(Ambito applicativo e dati identificativi (( a fini statistici o di ricerca scientifica)) )
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per ((fini statistici)) o, in quanto compatibili, per ((per fini di ricerca scientifica)) .
2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.