gestione del servizio idrico integrato, considerato che lo sversamento contestato era dipeso dall'alluvione verificatasi nel mese di novembre del 2013, la rimozione dei cui effetti dannosi era vincolata “alle procedure di
finanziamento e di esecuzione condotte e coordinate dalla gestione
Commissariale in forza dell'ordinanza OCDPC 122/2013 dei fondi
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Proc. n. 723/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 4 specifici per i danni prodotti dall'alluvione”;
iii. in subordine, la sanzione irrogata era comunque eccessiva, sussistendo invero i presupposti per l'applicazione del minimo edittale.
L'opponente ha quindi domandato la declaratoria di nullità o l'annullamento del provvedimento impugnato, con contestuale istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva di quest'ultimo.
2. In seguito ad un rinvio, dovuto all'omissione della notifica nei confronti della
, con memoria difensiva, depositata il 13.1.2025, quest'ultima Controparte_1
ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza-ingiunzione (o, in ipotesi di accoglimento dell'eccezione di prescrizione, la compensazione delle spese di lite), sostenendo quanto segue:
a. l'eccezione di prescrizione era infondata, perché tra la notifica del verbale di accertamento (25.11.2014) e dell'ordinanza-ingiunzione opposta (6.6.2024) erano intervenuti tre atti procedimentali – la memoria difensiva dell'opponente
(29.12.2014), la convocazione per l'audizione (11.6.2019) e il verbale di quest'ultima (27.6.2019) – non essendo condivisibile il recente orientamento di legittimità che aveva escluso l'idoneità dei medesimi ad interrompere il corso del termine quinquennale;
b. lo scarico derivante dagli impianti di sollevamento fognario era ricompreso tra le fattispecie previste dall'art. 74 del D.Lgs. 152/2006, con conseguente necessità
dell'autorizzazione prevista dal successivo art. 124 del predetto Testo Unico;
c. non ricorreva l'esimente dell'adempimento del dovere, sull'assorbente rilievo che
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Proc. n. 723/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 5 nelle memorie difensive endoprocedimentali la stessa opponente non aveva neppure menzionato l'alluvione del novembre 2013, bensì le piogge del settembre
2014, non costituenti evento eccezionale;
d. la sanzione irrogata era congrua, tenuto conto delle reiterate violazioni commesse dalla società opponente nella gestione degli impianti di depurazione;
e. non sussistevano quindi i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione formulata nel ricorso.
3. Nell'udienza odierna del 15.5.2025 le parti hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi primi atti e, previo ritiro in camera di consiglio, il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo.
***
4. L'opposizione deve essere accolta, perché è fondata l'eccezione di prescrizione formulata dalla per le ragioni che seguono. Parte_1
a. Ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 689/1981, “Il diritto a riscuotere le somme dovute
per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni
dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è
regolata dalle norme del codice civile”.
Per ciò che rileva nel presente procedimento, l'art. 2943 c.c. dispone a sua volta che “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un
giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo” (comma 1). “È
pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio” (comma 2).
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Proc. n. 723/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 6 “L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente” (comma 3). “La
prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il
debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o
clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il
procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla
nomina degli arbitri” (comma 1), mentre nell'art. 2945, commi 2-3, c.c. si legge che
“Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi
dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in
giudicato la sentenza che definisce il giudizio” (comma 2) “Se il processo si estingue,
rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla
data dell'atto interruttivo” (comma 3).
b. Nella sua memoria difensiva l'opposta ha sostenuto che “in riferimento alla sentenza
della Cassazione n. 13046/2023, richiamata da parte ricorrente, è da dirsi che
questa, lungi dal costituire un principio di diritto consolidato, è pronunciamento che
si innesta in un contesto permeato dall'opposto orientamento giurisprudenziale,
estensivo e -questo si!- consolidato, recentemente ed ulteriormente confermato
(Cassazione n. 25226 del 24/08/2023 e n. 28011 del 04/10/2023), secondo il quale
agli atti tipici del procedimento sanzionatorio, a tutti gli atti tipici, può e deve essere
attribuita efficacia interruttiva della prescrizione. Detto orientamento della
Cassazione trae fondamento dal dettato della L. 689/1981, sistema normativo
speciale, organico e compiuto, nel quale non occorrono inserimenti di elementi
esterni [Cass. Sezioni Unite n. 9591/2006, Cass. n. 15019/2013, richiamate da Cass.
