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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 29/04/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2213/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado n.r.g. 2213/2022 promossa da
(C.F. ) con l'avv. Andrea Piazzi Steininger Parte_1 C.F._1
parte attrice opponente contro
(C.F. ) con l'avv. Diego Militerni Controparte_1 P.IVA_1
parte convenuta opposta
Conclusioni delle parti
Per parte opponente: In via pregiudiziale e/o preliminare 1. disporre, per le ragioni di connessione già esposte nei precedenti scritti difensivi e qui richiamate, la riunione ex art. 40 c.p.c. del presente procedimento con quello pendente avanti al Tribunale di Bologna tra e Parte_2
n. 13690/2022 R.G., con ogni statuizione del caso;
2. dichiarare improponibile Controparte_1
o comunque inammissibile la domanda di controparte volta ad ottenere il pagamento della somma di Euro 69.481,90, oltre interessi, in quanto lesiva dei principi di correttezza, buona fede, e del giusto processo;
per l'effetto revocare, dichiarare improponibile, inammissibile o nullo o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 642/2022 Ing. e n. 1100/2022 R.G. per i motivi tutti esposti in narrativa;
per le medesime ragioni esposte, dichiarare, altresì, improponibile o comunque inammissibile la domanda di condanna di al pagamento a della somma di Euro Parte_1 Controparte_1
69.481,90, oltre interessi e spese per il procedimento d'ingiunzione liquidate in Euro 2.135,00 per compensi, Euro 406,50 per esborsi, oltre a rimborso di spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sempre in via ulteriormente pregiudiziale e/o preliminare 3. accertare e dichiarare, in ragione della clausola pattizia di elezione di foro esclusivamente competente di cui al contratto A. di revamping, la propria incompetenza ex artt. 28 e 29 c.p.c. in favore del Tribunale di Bologna e per l'effetto disporre la revoca del decreto ingiuntivo n. 642/2022 Ing. – n. 1100/2022 R.G. e ogni conseguente statuizione;
Nel merito:
4. revocare, dichiarare nullo o annullare il decreto ingiuntivo opposto n.
642/2022 Ing. – n. 1100/2022 R.G. emesso dal Tribunale di Mantova in data 24.06.2022, per i motivi tutti esposti in narrativa;
conseguentemente, e in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto dal sig.
a per le ragioni esposte nel presente atto.
5. per tutti i motivi meglio Parte_1 Controparte_1
nel presente atto, accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata in capo all'odierna convenuta opposta;
per l'effetto, condannare ex art. 96 co. 3 c.p.c. quest'ultima al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa. In via subordinata:
6. nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di controparte disporre esclusivamente la condanna virtuale di Pt_1 al pagamento delle somme richieste da condizionando la stessa all'effettivo
[...] CP_1 accertamento del diritto di credito dell'odierna opposta nei confronti della Controparte_1 in corso nell'ambito del citato procedimento n. 13690/2022 R.G. Parte_2
Tribunale di Bologna. In ogni caso: con vittoria di compensi professionali e spese, anche forfettarie.
Per parte convenuta opposta: Nel merito.
1. Rigettare interamente l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte;
2. con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 8.8.2022, Parte_1 conveniva in giudizio la società chiedendo l'annullamento del decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto n. 642/2022 Ing. e n. 1100/2022 R.G. con il quale all'opponente era stato ingiunto il pagamento a della somma di Euro 69.481,90, oltre interessi e spese per il Controparte_1
procedimento d'ingiunzione. Con l'atto di citazione e successive note scritte, parte opponente esponeva: che il sig. è socio e amministratore unico della Parte_1 Pt_2 Parte_2
corrente in Gazoldo degli Ippoliti (Mantova); che, tra le varie attività, la società gestiva un impianto di produzione di biogas, con relativa generazione elettrica massima di 240 kW;
che la CP_1 era stata incaricata dalla società opponente di provvedere al completo “revamping”
[...] dell'impianto e, pertanto, in data 24.06.2020, erano stipulati due contratti collegati tra loro: il primo riguardante le opere di revamping vere e proprie, il secondo avente ad oggetto la convenzione di manutenzione periodica dell'impianto, a seguito della sua messa in pristino alle massime condizioni nominali di esercizio;
che, nello specifico, il primo contratto prevedeva una serie di attività a carico di e la fornitura di un nuovo motore endotermico e degli ulteriori componenti Controparte_1
meccanico-elettrici atti a consentire la generazione congiunta di energia elettrica e termica (definito complessivamente anche cogeneratore); che l'importo delle forniture e delle opere era stato quantificato in € 238.000,00 oltre I.V.A., da corrispondersi secondo le seguenti modalità: € 20.000,00 oltre I.V.A. alla stipula, € 40.000,00 oltre I.V.A. con titolo datato 20.11.2020 e 21 rate mensili da €
8.476,19 con decorrenza dal 31.10.2020, ad impianto già correttamente funzionante, dal momento che le opere dovevano essere ultimate entro il 31.07.2020; che il secondo contratto, invece, aveva ad oggetto il servizio di manutenzione della durata di mesi 24 decorrenti dalla data di collaudo e messa in esercizio delle opere definite nel primo contratto (prevista per il 31.07.2020 e mai di fatto avvenuta) con la previsione di un canone di manutenzione quantificato in € 3,75 oltre I.V.A. per ogni ora di esercizio del cogeneratore alla potenza elettrica massima di 240 kW;
che, pertanto,
[...] si sarebbe dovuta occupare, inizialmente, della risistemazione dell'impianto della Controparte_1
dal punto di vista tecnico-operativo al fine di renderlo nuovamente e pienamente Parte_2
funzionante (permettendo quindi un suo esercizio ad una potenza prossima ai 240 kW per almeno
8.200 ore/anno) e, in un secondo momento, avrebbe dovuto fornire l'assistenza, nel successivo periodo di garanzia di 24 mesi dal collaudo finale, occupandosi della manutenzione periodica programmata (principalmente legata al cogeneratore e le relative apparecchiature elettro-termiche dell'impianto) per il successivo periodo sino al termine dell'incentivazione 29.04.2028); che, Pt_3
tramite i propri addetti, si sarebbe invece occupata della gestione operativa, consistente Parte_2 nell'alimentazione, movimentazione materiale, pulizia e piccola manutenzione e regolazione ordinaria;
che, tuttavia, non aveva adempiuto correttamente alle obbligazioni Controparte_1
assunte, sia dal punto di vista operativo che manutentivo, dal momento che le opere previste non erano mai state totalmente ultimate e, in ogni caso, risultavano difformi da quelle previste e indicate nel capitolato tecnico;
che, in ragione del ritardo maturato da erano slittati tutti Controparte_1
i termini di pagamento contrattualmente indicati, dato che gli stessi erano stati concordati sul presupposto che l'impianto venisse ultimato entro il termine (come detto mai rispettato) del
31.7.2020; che inoltre la stessa nel corso di un incontro svoltosi in data 6.10.2020 Controparte_1
presso la sede della medesima società, aveva imposto alla (e nello specifico al suo Parte_2
amministratore) la consegna di alcuni titoli a garanzia delle opere già eseguite (e dei pagamenti contrattualmente previsti di € 40.000,00 oltre I.V.A. e delle successive due rate di € 8.476,19 oltre
I.V.A.), assumendosi l'impegno di accelerare i tempi di ultimazione delle opere, già in forte ritardo;
che, la settimana successiva, erano stati consegnati nelle mani del sig. tre assegni postdatati Pt_4 per l'importo complessivo di € 69.481,90 che non venivano mai posti all'incasso da Controparte_1
corrispondenti agli assegni posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto;
che, nonostante
[...]
