TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/04/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3536/2018 R.G.A.C., avente ad oggetto azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Di Franco, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza alla Via del Gallitello n.
113;
- ATTORE-
E
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Murro, in virtù di C.F._2
procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il cui studio in Potenza alla Via
Pretoria n. 23;
- CONVENUTA -
NONCHÉ
(C.F. ), nata a [...] il [...] CP_2 CodiceFiscale_3
- CONVENUTA CONTUMACE -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio e , chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 CP_2
conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare che è creditore di Parte_1 CP_2
per i titoli di cui alla narrativa, e segnatamente dell'importo di € 65.000,00
[...] recato dall'assegno sottoscritto dalla medesima sig.ra oltre che dell'importo CP_2 di € 7.000,00 corrisposto alla Banca Popolare di Milano, maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria;
per l'effetto condannare al CP_2
pagamento di quanto sarà dichiarato dovuto.
2. Solo se presupposto essenziale alla azionata declaratoria di inefficacia di cui all'art. 2901 c.c., accertare e dichiarare illegittimo l'atto di divisione ereditaria per cui è causa, accertare e quantificare
l'asse ereditario tenendo conto del valore venale di mercato dei beni immobili facenti parte dell'asse ereditario e rideterminare le quote spettanti alle convenute germane.
3. Accertare e dichiarare che tra le sorelle l'atto divisione del CP_2
11/12/2013, redatto dal notaio Dott.ssa repertorio n. 66676 Persona_1
raccolta 23708 registrato il 30/12/2013 al n. 6434/1T è stato concluso in presenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c e per l'effetto dichiararlo inefficace rispetto al sig. limitatamente alla divisione dei seguenti gli immobili: - Parte_1
Appartamento sito in ON (SI) alla Via Matteotti n. 30 e contraddistinto in Catasto al Fg. 16, p.lla 94 sub 2, cat. A/4 cl. 1;
- Locale sito in ON (SI) alla Via Dante Alighieri contraddistinto in
Catasto al Fg. 16, p.lla 94 sub 2, cat. C/2 cl. 4; 4. In via subordinata, anche in via surrogatoria, il sig. chiede di dichiarare illegittimo e/o nullo e/o Parte_1 annullato l'atto di divisione per cui è causa per errore di diritto e/o di fatto in cui
è incorsa la debitrice ”. CP_2
L'attore ha dedotto che:
- in data il 22.12.2005 ha contratto matrimonio con e nel 2011 si sono CP_2
separati consensualmente con accordo omologato dal Tribunale, in base al quale la moglie è tenuta a corrispondere in suo favore l'importo di € 250,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio, ; Persona_2
- il credito maturato per la suddetta causale nei confronti di ad oggi è CP_2
pari ad € 22.500,00, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie sostenute;
- i coniugi hanno svolto insieme attività imprenditoriale, avviando un'impresa partecipata al 50% denominata Fingap S.r.l. e, dopo la separazione, hanno regolamentato i rapporti societari ed i debiti esistenti prevedendo, tra le altre cose, in cambio della cessione delle quote societarie, l'accollo da parte di del CP_2
debito residuo contratto dalla società, relativamente al quale il coniuge aveva firmato a garanzia in quanto amministratore pro tempore;
- non ha adempiuto al pagamento dei debiti dell'impresa e, CP_2
conseguentemente, il Banco Polare di Milano ha agito contro il coniuge, che ha corrisposto l'importo di € 7.000,00 in via transattiva;
- inoltre, i coniugi raggiunsero un'intesa anche in ordine ad altri debiti, in ragione dei quali ha emesso in favore di l'assegno n. 510939606 – 08 CP_2 Pt_1
del 22.01.2013 tratto sulla Banca Popolare di Milano, filiale di Pescara, c/c n. 39/35, di importo pari ad € 65.000,00, posto all'incasso e risultato privo di provvista;
- a e alla sorella sono pervenuti in eredità i seguenti beni CP_2 CP_1
immobili: I. Appartamento sito in Potenza alla Via Adriatico n. 36, in Catasto al Fg.
46, p.lla 3948 sub 46, cat. A/2 cl. 5; II. Locale commerciale sito in Potenza alla Via
Adriatico n. 36, in Catasto al Fg. 46, p.lla 3948 sub 59, cat. C/1 cl. 4; III.
Appartamento sito in ON (SI) alla Via Matteotti n. 30, in Catasto al Fg.
