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1 gennaio 2004
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19 settembre 2018
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Art. 104.
(Ambito applicativo e dati identificativi (( a fini statistici o di ricerca scientifica)) )
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per ((fini statistici)) o, in quanto compatibili, per ((per fini di ricerca scientifica)) .
2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.
(Ambito applicativo e dati identificativi (( a fini statistici o di ricerca scientifica)) )
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per ((fini statistici)) o, in quanto compatibili, per ((per fini di ricerca scientifica)) .
2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.
Commentari • 66
- 1. Art. 279 del Codice di procedura civile Commentato Onlinehttps://www.filodiritto.com/ · 1
Forma dei provvedimenti del collegio Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa. Il collegio pronuncia sentenza [Codice di procedura civile 131, 237]: 1) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione [Codice di procedura civile 37-39, 42]; 2) quando definisce il giudizio decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito; 3) quando definisce il giudizio, …
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Giurisprudenza • 158
- 1. Trib. Milano, sentenza 12/03/2025, n. 290Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione Lavoro La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 12107/2024 R.G. promossa da: Parte_1 con il patrocinio dell'avv. PATANÈ VINCENZO e dell'avv. RAMUNDO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico contro Controparte_1 , con il patrocinio dell'avv. COMPAGNONE DANIELE, dell'avv. AL LA e dell'avv. MILOSAVLJEVIC JASMINA, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA, 90/2 GORIZIA Oggetto: pagamento somma Svolgimento del processo Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato …Leggi di più...
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- diritto del lavoro·
- interessi legali·
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- distrazione spese·
- art. 2103 c.c.·
- condanna al pagamento