ciò, aveva emesso, in data 8.10.2020, le fatture nn.ri 345/2020 per l'importo di Controparte_1
€ 48.800,00 e 346/2020 per l'importo di € 24.000,00 che erano state contestate dalla con Parte_2
PEC del 5.11.2020; che, nel mentre, persisteva nel proprio inadempimento, Controparte_1 tardando ulteriormente l'ultimazione delle opere e omettendo la fornitura di alcuni servizi essenziali previsti dal contratto;
che, conseguentemente, la aveva comunicato, in data 16.05.2021, Parte_2
la propria intenzione di risolvere ogni rapporto professionale con la convenuta opposta;
che, nonostante l'inadempimento reiteratamente contestato, aveva emesso, in Controparte_1 maniera del tutto illegittima, le ulteriori fatture nn.ri 124/2021 per l'importo di € 217.160,00 (a saldo del dovuto per il primo) e 125/2021 per l'importo di € 6.812,97 (per la manutenzione eseguita tra novembre 2020 e aprile 2021); che, in data 21.05.2021, sempre a mezzo PEC, la aveva Parte_2 contestato l'emissione delle predette fatture, confermando che le stesse erano contrarie ai termini di pagamento previsti contrattualmente;
che, successivamente, su istanza di era Controparte_1
stato notificato alla in data 18.10.2021, il decreto ingiuntivo, n. 1195/2021 Ing. – n. Parte_2
1666/2021 R.G., emesso il 16.10.2021 dal Tribunale di Mantova per la somma di Euro 297.172,97, oltre interessi e spese per il procedimento, avente ad oggetto tutte le fatture emesse dalla ricorrente alla società ivi comprese quelle garantite dai titoli rilasciati dall'odierno opponente;
che, Parte_2
con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 26.11.2021, la aveva Parte_2
contestato la pretesa creditoria ex adverso azionata, pregiudizialmente insistendo per la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto emesso dal Giudice incompetente per territorio ex artt. 28 e 29 c.p.c. stante l'esistenza di una clausola convenzionale atta a devolvere la competenza giudiziale esclusiva al Foro di Bologna;
che il G.I. di tale distinto giudizio di opposizione, con sentenza del 26.10.2022, aveva dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo n. 1195/2021 Ing., emesso il 16.10.2021 dal
Tribunale di Mantova nei confronti della “ , dichiarava l'incompetenza Parte_2
del Tribunale di Mantova e il giudizio veniva riassunto innanzi al Tribunale di Bologna ritenuto competente. Parte opponente rilevava: che dalla ricostruzione dei fatti emergeva come non corrispondesse al vero che “la è creditrice del sig. ”, ma che Controparte_1 Parte_1 [...]
era al più presunta creditrice della e il sig. era unicamente CP_1 Parte_2 Parte_1 garante della società per l'importo di € 69.481,90, portato dagli assegni bancari consegnati a garanzia del corretto adempimento di parte delle obbligazioni di pagamento della trasposte (per Parte_2
quanto illegittimamente) nelle fatture emesse dalla convenuta opposta nn.ri 345/2020 e 346/2020; che rispondeva al vero la circostanza ex adverso affermata per cui “n. 3 assegni (...) non sono stati portati all'incasso”, non avendo, a fronte del proprio inadempimento, alcun Controparte_1 titolo per pretendere il pagamento delle fatture e di conseguenza portare all'incasso i titoli consegnatele a garanzia anche a fronte della diffida inviatale con PEC del 28.04.2021; che parte convenuta opposta aveva posto in essere un abuso degli strumenti processuali violando i principi di correttezza e buona fede, avendo essa richiesto l'emissione di due distinti decreti ingiuntivi, a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro, nonostante le fatture (e il sottostante titolo di credito) per le quali aveva agito in via monitoria fossero le medesime;
che sussistevano i presupposti per disporre la riunione del presente procedimento di opposizione al giudizio n. 3349/2021 R.G. promosso innanzi al
Tribunale di Mantova e successivamente riassunto innanzi al Tribunale di Bologna a seguito della sentenza del 26.10.2022 del Tribunale originariamente adito;
che il decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio era anch'esso nullo in quanto emesso dal Giudice incompetente per territorio ex artt. 28 e 29 c.p.c., gli assegni essendo stati consegnati nella dinamica del rapporto contrattuale di fornitura per il quale era stata contrattualmente prevista la competenza esclusiva ed inderogabile del foro di Bologna;
che, nel merito, la mancata presentazione all'incasso per fatto proprio ed esclusivo dell'opposta, anche in un momento successivo alla totale rottura dei rapporti con la poteva Parte_2 trovare unica valida ragione nell'implicito riconoscimento del proprio inadempimento e della conseguente insussistenza del sotteso diritto di credito (e di garanzia); che, sempre nel merito, il credito principale non sussisteva e non era esigibile e il sig. poteva opporre, ai sensi dell'art. Pt_2
1945 c.c. tutte le eccezioni che spettavano al debitore principale, e che si riportavano Parte_2
nei seguenti termini: non aveva mai correttamente adempiuto alle obbligazioni CP_1
contrattualmente assunte, in particolare non avendo mai ultimato le opere appaltate (che si era già assunta l'obbligo di terminare entro il 31.07.2020), avendo realizzato svariati interventi in maniera scorretta o approssimativa (cagionando ingenti danni all'impianto della – quale tra tutti la Parte_2
rottura del saccone e la mancata puntuale produzione elettrica di 240 kW già a far data dall'1.08.2020), avendo negligentemente omesso di intervenire per sanare tempestivamente le problematiche riscontrate nel corso del funzionamento transitorio a regime ridotto (peraltro mai previsto tra le parti), avendo incaricato soggetti terzi di eseguire opere previste ed economicamente conteggiate dal contratto di revamping attribuendo illegittimamente l'onere di saldo delle relative spettanze in capo alla le azioni di avevano altresì creato un lampante Parte_2 CP_1
nocumento alla società che consisteva sostanzialmente nelle seguenti voci: (i) lucro Parte_2
cessante derivante dalla mancata tempestiva conclusione dei lavori e conseguente messa in funzione dell'impianto alla potenza elettrica massima di 240 kW già almeno dall'1.8.2020, con la conseguenza di aver eroso inutilmente parte del periodo incentivato dalla convenzione del (avente come Pt_3
detto scadenza prevista al 29.04.2028); (ii) danno emergente rappresentato dai maggiori costi resisi necessari per alimentare l'impianto in regime transitorio;
(iii) danno emergente consistente nei costi sostenuti per la sostituzione del saccone danneggiato dal fatto di (solo parzialmente CP_1 risarcito dall'assicurazione della e per la sanatoria dell'infrazione rilevata da Parte_2 [...]
(iv) danno emergente relativo ai costi sostenuti per l'ultimazione delle opere mancanti e CP_2
per le riparazioni delle lavorazioni e delle forniture non correttamente eseguite da (v) CP_1 danno emergente rappresentato dalle maggiori spese sostenute per l'esecuzione delle opere già appaltate a e di fatto realizzate da terzi pagati direttamente da che, la CP_1 Parte_2 Pt_2 e il sig. personalmente avevano comunque cercato di mantenere vivo il rapporto
[...] Pt_2
commerciale con al fine di perseguire lo scopo principale consistente nella Controparte_1 definitiva risistemazione dell'impianto, con ciò “cedendo talvolta anche agli abusi (ad es. pagamento diretto di terzi fornitori in vece dell'opposta) e alle stringenti imposizioni di (quali CP_1 appunto ad es. la consegna titoli a garanzia, mai contrattualmente previsti)”; che, preso definitivamente atto che non era in grado di ultimare le opere per propria Controparte_1
perdurante negligenza ed incapacità, la si era vista costretta ad interrompere i rapporti e Parte_2
rivolgersi ad altri soggetti terzi più competenti e professionali, al fine di provvedere ad ultimare tempestivamente i lavori e portare l'impianto a regolare regime di funzionamento;
che, pertanto, nulla era dovuto da parte della a con la conseguenza che nessun obbligo Parte_2 Controparte_1 di garanzia poteva essere ascritto in capo all'opponente. Nell'atto introduttivo, parte opponente concludeva nei seguenti termini: “In via pregiudiziale e/o preliminare 1. dichiarare improponibile o comunque inammissibile la domanda di controparte volta ad ottenere il pagamento della somma di
Euro 69.481,90, oltre interessi, in quanto lesiva dei principi di correttezza, buona fede, e del giusto processo;
per l'effetto revocare, dichiarare improponibile, inammissibile o nullo o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 642/2022 Ing. e n. 1100/2022 R.G. per i motivi tutti esposti in narrativa;
per le medesime ragioni esposte, dichiarare, altresì, improponibile o comunque inammissibile
l'eventuale domanda, che sarà presumibilmente avanzata dall'opposta al momento della costituzione nel presente giudizio, di condanna di al pagamento a della somma Parte_1 Controparte_1 di Euro 69.481,90, oltre interessi e spese per il procedimento d'ingiunzione liquidate in Euro
2.135,00 per compensi, Euro 406,50 per esborsi, oltre a rimborso di spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. In via ulteriormente pregiudiziale e/o preliminare 2. per i motivi dedotti in narrativa disporre ex art. 274 c.p.c. la riunione del presente procedimento di opposizione al procedimento n.
3349/2021 R.G. Trib. di Mantova, G.I. dott.ssa Alessandra Venturini, con opportuna ogni statuizione del caso. Sempre in via ulteriormente pregiudiziale e/o preliminare 3. accertare e dichiarare, in ragione della clausola pattizia di elezione di foro esclusivamente competente di cui al contratto A. di revamping, la propria incompetenza ex artt. 28 e 29 c.p.c. in favore del Tribunale di Bologna e per
l'effetto disporre la revoca del decreto ingiuntivo n. 642/2022 Ing. – n. 1100/2022 R.G. e ogni conseguente statuizione;
Nel merito:
4. revocare, dichiarare nullo o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 642/2022 Ing. – n. 1100/2022 R.G. emesso dal Tribunale di Mantova in data 24.06.2022, per i motivi tutti esposti in narrativa;
conseguentemente, e in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto dal sig. a per le ragioni esposte nel presente atto.