16, p.lla 94 sub 2, cat. A/4 cl. 1; IV. Locale sito in ON (SI) alla Via Dante
Alighieri contraddistinto in Catasto al Fg. 16, p.lla 84 sub 2, cat. C/2 cl. 4;
- i suddetti beni sono stati divisi tra le sorelle in data 11.12.2013 con atto del Notaio dott.ssa rep. n. 66676, racc. 23708, con cui hanno indicato il Persona_1
valore di ciascuna quota pari ad € 66.000,00, l'assegnazione a degli CP_2
immobili siti in Potenza e a degli immobili siti in provincia di Siena, CP_1
con la precisazione che il debito di € 32.000,00 da quest'ultima contratto veniva estinto per confusione;
- il suddetto contratto di divisione della comunione ereditaria è stato posto in essere al fine di sottrarre quota dei beni ricadenti nella comunione dalla azione esecutiva del creditore essendo fondato su una stima fatta in modo difforme rispetto Pt_1 all'effettivo valore di mercato dei beni immobili, avvantaggiando la quota intestata a CP_1
- è seguita alla divisione l'attribuzione da parte di dei beni immobili CP_2
alla stessa assegnati in fondo patrimoniale intestato all'altro suo figlio, avuto dal primo matrimonio, e la successiva cessione degli stessi a terzi al valore di mercato di € 75.000,00;
-l'atto di divisione appare viziato sotto molteplici profili e lesivo delle ragioni creditorie di essendo intervenuto dopo la contrazione dei debiti in suo Pt_1
favore, sicché era consapevole che la ripartizione sproporzionata delle CP_2
quote avrebbe leso le sue ragioni creditorie, emergendo il concreto pregiudizio subito, stante il fatto che ha perso irrimediabilmente la possibilità di soddisfarsi sul patrimonio residuo della debitrice;
- inoltre, l'atto di divisione ereditaria è illegittimo per violazione degli artt. 726 e
720 c.c., poiché viola le norme che disciplinano la ripartizione dei beni immobili patrimoniali per l'errata stima del valore venale dei singoli cespiti, sicché occorrerà procedere a detto accertamento laddove presupposto della declaratoria di inefficacia;
- infatti, i beni immobili assegnati a sono stati stimati in linea con i CP_2 valori di mercato vigenti all'epoca della divisione, come emerge dall'atto di trasferimento di detti beni al terzo in cui il valore della vendita è pari ad € 70.000,00, mentre i beni assegnati alla sorella siti in provincia di Siena sono stati CP_1
ampiamente sottostimati, avendo all'epoca della divisione un valore complessivo di € 250.000,00.
Si è costituita , con comparsa di costituzione e risposta depositata in CP_1
data 16.04.2019, ed ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità e comunque il rigetto di tutte le domande attore, eccependo in via preliminare il difetto di ius postulandi
e la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per genericità del petitum e della causa petendi. Ha, inoltre, sostenuto: l'incompatibilità della domanda di accertamento del credito di € 72.000,00 nei confronti di con la domanda CP_2
ex art. 2901 a c.c.; la carenza di legittimazione attiva e, comunque, la violazione dell'art. 1113 c.c. in merito alla impugnazione dell'atto di divisione dell'eredità e alla domanda di annullamento, nullità e illegittimità dello stesso per errore di diritto e/o di fatto;
la nullità dell'azione revocatoria per impossibilità dell'oggetto, non investendo la domanda l'intero atto di divisione stipulato tra le sorelle CP_2 nonché l'infondatezza della stessa per assenza dei presupposti.
All'udienza del 6.11.2019 il Giudice ha disposto che l'attore provvedesse alla regolarizzazione della propria costituzione in giudizio mediante rinnovazione della procura e questi ha ottemperato entro il termine assegnato dell'11.02.2020.
All'udienza a trattazione scritta del 27.01.2022 è stata dichiarata la contumacia di e sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. Con CP_2 ordinanza dell'8.10.2022 il Giudice non ha ammesso le richieste istruttorie formulate dalle parti in quanto superflue ai fini del decidere e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza cartolare del 7.11.2024, ove è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, si osserva che non è precluso all'attore che esperisca l'azione revocatoria proporre in via principale la domanda di accertamento del credito vantato nei confronti del convenuto.
Tanto premesso, si rileva che la domanda di accertamento del credito dell'importo complessivo di euro 72.000,00 nei confronti di e di condanna di detta CP_2
convenuta al pagamento del suddetto importo è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Prova del credito di euro 65.000,00 è stata fornita dall'attore producendo l'assegno n. 510939606 – 08 emesso da il 22.01.2013 in favore di CP_2 Parte_1 tratto sulla Banca Popolare di Milano, filiale di Pescara, di importo pari ad €
65.000,00, per cui è stato elevato protesto nei confronti della convenuta il
28.01.2013 (doc. in allegato alle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. depositate il 25.03.2022), costituendo detto titolo una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., che inverte l'onere della prova a carico del debitore in ordine all'inesistenza della relativa obbligazione e, nel caso di specie, non essendo stata fornita prova contraria da parte della convenuta (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n.
19929 del 29/09/2011; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2091 del 25/01/2022).
