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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/02/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 513 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Serembe ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Corigliano - Rossano, alla via Martucci 8, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE
E
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. ) e (C.F. CP_4 C.F._5 CP_5
), C.F._6
pagina 1 di 4 rappresentati e difesi dall'avv. Angela Tassone ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Crosia, alla via Mameli n. 2, in virtù di procure alla lite in atti;
CONVENUTI - OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione avverso il precetto notificato in data 07.02.2022, con il quale veniva intimato a esso opponente il pagamento - in favore di , , , CP_1 CP_2 Controparte_3
e - dell'importo di € 63.491,95, sulla base delle sentenze n. 94/2017, CP_4 CP_5 emessa dal Tribunale di Castrovillari, e n. 904/2019 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro.
L'opponente, in particolare, eccepiva la nullità dell'atto di precetto per la mancata apposizione della formula esecutiva e l'omessa integrità della sentenza della Corte di Appello notificata.
Chiedeva, altresì, di essere autorizzato alla chiamata in causa della società assicuratrice HDI Italia
S.p.A. e dell' per essere da queste manlevato dall'obbligazione di pagamento, in CP_6 virtù, rispettivamente, del contratto di assicurazione professionale e del rapporto di lavoro subordinato in essere all'epoca del sinistro.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio , CP_1 CP_2
, , e , che, contestando gli assunti attorei,
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5 chiedevano il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto e la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
3. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e, con ordinanza del
23.02.2023, il Giudice rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, nonché la richiesta di chiamata in causa dei terzi.
All'udienza del 21.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
4. La domanda attorea appare infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
pagina 2 di 4 5. Invero, dalla lettura dell'atto di precetto, depositato unitamente alla comparsa di costituzione degli opposti, si rileva che i titoli per cui è causa appaiono integri e spediti in forma esecutiva nei confronti di ognuno degli opposti.
In particolare, sulla sentenza della Corte di Appello di Catanzaro sono stati apposti, dal
Cancelliere della Corte e dal pubblico ufficiale preposto i timbri di congiunzione, così attestando la regolarità dell'atto.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di prova documentale, l'apposizione della formula esecutiva sulla copia della sentenza rilasciata dal cancelliere ai sensi dell'art. 153 disp. att. c.p.c. contiene necessariamente, anche implicitamente, la attestazione di conformità all'originale che ne costituisce il presupposto. Ne consegue che il rilascio di copia in cui sia apposta l'attestazione di conformità ad altra copia in forma esecutiva assume lo stesso valore della copia conforme all'originale in virtù dell'art. 2714, secondo comma c.c.” (Cass. civ., sez. I, sent.
12241/2003) e che “La mancata apposizione, o l'illeggibilità, dei timbri di congiunzione nei fogli intermedi non incide sulla validità della notificazione della copia esecutiva. Il riferimento va fatto ex art. 153 disp. att. c.p.c. al sigillo relativo all'attestazione di conformità della copia all'originale dell'atto notificato (cfr. Cass. civ. 1625/1998 secondo cui per la spedizione in forma esecutiva di una sentenza, a norma dell'art. 475 cod. proc. civ., onde procedere ad esecuzione forzata, è sufficiente che il cancelliere, verificata la formale perfezione dell'originale, apponga sulla copia il sigillo (art. 153 disp. att. cod. proc. civ.), attestandone il rilascio)” (Cass. civ., sez. I, sent. n.
4553/2012).
6. Va rigettata, la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., formulata dagli opposti, costituendo approdo condiviso e consolidato della Corte di Cassazione il principio secondo cui in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria - avente, come noto, natura extracontrattuale - la domanda di cui all'art. 96, c. I e c. III, c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an, sia del quantum debeatur o, comunque, postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Ebbene, non essendo emersa prova del danno in concreto subìto dai richiedenti, la domanda di condanna per lite temeraria va rigettata.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dagli opposti;
- condanna alla refusione, in favore di , Parte_1 CP_1 CP_2
, , e , delle spese di lite, che si liquidano
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5
in € 7.700,00 (di cui € 1.500,00 per la fase di studi, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria ed € 2.200,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre spese generali
(15%), IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 20.02.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dr.ssa Valentina Lerario, Addetto all'Ufficio per il Processo.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 513 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Serembe ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Corigliano - Rossano, alla via Martucci 8, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE
E
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. ) e (C.F. CP_4 C.F._5 CP_5
), C.F._6
pagina 1 di 4 rappresentati e difesi dall'avv. Angela Tassone ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Crosia, alla via Mameli n. 2, in virtù di procure alla lite in atti;
CONVENUTI - OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione avverso il precetto notificato in data 07.02.2022, con il quale veniva intimato a esso opponente il pagamento - in favore di , , , CP_1 CP_2 Controparte_3
e - dell'importo di € 63.491,95, sulla base delle sentenze n. 94/2017, CP_4 CP_5 emessa dal Tribunale di Castrovillari, e n. 904/2019 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro.