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Proc. n. 723/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 7 n. Sezionale 715/2024, n. Raccolta Generale 10348/2024 del 17/04/2024]”, nonché
come “nel contesto nel quale ogni atto tipico del procedimento (e tali certamente
sono l'audizione e, prima della stessa, la convocazione del soggetto), reca il duplice
scopo di favorire tanto l'accertamento che la riscossione del credito sanzionatorio,
l'eventuale ritenuta assenza di una disciplina ad hoc che enumeri gli atti idonei ad
interrompere i termini di prescrizione, appare del tutto superflua oltre che sott'intesa
ed implicita nelle attività menzionate dalla L. 689/1981. Così come ha sempre
ritenuto la Suprema Corte, al netto della isolata eccezione costituita dalla sentenza
richiamata ex adverso” e, infine, “l'apparato costituito dalla L. 689/1981, come
ispirato alla disciplina generale penale, nella quale è stato innestata la disciplina
normativa del codice civile in termini di prescrizione, ha di fatto ammesso, anche a
non volerla condividere, l'astratta prevedibilità di una interruzione illimitata nel
tempo, sempre con termine soggetto a rinnovo ad ogni atto tipico procedimentale (V.
Cass. n. 25226 del 24/08/2023). Non senza da ultimo considerare sul punto, esser
stato preso in considerazione dai Supremi giudici il tema della inerzia del debitore
laddove questi possa anche solo paventare la possibilità di un nocumento al proprio
diritto di difesa dovuto al protrarsi del procedimento sanzionatorio, statuendo che
“…il privato non deve attendere l'ingiunzione per far valere le sue ragioni difensive
potendo proporle … a seguito della notifica del verbale di accertamento e di
contestazione della infrazione…” (Cass. n. 28011 del 04/10/2023)”
c. Deve tuttavia rilevarsi, in primo luogo, che, ben lungi dall'essere rimasto isolato,
l'orientamento espresso dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 13046/2023 era già
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Proc. n. 723/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 8 stato oggetto di pronunce più risalenti sia coeve ai precedenti sopra citati, nelle quali è
stato affermato che “in tema di prescrizione del diritto a riscuotere i proventi delle
sanzioni amministrative, soltanto agli atti procedimentali che hanno la funzione di far
valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria (e
costituiscono, quindi, con le prestabilite caratteristiche di contenuto e di forma,
esercizio della pretesa sanzionatoria) può essere attribuita efficacia interruttiva della
prescrizione, ai sensi del secondo comma dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, con conseguente irrilevanza di atti che atipicamente manifestino analoga
intenzione” (Cass n. 15631/2006 e n. 5798/2005), principio peraltro già condiviso in un obiter dictum nel quale era stata proprio rimarcata la distinzione a tali fini tra l'audizione del trasgressore (e la relativa convocazione) e l'atto con il quale l'amministrazione gli aveva notificato la riduzione della sanzione in seguito a rilievi svolti da quest'ultimo in sede di procedimento amministrativo, trattandosi di provvedimento che “possiede a tutti gli effetti natura di atto del procedimento
sanzionatorio, che, per di più, manifesta direttamente, diversamente da quanto ad
esempio può ritenersi per altri atti procedimentali, quali ad esempio l'audizione
dell'interessato, cui l'orientamento richiamato dal ricorrente riconosce effetto
interruttivo della prescrizione ( Cass. n. 28328 del 2028; cass. n. 1081 del 2007 ), la
volontà di dar corso alla applicazione della sanzione. Come osservato dalla
Amministrazione resistente, infatti, la rideterminazione dell'ammontare della
sanzione costituisce esercizio di un potere discrezionale che manifesta la pretesa
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Proc. n. 723/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 9 punitiva, esprimendo l'intenzione dell'ente di riscuotere la sanzione amministrativa”
(Cass. n. 787/2022).
Su tale contrasto, prendendo le mosse dalla ultima pronuncia sopra menzionata, è stato recentemente sostenuto che la prima impostazione deve ritenersi superata in quanto, “Se, infatti, non è in discussione, che allorquando
l'Amministrazione provveda, a titolo esemplificativo, a rideterminare la sanzione,
riducendola anche in accoglimento dei rilievi difensivi del trasgressore (vedi Cass. n.
787/2022), esprima comunque la propria volontà di dar corso al procedimento
sanzionatorio e, quindi, di proseguire nell'azione punitiva, diverso significato deve,
invece, attribuirsi alla convocazione per l'audizione, ex art. 18, secondo comma, l. n.
689 del 1981, disposta su richiesta dell'interessato, la quale ha solo la funzione di
consentire l'esercizio del diritto di difesa prima che l'Amministrazione proceda ad
una valutazione definitiva della correttezza dell'accertamento precedentemente
eseguito (nel caso di specie l'atto di contestazione). Dunque, l'atto di convocazione,
avendo natura neutra rispetto alla pretesa sanzionatoria, risponde solo ad
un'esigenza di salvaguardia del principio del contraddittorio, che deve essere
tutelato anche nel procedimento amministrativo (come si desume dall'art. 10 l.n.
241/1990), e non può ritenersi idoneo a costituire in mora il destinatario dell'atto di
accertamento, a norma dell'art. 2943 cod. civ.” (Cass. n. 29839/2024, n.