L'attore ha, inoltre, fornito prova per presunzioni del credito di euro 7.000,00 vantato nei confronti di , producendo: CP_2
- la scrittura privata sottoscritta il 1.07.2010 dalle parti, nonché da quale CP_2
legale rappresentante della Fingap servizi finanziari S.r.l., con cui la predetta convenuta “dichiara di manlevare e garantire il sig. da ogni e qualsiasi Pt_1
eventuale richiesta di pagamento o di adempimento di obbligazioni che fanno comunque capo alla Fingap servizi finanziari s.r.l. in favore della quale sono state assunte dalla costituzione ad oggi della Fingap stessa. Si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo le obbligazioni contratte dalla società con il Banco popolare di Milano”. Inoltre, all'art. 2 della suddetta scrittura privata è previsto che
“La sig.ra e la Fingap servizi finanziari s.r.l. si obbligano a fare fronte CP_2
direttamente ai pagamenti suddetti, a semplice richiesta a mezzo raccomandata, anche nel caso in cui la richiesta dei creditori pervenisse al (doc. in allegato Pt_1
alle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. depositate il 25.03.2022); - la lettera raccomandata del 13.12.2013, spedita a , con cui il difensore CP_2 dell'attore comunica a e alla Fingap servizi finanziari S.r.l. che la Banca CP_2
Popolare di Minano ha richiesto a quale fideiussore della Fingap servizi Pt_1
finanziari S.r.l., il pagamento della somma di euro 20.401,79 quale residuo dovuto relativamente al contratto di mutuo sottoscritto per l'importo di euro 120.000,00, chiedendo di provvedere al pagamento in virtù dell'atto di manleva sottoscritto in data 1.07.2010 dalle parti (doc. in allegato alle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2,
c.p.c. depositate il 25.03.2022);
- la comunicazione indirizzata al difensore dell'attore del 16.11.2016 avente ad oggetto il rapporto “BPM - FINGAP SERVIZI FINANZIARI S.R.L. Sofferenza n°:
149081- NDG n°: 12846951 - Gestore: FBS 3402” con cui nella qualità Parte_2
di mandataria di Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l., comunica l'accoglimento della proposta di definire a saldo e stralcio la garanzia fideiussoria prestata da Pt_1
nell'interesse della società debitrice Fingap servizi finanziari S.r.l. a fronte
[...] del versamento dell'importo di € 7.000,00 tramite 20 rate mensili consecutive da €
350,00 cadauna da corrispondersi entro il 28 di ogni mese a partire dal 28 Novembre
2016 (doc. in allegato alle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. depositate il
25.03.2022);
- la comunicazione indirizzata al difensore dell'attore del 4.05.2018 avente ad oggetto il rapporto “BPM – FINGAP SERVIZI FINANZIARI S.R.L. (Garanti:
, ) Sofferenza n°: 149081- NDG n°: 12846951 - Parte_1 CP_2
Gestore: FBS 3402” con cui dà atto che il versamento dell'importo Parte_2 concordato di € 7.000,00 è stato eseguito entro i termini pattuiti, evidenziando che
“la presente riguarda la sola garanzia fideiussoria prestata dal Suo assistito Pt_1
per la posizione meglio indicata in oggetto. Ferma ed impregiudicata ogni
[...]
ragione di credito nei confronti della società Fingap Servizi Finanziari S.r.l., della
Sig.ra di altre eventuali garanzie” (doc. in allegato alle memorie ex CP_2
art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. depositate il 25.03.2022).
In conclusione, risulta accertato il diritto di credito di nei confronti Parte_1 di per l'importo complessivo di euro 72.000,00 e, per l'effetto, la CP_2
predetta convenuta va condannata al pagamento del suddetto importo in favore dell'attore, oltre interessi legali decorrenti dal 28.01.2013 sulla somma di euro
65.000,00 e dalla data della presente pronuncia sulla somma di euro 7.000,00 sino al saldo. La domanda nei confronti delle convenute di dichiarazione di inefficacia dell'atto divisione dell'11.12.2013, redatto dal Notaio dott.ssa rep. n. Persona_1
66676, racc. 23708, limitatamente alla divisione degli immobili siti in
ON (SI) è, invece, infondata e non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'azione revocatoria rientra, come noto, nel novero dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore, tra i quali vi sono l'azione surrogatoria ed il sequestro conservativo, che il codice civile disciplina agli artt.
2900 e ss. L'azione in discorso, in particolare, è riconosciuta al creditore allo scopo di consentirgli di rendere inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del proprio patrimonio che il debitore può compiere in pregiudizio del primo, con la consapevolezza o, addirittura, l'intento di attentare alle sue ragioni di credito. A fronte del pericolo di un impedimento o anche solo della maggiore difficoltà di soddisfazione del proprio diritto, nella prospettiva dell'eventuale esercizio dell'azione esecutiva, l'ordinamento giuridico consente al creditore di esercitare un'azione il cui successo consentirà di giovarsi di una pronuncia costitutiva ad efficacia relativa e parziale. Infatti, l'atto di disposizione del patrimonio, pur rimanendo valido ed efficace nei rapporti tra il debitore ed il terzo, sarà inopponibile a quel creditore chirografario che abbia vittoriosamente esperito il rimedio in esame e la pronuncia così conseguita gli consentirà di aggredire, con l'esercizio dell'azione esecutiva, il bene che ne ha formato oggetto, proprio come se non fosse uscito dal patrimonio del debitore e quasi come se avesse conseguito un diritto di seguito.
Nel caso di specie, con l'atto divisione dell'11.12.2013, redatto dal Notaio dott.ssa rep. n. 66676, racc. 23708, oggetto di esame in questa sede, le Persona_1
convenute hanno disposto l'attribuzione a degli immobili siti in Potenza CP_2
identificati al C.F. al foglio 46, p.lla 3948 sub 46 e sub 59 e a degli CP_1
immobili siti in ON (SI) identificati in C.F. al foglio 16, p.lla 94 sub 2 e al foglio 16, p.lla 84 sub 2, oltre al credito di € 32.000,00 che si è, quindi, estinto per confusione, indicando il valore di ciascuna quota pari ad € 66.000,00.
Come è noto, la peculiarità della comunione ereditaria deriva dal fatto che la stessa ha ad oggetto i beni che componevano il patrimonio del de cuius e si costituisce ipso iure tra gli eredi quando, a seguito dell'apertura di una successione mortis causa, vi siano una pluralità di chiamati all'eredità ed una pluralità di accettazioni
(espresse o tacite).
