Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2423 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.6599/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti SERINO LUIGI, LO GIUDICE MARCO)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. DI GLORIA MARCO)
- resistente -
Controparte_2
-resistente contumace -
Avente ad oggetto: qualificazione
A seguito dell'udienza del 21/05/2025, per la quale si dà atto che il ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- condanna il , in persona del pro tempore, a Controparte_2 CP_3 corrispondere al ricorrente le differenze retributive tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di assistente amministrativo B1 CCNL di comparto, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL tempo per tempo vigente e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione
- condanna inoltre il , in persona del pro Controparte_2 CP_3 tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, del TFR maturato nel periodo dal
01.07.2001 al 31.08.2018, oltre accessori come per legge;
- condanna il , in persona del pro tempore, ad Controparte_2 CP_3 inserire il ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente agli anni di servizio effettivamente svolti, sia ai fini giuridici che economici (terza fascia);
- condanna infine il , in persona del pro Controparte_2 CP_3 tempore, alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in favore del ricorrente in euro
3.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, e si distraggono in favore degli avv.ti LO
GIUDICE MARCO e SERINO LUIGI, e in favore di in euro 1.300,00, oltre spese CP_1 generali, IVA e CPA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.5.2023, il ricorrente in epigrafe, avendo premesso di aver lavorato come assistente amministrativo alle dipendenze del convenuto in forza di plurimi e CP_2 consecutivi incarichi di Co.co.co dal 01.7.2001 sino al 31.8.2018 e di essere stato immesso in ruolo in data 1.9.2018, chiedeva: «1. accertare e dichiarare che fra la parte ricorrente ed il si è Controparte_2 costituito un rapporto di lavoro di natura subordinata, con la qualifica sostanziale di assistente amministrativo (profilo
B1 del CCNL Scuola), con decorrenza dalla data di inizio della prestazione lavorativa (1 luglio 2001) fino alla data del 31/08/2018 (data in cui cessa l'ultimo contratto di co.co.co.);
2. accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla percezione degli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata durante il periodo dal
01.07.2001 al 31.08.2018 ai sensi del CCNL di categoria, tempo per tempo vigente;
3. accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla percezione delle differenze retributive maturate dalla data del 01/07/2001 fino alla data del 31/08/2018 da determinarsi secondo le differenze tra quanto percepito e quanto la parte ricorrente avrebbe dovuto percepire secondo il corretto inquadramento nei ruoli della scuola con qualifica di assistente amministrativo (profilo
B/1) con il riconoscimento della tredicesima mensilità, del compenso individuale accessorio, degli scatti di anzianità e di ogni altra voce della retribuzione dell'assistente amministrativo e per l'effetto condannare il
[...]
Controparte_ in persona del suo legale rapp.tep.t., a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di differenze retributive, €
66.925,08 oltre interessi come per legge;
4. accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla percezione del trattamento di fine rapporto in relazione al periodo di lavoro subordinato a tempo determinato di fatto prestato dal
1/7/2001 al 31/08/2018 e per l'effetto condannare le parti resistenti a corrispondere a parte ricorrente la somma di € 26.056,41 a titolo di TFR, oltre interessi come per legge;
5. condannare il convenuto al CP_2 pagamento in favore dell' delle differenze contributive commisurate Parte_2 al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro e quindi alla maggiore retribuzione dovuta e non corrisposta, disponendone l'efficacia del giudicato nei riguardi dell'ente di previdenza;
6. accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente per aver reiteratamente prorogato il rapporto di lavoro con ripetuti contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in violazione di norme di legge e per l'effetto condannare il al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti per effetto Controparte_2 dell'illegittima condotta datoriale, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165 del 2001 e di ogni altra norma rilevante, in favore della ricorrente, da quantificarsi nella misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto percepita dagli assistenti amministrativi del personale ATA (profilo B/1) con anzianità pari a 17 anni di servizio, ovvero in quella diversa misura maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria;
7. ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al corretto inquadramento stipendiale con decorrenza dal 01/09/2018 nei ruoli dell'assistente amministrativo (profilo B1, personale ATA di cui al CCNL comparto scuola) con conseguente inserimento nella corretta fascia stipendiale, in ragione del riconoscimento dei 17 anni e 2 mesi di servizio di pre-ruolo svolto;
8. per l'effetto condannare il
[...]