L'opponente, in particolare, eccepiva la nullità dell'atto di precetto per la mancata apposizione della formula esecutiva e l'omessa integrità della sentenza della Corte di Appello notificata.
Chiedeva, altresì, di essere autorizzato alla chiamata in causa della società assicuratrice HDI Italia
S.p.A. e dell' per essere da queste manlevato dall'obbligazione di pagamento, in CP_6 virtù, rispettivamente, del contratto di assicurazione professionale e del rapporto di lavoro subordinato in essere all'epoca del sinistro.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio , CP_1 CP_2
, , e , che, contestando gli assunti attorei,
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5 chiedevano il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto e la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
3. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e, con ordinanza del
23.02.2023, il Giudice rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, nonché la richiesta di chiamata in causa dei terzi.
All'udienza del 21.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
4. La domanda attorea appare infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
pagina 2 di 4 5. Invero, dalla lettura dell'atto di precetto, depositato unitamente alla comparsa di costituzione degli opposti, si rileva che i titoli per cui è causa appaiono integri e spediti in forma esecutiva nei confronti di ognuno degli opposti.
In particolare, sulla sentenza della Corte di Appello di Catanzaro sono stati apposti, dal
Cancelliere della Corte e dal pubblico ufficiale preposto i timbri di congiunzione, così attestando la regolarità dell'atto.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di prova documentale, l'apposizione della formula esecutiva sulla copia della sentenza rilasciata dal cancelliere ai sensi dell'art. 153 disp. att. c.p.c. contiene necessariamente, anche implicitamente, la attestazione di conformità all'originale che ne costituisce il presupposto. Ne consegue che il rilascio di copia in cui sia apposta l'attestazione di conformità ad altra copia in forma esecutiva assume lo stesso valore della copia conforme all'originale in virtù dell'art. 2714, secondo comma c.c.” (Cass. civ., sez. I, sent.
12241/2003) e che “La mancata apposizione, o l'illeggibilità, dei timbri di congiunzione nei fogli intermedi non incide sulla validità della notificazione della copia esecutiva. Il riferimento va fatto ex art. 153 disp. att. c.p.c. al sigillo relativo all'attestazione di conformità della copia all'originale dell'atto notificato (cfr. Cass. civ. 1625/1998 secondo cui per la spedizione in forma esecutiva di una sentenza, a norma dell'art. 475 cod. proc. civ., onde procedere ad esecuzione forzata, è sufficiente che il cancelliere, verificata la formale perfezione dell'originale, apponga sulla copia il sigillo (art. 153 disp. att. cod. proc. civ.), attestandone il rilascio)” (Cass. civ., sez. I, sent. n.
4553/2012).
6. Va rigettata, la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., formulata dagli opposti, costituendo approdo condiviso e consolidato della Corte di Cassazione il principio secondo cui in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria - avente, come noto, natura extracontrattuale - la domanda di cui all'art. 96, c. I e c. III, c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an, sia del quantum debeatur o, comunque, postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Ebbene, non essendo emersa prova del danno in concreto subìto dai richiedenti, la domanda di condanna per lite temeraria va rigettata.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dagli opposti;
- condanna alla refusione, in favore di , Parte_1 CP_1 CP_2
, , e , delle spese di lite, che si liquidano
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5
in € 7.700,00 (di cui € 1.500,00 per la fase di studi, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria ed € 2.200,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre spese generali
(15%), IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 20.02.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dr.ssa Valentina Lerario, Addetto all'Ufficio per il Processo.
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