Il principio cardine in materia di comunione ereditaria è quello della cd.
“universalità” della divisione ereditaria, in forza del quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario.
A differenza dello scioglimento della comunione ordinaria (che ha sempre ad oggetto le singole cose comuni, atomisticamente considerate), lo scioglimento della comunione ereditaria si presenta per sua natura “universale”, nel senso che deve comprendere tutte le situazioni giuridiche facenti parte dell'asse ereditario. Si tratta di un principio che, pur non trovando esplicita enunciazione nel diritto positivo, è comunque desumibile dal sistema e trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di garantire agli eredi l'attribuzione di porzioni tra loro omogenee e proporzionali ai valori delle rispettive quote di partecipazione alla comunione (cfr., in motivazione,
Cass. civ., Sez. Un., 07/10/2019, n. 25021).
La divisione può essere “contrattuale”, quando è conseguita attraverso l'accordo tra tutti i partecipanti alla comunione, culminante nella stipulazione di un apposito contratto divisionale (divisio ex contractu).
Il negozio divisorio (che, quando concerne beni immobili, è soggetto alla forma scritta ad substantiam: art. 1350 n. 11 cod. civ.) è un contratto plurilaterale, cui devono necessariamente prendere parte tutti i partecipanti alla comunione, con il quale la quota ideale spettante a ciascun condividente (pars quota) viene convertita in una “porzione concreta” (pars quanta) dei beni comuni in titolarità esclusiva (c.d.
“apporzionamento”).
L'apporzionamento determina l'attribuzione in titolarità esclusiva dei diritti in comunione su una porzione di essi, il cui valore, rispetto al valore dei beni divisi, deve corrispondere al valore della quota spettante al condividente sui beni comuni.
Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, la divisione ereditaria ha natura di atto inter vivos (non mortis causa) ed ha efficacia costitutiva e non meramente dichiarativa (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 25021 del 07/10/2019).
In particolare, secondo le Sezioni Unite, il contratto di divisione ereditaria produce i propri effetti indipendentemente dalla morte del de cuius, che costituisce un fatto del passato, i cui effetti giuridici si sono esauriti con l'insorgere della comunione ovvero con l'eventuale divisione disposta dal testatore ex art. 734 cod. civ. Esso, piuttosto, produce i propri effetti immediatamente, col mero scambio dei consensi espresso dai condividenti nelle forme di legge;
il suo contenuto – ossia l'attribuzione di un cespite o di un altro in titolarità esclusiva – dipende dalla volontà degli eredi, non da quella del de cuius: ciò determinandone, indubbiamente, il carattere di negozio inter vivos.
L'atto di scioglimento della comunione ereditaria va dunque assimilato, quanto alla natura e ai suoi effetti, all'atto di scioglimento della comunione ordinaria: entrambi costituiscono contratti plurilaterali ad effetti reali e con funzione distributiva, con i quali i contraenti si ripartiscono le cose comuni in proporzione alle rispettive quote, facendo cessare lo stato di contitolarità in cui essi si trovano rispetto ad un bene o ad un complesso di beni;
entrambi i negozi producono i loro effetti col mero scambio dei consensi espresso nelle forme di legge.
Proseguono, quindi, affermando che “In sostanza, la diversa origine della comunione non muta né la natura né gli effetti del negozio divisorio, che ha carattere unitario. Di ciò, del resto, si trae conferma dalla previsione dell'art. 1116 cod. civ., che estende l'applicazione delle norme sulla divisione dell'eredità alla divisione delle cose comuni, in quanto non contrastino con le norme che regolano la comunione”.
Consegue alle superiori argomentazioni, che la domanda attorea di dichiarare inefficacie l'atto di divisione dell'11.12.2013, limitatamente all'attribuzione a degli immobili siti in ON (SI) non è meritevole di CP_1 accoglimento, stante il carattere unitario dell'atto divisorio stesso.
Il rigetto suddetta domanda comporta l'assorbimento della domanda sub 2) di accertamento della illegittimità dell'atto di divisione ereditaria.
Infine, la domanda proposta dall'attore, in via subordinata e anche surrogatoria, di dichiarare illegittimo e/o nullo e/o annullato l'atto di divisione per errore di diritto e/o di fatto è infondata e va rigettata, essendo sprovvista di allegazioni a suo fondamento, oltreché di prova.
Le spese del presente procedimento devono essere regolate come segue:
- nei rapporti tra l'attore e vanno interamente compensate in CP_2
considerazione della soccombenza reciproca;
- nei rapporti tra l'attore e , in ragione della soccombenza del primo CP_1
rispetto alle domande sub 3) e sub 4), vanno poste a carico del primo e liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, per lo scaglione di riferimento (fino ad euro 260.000,00) da determinarsi avendo riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nella misura minima, in considerazione della natura documentale della causa e dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie la domanda di nei confronti di , e per Parte_1 CP_2
l'effetto, condanna al pagamento in favore di della CP_2 Parte_1
somma di euro 72.000,00, oltre interessi legali decorrenti dal 28.01.2013 sulla somma di euro 65.000,00 e dalla data della presente pronuncia sulla somma di euro
7.000,00 sino al saldo.
2) Rigetta le ulteriori domande proposte da . Parte_1
3) Compensa le spese tra e . Parte_1 CP_2
4) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
, che liquida in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
[...]