Controparte_ ad inserire la parte ricorrente nella fascia stipendiale 15-20 con decorrenza dal 01/09/2018 e conseguentemente condannare il al pagamento delle differenze retributive maturate dall'anno Controparte_2 scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023 nella misura pari ad € 14.036,13 oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
con riserva di chiedere le ulteriori differenze retributive maturande in corso di causa per effetto del mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio.
9. adottare ogni provvedimento utile a tutelare la posizione giuridica ed economica della ricorrente;
10. condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati che ne sono antistatari.».
Si costituiva in giudizio chiedendo «Previo accertamento della sussistenza e della durata del CP_1 rapporto di lavoro subordinato, accogliere la domanda di parte ricorrente volta alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale nei limiti della prescrizione.»; il convenuto, benché ritualmente CP_2 evocato, non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
Disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente ha depositato note scritte.
***
Il ricorso va accolto, dovendosi condividere pienamente l'iter motivazionale seguito dalla Corte
d'Appello in casi analoghi.
Va in primo luogo rilevato come gli obiettivi pubblicistici volti a favorire la fuoriuscita dal bacino dei disoccupati dei soggetti appartenenti alla platea degli LSU sono stati perseguiti nel tempo dal legislatore attraverso provvedimenti legislativi e regolamentari che hanno programmato l'affidamento a tali soggetti di incarichi a tempo di collaborazione coordinata e continuativa (D. lgs. n. 81/2000). Con riferimento al settore scolastico, in particolare, l'art. 2 del D.M. n. 66 citato ha previsto che: “Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1^luglio 2001, con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i
Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art. 1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di
Assistente Amministrativo o Tecnico, secondo le modalità indicate dall'art.6, comma 2, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto”.
Il ricorrente ha dedotto che tali rapporti nelle loro concrete modalità di attuazione abbiano subito una sensibile alterazione in direzione di un assetto equiparabile in tutto e per tutto ad un vero e proprio rapporto di pubblico impiego corrispondente alla figura di ruolo dell'assistente amministrativo cat. B1. Per via dell'assoggettamento gerarchico e funzionale che ne è conseguito il lavoratore ha pertanto invocato, da un lato, un effetto di trasformazione/stabilizzazione verso il modello del lavoro subordinato e, per ulteriore corollario, il diritto, alle differenze retributive ricollegate alla minore remunerazione percepita quale co.co.co. ed al mancato riconoscimento dell'anzianità di carriera sul piano giuridico, economico e previdenziale.
Ebbene, sebbene sia vero che “i lavori socialmente utili per come disciplinati dalla legge (art. 8 comma 1°
D. Lgs. n. 568/97 e art.4 comma 1° D. lgs. n. 81/2000) sono idealmente incompatibili con la costituzione di un rapporto di lavoro propriamente inteso (v. art. 4 comma 1° D. Lgs. n. 81/2000 il quale recita:
1. L'utilizzo nelle attività di cui all'art. 3 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro) in quanto traggono origine da motivi assistenziali, riguardano un impegno lavorativo certamente precario, non determinano la cancellazione dalle liste di collocamento, essi presentano caratteri del tutto peculiari quali l'occupazione per non più di ottanta ore mensili, il compenso orario uguale per tutti (sostitutivo della indennità di disoccupazione) versato dallo Stato e non dal datore di lavoro e la limitazione delle assicurazioni obbligatorie solo a quelle contro gli infortuni e le malattie professionali, con la conseguenza che il lavoratore socialmente utile, non essendo un dipendente, e non configurandosi alcun rapporto di lavoro subordinato, neppure può godere delle garanzie e delle tutele per tale condizione previste” (Consiglio Stato, sez. VI,
27/06/2007, n. 3664; Cassazione civile, sez. un., 22/02/2005, n. 3508), non è meno vero che, una volta che tali rapporti di matrice assistenziale siano stati istituzionalizzati e canalizzati all'interno di un modello di natura privatistica a carattere autonomo (co.co.co.), essi debbano essere assoggettati alla disciplina che è loro propria, ivi inclusi i risvolti collegati alla degenerazione e/o distorsione degli stessi sul piano applicativo rispetto alla causa tipica enunciata.
Come affermato da ultimo dalla S.C., infatti, “In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora la P.A. faccia ricorso a successivi contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoratore ne alleghi l'illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a riconoscere al lavoratore, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento del danno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea” (Cass. n. 10951 del 8/5/2018). Ha soggiunto la Corte di Cassazione che “anche la qualificazione normativa ha valore dirimente soltanto qualora le modalità di svolgimento non si siano in nessun modo discostate dalla previsione di legge, sicchè la stessa non impedisce di dimostrare un rapporto di impiego di fatto instauratosi tra le parti, con conseguente applicabilità dell'art. 2126 c.c.”. Nel caso di specie, allora, è ben possibile che, a dispetto dell'interesse giuridico espresso nei contratti prodotti, il quale esclude la sussistenza di ogni vincolo di subordinazione, le modalità in concreto del rapporto abbiano assunto le forme tipiche della eterodirezione.
Conduce a tale affermazione un esame della documentazione prodotta dalla quale risulta che il ricorrente, nel corso dei rapporti di collaborazione via via stipulati, svolse una prestazione definita di supporto al personale amministrativo, venendo sottoposto alle condizioni e prerogative tipiche del personale di ruolo con riferimento all'orario di servizio osservato e all'assoggettamento gerarchico e disciplinare, come dimostrano il controllo delle presenze (cfr. estratto timbratura badge e firme registri presenze, in atti) e la comunicazione e richiesta di autorizzazione per i giorni di assenza per malattia e per i giorni di ferie (cfr. all.ti 10 e 11). Trattasi a ben vedere di istituti incompatibili con lo status dichiarato di lavoratore autonomo, il che consente l'operazione di riqualificazione del vincolo lavorativo de quo sotto il regime di un vero e proprio rapporto di fatto di tipo impiegatizio.
Merita dunque accoglimento la domanda concernente il pagamento delle differenze retributive, quale diretta conseguenza dell'applicazione dell'art. 2126 c.c. a tenore del quale “la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”.
Sorge, pertanto, la necessità di riconoscere al lavoratore le differenze retributive maturate tra quanto a lui corrisposto in ragione dei contratti impugnati e le remunerazioni cui avrebbe avuto diritto ove fosse stato inquadrato nel profilo di assistente amministrativo, oltre agli interessi come per legge. In ordine alla domanda concernente l'attribuzione degli incrementi retributivi correlati alla progressione stipendiale cui l'istante avrebbe avuto diritto ove inquadrato stabilmente come personale ATA, deve osservarsi quanto segue.
Sulla specifica questione in esame è intervenuta la Corte di Cassazione (sent. n. 22558/16) che ha fissato il seguente principio: “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno conseguentemente disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
La mancata attribuzione delle progressioni economiche configura pertanto pregiudizio immediato e diretto dell'illegittima applicazione dei contratti di co.co.co., ragion per cui le stesse devono riconoscersi al ricorrente nella misura prevista dal CCNL del Comparto Scuola sul presupposto di rapporti continuativi di fatto succedutisi a partire dal 1/7/2001. Deve trovare accoglimento anche la domanda relativa al pagamento del TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro svolto dal ricorrente, di fatto, dal 01.07.2001 al 31.08.2018, tenuto conto del costante orientamento espresso dalla Suprema Corte, secondo cui: “la esigibilità del TFR è stata cioè ancorata ai medesimi presupposti previsti per il lavoro privato e, dunque, alla cessazione giuridica del rapporto di lavoro e non alla cessazione della iscrizione al fondo per il trattamento di fine rapporto, gestito dall Resta pertanto CP_1 irrilevante, al pari di quanto previsto per il lavoro privato, la eventuale continuità temporale, in fatto, di più rapporti di lavoro, in forza della quale permanga la iscrizione al fondo;
assume, invece, esclusivo rilievo ai fini della esigibilità del
TFR la “cessazione dal servizio” ovvero la cesura sotto il profilo giuridico tra due rapporti di lavoro, seppure in successione temporale tra loro ed alle dipendenze della medesima amministrazione statale…3.6. Dei principi enunciati da
Cass. S.U., n. 24280 del 2014, e Cass., Sezione Lavoro, n. 5895 del 2020, ha fatto corretta applicazione la Corte
d'Appello, atteso che nella fattispecie di causa è pacifico che il rapporto di lavoro a termine è cessato per dimissioni ed è stato costituito un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato – seppure alle dipendenze della stessa amministrazione
– assumendo tale dato rilievo dirimente” (così Cass. n. 2828/2021).
Invece per i crediti contributivi, considerata l'eccezione spiegata da il diritto decorre dal CP_1
22.8.2018.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore degli avv.ti Luigi Serino e Marco Lo Giudice, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 21/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno