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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/10/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 553/2025 R.G.
TRA
, con Avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna Parte_1
ricorrente
E
in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1
Dott.ssa Serena Cianflone e Dott. Gaetano Bonofiglio
resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_2
TO e IL AV
litisconsorte necessario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 06.02.2025 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e l' e, Controparte_3 CP_2 premesso di essere alle dipendenze dell'amministrazione scolastica a tempo indeterminato in qualità di personale ATA, lamentava che nel decreto di ricostruzione della carriera del 28.5.2024 n. 337 l'Amministrazione convenuta non aveva computato nell'anzianità di servizio quello reso nell'anno 2013.
Assumeva la illegittimità dell'operato dell'Amministrazione e, dopo aver argomentato in diritto, concludeva chiedendo “1) dichiarare il diritto
1 dell'odierna ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio svolto nell'anno 2013 e, dunque, il diritto al computo, ai fini dell'anzianità, del servizio suddetto;
2) ordinare, quindi, al in Controparte_3 persona del pro-tempore di inquadrare la ricorrente alla data del CP_4
27.09.2015 nella fascia stipendiale 15-20 e, quindi, alla data del 27.09.2021, nella fascia stipendiale 21-27; 3) con riferimento, quindi, alle differenze retributive e contributive ad oggi maturate e non prescritte, correlate alla chiesta maggiore anzianità correlata al riconoscimento ai fini giuridici dell'anno
2013, dichiarare il diritto della sig.ra a percepire le differenze Parte_1 retributive intercorrenti fra la fascia stipendiale 15-20 e la fascia stipendiale
21-27 a decorrere dal 27.09.2021 (giorno d'ingresso nella fascia stipendiale
21-27 con computo dell'anno 2013) e fino al 26.09.2022 (giorno di ultimazione della fascia stipendiale 15-20 senza computo dell'anno 2013), con condanna del convenuto al pagamento delle corrispondenti somme, pari ad € CP_1
1.131,05, ovvero alla diversa, maggiore o minore somma per come eventualmente accertata in corso di causa, oltre al maggior importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo;
4) condannare, inoltre, il Controparte_3 in persona del Ministro pro-tempore a versare nei confronti dell' le CP_2 differenze contributive maturate correlate alla maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente per il computo, ai fini dell'anzianità di servizio, dell'anno 2013; 5) condannare il Controparte_3 in persona del pro-tempore al pagamento delle spese e competenze di CP_4 giudizio”.
Il si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, Controparte_3 la prescrizione del diritto e contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
L' si costituiva in giudizio chiedendo in caso di accoglimento della CP_2 domanda attorea, la condanna del convenuto al pagamento dei CP_1 contributi dovuti in relazione al rapporto di lavoro oggetto di causa.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 7.10.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
2 Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Come noto, sulla questione oggetto di giudizio è recentemente intervenuta la
Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza n. 13619/2025, ha così deciso
“[..] É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23 (d.l. 78 del 2010) che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di
«blocco»; viceversa, per il ricorrente, ha comportato la definitiva CP_1 sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo
2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo
3 periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali,
l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. 2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di
4 illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità
(ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie,
5 in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni CP_1 effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
La posizione espressa dalla Suprema Corte è, dunque, chiara nel confermare che il blocco relativo all'anno 2013 e la relativa “sterilizzazione” attengono alle progressioni successive, vale a dire al riconoscimento di fasce stipendiali che si fondino sul servizio prestato in tale anno e alle relative conseguenze sul piano retributivo (e quindi previdenziale), ferma restando “l'utilità” sul piano giuridico del servizio reso.
In applicazione delle coordinate interpretative fornite dai giudici di legittimità, la domanda va, pertanto, accolta limitatamente al diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico.
Ed allora, conformemente alle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente con le note depositate il 6.10.2025 - con le quali ha preso atto delle conclusioni cui
6 è pervenuta la Suprema Corte sulla questione decisa, rinunciando al capo della domanda relativa alle progressioni stipendiali - deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento ai soli fini giuridici del servizio svolto nell'anno 2013.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate atteso che il contrasto giurisprudenziale insorto sulla questione controversa è stato sanato solo con la citata pronuncia di Cass. n. 13619/2025.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ai soli fini giuridici del servizio svolto nell'anno
2013 e compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 8 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
7
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 553/2025 R.G.
