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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/10/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1191 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CURRO' C.F._1
CARMELA, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. VETERE C.F._2
AR e dall'Avv. VALERIO VETERE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 09/04/2025 i coniugi Parte_2
[...] , nata in [...] il [...], e , nato a
[...] CP_1
OG IN (CS) il 09/04/1958, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di BARZAGO (CO) il
09/04/1988, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 2, parte 2, serie A;
- che dall'unione era nato il figlio , nato in [...] il Persona_1
15/04/1990;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 2219/2024 del 10/10/2024;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi;
2) conseguentemente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di eseguire le annotazioni di legge;
3) dare atto che il dott. , in continuità con CP_1
quanto stabilito dalle parti in sede di verbale di trasformazione di separazione giudiziale in consensuale del 09.09.2024, corrisponderà a favore della signora a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di Parte_1
euro 1.500,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versare con accredito su conto corrente intestato alla stessa, entro il giorno cinque di ogni mese;
4) dare atto che le parti dichiarano di non avere più
2 nulla a pretendere e di aver definito qualsivoglia altra questione in separata sede;
5) dichiarare compensate tra le parti le spese del presente procedimento”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 21/05/2025.
Alla suddetta udienza dell'08/10/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 2219/2024 del 10/10/2024, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
3 Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 09/04/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di BARZAGO (CO) il 09/04/1988, trascritto nei registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 2, parte 2, serie A, tra Parte_1
, nata in [...] il [...], e , nato a
[...] CP_1
OG IN (CS) il 09/04/1958, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di BARZAGO (CO) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 09/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1191 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CURRO' C.F._1
CARMELA, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. VETERE C.F._2
AR e dall'Avv. VALERIO VETERE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 09/04/2025 i coniugi Parte_2
[...] , nata in [...] il [...], e , nato a
[...] CP_1
OG IN (CS) il 09/04/1958, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di BARZAGO (CO) il
09/04/1988, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 2, parte 2, serie A;
- che dall'unione era nato il figlio , nato in [...] il Persona_1
15/04/1990;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 2219/2024 del 10/10/2024;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi;
2) conseguentemente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di eseguire le annotazioni di legge;
3) dare atto che il dott. , in continuità con CP_1
quanto stabilito dalle parti in sede di verbale di trasformazione di separazione giudiziale in consensuale del 09.09.2024, corrisponderà a favore della signora a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di Parte_1
euro 1.500,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versare con accredito su conto corrente intestato alla stessa, entro il giorno cinque di ogni mese;
4) dare atto che le parti dichiarano di non avere più
2 nulla a pretendere e di aver definito qualsivoglia altra questione in separata sede;
5) dichiarare compensate tra le parti le spese del presente procedimento”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 21/05/2025.
Alla suddetta udienza dell'08/10/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 2219/2024 del 10/10/2024, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
3 Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 09/04/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di BARZAGO (CO) il 09/04/1988, trascritto nei registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 2, parte 2, serie A, tra Parte_1
, nata in [...] il [...], e , nato a
[...] CP_1
OG IN (CS) il 09/04/1958, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di BARZAGO (CO) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 09/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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