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Potenza in data 16.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa. Angela Alborino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3536/2018 R.G.A.C., avente ad oggetto azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Di Franco, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza alla Via del Gallitello n.
113;
- ATTORE-
E
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Murro, in virtù di C.F._2
procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il cui studio in Potenza alla Via
Pretoria n. 23;
- CONVENUTA -
NONCHÉ
(C.F. ), nata a [...] il [...] CP_2 CodiceFiscale_3
- CONVENUTA CONTUMACE -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio e , chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 CP_2
conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare che è creditore di Parte_1 CP_2
per i titoli di cui alla narrativa, e segnatamente dell'importo di € 65.000,00
[...] recato dall'assegno sottoscritto dalla medesima sig.ra oltre che dell'importo CP_2 di € 7.000,00 corrisposto alla Banca Popolare di Milano, maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria;
per l'effetto condannare al CP_2
pagamento di quanto sarà dichiarato dovuto.
2. Solo se presupposto essenziale alla azionata declaratoria di inefficacia di cui all'art. 2901 c.c., accertare e dichiarare illegittimo l'atto di divisione ereditaria per cui è causa, accertare e quantificare
l'asse ereditario tenendo conto del valore venale di mercato dei beni immobili facenti parte dell'asse ereditario e rideterminare le quote spettanti alle convenute germane.
3. Accertare e dichiarare che tra le sorelle l'atto divisione del CP_2
11/12/2013, redatto dal notaio Dott.ssa repertorio n. 66676 Persona_1
raccolta 23708 registrato il 30/12/2013 al n. 6434/1T è stato concluso in presenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c e per l'effetto dichiararlo inefficace rispetto al sig. limitatamente alla divisione dei seguenti gli immobili: - Parte_1
Appartamento sito in ON (SI) alla Via Matteotti n. 30 e contraddistinto in Catasto al Fg. 16, p.lla 94 sub 2, cat. A/4 cl. 1;
- Locale sito in ON (SI) alla Via Dante Alighieri contraddistinto in
Catasto al Fg. 16, p.lla 94 sub 2, cat. C/2 cl. 4; 4. In via subordinata, anche in via surrogatoria, il sig. chiede di dichiarare illegittimo e/o nullo e/o Parte_1 annullato l'atto di divisione per cui è causa per errore di diritto e/o di fatto in cui
è incorsa la debitrice ”. CP_2
L'attore ha dedotto che:
- in data il 22.12.2005 ha contratto matrimonio con e nel 2011 si sono CP_2
separati consensualmente con accordo omologato dal Tribunale, in base al quale la moglie è tenuta a corrispondere in suo favore l'importo di € 250,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio, ; Persona_2
- il credito maturato per la suddetta causale nei confronti di ad oggi è CP_2
pari ad € 22.500,00, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie sostenute;
- i coniugi hanno svolto insieme attività imprenditoriale, avviando un'impresa partecipata al 50% denominata Fingap S.r.l. e, dopo la separazione, hanno regolamentato i rapporti societari ed i debiti esistenti prevedendo, tra le altre cose, in cambio della cessione delle quote societarie, l'accollo da parte di del CP_2
debito residuo contratto dalla società, relativamente al quale il coniuge aveva firmato a garanzia in quanto amministratore pro tempore;
- non ha adempiuto al pagamento dei debiti dell'impresa e, CP_2
conseguentemente, il Banco Polare di Milano ha agito contro il coniuge, che ha corrisposto l'importo di € 7.000,00 in via transattiva;
- inoltre, i coniugi raggiunsero un'intesa anche in ordine ad altri debiti, in ragione dei quali ha emesso in favore di l'assegno n. 510939606 – 08 CP_2 Pt_1
del 22.01.2013 tratto sulla Banca Popolare di Milano, filiale di Pescara, c/c n. 39/35, di importo pari ad € 65.000,00, posto all'incasso e risultato privo di provvista;
- a e alla sorella sono pervenuti in eredità i seguenti beni CP_2 CP_1
immobili: I. Appartamento sito in Potenza alla Via Adriatico n. 36, in Catasto al Fg.
46, p.lla 3948 sub 46, cat. A/2 cl. 5; II. Locale commerciale sito in Potenza alla Via
Adriatico n. 36, in Catasto al Fg. 46, p.lla 3948 sub 59, cat. C/1 cl. 4; III.
Appartamento sito in ON (SI) alla Via Matteotti n. 30, in Catasto al Fg.
16, p.lla 94 sub 2, cat. A/4 cl. 1; IV. Locale sito in ON (SI) alla Via Dante
Alighieri contraddistinto in Catasto al Fg. 16, p.lla 84 sub 2, cat. C/2 cl. 4;
- i suddetti beni sono stati divisi tra le sorelle in data 11.12.2013 con atto del Notaio dott.ssa rep. n. 66676, racc. 23708, con cui hanno indicato il Persona_1
valore di ciascuna quota pari ad € 66.000,00, l'assegnazione a degli CP_2
immobili siti in Potenza e a degli immobili siti in provincia di Siena, CP_1
con la precisazione che il debito di € 32.000,00 da quest'ultima contratto veniva estinto per confusione;
- il suddetto contratto di divisione della comunione ereditaria è stato posto in essere al fine di sottrarre quota dei beni ricadenti nella comunione dalla azione esecutiva del creditore essendo fondato su una stima fatta in modo difforme rispetto Pt_1 all'effettivo valore di mercato dei beni immobili, avvantaggiando la quota intestata a CP_1
- è seguita alla divisione l'attribuzione da parte di dei beni immobili CP_2
alla stessa assegnati in fondo patrimoniale intestato all'altro suo figlio, avuto dal primo matrimonio, e la successiva cessione degli stessi a terzi al valore di mercato di € 75.000,00;
-l'atto di divisione appare viziato sotto molteplici profili e lesivo delle ragioni creditorie di essendo intervenuto dopo la contrazione dei debiti in suo Pt_1
favore, sicché era consapevole che la ripartizione sproporzionata delle CP_2
quote avrebbe leso le sue ragioni creditorie, emergendo il concreto pregiudizio subito, stante il fatto che ha perso irrimediabilmente la possibilità di soddisfarsi sul patrimonio residuo della debitrice;
- inoltre, l'atto di divisione ereditaria è illegittimo per violazione degli artt. 726 e
720 c.c., poiché viola le norme che disciplinano la ripartizione dei beni immobili patrimoniali per l'errata stima del valore venale dei singoli cespiti, sicché occorrerà procedere a detto accertamento laddove presupposto della declaratoria di inefficacia;
- infatti, i beni immobili assegnati a sono stati stimati in linea con i CP_2 valori di mercato vigenti all'epoca della divisione, come emerge dall'atto di trasferimento di detti beni al terzo in cui il valore della vendita è pari ad € 70.000,00, mentre i beni assegnati alla sorella siti in provincia di Siena sono stati CP_1
ampiamente sottostimati, avendo all'epoca della divisione un valore complessivo di € 250.000,00.
Si è costituita , con comparsa di costituzione e risposta depositata in CP_1
data 16.04.2019, ed ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità e comunque il rigetto di tutte le domande attore, eccependo in via preliminare il difetto di ius postulandi
e la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per genericità del petitum e della causa petendi. Ha, inoltre, sostenuto: l'incompatibilità della domanda di accertamento del credito di € 72.000,00 nei confronti di con la domanda CP_2
ex art. 2901 a c.c.; la carenza di legittimazione attiva e, comunque, la violazione dell'art. 1113 c.c. in merito alla impugnazione dell'atto di divisione dell'eredità e alla domanda di annullamento, nullità e illegittimità dello stesso per errore di diritto e/o di fatto;
la nullità dell'azione revocatoria per impossibilità dell'oggetto, non investendo la domanda l'intero atto di divisione stipulato tra le sorelle CP_2 nonché l'infondatezza della stessa per assenza dei presupposti.
All'udienza del 6.11.2019 il Giudice ha disposto che l'attore provvedesse alla regolarizzazione della propria costituzione in giudizio mediante rinnovazione della procura e questi ha ottemperato entro il termine assegnato dell'11.02.2020.
All'udienza a trattazione scritta del 27.01.2022 è stata dichiarata la contumacia di e sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. Con CP_2 ordinanza dell'8.10.2022 il Giudice non ha ammesso le richieste istruttorie formulate dalle parti in quanto superflue ai fini del decidere e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza cartolare del 7.11.2024, ove è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, si osserva che non è precluso all'attore che esperisca l'azione revocatoria proporre in via principale la domanda di accertamento del credito vantato nei confronti del convenuto.
Tanto premesso, si rileva che la domanda di accertamento del credito dell'importo complessivo di euro 72.000,00 nei confronti di e di condanna di detta CP_2
convenuta al pagamento del suddetto importo è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Prova del credito di euro 65.000,00 è stata fornita dall'attore producendo l'assegno n. 510939606 – 08 emesso da il 22.01.2013 in favore di CP_2 Parte_1 tratto sulla Banca Popolare di Milano, filiale di Pescara, di importo pari ad €
65.000,00, per cui è stato elevato protesto nei confronti della convenuta il
28.01.2013 (doc. in allegato alle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. depositate il 25.03.2022), costituendo detto titolo una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., che inverte l'onere della prova a carico del debitore in ordine all'inesistenza della relativa obbligazione e, nel caso di specie, non essendo stata fornita prova contraria da parte della convenuta (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n.
19929 del 29/09/2011; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2091 del 25/01/2022).