5. per tutti i motivi Parte_1 Controparte_1
meglio nel presente atto, accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata in capo all'odierna convenuta opposta;
per l'effetto, condannare ex art. 96 co. 3 c.p.c. quest'ultima al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa. In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese, anche forfettarie”.
Si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto e rilevando: che la Controparte_1 [...]
era creditrice del sig. ; che il sig. , in data 20/01/2021, 20/02/2021 CP_1 Parte_1 Parte_1
e 25/02/2021, aveva rilasciato alla n. 3 assegni bancari della somma complessiva Controparte_1
di Euro 69.481,90 tratti su Monte dei Paschi di Siena filiale di Mantova che non venivano portati
Per_ all'incasso; che la a fronte dell'inadempimento del sig. aveva proposto Controparte_1
ricorso al Tribunale di Mantova al fine di vedersi riconosciuta l'emissione di un decreto ingiuntivo circa le suddette somme;
che il Tribunale di Mantova aveva chiesto l'integrazione di documentazione ai fini dell'emissione del decreto monitorio e la convenuta opposta aveva prodotto contratto sottoscritto tra la e la Soc. Agricola Volta della quale il sig. era Controparte_1 Pt_2
amministratore e per il quale erano stati rilasciati i titoli di cui al procedimento monitorio;
che, all'esito di detta integrazione, il Tribunale di Mantova aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 1100/2022 provvisoriamente esecutivo, opposto nel presente giudizio;
che “il sig. era unicamente Parte_1
garante della società per l'importo di euro 69.481,90 portato dagli assegni bancari consegnati a garanzia del corretto adempimento di parte delle obbligazioni di pagamento assunte dalla Pt_2
.." in tal modo la stessa parte opponente qualificando e precisando l'oggetto di cui alla richiesta
[...]
monitoria; che, se il rapporto alla base della richiesta monitoria - come sostenuto da controparte – era un rapporto di garanzia, non sussisteva alcuna ragione ostativa all'azione promossa in sede monitoria;
che la giurisprudenza di legittimità aveva sostenuto che, quando le parti si accordano nel rilasciare al creditore uno o più assegni a garanzia dell'esatto adempimento dell'obbligazione pattuita, in caso di inadempimento del debitore, il prenditore, laddove porti all'incasso detti titoli incorre nel reato di appropriazione indebita, mentre nessun reato può ritenersi integrato se, invece, il creditore usa i titoli quale prova scritta del proprio credito ed agisce per richiedere un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore;
che la richiesta avanzata dall'opponente, di riunione del presente procedimento al procedimento pendente tra la e la era infondata, Controparte_1 Controparte_3
considerato che, se il creditore fosse costretto ad agire simultaneamente nei confronti del debitore principale e del garante si svilirebbe la funzione stessa dell'istituto della garanzia nonchè della connessa responsabilità solidale;
che, come rilevato dallo stesso opponente, "la consegna degli assegni posti a fondamento del monitorio non trova altra causa se non quella da parte del sig. Pt_2
di garantire personalmente la serietà e la correttezza della società dallo stesso partecipata e amministrata per far fronte agli impegni economici dalla stessa assunti..." e tale era il caso in cui una persona garantisce, con il proprio patrimonio, l'adempimento di una obbligazione altrui;
che alla fideiussione, contratto con il quale il fideiussore garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui, obbligandosi personalmente verso il creditore, il debitore era estraneo, il fideiussore diventando egli stesso debitore;
che, se le parti avessero inteso subordinare la preventiva escussione del debitore principale a quello del garante avrebbero dovuto - concordare il beneficium excussionis, solo in quel caso il creditore dovendo indirizzare le proprie richieste preventivamente al debitore principale;
che la creditrice era pertanto legittimata ad agire indifferentemente contro l'uno o Controparte_1
l'altro soggetto per le somme di rispettiva competenza;
che infondata era l'eccezione di incompetenza per territorio formulata da controparte, il sig. avendo sottoscritto i titoli personalmente e Parte_1
non nella qualità di l.r.p.t. della e il contratto in cui era prevista la clausola Controparte_3
di deroga della competenza era stato sottoscritto, invece, dalle società; che, pertanto, era competente il Tribunale adito quale Giudice del luogo di emissione dei titoli, di esecuzione della prestazione, nonché di residenza del debitore. Parte convenuta opposta concludeva nei seguenti termini: “In via preliminare:
1. Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione per insussistenza dei presupposti all'uopo richiesti dalla legge;
Nel merito.
1. Rigettare interamente l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte;
2. con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge”.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'esito dell'udienza fissata ex art. 183 c.p.c., erano concessi termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.. Decidendo sulle istanze istruttorie formulate dalle parti, era parzialmente ammessa prova testimoniale che veniva assunta all'udienza del 26.1.2024. Era quindi fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 19.11.2024 e, in tale udienza, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò premesso, nel merito, l'opposizione è infondata e non può essere accolta.
Preliminarmente, occorre rilevare l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente in merito all'affermato abuso degli strumenti processuali da parte della convenuta opposta per avere la stessa instaurato due distinti giudizi monitori, volti a richiedere il pagamento di un credito
“complessivamente portato dalle medesime fatture e da un unico rapporto contrattuale”. Occorre evidenziare al riguardo che i decreti ingiuntivi sono stati emessi e notificati nei confronti di soggetti distinti, ossia la e, sulla base degli assegni sottoscritti, il sig. Parte_2 Parte_1 personalmente. Si osserva che, nelle stesse allegazioni di parte opponente, l'emissione e consegna degli assegni è avvenuta a scopo di garanzia (“La consegna degli assegni posti a fondamento della presente richiesta monitoria, infatti, non trova altra causa se non quella da parte del sig. di Pt_2
“garantire” personalmente la serietà e la correttezza della società dallo stesso partecipata e amministrata per far fronte agli impegni economici dalla stessa assunti..”): si assume pertanto l'esistenza di diverso rapporto contrattuale “di garanzia” rispetto al contratto di fornitura che legava la società agricola alla convenuta opposta.
Del pari, sempre considerate le allegazioni e argomentazioni di parte, non può ritenersi sussistere la connessione oggettiva fra la causa iscritta al n. 3349/2021 di R.G. - successivamente riassunta innanzi al Tribunale di Bologna a seguito della sentenza del 26.10.2022 che ha dichiarato l'incompetenza del
Tribunale di Mantova - che ha ad oggetto i corrispettivi previsti in forza di contratti conclusi tra le società e il presente giudizio in cui si controverte di obbligazione che si assume fideiussoria e fondata su assegni sottoscritti e consegnati dal sig. personalmente: ragione per cui non si ritiene Pt_2
sussistano i presupposti per disporre la riunione ex art. 274 c.p.c. domandata da parte opponente. La stessa diversità dei rapporti contrattuali sottesi alle azioni monitorie e relative opposizioni a decreto ingiuntivo esclude, inoltre, che, nel presente giudizio, possa trovare applicazione la clausola di elezione di foro esclusivamente competente di cui al contratto A. di revamping (concluso tra le società), con conseguente declaratoria di incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Bologna.
Non è controversa la circostanza che l'opponente ha svolto, nella compagine societaria, il ruolo di socio e amministratore, risultando, peraltro, che lo stesso ha sottoscritto i contratti con CP_1
apponendo, in entrambi i documenti, la propria firma come legale rappresentante della
[...] [...]
con relativo timbro. Parte_2
Va detto che la convenuta opposta ha dichiarato di non aver inteso in alcun modo portare all'incasso gli assegni in data 20/01/2021, 20/02/2021 e 25/02/2021 della somma complessiva di € 69.481,90 e posti a fondamento dell'azione monitoria, con ciò confermando l'esistenza di un patto di non incasso degli stessi e la loro funzione di garanzia.
Deve richiamarsi, al riguardo, il condivisibile orientamento giurisprudenziale a mente del quale
“l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c.” (cfr. Cass. civ., 24.05.2016, n. 10710). Ebbene, discostandosi, in parte, dai più risalenti arresti di legittimità che, in presenza di un assegno post-datato, dichiaravano la nullità del solo patto di postdatazione, riconoscendo comunque al creditore la facoltà di esigerne immediatamente il pagamento (cfr., tra le altre, Cass. civ., 3.03.2010, n. 5069), la richiamata pronuncia sancisce la nullità, non già del patto di post-datazione, bensì del sotteso patto di garanzia.