23405/2023).
d. Ebbene, tra i due orientamenti de quibus si ritiene maggiormente condivisibile quello restrittivo, dovendosi negare che l'audizione dell'interessato e la sua convocazione
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Proc. n. 723/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 10 per detta attività procedimentale costituiscano atti idonei ad interrompere la prescrizione del diritto di riscuotere la sanzione in capo all'autorità irrogante.
Come già esposto, l'art. 28 della Legge 689/1981, il quale nel primo comma si limita a stabilire il termine quinquennale della prescrizione, nel secondo comma contiene una clausola di rinvio alla disciplina del codice civile per la regolamentazione delle vicende interruttive del corso del suddetto termine.
Il dato testuale de quo è già autonomamente indicativo della ratio legis sottesa a tale normativa, ossia il fatto che la disciplina applicabile a tali ipotesi deve essere rinvenuta esclusivamente nell'ambito degli artt. 2943-2945 c.c.
Chiarito tale profilo, si appalesa priva di qualsivoglia fondamento l'affermazione secondo cui tutti gli atti del procedimento amministrativo costituiscono espressione della volontà della pubblica amministrazione di avvalersi della potestà punitiva, tesi ordinariamente affermata dall'orientamento estensivo sopra citato senza individuare alcuna ragione a supporto, sebbene in alcune pronunce detta giustificazione sia stata individuata nella natura e nel fine cui sono preordinati gli atti procedimentali, i quali
“stanno ad esprimere l'esercizio della pretesa sanzionatoria e quindi del diritto di
credito nascente in capo all'amministrazione dalla commissione della violazione",
sicché "si è in presenza (...) di un comportamento opposto all'inerzia del creditore
che costituisce il fondamento dell'istituto della prescrizione” (Cass. n. 28238/2008).
Siffatta tesi postula anzitutto una sorta di rapporto di consequenzialità tra l'assenza di inerzia del creditore e l'interruzione della prescrizione, assunto che si pone in palese contrasto con la suddetta disciplina codicistica, in quanto sebbene è pacifico
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Proc. n. 723/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 11 che l'atto del creditore idoneo a produrre gli effetti previsti dall'art. 2943, comma 4,
c.c., non deve “necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo
sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti
l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante” (Cass. n. 24913/2022), è
altrettanto evidente che debba trattarsi di un atto volto al recupero del credito, non già
una mera attività prodromica a tale scopo, la quale si inserisce in un iter procedimentale previsto dalla legge.
Detto orientamento sovrappone invero due piani che, seppur interrelati, debbono essere tenuti distinti, ossia l'accertamento dell'illecito e la riscossione del credito derivante dall'irrogazione della sanzione nei confronti dell'autore, il cui primo momento di cristallizzazione è individuabile nella notificazione del verbale di accertamento e contestazione.
Alla notificazione di tale verbale – atto pacificamente idoneo ex art. 2943, comma
4, c.c. – segue una serie di attività, in buona parte a discrezione dell'asserito trasgressore – il quale potrebbe infatti non presentare memorie, né esercitare il diritto all'audizione – le quali come sopra evidenziato sono neutre, siccome espressione del diritto del trasgressore di far valere le proprie ragioni in primis in sede di procedimento amministrativo (al fine di scongiurare l'emissione dell'ordinanza-
ingiunzione o, quantomeno, di ottenere una riduzione della sanzione), non contenendo tuttavia alcuna diffida o sollecitazione di pagamento.
Deve poi osservarsi come non sia ravvisabile alcuna ragione logico-giuridica che induca ad ampliare la nozione di atto interruttivo della prescrizione – così come
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Proc. n. 723/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 12 ricavabile ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c. – per il solo fatto che un'attività o una comunicazione si inscriva nell'ambito di un procedimento amministrativo all'esito del quale venga irrogata una sanzione.
Non si comprenderebbe, altrimenti opinando, per quale motivo nella Legge n.
689/1981 non sia stata prevista una disciplina ad hoc, a titolo esemplificativo,
positivizzando il principio di generale di idoneità di tutti gli atti procedimentali ad interrompere il corso del termine quinquennale, così derogando espressamente alla richiamata normativa codicistica.
Siffatta opzione non è stata evidentemente prescelta anche per evitare la dilatazione eccessiva dei tempi di durata del procedimento amministrativo,
considerato che la stessa previsione del termine quinquennale di prescrizione è stata oggetto di attenzione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 151/2021), la quale (pur dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in ragione della riserva di legge in materia di sanzioni amministrative), ha sul punto evidenziato che “l'ampiezza di detto termine, di durata quinquennale e
suscettibile di interruzione, lo rende inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza
giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che
richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della
sanzione”.
Sul piano sistematico, si osserva infine che la tesi dell'orientamento estensivo conduce all'affermazione di una generale efficacia interruttiva del procedimento amministrativo sanzionatorio, ricostruzione che non tiene conto dell'assenza in tale
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Proc. n. 723/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 13 ambito di una disciplina come propria del processo civile derivante dal combinato disposto degli artt. 2943, commi 1-2, e 2945, commi 2-3, c.c., in virtù della quale dal momento della proposizione della domanda giudiziale (notificazione dell'atto di citazione o deposito del ricorso in cancelleria) la prescrizione del diritto azionato in giudizio si interrompe fino al passaggio in giudicato della sentenza o, in ipotesi di estinzione del processo, ricomincia a decorrere dalla notifica dell'atto introduttivo.
Siffatto meccanismo, certo non estendibile al procedimento amministrativo,
costituisce ulteriore conferma del fatto che in quest'ultimo il corso del termine di prescrizione è suscettibile di essere interrotto dai soli atti idonei ai sensi dell'art. 2943, n. 4, c.c., nei termini sopra descritti.
e. Poiché, quindi, tra la notifica del verbale di accertamento e contestazione
(25.11.2014) e la notifica dell'ordinanza-ingiunzione (6.6.2024) è trascorso un termine ben superiore ai cinque anni, il cui corso non è stato validamente interrotto dall'opposta con atti idonei ex art. 2943 c.c., il diritto in capo a quest'ultima di riscuotere la somma ingiunta si è estinto per intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 28 della Legge. n. 689/1981.
f. La fondatezza dell'eccezione di prescrizione rende superflua la delibazione degli ulteriori motivi di opposizione articolati dalla nel ricorso introduttivo. Pt_1
5. Le spese di lite debbono essere regolate in base al principio della soccombenza previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico della , Controparte_1
non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, ragioni certo non ravvisabili nel contrasto giurisprudenziale in base al quale è
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Proc. n. 723/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 14 stata decisa la causa, circostanza che esclude possa ravvisarsi un legittimo affidamento dell'opposta nell'indirizzo ermeneutico non condiviso nella presente decisione, posizione oramai ritenuta espressamente superata dalle più recenti pronunce di legittimità
menzionate nel punto 4-c che precede.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione da 5.200,01 euro fino a 26.000,00 euro,
con riduzione della metà per i compensi di tutte le fasi, in particolare:
a. per le fasi di studio ed introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. per la fase istruttoria, considerato che l'opponente non ha prodotto documenti ulteriori rispetto agli allegati del ricorso introduttivo, né ha formulato istanze istruttorie;
c. per la fase decisionale, considerato la causa è stata decisa all'esito dell'udienza odierna, senza l'assegnazione di termini per note conclusive, neppure chiesto dalle parti.
PER QUESTI MOTIVI
6. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. accoglie l'opposizione proposta dalla , per l'effetto, annulla Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. 25/2024 REG, emessa il 5.6.2024 dalla
[...]
; Parte_2
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Proc. n. 723/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 15 b. condanna la a rimborsare alla le Controparte_1 Parte_1
spese processuali, così liquidate:
€ 459,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 388,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 840,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 850,40 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 237,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione a ruolo;
€ 2.802,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Il Giudice dott. Salvatore Falzoi
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Proc. n. 723/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 16
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VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 15.5.2025, ore 10:45, innanzi al giudice dott. Salvatore Falzoi, nella causa n. 723
del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, sono comparsi:
- per la l'avv. Edoardo DELIRIO, in sostituzione dell'avv. Stefano Parte_1
MANSO, il quale insiste per quanto dedotto nell'atto di ricorso, con particolare riferimento all'eccezione di prescrizione ed alla particolarità del caso di specie, attese le problematiche derivante dalle alluvioni ed al fatto che i tempi necessari per il ripristino dell'impianto erano vincolati alle procedure di finanziamento coordinate dalla Gestione
Commissariale; insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
- per la l'avv. Giampiero SERRA, il quale richiama il contenuto Controparte_1
dell'atto costitutivo e insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
Il Giudice
previo ritiro in camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., dando lettura del dispositivo.
Il Giudice dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 723/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 723/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 723 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024,
promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Stefano MANSO (C.F. ), elettivamente C.F._1
domiciliata a Cagliari, via Grazia Deledda n. 74, presso lo studio del difensore;
ricorrente-opponente
contro
(C.F. ), in persona del Commissario straordinario Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giampiero SERRA (C.F. ), C.F._2
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Proc. n. 723/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 2 elettivamente domiciliata a via Leonardo Da Vinci n. 40, presso lo studio del CP_1
difensore;
convenuta-opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente (rassegnate nel ricorso e confermate all'udienza odierna):
“a) in via cautelare, sospendere l'efficacia dell'ordinanza-ingiunzione opposta;
b) nel merito, per i motivi esposti nel ricorso dichiarare la nullità dell'impugnata ordinanza- ingiunzione opposta ovvero annullarla in quanto infondata ed illegittima;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi”.
Nell'interesse dell'opposta (rassegnate nella comparsa di costituzione risposta e confermate nell'udienza odierna):
“1) rigettando la opposizione proposta e, per l'effetto, confermando la Ordinanza ingiunzione n. 25.2024 REG. del 05 giugno maggio 2024 emessa dalla Provincia di Nuoro nei confronti di Parte_1
2) con vittoria delle spese e dei compensi professionali del giudizio;
oltre spese generali,
CPA ed IVA come per legge.
Ovvero, con compensazione di spese per il caso di accoglimento del ricorso in ragione della eccezione preliminare laddove basata sulla nuova pronunzia della Cassazione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 6 D.Lgs. 150/2011, depositato il 17.6.2024 nella cancelleria di questo
Tribunale, la ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. 25/2024 REG, notificata il 6.6.2024, con la quale la CP_1
le aveva ingiunto di pagare la somma complessiva di 8.000,00 euro (quale
[...]
obbligata solidale) a titolo di sanzione per “Omesso rispetto delle prescrizioni
dell'Autorizzazione allo scarico di cui all'articolo 133 comma 2 del Decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, punita dallo stesso articolo con una sanzione pecuniaria da €
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Proc. n. 723/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 3 6.000,00 ad € 60.000,00”, in seguito al verbale di contestazione con cui il 16.10.2015 era stato accertato “lo scarico di reti fognarie non servite da impianto pubblico di
depurazione presso l'impianto di sollevamento ubicato in località Tanca 'e S'Ena -
Comune di Nuoro, senza l'autorizzazione di cui all'art. 124 del succitato decreto
legislativo”.
A fondamento dell'opposizione, la a sostenuto quanto segue: Parte_1
a. il diritto di riscuotere la sanzione irrogata si era estinto per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 della Legge n. 689/1981, considerato che tra la data della notifica del verbale di accertamento (25.11.2014) e la notifica dell'ordinanza-ingiunzione (6.6.2024) era trascorso un termine ben superiore a cinque anni;
b. la contestazione dell'illecito era comunque infondata nel merito, poiché:
i. trattandosi di impianto di sollevamento di rete fognaria, non era necessaria alcuna autorizzazione allo scarico, regolarmente presente invece nell'impianto di depurazione servito da quello in esame;
ii. sussisteva comunque l'esimente dello stato di necessità, essendo essa convenuta tenuta in ogni caso a garantire continuativamente la gestione del servizio idrico integrato, considerato che lo sversamento contestato era dipeso dall'alluvione verificatasi nel mese di novembre del 2013, la rimozione dei cui effetti dannosi era vincolata “alle procedure di
finanziamento e di esecuzione condotte e coordinate dalla gestione
Commissariale in forza dell'ordinanza OCDPC 122/2013 dei fondi
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Proc. n. 723/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 4 specifici per i danni prodotti dall'alluvione”;
iii. in subordine, la sanzione irrogata era comunque eccessiva, sussistendo invero i presupposti per l'applicazione del minimo edittale.
L'opponente ha quindi domandato la declaratoria di nullità o l'annullamento del provvedimento impugnato, con contestuale istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva di quest'ultimo.
2. In seguito ad un rinvio, dovuto all'omissione della notifica nei confronti della
, con memoria difensiva, depositata il 13.1.2025, quest'ultima Controparte_1
ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza-ingiunzione (o, in ipotesi di accoglimento dell'eccezione di prescrizione, la compensazione delle spese di lite), sostenendo quanto segue:
a. l'eccezione di prescrizione era infondata, perché tra la notifica del verbale di accertamento (25.11.2014) e dell'ordinanza-ingiunzione opposta (6.6.2024) erano intervenuti tre atti procedimentali – la memoria difensiva dell'opponente
(29.12.2014), la convocazione per l'audizione (11.6.2019) e il verbale di quest'ultima (27.6.2019) – non essendo condivisibile il recente orientamento di legittimità che aveva escluso l'idoneità dei medesimi ad interrompere il corso del termine quinquennale;
b. lo scarico derivante dagli impianti di sollevamento fognario era ricompreso tra le fattispecie previste dall'art. 74 del D.Lgs. 152/2006, con conseguente necessità
dell'autorizzazione prevista dal successivo art. 124 del predetto Testo Unico;
c. non ricorreva l'esimente dell'adempimento del dovere, sull'assorbente rilievo che
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Proc. n. 723/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 5 nelle memorie difensive endoprocedimentali la stessa opponente non aveva neppure menzionato l'alluvione del novembre 2013, bensì le piogge del settembre
2014, non costituenti evento eccezionale;
d. la sanzione irrogata era congrua, tenuto conto delle reiterate violazioni commesse dalla società opponente nella gestione degli impianti di depurazione;
e. non sussistevano quindi i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione formulata nel ricorso.
3. Nell'udienza odierna del 15.5.2025 le parti hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi primi atti e, previo ritiro in camera di consiglio, il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo.
***
4. L'opposizione deve essere accolta, perché è fondata l'eccezione di prescrizione formulata dalla per le ragioni che seguono. Parte_1
a. Ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 689/1981, “Il diritto a riscuotere le somme dovute
per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni
dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è
regolata dalle norme del codice civile”.
Per ciò che rileva nel presente procedimento, l'art. 2943 c.c. dispone a sua volta che “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un
giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo” (comma 1). “È
pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio” (comma 2).
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Proc. n. 723/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 6 “L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente” (comma 3). “La
prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il
debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o
clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il
procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla
nomina degli arbitri” (comma 1), mentre nell'art. 2945, commi 2-3, c.c. si legge che
“Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi
dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in
giudicato la sentenza che definisce il giudizio” (comma 2) “Se il processo si estingue,
rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla
data dell'atto interruttivo” (comma 3).
b. Nella sua memoria difensiva l'opposta ha sostenuto che “in riferimento alla sentenza
della Cassazione n. 13046/2023, richiamata da parte ricorrente, è da dirsi che
questa, lungi dal costituire un principio di diritto consolidato, è pronunciamento che
si innesta in un contesto permeato dall'opposto orientamento giurisprudenziale,
estensivo e -questo si!- consolidato, recentemente ed ulteriormente confermato
(Cassazione n. 25226 del 24/08/2023 e n. 28011 del 04/10/2023), secondo il quale
agli atti tipici del procedimento sanzionatorio, a tutti gli atti tipici, può e deve essere
attribuita efficacia interruttiva della prescrizione. Detto orientamento della
Cassazione trae fondamento dal dettato della L. 689/1981, sistema normativo
speciale, organico e compiuto, nel quale non occorrono inserimenti di elementi
esterni [Cass. Sezioni Unite n. 9591/2006, Cass. n. 15019/2013, richiamate da Cass.
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Proc. n. 723/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 7 n. Sezionale 715/2024, n. Raccolta Generale 10348/2024 del 17/04/2024]”, nonché
come “nel contesto nel quale ogni atto tipico del procedimento (e tali certamente
sono l'audizione e, prima della stessa, la convocazione del soggetto), reca il duplice
scopo di favorire tanto l'accertamento che la riscossione del credito sanzionatorio,
l'eventuale ritenuta assenza di una disciplina ad hoc che enumeri gli atti idonei ad
interrompere i termini di prescrizione, appare del tutto superflua oltre che sott'intesa
ed implicita nelle attività menzionate dalla L. 689/1981. Così come ha sempre
ritenuto la Suprema Corte, al netto della isolata eccezione costituita dalla sentenza
richiamata ex adverso” e, infine, “l'apparato costituito dalla L. 689/1981, come
ispirato alla disciplina generale penale, nella quale è stato innestata la disciplina
normativa del codice civile in termini di prescrizione, ha di fatto ammesso, anche a
non volerla condividere, l'astratta prevedibilità di una interruzione illimitata nel
tempo, sempre con termine soggetto a rinnovo ad ogni atto tipico procedimentale (V.
Cass. n. 25226 del 24/08/2023). Non senza da ultimo considerare sul punto, esser
stato preso in considerazione dai Supremi giudici il tema della inerzia del debitore
laddove questi possa anche solo paventare la possibilità di un nocumento al proprio
diritto di difesa dovuto al protrarsi del procedimento sanzionatorio, statuendo che
“…il privato non deve attendere l'ingiunzione per far valere le sue ragioni difensive
potendo proporle … a seguito della notifica del verbale di accertamento e di
contestazione della infrazione…” (Cass. n. 28011 del 04/10/2023)”
c. Deve tuttavia rilevarsi, in primo luogo, che, ben lungi dall'essere rimasto isolato,
l'orientamento espresso dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 13046/2023 era già
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Proc. n. 723/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 8 stato oggetto di pronunce più risalenti sia coeve ai precedenti sopra citati, nelle quali è
stato affermato che “in tema di prescrizione del diritto a riscuotere i proventi delle
sanzioni amministrative, soltanto agli atti procedimentali che hanno la funzione di far
valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria (e
costituiscono, quindi, con le prestabilite caratteristiche di contenuto e di forma,
esercizio della pretesa sanzionatoria) può essere attribuita efficacia interruttiva della
prescrizione, ai sensi del secondo comma dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, con conseguente irrilevanza di atti che atipicamente manifestino analoga
intenzione” (Cass n. 15631/2006 e n. 5798/2005), principio peraltro già condiviso in un obiter dictum nel quale era stata proprio rimarcata la distinzione a tali fini tra l'audizione del trasgressore (e la relativa convocazione) e l'atto con il quale l'amministrazione gli aveva notificato la riduzione della sanzione in seguito a rilievi svolti da quest'ultimo in sede di procedimento amministrativo, trattandosi di provvedimento che “possiede a tutti gli effetti natura di atto del procedimento
sanzionatorio, che, per di più, manifesta direttamente, diversamente da quanto ad
esempio può ritenersi per altri atti procedimentali, quali ad esempio l'audizione
dell'interessato, cui l'orientamento richiamato dal ricorrente riconosce effetto
interruttivo della prescrizione ( Cass. n. 28328 del 2028; cass. n. 1081 del 2007 ), la
volontà di dar corso alla applicazione della sanzione. Come osservato dalla
Amministrazione resistente, infatti, la rideterminazione dell'ammontare della
sanzione costituisce esercizio di un potere discrezionale che manifesta la pretesa
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Proc. n. 723/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 9 punitiva, esprimendo l'intenzione dell'ente di riscuotere la sanzione amministrativa”
(Cass. n. 787/2022).
Su tale contrasto, prendendo le mosse dalla ultima pronuncia sopra menzionata, è stato recentemente sostenuto che la prima impostazione deve ritenersi superata in quanto, “Se, infatti, non è in discussione, che allorquando
l'Amministrazione provveda, a titolo esemplificativo, a rideterminare la sanzione,
riducendola anche in accoglimento dei rilievi difensivi del trasgressore (vedi Cass. n.
787/2022), esprima comunque la propria volontà di dar corso al procedimento
sanzionatorio e, quindi, di proseguire nell'azione punitiva, diverso significato deve,
invece, attribuirsi alla convocazione per l'audizione, ex art. 18, secondo comma, l. n.
689 del 1981, disposta su richiesta dell'interessato, la quale ha solo la funzione di
consentire l'esercizio del diritto di difesa prima che l'Amministrazione proceda ad
una valutazione definitiva della correttezza dell'accertamento precedentemente
eseguito (nel caso di specie l'atto di contestazione). Dunque, l'atto di convocazione,
avendo natura neutra rispetto alla pretesa sanzionatoria, risponde solo ad
un'esigenza di salvaguardia del principio del contraddittorio, che deve essere
tutelato anche nel procedimento amministrativo (come si desume dall'art. 10 l.n.
241/1990), e non può ritenersi idoneo a costituire in mora il destinatario dell'atto di
accertamento, a norma dell'art. 2943 cod. civ.” (Cass. n. 29839/2024, n.
23405/2023).
d. Ebbene, tra i due orientamenti de quibus si ritiene maggiormente condivisibile quello restrittivo, dovendosi negare che l'audizione dell'interessato e la sua convocazione
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Proc. n. 723/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 10 per detta attività procedimentale costituiscano atti idonei ad interrompere la prescrizione del diritto di riscuotere la sanzione in capo all'autorità irrogante.
Come già esposto, l'art. 28 della Legge 689/1981, il quale nel primo comma si limita a stabilire il termine quinquennale della prescrizione, nel secondo comma contiene una clausola di rinvio alla disciplina del codice civile per la regolamentazione delle vicende interruttive del corso del suddetto termine.
Il dato testuale de quo è già autonomamente indicativo della ratio legis sottesa a tale normativa, ossia il fatto che la disciplina applicabile a tali ipotesi deve essere rinvenuta esclusivamente nell'ambito degli artt. 2943-2945 c.c.
Chiarito tale profilo, si appalesa priva di qualsivoglia fondamento l'affermazione secondo cui tutti gli atti del procedimento amministrativo costituiscono espressione della volontà della pubblica amministrazione di avvalersi della potestà punitiva, tesi ordinariamente affermata dall'orientamento estensivo sopra citato senza individuare alcuna ragione a supporto, sebbene in alcune pronunce detta giustificazione sia stata individuata nella natura e nel fine cui sono preordinati gli atti procedimentali, i quali
“stanno ad esprimere l'esercizio della pretesa sanzionatoria e quindi del diritto di
credito nascente in capo all'amministrazione dalla commissione della violazione",
sicché "si è in presenza (...) di un comportamento opposto all'inerzia del creditore
che costituisce il fondamento dell'istituto della prescrizione” (Cass. n. 28238/2008).
Siffatta tesi postula anzitutto una sorta di rapporto di consequenzialità tra l'assenza di inerzia del creditore e l'interruzione della prescrizione, assunto che si pone in palese contrasto con la suddetta disciplina codicistica, in quanto sebbene è pacifico
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Proc. n. 723/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 11 che l'atto del creditore idoneo a produrre gli effetti previsti dall'art. 2943, comma 4,
c.c., non deve “necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo
sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti
l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante” (Cass. n. 24913/2022), è
altrettanto evidente che debba trattarsi di un atto volto al recupero del credito, non già
una mera attività prodromica a tale scopo, la quale si inserisce in un iter procedimentale previsto dalla legge.
Detto orientamento sovrappone invero due piani che, seppur interrelati, debbono essere tenuti distinti, ossia l'accertamento dell'illecito e la riscossione del credito derivante dall'irrogazione della sanzione nei confronti dell'autore, il cui primo momento di cristallizzazione è individuabile nella notificazione del verbale di accertamento e contestazione.
Alla notificazione di tale verbale – atto pacificamente idoneo ex art. 2943, comma
4, c.c. – segue una serie di attività, in buona parte a discrezione dell'asserito trasgressore – il quale potrebbe infatti non presentare memorie, né esercitare il diritto all'audizione – le quali come sopra evidenziato sono neutre, siccome espressione del diritto del trasgressore di far valere le proprie ragioni in primis in sede di procedimento amministrativo (al fine di scongiurare l'emissione dell'ordinanza-
ingiunzione o, quantomeno, di ottenere una riduzione della sanzione), non contenendo tuttavia alcuna diffida o sollecitazione di pagamento.
Deve poi osservarsi come non sia ravvisabile alcuna ragione logico-giuridica che induca ad ampliare la nozione di atto interruttivo della prescrizione – così come
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Proc. n. 723/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 12 ricavabile ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c. – per il solo fatto che un'attività o una comunicazione si inscriva nell'ambito di un procedimento amministrativo all'esito del quale venga irrogata una sanzione.
Non si comprenderebbe, altrimenti opinando, per quale motivo nella Legge n.
689/1981 non sia stata prevista una disciplina ad hoc, a titolo esemplificativo,
positivizzando il principio di generale di idoneità di tutti gli atti procedimentali ad interrompere il corso del termine quinquennale, così derogando espressamente alla richiamata normativa codicistica.
Siffatta opzione non è stata evidentemente prescelta anche per evitare la dilatazione eccessiva dei tempi di durata del procedimento amministrativo,
considerato che la stessa previsione del termine quinquennale di prescrizione è stata oggetto di attenzione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 151/2021), la quale (pur dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in ragione della riserva di legge in materia di sanzioni amministrative), ha sul punto evidenziato che “l'ampiezza di detto termine, di durata quinquennale e
suscettibile di interruzione, lo rende inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza
giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che
richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della
sanzione”.
Sul piano sistematico, si osserva infine che la tesi dell'orientamento estensivo conduce all'affermazione di una generale efficacia interruttiva del procedimento amministrativo sanzionatorio, ricostruzione che non tiene conto dell'assenza in tale
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Proc. n. 723/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 13 ambito di una disciplina come propria del processo civile derivante dal combinato disposto degli artt. 2943, commi 1-2, e 2945, commi 2-3, c.c., in virtù della quale dal momento della proposizione della domanda giudiziale (notificazione dell'atto di citazione o deposito del ricorso in cancelleria) la prescrizione del diritto azionato in giudizio si interrompe fino al passaggio in giudicato della sentenza o, in ipotesi di estinzione del processo, ricomincia a decorrere dalla notifica dell'atto introduttivo.
Siffatto meccanismo, certo non estendibile al procedimento amministrativo,
costituisce ulteriore conferma del fatto che in quest'ultimo il corso del termine di prescrizione è suscettibile di essere interrotto dai soli atti idonei ai sensi dell'art. 2943, n. 4, c.c., nei termini sopra descritti.
e. Poiché, quindi, tra la notifica del verbale di accertamento e contestazione
(25.11.2014) e la notifica dell'ordinanza-ingiunzione (6.6.2024) è trascorso un termine ben superiore ai cinque anni, il cui corso non è stato validamente interrotto dall'opposta con atti idonei ex art. 2943 c.c., il diritto in capo a quest'ultima di riscuotere la somma ingiunta si è estinto per intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 28 della Legge. n. 689/1981.
f. La fondatezza dell'eccezione di prescrizione rende superflua la delibazione degli ulteriori motivi di opposizione articolati dalla nel ricorso introduttivo. Pt_1
5. Le spese di lite debbono essere regolate in base al principio della soccombenza previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico della , Controparte_1
non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, ragioni certo non ravvisabili nel contrasto giurisprudenziale in base al quale è
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Proc. n. 723/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 14 stata decisa la causa, circostanza che esclude possa ravvisarsi un legittimo affidamento dell'opposta nell'indirizzo ermeneutico non condiviso nella presente decisione, posizione oramai ritenuta espressamente superata dalle più recenti pronunce di legittimità
menzionate nel punto 4-c che precede.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione da 5.200,01 euro fino a 26.000,00 euro,
con riduzione della metà per i compensi di tutte le fasi, in particolare:
a. per le fasi di studio ed introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. per la fase istruttoria, considerato che l'opponente non ha prodotto documenti ulteriori rispetto agli allegati del ricorso introduttivo, né ha formulato istanze istruttorie;
c. per la fase decisionale, considerato la causa è stata decisa all'esito dell'udienza odierna, senza l'assegnazione di termini per note conclusive, neppure chiesto dalle parti.
PER QUESTI MOTIVI
6. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. accoglie l'opposizione proposta dalla , per l'effetto, annulla Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. 25/2024 REG, emessa il 5.6.2024 dalla
[...]
; Parte_2
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Proc. n. 723/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 15 b. condanna la a rimborsare alla le Controparte_1 Parte_1
spese processuali, così liquidate:
€ 459,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 388,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 840,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 850,40 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 237,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione a ruolo;
€ 2.802,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Il Giudice dott. Salvatore Falzoi
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Proc. n. 723/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 16