L'attore ha, inoltre, fornito prova per presunzioni del credito di euro 7.000,00 vantato nei confronti di , producendo: CP_2
- la scrittura privata sottoscritta il 1.07.2010 dalle parti, nonché da quale CP_2
legale rappresentante della Fingap servizi finanziari S.r.l., con cui la predetta convenuta “dichiara di manlevare e garantire il sig. da ogni e qualsiasi Pt_1
eventuale richiesta di pagamento o di adempimento di obbligazioni che fanno comunque capo alla Fingap servizi finanziari s.r.l. in favore della quale sono state assunte dalla costituzione ad oggi della Fingap stessa. Si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo le obbligazioni contratte dalla società con il Banco popolare di Milano”. Inoltre, all'art. 2 della suddetta scrittura privata è previsto che
“La sig.ra e la Fingap servizi finanziari s.r.l. si obbligano a fare fronte CP_2
direttamente ai pagamenti suddetti, a semplice richiesta a mezzo raccomandata, anche nel caso in cui la richiesta dei creditori pervenisse al (doc. in allegato Pt_1
alle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. depositate il 25.03.2022); - la lettera raccomandata del 13.12.2013, spedita a , con cui il difensore CP_2 dell'attore comunica a e alla Fingap servizi finanziari S.r.l. che la Banca CP_2
Popolare di Minano ha richiesto a quale fideiussore della Fingap servizi Pt_1
finanziari S.r.l., il pagamento della somma di euro 20.401,79 quale residuo dovuto relativamente al contratto di mutuo sottoscritto per l'importo di euro 120.000,00, chiedendo di provvedere al pagamento in virtù dell'atto di manleva sottoscritto in data 1.07.2010 dalle parti (doc. in allegato alle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2,
c.p.c. depositate il 25.03.2022);
- la comunicazione indirizzata al difensore dell'attore del 16.11.2016 avente ad oggetto il rapporto “BPM - FINGAP SERVIZI FINANZIARI S.R.L. Sofferenza n°:
149081- NDG n°: 12846951 - Gestore: FBS 3402” con cui nella qualità Parte_2
di mandataria di Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l., comunica l'accoglimento della proposta di definire a saldo e stralcio la garanzia fideiussoria prestata da Pt_1
nell'interesse della società debitrice Fingap servizi finanziari S.r.l. a fronte
[...] del versamento dell'importo di € 7.000,00 tramite 20 rate mensili consecutive da €
350,00 cadauna da corrispondersi entro il 28 di ogni mese a partire dal 28 Novembre
2016 (doc. in allegato alle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. depositate il
25.03.2022);
- la comunicazione indirizzata al difensore dell'attore del 4.05.2018 avente ad oggetto il rapporto “BPM – FINGAP SERVIZI FINANZIARI S.R.L. (Garanti:
, ) Sofferenza n°: 149081- NDG n°: 12846951 - Parte_1 CP_2
Gestore: FBS 3402” con cui dà atto che il versamento dell'importo Parte_2 concordato di € 7.000,00 è stato eseguito entro i termini pattuiti, evidenziando che
“la presente riguarda la sola garanzia fideiussoria prestata dal Suo assistito Pt_1
per la posizione meglio indicata in oggetto. Ferma ed impregiudicata ogni
[...]
ragione di credito nei confronti della società Fingap Servizi Finanziari S.r.l., della
Sig.ra di altre eventuali garanzie” (doc. in allegato alle memorie ex CP_2
art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. depositate il 25.03.2022).
In conclusione, risulta accertato il diritto di credito di nei confronti Parte_1 di per l'importo complessivo di euro 72.000,00 e, per l'effetto, la CP_2
predetta convenuta va condannata al pagamento del suddetto importo in favore dell'attore, oltre interessi legali decorrenti dal 28.01.2013 sulla somma di euro
65.000,00 e dalla data della presente pronuncia sulla somma di euro 7.000,00 sino al saldo. La domanda nei confronti delle convenute di dichiarazione di inefficacia dell'atto divisione dell'11.12.2013, redatto dal Notaio dott.ssa rep. n. Persona_1
66676, racc. 23708, limitatamente alla divisione degli immobili siti in
ON (SI) è, invece, infondata e non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'azione revocatoria rientra, come noto, nel novero dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore, tra i quali vi sono l'azione surrogatoria ed il sequestro conservativo, che il codice civile disciplina agli artt.
2900 e ss. L'azione in discorso, in particolare, è riconosciuta al creditore allo scopo di consentirgli di rendere inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del proprio patrimonio che il debitore può compiere in pregiudizio del primo, con la consapevolezza o, addirittura, l'intento di attentare alle sue ragioni di credito. A fronte del pericolo di un impedimento o anche solo della maggiore difficoltà di soddisfazione del proprio diritto, nella prospettiva dell'eventuale esercizio dell'azione esecutiva, l'ordinamento giuridico consente al creditore di esercitare un'azione il cui successo consentirà di giovarsi di una pronuncia costitutiva ad efficacia relativa e parziale. Infatti, l'atto di disposizione del patrimonio, pur rimanendo valido ed efficace nei rapporti tra il debitore ed il terzo, sarà inopponibile a quel creditore chirografario che abbia vittoriosamente esperito il rimedio in esame e la pronuncia così conseguita gli consentirà di aggredire, con l'esercizio dell'azione esecutiva, il bene che ne ha formato oggetto, proprio come se non fosse uscito dal patrimonio del debitore e quasi come se avesse conseguito un diritto di seguito.
Nel caso di specie, con l'atto divisione dell'11.12.2013, redatto dal Notaio dott.ssa rep. n. 66676, racc. 23708, oggetto di esame in questa sede, le Persona_1
convenute hanno disposto l'attribuzione a degli immobili siti in Potenza CP_2
identificati al C.F. al foglio 46, p.lla 3948 sub 46 e sub 59 e a degli CP_1
immobili siti in ON (SI) identificati in C.F. al foglio 16, p.lla 94 sub 2 e al foglio 16, p.lla 84 sub 2, oltre al credito di € 32.000,00 che si è, quindi, estinto per confusione, indicando il valore di ciascuna quota pari ad € 66.000,00.
Come è noto, la peculiarità della comunione ereditaria deriva dal fatto che la stessa ha ad oggetto i beni che componevano il patrimonio del de cuius e si costituisce ipso iure tra gli eredi quando, a seguito dell'apertura di una successione mortis causa, vi siano una pluralità di chiamati all'eredità ed una pluralità di accettazioni
(espresse o tacite).
Il principio cardine in materia di comunione ereditaria è quello della cd.
“universalità” della divisione ereditaria, in forza del quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario.
A differenza dello scioglimento della comunione ordinaria (che ha sempre ad oggetto le singole cose comuni, atomisticamente considerate), lo scioglimento della comunione ereditaria si presenta per sua natura “universale”, nel senso che deve comprendere tutte le situazioni giuridiche facenti parte dell'asse ereditario. Si tratta di un principio che, pur non trovando esplicita enunciazione nel diritto positivo, è comunque desumibile dal sistema e trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di garantire agli eredi l'attribuzione di porzioni tra loro omogenee e proporzionali ai valori delle rispettive quote di partecipazione alla comunione (cfr., in motivazione,
Cass. civ., Sez. Un., 07/10/2019, n. 25021).
La divisione può essere “contrattuale”, quando è conseguita attraverso l'accordo tra tutti i partecipanti alla comunione, culminante nella stipulazione di un apposito contratto divisionale (divisio ex contractu).
Il negozio divisorio (che, quando concerne beni immobili, è soggetto alla forma scritta ad substantiam: art. 1350 n. 11 cod. civ.) è un contratto plurilaterale, cui devono necessariamente prendere parte tutti i partecipanti alla comunione, con il quale la quota ideale spettante a ciascun condividente (pars quota) viene convertita in una “porzione concreta” (pars quanta) dei beni comuni in titolarità esclusiva (c.d.
“apporzionamento”).
L'apporzionamento determina l'attribuzione in titolarità esclusiva dei diritti in comunione su una porzione di essi, il cui valore, rispetto al valore dei beni divisi, deve corrispondere al valore della quota spettante al condividente sui beni comuni.
Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, la divisione ereditaria ha natura di atto inter vivos (non mortis causa) ed ha efficacia costitutiva e non meramente dichiarativa (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 25021 del 07/10/2019).
In particolare, secondo le Sezioni Unite, il contratto di divisione ereditaria produce i propri effetti indipendentemente dalla morte del de cuius, che costituisce un fatto del passato, i cui effetti giuridici si sono esauriti con l'insorgere della comunione ovvero con l'eventuale divisione disposta dal testatore ex art. 734 cod. civ. Esso, piuttosto, produce i propri effetti immediatamente, col mero scambio dei consensi espresso dai condividenti nelle forme di legge;
il suo contenuto – ossia l'attribuzione di un cespite o di un altro in titolarità esclusiva – dipende dalla volontà degli eredi, non da quella del de cuius: ciò determinandone, indubbiamente, il carattere di negozio inter vivos.
L'atto di scioglimento della comunione ereditaria va dunque assimilato, quanto alla natura e ai suoi effetti, all'atto di scioglimento della comunione ordinaria: entrambi costituiscono contratti plurilaterali ad effetti reali e con funzione distributiva, con i quali i contraenti si ripartiscono le cose comuni in proporzione alle rispettive quote, facendo cessare lo stato di contitolarità in cui essi si trovano rispetto ad un bene o ad un complesso di beni;
entrambi i negozi producono i loro effetti col mero scambio dei consensi espresso nelle forme di legge.
Proseguono, quindi, affermando che “In sostanza, la diversa origine della comunione non muta né la natura né gli effetti del negozio divisorio, che ha carattere unitario. Di ciò, del resto, si trae conferma dalla previsione dell'art. 1116 cod. civ., che estende l'applicazione delle norme sulla divisione dell'eredità alla divisione delle cose comuni, in quanto non contrastino con le norme che regolano la comunione”.
Consegue alle superiori argomentazioni, che la domanda attorea di dichiarare inefficacie l'atto di divisione dell'11.12.2013, limitatamente all'attribuzione a degli immobili siti in ON (SI) non è meritevole di CP_1 accoglimento, stante il carattere unitario dell'atto divisorio stesso.
Il rigetto suddetta domanda comporta l'assorbimento della domanda sub 2) di accertamento della illegittimità dell'atto di divisione ereditaria.
Infine, la domanda proposta dall'attore, in via subordinata e anche surrogatoria, di dichiarare illegittimo e/o nullo e/o annullato l'atto di divisione per errore di diritto e/o di fatto è infondata e va rigettata, essendo sprovvista di allegazioni a suo fondamento, oltreché di prova.
Le spese del presente procedimento devono essere regolate come segue:
- nei rapporti tra l'attore e vanno interamente compensate in CP_2
considerazione della soccombenza reciproca;
- nei rapporti tra l'attore e , in ragione della soccombenza del primo CP_1
rispetto alle domande sub 3) e sub 4), vanno poste a carico del primo e liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, per lo scaglione di riferimento (fino ad euro 260.000,00) da determinarsi avendo riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nella misura minima, in considerazione della natura documentale della causa e dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie la domanda di nei confronti di , e per Parte_1 CP_2
l'effetto, condanna al pagamento in favore di della CP_2 Parte_1
somma di euro 72.000,00, oltre interessi legali decorrenti dal 28.01.2013 sulla somma di euro 65.000,00 e dalla data della presente pronuncia sulla somma di euro
7.000,00 sino al saldo.
2) Rigetta le ulteriori domande proposte da . Parte_1
3) Compensa le spese tra e . Parte_1 CP_2
4) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
, che liquida in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
[...]
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Potenza in data 16.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa. Angela Alborino