Ciò posto, anche in applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale, non può farsi discendere la nullità radicale degli assegni, i quali, invece, devono considerarsi pur sempre validi ed efficaci, essendo colpito da nullità unicamente il patto di garanzia sottostante, ossia il patto che realizza quella particolare funzione concretizzantesi nella garanzia dell'adempimento di un'obbligazione. Si osserva, in merito, che i giudici di legittimità hanno comunque riconosciuto all'assegno post-datato la veste giuridica di promessa di pagamento, ex art. 1988 c.c. – così come è stata valutata in sede monitoria, prodromica alla presente fase di merito, ai fini della concessione della provvisoria esecutorietà – con conseguente inversione dell'onere probatorio e presunzione relativa dell'esistenza del rapporto fondamentale. L'assegno integra, infatti, una prova scritta per la richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo e, nella fase di opposizione, il soggetto a favore del quale la promessa è resa
è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, in quanto sussiste una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto (Cass. 19051/2021). La promessa di pagamento è una dichiarazione unilaterale sfavorevole all'autore (l'emittente l'assegno) e favorevole al destinatario (il beneficiario). La suddetta dichiarazione assume rilievo sotto il profilo processuale in quanto determina una relevatio ab onere probandi: il creditore non deve dimostrare il rapporto fondamentale – in questo caso, il rapporto sottostante all'emissione dell'assegno – e spetta alla controparte fornire la prova contraria, ad esempio, adducendo l'inesistenza del contratto o la sua nullità.
Nella specie, l'efficacia probatoria della promessa si esplica solo nei rapporti tra emittente (nella specie, l'opponente e prenditore (nella specie . Sul punto, vanno Parte_1 Controparte_1
anche richiamate le dichiarazioni del teste già assistente tecnico della che ha Testimone_1 Pt_2
seguito i lavori per il ripristino della funzionalità dell'impianto per conto della società e i rapporti con laddove, nel rispondere alla domanda: “Vero che nonostante il ritardo con cui Controparte_1
stava procedendo alle opere di revamping questa richiedeva alla Controparte_1 Parte_2
l'emissione a garanzia di alcuni assegni personali da parte dell'amministratore sig.
[...] Pt_1
?”, il testimone ha dichiarato: “confermo per quanto riguarda gli assegni;
c'è stata questa
[...] richiesta;
… Vi è stata questa richiesta di sottoscrizione di assegni a garanzia;
ne ho parlato con il sig. e ho espresso parere contrario;
non ero presente al momento della sottoscrizione e Pt_2 consegna, ma so che c'è stata, nonostante il mio parere negativo;
…. confermo, mi avevano avvisato di questa necessità e che la ragione della richiesta dei titoli era legata all'anticipazione bancaria delle fatture in questione;
io avevo espresso parere contrario, i lavori erano stati contestati,
l'impianto non poteva funzionare a regime secondo le tempistiche e quanto contrattualmente previsto…”
Pertanto, considerato il non controverso rilascio degli assegni con funzione di garanzia, tale patto, alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, deve considerarsi nullo, con conseguente valore degli assegni come promessa di pagamento, il creditore non dovendo dimostrare il rapporto fondamentale –, il rapporto sottostante all'emissione dell'assegno – ma spettando all'opponente fornire la prova contraria, ad esempio, adducendo l'inesistenza del contratto o la sua nullità.
Ebbene, come espressamente riconosciuto dalle parti, il rapporto causale sottostante è da ricondursi a fideiussione offerta dall'opponente in favore della convenuta opposta per le somme ad essa dovute dalla a titolo di corrispettivo per le prestazioni fornite. Ne dà atto la stessa Parte_2 parte opponente, riferendosi espressamente a una “garanzia fideiussoria “atipica” costituita dai titoli concessi a garanzia dall'odierno attore”, dovendosi così ritenere che il rapporto obbligatorio sotteso alla promessa di pagamento sia costituito dall'assunzione da parte del promittente nei confronti del promissario della personale obbligazione di garantire l'adempimento delle obbligazione assunte da con la stipula dei contratti tra la e Deve Parte_2 Controparte_1
invece escludersi che, nella specie, ci si trovi innanzi a un contratto autonomo di garanzia, non essendovi prova della sussistenza dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza ai fini della configurabilità della fattispecie dell'istituto, ovvero l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella principale del debitore, né ricorrendo alcun altro indice sintomatico. A ciò consegue la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni nascenti dal rapporto sottostante spettanti al debitore principale.
Ciò posto, l'opponente ha eccepito la non debenza delle somme, dapprima sostenendo che la consegna degli assegni confermerebbe l'avvenuta estinzione del debito, circostanza che si pone in evidente contraddizione con l'affermata funzione di garanzia degli assegni consegnati. Inoltre, parte opponente eccepisce inadempimenti della convenuta opposta che non trovano supporto in allegazioni sufficientemente specifiche e di cui non fornisce adeguato riscontro probatorio. Va evidenziato che
è la stessa parte opponente a riferire che, nonostante gli inadempimenti contestati, “la Parte_2
(così come l'odierno opponente) hanno comunque cercato di mantenere vivo il rapporto commerciale con al fine di perseguire lo scopo principale consistente nella definitiva risistemazione CP_1 dell'Impianto, ciò cedendo talvolta anche agli abusi (ad es. pagamento diretto di terzi fornitori in vece dell'opposta) e alle stringenti imposizioni di (quali appunto ad es. la consegna titoli CP_1
a garanzia, mai contrattualmente previsti)”. Valutando complessivamente il rapporto instaurato con si osserva come questa accampi pretese in giudizio, in forza dei contratti conclusi Controparte_1 tra le società, per importi portati a decreto ingiuntivo ( n. 1195/2021 Ing. – n. 1666/2021 R.G., emesso il 16.10.2021 e opposto dalla società pari ad € 297.172,97, considerevolmente superiori Pt_2
rispetto a quelli portati negli assegni consegnati in garanzia dal sig. Ancora, si rileva Parte_1 come, l'impianto, per quanto non collaudato, risulta essere in funzione per iniziativa unilaterale della ancora dal settembre 2020. Il teste , responsabile tecnico della Parte_2 Testimone_2 [...]
dal 2019 fino al 2022, sentito all'udienza del 26.1.2024, ha affermato di aver avuto contatti CP_1
con il sig. nipote di e, sul capitolo n. 3) della memoria n. 2) ex art. 183 comma Per_2 Parte_1
VI c.p.c. di parte convenuta opposta (3) Vero che - nonostante le diverse indicazioni fornite dalla
[...]
la società attivava l'impianto in questione in assenza di collaudo?”), ha CP_1 Parte_2 dichiarato: “Sul 3) la società ha voluto che io avviassi il motore anche se la produzione di Parte_2
biogas era scarsissima;
io ho parlato con il sig. della;
il sig. non si è mai Per_2 Pt_2 Pt_2 presentato;
il sig. mi ha detto di avviare l'impianto; stavamo eseguendo il ripristino e ho Per_2 attivato l'impianto perché così mi è stato detto di fare dal sig. il tutto, in assenza di Per_2 collaudo;
sono riuscito a portare l'impianto a 240KW, il motore funzionava correttamente, ma non poteva rimanere a regime”. Sentito a prova contraria dul capitolo 13) della memoria n. 2) di parte opponente (“Vero a far data dal mese di maggio 2021 la società ha Controparte_1 definitivamente omesso l'ultimazione delle opere appaltate e il collaudo finale dell'impianto?”) il medesimo teste ha dichiarato: “Sul 13) non me lo hanno mai permesso;
dopo che ho avviato
l'impianto, non mi è stato più consentito di intervenire;
il mio errore è stato di avviare l'impianto come mi era stato detto di fare dal sig. della , nonostante avessi detto che l'impianto Per_2 Pt_2
in quel momento non poteva rimanere a regime, senza farmi rilasciare nulla di scritto;
ho avviato
l'impianto come disposto dalla e poi non mi hanno fatto più accedere;
sono tornato sul posto, Pt_2 non mi ricordo più quando, abbiamo fatto un sopralluogo verso l'estate del 2021 e abbiamo avuto comunicazione che non potevamo più entrare.. ”. Risulta, pertanto, che l'impianto è in funzione e continua ad essere utilizzato dalla società senza che alcuna somma sia stata versata come Pt_2
corrispettivo per le prestazioni ad essa rese dalla convenuta. Di conseguenza, nella complessiva economia del rapporto contrattuale, emerge solo il prevalente inadempimento dell'opponente, a fronte di ritardi e inadempimenti attribuiti alla società opposta, la cui consistenza e gravità non trova adeguato riscontro, nel presente giudizio, in specifiche allegazioni e nelle prove testimoniali assunte.
Ne discende che l'opposizione e le domande ed eccezioni proposte dall'opponente devono essere rigettate ed il decreto ingiuntivo opposto, già munito della provvisoria esecutorietà, deve essere integralmente confermato. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l'opponente deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare all'opposta le spese processuali del presente giudizio di opposizione, così come liquidate in dispositivo, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, considerata la contenuta attività istruttoria concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 642/2022 Ing. e n.
1100/2022 di R.G. che dichiara definitivamente esecutivo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna parte opponente a rifondere le spese di causa sostenute da parte opposta, spese che liquida nella misura di € 11.000,00 per onorario, oltre 15 % di spese generali, C.A. e IVA come per legge.