TRA
, con Avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna Parte_1
ricorrente
E
in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1
Dott.ssa Serena Cianflone e Dott. Gaetano Bonofiglio
resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_2
TO e IL AV
litisconsorte necessario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 06.02.2025 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e l' e, Controparte_3 CP_2 premesso di essere alle dipendenze dell'amministrazione scolastica a tempo indeterminato in qualità di personale ATA, lamentava che nel decreto di ricostruzione della carriera del 28.5.2024 n. 337 l'Amministrazione convenuta non aveva computato nell'anzianità di servizio quello reso nell'anno 2013.
Assumeva la illegittimità dell'operato dell'Amministrazione e, dopo aver argomentato in diritto, concludeva chiedendo “1) dichiarare il diritto
1 dell'odierna ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio svolto nell'anno 2013 e, dunque, il diritto al computo, ai fini dell'anzianità, del servizio suddetto;
2) ordinare, quindi, al in Controparte_3 persona del pro-tempore di inquadrare la ricorrente alla data del CP_4
27.09.2015 nella fascia stipendiale 15-20 e, quindi, alla data del 27.09.2021, nella fascia stipendiale 21-27; 3) con riferimento, quindi, alle differenze retributive e contributive ad oggi maturate e non prescritte, correlate alla chiesta maggiore anzianità correlata al riconoscimento ai fini giuridici dell'anno
2013, dichiarare il diritto della sig.ra a percepire le differenze Parte_1 retributive intercorrenti fra la fascia stipendiale 15-20 e la fascia stipendiale
21-27 a decorrere dal 27.09.2021 (giorno d'ingresso nella fascia stipendiale
21-27 con computo dell'anno 2013) e fino al 26.09.2022 (giorno di ultimazione della fascia stipendiale 15-20 senza computo dell'anno 2013), con condanna del convenuto al pagamento delle corrispondenti somme, pari ad € CP_1
1.131,05, ovvero alla diversa, maggiore o minore somma per come eventualmente accertata in corso di causa, oltre al maggior importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo;
4) condannare, inoltre, il Controparte_3 in persona del Ministro pro-tempore a versare nei confronti dell' le CP_2 differenze contributive maturate correlate alla maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente per il computo, ai fini dell'anzianità di servizio, dell'anno 2013; 5) condannare il Controparte_3 in persona del pro-tempore al pagamento delle spese e competenze di CP_4 giudizio”.
Il si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, Controparte_3 la prescrizione del diritto e contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
L' si costituiva in giudizio chiedendo in caso di accoglimento della CP_2 domanda attorea, la condanna del convenuto al pagamento dei CP_1 contributi dovuti in relazione al rapporto di lavoro oggetto di causa.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 7.10.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
2 Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Come noto, sulla questione oggetto di giudizio è recentemente intervenuta la
Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza n. 13619/2025, ha così deciso
“[..] É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23 (d.l. 78 del 2010) che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di
«blocco»; viceversa, per il ricorrente, ha comportato la definitiva CP_1 sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo
2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo
3 periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali,
l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. 2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di
4 illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità
(ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie,
5 in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni CP_1 effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
La posizione espressa dalla Suprema Corte è, dunque, chiara nel confermare che il blocco relativo all'anno 2013 e la relativa “sterilizzazione” attengono alle progressioni successive, vale a dire al riconoscimento di fasce stipendiali che si fondino sul servizio prestato in tale anno e alle relative conseguenze sul piano retributivo (e quindi previdenziale), ferma restando “l'utilità” sul piano giuridico del servizio reso.
In applicazione delle coordinate interpretative fornite dai giudici di legittimità, la domanda va, pertanto, accolta limitatamente al diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico.
Ed allora, conformemente alle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente con le note depositate il 6.10.2025 - con le quali ha preso atto delle conclusioni cui
6 è pervenuta la Suprema Corte sulla questione decisa, rinunciando al capo della domanda relativa alle progressioni stipendiali - deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento ai soli fini giuridici del servizio svolto nell'anno 2013.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate atteso che il contrasto giurisprudenziale insorto sulla questione controversa è stato sanato solo con la citata pronuncia di Cass. n. 13619/2025.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ai soli fini giuridici del servizio svolto nell'anno
2013 e compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 8 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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