Mantova, 24.4.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado n.r.g. 2213/2022 promossa da
(C.F. ) con l'avv. Andrea Piazzi Steininger Parte_1 C.F._1
parte attrice opponente contro
(C.F. ) con l'avv. Diego Militerni Controparte_1 P.IVA_1
parte convenuta opposta
Conclusioni delle parti
Per parte opponente: In via pregiudiziale e/o preliminare 1. disporre, per le ragioni di connessione già esposte nei precedenti scritti difensivi e qui richiamate, la riunione ex art. 40 c.p.c. del presente procedimento con quello pendente avanti al Tribunale di Bologna tra e Parte_2
n. 13690/2022 R.G., con ogni statuizione del caso;
2. dichiarare improponibile Controparte_1
o comunque inammissibile la domanda di controparte volta ad ottenere il pagamento della somma di Euro 69.481,90, oltre interessi, in quanto lesiva dei principi di correttezza, buona fede, e del giusto processo;
per l'effetto revocare, dichiarare improponibile, inammissibile o nullo o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 642/2022 Ing. e n. 1100/2022 R.G. per i motivi tutti esposti in narrativa;
per le medesime ragioni esposte, dichiarare, altresì, improponibile o comunque inammissibile la domanda di condanna di al pagamento a della somma di Euro Parte_1 Controparte_1
69.481,90, oltre interessi e spese per il procedimento d'ingiunzione liquidate in Euro 2.135,00 per compensi, Euro 406,50 per esborsi, oltre a rimborso di spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sempre in via ulteriormente pregiudiziale e/o preliminare 3. accertare e dichiarare, in ragione della clausola pattizia di elezione di foro esclusivamente competente di cui al contratto A. di revamping, la propria incompetenza ex artt. 28 e 29 c.p.c. in favore del Tribunale di Bologna e per l'effetto disporre la revoca del decreto ingiuntivo n. 642/2022 Ing. – n. 1100/2022 R.G. e ogni conseguente statuizione;
Nel merito:
4. revocare, dichiarare nullo o annullare il decreto ingiuntivo opposto n.
642/2022 Ing. – n. 1100/2022 R.G. emesso dal Tribunale di Mantova in data 24.06.2022, per i motivi tutti esposti in narrativa;
conseguentemente, e in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto dal sig.
a per le ragioni esposte nel presente atto.
5. per tutti i motivi meglio Parte_1 Controparte_1
nel presente atto, accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata in capo all'odierna convenuta opposta;
per l'effetto, condannare ex art. 96 co. 3 c.p.c. quest'ultima al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa. In via subordinata:
6. nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di controparte disporre esclusivamente la condanna virtuale di Pt_1 al pagamento delle somme richieste da condizionando la stessa all'effettivo
[...] CP_1 accertamento del diritto di credito dell'odierna opposta nei confronti della Controparte_1 in corso nell'ambito del citato procedimento n. 13690/2022 R.G. Parte_2
Tribunale di Bologna. In ogni caso: con vittoria di compensi professionali e spese, anche forfettarie.
Per parte convenuta opposta: Nel merito.
1. Rigettare interamente l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte;
2. con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 8.8.2022, Parte_1 conveniva in giudizio la società chiedendo l'annullamento del decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto n. 642/2022 Ing. e n. 1100/2022 R.G. con il quale all'opponente era stato ingiunto il pagamento a della somma di Euro 69.481,90, oltre interessi e spese per il Controparte_1
procedimento d'ingiunzione. Con l'atto di citazione e successive note scritte, parte opponente esponeva: che il sig. è socio e amministratore unico della Parte_1 Pt_2 Parte_2
corrente in Gazoldo degli Ippoliti (Mantova); che, tra le varie attività, la società gestiva un impianto di produzione di biogas, con relativa generazione elettrica massima di 240 kW;
che la CP_1 era stata incaricata dalla società opponente di provvedere al completo “revamping”
[...] dell'impianto e, pertanto, in data 24.06.2020, erano stipulati due contratti collegati tra loro: il primo riguardante le opere di revamping vere e proprie, il secondo avente ad oggetto la convenzione di manutenzione periodica dell'impianto, a seguito della sua messa in pristino alle massime condizioni nominali di esercizio;
che, nello specifico, il primo contratto prevedeva una serie di attività a carico di e la fornitura di un nuovo motore endotermico e degli ulteriori componenti Controparte_1
meccanico-elettrici atti a consentire la generazione congiunta di energia elettrica e termica (definito complessivamente anche cogeneratore); che l'importo delle forniture e delle opere era stato quantificato in € 238.000,00 oltre I.V.A., da corrispondersi secondo le seguenti modalità: € 20.000,00 oltre I.V.A. alla stipula, € 40.000,00 oltre I.V.A. con titolo datato 20.11.2020 e 21 rate mensili da €
8.476,19 con decorrenza dal 31.10.2020, ad impianto già correttamente funzionante, dal momento che le opere dovevano essere ultimate entro il 31.07.2020; che il secondo contratto, invece, aveva ad oggetto il servizio di manutenzione della durata di mesi 24 decorrenti dalla data di collaudo e messa in esercizio delle opere definite nel primo contratto (prevista per il 31.07.2020 e mai di fatto avvenuta) con la previsione di un canone di manutenzione quantificato in € 3,75 oltre I.V.A. per ogni ora di esercizio del cogeneratore alla potenza elettrica massima di 240 kW;
che, pertanto,
[...] si sarebbe dovuta occupare, inizialmente, della risistemazione dell'impianto della Controparte_1
dal punto di vista tecnico-operativo al fine di renderlo nuovamente e pienamente Parte_2
funzionante (permettendo quindi un suo esercizio ad una potenza prossima ai 240 kW per almeno
8.200 ore/anno) e, in un secondo momento, avrebbe dovuto fornire l'assistenza, nel successivo periodo di garanzia di 24 mesi dal collaudo finale, occupandosi della manutenzione periodica programmata (principalmente legata al cogeneratore e le relative apparecchiature elettro-termiche dell'impianto) per il successivo periodo sino al termine dell'incentivazione 29.04.2028); che, Pt_3
tramite i propri addetti, si sarebbe invece occupata della gestione operativa, consistente Parte_2 nell'alimentazione, movimentazione materiale, pulizia e piccola manutenzione e regolazione ordinaria;
che, tuttavia, non aveva adempiuto correttamente alle obbligazioni Controparte_1
assunte, sia dal punto di vista operativo che manutentivo, dal momento che le opere previste non erano mai state totalmente ultimate e, in ogni caso, risultavano difformi da quelle previste e indicate nel capitolato tecnico;
che, in ragione del ritardo maturato da erano slittati tutti Controparte_1
i termini di pagamento contrattualmente indicati, dato che gli stessi erano stati concordati sul presupposto che l'impianto venisse ultimato entro il termine (come detto mai rispettato) del
31.7.2020; che inoltre la stessa nel corso di un incontro svoltosi in data 6.10.2020 Controparte_1
presso la sede della medesima società, aveva imposto alla (e nello specifico al suo Parte_2
amministratore) la consegna di alcuni titoli a garanzia delle opere già eseguite (e dei pagamenti contrattualmente previsti di € 40.000,00 oltre I.V.A. e delle successive due rate di € 8.476,19 oltre
I.V.A.), assumendosi l'impegno di accelerare i tempi di ultimazione delle opere, già in forte ritardo;
che, la settimana successiva, erano stati consegnati nelle mani del sig. tre assegni postdatati Pt_4 per l'importo complessivo di € 69.481,90 che non venivano mai posti all'incasso da Controparte_1
corrispondenti agli assegni posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto;
che, nonostante
[...]
ciò, aveva emesso, in data 8.10.2020, le fatture nn.ri 345/2020 per l'importo di Controparte_1
€ 48.800,00 e 346/2020 per l'importo di € 24.000,00 che erano state contestate dalla con Parte_2
PEC del 5.11.2020; che, nel mentre, persisteva nel proprio inadempimento, Controparte_1 tardando ulteriormente l'ultimazione delle opere e omettendo la fornitura di alcuni servizi essenziali previsti dal contratto;
che, conseguentemente, la aveva comunicato, in data 16.05.2021, Parte_2
la propria intenzione di risolvere ogni rapporto professionale con la convenuta opposta;
che, nonostante l'inadempimento reiteratamente contestato, aveva emesso, in Controparte_1 maniera del tutto illegittima, le ulteriori fatture nn.ri 124/2021 per l'importo di € 217.160,00 (a saldo del dovuto per il primo) e 125/2021 per l'importo di € 6.812,97 (per la manutenzione eseguita tra novembre 2020 e aprile 2021); che, in data 21.05.2021, sempre a mezzo PEC, la aveva Parte_2 contestato l'emissione delle predette fatture, confermando che le stesse erano contrarie ai termini di pagamento previsti contrattualmente;
che, successivamente, su istanza di era Controparte_1
stato notificato alla in data 18.10.2021, il decreto ingiuntivo, n. 1195/2021 Ing. – n. Parte_2
1666/2021 R.G., emesso il 16.10.2021 dal Tribunale di Mantova per la somma di Euro 297.172,97, oltre interessi e spese per il procedimento, avente ad oggetto tutte le fatture emesse dalla ricorrente alla società ivi comprese quelle garantite dai titoli rilasciati dall'odierno opponente;
che, Parte_2
con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 26.11.2021, la aveva Parte_2
contestato la pretesa creditoria ex adverso azionata, pregiudizialmente insistendo per la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto emesso dal Giudice incompetente per territorio ex artt. 28 e 29 c.p.c. stante l'esistenza di una clausola convenzionale atta a devolvere la competenza giudiziale esclusiva al Foro di Bologna;
che il G.I. di tale distinto giudizio di opposizione, con sentenza del 26.10.2022, aveva dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo n. 1195/2021 Ing., emesso il 16.10.2021 dal
Tribunale di Mantova nei confronti della “ , dichiarava l'incompetenza Parte_2
del Tribunale di Mantova e il giudizio veniva riassunto innanzi al Tribunale di Bologna ritenuto competente. Parte opponente rilevava: che dalla ricostruzione dei fatti emergeva come non corrispondesse al vero che “la è creditrice del sig. ”, ma che Controparte_1 Parte_1 [...]
era al più presunta creditrice della e il sig. era unicamente CP_1 Parte_2 Parte_1 garante della società per l'importo di € 69.481,90, portato dagli assegni bancari consegnati a garanzia del corretto adempimento di parte delle obbligazioni di pagamento della trasposte (per Parte_2
quanto illegittimamente) nelle fatture emesse dalla convenuta opposta nn.ri 345/2020 e 346/2020; che rispondeva al vero la circostanza ex adverso affermata per cui “n. 3 assegni (...) non sono stati portati all'incasso”, non avendo, a fronte del proprio inadempimento, alcun Controparte_1 titolo per pretendere il pagamento delle fatture e di conseguenza portare all'incasso i titoli consegnatele a garanzia anche a fronte della diffida inviatale con PEC del 28.04.2021; che parte convenuta opposta aveva posto in essere un abuso degli strumenti processuali violando i principi di correttezza e buona fede, avendo essa richiesto l'emissione di due distinti decreti ingiuntivi, a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro, nonostante le fatture (e il sottostante titolo di credito) per le quali aveva agito in via monitoria fossero le medesime;
che sussistevano i presupposti per disporre la riunione del presente procedimento di opposizione al giudizio n. 3349/2021 R.G. promosso innanzi al
Tribunale di Mantova e successivamente riassunto innanzi al Tribunale di Bologna a seguito della sentenza del 26.10.2022 del Tribunale originariamente adito;
che il decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio era anch'esso nullo in quanto emesso dal Giudice incompetente per territorio ex artt. 28 e 29 c.p.c., gli assegni essendo stati consegnati nella dinamica del rapporto contrattuale di fornitura per il quale era stata contrattualmente prevista la competenza esclusiva ed inderogabile del foro di Bologna;
che, nel merito, la mancata presentazione all'incasso per fatto proprio ed esclusivo dell'opposta, anche in un momento successivo alla totale rottura dei rapporti con la poteva Parte_2 trovare unica valida ragione nell'implicito riconoscimento del proprio inadempimento e della conseguente insussistenza del sotteso diritto di credito (e di garanzia); che, sempre nel merito, il credito principale non sussisteva e non era esigibile e il sig. poteva opporre, ai sensi dell'art. Pt_2
1945 c.c. tutte le eccezioni che spettavano al debitore principale, e che si riportavano Parte_2
nei seguenti termini: non aveva mai correttamente adempiuto alle obbligazioni CP_1
contrattualmente assunte, in particolare non avendo mai ultimato le opere appaltate (che si era già assunta l'obbligo di terminare entro il 31.07.2020), avendo realizzato svariati interventi in maniera scorretta o approssimativa (cagionando ingenti danni all'impianto della – quale tra tutti la Parte_2
rottura del saccone e la mancata puntuale produzione elettrica di 240 kW già a far data dall'1.08.2020), avendo negligentemente omesso di intervenire per sanare tempestivamente le problematiche riscontrate nel corso del funzionamento transitorio a regime ridotto (peraltro mai previsto tra le parti), avendo incaricato soggetti terzi di eseguire opere previste ed economicamente conteggiate dal contratto di revamping attribuendo illegittimamente l'onere di saldo delle relative spettanze in capo alla le azioni di avevano altresì creato un lampante Parte_2 CP_1
nocumento alla società che consisteva sostanzialmente nelle seguenti voci: (i) lucro Parte_2
cessante derivante dalla mancata tempestiva conclusione dei lavori e conseguente messa in funzione dell'impianto alla potenza elettrica massima di 240 kW già almeno dall'1.8.2020, con la conseguenza di aver eroso inutilmente parte del periodo incentivato dalla convenzione del (avente come Pt_3
detto scadenza prevista al 29.04.2028); (ii) danno emergente rappresentato dai maggiori costi resisi necessari per alimentare l'impianto in regime transitorio;
(iii) danno emergente consistente nei costi sostenuti per la sostituzione del saccone danneggiato dal fatto di (solo parzialmente CP_1 risarcito dall'assicurazione della e per la sanatoria dell'infrazione rilevata da Parte_2 [...]
(iv) danno emergente relativo ai costi sostenuti per l'ultimazione delle opere mancanti e CP_2
per le riparazioni delle lavorazioni e delle forniture non correttamente eseguite da (v) CP_1 danno emergente rappresentato dalle maggiori spese sostenute per l'esecuzione delle opere già appaltate a e di fatto realizzate da terzi pagati direttamente da che, la CP_1 Parte_2 Pt_2 e il sig. personalmente avevano comunque cercato di mantenere vivo il rapporto
[...] Pt_2
commerciale con al fine di perseguire lo scopo principale consistente nella Controparte_1 definitiva risistemazione dell'impianto, con ciò “cedendo talvolta anche agli abusi (ad es. pagamento diretto di terzi fornitori in vece dell'opposta) e alle stringenti imposizioni di (quali CP_1 appunto ad es. la consegna titoli a garanzia, mai contrattualmente previsti)”; che, preso definitivamente atto che non era in grado di ultimare le opere per propria Controparte_1
perdurante negligenza ed incapacità, la si era vista costretta ad interrompere i rapporti e Parte_2
rivolgersi ad altri soggetti terzi più competenti e professionali, al fine di provvedere ad ultimare tempestivamente i lavori e portare l'impianto a regolare regime di funzionamento;
che, pertanto, nulla era dovuto da parte della a con la conseguenza che nessun obbligo Parte_2 Controparte_1 di garanzia poteva essere ascritto in capo all'opponente. Nell'atto introduttivo, parte opponente concludeva nei seguenti termini: “In via pregiudiziale e/o preliminare 1. dichiarare improponibile o comunque inammissibile la domanda di controparte volta ad ottenere il pagamento della somma di
Euro 69.481,90, oltre interessi, in quanto lesiva dei principi di correttezza, buona fede, e del giusto processo;
per l'effetto revocare, dichiarare improponibile, inammissibile o nullo o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 642/2022 Ing. e n. 1100/2022 R.G. per i motivi tutti esposti in narrativa;
per le medesime ragioni esposte, dichiarare, altresì, improponibile o comunque inammissibile
l'eventuale domanda, che sarà presumibilmente avanzata dall'opposta al momento della costituzione nel presente giudizio, di condanna di al pagamento a della somma Parte_1 Controparte_1 di Euro 69.481,90, oltre interessi e spese per il procedimento d'ingiunzione liquidate in Euro
2.135,00 per compensi, Euro 406,50 per esborsi, oltre a rimborso di spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. In via ulteriormente pregiudiziale e/o preliminare 2. per i motivi dedotti in narrativa disporre ex art. 274 c.p.c. la riunione del presente procedimento di opposizione al procedimento n.
3349/2021 R.G. Trib. di Mantova, G.I. dott.ssa Alessandra Venturini, con opportuna ogni statuizione del caso. Sempre in via ulteriormente pregiudiziale e/o preliminare 3. accertare e dichiarare, in ragione della clausola pattizia di elezione di foro esclusivamente competente di cui al contratto A. di revamping, la propria incompetenza ex artt. 28 e 29 c.p.c. in favore del Tribunale di Bologna e per
l'effetto disporre la revoca del decreto ingiuntivo n. 642/2022 Ing. – n. 1100/2022 R.G. e ogni conseguente statuizione;
Nel merito:
4. revocare, dichiarare nullo o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 642/2022 Ing. – n. 1100/2022 R.G. emesso dal Tribunale di Mantova in data 24.06.2022, per i motivi tutti esposti in narrativa;
conseguentemente, e in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto dal sig. a per le ragioni esposte nel presente atto.
5. per tutti i motivi Parte_1 Controparte_1
meglio nel presente atto, accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata in capo all'odierna convenuta opposta;
per l'effetto, condannare ex art. 96 co. 3 c.p.c. quest'ultima al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa. In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese, anche forfettarie”.
Si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto e rilevando: che la Controparte_1 [...]
era creditrice del sig. ; che il sig. , in data 20/01/2021, 20/02/2021 CP_1 Parte_1 Parte_1
e 25/02/2021, aveva rilasciato alla n. 3 assegni bancari della somma complessiva Controparte_1
di Euro 69.481,90 tratti su Monte dei Paschi di Siena filiale di Mantova che non venivano portati
Per_ all'incasso; che la a fronte dell'inadempimento del sig. aveva proposto Controparte_1
ricorso al Tribunale di Mantova al fine di vedersi riconosciuta l'emissione di un decreto ingiuntivo circa le suddette somme;
che il Tribunale di Mantova aveva chiesto l'integrazione di documentazione ai fini dell'emissione del decreto monitorio e la convenuta opposta aveva prodotto contratto sottoscritto tra la e la Soc. Agricola Volta della quale il sig. era Controparte_1 Pt_2
amministratore e per il quale erano stati rilasciati i titoli di cui al procedimento monitorio;
che, all'esito di detta integrazione, il Tribunale di Mantova aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 1100/2022 provvisoriamente esecutivo, opposto nel presente giudizio;
che “il sig. era unicamente Parte_1
garante della società per l'importo di euro 69.481,90 portato dagli assegni bancari consegnati a garanzia del corretto adempimento di parte delle obbligazioni di pagamento assunte dalla Pt_2
.." in tal modo la stessa parte opponente qualificando e precisando l'oggetto di cui alla richiesta
[...]
monitoria; che, se il rapporto alla base della richiesta monitoria - come sostenuto da controparte – era un rapporto di garanzia, non sussisteva alcuna ragione ostativa all'azione promossa in sede monitoria;
che la giurisprudenza di legittimità aveva sostenuto che, quando le parti si accordano nel rilasciare al creditore uno o più assegni a garanzia dell'esatto adempimento dell'obbligazione pattuita, in caso di inadempimento del debitore, il prenditore, laddove porti all'incasso detti titoli incorre nel reato di appropriazione indebita, mentre nessun reato può ritenersi integrato se, invece, il creditore usa i titoli quale prova scritta del proprio credito ed agisce per richiedere un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore;
che la richiesta avanzata dall'opponente, di riunione del presente procedimento al procedimento pendente tra la e la era infondata, Controparte_1 Controparte_3
considerato che, se il creditore fosse costretto ad agire simultaneamente nei confronti del debitore principale e del garante si svilirebbe la funzione stessa dell'istituto della garanzia nonchè della connessa responsabilità solidale;
che, come rilevato dallo stesso opponente, "la consegna degli assegni posti a fondamento del monitorio non trova altra causa se non quella da parte del sig. Pt_2
di garantire personalmente la serietà e la correttezza della società dallo stesso partecipata e amministrata per far fronte agli impegni economici dalla stessa assunti..." e tale era il caso in cui una persona garantisce, con il proprio patrimonio, l'adempimento di una obbligazione altrui;
che alla fideiussione, contratto con il quale il fideiussore garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui, obbligandosi personalmente verso il creditore, il debitore era estraneo, il fideiussore diventando egli stesso debitore;
che, se le parti avessero inteso subordinare la preventiva escussione del debitore principale a quello del garante avrebbero dovuto - concordare il beneficium excussionis, solo in quel caso il creditore dovendo indirizzare le proprie richieste preventivamente al debitore principale;
che la creditrice era pertanto legittimata ad agire indifferentemente contro l'uno o Controparte_1
l'altro soggetto per le somme di rispettiva competenza;
che infondata era l'eccezione di incompetenza per territorio formulata da controparte, il sig. avendo sottoscritto i titoli personalmente e Parte_1
non nella qualità di l.r.p.t. della e il contratto in cui era prevista la clausola Controparte_3
di deroga della competenza era stato sottoscritto, invece, dalle società; che, pertanto, era competente il Tribunale adito quale Giudice del luogo di emissione dei titoli, di esecuzione della prestazione, nonché di residenza del debitore. Parte convenuta opposta concludeva nei seguenti termini: “In via preliminare:
1. Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione per insussistenza dei presupposti all'uopo richiesti dalla legge;
Nel merito.
1. Rigettare interamente l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte;
2. con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge”.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'esito dell'udienza fissata ex art. 183 c.p.c., erano concessi termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.. Decidendo sulle istanze istruttorie formulate dalle parti, era parzialmente ammessa prova testimoniale che veniva assunta all'udienza del 26.1.2024. Era quindi fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 19.11.2024 e, in tale udienza, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò premesso, nel merito, l'opposizione è infondata e non può essere accolta.
Preliminarmente, occorre rilevare l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente in merito all'affermato abuso degli strumenti processuali da parte della convenuta opposta per avere la stessa instaurato due distinti giudizi monitori, volti a richiedere il pagamento di un credito
“complessivamente portato dalle medesime fatture e da un unico rapporto contrattuale”. Occorre evidenziare al riguardo che i decreti ingiuntivi sono stati emessi e notificati nei confronti di soggetti distinti, ossia la e, sulla base degli assegni sottoscritti, il sig. Parte_2 Parte_1 personalmente. Si osserva che, nelle stesse allegazioni di parte opponente, l'emissione e consegna degli assegni è avvenuta a scopo di garanzia (“La consegna degli assegni posti a fondamento della presente richiesta monitoria, infatti, non trova altra causa se non quella da parte del sig. di Pt_2
“garantire” personalmente la serietà e la correttezza della società dallo stesso partecipata e amministrata per far fronte agli impegni economici dalla stessa assunti..”): si assume pertanto l'esistenza di diverso rapporto contrattuale “di garanzia” rispetto al contratto di fornitura che legava la società agricola alla convenuta opposta.
Del pari, sempre considerate le allegazioni e argomentazioni di parte, non può ritenersi sussistere la connessione oggettiva fra la causa iscritta al n. 3349/2021 di R.G. - successivamente riassunta innanzi al Tribunale di Bologna a seguito della sentenza del 26.10.2022 che ha dichiarato l'incompetenza del
Tribunale di Mantova - che ha ad oggetto i corrispettivi previsti in forza di contratti conclusi tra le società e il presente giudizio in cui si controverte di obbligazione che si assume fideiussoria e fondata su assegni sottoscritti e consegnati dal sig. personalmente: ragione per cui non si ritiene Pt_2
sussistano i presupposti per disporre la riunione ex art. 274 c.p.c. domandata da parte opponente. La stessa diversità dei rapporti contrattuali sottesi alle azioni monitorie e relative opposizioni a decreto ingiuntivo esclude, inoltre, che, nel presente giudizio, possa trovare applicazione la clausola di elezione di foro esclusivamente competente di cui al contratto A. di revamping (concluso tra le società), con conseguente declaratoria di incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Bologna.
Non è controversa la circostanza che l'opponente ha svolto, nella compagine societaria, il ruolo di socio e amministratore, risultando, peraltro, che lo stesso ha sottoscritto i contratti con CP_1
apponendo, in entrambi i documenti, la propria firma come legale rappresentante della
[...] [...]
con relativo timbro. Parte_2
Va detto che la convenuta opposta ha dichiarato di non aver inteso in alcun modo portare all'incasso gli assegni in data 20/01/2021, 20/02/2021 e 25/02/2021 della somma complessiva di € 69.481,90 e posti a fondamento dell'azione monitoria, con ciò confermando l'esistenza di un patto di non incasso degli stessi e la loro funzione di garanzia.
Deve richiamarsi, al riguardo, il condivisibile orientamento giurisprudenziale a mente del quale
“l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c.” (cfr. Cass. civ., 24.05.2016, n. 10710). Ebbene, discostandosi, in parte, dai più risalenti arresti di legittimità che, in presenza di un assegno post-datato, dichiaravano la nullità del solo patto di postdatazione, riconoscendo comunque al creditore la facoltà di esigerne immediatamente il pagamento (cfr., tra le altre, Cass. civ., 3.03.2010, n. 5069), la richiamata pronuncia sancisce la nullità, non già del patto di post-datazione, bensì del sotteso patto di garanzia.
Ciò posto, anche in applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale, non può farsi discendere la nullità radicale degli assegni, i quali, invece, devono considerarsi pur sempre validi ed efficaci, essendo colpito da nullità unicamente il patto di garanzia sottostante, ossia il patto che realizza quella particolare funzione concretizzantesi nella garanzia dell'adempimento di un'obbligazione. Si osserva, in merito, che i giudici di legittimità hanno comunque riconosciuto all'assegno post-datato la veste giuridica di promessa di pagamento, ex art. 1988 c.c. – così come è stata valutata in sede monitoria, prodromica alla presente fase di merito, ai fini della concessione della provvisoria esecutorietà – con conseguente inversione dell'onere probatorio e presunzione relativa dell'esistenza del rapporto fondamentale. L'assegno integra, infatti, una prova scritta per la richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo e, nella fase di opposizione, il soggetto a favore del quale la promessa è resa
è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, in quanto sussiste una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto (Cass. 19051/2021). La promessa di pagamento è una dichiarazione unilaterale sfavorevole all'autore (l'emittente l'assegno) e favorevole al destinatario (il beneficiario). La suddetta dichiarazione assume rilievo sotto il profilo processuale in quanto determina una relevatio ab onere probandi: il creditore non deve dimostrare il rapporto fondamentale – in questo caso, il rapporto sottostante all'emissione dell'assegno – e spetta alla controparte fornire la prova contraria, ad esempio, adducendo l'inesistenza del contratto o la sua nullità.
Nella specie, l'efficacia probatoria della promessa si esplica solo nei rapporti tra emittente (nella specie, l'opponente e prenditore (nella specie . Sul punto, vanno Parte_1 Controparte_1
anche richiamate le dichiarazioni del teste già assistente tecnico della che ha Testimone_1 Pt_2
seguito i lavori per il ripristino della funzionalità dell'impianto per conto della società e i rapporti con laddove, nel rispondere alla domanda: “Vero che nonostante il ritardo con cui Controparte_1
stava procedendo alle opere di revamping questa richiedeva alla Controparte_1 Parte_2
l'emissione a garanzia di alcuni assegni personali da parte dell'amministratore sig.
[...] Pt_1
?”, il testimone ha dichiarato: “confermo per quanto riguarda gli assegni;
c'è stata questa
[...] richiesta;
… Vi è stata questa richiesta di sottoscrizione di assegni a garanzia;
ne ho parlato con il sig. e ho espresso parere contrario;
non ero presente al momento della sottoscrizione e Pt_2 consegna, ma so che c'è stata, nonostante il mio parere negativo;
…. confermo, mi avevano avvisato di questa necessità e che la ragione della richiesta dei titoli era legata all'anticipazione bancaria delle fatture in questione;
io avevo espresso parere contrario, i lavori erano stati contestati,
l'impianto non poteva funzionare a regime secondo le tempistiche e quanto contrattualmente previsto…”
Pertanto, considerato il non controverso rilascio degli assegni con funzione di garanzia, tale patto, alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, deve considerarsi nullo, con conseguente valore degli assegni come promessa di pagamento, il creditore non dovendo dimostrare il rapporto fondamentale –, il rapporto sottostante all'emissione dell'assegno – ma spettando all'opponente fornire la prova contraria, ad esempio, adducendo l'inesistenza del contratto o la sua nullità.
Ebbene, come espressamente riconosciuto dalle parti, il rapporto causale sottostante è da ricondursi a fideiussione offerta dall'opponente in favore della convenuta opposta per le somme ad essa dovute dalla a titolo di corrispettivo per le prestazioni fornite. Ne dà atto la stessa Parte_2 parte opponente, riferendosi espressamente a una “garanzia fideiussoria “atipica” costituita dai titoli concessi a garanzia dall'odierno attore”, dovendosi così ritenere che il rapporto obbligatorio sotteso alla promessa di pagamento sia costituito dall'assunzione da parte del promittente nei confronti del promissario della personale obbligazione di garantire l'adempimento delle obbligazione assunte da con la stipula dei contratti tra la e Deve Parte_2 Controparte_1
invece escludersi che, nella specie, ci si trovi innanzi a un contratto autonomo di garanzia, non essendovi prova della sussistenza dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza ai fini della configurabilità della fattispecie dell'istituto, ovvero l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella principale del debitore, né ricorrendo alcun altro indice sintomatico. A ciò consegue la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni nascenti dal rapporto sottostante spettanti al debitore principale.
Ciò posto, l'opponente ha eccepito la non debenza delle somme, dapprima sostenendo che la consegna degli assegni confermerebbe l'avvenuta estinzione del debito, circostanza che si pone in evidente contraddizione con l'affermata funzione di garanzia degli assegni consegnati. Inoltre, parte opponente eccepisce inadempimenti della convenuta opposta che non trovano supporto in allegazioni sufficientemente specifiche e di cui non fornisce adeguato riscontro probatorio. Va evidenziato che
è la stessa parte opponente a riferire che, nonostante gli inadempimenti contestati, “la Parte_2
(così come l'odierno opponente) hanno comunque cercato di mantenere vivo il rapporto commerciale con al fine di perseguire lo scopo principale consistente nella definitiva risistemazione CP_1 dell'Impianto, ciò cedendo talvolta anche agli abusi (ad es. pagamento diretto di terzi fornitori in vece dell'opposta) e alle stringenti imposizioni di (quali appunto ad es. la consegna titoli CP_1
a garanzia, mai contrattualmente previsti)”. Valutando complessivamente il rapporto instaurato con si osserva come questa accampi pretese in giudizio, in forza dei contratti conclusi Controparte_1 tra le società, per importi portati a decreto ingiuntivo ( n. 1195/2021 Ing. – n. 1666/2021 R.G., emesso il 16.10.2021 e opposto dalla società pari ad € 297.172,97, considerevolmente superiori Pt_2
rispetto a quelli portati negli assegni consegnati in garanzia dal sig. Ancora, si rileva Parte_1 come, l'impianto, per quanto non collaudato, risulta essere in funzione per iniziativa unilaterale della ancora dal settembre 2020. Il teste , responsabile tecnico della Parte_2 Testimone_2 [...]
dal 2019 fino al 2022, sentito all'udienza del 26.1.2024, ha affermato di aver avuto contatti CP_1
con il sig. nipote di e, sul capitolo n. 3) della memoria n. 2) ex art. 183 comma Per_2 Parte_1
VI c.p.c. di parte convenuta opposta (3) Vero che - nonostante le diverse indicazioni fornite dalla
[...]
la società attivava l'impianto in questione in assenza di collaudo?”), ha CP_1 Parte_2 dichiarato: “Sul 3) la società ha voluto che io avviassi il motore anche se la produzione di Parte_2
biogas era scarsissima;
io ho parlato con il sig. della;
il sig. non si è mai Per_2 Pt_2 Pt_2 presentato;
il sig. mi ha detto di avviare l'impianto; stavamo eseguendo il ripristino e ho Per_2 attivato l'impianto perché così mi è stato detto di fare dal sig. il tutto, in assenza di Per_2 collaudo;
sono riuscito a portare l'impianto a 240KW, il motore funzionava correttamente, ma non poteva rimanere a regime”. Sentito a prova contraria dul capitolo 13) della memoria n. 2) di parte opponente (“Vero a far data dal mese di maggio 2021 la società ha Controparte_1 definitivamente omesso l'ultimazione delle opere appaltate e il collaudo finale dell'impianto?”) il medesimo teste ha dichiarato: “Sul 13) non me lo hanno mai permesso;
dopo che ho avviato
l'impianto, non mi è stato più consentito di intervenire;
il mio errore è stato di avviare l'impianto come mi era stato detto di fare dal sig. della , nonostante avessi detto che l'impianto Per_2 Pt_2
in quel momento non poteva rimanere a regime, senza farmi rilasciare nulla di scritto;
ho avviato
l'impianto come disposto dalla e poi non mi hanno fatto più accedere;
sono tornato sul posto, Pt_2 non mi ricordo più quando, abbiamo fatto un sopralluogo verso l'estate del 2021 e abbiamo avuto comunicazione che non potevamo più entrare.. ”. Risulta, pertanto, che l'impianto è in funzione e continua ad essere utilizzato dalla società senza che alcuna somma sia stata versata come Pt_2
corrispettivo per le prestazioni ad essa rese dalla convenuta. Di conseguenza, nella complessiva economia del rapporto contrattuale, emerge solo il prevalente inadempimento dell'opponente, a fronte di ritardi e inadempimenti attribuiti alla società opposta, la cui consistenza e gravità non trova adeguato riscontro, nel presente giudizio, in specifiche allegazioni e nelle prove testimoniali assunte.
Ne discende che l'opposizione e le domande ed eccezioni proposte dall'opponente devono essere rigettate ed il decreto ingiuntivo opposto, già munito della provvisoria esecutorietà, deve essere integralmente confermato. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l'opponente deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare all'opposta le spese processuali del presente giudizio di opposizione, così come liquidate in dispositivo, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, considerata la contenuta attività istruttoria concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 642/2022 Ing. e n.
1100/2022 di R.G. che dichiara definitivamente esecutivo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna parte opponente a rifondere le spese di causa sostenute da parte opposta, spese che liquida nella misura di € 11.000,00 per onorario, oltre 15 % di spese generali, C.A. e IVA come per legge.
Mantova, 24.4.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni